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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 92 del 11 luglio 2025


Materia: Ambiente e beni ambientali

Deliberazione della Giunta Regionale n. 754 del 08 luglio 2025

Esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato n. 3532, pubblicata in data 24 aprile 2025 che determina le modifiche alla DGR n. 813 del 22 giugno 2021, riguardante la disciplina per la distribuzione agronomica degli effluenti, dei materiali digestati e delle acque reflue, comprensiva del Quarto Programma d'Azione Nitrati per le zone vulnerabili ai nitrati, e che comporta le modifiche alla DGR n. 837 del 4 luglio 2023 e alla DGR n. 293 del 24 marzo 2025

Note per la trasparenza

La proposta è finalizzata a modificare la DGR n. 813 del 22 giugno 2021, che approva il Quarto Programma d'Azione Nitrati, la DGR n. 837 del 4 luglio 2023 relativa a misure aggiuntive e azioni rafforzate ai sensi della Direttiva Nitrati n. 91/676/CEE e la DGR n. 293 del 24 marzo 2025 in materia di Condizionalità Rafforzata, limitatamente alle modifiche che costituiscono necessaria esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato n. 3532, pubblicata in data 24 aprile 2025, sul ricorso numero di registro generale 7676 del 2022 proposto da Biocalos s.r.l., Biogarda s.r.l., Ni.Mar. s.r.l., Valliflor s.r.l. contro Regione del Veneto e nei confronti di ARPAV.

L'Assessore Federico Caner riferisce quanto segue.

L’Allegato A alla DGR n. 813 del 22 giugno 2021 definisce la disciplina per la distribuzione agronomica degli effluenti, dei materiali digestati e delle acque reflue, comprensiva del Quarto Programma d'Azione per le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola del Veneto. Con tale atto la Regione ha applicato una serie di misure restrittive aggiuntive, rispetto ai precedenti Programmi d’Azione, al fine di meglio ottemperare agli obblighi e agli obiettivi prescritti dalla Direttiva Nitrati n. 91/676/CEE. Tale atto è soggetto a Valutazione Ambientale Strategica (VAS) con la quale si è dato conto della congruità dal punto di vista ambientale delle scelte in esso contenute. Il Programma ai sensi dell’art. 5, comma 7 della Direttiva Nitrati ha valenza quadriennale dal 1 gennaio 2022 al 31 dicembre 2025.

L’adozione del Quarto Programma d’Azione Nitrati è uno dei principali strumenti con cui si è dato inoltre riscontro alle eccezioni sollevate dalla Commissione Europea nella procedura di infrazione comunitaria INFR(2018)2249 del 8 novembre 2018 in merito all’applicazione in Veneto della Direttiva Nitrati, procedimento a tutt’oggi pendente, e delle ulteriori segnalazioni pervenute con successiva nota di messa in mora complementare C(2020)7816 del 3 dicembre 2020.

Il contenzioso comunitario è andato aggravandosi con il successivo Parere Motivato - PI 2249/2018 del 15 febbraio 2023 C(2023) 459 final, con cui la Commissione UE ha ritenuto che la Regione del Veneto abbia violato l’art. 5, paragrafo 5 della Direttiva Nitrati non prevedendo sufficienti misure aggiuntive o azioni rafforzate necessarie per conseguire gli obiettivi della Direttiva. Con DGR n. 837 del 4 luglio 2023 la Regione del Veneto ha individuato le misure restrittive, tra cui l’attribuzione di efficienza pari al 100 % (coefficiente 1) per tutti i fertilizzanti commerciali di cui al D.Lgs. n. 75/2010, introducendo al contempo ulteriori diverse azioni.

Con riguardo alla previsione di coefficiente di efficienza pari a 1, si evidenzia che la Giunta regionale non riteneva di disporre del potere di attribuire a propria discrezione un valore di efficienza ai fertilizzanti azotati. Infatti, si reputava che fossero la Direttiva Nitrati e il D.M. 25.02.2016 a imporre necessariamente due categorie di efficienza, provvedendo già ad individuarne i valori: la prima con coefficienti ridotti per i fertilizzanti di origine zootecnica, la seconda necessariamente pari ad 1 per tutti gli altri fertilizzanti commerciali, tenuto conto che l’articolato del D.M. richiamato non demanda alle Regioni alcuna facoltà in materia.

In seguito, le società Biocalos s.r.l., Biogarda s.r.l., Ni.Mar. s.r.l., Valliflor s.r.l. hanno impugnato la DGR n. 813 del 22 giugno 2021 avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto con ricorso introduttivo del giudizio n. 7676 del 2022 contro la Regione del Veneto e nei confronti di ARPAV, che non si è costituita in giudizio. Le società lamentavano che tale deliberazione avrebbe introdotto delle ingiustificate condizioni limitative all’utilizzo in agricoltura di ammendanti compostati, in particolare quelli ottenuti con fanghi e rifiuti.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto con sentenza n. 823 del 30 maggio 2022 ha respinto il ricorso, riconoscendo la legittimità dell’operato della Regione. Le società hanno presentato quindi successivo ricorso in appello avanti al Consiglio di Stato per la riforma della sentenza del TAR Veneto n. 823/2022.

Il Consiglio di Stato con sentenza n. 3532 del 24 aprile 2025 ha accolto le doglianze dei ricorrenti limitatamente a due motivi d’appello:

  1. con uno di essi (terzo motivo di appello) si censurava la sentenza di primo grado nella parte in cui confermava la legittimità dell’attribuzione, all’art. 8, comma 3 del Quarto Programma d’Azione Nitrati, di un valore costante pari ad 1 al tenore di efficienza dell’azoto per gli ammendanti, ricomprendendoli così in un’unica categoria con tutti i fertilizzanti di cui al D.Lgs. n. 75/2010. Si riteneva fondata la censura in quanto la Regione del Veneto avrebbe fissato un unico coefficiente di efficienza per tutti i fertilizzanti, senza tenere conto della diversa composizione degli stessi;
  2. con altro motivo (quinto motivo di appello) si censurava la previsione di regolamentazioni specifiche all’utilizzazione degli ammendanti compostati individuate per mezzo della DGR n. 813/2021.

La pronuncia del Consiglio di Stato n. 3532/2025 nel riformare la sentenza del TAR Veneto n. 823/2022 ha annullato (in parte qua) la DGR n. 813/2021 e ha ritenuto, anche in considerazione dei chiarimenti tecnici elaborati da ARPAV, che la Regione del Veneto abbia fissato un unico coefficiente di efficienza per tutti i fertilizzanti commerciali, senza tener conto della diversa composizione degli stessi e che non vi è contrasto tra coefficiente di efficienza e coefficiente di recupero, atteso che verosimilmente l’azoto non assorbito dalla pianta viene disperso nell’ambiente. La medesima sentenza fa altresì riferimento ad un coefficiente di efficienza di rilascio dell’azoto pari a 0,4 per tutti gli ammendanti compostati.

Tale pronuncia si pone in continuità all’orientamento adottato nelle recenti sentenze del Consiglio di Stato n. 1442/2022, n. 1443/2022 e n. 1444/2022 riferite alla normativa della Regione Lombardia, in ordine alla illegittimità della previsione di un valore unico di efficienza “nominale” pari ad 1 per tutti i fertilizzanti commerciali.

La citata sentenza del Consiglio di Stato n. 3532/2025 è immediatamente esecutiva pertanto la Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria, incaricata di dare esecuzione al Programma d’Azione Nitrati, nel doveroso rispetto degli obblighi conformativi, ha preventivamente richiesto con nota prot. reg. n. 0253193 del 21 maggio 2025, alla Direzione Valutazioni Ambientali Supporto Giuridico e Contenzioso la convocazione urgente della Commissione Regionale VAS per poter riferire nel merito. La Commissione Regionale VAS, convocata con nota prot. reg. 258711 del 26 maggio 2025, è stata informata delle necessarie modifiche alla normativa regionale, che sono state debitamente illustrate e motivate.

Considerato che la disciplina contenuta nella DGR n. 813/2021 produce effetti per l’anno in corso nei confronti di tutti gli agricoltori che hanno presentato domanda PAC entro il 15 luglio 2025, si rende necessario dare tempestiva esecuzione alla decisione del Consiglio di Stato.

La Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria ha quindi formulato la presente proposta di modifica al Quarto Programma d’Azione Nitrati, approvato con DGR n. 813/2021 limitatamente alla parte oggetto della decisione del Consiglio di Stato, ossia laddove è prevista la determinazione dell’efficienza dell’azoto per gli ammendanti compostati e la previsione di limitazioni all’utilizzo di ammendanti compostati con fanghi.

In esecuzione della sentenza è necessario prevedere anche le opportune modifiche alla DGR n. 837 del 4 luglio 2023, espungendo dal novero delle Misure aggiuntive e Azioni rafforzate richieste dalla Commissione Europea per mezzo del Parere Motivato PI 2249/2018 del 15 febbraio 2023 C(2023) 459 final, le previsioni normative oggetto delle censure della pronuncia del Consiglio di Stato.

Da ultimo, è necessario emendare anche la DGR n. 293 del 24 marzo 2025, che individua le disposizioni regionali applicative per l’anno 2025 in materia di Condizionalità Rafforzata, sulla base delle indicazioni comunitarie e nazionali che stabiliscono gli obblighi degli agricoltori che attivano impegni a superficie o a capo riferiti alla programmazione PAC 2023-2027. Infatti tra le disposizioni prescrittive in essa contenute sono ricomprese quelle dei Criteri di Gestione Obbligatori (CGO2) che applicano il Quarto Programma d’Azione Nitrati (DGR n. 813/2021). Pertanto, la doverosa attuazione della sentenza citata impone anche la modifica dell’Allegato A della DGR n. 293/2025, con riferimento al CGO2 di Condizionalità Rafforzata per l’annualità in corso.

Per i motivi sopra esposti si propone alla Giunta regionale di approvare:

  • l’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che contiene le modifiche all’Allegato A e all’Allegato E della DGR n. 813 del 22 giugno 2021;
  • l’Allegato B, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che contiene le modifiche all’Allegato A della DGR n. 837 del 4 luglio 2023;
  • l’Allegato C, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che contiene le modifiche all’Allegato A della DGR n. 293 del 24 marzo 2025.

Le suddette modifiche si intendono recepite nell’ambito del vigente Programma d'Azione Nitrati, in attuazione della sentenza n. 3532/2025 del Consiglio di Stato. Resta fatta salva la possibilità di disciplinare compiutamente l’utilizzazione agronomica delle sostanze azotate fertilizzanti, inclusa la definizione dei coefficienti di efficienza, nella redazione del prossimo Programma d’Azione Nitrati, anche in funzione degli sviluppi della Procedura di Infrazione comunitaria INFR(2018)2249 dell’ 8 novembre 2018 ancora ad oggi pendente.

Si incarica la Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria dell’esecuzione del presente atto.

Si propone altresì di trasmettere il presente provvedimento al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste – MASAF e al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica – MASE e, per il tramite del MASE, agli Uffici della DG Environment della Commissione Europea competenti per la procedura di infrazione INFR(2018)2249.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la Direttiva 91/676/CEE, relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento da nitrati provenienti da fonti agricole;

VISTO il D.M. 25 febbraio 2016, concernente i criteri e le norme tecniche generali per la disciplina regionale dell’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l’utilizzazione agronomica del digestato;

VISTA la Procedura di Infrazione comunitaria INFR(2018)2249 del 8 novembre 2018;

VISTA la nota di messa in mora complementare C(2020)7816 del 3 dicembre 2020;

VISTO il Parere Motivato - PI 2249/2018 del 15 febbraio 2023 C(2023) 459 final;

VISTI gli Allegati A ed E della DGR n. 813 del 22 giugno 2021, recante la disciplina per la distribuzione agronomica degli effluenti, dei materiali digestati e delle acque reflue, comprensiva del Quarto Programma d'Azione per le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola del Veneto;

VISTA la DGR n. 837 del 4 luglio 2023, recante la rassegna delle Misure aggiuntive e delle Azioni rafforzate nelle zone vulnerabili ai nitrati del Veneto che costituisce integrazione alle disposizioni del Quarto Programma d’Azione Nitrati;

VISTO l’Allegato A della DGR n. 293 del 24 marzo 2025, recante l’applicazione delle disposizioni regionali per l'anno 2025 in materia di Condizionalità Rafforzata;

VISTA la nota prot. reg. 0253193 del 21 maggio 2025 indirizzata alla Direzione Valutazioni Ambientali Supporto Giuridico e Contenzioso e la successiva convocazione con nota prot. reg. 258711 del 26 maggio 2025;

VISTA la sentenza del TAR del Veneto n. 823 del 30 maggio 2022;

VISTA la sentenza del Consiglio di Stato n. 3532 del 24 aprile 2025;

VISTO l’art. 2, comma 2 della L.R. n. 54 del 31 dicembre 2012 e ss.mm.ii.;

delibera

  1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di prendere atto e dare attuazione della sentenza del Consiglio di Stato n. 3532 del 24 aprile 2025 relativamente al Quarto programma d'Azione nitrati di cui alla DGR n. 813 del 22 giugno 2021 con riferimento alla determinazione dell’efficienza dell’azoto per gli ammendanti compostati e alla previsione di limitazioni all’utilizzo di ammendanti compostati con fanghi;
  3. di approvare le modifiche all’Allegato A e all’Allegato E della DGR n. 813 del 22 giugno 2021, individuate all’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  4. di approvare conseguentemente le modifiche all’Allegato A della DGR n. 837 del 4 luglio 2023, individuate all’Allegato B, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  5. di approvare conseguentemente le modifiche all’Allegato A della DGR n. 293 del 24 marzo 2025, individuate all’Allegato C, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  6. di incaricare la Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria, dell’esecuzione del presente atto;
  7. di trasmettere il presente provvedimento al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste – MASAF e al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica – MASE e, per il tramite del MASE, agli Uffici della DG Environment della Commissione Europea competenti per la procedura di infrazione INFR(2018)2249;
  8. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  9. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione. 

(seguono allegati)

Dgr_754_25_AllegatoA_560305.pdf
Dgr_754_25_AllegatoB_560305.pdf
Dgr_754_25_AllegatoC_560305.pdf

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