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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 92 del 11 luglio 2025


Materia: Sanità e igiene pubblica

Deliberazione della Giunta Regionale n. 738 del 08 luglio 2025

Approvazione della procedura di classificazione stagionale dei Molluschi Bivalvi Vivi (MBV) destinati all'immissione in commercio ad integrazione della Deliberazione della Giunta regionale n. 870 del 21 giugno 2011 e classificazione stagionale della zona di produzione 12L046 (S. Cristina).

Note per la trasparenza

Con il presente atto si approva la procedura di classificazione stagionale dei Molluschi Bivalvi Vivi (MBV) destinati all'immissione in commercio ad integrazione della Deliberazione della Giunta regionale n. 870 del 21 giugno 2011.

Si provvede altresì alla classificazione stagionale per il periodo di un anno della zona di produzione 12L046 (S. Cristina) relativamente alle specie vongole veraci (Ruditapes philippinarum Ruditapes decussatus) e cuori (Cerastoderma spp. -Acanthocardia spp.) e si incarica il Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza alimentare, veterinaria di approvare con proprio atto le classificazioni delle zone regionali di produzione di Molluschi Bivalvi Vivi (MBV) destinati all'immissione in commercio.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

La molluschicoltura rappresenta la principale produzione italiana nel settore ittico. Il Veneto è una delle Regioni italiane dove la raccolta e la commercializzazione di Molluschi bivalvi vivi (MBV) sono maggiormente rilevanti. Tale attività nel Veneto vanta una lunga tradizione e conta su volumi di produzione elevati, che rappresentano circa un terzo della produzione a livello nazionale.

Al fine di tutelare la salute dei consumatori, il Regolamento di esecuzione (UE) n. 627 del 15 marzo 2019, concernente modalità pratiche uniformi per l'esecuzione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano, ha previsto che i MBV destinati all’immissione sul mercato devono essere raccolti in zone classificate sotto il profilo igienico sanitario dall’Autorità Competente, che fissa l’ubicazione e delimita i confini delle zone di produzione, di stabulazione e di raccolta.

La classificazione tiene conto della preliminare indagine sanitaria relativa alle potenziali fonti inquinanti e del livello contaminazione fecale riscontrato attraverso la ricerca dell’indicatore E. coli sui campioni di molluschi prelevati nel punto più sfavorevole (punto fisso di campionamento).

Ai sensi degli articoli 53, 54 e 55 del citato Reg. (UE) n. 2019/627, sono classificabili come:

  • di classe A, le zone da cui possono essere raccolti MBV direttamente destinati al consumo umano;
  • di classe B, le zone da cui i MBV possono essere raccolti e immessi in commercio ai fini del consumo umano solo dopo aver subito un trattamento in un centro di depurazione o previa stabulazione;
  • di classe C, le zone da cui i MBV possono essere raccolti e immessi in commercio solo previa stabulazione di lunga durata.

L’art. 52, paragrafo 3 del citato Reg. (UE) n. 2019/627 ha stabilito, inoltre, che le Autorità Competenti fissino un periodo di riesame dei dati relativi a ciascuna zona già classificata. Le linee guida nazionali nel settore dei MBV, recepite ed integrate a livello regionale con la Deliberazione della Giunta regionale n. 870 del 21 giugno 2011, prevedono poi che il citato riesame, denominato “riclassificazione”, avvenga con una frequenza minima triennale.

In conformità alle citate disposizioni normative e provvedimentali, con Deliberazione della Giunta regionale

n. 1157 del 15 ottobre 2024 sono state approvate le mappe e le coordinate geografiche che definiscono le zone di produzione, di stabulazione e di raccolta dei Molluschi Bivalvi Vivi (MBV) destinati all’immissione in commercio e l’ultima relativa riclassificazione igienico sanitaria.

Con la successiva DGR n. 1444 del 03 dicembre 2024 si è provveduto poi a modificare la citata DGR n. 1157/2024 per mero errore materiale nell’indicazione delle zone di classificazione di competenza territoriale dell’Azienda ULSS n. 3 Serenissima, mentre con la DGR n. 173 del 25 febbraio 2025 è stata approvata la classificazione di nuove zone di produzione per alcune specie di MBV e sono state aggiornate le mappe delle zone lagunari e marine classificate del territorio regionale e l’elenco delle specie di MBV che possono essere raccolte nelle medesime zone.

La DGR n. 1157/2024 faceva riferimento, inoltre, alla possibilità di adottare nel territorio regionale una procedura di classificazione stagionale dei MBV ad integrazione delle altre procedure di classificazione previste nell'Allegato A della Deliberazione della Giunta regionale n. 870 del 21 giugno 2011 concernente “Linee guida nel settore dei Molluschi Bivalvi Vivi” e  rinviava tale integrazione alla conclusione dello studio di fattibilità oggetto di valutazione da parte dell'U.O. Sicurezza alimentare della Direzione Prevenzione, Sicurezza alimentare, veterinaria coadiuvata dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (IZSVe).

Lo studio di fattibilità menzionato traeva origine dalla proposta dell'Azienda ULSS n. 3 Serenissima, acquisita al prot. reg. n. 112771 del 5 marzo 2024, di dare avvio per la zona di produzione 12L046 (S. Cristina), ad una classificazione di tipo stagionale basata sui diversi livelli di contaminazione fecale ivi riscontrati nei diversi periodi dell'anno, sul modello della procedura stagionale già adottata dalle Autorità competenti di altre Regioni. L’adozione nel territorio regionale di una nuova procedura di classificazione di tipo stagionale, ad integrazione o modifica di quanto previsto dalla più volte citata DGR n. 870/2011, richiedeva infatti uno studio di fattibilità che tenesse conto degli agenti che influenzano i diversi livelli di contaminazione fecale (andamento pluviometrico, temperature, presenza di fonti inquinanti, caratteristiche morfologiche e ambientali, etc...).

Con nota prot. reg. n. 232786 dell’11 maggio 2025 l’IZSVe, a conclusione del citato studio di fattibilità, ha trasmesso alla U.O. Sicurezza alimentare la relazione tecnico scientifica “Valutazione dati ai fini dell’attribuzione della classificazione stagionale alla zona di produzione 12L046” concernente la valutazione dei dati relativi alle attività di monitoraggio igienico-sanitario, nonché dei dati meteoclimatici ed ambientali relativi alla zona di produzione 12L046 e alle altre zone limitrofe della Laguna Nord di Venezia (nello specifico le zone 12L018, 12L056 e 12L057) onde rilevare la presenza di tendenze simili nella contaminazione da E. coli.

La relazione in parola riporta l’analisi dei dati relativi alla contaminazione da E. coli rilevati nelle vongole veraci (Ruditapes philippinarum Ruditapes decussatus) quale specie indicatrice dal punto di vista microbiologico della zona di produzione 12L046 oggetto di studio, al fine di stabilire se la contaminazione da E. Coli nel periodo "maggio – ottobre" o "maggio - novembre" sia significativamente minore rispetto a quella rilevata nella restante parte dell'anno e di consentire quindi all'Azienda ULSS n. 3 Serenissima di valutare la possibile classificazione stagionale estiva di tipo B alla medesima zona di produzione per le vongole veraci (R. philippinarum R. decussatus) e per i cuori (Cerastoderma spp. -Acanthocardia spp.).

In merito alla possibilità di attribuire una classificazione stagionale ad una zona di produzione, le linee guida europee del 4 settembre 2021 concernenti “Community Guide to the Principles of Good Practice for the Microbiological Classification and Monitoring of Bivalve Mollusc Production and Relaying Areas with regard to Implementing Regulation 2019/627” (LGUE) stabiliscono che sia sufficiente avere i dati di almeno due anni che mostrino chiare e consistenti differenze nei livelli di contaminazione nei diversi periodi dell’anno. Similmente a quanto fatto in altre Regioni, in particolare nelle Marche, l’analisi e la valutazione dell’IZSVe ha preso in considerazione i dati del monitoraggio igienico-sanitario effettuato per un periodo maggiore rispetto a quello previsto dalle citate LGUE, vale a dire per sei anni dal 2019 fino al 2024.

Dalle conclusioni dello studio effettuato dall’IZSVe emerge che nella zona di produzione 12L046 la contaminazione da E. coli risulta significativamente diversa nel periodo estivo rispetto alla restante parte dell'anno, in particolare da maggio ad ottobre e da maggio a novembre (periodo quest' ultimo in cui la differenza risulta ancora più marcata, pur essendo novembre un mese in cui le attività di campionamento sono state limitate), con valori mediani di contaminazione da E. coli inferiori e ascrivibili alla classe igienico-sanitaria di tipo B nel periodo estivo. Si rileva peraltro una tendenza di tutte le zone analizzate della Laguna Nord veneziana ad avere valori di contaminazione da E. coli inferiori nei mesi caldi rispetto ai mesi freddi.

La citata relazione è stata oggetto di confronto tra l’U.O. Sicurezza alimentare, l’Azienda ULSS n. 3 Serenissima e l’IZSVe in apposite riunioni all’esito delle quali la citata struttura regionale e l’IZSVe hanno ritenuto di elaborare una specifica procedura regionale per la classificazione stagionale delle zone di produzione dei MBV da attuare in via sperimentale per il periodo di un anno per la zona di produzione 12L046 (S. Cristina), contenuta nell’Allegato A al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, da adottare ad integrazione della DGR n. 870/2011.

L’Azienda ULSS n. 3 Serenissima, con nota prot. n.304148 del 20/06/2025, acquisita agli atti dell’U.O. Sicurezza alimentare sulla base delle conclusioni dello studio di fattibilità dell’IZSVe, ha proposto quindi di assegnare alla zona di produzione 12L046 (S. Cristina) la classificazione stagionale di tipo B per il periodo "luglio – ottobre" e la classificazione stagionale di tipo C per i restanti mesi dell’anno, indicando inoltre uno specifico piano di monitoraggio della medesima zona di produzione e un procedimento di riesame dei relativi dati in linea con la procedura di cui all’Allegato A al presente provvedimento.

Alla luce di quanto sopra descritto, la U.O. Sicurezza alimentare della Direzione Prevenzione, Sicurezza alimentare, Veterinaria, a seguito di apposita istruttoria, ha ritenuto accoglibile la citata proposta di classificazione stagionale avanzata dalla Azienda ULSS n. 3 Serenissima e, con il presente atto, propone l'adozione della relativa classificazione alla Giunta regionale.

Si propone quindi alla Giunta regionale di approvare, ad integrazione della DGR n. 870/2011, la procedura di classificazione stagionale dei Molluschi Bivalvi Vivi (MBV) destinati all'immissione in commercio elaborata dall’U.O. Sicurezza alimentare con il supporto tecnico dell’IZSVe, contenuta nell’Allegato A al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, da attuare in via sperimentale per il periodo di un anno per la zona di produzione 12L046 (S. Cristina). Al termine del periodo di un anno inerente la sperimentazione, sulla base dei dati raccolti, la Direzione Prevenzione, Sicurezza alimentare, Veterinaria provvederà con proprio atto a confermare o meno la classificazione stagionale per la zona di produzione 12L046 (S. Cristina).

Si dà atto altresì che l’Azienda ULSS n. 3 Serenissima e l’Azienda ULSS n. 5 Polesana hanno trasmesso ulteriori proposte di classificazione alla U.O. Sicurezza alimentare a seguito della emanazione della DGR n. 173/2025. Tali proposte non sono ancora state oggetto di valutazione da parte della U.O. Sicurezza alimentare in quanto le indagini igienico sanitarie finalizzate all’acquisizione dei dati tecnici necessari a supporto delle classificazioni risultano tutt’ora in corso.

Al riguardo, considerata la natura tecnico-scientifica degli approfondimenti richiesti nonché il carattere vincolato dei procedimenti di classificazione delle zone di produzione, di stabulazione e raccolta dei MBV, si propone alla Giunta regionale di incaricare d’ora in poi il Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza alimentare, Veterinaria dell’approvazione, con proprio atto, delle proposte di classificazione provenienti dalle Aziende ULSS territorialmente competenti. Tale approvazione dovrà intervenire a seguito della presentazione di apposita istanza da parte dell’operatore del settore alimentare interessato nonché a seguito della relativa istruttoria condotta dalle medesime Aziende ULSS, secondo quanto previsto dalla DGR n. 870/2011.

Si propone altresì di stabilire che l’elenco aggiornato delle specie di MBV che possono essere raccolte nelle zone classificate marine e lagunari del territorio regionale sia pubblicato a cura della Direzione Prevenzione, Sicurezza alimentare, veterinaria nella pagina web dedicata ai Molluschi Bivalvi Vivi della medesima Direzione al fine di consentirne l’agevole consultazione agli operatori del settore interessati.

Infine, si dà atto che il Ministero della Salute sta elaborando l’aggiornamento delle Linee guida nazionali relative ai controlli ufficiali sui Molluschi Bivalvi Vivi. A conclusione di tale percorso di revisione e aggiornamento tecnico-scientifico, si procederà al riordino della disciplina regionale concernente i procedimenti di classificazione e di riclassificazione delle zone di produzione dei MBV di cui alla DGR n. 870/2011.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il Regolamento (CE) n. 178 del 28 gennaio 2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la Sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;

VISTO il Regolamento (CE) n. 852 del 29 aprile 2004 del Parlamento europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti alimentari;

VISTO il Regolamento (CE) n. 853 del 29 aprile 2004 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale;

VISTO il Regolamento (CE) n. 2073 del 15 novembre 2005 della Commissione concernente i criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari;

VISTO il Regolamento (UE) n. 625 del 15 marzo 2017 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE)

n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031

del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio;

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 624 dell'8 febbraio 2019 della Commissione recante norme specifiche per l'esecuzione dei controlli ufficiali sulla produzione di carni e per le zone di produzione e di stabulazione dei molluschi bivalvi vivi in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 627 del 15 marzo 2019 della Commissione che stabilisce modalità pratiche uniformi per l'esecuzione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione per quanto riguarda i controlli ufficiali; VISTO il Regolamento (UE) n. 915 del 25 aprile 2023 della Commissione relativo ai tenori massimi di alcuni contaminanti negli alimenti e che abroga il regolamento (CE) n. 1881/2006;

VISTE le linee guida europee “Monitoring of Toxin-producing Phytoplankton in Bivalve Mollusc Harvesting Areas Guide to Good Practice: Technical Application” prodotte dal EU Working Group on Toxin-producing Phytoplankton Monitoring in Bivalve Mollusc Harvesting Areas, edizione novembre 2019; VISTE le linee guida europee “Community Guide to the Principles of Good Practice for the Microbiological Classification and Monitoring of Bivalve Mollusc Production and Relaying Areas with regard to Implementing Regulation 2019/627” della Comunità Europea - edizione settembre 2021;

VISTO il Decreto Legislativo n. 27 del 2 febbraio 2021, disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, lettera a), b), c), d) ed e) della legge 4 ottobre 2019, n. 117;

VISTA la Legge regionale n. 19 del 25 ottobre 2016, modificata dalla L.R. n. 30 del 30 dicembre 2016, di istituzione di “Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto – Azienda Zero” e di individuazione dei nuovi ambiti territoriali delle Aziende U.L.S.S.;

VISTA la DGR n. 2432 dell’1 agosto 2006 “Molluschi bivalvi vivi: DGRV n. 3366/2004 e sue integrazioni e modifiche. Approvazione progetto molluschicoltura anni 2006-2008; approvazione Linee guida regionali di riordino del sistema di sorveglianza igienico sanitaria e avvio del sistema informativo territoriale Geomolluschi. Impegno di spesa”;

VISTA la DGR n. 870 del 21 giugno 2011 “Linee guida per l’applicazione del Regolamento (CE) 854/2004 e del Regolamento (CE) 853/2004 nel settore dei molluschi bivalvi”;

VISTA la nota del Ministero della Salute prot. 0038080-P-06/10/2016 “Applicazione del Regolamento (UE) 2015/2285 e utilizzo del sistema informatico nazionale SINVSA per i molluschi bivalvi”;

VISTA la DGR n. 1722 del 19 novembre 2018 “Molluschi bivalvi vivi destinati all'immissione in commercio: riclassificazione triennale 2015-2017 delle zone di produzione, raccolta e stabulazione. Procedure di campionamento per la ricerca di biotossine algali nei mitili nelle zone di produzione classificate: integrazione DGR 21 giugno 2011, n. 870”;

VISTA la DGR n. 200 del 24 febbraio 2021 “Molluschi bivalvi vivi destinati all'immissione in commercio (MBV): definizione dei nuovi ambiti di produzione e riclassificazione triennale 2018-2020 delle zone di produzione, raccolta e stabulazione. Classificazione a stato "iniziale" ambito 13L002 - specie: Ruditapes decussatus e Ruditapes philippinarum (vongola verace). Modifica DGR n. 475 del 23 aprile 2019”;

VISTA la DGR n. 607 dell’11 maggio 2021 “Modifica della classificazione per i molluschi bivalvi vivi destinati all'immissione in commercio (MBV) prevista dalla DGR 200/2021”;

VISTA la DGR n. 1096 del 9 agosto 2021 “Modifica della classificazione degli ambiti di produzione per i molluschi bivalvi vivi (MBV) destinati all'immissione in commercio, prevista dalla DGR 200/2021. Classificazione della specie vongola verace (Ruditapes philippinarum e Ruditapes decussatus) - tratto terminale del fiume Po di Levante - Comune di Rosolina e Comune di Porto Viro”;

VISTA la DGR n. 571 del 4 maggio 2021 “Adempimenti connessi all’avvio della XI legislatura e preordinati alla definizione dell’articolazione amministrativa della Giunta regionale: individuazione delle Direzioni e delle Unità Organizzative in attuazione dell’art. 9 della legge regionale n. 54 del 31/12/2012 e s.m.i.”;

VISTA la DGR n. 715 dell’8 giugno 2021 “Adempimenti connessi all’avvio della XI legislatura e preordinati alla definizione dell’articolazione amministrativa della Giunta regionale: assestamento delle misure conseguenti all’adozione della D.G.R. n. 571 del 4/5/2021”;

VISTA la DGR n. 839 del 22 giugno 2021 “Adempimenti connessi all'avvio della XI legislatura e preordinati alla definizione dell'articolazione amministrativa della Giunta regionale: Conferimento dell'incarico di Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza alimentare, Veterinaria incardinata nell'ambito dell'Area Sanità e Sociale ai sensi dell'art. 12 della Legge Regionale n. 54/2012 e s.m.i.”; VISTA la DGR n. 1145 del 19 settembre 2023 avente ad oggetto “Molluschi Bivalvi Vivi destinati all'immissione sul mercato: approvazione delle procedure per il campionamento e del modello di protocollo

concordato con gli operatori del settore alimentare (OSA) o organizzazioni che li rappresentano, ai sensi del Titolo V del Regolamento di esecuzione (UE) 2019/627. Integrazione della D.G.R. n. 870 del 21 giugno 2011 e della DGR n. 1722 del 19 novembre 2018. Assegnazione del finanziamento per eseguire il "Monitoraggio di contaminanti sul territorio regionale" alle Aziende U.L.S.S. e all'Istituto Zooprofilattico delle Venezie (IZSVe)”;

VISTA la DGR n. 1157 del 15 ottobre 2024 avente ad oggetto “Approvazione delle mappe e delle coordinate geografiche che definiscono le zone di produzione, di stabulazione e di raccolta dei Molluschi Bivalvi Vivi (MBV) destinati all'immissione in commercio e della relativa riclassificazione igienico sanitaria, ai sensi del Regolamento di esecuzione (UE) n. 627 del 15 marzo 2019 e della Deliberazione della Giunta regionale n. 870 del 21 giugno 2011”;

VISTA la DGR n. 1444 del 3 dicembre 2024 avente ad oggetto “Modifica della Deliberazione della Giunta regionale n. 1157 del 15 ottobre 2024 avente ad oggetto “Approvazione delle mappe e delle coordinate geografiche che definiscono le zone di produzione, di stabulazione e di raccolta dei Molluschi Bivalvi Vivi (MBV) destinati all’immissione in commercio e della relativa riclassificazione igienico sanitaria, ai sensi del Regolamento di esecuzione (UE) n. 627 del 15 marzo 2019 e della Deliberazione della Giunta regionale

n. 870 del 21 giugno 2011”;

VISTA la DGR n. 173 del 25 febbraio 2025 avente ad oggetto “Molluschi Bivalvi Vivi (MBV) destinati all'immissione in commercio: classificazione di nuove zone di produzione relativamente alla specie ostrica concava (Crassostrea gigas) ad aggiornamento della Deliberazione della Giunta regionale n. 1157 del 15 ottobre 2024, come modificata dalla Deliberazione della Giunta regionale n. 1444 del 3 dicembre 2024”; VISTO l’art. 2, comma 2 della L.R. n. 54 del 31 dicembre 2012 “Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto" e s.m.i.;

delibera

  1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  1. di prendere atto della proposta avanzata dall’Azienda ULSS n. 3 Serenissima relativa all’avvio di una classificazione stagionale per la zona di produzione 12L046 (S. Cristina) per le specie vongole veraci (Ruditapes philippinarum Ruditapes decussatus) e cuori (Cerastoderma spp. -Acanthocardia spp.) e ritenuta accoglibile dall'U.O. Sicurezza alimentare della Direzione Prevenzione, Sicurezza alimentare, Veterinaria;
  1. di approvare la procedura di classificazione stagionale dei Molluschi Bivalvi Vivi (MBV) destinati all'immissione in commercio elaborata dall’U.O. Sicurezza alimentare con il supporto tecnico dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, contenuta nell’Allegato A al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, ad integrazione della Deliberazione della Giunta regionale n. 870 del 21 giugno 2011, da attuare in via sperimentale per il periodo di un anno per la zona di produzione 12L046 (S. Cristina);
  1. di classificare in via sperimentale, sulla base dell'istruttoria eseguita dall' U.O. Sicurezza alimentare della Direzione Prevenzione, Sicurezza alimentare, Veterinaria, la zona di produzione 12L046 (S. Cristina) in classe B per il periodo “luglio – ottobre” e in classe C per i restanti mesi dell’anno relativamente alle specie vongole veraci (Ruditapes philippinarum Ruditapes decussatus) e cuori (Cerastoderma spp. -Acanthocardia spp.);
  1. di determinare che ad esito del periodo di un anno inerente la sperimentazione di cui ai precedenti punti 3 e 4, la Direzione Prevenzione, Sicurezza alimentare, Veterinaria provvederà con proprio atto, sulla base dei dati raccolti, a confermare o meno la classificazione stagionale per la zona di produzione 12L046 (S. Cristina);
  1. di incaricare, per i procedimenti attualmente pendenti e per quelli che si instaureranno successivamente all’adozione del presente provvedimento, il Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza alimentare, Veterinaria dell'approvazione, con proprio atto, della classificazione delle zone di produzione, stabulazione e raccolta dei MBV e del conseguente aggiornamento dell’elenco delle specie di MBV che possono essere raccolti nelle medesime zone classificate marine e lagunari del territorio regionale. Il Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza alimentare, Veterinaria eserciterà tali funzioni nel rispetto delle disposizioni vigenti e delle Linee guida approvate dalla Giunta regionale;
  1. di stabilire che l’elenco aggiornato delle specie di MBV che possono essere raccolte nelle zone classificate marine e lagunari del territorio regionale sia pubblicato a cura della Direzione Prevenzione, Sicurezza alimentare, veterinaria e agevolmente consultabile agli operatori del settore interessati nella pagina web dedicata ai Molluschi Bivalvi Vivi della medesima Direzione;
  1. di dare atto che il Ministero della Salute sta elaborando l’aggiornamento delle Linee guida nazionali relative ai controlli ufficiali sui Molluschi Bivalvi Vivi e pertanto, a conclusione di tale percorso di revisione e aggiornamento tecnico-scientifico, si procederà all’approvazione della Deliberazione della Giunta regionale inerente il riordino della disciplina regionale in materia di procedimenti di classificazione e di riclassificazione delle zone di produzione dei MBV di cui alla DGR n. 870/2011;
  1. di incaricare l'U.O. Sicurezza alimentare della Direzione Prevenzione, Sicurezza alimentare, Veterinaria dell'esecuzione della presente deliberazione;
  1. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  1. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

Dgr_738_25_AllegatoA_560297.pdf

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