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Materia: Ambiente e beni ambientali
Deliberazione della Giunta Regionale n. 729 del 08 luglio 2025
Disciplina in materia di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.). Aggiornamento della modulistica e nuove determinazioni.
Con il presente atto si procede all’aggiornamento degli indirizzi in materia di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) contenuti nelle deliberazioni approvate a seguito dell’entrata in vigore del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 al fine di renderle più aderenti alla ripartizione delle competenze degli enti deputati al rilascio degli atti autorizzativi in essa confluenti. Inoltre si approva il modulo aggiornato per la presentazione dell’istanza di A.U.A., fornendo alcune indicazioni interpretative delle disposizioni della DGR n. 67/2018.
L'Assessore Gianpaolo E. Bottacin riferisce quanto segue.
Il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 ha approvato il "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale” a norma dell'art. 23 del Decreto Legge 9 febbraio 2012, n. 5 "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo", convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 aprile 2012, n. 35.
A seguito dell’entrata in vigore del citato D.P.R. n. 59/2013, la Giunta regionale con DGR n. 1775 del 3 ottobre 2013 ha fornito primi indirizzi in materia al fine di accompagnare il processo di attuazione del Regolamento in parola. Con successiva DGR n. 622 del 29 aprile 2014 alla luce delle iniziali esperienze in tema di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.), nonché delle problematiche emerse dalle prime applicazioni della citata DGR n. 1775/2013, sono state fornite disposizioni in materia di autorizzazione agli scarichi.
In particolare il primo dei provvedimenti richiamati considera quali Autorità competenti, ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'A.U.A.:
Con la DGR n. 622/2014 sopra richiamata sono state fornite alcune precisazioni al fine di dare corretta attuazione alle previsioni del Regolamento alla luce delle iniziali esperienze e delle prime effettive applicazioni della DGR n. 1775/2013, nonché delle problematiche evidenziate dalle associazioni di categoria soprattutto in tema di scarichi idrici, la cui autorizzazione, ai sensi della lettera a) dell'art. 3 del D.P.R. n. 59 del 2013, è sostituita dall'A.U.A.
In particolare, alla luce delle previsioni dell'art. 124, comma 4 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in deroga a quanto previsto al comma 1 del medesimo articolo, è previsto che “gli scarichi di acque reflue domestiche in reti fognarie sono sempre ammessi nell'osservanza dei regolamenti fissati dal gestore del servizio idrico integrato ed approvati dall'Autorità d'ambito”. Inoltre la DGR n. 622/2014 ha precisato che per gli scarichi di acque reflue assimilate alle reflue domestiche che recapitano in pubblica fognatura non dovrà essere emesso alcuno specifico atto autorizzativo, bensì solo un consenso/nulla-osta, senza scadenza, rilasciato dal gestore del Servizio Idrico Integrato, finché non intervengano variazioni significative dello scarico.
Per quanto riguarda, invece, gli scarichi domestici recapitanti in corpi recettori diversi dalla pubblica fognatura, e segnatamente in corpo idrico superficiale ovvero sul suolo, la DGR n. 622/2014 richiama l'art. 21 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.T.A., così come modificato al punto 6 dalla DGR n. 842/2012, il quale dispone che l'autorizzazione di competenza comunale per lo scarico di acque reflue domestiche, provenienti da installazioni o edifici isolati non recapitanti in pubblica fognatura e per un numero di A.E. (abitanti equivalenti) inferiore a 50, può essere compresa nel permesso di costruire, ha validità 4 anni e si intende tacitamente rinnovata se non intervengono significative variazioni in generale delle caratteristiche dello scarico.
Dal quadro sopra riportato emerge quindi che le Province hanno una competenza di tipo generale e residuale al rilascio dell’A.U.A., fatte salve quelle ipotesi in cui la competenza è attribuita ad altri soggetti.
Tuttavia è emerso nel corso dell’applicazione come in taluni casi le Province hanno rilasciato il provvedimento di A.U.A. nonostante non vi fossero autorizzazioni di diretta competenza. In tali casi, quindi, le Province hanno assunto un ruolo di mero coordinamento, già svolto dal SUAP ai sensi degli artt. 2 e 4 del DPR n. 59/2013.
Si ritiene, pertanto, con il presente atto, di procedere ad un aggiornamento delle indicazioni regionali in materia con l’obiettivo di risolvere i casi citati di sovrapposizione tra il ruolo del SUAP e delle Province modificando la precedente ripartizione delle competenze tra gli enti. In particolare la Città Metropolitana di Venezia e le Province rilasceranno il provvedimento di A.U.A. solo nel caso in cui almeno uno dei titoli in essa ricompresi sia di propria competenza. Competenti al rilascio saranno invece i Comuni, nel caso in cui l’A.U.A. sostituisca solo autorizzazioni di competenza comunale.
Tali considerazioni sono state presentate e discusse con i soggetti istituzionali interessati, in primis, Città Metropolitana di Venezia e Province del Veneto nel corso degli incontri del Tavolo A.U.A. promosso dalla Direzione Semplificazione Normativa e Procedimentale per l’attuazione del PNRR in ambito regionale con riferimento all’investimento 2.2.1 “Assistenza tecnica a livello centrale e locale” del PNRR.
Con nota prot. n. 623957 del 9 dicembre 2024 a firma del Direttore della Direzione Semplificazione Normativa e Procedimentale per l’attuazione del PNRR in ambito regionale è stata inviata ad ANCI e UPI Veneto una richiesta di parere sulla proposta di modifica della modulistica approvata con DGR n. 1775/2013, alla quale non è pervenuto alcun riscontro.
Considerato dunque che al termine dei lavori il citato Tavolo A.U.A. ha accolto favorevolmente nelle sue determinazioni finali le proposte di semplificazione e modifica proposte, si ritiene di procedere alla modifica nel seguente modo, anche alla luce delle precisazioni ed interpretazioni delle disposizioni fornite nel corso della prassi applicativa, della ripartizione delle competenze in materia di A.U.A.:
nei casi in cui almeno una delle autorizzazioni previste dall'art. 3 del Regolamento sia di propria competenza;
Nell’ambito del medesimo Tavolo A.U.A. si è inoltre addivenuti all’adeguamento del modulo “Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale –A.U.A.” (Allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, il quale, riprendendo il modulo A.U.A. già approvato dal Ministero dell’Ambiente con Decreto dell’8 maggio 2015, vi apporta le necessarie modifiche alla disciplina regionale di settore (in particolare PTA e recupero rifiuti).
Con riferimento inoltre ad alcune richieste di chiarimento rappresentate da varie Amministrazioni locali, si ritiene opportuno in questa sede dare portata generale alle indicazioni interpretative fornite dagli uffici regionali della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica in merito alla previsione contenuta nella DGR n. 67 del 26 gennaio 2018 “Aggiornamento del Modello semplificato e unificato per la richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale – A.U.A.”, per cui “in deroga alle previsioni della DGR n. 622/2014 che prevedono che gli scarichi di acque reflue assimilate alle domestiche con recapito diverso dalla pubblica fognatura, rientrano nella disciplina dell’A.U.A, gli scarichi di acque reflue provenienti dai servizi igienici annessi a stabilimenti industriali di cui all’art. 34, comma 1, lettera e), punto e.2) delle norme tecniche di attuazione del Piano regionale di Tutela delle Acque (D.C.R. 5 novembre 2009, n. 107) non rientrano nella disciplina dell’A.U.A. e sono soggetti alle autorizzazioni previste dalle discipline di settore”.
Con riferimento alla citata fattispecie degli scarichi di acque reflue provenienti dai servizi igienici annessi a stabilimenti industriali, la DGR n. 67/2018 aveva l’obiettivo di soddisfare le “istanze di semplificazione delle procedure rappresentate agli uffici regionali”, consentendo ai soggetti privati interessati di avvalersi della procedura autorizzativa ordinaria in alternativa all’A.U.A. In particolare, la citata DGR n. 67/2018 consente all’istante di optare per la procedura autorizzativa ordinaria qualora, secondo le valutazioni dell’impresa, questa risulti più aderente alle proprie esigenze contingenti.
La previsione di cui alla DGR n. 67/2018 relativa agli scarichi di acque reflue provenienti dai servizi igienici annessi a stabilimenti industriali di cui all’art. 34, comma 1, lettera e), punto e.2) delle norme tecniche di attuazione del Piano regionale di Tutela delle Acque (D.C.R. 5 novembre 2009, n. 107) rappresenta, quindi, un’opzione di scelta a favore del soggetto istante che ha la facoltà di presentare la richiesta secondo la procedura ordinaria oppure mediante l’A.U.A. Ne consegue che, fatti salvi eventuali e motivati impedimenti di carattere tecnico o amministrativo, l’Amministrazione ricevente l’istanza istruirà il procedimento a seconda della tipologia di istanza presentata.
Si incarica la Direzione Ambiente e Transizione Ecologica dell’esecuzione del presente provvedimento e della trasmissione ai soggetti competenti interessati
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59;
VISTO il Decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ed il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 maggio 2015;
VISTO l’art. 2, comma 2 della Legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
VISTA la DGR n. 180 del 23 febbraio 2016;
VISTE la DGR n. 1775 del 03 ottobre 2013, la DGR n. 622 del 29 aprile 2014 e la DGR n. 67 del 26 gennaio 2018;
delibera
Regione: nei casi in cui almeno una delle autorizzazioni previste dall'art. 3 del Regolamento sia di propria competenza;
Comune: a. nei casi in cui il gestore dell'impianto sia assoggettato solo all'autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale o sul suolo di acque reflue assimilate alle domestiche di cui all'art. 34 delle N.T.A. del Piano di Tutela delle Acque (P.T.A.); b. nei casi in cui il gestore dell'impianto sia assoggettato solo all'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali e/o acque meteoriche di dilavamento di cui all'art. 39, comma 1 dello stesso P.T.A., di competenza del gestore del Servizio Idrico competente per territorio; c. nei casi in cui il gestore dell'impianto sia assoggettato, esclusivamente o in combinazione di uno dei casi di cui ai precedenti punti a) e b), alla comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o comma 6 della Legge 26 ottobre 1995, n. 447;
Province o Città Metropolitana di Venezia: in tutti gli altri casi;
(seguono allegati)
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