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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 129 del 26 settembre 2025


Materia: Istruzione scolastica

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1091 del 15 settembre 2025

Approvazione delle nuove disposizioni per il trasferimento delle risorse del Fondo per le mense scolastiche biologiche assegnate alla Regione del Veneto, ai fini della riduzione dei costi a carico dei beneficiari del servizio di mensa scolastica biologica. Art. 64, comma 5 bis del Decreto-Legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96.

Note per la trasparenza

La Giunta regionale approva le nuove disposizioni per il trasferimento alle stazioni appaltanti ed ai soggetti eroganti il servizio di mensa scolastica biologica delle risorse del Fondo per le mense scolastiche biologiche, assegnate alla Regione del Veneto ai fini della riduzione dei costi a carico dei beneficiari del servizio. Il Fondo è stato istituito dall’art. 64, comma 5 bis del Decreto-Legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96.

L'Assessore Federico Caner riferisce quanto segue.

L’art. 64, comma 5 bis del Decreto-Legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96, ha istituito il Fondo per le mense scolastiche biologiche (di seguito: Fondo), con la relativa dotazione finanziaria, stabilendo che lo stesso sia destinato a ridurre i costi a carico dei beneficiari del servizio di mensa scolastica biologica e a realizzare iniziative di informazione e di promozione nelle scuole e di accompagnamento al servizio di refezione.

Con decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell’Istruzione e del Merito, le risorse del Fondo vengono assegnate annualmente alle Regioni in quota diversa per le due finalità sopra citate: nella misura dell’86% per ridurre i costi a carico dei beneficiari del servizio di mensa scolastica biologica e per il restante 14% per realizzare iniziative di informazione e di promozione nelle scuole e di accompagnamento al servizio di refezione.

L’art. 4, comma 5 del Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 22 febbraio 2018, n. 2026, come modificato dall’art. 1, comma 2 del Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 17 giugno 2019, n. 6401, stabilisce che le Regioni possono trasferire, se del caso, tutta o parte della quota del 14% del Fondo destinata alla realizzazione di iniziative di informazione e di promozione nelle scuole e di accompagnamento al servizio di refezione, alle stazioni appaltanti (soggetti pubblici appaltanti che aggiudicano servizi di refezione collettiva scolastica, di seguito: S.A.) e ai soggetti eroganti il servizio di mensa scolastica biologica (scuole non pubbliche che erogano i servizi di refezione scolastica biologica, di seguito: S.E.), iscritti nell’elenco di cui all’art. 3 del Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e il Ministro della salute 18 dicembre 2017, n. 14771 e successive modifiche ed integrazioni e ricadenti nel territorio di competenza, per ridurre i costi a carico dei beneficiari del servizio di mensa scolastica biologica. 

Con Deliberazione n. 1351 del 5 ottobre 2021 la Giunta regionale ha approvato le disposizioni per il trasferimento delle risorse del Fondo assegnate alla Regione del Veneto (di seguito: Regione), ai fini della riduzione dei costi a carico dei beneficiari del servizio di mensa scolastica biologica, stabilendo:

  1. che il contributo da trasferire alle S.A. e ai S.E. che risultano ammissibili, a conclusione dell’istruttoria delle domande di accesso al Fondo, è calcolato applicando un criterio premiale per le mense scolastiche biologiche di “Eccellenza”, in caso di compresenza di pasti erogati da mense qualificate di “Base” e da mense qualificate di “Eccellenza” (punto 3);
  2. che il criterio premiale per le mense scolastiche biologiche di “Eccellenza” consiste nel riconoscimento di due diversi livelli di contribuzione per pasto, in funzione della qualificazione della mensa scolastica biologica (“Base” o “Eccellenza”), fissando l’importo del contributo per pasto erogato da una mensa scolastica biologica di “Eccellenza” in misura pari all’importo del contributo medio per pasto erogato, maggiorato del 6% (punto 4).

Si evidenzia che il Decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell’Istruzione e del Merito e del Ministro della Salute del 29 aprile 2024 ha sostituito l’Allegato 1 “Percentuali minime, requisiti e specifiche tecniche della mensa scolastica biologica” del Decreto interministeriale n. 14771/2017, eliminando la possibilità di qualificare la mensa scolastica biologica come “Base” o “Eccellenza” sulla base del requisito della minore o maggiore incidenza dell’utilizzo delle materie prime di origine biologica nella preparazione dei pasti.

Pertanto, il criterio premiale adottato ai sensi della citata DGR n. 1351/2021 non può più essere applicato e deve essere sostituito con un unico livello di contribuzione per pasto biologico erogato e ritenuto ammissibile, pari al rapporto tra l’importo complessivo delle risorse del Fondo da trasferire alle S.A. e ai S.E. ritenuti ammissibili e il numero totale di pasti biologici erogati e ritenuti ammissibili.

Per quanto riguarda, invece, la quota del 14% delle risorse del Fondo che sono state assegnate alla Regione per realizzare iniziative di informazione e di promozione nelle scuole e di accompagnamento al servizio di refezione, dal 2018, primo anno di operatività del Fondo, la medesima ha utilizzato direttamente tali risorse o si è avvalsa della collaborazione dell’Agenzia veneta per l’innovazione nel settore primario “Veneto Agricoltura” per realizzare specifici programmi di attività approvati con provvedimenti della Giunta regionale.

La Direzione Agroalimentare ha attestato che, per effetto dell’incremento del numero di S.A. e di S.E. operanti in Veneto che hanno avuto accesso al Fondo e del conseguente aumento del numero di pasti biologici erogati e ammessi, gli importi di contributo per pasto erogato dalle mense scolastiche biologiche sono diminuiti in misura significativa nel corso degli anni.

Per compensare parzialmente l’esiguità del contributo che potrà essere trasferito alle S.A. e ai S.E. è opportuno quindi che, a partire dall’anno 2025, la quota del 14% del Fondo venga trasferita alle S.A. e ai S.E. presenti alla data del 31 marzo di ciascun anno nella piattaforma informatica disponibile sul sito del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, la cui domanda di accesso al Fondo sia stata ritenuta ammissibile, ai sensi dell’art. 4, comma 5 del Decreto interministeriale n. 2026/2018 e successive modifiche ed integrazioni.

Si propone, infine, di incaricare la Direzione Agroalimentare, struttura regionale competente, dell’esecuzione del presente provvedimento, con particolare riferimento, a seguito del trasferimento delle risorse statali del Fondo, allo svolgimento delle istruttorie delle domande di accesso al Fondo delle S.A. e dei S.E., al calcolo degli importi di contributo da trasferire ai medesimi, applicando le disposizioni del presente provvedimento, nonché di assumere gli atti di accertamento, impegno e liquidazione, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo di spesa n. 103907 “Attività finalizzate alla riduzione dei costi dei beneficiari del servizio di mensa scolastica biologica e alla promozione dell’uso dei prodotti biologici nelle scuole - Trasferimenti correnti (art. 64, c. 5bis, D.L. 24/04/2017, n.50 - DM 22/02/2018)” del bilancio annuale di competenza.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO l’art. 64, comma 5 bis del Decreto-Legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96;

VISTO il Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e il Ministro della salute 18 dicembre 2017, n. 14771 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 22 febbraio 2018, n. 2026 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la DGR n. 1351 del 05 ottobre 2021;

VISTO l’art. 2, comma 2 della Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 e successive modifiche ed integrazioni;

delibera

  1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di prendere atto che, per effetto dell’incremento del numero di stazioni appaltanti e di soggetti eroganti il servizio di mensa scolastica biologica operanti in Veneto che hanno avuto accesso al Fondo e del conseguente aumento del numero di pasti biologici erogati e ammessi, gli importi di contributo per pasto erogato dalle mense scolastiche biologiche sono diminuiti in misura significativa nel corso degli anni;
  3. di stabilire, pertanto, un unico livello di contribuzione per pasto biologico erogato e ritenuto ammissibile, pari al rapporto tra l’importo complessivo delle risorse del Fondo per le mense scolastiche biologiche da trasferire alle stazioni appaltanti e ai soggetti eroganti il servizio di mensa scolastica biologica ritenuti ammissibili e il numero totale di pasti biologici erogati e ritenuti ammissibili;
  4. di stabilire che, a partire dall’anno 2025, la quota del 14% del Fondo, assegnata alla Regione del Veneto e finalizzata alla realizzazione di iniziative di informazione e di promozione nelle scuole e di accompagnamento al servizio di refezione, venga trasferita alle stazioni appaltanti e ai soggetti eroganti il servizio di mensa scolastica biologica presenti alla data del 31 marzo di ciascun anno nella piattaforma informatica disponibile sul sito del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, la cui domanda di accesso al Fondo sia stata ritenuta ammissibile, ai sensi dell’art. 4, comma 5 del Decreto interministeriale n. 2026/2018;
  5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  6. di incaricare la Direzione Agroalimentare dell’esecuzione del presente provvedimento, con particolare riferimento, a seguito del trasferimento delle risorse statali del Fondo, allo svolgimento delle istruttorie delle domande di accesso al Fondo delle stazioni appaltanti e dei soggetti eroganti il servizio di mensa scolastica biologica, al calcolo degli importi di contributo da trasferire ai medesimi, applicando le disposizioni del presente provvedimento, nonché di assumere gli atti di accertamento, impegno e liquidazione, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo di spesa n. 103907 “Attività finalizzate alla riduzione dei costi dei beneficiari del servizio di mensa scolastica biologica e alla promozione dell’uso dei prodotti biologici nelle scuole - Trasferimenti correnti (art. 64, c. 5bis, D.L. 24/04/2017, n.50 - DM 22/02/2018)” del bilancio annuale di competenza;
  7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’art. 26, comma 1 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
  8. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

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