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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 74 del 11 giugno 2025


Materia: Caccia e pesca

Deliberazione della Giunta Regionale n. 649 del 11 giugno 2025

Stagione venatoria 2025/2026. Approvazione del calendario venatorio regionale (art. 16 L.R. n. 50/1993).

Note per la trasparenza

Viene approvato il calendario venatorio per la stagione 2025/2026 a conclusione del correlato iter istruttorio, acquisiti i pareri consultivi del Comitato Tecnico Faunistico-Venatorio Nazionale (CTFVN) e dell’Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale (ISPRA).

L'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.

La Giunta regionale, ai sensi dell’art. 16 della Legge regionale 9 dicembre 1993 n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”, sentito l’Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica - INFS (organo tecnico-scientifico di ricerca e consultazione per lo Stato, le Regioni e le Province, oggi Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale - ISPRA), approva e pubblica il calendario venatorio, entro il 15 giugno di ogni anno.

     Il calendario venatorio deve indicare:

  1. le specie ammesse a prelievo e i relativi periodi di caccia, ai sensi dell’art. 18, comma 1 della L. n. 157/1992;
  2. il numero delle giornate settimanali di caccia, che non può essere superiore a tre, con possibilità di libera scelta al cacciatore, ad esclusione dei giorni di martedì e venerdì, con integrazione di due giornate per la sola caccia alla fauna migratoria da appostamento nei mesi di ottobre e novembre;
  3. il carniere massimo giornaliero e stagionale;
  4. l’ora di inizio e di termine della giornata venatoria.

Le recenti modifiche all’art. 18 della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 di cui alla Legge 9 ottobre 2023, n. 136 hanno introdotto l’obbligatorietà per le amministrazioni regionali di acquisite il parere sulla proposta di calendario venatorio regionale, oltre che dell’ISPRA, anche del Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale (di seguito CTFVN), così come recentemente ricostituito in base al Decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 263986 del 22.05.2023.

In ottemperanza a quanto sopra, la Regione del Veneto con la nota prot. n. 0194259 del 15.04.2025 e successivamente integrata con nota prot. n. 0210113 del 24.04.2025 ha trasmesso al Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale (di seguito CTFVN) la richiesta di parere in ordine alla proposta di calendario venatorio regionale 2025-2026.

Con nota prot. MASAF n. 0214931 del 15.05.2025 il CTFVN ha inviato il proprio parere consultivo facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento quale Allegato A.

Ai sensi dell’art. 16 della L.R. n. 50/1993, sopra richiamato, il competente Assessorato regionale ha altresì provveduto a trasmettere all’ISPRA, con nota prot. n 194265 del 15.04.2025 e successivamente integrata con nota prot. n. 0210113 del 24.04.2025 il progetto di calendario venatorio 2025/2026 per l’acquisizione del previsto parere consultivo. Unitamente alla nota richiamata, il progetto di calendario è stato supportato da un’elaborazione denominata “Documentazione a supporto del progetto di calendario per le giornate di caccia nei mesi di ottobre e novembre - Stagione venatoria 2025-2026”. Tale elaborazione è il risultato dell’analisi dei dati provenienti dalla lettura dei tesserini venatori per il periodo 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023 e 2023-2024. Il predetto approccio rappresenta la prosecuzione delle modalità adottate per la gestione dei contenziosi che sono emersi durante la stagione venatoria 2024-2025 sul relativo calendario venatorio. In tale ottica si sono iniziate a sviluppare ed elaborare metodiche e approcci di carattere quantitativo in grado di fornire delle informazioni di ritorno per valutare l’effettivo sforzo di caccia e/o l’incidenza dei prelievi conseguenti alle scelte gestionali operate a livello di calendario venatorio.

Con nota di riscontro, acquisita a protocollo regionale con il n. 242437 del 15.05.2025, facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento quale Allegato B, l’ISPRA ha trasmesso il proprio parere consultivo sul progetto di calendario sottoposto a valutazione.

Alla documentazione sopra riportata, a supporto del progetto di calendario venatorio, sia a ISPRA che al CTFVN è stata allegata la seguente documentazione:

  • Relazione tecnica accompagnatoria al progetto di calendario venatorio stagione 2025-2026;
  • Monitoraggio della specie Beccaccia (Scolopax rusticola, Linnaeus 1758) in Veneto aggiornato alla stagione 2024-2025;
  • la pubblicazione studio e monitoraggio della Beccaccia (Scolopax rusticola, Linnaeus 1758) in Veneto – Report 2020-2024.

In funzione delle richiamate modifiche dell’art. 18 della L. n. 157/1992 introdotte con Legge 9 ottobre 2023, n. 136 che dispongono che, una volta acquisiti i pareri entro 30 giorni dell’ISPRA e del CTFVN, le Regioni dai medesimi “possono discostarsi fornendo adeguata motivazione”, per la definizione del presente atto si precisa quanto segue:

  • laddove non ci siano corrispondenze con quanto indicato dall’ISPRA con proprio parere, sono state espresse motivazioni tecniche, scientifiche e giuridiche di supporto alla sua stesura.
  • nella stesura del Calendario venatorio regionale per la stagione 2025/2026 vengono contemporaneamente valutati il parere espresso dall’ISPRA, il parere espresso dal CTFVN, le leggi di settore, le Direttive europee, la giurisprudenza, i documenti tecnici e scientifici in materia indicati nella “Normativa di riferimento” e altre valutazioni che sostanziano con adeguata motivazione le scelte ivi contenute.

Nell’ambito del citato parere, l’Istituto nazionale di riferimento ha articolato una serie di valutazioni su alcuni temi inerenti al calendario venatorio della Regione del Veneto che, a parere dell’ISPRA, non appaiono condivisibili sotto il profilo tecnico-scientifico. Al contrario le questioni non trattate o commentate vanno considerate condivisibili nell’impostazione prospettata dall’Amministrazione regionale.

Per quanto concerne le osservazioni riguardanti la fauna stanziale quali lepre, coniglio e fagiano non risultano riferite (proprio perché ISPRA si limita a richiamare la Guida messa a disposizione delle Amministrazioni regionali) alle realtà territoriali e ambientali del Veneto. Se può essere, infatti, solo in parte condivisa, (pagina 2 della Guida, paragrafo intitolato: “L’Applicazione dei Key concepts a livello regionale”) l’affermazione dell’ISPRA in ordine alla mancanza di presupposti biologici a sostegno di calendari regionali differenziati avuto riguardo alle specie migratrici (“Nel nostro Paese la possibilità di stabilire stagioni di caccia differenziate a livello regionale per gli uccelli migratori non risponde a criteri biologici e tecnici accettabili, stante la rapidità con la quale i fronti di migrazione attraversano l’intero territorio italiano…”), pari valutazione non può essere proposta (ed in effetti ISPRA non la propone) avuto riguardo alle specie stanziali, per le quali, tra l’altro, assumono particolare importanza le strategie di pianificazione faunistico-venatoria assunte dall’Amministrazione regionale con il rispettivo Piano faunistico-venatorio (art. 8 della L.R. n. 50/1993) e le strategie gestionali assunte dagli Ambiti Territoriali di Caccia e dai Comprensori Alpini (art. 21, comma 8, e art. 24, comma 5 della L.R. n. 50/1993).

Premesso che è la stessa Legge quadro nazionale (art. 18, comma 2 della L. n. 157/1992) a prevedere, in particolare, la valutazione dell’adeguatezza dei Piani faunistico-venatori nell’ambito delle istruttorie sottese all’approvazione dei calendari venatori, con particolare riferimento proprio alle ipotesi di “scostamento” dagli archi temporali fissati dalla Legge quadro nazionale, si evidenzia come i Piani faunistico-venatori (art. 10 della L. n. 157/1992) rappresentino strumenti preziosi di conoscenza del territorio e degli ambienti a scala idonea (provinciale e regionale), utili e indispensabili in sede di formulazione del parere consultivo avuto riguardo, lo si ribadisce, alle specie stanziali, e cioè a quelle specie per le quali ISPRA medesimo non nega la sussistenza di presupposti biologici a sostegno di calendari regionali differenziati.

In altre parole, per le specie stanziali ISPRA, nel suggerire archi temporali diversi da quelli stabiliti dall’art. 18, comma 1 della L. n. 157/1992, dovrebbe produrre indicazioni motivatamente rapportate alle singole realtà provinciali e/o regionali, a tal fine ricorrendo ad analisi e studi di supporto, e ciò in quanto per le specie stanziali la valutazione dei fondamentali parametri biologici e ambientali (aree di rifugio; produttività delle zone di ripopolamento; tipologia di agricoltura; disponibilità di fonti alimentari; velocità di accrescimento e maturazione dei soggetti giovanili; gestione delle zoonosi; esistenza o meno di popolazioni che si riproducono in natura; attività di ripopolamento; ecc.) consente di formulare indirizzi gestionali basati su più solide istruttorie tecnico-scientifiche, e quindi di pervenire a una ottimizzazione, sotto i profili biologici, delle date di apertura e chiusura della stagione venatoria, e ciò soprattutto nel momento in cui si ritenga di suggerire uno scostamento dagli archi temporali fissati dal più volte richiamato art. 18, comma 1 della L. n. 157/1992.

Ciò premesso, la soluzione migliore sarebbe che fosse ISPRA a produrre studi e monitoraggi con la massima articolazione a livello regionale, in modo tale che le proprie indicazioni gestionali (che nel caso delle specie migratrici dovrebbero evidentemente derivare da lavori condotti in collaborazione con centri di ricerca esteri, ma che nel caso delle specie stanziali devono provenire da una verifica “in loco” del dispiegarsi temporale dei cicli biologici) risultino maggiormente “fruibili” in sede di istruttoria condotta a livello regionale ai fini dell’approvazione del calendario venatorio.

Obiettivo che pur dovrà essere conseguito a beneficio di una corretta gestione della materia a partire appunto dalle specie stanziali, le quali, è bene ricordarlo, per più di vent’anni sono state oggetto di caccia senza problema alcuno sulla base degli archi temporali tuttora vigenti ai sensi dell’art. 18, comma 1 della L. n. 157/1992.

Il calendario venatorio per la stagione 2025-2026 rientra negli scenari già oggetto di Valutazione di Incidenza di cui agli artt. 5 e 6 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e ss.mm.ii., i cui esiti sono stati riportati nella Relazione Istruttoria Tecnica per la Valutazione di Incidenza (VINCA) n. 184/2022 inviata alla Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria dalla Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso, con nota prot. n. 338194 del 01/08/2022.

In particolare, la Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso, a riscontro della nota protocollo n. 252513 del 21.5.2025 della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria avente ad oggetto “Regolamento regionale n. 4/2025 e DGR n. 28/2025. Precisazioni atte a garantire la continuità dell’azione amministrativa in riferimento alla predisposizione del calendario venatorio regionale”, con nota protocollo n. 253313 del 21.5.2025, ha preso atto delle indicazioni operative funzionali a garantire la continuità dell’azione amministrativa da parte dell’Amministrazione regionale, non rinvenendo, in ordine al calendario venatorio, elementi ostativi al rispetto delle disposizioni statali e regionali in materia di VINCA. Pertanto, in vigenza del Piano Faunistico-Venatorio Regionale (PFVR) 2022-2027 e della relativa Valutazione di Incidenza, non sono necessari ulteriori adempimenti in materia di VINCA nella stesura dei calendari venatori annualmente predisposti.

Ciò detto, a supporto delle scelte gestionali operate dalla Regione del Veneto a livello di calendario venatorio per la stagione 2025-2026, si ritiene altresì utile evidenziare quanto segue:

  • che l'art. 18 della L. n. 157/1992 e successive modifiche, al comma 1 stabilisce i termini (terza domenica di settembre - 31 gennaio) entro i quali è possibile esercitare l’attività venatoria, associando a quattro gruppi di specie cacciabili i rispettivi periodi di caccia, e al comma 2 attribuisce alle Regioni il potere, con il calendario venatorio, di “modificare, per determinate specie, i termini di cui al comma 1 in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali, a condizione della preventiva predisposizione di adeguati piani faunistico-venatori. I termini devono essere comunque contenuti tra il 1° settembre e il 31 gennaio successivo nel rispetto dell'arco temporale massimo indicato al comma 1";
  • che il comma 1 bis dell’art. 18 della L. n. 157/1992 e successive modifiche, per effetto delle modifiche introdotte dall’art. 42 della Legge 4 giugno 2010, n. 96 stabilisce che “L’esercizio venatorio è vietato, per ogni singola specie: a) durante il ritorno al luogo di nidificazione; b) durante il periodo della nidificazione e le fasi della riproduzione e della dipendenza degli uccelli.”;
  • che i predetti periodi di caccia, anche dopo l’espresso recepimento della Direttiva 2009/147/CE, per effetto delle modifiche introdotte all’art. 18 della L. n. 157/1992 dall’art. 42 della L. n. 96/2010, non sono stati modificati dal Legislatore statale;
  • che sono stati valutati i periodi di caccia con riferimento alle decadi di inizio e durata della riproduzione fino alla conclusione del periodo di dipendenza dei giovani dagli adulti e di inizio della migrazione prenuziale stabilite per l’Italia dal richiamato documento “Key Concepts” aggiornato nel 2021, e, per le specie Alzavola, Tordo Sassello, Tordo Bottaccio e Cesena al 2025, come riportato nella tabella che segue:

Uccelli cacciabili ai sensi della Direttiva Uccelli: panoramica dei periodi di inizio della migrazione prenuziale e di termine della fase riproduttiva in base alla revisione sessennale dei Key concepts 2021 e all’aggiornamento del “Key Concept Documents” del 2025 per le specie Alzavola, Tordo Sassello, Tordo Bottaccio e Cesena

Famiglia

Specie

INIZIO MIGRAZIONE
PRENUZIALE

FINE
FASE RIPRODUTTIVA

Mese

Decade

Mese

Decade

Anatidi

Fischione

Feb

III

-

-

Canapiglia

Gen

III

Lug

III

Alzavola

Gen

III

Set

I

Germano reale

Gen

I

Ago

III

Codone

Gen

III

-

-

Marzaiola

Feb

I

Ago

II

Mestolone

Feb

I

Ago

III

Moriglione

Feb

I

Ago

I

Moretta

Feb

I

Ago

III

Fasianidi

Coturnice

-

-

Set

II

Pernice rossa

-

-

Ago

II

Starna

-

-

Set

III

Quaglia

Apr

II

Set

II

Fagiano

-

-

Set

II

Rallidi

Porciglione

Feb

III

Set

II

Gallinella d’acqua

Gen

III

Ago

III

Folaga

Gen

III

Lug

III

Scolopacidi

Combattente

Gen

III

-

-

Frullino

Feb

I

-

-

Beccaccino

Feb

I

-

-

Beccaccia

Gen

II

Ago

II

Columbidi

Colombaccio

Feb

III

Ott

III

Tortora selvatica

Apr

III

Ago

III

Turdidi

Merlo

Gen

II

Ago

III

Cesena

Gen

III

Ago

II

Tordo bottaccio

Gen

II

Ago

II

Tordo sassello

Gen

III

-

-

Corvidi

Ghiandaia

-

-

Ago

II

Gazza

-

-

Lug

III

Cornacchia grigia

-

-

Lug

III

Alaudidi

Allodola

Feb

III

Set

III

  • che rispetto alle decadi di inizio e durata della riproduzione fino alla conclusione del periodo di dipendenza dei giovani dagli adulti e di inizio della migrazione prenuziale stabilite per l’Italia dal documento “Key Concepts” aggiornato nel 2021 e, limitatamente alle specie Alzavola, Tordo Sassello, Tordo Bottaccio e Cesena, nel 2025, e riportato nella tabella precedente, il CTFVN sulla proposta del calendario venatorio regionale 2025/2026 ha testualmente dichiarato quanto segue:

parere favorevole per le specie:

  • Beccaccia (Scolopax rusticola)
  • Gallinella d’acqua (Gallinula chloropus)
  • Porciglione (Rallus aquaticus)
  • Folaga (Fulica atra)
  • Codone (Anas acuta)
  • Canapiglia (Mareca strepera)
  • Cesena (Turdus pilaris)
  • Quaglia (Coturnix coturnix)
  • Fagiano (Phasianus colchicus)
  • Allodola (Alauda arvensis)
  • Merlo (Turdus merula)
  • Germano reale (Anas platyrhynchos)
  • Alzavola (Anas crecca)
  • Fischione (Mareca penelope)
  • Mestolone (Anas clypeata)
  • Moretta (Aythya fuligula)
  • Moriglione (Aythya ferina)
  • Marzaiola (Spatula querquedula)
  • Frullino (Lymnocryptes minimus)
  • Beccaccino (Gallinago gallinago)
  • Starna (Perdix perdix)
  • Coturnice (Alectoris graeca)
  • Fagiano di monte (Lyrurus tetrix)
  • Tordo sassello (Turdus iliacus)

in applicazione dei paragrafi 2.7.2 e 2.7.9 della Guida alla Disciplina della Caccia UE che stabiliscono l’utilizzo della decade di sovrapposizione”;

parere favorevole alla proposta avanzata dalla Regione Veneto per le seguenti specie:

  • Colombaccio (Columba palumbus)
  • Cornacchia grigia (Corvus corone corvix)
  • Cornacchia nera (Corvus corone)
  • Gazza (Pica pica)
  • Ghiandaia (Garrulus glandarius)

nel rispetto dell’arco temporale massimo indicato al comma 1 dell’articolo 18 della Legge 157/92, a far data quindi dal 7 settembre 2025 al 19 gennaio 2026”;

“Parere favorevole alla proposta di parere avanzata dalla Regione Veneto per le seguenti specie”:

  • Lepre (Lepus europaeus)
  • Coniglio selvatico (Oryctolagus cuniculus)
  • Volpe (Vulpes vulpes)

in quanto in linea con il dettato dell’articolo 18 della Legge 157/92”;

“Parere favorevole alla proposta di parere avanzata dalla Regione Veneto al prelievo in selezione per le seguenti specie di ungulati selvatici”:

  • Camoscio alpino (Rupicapra rupicapra)
  • Capriolo (Capreolus capreolus)
  • Cervo (Cervus elaphus)
  • Daino (Lama lama)
  • Muflone (Ovis musimon)
  • Cinghiale (Sus scrofa)

in quanto in linea con le previsioni normative e le indicazioni ISPRA, nonché per il periodo di prelievo del cinghiale (Sus scrofa) in forma collettiva dal 1° novembre 2025 al 31 gennaio 2026 in attuazione della Legge 12 luglio 2024 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto_Legge 15 maggio 2024, n. 63, recante disposizioni urgenti per le aziende agricole, della pesca e dell’acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale”, art. 10, c. 1bis”;

“Parere favorevole in presenza in delibera finale di idonee motivazioni raccomandazioni: in applicazione dei paragrafi 2.7.3 e 2.7.10 della Guida alla Disciplina della Caccia UE che stabiliscono l’uti1izzo di dati scientifici in discostamento dal dato KC nazionale come ad esempio pubblicazioni scientifiche, dati di monitoraggio ulteriori rispetto all’inanellamento quali ad esempio la telemetria satellitare e la bioacustica o dati di citizen science:

  • Tordo bottaccio (Turdus philomelos) (31 gennaio invece del 10 gennaio).

Si formula inoltre la raccomandazione, che l’attività di prelievo della specie Moretta (Aythya fuligula) è da effettuarsi considerando i contenuti del documento tecnico denominato “Possibilità di inserimento della Moretta (Aythya fuligula) nei calendari venatori delle regioni del nord Italia” predisposto da ISPRA”.

“Parere sfavorevole all’attività di prelievo della specie Tortora (Streptopelia turtur) in ragione dei punti 15 e 16 indicati nel parere medesimo, raccomandando alla Regione di proseguire con crescente impegno nell’attuazione del piano d’azione nazionale nonché il rispetto dell’art. 7, co. 4 della Direttiva Uccelli e dei principi e delle raccomandazioni unionali”;

  • che, infine, per gli Uccelli sono state valutati e presi in considerazione gli status:
    • della European Red List of Birds aggiornati con l'edizione 2021 di European Red List of Birds 2021, BirdLiFe International European Commision, IUCN (ISBN 978-92-76-45974-3);
    • della Lista Rossa IUCN dei vertebrati italiani 2022, (Rondinini, C, Battistoni, A., Teofili, C., Comitato Italiano IUCN e Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Roma);
  • che il calendario venatorio, ai sensi dell'art. 18, comma 4 della L. n. 157/1992 e successive modifiche, è di competenza delle Regioni, che lo emanano nel rispetto dei periodi di caccia di cui al medesimo articolo;
  • che la Direttiva 2009/147/CE, così come in precedenza la Direttiva 79/409/CEE, non indica date precise in merito alla stagione di caccia ma, lasciando agli Stati membri dell’Unione la definizione dei calendari venatori, si limita a stabilire che gli uccelli selvatici non possano essere cacciati durante la stagione riproduttiva e di dipendenza dei giovani dai genitori e, limitatamente agli uccelli migratori, durante il ritorno ai luoghi di nidificazione (migrazione prenuziale o primaverile o di “ripasso”);
  • che l’art. 7 della Direttiva n. 2009/147/CE, secondo cui «In funzione del loro livello di popolazione, della distribuzione geografica e del tasso di riproduzione in tutta la Comunità le specie elencate nell’allegato II possono essere oggetto di atti di caccia nel quadro della legislazione nazionale» ha trovato, per pacifico insegnamento della Corte Costituzionale, attuazione tramite l’art. 18 della L. n. 157/1992 che contempla appositi elenchi nei quali sono individuate le specie cacciabili, i relativi periodi in cui ne è autorizzato il prelievo venatorio, nonché i procedimenti diretti a consentire eventuali modifiche a tali previsioni. Ne consegue che lo stesso art. 18 garantisce, nel rispetto degli obblighi comunitari contenuti nella Direttiva n. 2009/147/CE, standard minimi e uniformi di tutela della fauna sull’intero territorio nazionale (cfr., in tal senso, ex plurimis Corte Costituzionale sent. n. 233 del 2010);
  • che l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) nella “Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge 157/1992, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42”, chiarisce che, a prescindere “…dall’inizio dei movimenti di risalita verso i luoghi di nidificazione, la caccia agli uccelli migratori dovrebbe terminare alla metà della stagione invernale. Infatti, a parità di pressione venatoria, nella seconda metà dell’inverno la mortalità dovuta alla caccia tende ad essere progressivamente sempre più additiva rispetto alla mortalità naturale e non sostitutiva di questa, come può avvenire invece durante l’autunno e la prima parte dell’inverno. In altre parole se il prelievo si prolunga oltre la metà dell’inverno aumenta progressivamente la probabilità di sottrarre alla popolazione individui caratterizzati da una crescente speranza di sopravvivenza, i quali andranno a formare lo stock nidificante da cui dipende la conservazione e la produttività della popolazione stessa. Di fatto la caccia in periodo tardo invernale o addirittura all’inizio della primavera è controproducente anche per gli interessi dei cacciatori, i quali dovrebbero avere a cuore il mantenimento di popolazioni altamente produttive. Esiste evidentemente un certo margine di discrezionalità nel definire una data corrispondente alla metà dell’inverno, ma la scelta della parte finale del mese di gennaio appare ancora oggi un compromesso accettabile e questo limite è stato suggerito dall’Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica (oggi ISPRA) al legislatore nazionale in occasione della stesura della legge n. 157/92.” (pag.4). La data estrema del 31 gennaio per la chiusura della stagione venatoria riguardante i migratori è peraltro adottata dalla maggior parte dei paesi europei e, al di fuori dell’Europa, da paesi che hanno un approccio tecnico alla gestione della caccia, come il Canada e gli Stati Uniti” (pag. 4);
  • che la Regione può disporre con il calendario venatorio, sulla scorta di congrue motivazioni tecniche che tengano conto anche delle specificità ambientali che ne caratterizzano il territorio, periodi di caccia che, rispettosi dell’arco temporale massimo previsto per le singole specie di fauna selvatica cacciabili e degli altri principi stabiliti dalla L. n. 157/1992 e dalla Direttiva 2009/147/CE, si discostino da quelli suggeriti da istituti di ricerca e consulenza nazionali ed internazionali;
  • delle indicazioni contenute nella “Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della L. n. 157/1992, così come modificata dalla Legge Comunitaria 2009, art. 42”, documento prodotto dall’ISPRA;
  • del documento “Key concepts of article 7(4) of Directive 79/409/EEC on period of reproduction and prenuptial migration of huntable bird species in the EU. (Concetti fondamentali dell'articolo 7(4) della Direttiva CE 79/409 sul periodo di riproduzione e migrazione prenuziale delle specie di uccelli cacciabili nella UE)” elaborato dal Comitato ORNIS, documento ufficialmente adottato dalla Commissione europea nel 2001 e aggiornato nell’ultima stesura del 2021, che fornisce specie per specie e paese per paese, le date (decadi) di inizio e durata della riproduzione e di inizio della migrazione prenuziale;
  • della “Guida alla disciplina della caccia nell’ambito della Direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici - Direttiva Uccelli selvatici”, documento di carattere generale e di indirizzo prodotto dalla Commissione Europea nel febbraio 2008 quale riferimento tecnico per la corretta applicazione della direttiva per quanto attiene l’attività venatoria;
  • che in base ai sopra riferiti documenti, la sovrapposizione di una decade tra il periodo della caccia e il periodo della migrazione prenuziale è considerata una sovrapposizione “teorica” o “potenziale” (in quanto è possibile che durante questo periodo non vi sia effettivamente alcuna sovrapposizione) e quindi tale da ammettere l’attività venatoria, mentre la sovrapposizione per periodi superiori ad una decade farebbe cessare l’incertezza e quindi si tratterebbe di una sovrapposizione “reale”;
  • dei contenuti di “The Eurasian African Bird Migration Atlas” EURING/CMS. Spina, F., Baillie, S.R., Bairlein, F, Fiedler, W. and Thorup, K. (Eds) 2022. https://migrationatlas.org;
  • che l’art. 7, comma 1 della Legge n. 157/1992 qualifica l’ISPRA come "organo scientifico e tecnico di ricerca e consulenza per lo Stato, le Regioni e le Province", la cui funzione istituzionale non può, pertanto, essere quella di sostituirsi alle Amministrazioni nel compimento delle proprie scelte in materia di caccia, ma quello di supportarla sotto il profilo squisitamente tecnico. Inoltre va rilevato come l'istituto abbia carattere nazionale, cosicché può verificarsi la necessità di valutare le specifiche realtà regionali. Ne deriva che il parere espresso dall’ISPRA ha carattere obbligatorio e non vincolante, e pertanto può essere disatteso dall’Amministrazione regionale la quale ha, però, l'onere di farsi carico delle osservazioni procedimentali e di merito e di esprimere le motivazioni, che l'hanno portata a discostarsi dal parere reso da ISPRA;
  • che relativamente al munizionamento nelle zone umide si fa riferimento a quanto disposto dalla L. n. 136/2023 che modifica la L. n. 157/1992 e dal Regolamento (UE) 2021/57 della Commissione del 25 gennaio 2021;
  • dell’adozione del Piano nazionale di gestione per le specie Coturnice, Allodola, Tortora selvatica, Moriglione;
  • che con Delibera amministrativa del Consiglio regionale del Veneto n. 85 del 1° agosto 2023 “Piano Faunistico-Venatorio regionale 2022-2027. Esecuzione della sentenza della Corte Costituzionale n. 148 del 18.07.2023. Art. 8, comma 2, L.R. n. 50/1993” è stato riassunto il Piano faunistico-venatorio regionale 2022–2027, già oggetto di approvazione con Legge regionale 28 gennaio 2022, n. 2;
  • che con DGR n. 401 del 9 aprile 2024 “Aggiornamento del Piano faunistico venatorio regionale 2022-2027 a seguito del parere della Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica, comprensivo di Valutazione di Incidenza, n. 42 del 20/03/2024. Art. 8, comma 6, L.R. n. 50/1993, art. 3, L.R. n. 2/2022. Deliberazione/CR n. 114 del 30/10/2023.” è stato aggiornato il vigente PFVR 2022-2027.

Oltre ai contenuti di cui sopra si evidenziano, altresì, le considerazioni seguenti:

  1. Considerazioni sulla data di apertura della stagione venatoria delle specie Tordo Bottaccio, Cesena, Tordo Sassello, Canapiglia, Codone, Fischione, Mestolone, Beccaccino, Frullino, Combattente, Folaga, Gallinella d’acqua.

    La proposta ISPRA di posticipare l’apertura della caccia a queste specie non è motivata da alcuna ragione tecnico-scientifica specifica. Mancano nel parere ISPRA anche riferimenti alla realtà territoriale del Veneto. Inoltre:
  • le specie nidificanti in Veneto (Tordo bottaccio, Folaga, Gallinella d’acqua) terminano il periodo riproduttivo prima del 21 settembre, secondo il documento KC 2021;
  • le specie cacciabili nidificanti in Italia e in Veneto, che potrebbero subire un effetto negativo dall’apertura alla terza domenica di settembre, mostrano una situazione di stabilità o incremento delle popolazioni con dati aggiornati al 2018 (report 2013-2018 art. 12 DIR 147/2009 CE - Quaglia, Pernice rossa, Fagiano, Colombaccio, Germano reale, Folaga, Gallinella d’acqua, Marzaiola, Canapiglia e Tordo bottaccio);
  • le specie Mestolone e Beccaccino nidificano con pochissime coppie in Italia. Anch’esse hanno periodo riproduttivo che termina nel mese di agosto; di conseguenza la richiesta ISPRA non è sostenuta dai dati scientifici.

Sulla base di quanto sopra esposto, la Regione del Veneto mantiene la data di apertura della caccia al 21 settembre, poiché tale scelta è altresì coerente con tutti i documenti interpretativi della Direttiva 147/2009/CE e con la legislazione nazionale.

  1. Considerazioni sulla data di definizione delle date di apertura e chiusura della stagione venatoria.

Nell’Allegato tecnico al parere, ISPRA espone varie considerazioni, in merito al documento KC e al relativo aggiornamento, nonché su alcuni paragrafi della Guida alla Disciplina della Caccia UE. Di seguito si espongono alcune osservazioni della Regione del Veneto in ordine agli studi riguardanti la telemetria satellitari. L’ISPRA sostiene che questa metodica non consentirebbe di ottenere informazioni attendibili sull’inizio della migrazione prenuziale a causa del basso numero di individui marcati e a causa dell’impatto del trasmettitore sulle condizioni fisiche degli uccelli. La Regione del Veneto ritiene che:

  • tali valutazioni non sono condivisibili, considerando l’elevatissima attendibilità degli esiti ottenuti sugli individui monitorati, che compensa il basso numero di rilevazioni effettuate;
  • nell’articolo citato da ISPRA (Bodey et al., 2018) sono stati verificati piccoli effetti dei trasmettitori sulla sopravvivenza, la riproduzione, il successo riproduttivo e la durata dei viaggi di foraggiamento, ma nessun effetto sulla massa corporea, cioè sul parametro che misura le condizioni fisiche e di salute dell’animale;
  • al contrario, due studi hanno dimostrato assenza di differenza nelle date di partenza per la migrazione fra uccelli marcati con questi dispositivi e uccelli inanellati, oppure di differenze di un solo giorno (Hupp et al., 2015, Lameris et al., 2018);
  • tale tecnologia è oggi alla base dello studio delle migrazioni, poiché consente di conoscere le posizioni degli individui con cadenza quasi giornaliera e tracciare per questo gli spostamenti con accuratezza non raggiungibile con nessun’altra metodica. Non è un caso che questo metodo di studio sia ormai affermato in tutto il mondo con ben 5.915 studi in corso, 1.025 taxa studiati, 2,4 miliardi di localizzazioni e 3.000 proprietari di dati (https://www.movebank.org/cms/movebank-main);
  • in merito alla determinazione dell’inizio dei movimenti migratori e al campione di individui, si fa presente che nel caso della Beccaccia si è arrivati a 72 soggetti tracciati, e ad alcune decine per le altre specie e i risultati collimano con i KC degli altri Paesi UE, confermando la validità del metodo e il fatto che i KC italiani hanno in realtà confuso i movimenti invernali erratici con la migrazione vera e propria;
  • la posizione ISPRA di critica all’utilizzo di trasmettitori satellitari va inoltre contro gli stessi pareri rilasciati dal medesimo Istituto alle Università di Milano, Padova e Pisa, in cui autorizza le ricerche, precisando qual è il peso del dispositivo compatibile con la buona salute dell’animale;
  • diversi individui muniti di trasmettitore satellitare, nell’ambito degli studi compiuti con le Università di Milano, Pisa, Bari, hanno compiuto voli migratori di migliaia di chilometri, e in diversi casi hanno trasmesso per più annualità e cicli di migrazione, dimostrando di essere in condizioni di salute ottimali (Tedeschi et al., 2019, Arizaga et al., 2014, Rubolini 2021, 2022, Rubolini & McKinlay, 2023).

Tutto ciò premesso, di seguito, vengono riportate le scelte gestionali, debitamente argomentate sotto il profilo normativo e tecnico scientifico, dell’Amministrazione regionale relativamente alle specie oggetto di caccia, ai periodi di prelievo, ai carnieri giornalieri e stagionali ammissibili e alle forme di caccia all’interno del calendario venatorio 2025/2026.

INDICAZIONI DI CARATTERE GENERALE

In relazione alla raccomandazione di ISPRA secondo il quale "Inoltre, la caccia in forma vagante, soprattutto se praticata con l’ausilio del cane da ferma o da cerca, non dovrebbe essere consentita per nessuna specie nei mesi di settembre e di gennaio. Tale restrizione è finalizzata a limitare il disturbo alla fauna in periodi sensibili (non solo nei confronti delle specie cacciabili) e un prelievo eccessivo.” si ritiene di non aderire a tale raccomandazione atteso che la stessa non è supportato da indicazioni tecniche e studi che consentano di comprendere la ratio dell'indicazione medesima e la sua corretta applicazione nel contesto veneto.

SPECIE CACCIABILI

TORTORA

Per quanto concerne la specie Tortora selvatica (Streoptopelia turtur) l’Amministrazione regionale ritiene che la caccia in preapertura nelle sole giornate del 1 e 3 settembre (con un carniere massimo pari a 5 tortore per cacciatore) nella sola forma della caccia da appostamento e fino alle ore 13, con carniere pari a di 5 capi/cacciatore al giorno rappresenterebbe un prelievo sostenibile della specie. Ciò anche in considerazione del fatto che, nelle ultime stagioni in cui la specie è stata oggetto di prelievo, gli abbattimenti sono risultati del tutto marginali.

Ciò doverosamente precisato, preso atto dei pareri sfavorevoli all’inserimento della specie Tortora tra quelle cacciabili espressi sia dal CTFVN che da ISPRA, l’Amministrazione regionale si conforma alle conclusioni riportate nei predetti pareri escludendo la specie Tortora dal calendario venatorio per la stagione 2025-2026.

CORVIDI E COLOMBACCIO

Premesso il parere favorevole espresso dal CTFVN in riferimento al prelievo delle specie Ghiandaia (Garrulus glandarius), Gazza (Pica pica), Cornacchia nera (Corvus corone) e Cornacchia grigia (Corvus cornix), in ossequio al parere ISPRA l’Amministrazione regionale dispone che il prelievo dei corvidi, nei mesi di settembre e gennaio, venga effettuato solo nella forma da appostamento.

Per quanto riguarda la specie Colombaccio (Columba palumbus), non si comprende il motivo per cui l’Istituto Nazionale di riferimento fino alla passata stagione rilasciava parere favorevole alla preapertura alla specie Colombaccio, mentre per la corrente stagione venatoria ISPRA sostiene che: “Un’apertura della stagione venatoria anticipata al 7 settembre, come proposto da codesta Amministrazione, al contrario, non troverebbe giustificazioni tecniche perché in questo momento dell’anno il prelievo venatorio interesserebbe esclusivamente la popolazione nidificante a livello locale, in un periodo in cui la percentuale di adulti impegnati nella riproduzione è ancora elevata.”, esprimendo parere sfavorevole alla preapertura alla specie in parola.

Si evidenzia che, rispetto alla passata stagione, quando ISPRA così si esprimeva: “nell’intero mese di settembre e in gennaio la caccia a questa specie dovrebbe essere consentita esclusivamente nella forma dell’appostamento”, nulla è cambiato circa lo status di conservazione della specie in Veneto, ma anzi si registra un costante aumento della popolazione del Colombaccio sia a livello nazionale che a livello regionale. Ciò detto l’Amministrazione regionale, anche per la stagione 2025/2026 così come previsto nel parere di ISPRA, dispone che nei mesi di settembre e gennaio il prelievo venga effettuato solo nella forma da appostamento.

Ciò premesso si ritiene di poter consentire il prelievo venatorio delle specie Ghiandaia, Gazza, Cornacchia nera, Cornacchia grigia e Colombaccio nel periodo compreso tra il 21 settembre 2025 e il 19 gennaio 2026, evidenziando che per le specie in parola è ammessa anche la caccia in preapertura nelle giornate del 7, 10, 13 e 14 settembre 2025 e, limitatamente alla specie Colombaccio, il carniere massimo realizzabile in preapertura è pari a 10 capi giornaliero per cacciatore.

STARNA, FAGIANO E QUAGLIA

Il calendario venatorio prevede, come per la passata stagione, di consentire il prelievo della Starna (Perdix perdix) e del Fagiano (Phasianus colchicus) dal 21 settembre al 31 dicembre 2025, mentre per la Quaglia (Coturnix coturnix) si prevede l’apertura del prelievo al 21 settembre e una chiusura anticipata al 30 ottobre 2025.

A supporto di queste scelte gestionali, si evidenzia quanto segue.

Starna

L’ISPRA, a pag. 11 della Guida, indica che “Un periodo di caccia compreso tra il 1° ottobre ed il 30 novembre risulta accettabile sotto il profilo biologico e tecnico e compatibile con il periodo di fine della riproduzione e dipendenza definito dal documento “Key Concepts” (terza decade di settembre).”

Al riguardo si ritiene si possa autorizzare l’arco temporale di cui all’art. 18, comma 1 della Legge n. 157/92 (dalla terza domenica di settembre a fine dicembre) in quanto si ritiene che tra la terza domenica di settembre ed il secondo giorno di ottobre (date separate da sole tredici giornate) non sia dato riscontrare, almeno in territorio veneto, differenze particolarmente significative in termini di completamento dei cicli riproduttivi e/o sviluppo fisico e comportamentale dei giovani appartenenti alla specie Starna. Per contro, la posticipazione suggerita comporterebbe una sorta di “doppia apertura generale” della stagione venatoria con concentrazione dei prelievi (nell’arco temporale compreso tra la terza domenica di settembre ed il 1° ottobre) a carico delle specie per le quali l’Istituto non suggerisce l’apertura posticipata, fatto questo che può comportare effetti anche assai negativi a carico della fauna selvatica.

A quanto sopra si evidenzia che, per la specie Starna, la gestione venatoria in Veneto, sino a qualche stagione fa, si basava sull’immissione di soggetti d’allevamento e quindi caratterizzati da una fitness “estremamente bassa” che, di conseguenza, ne riduceva le capacità di sopravvivenza alla sola stagione venatoria.

Ciò detto, nelle ultime stagioni venatorie l’Amministrazione regionale ha optato per una più attenta gestione venatoria della Starna consistente nell’immissione di soggetti provenienti da ceppi geneticamente più adatti alle caratteristiche geomorfologiche ed ambientali del territorio di immissione (in questo caso il territorio veneto) che, nel tempo, hanno portato all’affermazione di nuclei stabili con presenza di coppie riproduttive e di “brigate” invernali di Starne.

Alle caratteristiche genetiche dei soggetti si sono aggiunte tecniche innovative di immissione caratterizzate dal c.d. “pre-ambientamento”, ovvero i soggetti immessi nel territorio vengono tenuti per un certo periodo di tempo in voliere di ambientamento prima di essere liberati.

In particolare, nel territorio della provincia di Rovigo, al fine di favorire l’insediamento di sub-popolazioni stabili di Starna, peraltro la cui presenza è già consolidata e confermata, continua l’immissione di soggetti di origine appenninica (in particolare dall’Abruzzo), caratterizzati da una genetica e da una etologia maggiormente aderente alla forma italiana della Starna.

Da quanto sopra è quindi del tutto evidente che, soprattutto nel caso della specie Starna, l’attività venatoria e, le conseguenti immissioni sopra richiamate di soggetti selezionati, favoriscono la stabilizzazione e l’incremento dei nuclei selvatici della specie, già presente nel territorio ed in ancora in fase di definitiva affermazione.

Aggiungasi che l’ISPRA, analogamente alla propria posizione per la stagione venatoria 2024-2025 e senza elementi aggiuntivi, nell’indicare che sul territorio regionale non sono presenti popolazioni naturali che si autoriproducano, conclude che vengano meno i presupposti affinché questa specie possa essere cacciata nel corso della stagione 2025-2026. In primo luogo, non si ravvisa alcuna ipotesi di limitazione o persino di sospensione della caccia a specie stanziali pur provenienti da ripopolamenti/immissioni con esemplari riprodotti in allevamento nell’ambito del perimetro normativo statale o regionale. Anzi, l’art. 10, c.7 della Legge n. 157/1992 dispone, tra l’altro, che: “…le province predispongono, articolandoli per comprensori omogenei, “piani di immissione di fauna selvatica…”. Inoltre, ISPRA non considera la possibilità di attuare un’attività di ripopolamento da parte degli ATC, dei CA e delle AFV.

Ciò detto, si deve considerare, inoltre, che la possibilità di mantenere una sia pur limitata fruizione venatoria della Starna rappresenti la principale motivazione per gli organi direttivi degli istituti venatori, compresi quelli a gestione privatistica (AFV), per la realizzazione degli altri interventi gestionali, oltre al ripopolamento/reintroduzione quali il monitoraggio faunistico, le operazioni di censimento e, ancora più importanti, tutti gli interventi di miglioramento ambientale a carico degli istituti venatori, in mancanza dei quali la specie è destinata a scomparire del tutto dal territorio regionale, con un danno ambientale indiretto che si “riverberebbe” anche altre specie di fauna selvatica.

Ciò a significare che escludere una specie dal calendario venatorio comporterebbe il venir meno dell’interesse gestionale nei confronti della specie da parte del mondo venatorio, con l’inevitabile conseguenza del definitivo abbandono di ogni “buona pratica” volta alla conservazione non solo della specie in questione, ma soprattutto del suo ambiente di vita.

Quale evidenza di quanto sopra basti pensare che il rapporto “prelievo/immissioni” è intorno al 26% ovvero ogni quattro starne immesse solo una viene prelevata, infatti a fronte delle 27.000 starne immesse in media nel triennio 2020/2021 – 2022/2023 dalla lettura dei tesserini venatori ne risultano prelevate in media per il medesimo periodo 6.700.

In ultima analisi, quindi, laddove permane una seppur limitata gestione venatoria, le immissioni in ambienti idonei, determinano ricadute favorevoli sui limitati nuclei selvatici di Starna in fase di lenta affermazione.

Quanto sopra esposto per rappresentare che, anche relativamente alla specie Starna, le motivazioni utilizzate dalla Regione del Veneto, possano ritenersi sufficienti a sostegno delle scelte gestionali operate in seno al calendario venatorio di cui al presente provvedimento.

Fagiano

L’ISPRA, a pag. 12 della Guida, così si esprime: “Un periodo di caccia compreso tra il 20 settembre ed il 30 novembre risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine della riproduzione e dipendenza definito dal documento “Key Concepts” (2^ decade di settembre). Tuttavia l’ISPRA considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie il posticipo dell’apertura della caccia al 1° di ottobre in quanto coincidente con un più completo sviluppo dei giovani, in particolare quelli appartenenti alle covate tardive”.

A tal proposito, nel ribadire le preliminari controdeduzioni più sopra formulate avuto riguardo alla fauna stanziale, si ritiene si possa autorizzare l’arco temporale di cui all’art. 18, comma 1 della Legge n. 157/92 (dalla terza domenica di settembre a fine dicembre) in quanto si ritiene che tra la terza domenica di settembre ed il secondo giorno di ottobre (date separate da sole tredici giornate) non sia dato riscontrare, almeno in territorio veneto, differenze particolarmente significative in termini di completamento dei cicli riproduttivi e/o sviluppo fisico e comportamentale dei giovani appartenenti alla specie fagiano. Per contro, la posticipazione suggerita comporterebbe una sorta di “doppia apertura generale” della stagione venatoria con concentrazione dei prelievi (nell’arco temporale compreso tra la terza domenica di settembre ed il 1° ottobre) a carico delle specie per le quali l’Istituto non suggerisce l’apertura posticipata, fatto questo che può comportare effetti anche assai negativi a carico della fauna selvatica.

Quaglia

L’ISPRA, a pag. 26 della Guida, così si esprime: “Un periodo di caccia compreso tra il 20 settembre ed il 31 dicembre risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine riproduzione e dipendenza definito dal documento “Key Concepts”. Tuttavia l’ISPRA considera opportuno il posticipo dell’apertura della caccia al 1° ottobre, poiché questa specie dovrebbe essere cacciata in forma vagante con il cane, pratica da evitarsi per ragioni connesse al disturbo arrecabile alla restante fauna non oggetto di prelievo nello stesso periodo per la presenza di giovani ancora alle dipendenze dai genitori”.

Al riguardo si ritiene che possa essere mantenuta la data di apertura della stagione di caccia prevista dall’art. 18, comma 1 della L. n. 157/1992, e ciò in quanto il trascorrere del limitato arco temporale compreso tra la terza domenica di settembre e il 1° ottobre non è in grado, ad avviso dell’Amministrazione regionale, di incidere significativamente sull’entità dell’impatto paventato dall’ISPRA, tenuto altresì conto che la caccia vagantiva con il cane viene autorizzata anche per altre specie nel limitato arco temporale di cui trattasi.

Si evidenzia inoltre che la Guida nulla riferisce in ordine ad una diversa data di chiusura della caccia che possa essere suggerita per la specie Quaglia in termini restrittivi rispetto a quanto stabilito dall’art. 18 della L. n. 157/1992. Anche per tale motivo si ritiene di confermare la data di chiusura al 30 ottobre. Si fa inoltre presente che la specie è classificata “Near threatened” in Europa e “Least concern” a livello globale, e quindi si tratta di definizioni entrambe al di fuori di quelle a rischio.

Da ultimo si aggiunge che:

  • la data di apertura della caccia al 21 settembre è compatibile con il periodo di termine della fase riproduttiva così come definito dal documento “Huntable bird species under the Birds Directive – scientific overview of the periods of return to their rearing grounds and of reproduction in the Member States - Species accounts (versione 2021)” considerando per questa specie la sovrapposizione teorica di una decade tra la stagione della caccia e il periodo della fase riproduttiva stessa, alla luce di quanto riportato al paragrafo 2.7.2 della "Guida alla disciplina della caccia nell’ambito della Direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici" secondo cui la sovrapposizione di una decade tra la stagione della caccia e il periodo della migrazione prenuziale e della riproduzione è considerata una sovrapposizione teorica in quanto è possibile che durante questo periodo non vi sia effettivamente alcuna sovrapposizione, ammettendo quindi un certo margine di flessibilità (paragrafo 2.7.9);
  • la data di termine del prelievo al 30 ottobre 2025 è antecedente alla data di inizio della migrazione prenuziale prevista dalla Direttiva 2009/147/CE con particolare riferimento al documento Huntable bird species under the Birds Directive - scientific overview of the periods of return to their rearing grounds and of reproduction in the Member States - Species accounts (versione 2021);
  • il prelievo della Quaglia nel Veneto si svolge con i limiti di prelievo proposti dall’ISPRA nella propria “Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della Legge n. 157/92, così come modificata dalla Legge Comunitaria 2009, art. 42”, ovvero 5 capi al giorno/cacciatore e 25 annuali/cacciatore;
  • la popolazione italiana nidificante di quaglia è giudicata in aumento, sia nel breve, sia nel lungo termine

    https://nature art12.eionet.europa.eu/article12/summary?period=3&subject=Coturnix+coturnix&reported_name=
  • ciò a dimostrare che l’apertura della caccia alla terza domenica di settembre, in Italia come in Veneto, non ha causato effetti negativi alla conservazione della popolazione nidificante italiana.

Tutto ciò detto e nonostante un potenziale interesse venatorio per la specie in parola anche nei mesi di novembre e dicembre, l’Amministrazione regionale, come per la passata stagione, stabilisce la data di chiusura della caccia alla specie Quaglia al 30 ottobre 2025 con limitazione dei carnieri pari a 5 capi giornalieri e 25 stagionali.

ALLODOLA

Premesso il parere favorevole espresso dal CTFVN in riferimento al prelievo specie Allodola (Alauda arvensis), si rappresenta che già da diversi anni in Veneto vengono adottate le azioni previste dal Piano di gestione nazionale per tale specie, ed in particolare la previsione di un carniere giornaliero e stagionale rispettivamente di 10 e 50 capi.

In riferimento alla specie Allodola (Alauda arvensis) già da diversi anni in Veneto vengono adottate le azioni previste dal Piano di gestione nazionale per tale specie, ed in particolare la previsione di un carniere giornaliero e stagionale rispettivamente di 10 e 50 capi.

Gli obiettivi posti in essere dalla Regione del Veneto attraverso il principale strumento programmatorio in ambito agricolo, il Piano di Sviluppo Rurale (oggi Complemento regionale di sviluppo rurale 2023-2028), si sono concretizzati anche in azioni volte a contrastare il degrado degli ecosistemi e la perdita della biodiversità e ripristinare condizioni di naturalità diffusa.

Il “rapporto di valutazione intermedio per il periodo 2014-2018”, consultabile presso il sito https://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/valutazione-2014-2020, ha descritto, tra l’altro, gli interventi pluriennali del PSR che stanno favorendo la diffusione di pratiche e sistemi agricoli e forestali a sostegno della biodiversità e del paesaggio. Il giudizio espresso dal valutatore indipendente (Agriconsulting) è positivo perché è stata migliorata la gestione dei sistemi agricoli estensivi di pregio e contrastata la banalizzazione del paesaggio agrario e le pratiche dannose alla biodiversità.

In particolare si annoverano come significativi un sensibile aumento del mantenimento in campo dei residui colturali grazie alla pratica della non lavorazione e in parte della minima lavorazione che sta prendendo sempre più piede grazie alle direttive comunitarie rivolte alla conservazione della fertilità dei suoli.

In merito alle pratiche collegate all’agricoltura estensiva, va evidenziato che l’attuale PSR Veneto prevede aiuti per il mantenimento dei prati, pratica assai favorevole all’allodola e in talune situazioni ambientali montane anche alla coturnice, in cui vengono eseguiti interventi di sfalcio con frequenza compatibile allo sviluppo della componente floristica che li caratterizza, a tutela della fauna tipica di questi ambienti. Dunque, nella nuova programmazione, vengono eseguiti un massimo di due sfalci; pratica che, come è risaputo, favorisce i siti di nidificazione, rifugio ed alimento.

Di notevole rilievo per l’allodola e parzialmente anche per la coturnice, sono circa 54000 ha dedicati al mantenimento dei prati, prati seminaturali e pascoli e prati-pascoli. Inoltre, notevole influenza positiva sulla riproduzione dell’allodola e sul suo svernamento possono avere anche circa 5500 km di siepi e fasce tampone. Una buona percentuale delle stesse infatti sono costituite da fasce inerbite senza l’inserimento di piante arboree e arbustive che rappresentano un ambiente adatto alla nidificazione dell’allodola e all’alimentazione delle sue covate per la buona disponibilità di insetti. In tal senso è bene sottolineare che anche l’inserimento di fasce tampone arboree e arbustive e di siepi che prevedono l’inserimento di una fascia erbacea, rappresentano nei primi anni successivi all’impianto (quando cioè le piante arboree e arbustive sono di piccole dimensioni ed inferiori al metro) un habitat utilizzabile dal passeriforme.

Un effetto rilevante sulla nidificazione dell’allodola e sul suo successo riproduttivo, sarà inoltre data da future azioni previste per il nuovo PSR regionale a cui stanno lavorando, di comune accordo, il settore Agricoltura e il settore Faunistico-venatorio della Regione. In particolare, si sta attivamente collaborando per il finanziamento dei medicai misti a falciatura tardiva per circa 500.000,00 euro all’anno grazie ai quale si prevede la realizzazione nei prossimi anni di almeno 500-600 ha di questo intervento di miglioramento dell’habitat che com’è noto è inserito come azione di riqualificazione ambientale nel piano di conservazione dell’allodola redatto dall’ISPRA. Per questo tipo di intervento si prevede di dare priorità alla sua realizzazione all’interno di zone di ripopolamento e cattura dove la sua efficacia nel ricreare un habitat adatto, grazie alla mancanza di pressioni da parte dell’attività venatoria, dovrebbe estendersi anche alla fase di passo e svernamento oltre che ovviamente a quella riproduttiva.

L’Amministrazione regionale intende quindi riproporre, in ambito nazionale, queste linee di intervento poiché la strategia per la futura Politica Agricola Comunitaria (PAC) dovrà essere concertata con le altre regioni italiane e convergere in un unico strumento programmatorio, il Piano Strategico Nazionale. Tale percorso comprende, tra l’altro, l’introduzione di una condizionalità “rafforzata” che obbliga gli agricoltori, tra i nuovi vincoli, al mantenimento di elementi tipici del paesaggio e al mantenimento dei prati, soprattutto nelle aree della Rete Natura 2000, dunque anche con una prospettiva di salvaguardia nei confronti delle specie di avifauna nidificanti.

A tutto ciò si aggiunge che il vigente CSR 2023-2027, per l’anno 2023, ha determinato una superficie oggetto di impegno pari a circa 5.150.806 metri lineari di formazioni Arboreo-Arbustive, a 230,2 ha di Boschetti, a 53.407,70 ha di Prati-Pascoli e una superficie oggetto di impegno concessa a Biologico di circa 25.909,46 ha; da ultimo un totale di circa 8.911,48 ha di terreno a riposo per il 2024.

Pertanto, alla luce di quanto sopra rappresentato, si ritiene di poter confermare, anche per il calendario venatorio oggetto di approvazione, quale data di apertura della caccia il 1° ottobre 2025 e quale data di chiusura il 31 dicembre 2025.

MERLO

Premesso il parere favorevole espresso dal CTFVN in riferimento al prelievo specie Merlo (Turdus merula), e in ossequio a quanto previsto da ISPRA nel proprio parere, si ritiene di condividere l’indicazione che prevede il prelievo venatorio del Merlo, nel mese di settembre, esclusivamente nella forma da appostamento.

Ciò rilevato, si ritiene che il calendario venatorio sottoposto ad approvazione non si discosti sostanzialmente dalle indicazioni fornite dall’ISPRA medesimo all’interno del suo parere consultivo, anche in considerazione del fatto che il calendario venatorio prevede la caccia nel periodo compreso dal 21 settembre al 31 dicembre 2025, in quanto:

  • la normativa vigente (L. n. 157/1992, art. 18), prevede l’arco temporale terza domenica di settembre - 31 dicembre;
  • Secondo il documento KC 2021, il periodo riproduttivo del Merlo termina in Italia nella terza decade di agosto. Di conseguenza, l’apertura della caccia il 21 settembre è ampiamente al di fuori del periodo di riproduzione e per questo è in armonia con la Direttiva 147/2009/CE e con la L. n. 157/1992. Oltre a tale evidenza, il Merlo è giudicato in favorevole stato di conservazione a tutti i livelli, europeo (Least concern), globale (Least concern), Unionale (Secure), italiano (in aumento nel breve termine e stabile nel lungo). Ne consegue che la caccia nel mese di settembre, pur interessando la popolazione nidificante, non determina alcun impatto negativo sulla demografia della specie, in quanto la stessa risulta in buono stato di conservazione a livello europeo (non SPEC).

BECCACCIA

       L’ISPRA, a pag. 27 della Guida, così si esprime: “Un periodo di caccia compreso tra il 1° ottobre ed il 10 gennaio risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine riproduzione e dipendenza definito dal documento “Key Concepts”. Stante lo stato di conservazione della specie e la forte pressione venatoria alla quale viene sottoposta, l’ISPRA considera idonea per la conservazione e la razionale gestione della specie la chiusura della caccia al 31 dicembre.”.

Nel rammentare che l’arco temporale indicato per la specie Beccaccia dall’art. 18 comma 1 della L. n. 157/1992 è compreso tra la terza domenica di settembre e la fine del mese di gennaio, si ritiene possa essere mantenuta la data di apertura prevista dall’art. 18 della L. n. 157/1992 (terza domenica di settembre) tenuto conto:

  • che la tendenza della popolazione europea della specie è valutata stabile e sicura in tutte le fonti scientifiche più recenti in Europa, Unione Europea e Paleartico occidentale. L’IUCN classifica infatti la specie “Least concern” in Europa e a livello globale, mentre il recente Report Articolo 12 della Direttiva Uccelli definisce la specie “Sicura” in Unione Europea;
  • sulla base di questi dati oggi la specie è stata esclusa dall’Unione Europea dalla lista di quelle bisognose di Piano di Gestione Internazionale che, per quanto di conoscenza della scrivente Amministrazione, non è stato rinnovato;
  • anche BirdLifeInternational stabilisce che la popolazione paleartica della Beccaccia è stabile (https://www.birdlife.org/);
  • che la fine del periodo di riproduzione e dipendenza è fissata alla seconda decade di agosto;
  • la specie in Italia è caratterizzata da presenze riproduttive trascurabili e quindi senza effetti negativi nel periodo post-riproduttivo di dipendenza degli uccelli (art. 18, comma 1 bis), secondo quanto riportato nella “Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della L. n. 157/1992, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42” (che rappresenta il più recente documento ufficiale di ISPRA che divulga il dato da considerare utile per le Regioni e Province autonome ai fini della redazione dei Calendari Venatori).

Per quanto concerne la data di chiusura, a supporto della decisione di mantenere la data del 19 gennaio 2025, si evidenzia:

  • che la tendenza della popolazione europea della specie è valutata stabile e sicura in tutte le fonti scientifiche più recenti in Europa, Unione Europea e Paleartico occidentale. L’IUCN classifica infatti la specie “Least concern” in Europa e a livello globale, mentre il recente Report Articolo 12 della Direttiva Uccelli definisce la specie “Sicura” in Unione Europea;
  • che in merito alla data d’inizio della migrazione prenuziale, vi sono ormai numerose e recenti evidenze scientifiche, pubblicate e in corso di pubblicazione, che identificano il periodo fine febbraio-inizio di marzo quale periodo iniziale della migrazione della beccaccia. Tali evidenze vengono determinate su beccacce svernanti in Italia, grazie all’ausilio della telemetria satellitare e della tecnologia GPS-GSM, (Tedeschi et al., 2019 - Current Zoology) (Università di Milano Relazione attività 2020-2021). In particolare si ritiene utile riportare come, negli anni 2019, 2020 e 2021, sono state registrate le partenze per la migrazione prenuziale di 21 Beccacce, le quali sono avvenute solo a partire dai primi giorni di marzo in avanti;
  • che la sentenza del Consiglio di Stato n. 07182 del 22 ottobre 2019 ha stabilito che la chiusura al 20 gennaio è legittima, proprio in virtù dello studio effettuato mediante telemetria satellitare, confluito oggi nella pubblicazione citata (Current Zoology) e i cui risultati sono ulteriormente confermati dai dati invernali e primaverili degli anni 2019, 2020, 2021 e 2022;
  • che i dati precedentemente considerati appaiono in armonia con le modifiche apportate ai Key Concepts predisposti da tutti gli Stati UE, i quali assegnano l’inizio della migrazione prenuziale della specie al mese di febbraio inoltrato, confermando pertanto la correttezza delle valutazioni effettuate dalla Regione del Veneto;
  • che la data di inizio della migrazione prenuziale in Italia stabilita nel documento ORNIS Key Concepts, è la seconda decade di gennaio; per tale motivo, in armonia con la Guida interpretativa della “Direttiva Uccelli”, la caccia può chiudere alla fine della seconda decade ovvero il 20 gennaio (la possibilità di sovrapposizione del periodo di caccia e della migrazione prenuziale di una decade, lo si ribadisce, è consentita dalla Guida Interpretativa sulla Direttiva 409/79/CEE prodotta dalla Commissione Europea che, al paragrafo 2.7.2, pag. 39, così recita: “Nello studio sui concetti fondamentali i dati relativi al periodo di riproduzione e di migrazione pre-nuziale sono presentati in periodi di dieci giorni - decadi. Il grado di precisione è quindi di dieci giorni. Pertanto, la sovrapposizione di una decade tra la stagione di caccia e il periodo della migrazione pre-nuziale e della riproduzione è considerata una sovrapposizione “teorica” in quanto è possibile che durante questo periodo non vi sia effettivamente alcuna sovrapposizione. Per periodi superiori ad una decade, l’incertezza cessa e quindi si tratta di una sovrapposizione reale.”).

Si ricorda inoltre che, ad integrazione del progetto di calendario venatorio inviato al CTFVN e a ISPRA, è stato inviato un documento, relativo ad una recentissima pubblicazione, avente per oggetto “Studio e Monitoraggio della specie Beccaccia (Scolopax rusticola, Linnaeus 1758) in Veneto – Report 2020-2024” oltra ad una relazione tecnica da titolo: “Il Monitoraggio della specie Beccaccia (Scolopax rusticola, Linnaeus 1758) in Veneto aggiornato alla stagione al 2024-2025”, con le quali sono stati forniti dati, opportunamente elaborati, sulle operazioni di monitoraggio in Veneto nelle ultime stagioni dal 2020 al 2025.

Tutto ciò detto, si ritiene di poter consentire il prelievo della Beccaccia nel periodo compreso tra il 21 settembre 2025 e il 19 gennaio 2026, limitando i carnieri a 3 capi giornalieri e 20 stagionali.

Qualora si dovessero verificare condizioni climatiche particolarmente avverse che possano compromettere la conservazione della specie Beccaccia (c.d. “ondate di gelo”), l'Amministrazione regionale, con specifico provvedimento, potrà prevedere la sospensione immediata del prelievo a carico della specie e garantire, anche attraverso le sue sedi territoriali, la divulgazione in tempo reale del provvedimento di sospensione medesimo attraverso pubblicazione sul sito web regionale nonché di invio di specifico comunicato con invito a darne massima diffusione da parte delle Associazioni venatorie e da parte dei Corpi/Servizi di Polizia provinciale. Tale sistema di monitoraggio ha già trovato condivisione da parte dell’Istituto nazionale di riferimento il quale ha espresso apprezzamento per la possibilità prevista dal calendario venatorio predisposto dalla scrivente Amministrazione, di esercitare un efficiente e rapido sistema di sospensione del prelievo della Beccaccia in presenza di eventi climatici sfavorevoli nel periodo di svernamento.

Da ultimo, in riscontro alle considerazioni dell’Istituto Nazionale di riferimento relativamente alla metodologia e agli indici utilizzati dall’Amministrazione regionale per realizzare lo studio relativo a “Monitoraggio della Beccaccia (Scolopax rusticola) con l’uso del cane da ferma in Veneto - Quinquennio 2019-20, 2020-21, 2021-22, 2022-23 e 2023-24”, si rappresenta quanto segue.

L’Indice Cinegetico di Abbondanza (ICA) è un indice di abbondanza relativa e come tale può fornire indicazioni per valutare nel medio e lungo periodo l’andamento di una popolazione in una determinata area ma non fornisce informazione sulle decadi in cui avvengono gli spostamenti prenuziali.

L’ICA è un indice che viene studiato sia nel lungo periodo che nel corso di una stagione, con intervalli di tempo di dieci giorni (decadi); a sostegno di ciò si allega il FAROW (FANBPO ANNUAL REPORT ON WOODCOCK), redatto dal dott. David Gonçalves, responsabile della Commissione Scientifica della FANBPO e della Commissione per la Sopravvivenza delle Specie, Gruppo Specialistico Beccaccia e Beccaccino dell’UICN; in tale documento vengono analizzati i trend dell’ICA, sia stagionale che per decade, in cinque dei Paesi dell’UE più importanti per lo svernamento della specie.

Nel caso della determinazione dell’inizio della migrazione pre-nuziale, inoltre, un ulteriore problema è rappresentato dalla circostanza che i dati acquisiti nel corso della stagione venatoria e a caccia chiusa non sono comparabili tra loro perché sono stati raccolti con metodi diversi (indice cinegetico di abbondanza vs. frequenza dei contatti visivi).

I due periodi vengono analizzati separatamente per alcune disomogeneità: la mancanza dei prelievi nel periodo a caccia chiusa; lo sforzo di monitoraggio, ovvero la durata media delle uscite che a caccia chiusa è più breve rispetto al periodo di caccia; inoltre, l’utilizzo di un solo cane certificato e con età superiore a due anni nel periodo a caccia chiusa.

Tutto ciò rende il valore dell’ICA medio più alto nel periodo a caccia chiusa, anche se ciò può essere ulteriormente accentuato da un’effettiva concentrazione più alta di Beccacce in un periodo di tempo più ristretto (la migrazione pre-nuziale è infatti più repentina rispetto a quella post-nuziale).

In ogni caso, anche per il periodo a caccia chiusa viene calcolato l’ICA e non la frequenza dei contatti visivi come sopra riportato. Altresì, ciò che conta nelle analisi dei trend per decade, non è il valore assoluto dell’ICA, quanto l’andamento della curva da esso disegnata: se prendiamo in esame il periodo a caccia chiusa (febbraio e marzo), notiamo un innalzamento della curva a partire dalla terza decade di febbraio che tocca un massimo nella seconda decade di marzo, seguito da un deciso decremento nella terza decade. Questa oscillazione è data dai contingenti che sostano temporaneamente durante la migrazione pre-nuziale e rappresenta il picco del flusso migratorio.

Si ritiene, per tale motivazione, che la chiusura della caccia al 19 gennaio 2026 sia in linea con quanto espresso all’art. 7 della Direttiva UE 09/147 (c.d. “Direttiva Uccelli”).

AVIFAUNA ACQUATICA

Per la stagione venatoria 2025-2026, al pari della precedente stagione, è intenzione dell’Amministrazione regionale prevedere per le seguenti specie: Germano reale (Anas platyrhynchos), Folaga (Fulica atra), Gallinella d’acqua (Gallinula chloropus), Alzavola (Anas crecca), Mestolone (Anas clypeata), Canapiglia (Anas strepera), Porciglione (Rallus acquaticus), Fischione (Anas penelope), Codone (Anas acuta), Marzaiola (Anas querquedula), Beccaccino (Gallinago gallinago), Frullino (Lymnocryptes minimus) un periodo di prelievo compreso tra il 21 settembre 2025 e il 31 gennaio 2026. Per tutte queste specie, il CTFVN ha espresso parere favorevole alla proposta di prelievo.

A supporto della scelta regionale si riportano di seguito alcune motivazioni di ordine tecnico.

In ordine alla data di chiusura all’avifauna acquatica si evidenzia come i dati sperimentali raccolti ed elaborati in Veneto dall’Associazione Faunisti Veneti e dall’Associazione Culturale Sagittaria dimostrano un generale aumento della comunità di uccelli acquatici cacciabili e protetti censiti in gennaio in Regione nell’arco di 29 anni. Ciò a dimostrazione del fatto che la gestione faunistico-venatoria in Veneto permette a più di 700.000 soggetti di varie specie di uccelli acquatici di trascorrere l’inverno in Veneto nel corso di un arco temporale superiore ai 20 anni, periodo in cui la caccia all’avifauna acquatica è sempre stata chiusa il 31 gennaio.

A ciò si aggiunge che, i dati più recenti dei censimenti invernali degli uccelli acquatici in Italia dimostrano un aumento delle presenze per la maggior parte delle specie cacciabili e protette che svernano in Italia, tra cui anche molte specie a priorità di conservazione. Il Germano reale, l’Alzavola, il Fischione, il Codone, il Mestolone, il Moriglione, la Moretta, la Gallinella d’acqua sono tutti in aumento dal 2009 al 2018 e così molte specie protette, tra cui il Fistione turco, il Piovanello pancianera, il Marangone minore, la Pivieressa, l’Avocetta, l’Oca selvatica, l’Oca lombardella, solo per citarne alcuni che hanno importanti presenze in Veneto, grazie in particolare agli habitat umidi naturali mantenuti dal mondo venatorio (Zenatello et al., 2021, Basso, 2020, Associazione Naturalistica Sagittaria, 2020).

Da ultimo, si evidenzia che sulla scorta della “Guida alla disciplina della caccia nell’ambito della Direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici”, la chiusura della caccia per le specie di uccelli acquatici è stata uniformata al 31 gennaio, non è quindi previsto alcuno scaglionamento delle chiusure in funzione delle diverse specie di questo gruppo. Si evidenzia, inoltre, che sulle 12 specie legate agli ambienti d’acqua cacciabili di seguito considerate, ben 9 cominciano la migrazione prenuziale dopo la fine del mese di gennaio (Fischione, Alzavola, Mestolone, Marzaiola, Beccaccino, Frullino, Gallinella d’acqua, Porciglione, Moriglione), mentre solo 3 (Germano reale, Fischione, Beccaccino) iniziano la migrazione nella terza decade di gennaio. Per questo motivo, la caccia estesa sino al 31 gennaio non ricade all’interno del periodo di migrazione prenuziale, mentre per Germano reale, Fischione, Beccaccino viene utilizzata la decade di sovrapposizione prevista dalla guida interpretativa e definita dallo stesso ISPRA come facoltà delle Regioni. Unica eccezione è rappresentata dal Germano reale, per cui la guida interpretativa prevede esplicitamente di uniformare la chiusura di questa specie a quella delle altre anatre, viste le caratteristiche biologiche e demografiche della specie in Europa.

Inoltre, per quanto concerne la fissazione della data di chiusura della stagione venatoria per gli Anatidi e per l’intera avifauna acquatica, sussistono ulteriori valutazioni di ordine tecnico che supportano la decisione dell’Amministrazione regionale di prevedere la chiusura al 31 gennaio 2026.

Al fine di contestualizzare puntualmente i dati più recenti disponibili sui periodi di migrazione pre-nuziale delle specie oggetto di prelievo venatorio, si prende in esame lo specifico studio pubblicato, l’Atlante Europeo delle Migrazioni “EURING Eurasian-African Bird Migration Project – Report to the Convention of Migratory Species (CMS) on Analysis of the current migration seasons of hunted species as of KEY CONCEPTS OF ARTICLE 7 (4) OF DIRECTIVE 79/409/EEC”, del Prof. Dr. Franz Bairlein (Institute of Avian Research, Wilhelmshaven, Germany), con la collaborazione del Prof. Dr. Frank Mattig (Institute of Avian Research, Wilhelmshaven, Germany) e del Dr. Roberto Ambrosini (Università di Milano, Milano, Italia), aggiornato a febbraio 2022. Il documento citato affronta la questione del periodo pre-riproduttivo in relazione alle specie oggetto di prelievo venatorio, considerando tutti gli Stati Europei interessati e l’insieme dei dati validati ricompresi negli oltre 24 milioni di dati di inanellamento a disposizione per tale studio.

EURING è l'organizzazione che coordina i programmi europei di inanellamento degli uccelli e ha lo scopo di promuovere e incoraggiare:

  • la cooperazione scientifica e amministrativa tra i sistemi nazionali di inanellamento;
  • lo sviluppo e mantenimento di standard elevati nell'inanellamento degli uccelli;
  • gli studi scientifici sugli uccelli, in particolare quelli basati su individui marcati;
  • l'uso dei dati per la gestione e la conservazione degli uccelli.

Lo studio dal titolo “EURING Eurasian-African Bird Migration Project – Report to the Convention of Migratory Species (CMS) on Analysis of the current migration seasons of hunted species as of KEY CONCEPTS OF ARTICLE 7 (4) OF DIRECTIVE 79/409/EEC” ricade nel più ampio progetto dell’Atlante delle migrazioni.

Gli autori dello studio citato sono stati incaricati dall’EURING di determinare, con affidabilità, il periodo pre-riproduttivo (comprensivo della fase di migrazione verso i luoghi di nidificazione così come indicato all’art. 18, comma 1 bis della L. n.157/1992) in relazione alle specie oggetto di prelievo venatorio considerando tutti gli Stati europei interessati.

EURING e gli autori dello studio rilevano, infatti, che i “nuovi Key-Concepts 2021”, presi come riferimento dagli Stati membri, sono riferiti a fonti bibliografiche o concertati con i portatori di interesse e non derivanti dall’informazione primaria sui dati di inanellamento.

Quindi, l’obiettivo dello studio è quello di fornire un'adeguata base informativa al fine di superare le incongruenze nelle stime nazionali dei tempi di migrazione ed è perciò, in questa sede, richiamato a supporto delle motivazioni specifiche del progetto di calendario venatorio oggetto di parere.

Di seguito si riportano, per singole specie, considerazioni di ordine tecnico a supporto delle scelte gestionali da parte dell’Amministrazione regionale all’interno del calendario venatorio di cui al presente provvedimento.

Germano reale

L’ISPRA, a pag. 16 della Guida, così si esprime: “Secondo il documento “Key Concepts” la fine del periodo di riproduzione e dipendenza è fissata al 31 agosto…e l’inizio della migrazione pre-nuziale al 1° gennaio…Il buono stato di conservazione del Germano in Europa, l’elevata consistenza della popolazione svernante in Italia, il fatto che una parte assai rilevante degli effettivi presenti nel nostro Paese sono da considerarsi stanziali e tendenzialmente in incremento potrebbero permettere la prosecuzione dell’attività di prelievo fino alla seconda decade di gennaio, senza che questo possa verosimilmente incidere in maniera significativa sullo status della popolazione….Tuttavia deve essere tenuto in conto il rischio di confusione con altre specie di anatre (relativamente elevato) ed il problema del disturbo derivante dall’attività venatoria nelle zone umide; pertanto l’ISPRA considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie un periodo di caccia compreso tra il 1° ottobre ed il 20 gennaio.”.

Al riguardo si ritiene possa essere mantenuta la data di apertura prevista dall’art. 18 della L. n. 157/1992 (terza domenica di settembre) tenuto conto del buono stato di conservazione della specie a livello europeo (pag. 16 della Guida) e della data (31 agosto) alla quale si attesta la fine del periodo di riproduzione e dipendenza (pag. 16 della Guida). Si evidenzia altresì che il Decreto ministeriale 17 ottobre 2007, relativo alle misure limitative da adottarsi nelle ZPS, non prevede per il Germano reale l’apertura posticipata al 1° ottobre imposta invece per le altre specie di anatidi.

La specie è giudicata in aumento in Europa nord-occidentale cioè nell’areale che comprende l’Italia per questa specie nel lungo termine (Wetlands International, 2021) e in aumento moderato in Italia dal 2009 al 2018 (Zenatello et al., 2018). La caccia aperta alla terza domenica di settembre non ha quindi indotto effetti negativi sulle popolazioni di questa specie.

Per quanto riguarda la data di chiusura della stagione venatoria, il progetto di calendario prevede di mantenere la data del 31 gennaio 2026 e ciò anche in considerazione di:

  • la normativa vigente (L. n. 157/1992, art. 18), prevede l’arco temporale terza domenica di settembre-31 gennaio;
  • la specie è classificata “Least concern” dall’International Union for Conservation of Nature, ovvero la categoria di specie animali a più basso rischio, a cui appartengono le specie abbondanti e diffuse;
  • la specie è classificata “Least concern” (minima preoccupazione) anche dalla Red List of European Birds, 2015, sia in documento ufficiale della Commissione Europea, sia in Unione Europea, sia in Europa;
  • il numero di coppie nidificanti in Europa è stimato in 2.850.000 - 4.610.000;
  • la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento Key concepts (31 agosto) è precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie;
  • nella guida interpretativa al paragrafo 2.7.12 si prevede, quale valore aggiunto, l’uniformità delle date di chiusura tra le specie cacciabili appartenenti alla famiglia degli Anatidi, che consisterebbe nella riduzione, durante tale periodo, della pressione venatoria sulle altre specie che sono meno abbondanti del Germano reale;
  • le conclusioni riportate nel paragrafo dedicato alla specie nelle Linee guida ISPRA per la stesura dei calendari venatori evidenziano come “La scelta migliore consiste dunque nell’uniformare la data di chiusura della caccia al Germano con quella delle altre anatre, con il vantaggio di ridurre la pressione venatoria su queste ultime, che sono meno abbondanti.” senza che la prosecuzione dell’attività di prelievo possa verosimilmente incidere in maniera significativa sullo status della specie;
  • l’ISPRA nel documento: “Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio ai sensi della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni” relativamente alla specie nel paragrafo: Problemi di conservazione connessi all’attività venatoria, riporta che: “Il periodo di caccia attualmente previsto dalla normativa nazionale (terza domenica di settembre - 31 gennaio) non è coincidente con le indicazioni contenute nel documento ORNIS della Commissione Europea che prevedrebbero una chiusura anticipata al 31 dicembre. Va tuttavia osservato che il buono stato di conservazione della specie in Europa e l’elevata consistenza della popolazione svernante in Italia permettono la prosecuzione dell’attività di prelievo fino al termine previsto, senza che questo possa verosimilmente incidere in maniera significativa sullo status della popolazione stessa”;
  • in applicazione del criterio di omogeneità si intende unificare la data di chiusura della caccia delle specie appartenenti alla famiglia degli Anatidi;
  • della richiamata possibilità di sovrapposizione (una decade) di cui alla “Guida alla disciplina della caccia nell’ambito della Direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici” (di seguito “Guida interpretativa”) messa a disposizione della Commissione europea (pag. 39, paragrafo 2.7.2) facente parte integrante e sostanziale del presente atto quale Allegato D;
  • il capitolo 2.7 della “Guida alla disciplina della caccia nell’ambito della Direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici” analizza il problema delle sovrapposizioni, poiché questa specie è caratterizzata da un periodo riproduttivo particolarmente lungo e da popolazioni residenti non migratrici;
  • la specie è analizzata nei paragrafi 2.7.5 e 2.7.12 della richiamata Guida UE, che evidenzia l’esistenza di sovrapposizione delle stagioni di caccia alla specie con il periodo riproduttivo e la migrazione prenuziale in otto Stati membri;
  • la Guida ha riconosciuto che nella maggior parte degli Stati UE si verificano sovrapposizioni fra le stagioni di caccia e il dato KC e, per questo, ha analizzato la specie in profondità nel paragrafo 2.7.12;
  • nel paragrafo 2.7.12, sopra richiamato, la lunga disamina della situazione biologica della specie, con numerose popolazioni residenti (come verificato in Veneto), stabilisce che sia un valore aggiunto uniformare la data di chiusura della caccia del Germano reale a quella delle altre specie di anatidi, anche al fine di ridurre la pressione venatoria su queste ultime, meno numerose del Germano reale;
  • per il Germano reale è la Guida ad assumere maggior valore (e quindi a risultare il principale riferimento) rispetto al dato KC, dal momento che la Commissione ha condotto una specifica analisi rispetto ai principi stabiliti per le altre specie. La stessa Guida considera, infatti, accettabile considerare che per il Germano reale la chiusura della caccia vada oltre il dato KC e della stessa decade di sovrapposizione;
  • lo stesso ISPRA nel proporre la data di chiusura al 20 gennaio consente per il Germano reale un allungamento della stagione venatoria svincolando la data di chiusura sia dai KC che dall’applicazione della decade di sovrapposizione;
  • della limitazione del numero di giornate settimanali di caccia nel mese di gennaio all’interno delle ZPS (che rappresentano la quasi totalità delle zone umide venete) imposta dal D.M. 17.10.2007, così come recepito nel calendario oggetto di approvazione (punto 11, lettera g);
  • del buono stato di conservazione della specie a livello europeo (pag. 16 della Guida).

Da ultimo, la relativa uniformità nella distribuzione dei prelievi nel corso delle ultime stagioni venatorie conferma sostanzialmente che tale specie in Italia assume natura sedentaria, e i capi che sono interessati dalla migrazione sono effettivamente rari come hanno dimostrato recenti tentativi di tracciamento mediante telemetria, ciò a voler significare che le date di inizio migrazione indicate dal parere ISPRA (ultima decade di dicembre ) (che a sua volta richiama quelle dei Key Concepts 2021) non sono conciliabili con quelle individuate dall’Atlante Europeo delle Migrazioni (III settimana di gennaio) in quanto riguardano i piccoli contingenti della popolazione che, appunto, affronta la migrazione e non invece l’intera popolazione.

Tutto ciò permesso, in considerazione di quanto sopra rappresentato e degli elementi di novità emersi anche in relazione al confronto con il contesto internazionale di riferimento, si ritiene legittimo stabilire la chiusura della caccia al Germano reale al 31 gennaio 2026.

Folaga

L’ISPRA, a pag. 22 della Guida, così si esprime: “Secondo il documento “Key Concepts” la fine del periodo di riproduzione e dipendenza è fissata al 31 luglio (3^ decade di luglio) e l’inizio della migrazione prenuziale al 20 gennaio (3^ decade di gennaio). Un periodo di caccia compreso tra la terza domenica di settembre e il 20 gennaio risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine della riproduzione e dipendenza definito dal documento “Key Concepts”. Tuttavia, deve essere tenuto in conto il problema del disturbo derivante dall’attività venatoria nelle zone umide; pertanto l’ISPRA considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie il posticipo dell’apertura della caccia al 1° ottobre”.

Al riguardo si ritiene possa essere mantenuta la data di apertura prevista dalla L. n. 157/1992 (terza domenica di settembre) tenuto conto:

  • del buono stato di conservazione della specie a livello europeo (pag. 22 della Guida);
  • della data (31 luglio) alla quale si attesta la fine del periodo di riproduzione e dipendenza (pag. 22 della Guida);
  • che la questione del disturbo nelle zone umide è affrontata e risolta nei termini di cui al Decreto 17 ottobre 2007 del Ministero dell’Ambiente, Decreto che impone nei territori che fanno parte di Rete Natura 2000 (e nel Veneto quasi tutte le zone umide rientrano in Rete Natura 2000 in quanto dichiarate Zone di Protezione Speciale - ZPS) il divieto di caccia alla specie Folaga in data antecedente al 1° ottobre (art.8) nonché, nel mese di gennaio, la limitazione dell’esercizio venatorio a sole due giornate fisse settimanali (art.5), imposizioni puntualmente recepite all’interno del calendario venatorio rispettivamente ai punti 11, lettera f) e 11, lettera g).

Per quanto concerne la data di chiusura, a supporto della decisione di mantenere la data del 31 gennaio 2026, si evidenzia che:

  • la normativa vigente (L. n. 157/1992, art. 18), prevede l’arco temporale dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio;
  • la specie è classificata “Least concern” dall’International Union for Conservation of Nature, ovvero la categoria di specie animali a più basso rischio, a cui appartengono le specie abbondanti e diffuse;
  • la specie è classificata “Least concern” (minima preoccupazione) anche dalla Red List of European Birds, 2015, sia in documento ufficiale della Commissione Europea, sia in Unione Europea, sia in Europa;
  • il numero di coppie nidificanti in Europa è stimato in 945.000 - 1.550.000 coppie;
  • la sovrapposizione di una decade con il periodo di migrazione prenuziale indicato nel documento Key concepts (terza decade di gennaio) è consentito dal documento Guida interpretativa;
  • in applicazione del criterio di omogeneità si intende unificare la data di chiusura della caccia delle specie appartenenti alla famiglia dei Rallidi;
  • della richiamata possibilità di sovrapposizione (una decade) di cui alla citata Guida interpretativa;
  • del buono stato di conservazione della specie a livello europeo (pag. 22 della Guida);
  • la data di termine della caccia al 31 gennaio è compatibile con il periodo di inizio della migrazione prenuziale per la specie in parola così come definito dal documento “Huntable bird species under the Birds Directive – scientific overview of the periods of return to their rearing grounds and of reproduction in the Member States - Species accounts (versione 2021)” considerando che, per questa specie, la sovrapposizione teorica di una decade tra la stagione della caccia e il periodo della migrazione prenuziale, alla luce di quanto riportato al paragrafo 2.7.2 della "Guida alla disciplina della caccia nell’ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici" secondo cui la sovrapposizione di una decade tra la stagione della caccia e il periodo della migrazione prenuziale e della riproduzione è considerata una sovrapposizione teorica in quanto è possibile che durante questo periodo non vi sia effettivamente alcuna sovrapposizione, ammettendo quindi un certo margine di flessibilità (paragrafo 2.7.9);
  • da ultimo, per la specie folaga, che ha KC nella terza decade di gennaio, sono presenti risultati recentissimi di uno studio compiuto con telemetria satellitare e GPS/GSM nella Regione del Veneto, che dimostrano che i movimenti migratori prenuziali hanno inizio in febbraio (Giunchi, 2024).

Per le considerazioni sopra riportate, si ritiene ammissibile un periodo di caccia compreso tra il 21 settembre 2025 e il 31 gennaio 2026.

Gallinella d’acqua

L’ISPRA, a pag. 22 e 23 della Guida, così si esprime: “Secondo il documento “Key Concepts” la fine del periodo di riproduzione e dipendenza è fissata al 31 agosto (3^ decade di agosto) e l’inizio della migrazione prenuziale al 1° marzo (1^ decade di marzo). Un periodo di caccia compreso tra la terza domenica di settembre e il 20 gennaio risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine della riproduzione e dipendenza definito dal documento “Key Concepts”. Tuttavia deve essere tenuto in conto il problema del disturbo derivante dall’attività venatoria nelle zone umide; pertanto l’ISPRA considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie il posticipo dell’apertura della caccia al 1° ottobre”.

Al riguardo si ritiene possa essere mantenuta la data di apertura prevista dalla L. n. 157/1992 (terza domenica di settembre) tenuto conto:

  • del buono stato di conservazione della specie a livello europeo (pag. 22 della Guida);
  • della data (31 luglio) alla quale si attesta la fine del periodo di riproduzione e dipendenza (pag. 22 della Guida);
  • che la questione del disturbo nelle zone umide è affrontata e risolta nei termini di cui al Decreto 17 ottobre 2007 del Ministero dell’Ambiente, Decreto che impone nei territori che fanno parte di Rete Natura 2000 (e nel Veneto quasi tutte le zone umide rientrano in Rete Natura 2000 in quanto dichiarate Zone di Protezione Speciale - ZPS) il divieto di caccia alla specie Gallinella d’acqua in data antecedente al 1° ottobre (art.8) nonché, nel mese di gennaio, la limitazione dell’esercizio venatorio a sole due giornate fisse settimanali (art.5), imposizioni puntualmente recepite all’interno del calendario venatorio rispettivamente ai punti 11, lettera f) e 11, lettera g).

Per quanto concerne la data di chiusura, a supporto della decisione di mantenere la data del 31 gennaio 2026, si evidenzia che:

  • la normativa vigente (L. n. 157/1992, art. 18), prevede l’arco temporale dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio;
  • la specie è classificata “Least concern” dall’International Union for Conservation of Nature, ovvero la categoria di specie animali a più basso rischio, a cui appartengono le specie abbondanti e diffuse;
  • la specie è classificata “Least concern” (minima preoccupazione) anche dalla Red List of European Birds, 2015, sia in documento ufficiale della Commissione Europea, sia in Unione Europea, sia in Europa;
  • il numero di coppie nidificanti in Europa è stimato in 909.000 - 1.444.000;
  • la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento Key concepts (3 decade di agosto) è precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie;
  • del buono stato di conservazione della specie a livello europeo (pag. 22 della Guida);
  • la data di termine della caccia al 31 gennaio è compatibile con il periodo di inizio della migrazione prenuziale per la Gallinella d’acqua in parola così come definito dal documento “Huntable bird species under the Birds Directive – scientific overview of the periods of return to their rearing grounds and of reproduction in the Member States - Species accounts (versione 2021)” considerando che, per questa specie, la sovrapposizione teorica di una decade tra la stagione della caccia e il periodo della migrazione prenuziale, alla luce di quanto riportato al paragrafo 2.7.2 della "Guida alla disciplina della caccia nell’ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici" secondo cui la sovrapposizione di una decade tra la stagione della caccia e il periodo della migrazione prenuziale e della riproduzione è considerata una sovrapposizione teorica in quanto è possibile che durante questo periodo non vi sia effettivamente alcuna sovrapposizione, ammettendo quindi un certo margine di flessibilità (paragrafo 2.7.9).

Per le considerazioni sopra riportate, si ritiene ammissibile un periodo di caccia compreso tra il 21 settembre 2025 e il 31 gennaio 2026.

Alzavola

L’ISPRA, a pag. 20 e 21 della Guida, così si esprime: “Secondo il documento “Key Concepts” la fine del periodo di riproduzione e dipendenza è fissata al 10 settembre (1^ decade di settembre) e l’inizio della migrazione prenuziale al 20 gennaio (3^ decade di gennaio)….Un periodo di caccia compreso tra la terza domenica di settembre e il 20 gennaio risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine della riproduzione e dipendenza definito dal documento “Key Concepts”. Tuttavia deve essere tenuto in conto il rischio di confusione con altre specie di anatre (relativamente elevato) ed il problema del disturbo derivante dall’attività venatoria nelle zone umide; pertanto l’ISPRA considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie il posticipo dell’apertura della caccia al 1° ottobre”.

Al riguardo si ritiene possa essere mantenuta la data di apertura prevista dalla L. n. 157/1992 (terza domenica di settembre) tenuto conto:

  • del buono stato di conservazione della specie a livello europeo (pag. 20 della Guida);
  • della data (10 settembre) alla quale si attesta la fine del periodo di riproduzione e dipendenza (pagina 21 della Guida);
  • dell’assenza di segnalazioni in ordine a pericoli di confusione con specie protette (peraltro, in sede di conseguimento della licenza di caccia, i cacciatori ai sensi di legge sostengono prove specifiche per il riconoscimento delle specie);
  • che la questione del disturbo nelle zone umide è affrontata e risolta nei termini di cui al Decreto 17 ottobre 2007 del Ministero dell’Ambiente, Decreto che impone nei territori che fanno parte di Rete Natura 2000 (e nel Veneto quasi tutte le zone umide rientrano in Rete Natura 2000 in quanto dichiarate Zone di Protezione Speciale - ZPS) il divieto di caccia alla specie Alzavola in data antecedente al 1° ottobre (art.8) nonché, nel mese di gennaio, la limitazione dell’esercizio venatorio a sole due giornate fisse settimanali (art.5), imposizioni recepite rispettivamente ai punti 11, lettera f) e 11, lettera g) del calendario venatorio oggetto di parere;
  • che la specie è giudicata in aumento nel lungo, medio e breve termine nella regione biogeografica che interessa l’Italia (W Siberia & NE Europe/Black Sea & Mediterranean-Wetlands International, 2021) e in aumento forte in Italia dal 2009 al 2018 (Zenatello et al., 2021), la caccia aperta alla terza domenica di settembre non ha quindi indotto effetti negativi sulle popolazioni di questa specie;
  • che la specie in Italia è caratterizzata da presenze riproduttive trascurabili e quindi senza effetti negativi nel periodo post-riproduttivo di dipendenza degli uccelli (art. 18, comma 1 bis), secondo quanto riportato nella “Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42” (che rappresenta il più recente documento ufficiale di ISPRA che divulga il dato da considerare utile per le Regioni e Province autonome ai fini della redazione dei Calendari Venatori);
  • che le presenze di alzavole migratrici in Italia risultano elevate già dalla fine di agosto e all’inizio di settembre che dimostra come i soggetti inanellati all’estero presentano, proprio tra fine agosto e inizio settembre, una percentuale elevata di ricatture, ovviamente nell’ambito della migrazione post-riproduttiva (Spina F, Volponi S., 2008. Atlante della Migrazione degli Uccelli in Italia. 2. Passeriformi. Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale). Anche la Citizen science riferita all’Italia riconferma che la specie investe il territorio italiano con importanti numeri di soggetti migratori già dalla fine di agosto e le presenze nelle prime due decadi di settembre sono sostanzialmente uguali a quelle del periodo ottobre - 20 dicembre, quindi il periodo migratorio che secondo ISPRA dovrebbe portare a un particolare incremento di presenze, mentre tale valutazione è smentita dall’analisi dei dati sperimentali;
  • che per questa specie la data di fine riproduzione è compresa tra l’ultima decade di luglio e la prima di settembre, ben prima della data di apertura generale fissata per il 21 settembre. Di conseguenza, l’apertura della caccia in tale data non si sovrappone al periodo riproduttivo. Si fa presente, inoltre, che la migrazione post-nuziale di questa specie si svolge già dalla metà di agosto. Alla data del 21 settembre il Veneto ospita quindi significativi contingenti migranti appartenenti alle abbondanti popolazioni nidificanti nel Nord-Est Europa e in Russia.

Per quanto concerne la data di chiusura, a supporto della decisione di mantenere la data del 31 gennaio 2026, si evidenzia che:

  • la normativa vigente (L. n. 157/1992, art. 18), prevede l’arco temporale dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio;
  • la specie è classificata “Least concern” dall’International Union for Conservation of Nature, ovvero la categoria di specie animali a più basso rischio, a cui appartengono le specie abbondanti e diffuse;
  • del buono stato di conservazione della specie a livello europeo (pag. 20 della Guida);
  • la sovrapposizione di una decade con il periodo di migrazione prenuziale indicato nel documento Key concepts (terza decade di gennaio) è consentito dal documento Guida interpretativa;
  • il numero di coppie nidificanti in Europa è stimato in 557.000 - 915.000 coppie;
  • la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento “Key concepts” (1 decade di settembre) è precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie;
  • la specie è stata oggetto di una ricerca con telemetria satellitare condotta anche in Veneto, sfociata in una pubblicazione sulla rivista di ornitologia scientifica internazionale IBIS (Giunchi et al., 2018), in cui si conferma che le prime partenze per la migrazione prenuziale in Veneto e in altre regioni italiane avvengono in febbraio;
  • la quasi totalità delle zone umide in Veneto di maggior interesse per lo svernamento e il transito di specie cacciabili della famiglia degli Anatidi insiste all’interno di aree protette di interesse nazionale, regionale o locale interdette all’attività venatoria, circostanza quest’ultima che rende praticamente ininfluente il “disturbo” arrecato nelle aree residue dalla stessa attività venatoria alle specie di cui trattasi;
  • inoltre, per questa specie, lo studio con telemetria satellitare, svolto principalmente in Veneto, ha portato a due recenti pubblicazioni (Giunchi et al., 2018), quali Cerritelli et al., 2020 e Cerritelli et al., 2023. In particolare, la pubblicazione Cerritelli et al., 2020, successiva al processo di revisione dei KC, ha analizzato 30 soggetti marcati (quindi 9 in più rispetto al lavoro di Giunchi et al., 2018) e ha dimostrato che la migrazione prenuziale della specie si svolge in febbraio e non in gennaio, poiché il soggetto che ha eseguito uno spostamento il 23 è in realtà andato in direzione Nord-Sud, cioè in direzione contraria a quella della migrazione prenuziale. Questo individuo ha infatti iniziato la migrazione prenuziale il giorno 27.02.2015, con movimenti diretti Sud ovest - Nord Est.

Lo studio sopracitato ha permesso quindi di riconsiderare la data d’inizio migrazione dell’Alzavola, con riferimenti successivi a quelli utilizzati nel documento KC e con un’approfondita analisi della redazione di quest’ultimo. In base a questi riferimenti si conclude che la telemetria satellitare offra informazioni più complete rispetto ai dati d’inanellamento risalenti a mezzo secolo fa, e permetta quindi di distinguere i movimenti invernali non migratori dalla vera e propri migrazione, in armonia con quanto auspicato dalla Commissione nel documento KC 2021 su questa specie.

Vi sono quindi gli elementi conoscitivi per stabilire che in Veneto la migrazione prenuziale dell’Alzavola abbia inizio nella prima decade di febbraio e ciò è confermato dalla congruenza con i dati degli Stati UE vicini, quali Francia, Croazia, Spagna areale Nord. Per tutto quanto sopra esposto, l’Amministrazione regionale è legittimata all’applicazione del paragrafo 2.7.10 della Guida alla Disciplina della Caccia UE e, quindi, a rideterminare la chiusura della stagione venatoria sino al 31 gennaio.

La data di chiusura di questa specie e, per il principio di omogeneità, si è basata anche e soprattutto sulla recente documentazione di aggiornamento del Key Concept Document inviata alle Regioni dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE). Nella nota prot. n. 0031729 del 19.02.2025 è tra l’altro evidenziato che: “….L’analisi ha confermato sostanzialmente la documentazione tecnico scientifica a suo tempo trasmessa, allo stesso tempo l’Atlante Europeo delle Migrazioni realizzato dalla Convenzione sulle Specie Migratrici (UNEP) ha permesso di evidenziare l’opportunità di un aggiornamento che tenga conto dei flussi migratori su base sovrannazionale. Questo ha portato a valutare degli aggiornamenti per le specie alzavola, tordo bottaccio, tordo sassello, cesena.

La conclusione delle valutazioni tecnico scientifiche realizzate da ISPRA e condivise dai Ministeri dell’Ambiente e dell’Agricoltura ha portato a proporre di posticipare di una decade le date di inizio della migrazione primaverile delle 4 specie selezionate (alzavola da gen2 a gen3, tordo bottaccio da gen1 a gen2, tordo sassello da gen2 a gen3, cesena da gen2 a gen3), riducendo le differenze fra le date indicate rispettivamente da Italia e Francia.

Stante quanto sopra rappresentato, ed a seguito della nota, con apposita scheda tecnica di Ispra, del 23 gennaio 2025 (Allegati 1 e 2) del MASE, la Commissione Europea ha accolto la proposta italiana riconoscendo che la revisione della decade di inizio della migrazione prenuziale presentata dalle autorità italiane per le specie alzavola, tordo bottaccio, tordo sassello e cesena, basata sui più recenti dati dell’Atlante Europeo della migrazione degli uccelli è rappresentativa di tutto il territorio nazionale ed al contempo rimane più cautelativa rispetto a quelle indicate, per le stesse specie, da altri Paesi limitrofi (Allegato 3).”.

Anche per questa specie, per le considerazioni sopra riportate, si ritiene ammissibile un periodo di caccia compreso tra il 21 settembre 2025 e il 31 gennaio 2026.

Mestolone

L’ISPRA, a pag. 18 e 19 della Guida, così si esprime: “Secondo il documento “Key Concepts” la fine del periodo di riproduzione e dipendenza è fissata al 31 agosto (3^ decade di agosto) e l’inizio della migrazione prenuziale al 1° febbraio (1^ decade di febbraio)….Un periodo di caccia compreso tra la terza domenica di settembre e il 31 gennaio risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine della riproduzione e dipendenza definito dal documento “Key Concepts”. Tuttavia deve essere tenuto in conto il rischio di confusione con altre specie di anatre (relativamente elevato) ed il problema del disturbo derivante dall’attività venatoria nelle zone umide; pertanto l’ISPRA considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie un periodo di caccia compreso tra il 1° ottobre ed il 20 gennaio.”.

Al riguardo si ritiene possa essere mantenuta la data di apertura prevista dalla L. n. 157/1992 (terza domenica di settembre) tenuto conto:

  • della data (31 agosto) alla quale si attesta la fine del periodo di riproduzione e dipendenza (pag. 19 della Guida);
  • dell’assenza di segnalazioni in ordine a pericoli di confusione con specie protette (peraltro, in sede di conseguimento della licenza di caccia, i cacciatori ai sensi di legge sostengono prove specifiche per il riconoscimento delle specie);
  • che la questione del disturbo nelle zone umide è affrontata e risolta nei termini di cui al Decreto 17 ottobre 2007 del Ministero dell’Ambiente, Decreto che impone nei territori che fanno parte di Rete Natura 2000 (e nel Veneto quasi tutte le zone umide rientrano in Rete Natura 2000 in quanto dichiarate Zone di Protezione Speciale - ZPS) il divieto di caccia alla specie Mestolone in data antecedente al 1° ottobre (art.8) nonché, nel mese di gennaio, la limitazione dell’esercizio venatorio a sole due giornate fisse settimanali (art.5), imposizioni recepite rispettivamente ai punti 11, lettera f) e 11, lettera g) del calendario venatorio oggetto di parere;
  • che la specie è giudicata in aumento nel lungo, medio e breve termine nella regione biogeografica che interessa l’Italia (W Siberia & NE Europe/Black Sea & Mediterranean - Wetlands International, 2021) e in aumento moderato in Italia dal 2009 al 2018 (Zenatello et al., 2021), la caccia aperta alla terza domenica di settembre non ha quindi indotto effetti negativi sulle popolazioni di questa specie;
  • che la specie in Italia è caratterizzata da presenze riproduttive trascurabili e quindi senza effetti negativi nel periodo post-riproduttivo di dipendenza degli uccelli (art. 18, comma 1 bis), secondo quanto riportato nella “Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157/1992, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42” (che rappresenta il più recente documento ufficiale di ISPRA che divulga il dato da considerare utile per le Regioni e Province autonome ai fini della redazione dei Calendari Venatori);
  • che per questa specie la data di fine riproduzione è compresa tra l’ultima decade di luglio e la prima di settembre, ben prima della data di apertura generale fissata per il 21 settembre. Di conseguenza, l’apertura della caccia in tale data non si sovrappone al periodo riproduttivo. Si fa presente, inoltre, che la migrazione post-nuziale di questa specie si svolge già dalla metà di agosto. Alla data del 21 settembre il Veneto ospita quindi significativi contingenti migranti appartenenti alle abbondanti popolazioni nidificanti nel Nord-Est Europa e in Russia.

Per quanto concerne la data di chiusura, a supporto della decisione di mantenere la data del 31 gennaio 2025, si evidenzia che:

  • la normativa vigente (L. n. 157/1992, art. 18), prevede l’arco temporale dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio;
  • la specie è classificata “Least concern” (minima preoccupazione) dalla Red List of European Birds 2015, sia nel documento ufficiale della Commissione Europea, sia in Unione Europea, sia in Europa;
  • il numero di coppie nidificanti in Europa è stimato in 170.000 – 233.000;
  • la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento Key concepts (31 agosto) è precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie;
  • in applicazione del criterio di omogeneità si intende unificare la data di chiusura della caccia delle specie appartenenti alla famiglia degli Anatidi;
  • la data d’inizio della migrazione prenuziale della specie è collocata nella prima decade di febbraio;
  • dell’assenza di segnalazioni in ordine a pericoli di confusione con specie protette (peraltro, in sede di conseguimento della licenza di caccia, i cacciatori ai sensi di legge sostengono prove specifiche per il riconoscimento delle specie);
  • i dati di presenza in Europa, Italia e Veneto sono di incremento o stabilità delle popolazioni svernanti, con ciò si dimostra che il paventato disturbo citato da ISPRA non si verifica. (Wetlands International, 2021, Zenatello et al., 2021, Basso, 2020, Associazione Naturalistica Sagittaria, 2020);
  • la migrazione prenuziale della specie, verificata sul sito Eurobirdportal, raccomandato dalla Commissione Europea, dimostra che nel quadrante europeo che include la Regione Veneto ha luogo a partire dal mese di febbraio (https://www.eurobirdportal.org/);
  • dell’assenza di segnalazioni in ordine a pericoli di confusione con specie protette (peraltro, in sede di conseguimento della licenza di caccia, i cacciatori ai sensi di legge sostengono prove specifiche per il riconoscimento delle specie).

Per le considerazioni sopra riportate, si ritiene ammissibile un periodo di caccia compreso tra il 21 settembre 2025 e il 31 gennaio 2026.

Canapiglia

L’ISPRA, a pag. 17 della Guida, così si esprime: “Secondo il documento “Key Concepts” la fine del periodo di riproduzione e dipendenza è fissata al 31 luglio (3^ decade di luglio) e l’inizio della migrazione prenuziale al 20 gennaio (3^ decade di gennaio)….Un periodo di caccia compreso tra la terza domenica di settembre e il 20 gennaio risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine della riproduzione e dipendenza definito dal documento “Key Concepts”. Tuttavia deve essere tenuto in conto il rischio di confusione con altre specie di anatre (relativamente elevato) ed il problema del disturbo derivante dall’attività venatoria nelle zone umide; pertanto l’ISPRA considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie il posticipo dell’apertura della caccia al 1° ottobre”.

Al riguardo si ritiene possa essere mantenuta la data di apertura prevista dalla L. n. 157/1992 (terza domenica di settembre) tenuto conto:

  • della data (31 luglio) alla quale si attesta la fine del periodo di riproduzione e dipendenza (pag. 17 della Guida);
  • dell’assenza di segnalazioni in ordine a pericoli di confusione con specie protette (peraltro, in sede di conseguimento della licenza di caccia, i cacciatori ai sensi di legge sostengono prove specifiche per il riconoscimento delle specie);
  • che la questione del disturbo nelle zone umide è affrontata e risolta nei termini di cui al Decreto 17 ottobre 2007 del Ministero dell’Ambiente, Decreto che impone nei territori che fanno parte di Rete Natura 2000 (e nel Veneto quasi tutte le zone umide rientrano in Rete Natura 2000 in quanto dichiarate Zone di Protezione Speciale - ZPS) il divieto di caccia alla specie Canapiglia in data antecedente al 1° ottobre (art.8) nonché, nel mese di gennaio, la limitazione dell’esercizio venatorio a sole due giornate fisse settimanali (art. 5), imposizioni recepite rispettivamente ai punti 11 lettera f) e 11 lettera g) del calendario venatorio oggetto di parere;
  • che la specie è giudicata in aumento nel lungo termine e stabile nel medio e breve termine nella regione biogeografica che interessa l’Italia (W Siberia & NE Europe/Black Sea & Mediterranean -Wetlands International, 2021) e in aumento forte in Italia dal 2009 al 2018 (Zenatello et al., 2021);
  • che la caccia aperta alla terza domenica di settembre non ha quindi indotto effetti negativi sulle popolazioni di questa specie;
  • che la specie in Italia è caratterizzata da presenze riproduttive trascurabili e quindi senza effetti negativi nel periodo post-riproduttivo di dipendenza degli uccelli (art. 18, comma 1 bis), secondo quanto riportato nella “Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della Legge n. 157/1992, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42” (che rappresenta il più recente documento ufficiale di ISPRA che divulga il dato da considerare utile per le Regioni e Province autonome ai fini della redazione dei Calendari Venatori);
  • per questa specie la data di fine riproduzione è compresa tra l’ultima decade di luglio e la prima di settembre, ben prima della data di apertura generale fissata per il 21 settembre. Di conseguenza, l’apertura della caccia in tale data non si sovrappone al periodo riproduttivo. Si fa presente, inoltre, che la migrazione post-nuziale di questa specie si svolge già dalla metà di agosto. Alla data del 15 settembre il Veneto ospita quindi significativi contingenti migranti appartenenti alle abbondanti popolazioni nidificanti nel Nord-Est Europa e in Russia.

Per quanto riguarda la data di chiusura della stagione venatoria, il calendario mantiene la data del 31 gennaio 2026 e ciò anche in considerazione che:

  • la normativa vigente (L. n. 157/1992, art. 18) prevede l’arco temporale dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio;
  • la specie è classificata “Least concern” dall’International Union for Conservation of Nature ovvero la categoria di specie animali a più basso rischio, a cui appartengono le specie abbondanti e diffuse;
  • la specie è classificata “Least concern” (minima preoccupazione) anche dalla Red List of European Birds, 2015, sia in documento ufficiale della Commissione Europea, sia in Unione Europea, sia in Europa;
  • il numero di coppie nidificanti in Europa è stimato in 75.400 - 125.000;
  • la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento Key concepts (3° decade di luglio) è precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie;
  • la sovrapposizione di dieci giorni con il periodo di migrazione prenuziale indicato nel documento Key concepts (terza decade di gennaio) è consentita dal documento Guida interpretativa;
  • in applicazione del criterio di omogeneità si intende unificare la data di chiusura della caccia delle specie appartenenti alla famiglia degli Anatidi;
  • dell’assenza di segnalazioni in ordine a pericoli di confusione con specie protette (peraltro, in sede di conseguimento della licenza di caccia, i cacciatori ai sensi di legge sostengono prove specifiche per il riconoscimento delle specie);
  • la data di termine della caccia al 31 gennaio è compatibile con il periodo di inizio della migrazione prenuziale per la specie Canapiglia così come definito dal documento “Huntable bird species under the Birds Directive - scientific overview of the periods of return to their rearing grounds and of reproduction in the Member States - Species accounts (versione 2021)”, considerando che per questa specie la sovrapposizione teorica di una decade tra la stagione della caccia e il periodo della migrazione prenuziale, alla luce di quanto riportato al paragrafo 2.7.2 della "Guida alla disciplina della caccia nell’ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici" secondo cui la sovrapposizione di una decade tra la stagione della caccia e il periodo della migrazione prenuziale e della riproduzione è considerata una sovrapposizione teorica in quanto è possibile che durante questo periodo non vi sia effettivamente alcuna sovrapposizione, ammettendo quindi un certo margine di flessibilità (paragrafo 2.7.9);
  • i dati di presenza in Europa, Italia e Veneto sono di incremento delle popolazioni svernanti, con ciò si dimostra che la caccia fino al 31 gennaio non induce un effetto negativo sulle popolazioni. (Wetlands International, 2021, Zenatello et al., 2021, Basso, 2020, Associazione Naturalistica Sagittaria, 2020).

Per le considerazioni sopra riportate, si ritiene ammissibile un periodo di caccia compreso tra il 21 settembre 2025 e il 31 gennaio 2026.

Porciglione

L’ISPRA, a pag. 23 della Guida, così si esprime: “Secondo il documento “Key Concepts” la fine del periodo di riproduzione e dipendenza è fissata al 20 settembre (2^ decade di settembre) e l’inizio della migrazione prenuziale al 20 febbraio (3^ decade di febbraio). Ulteriori dati raccolti e trasmessi ufficialmente alla Commissione Europea da parte dell’INFS (oggi ISPRA) testimoniano l’inizio della migrazione pre-nuziale già nel mese di gennaio…. e ciò è confermato dalle informazioni analizzate nell’Atlante della migrazione degli uccelli in Italia recentemente pubblicato dall’ISPRA. Un periodo di caccia compreso tra la terza domenica di settembre e il 20 gennaio risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine della riproduzione e dipendenza definito dal documento “Key Concepts”. Tuttavia deve essere tenuto in conto il problema del disturbo derivante dall’attività venatoria nelle zone umide; pertanto l’ISPRA considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie il posticipo dell’apertura della caccia al 1° ottobre”.

Al riguardo si ritiene possa essere mantenuta la data di apertura prevista dalla L. n. 157/1992 (terza domenica di settembre) tenuto conto che la questione del disturbo nelle zone umide è affrontata e risolta nei termini di cui al Decreto 17 ottobre 2007 del Ministero dell’Ambiente, Decreto che impone nei territori che fanno parte di Rete Natura 2000 (e nel Veneto quasi tutte le zone umide rientrano in Rete Natura 2000 in quanto dichiarate Zone di Protezione Speciale - ZPS) il divieto di caccia alla specie Porciglione in data antecedente al 1° ottobre (art.8) nonché, nel mese di gennaio, la limitazione dell’esercizio venatorio a sole due giornate fisse settimanali (art.5), imposizioni recepite rispettivamente ai punti 11, lettera f) e 11, lettera g) del calendario venatorio oggetto di parere.

Per quanto concerne la data di chiusura, a supporto della decisione di mantenere la date del 31 gennaio 2026, si evidenzia che:

  • la normativa vigente (L. n. 157/1992, art. 18), prevede l’arco temporale dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio;
  • la specie è classificata “Least concern” dall’International Union for Conservation of Nature, ovvero la categoria di specie animali a più basso rischio, a cui appartengono le specie abbondanti e diffuse;
  • la specie è classificata “Least concern” (minima preoccupazione) anche dalla Red List of European Birds, 2015, sia in documento ufficiale della Commissione Europea, sia in Unione Europea, sia in Europa;
  • a livello europeo la specie è quindi attualmente considerata in buono stato di conservazione;
  • il numero di coppie nidificanti in Europa è stimato in 314.000 – 693.000;
  • un periodo di caccia compreso tra la terza decade di settembre e il 31 gennaio risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine riproduzione e dipendenza definito dal documento Key concepts;
  • la data di inizio della migrazione prenuziale indicata nel documento Key concepts coincide con l’inizio della terza decade di febbraio;
  • in applicazione del criterio di omogeneità si intende unificare la data di chiusura della caccia delle specie appartenenti alla famiglia dei Rallidi.

Per le considerazioni sopra riportate, si ritiene ammissibile un periodo di caccia compreso tra il 21 settembre 2025 e il 31 gennaio 2026.

Fischione

L’ISPRA, a pag. 17 della Guida, così si esprime: “Un periodo di caccia compreso tra la terza domenica di settembre e il 10 febbraio risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine della riproduzione e dipendenza definito dal documento “Key Concepts”. Tuttavia deve essere tenuto in conto il rischio di confusione con altre specie di anatre (relativamente elevato) ed il problema del disturbo derivante dall’attività venatoria nelle zone umide; pertanto l’ISPRA considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie un periodo di caccia compreso tra il 1° ottobre ed il 20 gennaio.”.

Al riguardo si ritiene possa essere mantenuta la data di apertura prevista dalla L. n. 157/1992 (terza domenica di settembre) tenuto conto:

  • del buono stato di conservazione della specie a livello europeo (pag. 17 della Guida);
  • dell’assenza di segnalazioni in ordine a pericoli di confusione con specie protette (peraltro, in sede di conseguimento della licenza di caccia i cacciatori sostengono, ai sensi di legge, prove specifiche per il riconoscimento delle specie);
  • che la questione del disturbo nelle zone umide è affrontata e risolta nei termini di cui al Decreto 17 ottobre 2007 del Ministero dell’Ambiente, Decreto che impone nei territori che fanno parte di Rete Natura 2000 (e nel Veneto quasi tutte le zone umide rientrano in Rete Natura 2000 in quanto dichiarate Zone di Protezione Speciale - ZPS) il divieto di caccia alla specie Fischione in data antecedente al 1° ottobre (art.8) nonché, nel mese di gennaio, la limitazione dell’esercizio venatorio a sole due giornate fisse settimanali (art.5), imposizioni recepite rispettivamente ai punti 11, lettera f) e 11, lettera g) del calendario venatorio oggetto di parere;
  • che la specie è giudicata stabile nel lungo termine e con tendenza incerta nel medio e breve termine nella regione biogeografica che interessa l’Italia (W Siberia & NE Europe/Black Sea & Mediterranean -Wetlands International, 2021) e in aumento moderato in Italia dal 2009 al 2018 (Zenatello et al., 2021), la caccia aperta alla terza domenica di settembre non ha quindi indotto effetti negativi sulle popolazioni di questa specie;
  • che la specie non risulta nidificante in Italia e quindi senza effetti negativi nel periodo post-riproduttivo di dipendenza degli uccelli (art. 18, comma 1 bis), secondo quanto riportato nella “Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della Legge n. 157/1992, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42” (che rappresenta il più recente documento ufficiale di ISPRA che divulga il dato da considerare utile per le Regioni e Province autonome ai fini della redazione dei Calendari Venatori).

Per quanto concerne la data di chiusura, a supporto della decisione di mantenere la date del 31 gennaio 2026, si evidenzia che:

  • la normativa vigente (L. n. 157/1992, art.18), prevede l’arco temporale dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio;
  • la specie è classificata “Least concern” dall’International Union for Conservation of Nature, ovvero la categoria di specie animali a più basso rischio, a cui appartengono le specie abbondanti e diffuse;
  • la specie è classificata “Vulnerabile” in Unione Europea, e “Least concern” (minima preoccupazione) in Europa, dalla Red List of European Birds, 2015 documento ufficiale della Commissione Europea;
  • il numero di coppie nidificanti in Europa è stimato in 469.000 – 645.000;
  • un periodo di caccia compreso tra la terza decade di settembre e il 31 gennaio risulta compatibile con il periodo di fine riproduzione e dipendenza e con l’inizio di migrazione prenuziale definito dal documento Key concepts;
  • in applicazione del criterio di omogeneità si intende unificare la data di chiusura della caccia delle specie appartenenti alla famiglia degli Anatidi;
  • la data d’inizio della migrazione prenuziale della specie è collocata nella prima decade di febbraio;
  • dell’assenza di segnalazioni in ordine a pericoli di confusione con specie protette (peraltro, in sede di conseguimento della licenza di caccia i cacciatori sostengono, ai sensi di legge, prove specifiche per
  • il riconoscimento delle specie);
  • la migrazione prenuziale della specie, secondo i dati presenti nel sito “Eurobirdportal”, raccomandato dalla Commissione Europea, comincia, nel quadrante del Mediterraneo in cui è inserita la regione Veneto, nella prima decade di febbraio (https://www.eurobirdportal.org/);
  • i dati di presenza in Europa, Italia e Veneto sono di incremento delle popolazioni svernanti, con ciò si dimostra che la caccia fino al 31 gennaio non induce un effetto negativo sulle popolazioni. (Wetlands International, 2021, Zenatello et al., 2021, Basso, 2020, Associazione Naturalistica Sagittaria, 2020).

Per le considerazioni sopra riportate, si ritiene ammissibile un periodo di caccia compreso tra il 21 settembre 2025 e il 31 gennaio 2026.

Codone

L’ISPRA, a pag. 18 della Guida, così si esprime: “Un periodo di caccia compreso tra la terza domenica di settembre e il 20 gennaio risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine della riproduzione e dipendenza definito dal documento “Key Concepts”. Tuttavia deve essere tenuto in conto il rischio di confusione con altre specie di anatre (relativamente elevato) ed il problema del disturbo derivante dall’attività venatoria nelle zone umide; pertanto l’ISPRA considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie il posticipo dell’apertura della caccia al 1° ottobre.”.

Al riguardo si ritiene possa essere mantenuta la data di apertura prevista dalla L. n. 157/1992 (terza domenica di settembre) tenuto conto:

  • del fatto che il Codone non nidifica in Italia se non eccezionalmente e con un numero di coppie del tutto trascurabile (pag. 18 della Guida);
  • dell’assenza di segnalazioni da parte dell’ISPRA in ordine a pericoli di confusione con specie protette (peraltro, in sede di conseguimento della licenza di caccia i cacciatori, ai sensi di legge, sostengono prove specifiche per il riconoscimento delle specie);
  • che la questione del disturbo nelle zone umide è affrontata e risolta nei termini di cui al Decreto 17 ottobre 2007 del Ministero dell’Ambiente, Decreto che impone nei territori che fanno parte di Rete Natura 2000 (e nel Veneto quasi tutte le zone umide rientrano in Rete Natura 2000 in quanto dichiarate Zone di Protezione Speciale - ZPS) il divieto di caccia alla specie Codone in data antecedente al 1° ottobre (art.8) nonché, nel mese di gennaio, la limitazione dell’esercizio venatorio a sole due giornate fisse settimanali (art.5), imposizioni recepite rispettivamente ai punti 11, lettera f) e 11, lettera g) del calendario venatorio oggetto di parere;
  • che la specie è giudicata in aumento nel lungo e medio termine e con tendenza incerta nel breve termine nella regione biogeografica che interessa l’Italia (W Siberia, NE & E Europe/S Europe & West Africa - Wetlands International, 2021) e in aumento moderato in Italia dal 2009 al 2018 (Zenatello et al., 2021), la caccia aperta alla terza domenica di settembre non ha quindi indotto effetti negativi sulle popolazioni di questa specie;
  • che la specie in Italia è caratterizzata da presenze riproduttive trascurabili e quindi senza effetti negativi nel periodo post-riproduttivo di dipendenza degli uccelli (art. 18, comma 1 bis), secondo quanto riportato nella “Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157/1992, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42” (che rappresenta il più recente documento ufficiale di ISPRA che divulga il dato da considerare utile per le Regioni e Province autonome ai fini della redazione dei Calendari Venatori).

Per quanto concerne la data di chiusura, a supporto della decisione di mantenere la data del 31 gennaio 2026, si evidenzia che:

  • la normativa vigente (legge 157/1992, art. 18) prevede l’arco temporale dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio;
  • la specie è classificata “Least concern” dall’International Union for Conservation of Nature ovvero la categoria di specie animali a più basso rischio, a cui appartengono le specie abbondanti e diffuse;
  • la specie è classificata “Vulnerabile” in Unione Europea e “Least concern” in Europa (UE + Stati extra UE) nella Red List of European Birds, 2015;
  • il numero di coppie nidificanti in Europa è stimato in 210.000 – 269.000;
  • un periodo di caccia compreso tra la terza decade di settembre e il 31 gennaio risulta compatibile con il periodo di fine riproduzione e dipendenza definito dal documento Key concepts;
  • la sovrapposizione di dieci giorni con il periodo di migrazione prenuziale indicato nel documento Key concepts (terza decade di gennaio) è consentita dal documento Guida interpretativa;
  • in applicazione del criterio di omogeneità si intende unificare la data di chiusura della caccia delle specie appartenenti alla famiglia degli Anatidi;
  • la richiamata possibilità di sovrapposizione (una decade) di cui alla citata Guida interpretativa;
  • per la specie Codone, l’analisi trans-nazionale esposta dalla Commissione Europea nel nuovo documento Key concepts 2021, stabilisce testualmente che la migrazione prenuziale della specie ha inizio in Africa in febbraio, in Europa occidentale nel tardo febbraio e in marzo nel resto d’Europa; quindi anche per l’Italia la migrazione del Codone ha inizio in febbraio e non nel mese di gennaio;
  • uno studio sulla specie con telemetria satellitare e GPS/GSM, svolto in Veneto (Laguna di Venezia), grazie a una collaborazione fra AFV Valle Morosina e ISPRA, ha permesso di tracciare con precisione gli spostamenti invernali e di migrazione di 26 individui;
  • secondo quanto riportato nella “Relazione di attività: periodo 01/12/2020-30/11/2021” del Contratto Morosina-ISPRA “Ampliamento delle basi conoscitive sulle comunità ornitiche in migrazione e svernamento nelle zone umide dell’Alto Adriatico: il Codone Anas acuta quale modello di studio”, a cura di Alessandro Franzoi di ISPRA Area di Ricerca Avifauna Migratrice la data più precoce d’inizio migrazione prenuziale è stata il 12 febbraio, quindi due decadi dopo quella indicata da ISPRA nel KCD 2021;
  • in particolare, un campione di 10 codoni marcati nell’autunno 2021 e uno nel febbraio 2021 hanno dimostrato che alla data del 25 gennaio 2022 (terza decade) si trovavano ancora tutti in Laguna di Venezia;
  • i dati sopra riportati, ottenuti con il metodo più efficace per conoscere gli spostamenti degli uccelli migratori, ovvero la telemetria satellitare e GPS/GSM, sono in linea con le conclusioni della Commissione Europea secondo la quale la migrazione prenuziale ha inizio in febbraio sia con il fatto che il KC italiano risulta anticipato sia per quanto dimostrato da studi recenti in Veneto;
  • un approfondimento dell’istruttoria della Direzione Competente sulla letteratura scientifica utilizzata per la redazione dei KC (per il Codone nel 2001) dimostra che la terza decade di gennaio è stata identificata in base alla distribuzione delle ricatture in Italia di individui inanellati all’estero. Nel metodo sono riscontrabili i seguenti punti critici:
    • non si conosce la direzione di volo degli uccelli ricatturati, ciò significa che gli individui potrebbero avere compiuto degli spostamenti in direzione diversa da quella della migrazione prenuziale, ad esempio per erratismi o recrudescenze del clima (vedi paragrafo 2.5.9 della Guida UE), come verificato per l’Alzavola al precedente paragrafo;
    • il campione di ricatture estere in Italia per questa specie è di circa 177 individui. L’incremento delle ricatture nella terza decade di gennaio va dall’1% al 3% che consiste numericamente in 2-3 individui. Appare, del tutto evidente che tale campione sia insufficiente per concludere un inizio della migrazione prenuziale;
    • al contrario, le ricatture dirette (cioè avvenute nel corso dello stesso anno biologico, cioè nell’ambito dello stesso inverno) dimostrano che in Italia gli individui inanellati in gennaio-febbraio sono stati ricatturati solo in febbraio e in marzo, non essendoci ricatture in gennaio (Dall’Antonia et al., 1996);
    • l’analisi complessiva dei dati più recenti, della conclusione trans-nazionale della Commissione Europea, insieme alla valutazione dei riferimenti e delle interpretazioni relative al dato KC italiano permettono di concludere che la migrazione prenuziale della specie in parola in Veneto abbia inizio in febbraio e non in gennaio, permettendo quindi l’applicazione del paragrafo 2.7.10 della Guida alla Disciplina della Caccia UE, e quindi di prevedere la chiusura della stagione venatoria al 31 gennaio 2025;
    • dell’assenza di segnalazioni in ordine a pericoli di confusione con specie protette (peraltro, in sede di conseguimento della licenza di caccia i cacciatori, ai sensi di legge, sostengono prove specifiche per il riconoscimento delle specie);
    • il sito internazionale Eurobirdportal.org, raccomandato dalla Commissione per la valutazione delle date d’inizio della migrazione prenuziale, conferma che i movimenti migratori nel quadrante mediterraneo che include la Regione Veneto cominciano nel mese di febbraio (https://www.eurobirdportal.org/);
    • i dati di presenza in Europa, Italia e Veneto sono di incremento delle popolazioni svernanti, con ciò si dimostra che la caccia fino al 31 gennaio non induce un effetto negativo sulle popolazioni (Wetlands International, 2021, Zenatello et al., 2021, Basso, 2020, Associazione Naturalistica Sagittaria, 2020).

Per le considerazioni sopra riportate, si ritiene ammissibile un periodo di caccia compreso tra il 21 settembre 2025 e il 31 gennaio 2026.

Marzaiola

Il calendario venatorio risulta in linea con gli orientamenti espressi dall’ISPRA alle pag. 21 e 22 della Guida. A ciò si aggiunge che:

  • i risultati dei censimenti invernali internazionali di Wetlands Internationl, recentemente pubblicati e aggiornati al 2018, dimostrano, per la popolazione che interessa l’Italia e i paesi dell’Europa centro-orientale e meridionale durante la migrazione una tendenza incerta nel lungo, medio e breve termine (Wetlands International, 2021);
  • in Italia la specie transita principalmente nel mese di agosto e settembre, e l’attività venatoria si svolge sulla coda della migrazione post nuziale;
  • per questa specie la data di fine riproduzione è compresa tra l’ultima decade di luglio e la prima di settembre, ben prima della data di apertura generale fissata per il 21 settembre 2025. Di conseguenza, l’apertura della caccia in tale data non si sovrappone al periodo riproduttivo. Si fa presente, inoltre, che la migrazione post-nuziale di questa specie si svolge già dalla metà di agosto. Alla data del 21 settembre il Veneto ospita quindi significativi contingenti migranti appartenenti alle abbondanti popolazioni nidificanti nel Nord-Est Europa e in Russia.

Per quanto concerne la data di chiusura, a supporto della decisione di mantenere la date del 31 gennaio 2026, si evidenzia che:

  • la normativa vigente (L. n. 157/1992, art. 18), prevede l’arco temporale dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio;
  • la specie è classificata “Least concern” dall’International Union for Conservation of Nature ovvero la categoria di specie animali a più basso rischio, a cui appartengono le specie abbondanti e diffuse;
  • la specie è classificata “Vulnerabile” in Unione Europea, e “Least concern” (minima preoccupazione) in Europa, dalla Red List of European Birds, 2015 documento ufficiale della Commissione Europea;
  • il numero di coppie nidificanti in Europa è stimato in 352.000 – 524.000;
  • la tendenza della popolazione svernante in Africa equatoriale, con dati aggiornati al 2015 è giudicata stabile nel lungo termine dal più recente rapporto di Wetlands International;
  • la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento Key concepts (2° decade di agosto) è precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie;
  • la data di inizio della migrazione prenuziale indicata nel documento Key concepts (prima decade di febbraio) coincide con la data di chiusura della caccia a tale specie;
  • in applicazione del criterio di omogeneità si intende unificare la data di chiusura della caccia delle specie appartenenti alla famiglia degli Anatidi.

Per le considerazioni sopra riportate, si ritiene ammissibile un periodo di caccia compreso tra il 21 settembre 2025 e il 31 gennaio 2026.

Beccaccino

L’ISPRA, a pag. 23 e 24 della Guida, così si esprime: “Un periodo di caccia compreso tra la terza domenica di settembre e il 31 gennaio risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine della riproduzione e dipendenza definito dal documento “Key Concepts”. Tuttavia, deve essere tenuto in conto il problema del disturbo derivante dall’attività venatoria nelle zone umide e quello del rischio di confusione con altre specie cacciabili (Frullino); pertanto l’ISPRA considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie un periodo di caccia compreso tra il 1° di ottobre ed il 20 gennaio”.

Al riguardo si ritiene possa essere mantenuta la data di apertura prevista dalla L. n. 157/1992 (terza domenica di settembre) tenuto conto:

  • dell’assenza di specifiche indicazioni contenute nella Guida relative a problematiche di interferenza con la chiusura del periodo di riproduzione e dipendenza;
  • dell’assenza di segnalazioni da parte dell’ISPRA in ordine a pericoli di confusione con specie protette (peraltro, in sede di conseguimento della licenza di caccia i cacciatori, ai sensi di legge, sostengono prove specifiche per il riconoscimento delle specie);
  • che la questione del disturbo nelle zone umide è affrontata e risolta nei termini di cui al Decreto 17 ottobre 2007 del Ministero dell’Ambiente, Decreto che impone nei territori che fanno parte di Rete Natura 2000 (e nel Veneto quasi tutte le zone umide rientrano in Rete Natura 2000 in quanto dichiarate Zone di Protezione Speciale - ZPS) il divieto di caccia alla specie Beccaccino in data antecedente al 1° ottobre (art.8) nonché, nel mese di gennaio, la limitazione dell’esercizio venatorio a sole due giornate fisse settimanali (art. 5), imposizioni recepite rispettivamente ai punti 11, lettera f) e 11, lettera g) del calendario venatorio oggetto di parere;
  • i risultati di una ricerca decennale sulla specie, eseguita attraverso l’elaborazione di indice cinegetico di abbondanza, dimostra una presenza stabile con alcune fluttuazioni in un campione di 29 cacciatori specialisti dal 2010 al 2017 e successivamente dal 2010 al 2019 che hanno avvistato circa 40.000 beccaccini. (Tramontana & Sorrenti, 2019, Tramontana & Sorrenti 2020);
  • che la specie non risulta nidificante in Italia e quindi senza effetti negativi nel periodo post-riproduttivo di dipendenza degli uccelli (art. 18, comma 1 bis), secondo quanto riportato nella “Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157/1992, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42” (che rappresenta il più recente documento ufficiale di ISPRA che divulga il dato da considerare utile per le Regioni e Province autonome ai fini della redazione dei Calendari Venatori).

Per quanto concerne la data di chiusura, a supporto della decisione di mantenere la date del 31 gennaio 2026, si evidenzia che:

  • la normativa vigente (L. n. 157/1992, art. 18), prevede l’arco temporale dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio;
  • la specie è classificata “Least concern” dall’International Union for Conservation of Nature ovvero la categoria di specie animali a più basso rischio, a cui appartengono le specie abbondanti e diffuse;
  • la specie è classificata “Least concern” (minima preoccupazione) anche dalla Red List of European Birds, 2015, sia in documento ufficiale della Commissione Europea, sia in Unione Europea, sia in Europa;
  • il numero di coppie nidificanti in Europa è stimato in 2.670.000 – 5.060.000;
  • un periodo di caccia compreso tra la terza decade di settembre e il 31 gennaio risulta compatibile con il periodo di fine riproduzione e dipendenza definito dal documento Key concepts;
  • la data di inizio della migrazione prenuziale indicata nel documento Key concepts (prima decade di febbraio) coincide con la data di chiusura della caccia a tale specie della data (1° febbraio) alla quale si attesta l’inizio della migrazione prenuziale (pag. 23 e 24 della Guida);
  • dell’assenza di segnalazioni in ordine all’eccessivo disturbo, conseguente sia alla ricerca del selvatico sul territorio sia al maggior numero di praticanti coinvolti. A tal ultimo riguardo è ben noto infatti che la caccia al Beccaccino è una caccia di tipo specialistico e, di conseguenza, esercitata da un limitato numero di praticanti.

Per le considerazioni sopra riportate, si ritiene ammissibile un periodo di caccia compreso tra il 21 settembre 2025 e il 31 gennaio 2026.

Frullino

L’ISPRA, a pag. 24 della Guida, così si esprime: “Un periodo di caccia compreso tra la terza domenica di settembre e il 31 gennaio risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine della riproduzione e dipendenza definito dal documento “Key Concepts”. Tuttavia, deve essere tenuto in conto il problema del disturbo derivante dall’attività venatoria nelle zone umide e quello del rischio di confusione con altre specie cacciabili (Beccaccino); pertanto l’ISPRA considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie un periodo di caccia compreso tra il 1° di ottobre ed il 20 gennaio”.

Al riguardo si ritiene possa essere mantenuta la data di apertura prevista dall’art. 18 della L. n. 157/1992 (terza domenica di settembre) tenuto conto:

  • dell’assenza di specifiche indicazioni contenute nella Guida relative a problematiche di interferenza con la chiusura del periodo di riproduzione e dipendenza;
  • dell’assenza di segnalazioni da parte dell’ISPRA in ordine a pericoli di confusione con specie protette (peraltro, in sede di conseguimento della licenza di caccia i cacciatori, ai sensi di legge, sostengono prove specifiche per il riconoscimento delle specie);
  • che la questione del disturbo nelle zone umide è affrontata e risolta nei termini di cui al Decreto 17 ottobre 2007 del Ministero dell’Ambiente, Decreto che impone nei territori che fanno parte di Rete Natura 2000 (e nel Veneto quasi tutte le zone umide rientrano in Rete Natura 2000 in quanto dichiarate Zone di Protezione Speciale - ZPS) il divieto di caccia alla specie Frullino in data antecedente al 1° ottobre (art.8) nonché, nel mese di gennaio, la limitazione dell’esercizio venatorio a sole due giornate fisse settimanali (art.5), imposizioni recepite rispettivamente ai punti 11, lettera f) e 11, lettera g) del calendario venatorio oggetto di parere;
  • che i risultati di una ricerca decennale sulla specie, eseguita attraverso l’elaborazione di indice cinegetico di abbondanza, dimostrano una presenza stabile con alcune fluttuazioni in un campione di 29 cacciatori specialisti dal 2010 al 2017 e successivamente dal 2010 al 2019 che hanno avvistato circa 6000 frullini (Tramontana & Sorrenti 2019, Tramontana & Sorrenti, 2020);
  • che la specie non risulta nidificante in Italia e quindi senza effetti negativi nel periodo post-riproduttivo di dipendenza degli uccelli (art. 18, comma 1 bis), secondo quanto riportato nella “Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157/1992, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42” (che rappresenta il più recente documento ufficiale di ISPRA che divulga il dato da considerare utile per le Regioni e Province autonome ai fini della redazione dei Calendari Venatori).

Per quanto concerne la data di chiusura, a supporto della decisione di mantenere la data del 31 gennaio 2026, si evidenzia che:

  • la normativa vigente (L. n. 157/1992, art. 18), prevede l’arco temporale dalla terza domenica di settembre al  31 gennaio;
  • la specie è classificata “Least concern” dall’International Union for Conservation of Nature, ovvero la categoria di specie animali a più basso rischio, a cui appartengono le specie abbondanti e diffuse;
  • la specie è classificata “Least concern” (minima preoccupazione) anche dalla Red List of European Birds, 2015, sia in documento ufficiale della Commissione Europea, sia in Unione Europea, sia in Europa;
  • il numero di coppie nidificanti in Europa è stimato in 19.600 - 44.500;
  • un periodo di caccia compreso tra la terza decade di settembre e il 31 gennaio risulta compatibile con il periodo di fine riproduzione e dipendenza definito dal documento “Key concepts”;
  • la data di inizio della migrazione prenuziale indicata nel documento Key concepts (prima decade di febbraio) coincide con la data di chiusura della caccia a tale specie;
  • della data (1° febbraio) alla quale si attesta l’inizio della migrazione prenuziale (pag. 24 della Guida);
  • dell’assenza di segnalazioni in ordine a pericoli di confusione con specie protette (peraltro, in sede di conseguimento della licenza di caccia i cacciatori, ai sensi di legge, sostengono prove specifiche per il riconoscimento delle specie).

Per le considerazioni sopra riportate, si ritiene ammissibile un periodo di caccia compreso tra il 21 settembre 2025 e il 31 gennaio 2026.

Moriglione

     L’ISPRA, a pag. 19 della Guida, così si esprime: “Secondo il documento “Key Concepts” la fine del periodo di riproduzione e dipendenza è fissata al 10 agosto (1^ decade di agosto) e l’inizio della migrazione pre-nuziale al 1° febbraio (1^ decade di febbraio). Va tuttavia osservato che ulteriori dati raccolti e trasmessi ufficialmente alla Commissione europea da parte dell’INFS (oggi ISPRA) testimoniano l’inizio della migrazione prenuziale già in gennaio… è ciò è ulteriormente confermato dalle informazioni analizzate nell’Atlante della migrazione degli uccelli in Italia…. Un periodo di caccia compreso tra la terza domenica di settembre e il 31 gennaio risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine della riproduzione e dipendenza definito dal documento “Key Concepts”. Tuttavia deve essere tenuto in conto il rischio di confusione con altre specie di anatre (relativamente elevato) ed il problema del disturbo derivante dall’attività venatoria nelle zone umide; pertanto l’ISPRA considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie un periodo di caccia compreso tra il 1° ottobre ed il 20 gennaio.”.

Al riguardo si ritiene possa essere mantenuta la data di apertura prevista dalla L. n. 157/1992 (terza domenica di settembre) tenuto conto:

  • della data (10 agosto) alla quale si attesta la fine del periodo di riproduzione e dipendenza (pag. 19 della Guida);
  • dell’assenza di segnalazioni da parte dell’ISPRA in ordine a pericoli di confusione con specie protette (peraltro, in sede di conseguimento della licenza di caccia, i cacciatori ai sensi di legge sostengono prove specifiche per il riconoscimento delle specie);
  • che la questione del disturbo nelle zone umide è affrontata e risolta nei termini di cui al Decreto 17 ottobre 2007 del Ministero dell’Ambiente, Decreto che impone nei territori che fanno parte di Rete Natura 2000 (e nel Veneto quasi tutte le zone umide rientrano in Rete Natura 2000 in quanto dichiarate Zone di Protezione Speciale - ZPS) il divieto di caccia alla specie Moriglione in data antecedente al 1° ottobre (art.8) nonché, nel mese di gennaio, la limitazione dell’esercizio venatorio a sole due giornate fisse settimanali (art.5), imposizioni recepite rispettivamente al punto 11, lettere f) e g) del calendario venatorio oggetto di parere;
  • che per questa specie la data di fine riproduzione è compresa tra l’ultima decade di luglio e la prima di settembre, ben prima della data di apertura generale fissata per il 21 settembre. Di conseguenza, l’apertura della caccia in tale data non si sovrappone al periodo riproduttivo. Si fa presente, inoltre, che la migrazione post-nuziale di questa specie si svolge già dalla metà di agosto. Alla data del 21 settembre il Veneto ospita quindi significativi contingenti migranti appartenenti alle abbondanti popolazioni nidificanti nel Nord-Est Europa e in Russia.

Dalla scheda specifica della Lista Rossa IUNC si evince infatti che la pressione venatoria non risulta essere un fattore di maggiore criticità per tale specie.

Il prelievo venatorio del Moriglione in Veneto è fortemente limitato in quanto la L. n. 157/1992 prevede un arco temporale compreso fra la terza domenica di settembre e il 31 gennaio, e ciò nonostante la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento Key concepts (prima decade di agosto) sia precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie, e la data di inizio della migrazione prenuziale indicata nel documento Key concepts coincida con la data di chiusura della caccia a tale specie.

A ciò si aggiunga che gran parte delle zone umide della Regione Veneto, di fondamentale importanza per lo svernamento ed il transito dell’avifauna acquatica cacciabile, si collochi all'interno di aree protette di interesse nazionale, regionale o provinciale, e quindi interdette all'attività venatoria. Questa circostanza rende praticamente ininfluente il disturbo arrecato dall’attività venatoria nelle rimanenti aree umide della regione.

Un recente studio effettuato da ACMA in 34 zone italiane, ha valutato che la popolazione in transito post nuziale e in parte svernante non dimostra più il declino accertato fino al 2012, e appare in ripresa.

Ne consegue che, in tal modo, viene altresì rispettato il contenuto precettivo che emerge dalla corretta lettura della nota della Commissione Europea ARES (2019)3896523 del 19 giugno 2019, la quale, pur dando atto che Moriglione e Pavoncella sono specie incluse tra quelle cacciabili in base agli allegati della Direttiva 2009/147/CE, afferma che, anche a normativa invariata, è comunque doveroso per gli Stati membri perseguire l’obiettivo di assicurare la tutela delle specie in declino a cui tende l’emendamento all’Accordo AEWA approvato anche dall’Unione Europea, secondo le modalità più avanti descritte. In altri termini, se la base giuridica per la tutela viene individuata nell’art. 7, paragrafo 4 della Direttiva Uccelli, il quale stabilisce che gli Stati membri devono accertare che l’attività venatoria delle specie cacciabili di cui all’allegato II “…rispetti i principi di una saggia utilizzazione e di una regolazione ecologicamente equilibrata delle specie di uccelli interessate e sia compatibile, per quanto riguarda la popolazione delle medesime, in particolare delle specie migratrici, con le disposizioni derivanti dall’articolo 2”, e nella norma da ultimo richiamata la quale, a sua volta, stabilisce che gli Stati membri devono adottare “…le misure necessarie per mantenere o adeguare la popolazione di tutte le specie di uccelli di cui all’articolo 1 a un livello che corrisponde in particolare alle esigenze ecologiche, scientifiche e culturali, pur tenendo conto delle esigenze economiche e ricreative”, quanto esposto dimostra che le misure già presenti e quelle in corso di adozione adottate dalla Regione e alle quali comunque si adeguerà automaticamente, sono più che sufficienti a dimostrare la sostenibilità del prelievo per le suddette specie. Si aggiunga inoltre il rispetto delle prescrizioni della nota della Commissione Europea per attuare gli emendamenti all’Accordo di cui al documento “Guida sulla Caccia ai sensi della Direttiva Uccelli”, redatto dalla stessa Commissione. Tale documento prevede che la caccia delle specie in declino “non può per definizione essere sostenibile a meno che non faccia parte di un piano di gestione correttamente funzionante che coinvolga anche la conservazione dell'habitat e altre misure che rallenteranno e alla fine invertiranno il declino”, e dunque ben può essere superata la sospensione della caccia “fino a che non vengano sviluppati degli appositi piani di gestione”.

Ciò detto, in riferimento al Piano di gestione nazionale del Moriglione (Aythya ferina), approvato con l’Accordo n. 108/CSR in data 10 maggio 2023 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano della Presidenza del Consiglio dei Ministri, l’Amministrazione regionale prevede il prelievo venatorio della specie nel periodo compreso tra il 21 settembre 2025 e il 31 gennaio 2026, con i seguenti limiti di carniere: 2 capi giornalieri e 10 capi stagionali. Sempre in linea con il Piano di gestione, viene utilizzata come soglia regionale il limite di prelievo corrispondente al 75% della media risultante dall’analisi dei carnieri delle ultime stagioni venatorie in cui la specie è stata oggetto di prelievo, risultando quindi tra loro comparabili per un limite massimo prelevabile corrispondente a 2.472 capi su scala regionale. La rilevazione degli esemplari di Moriglione oggetto di prelievo verrà attuata attraverso una specifica modalità informatizzata che consente il monitoraggio giornaliero dei prelievi stessi.

Da ultimo si evidenzia che, anche per questa specie, sono fatti salvi i divieti e le limitazioni di cui al Decreto 17 ottobre 2007 del Ministero dell’Ambiente e puntualmente recepiti rispettivamente al punto 11, lettera f) e lettera g) del calendario venatorio oggetto di approvazione.

TURDIDI

Si ritiene utile premettere quanto segue.

L’ISPRA nel suo parere, per quanto riguarda i Turdidi, così si esprime:

“…A seguito della recente revisione del KCD43, l’inizio della migrazione prenuziale più anticipata si osserva nel tordo bottaccio (gennaio II), pertanto la stagione venatoria 2025/26 andrebbe chiusa al 10 gennaio. Per il tordo sassello e la cesena, invece, il nuovo calendario KCD fissa la data di inizio della migrazione prenuziale alla decade successiva, per cui la stagione di caccia nei confronti di questi due passeriformi dovrebbe concludersi il 19 gennaio 2026. Ciò premesso, in ragione della necessità di prevedere periodi di caccia coincidenti per gruppi di specie caratterizzate da un aspetto morfologico simile e/o che frequentano gli stessi ambienti e/o che vengono cacciate con modalità analoghe, lo scrivente Istituto ritiene opportuno stabilire il termine della stagione venatoria per questi tre turdidi al 10 gennaio 2026…..”.

L’Istituto nazionale nel parere rilasciato per la stagione venatoria 2024-2025, sempre in riferimento alle specie appartenenti alla Famiglia dei Turdidi, riportava quanto segue:

“…Per quanto concerne il termine della caccia, si evidenzia come l’inizio della migrazione prenuziale del tordo bottaccio indicato nel KCD cada nella I decade di gennaio, pertanto la stagione venatoria 2024/25 andrebbe chiusa al 30 dicembre. Per il tordo sassello e la cesena, invece, il KCD fissa la data di inizio della migrazione prenuziale alla decade successiva, per cui la caccia nei confronti di questi due passeriformi dovrebbe concludersi il 9 gennaio 2025. Ciò premesso, in ragione dello stato di conservazione favorevole del tordo bottaccio e della necessità di prevedere periodi di caccia coincidenti per gruppi di specie cacciate con modalità analoghe, lo scrivente Istituto ritiene accettabile sul piano tecnico posticipare il termine della stagione venatoria per il tordo bottaccio al 9 gennaio 2025, data entro cui va prevista anche la cessazione del prelievo del tordo sassello e della cesena…”.

Da quanto sopra riportato appare evidente che l’ISPRA propone sia per il calendario venatorio 2024-2025 che per il calendario 2025-2026 la medesima data di chiusura per i Turdidi fissandola entrambe alla medesima data (9 gennaio 2025 – 10 gennaio 2026). Ciò appare del tutto illogico in quanto il recente aggiornamento del documento “Key Concepts”, notificato ufficialmente dalla Commissione Europea-Direzione Generale Ambiente Biodiversità Conservazione della Natura in data 14.02.2025, prevede una rideterminazione delle decadi di inizio della migrazione prenuziale per le specie: Tordo bottaccio, Tordo sassello, Cesena (e Alzavola), posticipando di una decade l’inizio della migrazione prenuziale. Il risultato è quello riportato nella tabella sottostante:

Specie

Nome scientifico

Decade 2018

Decade proposta

Alzavola

Anas crecca

JAN2

JAN3

Tordo bottaccio

Turdus philomelos

JAN1

JAN2

Tordo sassello

Turdus iliacus

JAN2

JAN3

Cesena

Turdus pilaris

JAN2

JAN3


Alla luce di quanto sopra evidenziato, non si comprende come ISPRA, pur richiamando nel proprio parere la recente revisione del KCD, proponga la medesima data di chiusura della stagione venatoria di Cesena, Tordo bottaccio e Tordo sassello sia per la stagione venatoria 2024-2025 che per la stagione 2025-2026. E’del tutto evidente che i due pareri risultano in netta contrapposizione.

Tutto ciò premesso, il calendario oggetto del presente provvedimento prevede il prelievo di Cesena (Turdus pilaris) e di Tordo sassello (Turdus iliacus) dal 21 settembre 2025 al 31 gennaio 2026 e di Tordo bottaccio (Turdus philomelos) dal 21 settembre 2025 al 19 gennaio 2026, avvalendosi quindi della decade di sovrapposizione. A supporto delle scelte gestionali dell’Amministrazione regionale, si evidenzia quanto segue.

Cesena

L’ISPRA, a pag. 30 della Guida, così si esprime: “Un periodo di caccia compreso tra la terza domenica di settembre ed il 10 di gennaio risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine della riproduzione e dipendenza definito dal documento “Key Concepts”. Tuttavia, stante la fenologia della migrazione post-riproduttiva e lo status della popolazione nidificante in Italia, l’ISPRA considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie il posticipo dell’apertura della caccia al 1° di ottobre”.

Al riguardo si ritiene di mantenere la data di apertura indicata dall’art. 18 della Legge n. 157/92 (terza domenica di settembre) tenuto conto:

  • del buono stato di conservazione della specie a livello europeo (pag. 30 della Guida);
  • della stabilità della popolazione nidificante sulle Alpi (pag. 30 della Guida).

Per quanto riguarda la previsione di prevedere la chiusura della caccia alla Cesena il 31 gennaio 2026 si evidenzia quanto segue:

  • il buono stato di conservazione della specie a livello europeo (pag. 30 della Guida);
  • la normativa vigente (L. n. 157/1992, art. 18), prevede l’arco temporale dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio;
  • la specie è classificata “Least concern” dall’International Union for Conservation of Nature, ovvero la categoria di specie animali a più basso rischio, a cui appartengono le specie abbondanti e diffuse;
  • la specie è classificata “Least Concern” in Europa e “Vulnerabile” in Unione Europea nella European Red List of Birds 2015;
  • di quanto riportato dall’ISPRA medesimo nella pubblicazione “I Tordi in Italia” uscita nel 2010, ove si afferma che il periodo di svernamento della specie nel Veneto risulta più prolungato rispetto al resto del Paese. Nel Veneto, quindi, la migrazione prenuziale comincia più tardi. Questa situazione è evidenziata nello stesso testo “Tordi in Italia” alla pagina 106 in cui risulta evidente che la specie comincia ad abbandonare il territorio regionale a partire dal mese di febbraio. Questi dati dimostrano che la chiusura alla fine di gennaio ottempera all’art. 7, comma 4 della Direttiva 147/2009/CE ovvero la specie non viene cacciata durante la migrazione prenuziale;
  • il numero di coppie nidificanti in Europa è stimato in 14.200.000 - 28.600.000 coppie;
  • ISPRA nel documento “Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio ai sensi della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni” per questa specie riporta “Fenologia della migrazione: la migrazione post-riproduttiva avviene tra ottobre e dicembre, con massima concentrazione tra novembre e metà dicembre; quella pre-riproduttiva si sviluppa tra la fine di gennaio e la metà di aprile, con picco a febbraio-metà marzo”;
  • il recente aggiornamento dei Key Concepts indica nella seconda decade di gennaio l’inizio della migrazione prenuziale;
  • delle evidenze riportate sul sito internazionale Eurobirdportal.org, raccomandato dalla Commissione Europea, il quale dimostra come, nei quadranti che includono la Calabria e l’Africa settentrionale, vi sia una diminuzione delle presenze a partire dalla seconda-terza decade di febbraio e mai in gennaio;
  • che tutte le fonti sopra citate, incluso quanto dichiarato da ISPRA nella propria “Guida alla Stesura dei Calendari venatori”, convergono a identificare il mese di febbraio quale inizio della migrazione prenuziale della cesena;
  • per quanto sopra si ritiene che l’inizio del periodo di migrazione prenuziale prevalentemente indicato per l’Italia ricada tra l’ultima decade di gennaio e le prime di febbraio. Pertanto, pur volendo prendere, nella più conservativa delle ipotesi, a riferimento la terza decade di gennaio, la sovrapposizione di una decade è consentita dal paragrafo 2.7.2 del documento Guida interpretativa e permette la chiusura del prelievo venatorio al 31 gennaio non pregiudicando lo stato di conservazione della specie;
  • la Guida sopra citata riporta a pagina 30 che la migrazione prenuziale della Cesena ha inizio in febbraio;
  • una recentissima pubblicazione scientifica riguardante la migrazione prenuziale delle Cesene svernanti in Italia settentrionale, eseguita con la tecnologia satellitare, dimostra che le partenze hanno inizio in marzo, mentre in gennaio non si verifica alcun movimento migratorio (McKinlay et. al., 2023);
  • i dati del sito internazionale EuroBird Portal confermano che nel quadrante europeo che include il Veneto la diminuzione delle presenze ha inizio a febbraio inoltrato, mentre in gennaio si osserva una costanza delle celle occupate (https://eurobirdportal.org/ebp/en/#home/TURPIL/py2000).

Tutto ciò premesso si fissa la data di chiusura della caccia al 31 gennaio 2026 delle specie appartenenti alla famiglia dei Turdidi.

Tordo sassello

L’ISPRA, a pag. 31 della Guida, così si esprime: “…Le modalità con cui la caccia ai tordi viene spesso praticata può determinare il rischio di abbattimenti involontari di specie simili (in particolare il Tordo bottaccio) e quindi l’ISPRA ritiene inopportuna una chiusura differenziata della caccia nell’ambito di questo gruppo. Pertanto, anche per il Tordo sassello risulta indicato un periodo di caccia compreso tra il 1° ottobre ed il 10 gennaio”.

Al riguardo si ritiene di mantenere la data di apertura indicata dalla Legge n. 157/92 (terza domenica di settembre) tenuto conto:

  • del buono stato di conservazione della specie a livello europeo (pag. 31 della Guida);
  • che, per quanto concerne il rischio di abbattimenti involontari, le modalità pratiche di esercizio venatorio alle specie migratorie (che si realizza avvalendosi di richiami vivi che richiamano soggetti appartenenti alla stessa specie) tende a ridurre al minimo se non ad annullare il suddetto rischio;
  • che la specie non risulta nidificante in Italia e quindi senza effetti negativi nel periodo post-riproduttivo di dipendenza degli uccelli (art. 18, comma 1 bis), secondo quanto riportato nella “Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42” (che rappresenta il più recente documento ufficiale di ISPRA che divulga il dato da considerare utile per le Regioni e Province autonome ai fini della redazione dei Calendari Venatori).

Per quanto riguarda la previsione di prevedere la chiusura della caccia al Tordo sassello il 31 gennaio 2026 si evidenzia quanto segue:

  • il buono stato di conservazione della specie a livello europeo (pag. 31 della Guida);
  • la richiamata possibilità di sovrapposizione (una decade) di cui alla citata: “Guida alla disciplina della caccia nell’ambito della direttiva 79/409CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici”;
  • la specie è giudicata “Quasi minacciata” dall’IUCN;
  • la specie è giudicata “Quasi minacciata” in Europa e “Vulnerabile” in Unione Europea dalla Red List of European Birds;
  • il numero di coppie nidificanti in Europa è stimato in 13.200.000 – 20.100.000 coppie;
  • la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento “Key concepts” (30 agosto) è precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie;
  • l’Atlante Europeo delle Migrazioni, di recente pubblicazione, fissa la data di inizio della migrazione prenuziale alla prima decade di gennaio, basandosi su 2 ricatture “northbound” cioè ricatture avvenute oltre 100 km a nord del punto di inanellamento, nel mese di gennaio, e su un campione statistico complessivo per la regione “South Central” che ricomprende l’Italia formato da sole 6 ricatture; oltre a ciò l’Atlante, omette di riportare eventuali ricatture “southbound”, che sicuramente sono presenti nel database EURING; gennaio è infatti un mese estremamente volubile per gli spostamenti climatici ed alimentari degli uccelli migratori;
  • per quanto sopra riportato è evidente che l’inizio del periodo di migrazione prenuziale prevalentemente indicato per l’Italia ricade tra l’ultima decade di gennaio e le prime di febbraio. Pertanto pur volendo prendere, nella più conservativa delle ipotesi, a riferimento la terza decade di gennaio, la sovrapposizione di una decade è consentita dal paragrafo 2.7.2 della guida interpretativa e permette la fine del prelievo venatorio al 31 gennaio non pregiudicando lo stato di conservazione della specie;
  • da ultimo, per quanto concerne il rischio di abbattimenti involontari, si evidenzia come le modalità pratiche di esercizio venatorio alle specie migratorie (che si realizza avvalendosi di richiami vivi che richiamano i soggetti appartenenti alla stessa specie) tende a ridurre al minimo se non ad annullare il suddetto rischio.

Anche per il Tordo sassello si fissa la data di chiusura della caccia al 31 gennaio 2026 per le specie appartenenti alla famiglia dei Turdidi.

Tordo bottaccio

L’ISPRA, a pag. 31 della Guida, così si esprime: “Un periodo di caccia compreso tra la terza domenica di settembre ed il 20 di gennaio risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine della riproduzione e dipendenza definito dal documento “Key Concepts”. Tuttavia, stante la fenologia della migrazione post-riproduttiva e lo status della popolazione nidificante in Italia, l’ISPRA considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie il posticipo dell’apertura della caccia al 1° di ottobre”.

Al riguardo si ritiene di mantenere la data di apertura prevista dall’art. 18 della Legge n. 157/92 tenuto conto:

  • della compatibilità con il periodo di fine della riproduzione (pag. 31 della Guida);
  • del buono stato di conservazione della specie a livello europeo (pag. 31 della Guida);
  • della stabilità/tendenza all’incremento della popolazione nidificante in Italia (pag. 31 della Guida).

Per quanto riguarda la previsione di prevedere la chiusura della caccia al Tordo bottaccio il 31 gennaio 2026 si evidenzia quanto segue:

  • la normativa vigente (Legge 157/92, art. 18), prevede l’arco temporale dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio;
  • la specie è classificata “Least concern” dall’International Union for Conservation of Nature, ovvero la categoria di specie animali a più basso rischio, a cui appartengono le specie abbondanti e diffuse;
  • la specie è classificata Least Concern nella European Red List of Birds 2015, sia in Unione Europea, sia in Europa;
  • il numero di coppie nidificanti in Europa è stimato in 75.000.000 – 120.000.000 di coppie;
  • la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento “Key concepts” (30 agosto) è precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie;
  • il recente aggiornamento dei Key Concepts indica nella prima decade di gennaio l’inizio della migrazione prenuziale;
  • l’Atlante Europeo delle Migrazioni, di recente pubblicazione, fissa la data di inizio della migrazione prenuziale alla prima decade di gennaio, basandosi su 14 ricatture “northbound” cioè ricatture avvenute oltre 100 km a nord del punto di inanellamento, nel mese di gennaio, e su un campione statistico complessivo per la regione “South Central” che ricomprende l’Italia formato da sole 42 ricatture; oltre a ciò l’Atlante, omette di riportare eventuali ricatture “southbound”, che sicuramente sono presenti nel database EURING; gennaio è infatti un mese estremamente volubile per gli spostamenti climatici ed alimentari degli uccelli migratori.

Per quanto sopra riportato è evidente che l’inizio del periodo di migrazione prenuziale prevalentemente indicato per l’Italia ricade nell’ultima decade di gennaio. Considerando che la sovrapposizione di una decade è consentita dal paragrafo 2.7.2 della guida interpretativa ciò permette la fine del prelievo venatorio al 19 gennaio non pregiudicando lo stato di conservazione della specie.

Tutto ciò detto, la data di chiusura della caccia al Tordo bottaccio viene fissata al 19 gennaio 2026.

MORETTA

In riferimento alla specie Moretta (Aythya fuligula), l’Amministrazione regionale intende assumere un indirizzo gestionale che prevede la possibilità di cacciare la specie in parola nel periodo compreso tra il 1° novembre 2025 e il 19 gennaio 2026, con carnieri pari a 2 capi giornalieri e 5 stagionali. A tale riguardo si evidenzia come l’ISPRA, a pag. 19 e 20 della Guida medesima, così si esprime: “Secondo il documento “Key Concepts” la fine del periodo di riproduzione e dipendenza è fissata al 31 agosto (3^ decade di agosto) e l’inizio della migrazione prenuziale al 1° febbraio (1^ decade di febbraio)... Un periodo di caccia compreso tra la terza domenica di settembre e il 31 gennaio risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine della riproduzione e dipendenza definito dal documento “Key Concepts”. Tuttavia deve essere tenuto in conto il rischio di confusione con altre specie di anatre, relativamente elevato in generale e particolarmente elevato nel caso della Moretta tabaccata… ed il problema del disturbo derivante dall’attività venatoria nelle zone umide; pertanto l’ISPRA considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie un periodo di caccia compreso tra il 1° ottobre ed il 20 gennaio”. Da quanto sopra esposto, appare del tutto evidente che, limitando il prelievo al solo periodo compreso tra il 1° novembre 2025 e il 19 gennaio 2026 oltre a rispettare quanto contenuto nel documento Key Concepts, viene ridotto al minimo il rischio di confusione con altre specie di anatre ed in particolare con la Moretta tabaccata.

Si ricorda inoltre che l’art. 18, comma 1 della L. n. 157/1992, consente il prelievo venatorio dalla terza domenica di settembre fino alla fine di gennaio.

A quanto sopra esposto si aggiunge:

  • che la questione del disturbo nelle zone umide e la paventata confusione con la specie protetta Moretta tabaccata (Aythya nyroca) sono affrontate e risolte nei termini di cui al Decreto 17 ottobre 2007 del Ministero dell’Ambiente, decreto che impone nei territori che fanno parte di Rete Natura 2000 (e nel Veneto quasi tutte le zone umide rientrano in Rete Natura 2000 in quanto dichiarate Zone di Protezione Speciale - ZPS) il divieto assoluto di caccia alla specie Moretta (Aythya filigula);
  • che al di fuori di Rete Natura 2000 il rischio di abbattimento della specie Moretta tabaccata è estremamente ridotto posto che il Veneto non ospita popolazioni nidificanti significative di detta specie protetta (Melega, 2007) né contingenti svernanti superiori a poche unità;
  • che la quasi totalità delle zone umide in Veneto di maggior interesse per lo svernamento ed il transito di specie cacciabili della famiglia degli Anatidi e Rallidi insiste all’interno di aree protette di interesse nazionale, regionale o locale interdette all’attività venatoria, circostanza quest’ultima che rende praticamente ininfluente il “disturbo” arrecato nelle aree residue dalla stessa attività venatoria alle specie di cui trattasi;
  • che la gestione del prelievo venatorio degli uccelli acquatici, compresa quindi la specie Moretta, prevede l’assoluto divieto di utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all’interno delle zone umide quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d’acqua dolce, salata, salmastra, nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne (in applicazione del D.M. 17.10.2007). Sul punto si ricorda che la Regione del Veneto è, ad oggi, l’unica Amministrazione regionale che, in recepimento del Regolamento UE 2021/57, ha provveduto a cartografare, pubblicare e diffondere le zone umide (comprensive di buffer di 100 metri) in cui vige il divieto di utilizzo di munizionamento contenente piombo;
  • che il report ISPRA sui censimenti invernali degli uccelli acquatici (Zenatello et al., 2014) in Italia dimostra che la specie Moretta tabaccata è in incremento sia nel periodo 2001-2010 sia nel 1993-2010 in un arco temporale in cui la Moretta è stata cacciabile in Italia nella gran parte delle regioni. Questo dimostra che l’impatto della caccia alla specie Moretta non ha determinato decremento delle presenze di Moretta tabaccata in Italia;
  • che la Guida interpretativa indica che il problema della confusione fra specie deve essere affrontato non con l'apposizione di generalizzati divieti di caccia, ma attraverso l’istruzione dei cacciatori. A questo proposito si fa presente che tutti i cacciatori abilitati all’esercizio venatorio hanno compiuto un esame di riconoscimento delle specie selvatiche oggetto di caccia;
  • che la specie Moretta tabaccata compie la migrazione post nuziale fra agosto e novembre, di conseguenza con l’apertura del prelievo venatorio alla Moretta il 1° novembre si riduce ulteriormente il rischio di abbattimenti in quanto la migrazione della stessa specie è alla fine;
  • che la specie Moretta tabaccata, inoltre, non si trova in uno stato di conservazione “critico”, ma al contrario in una situazione favorevole sia in Europa, sia in Italia. Secondo l’IUCN, con dati aggiornati al 2019, la specie è classificata “Least concern” in Europa e “Near threatened” a livello globale, cioè due categorie al di fuori di quelle a rischio. A livello nazionale, secondo il recente Report Articolo 12 della Direttiva, aggiornato al 2018, la specie Moretta tabaccata è valutata in aumento in Italia, sia come nidificante, sia come svernante (EEA, European Environment Agency. 2020. Member States reporting obligations Article 12 Birds Directive;
  • da ultimo, secondo Wetlands International, con pubblicazione del 2021, la specie è in incremento secondo i dati pluriennali dei censimenti invernali in Europa e Africa aggiornati al 2018, cioè le popolazioni che interessano l’Italia e il Veneto durante le migrazioni, vedi figure sottostanti in cui la specie è in aumento o stabile nell’arco di più di 30 anni in (Wetlands International, 2021, Zenatello et al., 2014, Zenatello et al.,2021).

La Moretta tabaccata (Aythya Nyroca) è quindi in una situazione favorevole e non critica in tutto il suo areale, europeo, africano e nazionale. Per quanto concerne specificatamente la Moretta, si evidenzia che le valutazioni IUCN, aggiornate al 2019, classificano la specie “Least concern” sia in Europa, sia a livello globale, cioè quella riservata alle specie comuni e non a rischio, inoltre lo stesso accordo AEWA, assegna alla Moretta la categoria C1, ossia quella delle specie cacciabili senza particolari limiti in tutti gli stati firmatari, senza alcun piano di gestione.

Inoltre, per la specie Moretta, sono fatti salvi i divieti e le limitazioni di cui al Decreto 17 ottobre 2007 del Ministero dell’Ambiente e puntualmente recepiti rispettivamente al punto 11, lettera d) e lettera g) del calendario venatorio sottoposto a parere.

Ciò rappresentato, si evidenzia quanto segue.

ISPRA, a pagina 10 del proprio parere, ha ritenuto, in via sperimentale, ammissibile la caccia alla specie Moretta subordinandola al rispetto delle condizioni di cui al protocollo “Possibilità di inserimento della Moretta (Aythya filigula) nei calendari venatori delle regioni del Nord Italia”.

In realtà ISPRA si limita a raccomandare di subordinare la possibilità di prelievo della Moretta al recepimento delle indicazioni contenute nel report allegato al parere. Prima di tutto è necessario evidenziare che, trattandosi di una raccomandazione relativa al recepimento di indicazioni, non si possa (e non si debba) intendere, a priori, come una condizione vincolante per l’ammissibilità del prelievo venatorio della specie Moretta. Sono dieci le indicazioni (e, lo ripetiamo, indicazioni e non prescrizioni) che ISPRA riporta nell’allegato al richiamato parere. Pur ribadendo che trattasi di “raccomandazioni” e “indicazioni” di per sé non vincolanti, l’Amministrazione regionale, nel prevedere la possibilità di prelievo venatorio alla specie Moretta per la stagione venatoria 2025-2026, terrà conto delle condizioni di cui al richiamato protocollo al pari di quanto già avvenuto nella stagione venatoria 2024-2025.

Nello specifico si evidenzia che:

  • il prelievo della Moretta è limitato al periodo 1° novembre 2025 - 19 gennaio 2026;
  • il prelievo delle Moretta non è consentito (e non lo è mai stato) all’interno delle specifiche aree di protezione della fauna selvatica, quali Oasi di Protezione, Zone di Ripopolamento e Cattura, valichi montani e aree a parco. Premesso che l’individuazione delle aree pre-parco non è obbligatoria in quanto l’art. 4 della L.R. n. 40/1984 prevede che: “Ove se ne ravvisi la necessità, nei territori esterni ma contigui ai parchi e alle riserve, possono venire individuate zone di protezione e di sviluppo controllato (zone di pre - parco), nelle quali sono consentite, con la osservanza delle prescrizioni contenute nella legge istitutiva e nel piano ambientale, soltanto quelle costruzioni o trasformazioni edilizie, nonché quelle opere e attività di qualsiasi altra natura che non siano contrastanti con i fini istituzionali del parco o della riserva. In tali zone può essere vietata qualsiasi attività di caccia e pesca, mentre possono venir insediate iniziative idonee a promuovere la valorizzazione delle risorse naturali locali, nonché attrezzature per attività ricreative, turistiche e sportive”;
  • per quanto concerne l’attivazione di un piano regionale per il miglioramento ambientale degli habitat della Moretta, è, anche questa, un’indicazione che può trovare applicazione ed implementazione nel medio periodo prevedendo il coinvolgimento dei principali portatori di interesse, tra i quali svolgono un ruolo prioritario i concessionari degli Istituti venatori presenti in territorio vallivo-lagunare, dove si concentra la quasi totalità della popolazione di Moretta presente in Veneto e dove sono già in essere interventi di miglioramento ambientale a favore non solo della specie in parola ma dell’intera avifauna acquatica;
  • per quanto riguarda la condizione secondo la quale la gestione del prelievo venatorio degli uccelli acquatici dovrà essere condotta nel rispetto del Regolamento UE 2021/57 in materia di restrizioni del piombo nelle munizioni, è in Veneto perfettamente rispettata in quanto vige, a far data dal 2007 (Decreto c.d. Pecoraro Scanio) il divieto di caccia all’interno delle zone umide, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d’acqua dolce, salata, salmastra, nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne, a cui si aggiungono le restrizioni previsto dal richiamato Regolamento e prontamente recepite dall’Amministrazione regionale già a partire dalla stagione venatoria 2023-2024;
  • per quanto riguarda la stesura e l’attuazione di un Piano di monitoraggio regionale della popolazione nidificante, se presente di Moretta, Moretta tabaccata e Moriglione si deve precisare che questa indicazione non può che essere destinata ad un successivo momento di studio e di monitoraggio. Pur tuttavia ISPRA stessa sostiene, relativamente alla Moretta, che: “[…] regioni settentrionali (Liguria, Piemonte, Valle d’Aosta, Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna), dove sono presenti i più importanti contingenti italiani di Moretta ed è più localizzata la presenza invernale di Moretta tabaccata” (punto 1 dell’Allegato 1 al parere rilasciato alla Regione del Veneto per la stagione venatoria 2023-2024). Ciò a dimostrazione del fatto che lo stesso Istituto nazionale di riferimento è già a conoscenza delle zone d’Italia dove si concentrano i più importanti contingenti di Moretta. Ciò detto, si ricorda che in Veneto sono attive Associazioni, quale l’Associazione culturale Sagittaria, che operano una costante attività di monitoraggio nei confronti dell’avifauna acquatica (ivi compresa la Moretta) che interessa l’intera zona costiera veneta;
  • per quanto riguarda l’attivazione di uno specifico corso validato da ISPRA e coordinato dall’Amministrazione regionale sulla biologia, la conservazione e l’identificazione della anatre tuffatrici, si ritiene opportuno ricordare che i praticanti l’attività venatoria, per poter acquisire il proto di fucile ad uso caccia (c.d. “licenza di caccia”), devono già superare un esame con superamento di una prova finale e riconoscimento delle specie oggetto di caccia e non, così come prescritto dall’art. 22, comma 4, della L. n. 157/1992;
  • per quanto riguarda il limite del carniere giornaliero pari a 2 capi e stagionale pari a 5 capi per cacciatore, il calendario di cui al presente provvedimento è perfettamente aderente a tali limiti di carniere;
  • per quanto riguarda l’attivazione di un sistema efficiente di raccolta dei dati di carniere, si evidenzia che, con specifico Decreto del Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria (DDR n. 369 del 25/08/2023 avente ad oggetto” “Prelievo venatorio delle specie che prevedono monitoraggi dei prelievi giornalieri. Adozione dei manuali denominati "Monitoraggio prelievi giornalieri" nelle due versioni per Desktop e dispositivo Mobile”) sono stati adottati i manuali denominati "Monitoraggi prelievi giornalieri" al fine di garantire il monitoraggio giornaliero e il controllo dei prelievi a carico delle seguenti specie: Tortora, Moriglione e Moretta.

La rilevazione degli esemplari di Moretta oggetto di prelievo verrà attuata attraverso una specifica modalità informatizzata, che consente il monitoraggio giornaliero dei prelievi stessi garantito dalla piattaforma software già ampiamente collaudata nel corso della precedente stagione venatoria 2024/2025 di cui al Decreto del Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria n. 216/2024.

Ciò premesso si ritiene di poter prevedere il prelievo venatorio alla specie Moretta nel periodo compreso tra il 1° novembre 2025 e il 19 gennaio 2026 con carnieri stagionali pari a 2 capi giornalieri e 5 stagionali per un totale di 95 capi quale carniere a livello regionale.

COTURNICE

Premesso il parere favorevole espresso dal CTFVN in riferimento al prelievo specie Coturnice (Alectoris graeca), si rappresenta il calendario venatorio regionale stabilisce che la specie, in Veneto, è oggetto di caccia limitatamente ai mesi di ottobre e novembre (in particolare dal 1° ottobre al 30 novembre 2025), esclusivamente sulla base di piani di prelievo numerici formulati in base ai risultati di specifici censimenti annuali ed in particolare vengono annualmente eseguiti monitoraggi primaverili al canto e monitoraggi estivi sulle covate, al fine di verificare il successo riproduttivo della specie.

Ciò premesso, la specie in parola è attualmente oggetto di un limitato prelievo nei soli territori provinciali di Belluno e Treviso; tali prelievi, data l’esiguità degli stessi, non possono che definirsi “residuali”.

L’Amministrazione provinciale di Belluno, attraverso il personale del Corpo di Polizia provinciale e il supporto volontaristico delle associazioni venatorie, come sopra già evidenziato, effettua monitoraggi annuali propedeutici alla definizione degli specifici piani di prelievo i quali, si sottolinea, vengono redatti adottando le misure di conservazione previste per le Zone speciali di conservazione e approvate dalla Regione del Veneto con Deliberazione di Giunta regionale oltreché sulla base di preliminare parere dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA).

È utile ricordare che tale approccio tecnico è utilizzato in tutti i settori oggetto di monitoraggio, e quindi anche al di fuori della Rete Natura 2000. Da ultimo, si evidenzia che per ciascun capo oggetto di prelievo viene compilata una scheda di rilievo dei dati biometrici utili per una prima valutazione dello status della popolazione. Anche nel caso del territorio ricadente in provincia di Treviso vengono effettuati puntuali censimenti primaverili ed estivi alla coturnice.

All’uopo si ricorda che le sedi territoriali organizzano corsi formativi per l’effettuazione dei censimenti primaverili per valutare la consistenza dei galliformi alpini (Coturnice e Gallo forcello) nei territori di rispettiva competenza. La sede di Treviso, nel corso del 2019, ha autorizzato un corso formativo sul censimento primaverile di Coturnice e Gallo forcello in ossequio alle direttive nazionali previste dal Piano di gestione elaborato dall'Istituto Superiore per la Ricerca e la Protezione dell’Ambiente (ISPRA). Tale corso è tenuto dal Dott. Angelo Lasagna, tecnico faunistico specializzato nella gestione dei galliformi alpini. Il corso si è tenuto a Vittorio Veneto dal 12 al 14 aprile 2019 e ha previsto una prova pratica di monitoraggio dei galliformi attraverso l'uso del playback.

In tali contesti provinciali, il prelievo venatorio della Coturnice è possibile solo se compatibile con la tutela della specie medesima e con la possibilità di adattare la gestione venatoria alle reali esigenze di conservazione, ciò che effettivamente avviene.

Nel restante territorio alpino, ricadente nelle province di Vicenza e Verona, la Coturnice non è più oggetto di prelievo venatorio ormai da una decina di anni. Nell’ambito di tali province la specie è presente, ancorché in modo sporadico sul Monte Baldo e nella Lessinia veronese. In provincia di Vicenza è ancora segnalata, con esigue popolazioni naturali, solo nel Comprensorio alpino n. 7 “Sinistra Brenta” e segnatamente nei Comuni di Romano d'Ezzelino, Pove del Grappa, Solagna, San Nazario e nell'AFV Cismon del Grappa (Valbrenta e Monte Grappa); le popolazioni presenti sono tutte all'interno del SIC/ZPS IT3230022 “Massiccio del Grappa”.

Per ciò che riguarda eventuali interventi a salvaguardia dell’habitat tipico della specie, sino ad un recente passato, tali interventi erano circoscritti ad operazioni di sfalcio e contenimento della vegetazione arbustiva effettuati dai singoli Comprensori alpini limitatamente alle zone in cui la Coturnice era segnalata e, soprattutto, orientati a ricreare un ambiente idoneo alla nidificazione e al successivo allevamento delle covate e, di conseguenza favorire la conservazione e l’incremento delle popolazioni del galliforme alpino.

Per quanto riguarda la formazione delle figure previste per la gestione dei tetraonidi attraverso specifici percorsi abilitativi, si rappresenta che i monitoraggi vengono effettuati da personale volontario opportunamente formato attraverso corsi abilitativi organizzati a livello provinciale e coordinati da personale appartenente ai Corpi di Polizia provinciale.

Per quanto concerne la suddivisione del territorio interessato dalla specie in parola, ad oggi l’Amministrazione regionale non ha ancora preso in considerazione la suddivisione del territorio in distretti alpini ciò anche in considerazione della tradizionale ripartizione del territorio medesimo in Comprensori e Riserve alpine che, da sempre, dimostrano un approccio gestionale rispettoso dell’ambiente e dei contingenti faunistici che lo caratterizzano.

Da ultimo, per quanto riguarda eventuali fenomeni di ibridazione con esemplari di Alectoris rufa, si evidenzia che in Veneto non si conoscono dati certi di popolazione, anche di piccole dimensioni, autoriproducentesi da parte della specie in parola e non esistono nuclei di popolazione allo stato libero. Si ricorda, da ultimo, che gli esemplari di pernice rossa immessi esclusivamente all’interno di Aziende agri-turistico-venatorie, sono soggetti di allevamento e quindi con una “fitness” estremamente bassa. Il destino di detta forma di allevamento, per niente ambientata in termini naturali e quindi incapace di sottrarsi alla cerca “inesorabile” degli ausiliari e di conseguenza all’abbattimento.

MAMMIFERI

Lepre comune e Coniglio selvatico

Premesso il parere favorevole espresso dal CTFVN in riferimento al prelievo specie Lepre comune (Lepus europaus) e Coniglio selvatico (Oryctolagus cuniculus), l’ISPRA espone quanto segue: “la stagione venatoria non dovrebbe essere consentita prima dell’inizio di ottobre, per non interferire con il termine della stagione riproduttiva. Molte femmine sono ancora gravide e/o in allattamento alla terza domenica di settembre e le ultime nascite si verificano nella prima decade di ottobre; oltre a ciò, va considerato che i giovani restano dipendenti dalla madre per non meno di 20 giorni dopo la nascita. Come per il coniglio selvatico, inoltre, il prelievo dovrebbe essere pianificato sulla base dei risultati di stime d’abbondanza e/o analisi dei carnieri stabilite in dettaglio forme di caccia sostenibile; a tal fine dovrebbero essere predisposti piani di abbattimento da attuare in singoli istituti di gestione o loro porzioni.”.

Si ritiene di mantenere la data di apertura prevista dall’art. 18 della L. n. 157/1992 (terza domenica di settembre) tenuto conto:

  • che tra la terza domenica di settembre ed il primo giorno di ottobre (date separate da sole due settimane) non sia dato riscontrare, nei nostri ambienti, differenze particolarmente significative in termini di completamento dei cicli riproduttivi e/o sviluppo fisico e comportamentale dei giovani nati in estate appartenenti alle specie stanziali (Lagomorfi e Fasianidi);
  • che un’ampia presenza e una distribuzione capillare su tutto il territorio regionale di istituti faunistici protetti garantisce un livello soddisfacente di conservazione della specie Lepre;
  • che la posticipazione suggerita comporterebbe una sorta di “doppia apertura generale” della stagione venatoria con concentrazione dei prelievi (nell’arco temporale compreso tra la terza domenica di settembre e il 1° ottobre) a carico delle specie per le quali l’Istituto non suggerisce l’apertura posticipata, fatto questo che può comportare effetti anche assai negativi a carico della fauna selvatica;
  • che la lepre inoltre è specie che presenta un lungo periodo riproduttivo (da inizio gennaio a inizio di ottobre e con l’autunno la specie entra in diapausa riproduttiva), ma la presenza di una coda riproduttiva nel bimestre settembre-ottobre è trascurabile poiché tali nascite sono numericamente esigue e difficilmente questi leprotti sopravvivono sino alla stagione venatoria (la stima di questi valori in Italia è rispettivamente del 4,58% e dell’1,16% - De Marinis et al., 2008), inoltre, raramente gli ultimi nati giungono sino alla stagione invernale (come si può riscontrare nel momento delle catture per fini di ripopolamento). D’altra parte, è noto che la lepre caratterizza il proprio ciclo biologico secondo una strategia riproduttiva fondata su un’elevata fertilità (De Marinis et. al., 2007) poiché la sopravvivenza dei leprotti è mediamente bassa;
  • che per quanto riguarda il coniglio selvatico secondo la IUCN RedList Oryctolagus cuniculus (European Rabbit) (iucnredlist.org) il coniglio selvatico è classificato “Endangered”, ma solo nel territorio di autoctonia (Penisola Iberica). Tale status di specie problematica è chiaramente enunciato nella motivazione (rationale) della IUCN RedList, che classifica appunto la specie “Endangered”: “The European Rabbit is a widespread colonizer and is considered a pest outside its natural range, where eradication of the rabbit is priority for conservation (Cooke 2014, Cooke, Flux and Bonino 2018). However, only the natural range of Spain, Portugal, and southern France are considered in this global assessment. Assessment of the European Rabbit is filled with contradictions (Lees and Bell 2008, Delibes-Mateos et al. 2011). The European Rabbit is an important game species in Spain, Portugal and France, and the agriculture sector considers the species a pest (not a typical situation for a putatively Threatened species). © The IUCN Red List of Threatened Species: Oryctolagus cuniculus – published in 2019. https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2019-3.RLTS.T41291A170619657.en";
  • che da ultimo, considerando il coniglio selvatico una specie para-autoctona per il Veneto è necessario limitare l’espansione nel territorio regionale.

Si rimanda inoltre alle considerazioni proposte in sede preliminare avuto riguardo alle specie stanziali.

Volpe

Premesso il parere favorevole espresso dal CTFVN in riferimento al prelievo specie Volpe (Vulpes vulpes), l’ISPRA si limita a prevedere che la caccia in forma vagante nei confronti di questa specie dovrebbe essere autorizzata a partire dal 1° ottobre 2025.

Si ritiene di mantenere l’arco temporale previsto dall’art. 18, comma 1 della L. n. 157/1992 (dal 21 settembre 2025 al 31 gennaio 2026), senza distinzioni correlate alla modalità di esercizio venatorio, in quanto:

  • nella realtà veneta la pratica della caccia alla volpe in squadre organizzate non è particolarmente diffusa;
  • non vengono segnalate, dalle competenti sedi territoriali dell’Amministrazione regionale, problematiche particolari connesse al prelievo della volpe nell’intera stagione venatoria;
  • trattasi di specie in buono stato di conservazione tra l’altro sottoposta a specifico piano di controllo adottato con DGR n. 797/2023 ad oggetto “Piano quinquennale di Gestione e Controllo della Volpe (Vulpes vulpes) nel territorio regionale (2023-2027). Legge n. 157/1992, art. 19 e L.R. n. 50/1993, art. 17.”.

Lepre bianca

Per quanto concerne la specie Lepre bianca (Lepus timidus) in Veneto viene prelevata esclusivamente sulla base di piani di prelievo numerici formulati a partire da censimenti specifici. Gli unici territori provinciali ancora interessati dal prelievo sono Belluno e Vicenza. Per quanto riguarda la gestione faunistico-venatoria effettuata in queste due province, si evidenzia quanto segue.

Belluno

In provincia di Belluno il limite di distribuzione più meridionale della lepre bianca è rappresentato dai monti di Lamon, le Dolomiti Bellunesi ed i rilievi dell’Alpago. La specie è presente nel resto del territorio provinciale, escludendo la Val Belluna ed i fondivalle, con una distribuzione più continua nella parte nord della provincia, mentre nella parte sud appare più frammentata (Bon et al. 1995; Borgo 2017).

Il Calendario venatorio integrativo Zona Alpi che la Provincia approva annualmente, previo parere ISPRA, prevede che la lepre bianca sia cacciabile “esclusivamente sulla base di piani di prelievo numerici formulati sulla base di censimenti specifici”.

Il Regolamento provinciale, per la disciplina della caccia nelle Riserve Alpine della provincia di Belluno, dispone che il piano di abbattimento sia formulato secondo i principi del disciplinare tecnico. Può esercitare la caccia alla lepre bianca solo chi è in possesso di relativo permesso rilasciato dal Presidente della Riserva di appartenenza od ospitante in conformità alla pianificazione adottata dall'Assemblea. Il permesso è fornito dall’Amministrazione provinciale alle Riserve e riporta le seguenti indicazioni: Riserva, specie cacciabile ed eventualmente nome del cacciatore. Il medesimo Regolamento stabilisce inoltre che è obbligo del cacciatore mettere a disposizione i capi abbattuti secondo le disposizioni impartite dalla Provincia di Belluno.

Infine, nella bacheca ufficiale, strumento di informazione della Riserva, devono essere esposte le schede di abbattimento; al Presidente della Riserva, o suo delegato, è fatto obbligo di aggiornarle entro le ore 22.00 (detto termine è posticipato alle ore 22.45 nei mesi di Agosto e Settembre).

Il Disciplinare tecnico previsto dal Regolamento sopra citato contiene i “Criteri per la stesura e definizione dei piani di abbattimento e gli indirizzi gestionali per i prelievi venatori”. Nello specifico esso prevede che i censimenti alla lepre bianca siano effettuati dalle Riserve e dalle Aziende Faunistico-Venatorie (AFV) con frequenza annuale e che trasmettano i dati all’Amministrazione provinciale unitamente alla proposta del piano di prelievo, rispettando le percentuali massime di seguito esposte:

  • 20% nel caso in cui l’obiettivo di gestione è l’incremento della popolazione;
  • 30% se l’obiettivo è la stabilità della popolazione.

Sempre il Disciplinare prevede che per ogni Riserva/AFV venga approvato il piano di abbattimento con riportato il numero totale dei capi concessi per il prelievo.

Con determinazione dirigenziale, annualmente, vengono approvati le stime di popolazione e i piani di abbattimento della Lepre bianca di ogni Riserva/AFV. Inoltre, nel rispetto del richiamato Disciplinare, viene disposto che i capi abbattuti siano tenuti a disposizione degli Agenti di vigilanza della Provincia, previa comunicazione agli stessi dell'avvenuto abbattimento e secondo le disposizioni da questi impartite, al fine di effettuare eventuali rilevazioni biometriche.

A partire dalla stagione venatoria 2023/24 viene inoltre raccolto anche il dato relativo al sesso dei capi abbattuti.

Da ultimo, si fa presente che la Provincia di Belluno nel 2022 ha collaborato con l’Unità di Genomica della Conservazione della Fondazione Edmund Mach di San Michele all’Adige, mettendo a disposizione i campioni di tessuto (pelle, fegato e muscolo) di alcuni esemplari di lepre bianca abbattuti, per un progetto di ricerca riguardante le capacità di adattamento della specie a nuove condizioni ambientali dovute ai cambiamenti climatici e lo studio di genetica di popolazione.

Vicenza

Nel territorio provinciale di Vicenza, la Lepre bianca è oggetto di monitoraggio annuale e prelievo nel solo Comprensorio Alpino VI10 (Asiago), dove la specie è presente nei settori più settentrionali che si possono circoscrivere alla zona di Cima Larici, Monte Pallone, Cima XII, Monte Ortigara, Cima Caldiera e Fossetta, con una superficie vocata alla specie complessiva di circa 1200 ettari e una quota media superiore ai 1800 metri s.l.m.

Annualmente la sede territoriale di Vicenza della Direzione Agroambiente, Programmazione  e Gestione Ittica e Faunistico-venatoria autorizza delle uscite di censimento con il cane in tali aree a partire dall'ultima decade di agosto e fino alla seconda domenica di settembre. Al termine di tali attività il Comprensorio Alpino restituisce alla sede territoriale le schede di censimento.

Si evidenzia che il piano di abbattimento per la stagione 2024/2025, pur prevedendo n. 3 capi prelevabili, di fatto non è stato effettuato alcun abbattimento.

Si ricorda, infine, che pur in presenza di consistenze stabili di Lepre bianca, una delle principali cause dell’eventuale contrazione della popolazione di questa specie è ascrivibile alla ormai incontrollabile avanzata della mugheta nelle superfici pascolive di alta quota che, oltre a sottrarre l’habitat della specie, rendono, di fatto, difficoltose le operazioni di censimento e monitoraggio. Tale considerazione vale non solo per il territorio regionale, ma per l’intero arco alpino.

GIORNATE DI CACCIA AGGIUNTIVE NEL PERIODO 1° OTTOBRE - 30 NOVEMBRE

     Il calendario prevede la possibilità di due giornate integrative da appostamento fisso o temporaneo (in applicazione dell’art. 18, comma 6 della L. n. 157/1992 e dell’art. 16, comma 2, lettera b della L.R. n. 50/1993) tenuto conto di quanto segue:

  1. la più ampia distribuzione nei mesi di ottobre e di novembre di un maggior numero di giornate per il prelievo da appostamento fisso costituisce uno strumento di deflazione del carico venatorio nelle giornate previste dal calendario per la caccia ordinaria. La stessa modalità venatoria, in c.d. “appostamento fisso”, riduce inoltre l’impatto della presenza dei cacciatori nel territorio, in quanto questi sono costretti a rimanere nel punto di prelievo prescelto a inizio stagione, restando esclusa per detta forma di caccia la possibilità di operare in forma vagantiva nel territorio;
  2. detta modalità è più facilmente assoggettabile ai controlli sull’attività venatoria;
  3. poiché le giornate aggiuntive inserite nel calendario cadono in periodo feriale, la pratica effettiva viene limitata a quota minoritaria di cacciatori dediti alla caccia. E ciò in relazione al fatto che solo una parte dei cacciatori ha piena disponibilità del proprio tempo libero;
  4. le conseguenze sull’avifauna di una tale determinazione appaiono poco rilevanti. Infatti, le specie tortora, allodola, quaglia, canapiglia, codone e moretta sono soggette a limite annuale di prelievo (punto 6, lettera b del calendario); ne consegue che l'impatto sulle popolazioni risulta sostanzialmente invariato sia che si utilizzino 3 oppure 5 giornate di caccia nei mesi di ottobre e novembre;
  5. tutte le altre specie di migratoria sono soggette al limite annuale complessivo di 425 capi (sempre punto 6, lettera b del calendario); ne consegue che anche per le altre specie migratorie (diverse da quelle del punto precedente) l'impatto sulle popolazioni risulta sostanzialmente uguale sia con 3 che con 5 giornate di caccia nei mesi di ottobre e novembre;
  6. le specie di uccelli acquatici sono monitorate in modo efficace dai censimenti invernali IWC (International Waterbird Census), che dimostrano incrementi numerici delle popolazioni della maggior parte delle specie, sia in Veneto che in Italia e a livello internazionale, per cui il regime di caccia in atto nel Veneto, ove da anni si autorizzano le due giornate integrative ai sensi di legge, non ha inciso negativamente sulla demografia delle specie;
  7. il regime di caccia da appostamento riduce il disturbo indotto dall'attività venatoria sia sulle specie cacciabili che su quelle protette; detto regime è infatti suggerito dall'ISPRA come metodo per la caccia in pre-apertura e nella prima decade di febbraio proprio al fine di ottenere una riduzione del disturbo;
  8. le tendenze demografiche delle specie non oggetto di monitoraggio, cacciate da appostamento e non soggette a limite di prelievo stagionale (quali i Turdidi), sono favorevoli;
  9. nel Veneto l'estensione e la distribuzione delle aree a divieto di caccia assicura una disponibilità di zone rifugio che riducono in ogni caso gli eventuali effetti pregiudizievoli dell'attività venatoria sulle specie cacciabili.
  10. in base alla documentazione inviata ad ISPRA con nota prot. n 194265 del 15.04.2025 la Regione del Veneto ha documentato, sulla base dei dati dei tesserini venatori della stagione 2023/24, il contributo delle giornate aggiuntive al carniere annuale degli uccelli migratori cacciabili. Tali dati dimostrano come le due giornate aggiuntive abbiano contribuito al carniere annuale delle specie di maggiore interesse venatorio in misura limitata. 

Inoltre, in relazione ai fattori di carattere quantitativo, che supportano la decisione di concedere le due giornate integrative, si richiamano le risultanze di cui all’elaborazione denominata “Documentazione a supporto del progetto di calendario per le giornate di caccia nei mesi di ottobre e novembre - Stagione venatoria 2025-2026” relativa all’incidenza specie per specie del prelievo ascrivibile alle due giornate aggiuntive. Tale documento è finalizzato a dimostrare che a livello regionale, per le stagioni venatorie 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023 e 2023-2024, i due indicatori relativi alla pressione venatoria e all’incidenza del prelievo venatorio complessivo, incidono limitatamente sulle due giornate integrative (fatta eccezione per il prelievo dei Turdidi nel territorio provinciale di Vicenza), e ciò a ulteriore supporto della scelta di prevederle per l’avifauna migratoria nei soli mesi di ottobre e novembre.

A quanto sopra rappresentato, si ritiene importante evidenziare quanto segue.

La previsione di cui al calendario venatorio di interesse di prevedere anche per la provincia di Vicenza una giornata integrativa di caccia alla migratoria per il solo mese di ottobre trova ragione, oltre che nelle motivazioni sopra riportate, sulla circostanza oggettiva e incontrovertibile di un costante e oramai inarrestabile calo dei cacciatori (e quindi dei praticanti la caccia da appostamento) non solo in Italia ma anche nel Veneto, con particolare riguardo alla provincia di Vicenza, storicamente e tradizionalmente la più interessata a questa forma di caccia, come evidenziato dalla tabella sottostante relativa alla predetta provincia:

ANNO

STAGIONE VENATORIA

NR. TESSERINI RILASCIATI

2010

2010/2011

18.187

2011

2011/2012

17.825

2012

2012/2013

16.521

2013

2013/2014

14.694

2014

2014/2015

13.945

2015

2015/2016

14.015

2016

2016/2017

13.982

2017

2017/2018

13.629

2018

2018/2019

13.446

2019

2019/2020

12.979

2020

2020/2021

12.584

2021

2021/2022

12.331

2022

2022/2023

11.929

2023

2023/2024

11.563

2024

2024/2025

11.006


Il recente dato sul numero di tesserini venatori consegnati per la stagione 2024/2025, pari a 11.006, conferma l’inesorabile trend in diminuzione dei cacciatori a Vicenza e, per estensione, in tutto il territorio regionale. Nello specifico, nell’arco temporale compreso tra il 2010 e il 2024, il numero di tesserini rilasciati (e quindi di cacciatori) è diminuito di ben 7.181 unità, pari a circa il 39%.

A ciò si aggiunge che, sempre nella Provincia di Vicenza si registra, nell’arco temporale compreso dalla stagione venatoria 1993/1994 alla stagione 2023/2024 un drastico calo del numero degli appostamenti fissi di caccia passati da 3.116 unità a 1.269, con una diminuzione di 1.847, pari a circa il 59%.

È altrettanto chiara la tendenza alla diminuzione dei cacciatori complessivi, nel periodo compreso fra la stagione venatoria 2021/22 e la stagione venatoria 2024/25, passando da 38.009 a 33.369, con un calo numerico di 4.640 unità, corrispondente a circa il 12%.

Ma v’è di più: negli anni scorsi lo stesso ISPRA aveva reso parere favorevole per l’autorizzazione anche a Vicenza di almeno una giornata integrativa, pur a fronte di un ben maggiore numero di appostamenti e di un ancor più alto numero di cacciatori. Da due anni, e senza nessuna spiegazione di carattere tecnico e, men che meno di carattere normativo, anzi con dati molto più confortanti e puntuali nei termini sin qui descritti dalla Regione, è stato reso parere negativo anche per una sola giornata integrativa, peraltro limitata al solo appostamento fisso nella provincia di Vicenza.

Se così è, non è dato comprendere come possa rilevare l’aspetto tecnico-scientifico del parere ISPRA quando a condizioni migliori il parere rilasciato sia più severo degli anni precedenti dove ricorrevano dei dati più allarmanti.

In altre parole è del tutto illogico che l’ISPRA, a fronte di una notevole diminuzione di appostamenti e cacciatori, renda parere completamente negativo considerato lo stato favorevole di conservazione delle specie oggetto di prelievo.

Ne deriva come il parere reso sulle giornate integrative sia del tutto illogico e irragionevole, e chiaramente carente di motivazione, poiché rendendo anno per anno il parere sulla medesima materia l’ISPRA dovrebbe anche motivare gli scostamenti dalle linee tenute negli anni precedenti: è evidente, infatti, che applicando i medesimi criteri degli anni precedenti l’ISPRA avrebbe dovuto confermare il parere degli anni scorsi se non addirittura valutare di poter rendere parere positivo anche per una sola giornata integrativa di caccia anche a Vicenza e non solo nelle altre province venete.

Da ultimo, con riguardo alla specie Allodola (Alauda arvensis), si evidenzia che l’incidenza delle due giornate aggiuntive per i mesi di ottobre e novembre sui prelievi complessivi si attesta su grandezze frazionali. L’informazione sintetica, rappresentata dalla media dei prelievi rilevati, nell’ambito del sessennio 2018/2019 – 2022/2023 si attesta infatti su meno di cento capi, con riguardo al contributo delle giornate aggiuntive al prelievo complessivo stagionale, che invece si attesta complessivamente sui 29.500 capi: il rapporto che ne deriva è pari quindi allo 0,28%. Il medesimo contributo delle giornate aggiuntive rapportato invece ai soli mesi di ottobre e novembre si attesta comunque sullo 0,84% stante che in tale bimestre i prelievi complessivi medi sono pari a poco più di 29.000 capi.

I dati sopra riportati dimostrano quindi come le due giornate aggiuntive, nei soli mei di ottobre e novembre, non aumentano la pressione venatoria a carico della specie e, di conseguenza, l’eventuale mancata concessione delle giornate aggiuntive non contribuisce in maniera appena apprezzabile a ridurre il prelievo complessivo a carico della specie.

PERIODO DI ADDESTRAMENTO ED ALLENAMENTO DEI CANI

Premesso che la data di inizio per l’addestramento e l’allenamento dei cani da caccia è fissata con norma di legge (art. 18, comma 2 della L.R. n. 50/1993), si evidenzia come il calendario venatorio non si discosti, sul punto, da quello relativo alla stagione venatoria 2008-2009 in occasione della quale l’allora INFS non aveva evidenziato alcuna osservazione al riguardo. Si sottolinea, inoltre, che nessun riscontro confermativo, nel merito dei paventati impatti potenziali, è stato prodotto dalle competenti Amministrazioni provinciali (oggi Unità Organizzativa Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria). Al riguardo, si evidenzia che dette Strutture hanno in materia di allenamento ed addestramento cani una particolare competenza: esse infatti debbono individuare, in sede di pianificazione faunistico-venatoria (art. 9, comma 2, lettera e) della L.R. n. 50/1993), le zone ed i periodi per l’addestramento, l’allenamento e le gare di cani da caccia, attività tendenzialmente affini all’allenamento/addestramento per così dire “libero” ai sensi dell’art. 18, comma 2 della L.R. n. 50/1993. Esse hanno, pertanto, tutta la competenza per valutare localmente (con riferimento al proprio territorio ed ai relativi ambienti) l’opportunità o meno di proporre alla Regione (cosa che non hanno fatto) di introdurre specifiche limitazioni temporali aggiuntive a quelle stabilite dal più volte richiamato art. 18. Ad ogni buon conto, si evidenzia che la stessa Amministrazione regionale, nell’ambito delle misure di attenuazione del PFVR a carico dei siti Natura 2000, ha provveduto ad introdurre ove opportuno, a seguito di specifica valutazione sito per sito, il posticipo dell’inizio dell’attività di addestramento cani in territorio libero al 1° settembre. Aggiungasi che il D.M. 17.10.2007 ha disposto il divieto dell’addestramento prima del 1° settembre in tutte le ZPS, divieto recepito al punto 11, lettera e) dal calendario venatorio oggetto di approvazione.

Da ultimo si ritiene opportuno evidenziare che l’attività in parola è limitata alle aree aperte all'esercizio venatorio, ma con espressa esclusione dei terreni con colture in attualità di coltivazione e in presenza di colture specializzate. Tali aree agricole sono particolarmente estese nel comparto planiziale e offrono quindi ampie zone di rifugio alla fauna selvatica, mentre, nel restante territorio collinare e montano sono le condizioni di rifugio naturale ad essere ampiamente diffuse.

VALICHI MONTANI

La Regione del Veneto, subito dopo la promulgazione della L. n. 157/1992, e sulla base delle indicazioni tecniche fornite dall’ex Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS, oggi ISPRA) tramite la nota n. 1598/T-A50 del 16.03.1993, ha già ottemperato formalmente a quanto disposto dall’art. 21, comma 3 della medesima L. n. 157/1992, inerente i valichi montani interessati dalle rotte di migrazione dell'avifauna.

Ciò detto, per quanto disposto dall’art. 21, comma 3 della L. n. 157/1992 e per quanto previsto dal Piano faunistico venatorio regionale 2022-2027 che ricomprende i valichi montani nelle zone di protezione, la caccia sui valichi montani rappresentati dal “Monte Pizzoc” e dal “Passo Monte Croce Comelico” è vietata.

Si evidenzia inoltre che la Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria, ha inviato formale nota (prot. n. 215176 del 29.4.2025) all’Università Ca' Foscari di Venezia al fine di avviare uno specifico accordo di collaborazione tra la Regione del Veneto e l’Università medesima per definire le forme e le dinamiche di attraversamento delle specie dell’avifauna migratrice per l’intero territorio regionale interessato dalle zone faunistiche alpine.

PRELIEVO NELLE AZIENDE AGRI-TURISTICO-VENATORIE

Pernice rossa

Inserimento della specie cacciabile Pernice rossa Alectoris rufa, taxon alloctono per il Veneto.

L’ISPRA afferma che, in riferimento alla Pernice rossa, “mancano i presupposti per consentirne l’immissione in natura, sia pure esclusivamente all’interno delle Aziende agri-turistico-venatorie”.      

Per quanto concerne la Pernice rossa si ritiene che le riserve formulate da parte dell’ISPRA non siano condivisibili.

Trattasi appunto di specie oggetto di rilascio esclusivo nelle Aziende agro-turistico-venatorie, ove in poco tempo, al massimo qualche settimana, i capi liberati scompaiono senza lasciare traccia di sé in quanto abbattuti o predati, essendo dotati di una fitness bassissima. Non si conoscono episodi di nidificazione. Non esistono nuclei di popolazione allo stato libero.

Ne consegue che, nel caso specifico, non si realizza alcuna introduzione in natura di specie alloctona, vietata tra l’altro dal D.P.R. n. 357/1997, e ciò proprio in relazione al fatto che i capi provenienti da allevamento e liberati in Azienda agro-turistico-venatoria vengono prontamente abbattuti o predati.

Si ritiene inoltre opportuno ricordare che le Aziende agro-turistico-venatorie vengono autorizzate in presenza di agricoltura svantaggiata e/o contesti ambientali di scarsa valenza faunistica, tipici della pianura con indirizzo colturale prevalentemente cerealicolo. In detti ambienti ben difficilmente è dato rinvenire esemplari di Coturnice (Alectoris graeca), con la conseguenza che è di fatto insussistente la possibilità di ibridazione naturale tra Pernice rossa e Coturnice (specie sedentaria a maggior diffusione nelle aree pre-alpine il cui areale si colloca al di sopra degli 800-1000 metri di altitudine).

Da ultimo, si considera che gli esemplari immessi sono soggetti obbligatoriamente di allevamento e, lo ripetiamo, con una “fitness” molto bassa già al momento dell’immissione (non è prevista alcuna forma di ambientamento), che non possono quindi dare origine a popolazioni stabili in tale contesto ambiente e gestionale. Si ricorda che anche il TAR Veneto ha già vagliato e ritenuto legittime in passato tali immissioni nella sentenza Sez. I, 16.12.2020 n. 1263.

Quaglie d’allevamento

L’Amministrazione regionale ritiene, anche sulla base di una pluriennale esperienza condotta in collaborazione con le allora Province e Città Metropolitana di Venezia (oggi Sedi territoriali dell’Unità Organizzativa Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria) che sul territorio garantiscono l’assolvimento delle funzioni di presidio costante delle attività degli istituti privatistici, di non uniformarsi all’indirizzo formulato dall’ISPRA tenuto conto soprattutto della ridotta capacità di adattamento dei soggetti provenienti da allevamento immessi alla quale consegue una possibilità di sopravvivenza degli eventuali “superstiti” praticamente nulla.

Aggiungasi anche in questo caso, così come evidenziato per la pernice rossa, che le AATV vengono istituite per legge in territori a scarso pregio ambientale. Per contro le quaglie selvatiche prediligono, ovviamente, ambienti ad elevata valenza ecologica con la conseguenza che l’incontro e l’eventuale ibridizzazione tra Quaglie giapponesi (Coturnix coturnix japonica) e Quaglie comuni (Coturnix coturnix coturnix) si prospetta quale evento certamente assoggettabile a verifica ma, di fatto, non riscontrabile nella realtà veneta alla luce delle considerazioni di cui sopra.

I soggetti di quaglia immessi, destinati essenzialmente all’addestramento venatorio dei cani da caccia (anche a fini di riporto), già al momento dell’immissione presentano una “fitness” molto bassa (non è prevista alcuna forma di ambientamento), tanto che hanno perso anche il comportamento migratorio. Si ritiene quindi che in tali contesti gestionali (Aziende agri-turistico venatorie istituite in presenza di agricoltura svantaggiata e/o contesti ambientali di scarsa valenza faunistica) le quaglie immesse non riescano a sopravvivere all’attività venatoria, a superare l’inverno e a dare origine a popolazioni stabili in grado di ibridarsi con le popolazioni naturali della specie.

Parimenti, come già evidenziato per la Pernice rossa, anche per la sottospecie japonica del genere Coturnix, non si realizza alcuna “introduzione in natura di specie alloctona” (che è vietata dal D.P.R. n. 357/1997), e ciò proprio in relazione al fatto che i capi provenienti da allevamento liberati in Azienda agro-turistico-venatoria vengono prontamente abbattuti.

CONTAMINAZIONE DA PIOMBO

Le disposizioni di cui al Regolamento (UE) 2021/57, che vietano l’uso di munizioni spezzate contenenti piombo all’interno o in prossimità di zone umide nel territorio dell’Unione Europea, sono recepite al punto 12 lettera g) del calendario venatorio oggetto di approvazione.

In particolare si evidenzia che al fine di consentire l’individuazione delle zone umide stesse, sul Geoportale regionale, al link di seguito riportato, è stata implementata la cartografia relativa alle zone umide in cui vige il divieto in parola (https://idt2.regione.veneto.it/idt/webgis/viewer?webgisId=99).

Tutto ciò premesso, con il presente atto, si dispone l’approvazione del calendario venatorio regionale per la stagione venatoria 2025/2026, facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento quale Allegato C.

L’eventuale gestione a fini venatori della specie Cinghiale (Sus scrofa) venga realizzata e regolamentata dalla Sede territoriale di Verona dell’Unità Organizzativa Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria, secondo gli indirizzi sperimentali approvati con DGR n. 2088 del 03.08.2010 e ss.mm.ii., la cui applicabilità viene quindi estesa anche per la stagione venatoria 2025-2026. In riferimento alla problematica rappresentata dalla Peste Suina Africana (PSA) si ricorda che con DGR n. 251 del 13.03.2024 l’Amministrazione regionale ha provveduto, così come disposto dal Commissario straordinario alla PSA, all'adeguamento del Piano Regionale di Interventi Urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della Peste Suina Africana con i contenuti del Piano straordinario di catture, abbattimento e smaltimento dei cinghiali (Sus scrofa).

Da ultimo pare opportuno soffermarsi su due questioni sulle quali la Giunta regionale è intervenuta incidentalmente a supporto dell’approvazione del calendario venatorio già a partire dalla stagione 2012-2013, questioni il cui rilievo suggerisce di integrare come segue le argomentazioni di merito sin qui esposte:

a) inclusione tra le specie cacciabili di numerose specie di uccelli classificati dall’ISPRA in attuazione della c.d. direttiva uccelli di categoria SPEC (Special of European Conservation Concern), che si vorrebbero non cacciabili in assenza di un “Piano di Gestione”;

b) previsione della cacciabilità di avifauna migratrice prima del termine del periodo di riproduzione e dopo l’avvio della fase di migrazione c.d. prenuziale.

Quanto all’inclusione tra le specie cacciabili di numerose specie di uccelli classificati dall’ISPRA in attuazione della c.d. Direttiva “Uccelli” di categoria SPEC (Special of European Conservation Concern) occorre considerare che tali specie non sono quelle ritenute sensibili dalla Commissione Europea, ma quelle indicate in difficoltà da una agenzia privata internazionale che studia l’avifauna. Tra queste specie cacciabili, ritenute in stato di conservazione non favorevole, al momento sono solo alcune quelle per le quali in ambito comunitario è già stato predisposto un piano di gestione di livello europeo.

Come ricavabile dalla Guida interpretativa della Direttiva “Uccelli” (paragrafo 2, punto 4, punto 24/29) anche l’approntamento dei Piani di gestione non comporta comunque di per sé la sospensione dell’attività venatoria. Tanto è vero che l’ISPRA, nella sua Guida alla stesura dei calendari (pag. 5), pone la questione relativa alla sospensione della caccia alle specie in declino come raccomandabile, fatta salva la sua inclusione nei piani di gestione.    

Quanto infine ai periodi di durata del calendario venatorio con riferimento alle fasi di migrazione prenuziale e di completamento dell’accrescimento dei giovani esemplari, va osservato, ad integrazione di quanto argomentato nei paragrafi precedenti, che i margini di difformità rispetto al parere consultivo dell’ISPRA vanno ricondotti anche a una valutazione delle contingenti situazioni atmosferiche e climatiche, laddove si possano manifestare nei migratori evidenze concernenti attività di preparazione della migrazione prima della scadenza della durata dell’attività venatoria, secondo i poteri concessi dai richiamati artt. 18 e 19 della L. n. 157/1992.

Da ultimo, si ritiene opportuno ricordare che, a partire dalla presente stagione venatoria, trova applicazione la modifica al comma 4 dell’art. 8 della L. n. 157/1992 che prevede nel caso di contenzioso: “…Qualora la domanda cautelare sia accolta, fino alla pubblicazione della sentenza che definisce il merito, l'attività venatoria è consentita nei termini di cui ai commi 1 e 1-bis e riacquistano efficacia i limiti di prelievo e gli orari giornalieri fissati da ciascuna regione con l'ultimo calendario venatorio legittimamente applicato”.

Infine, si incarica la Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria dell’esecuzione del presente provvedimento.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il parere consultivo reso dal CTFVN - Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Nazionale acquisito con prot. MASAF n. 0214931 del 15.05.2025 (Allegato A);

VISTO il parere consultivo reso dall’ISPRA - Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale acquisito con prot. n. n. 242437 del 15.05.2025 (Allegato B);

RICHIAMATA la “Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della Legge n. 157/1992, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42”, allegata al richiamato parere ISPRA;

VISTA la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”, così come modificata dall’art. 42 della legge comunitaria 2009;

Visto l’art. 16 della L.R. n. 50/1993;

VISTA la Deliberazione del Consiglio regionale n. 85 del 1° agosto 2023 recante “Piano Faunistico-Venatorio regionale 2022-2027. Esecuzione della sentenza della Corte Costituzionale n. 148 del 18.07.2023. Art. 8, comma 2, L.R. n. 50/1993". (Proposta di deliberazione amministrativa n. 66).”;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 401 del 9 aprile 2024 “Aggiornamento del Piano faunistico venatorio regionale 2022-2027 a seguito del parere della Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica, comprensivo di Valutazione di Incidenza, n. 42 del 20/03/2024. Art. 8, comma 6, L.R. n. 50/1993, art. 3, L.R. n. 2/2022. Deliberazione/CR n. 114 del 30/10/2023.”;

VISTA la nota prot. n. 253313 del 21.5.2025 della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso;

VISTO il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare 17 ottobre 2007 e successive modificazioni;

RICHIAMATA la “Guida alla disciplina della caccia nell’ambito della Direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici” prodotta dalla Commissione Europea;

VISTO l’art. 2, comma 2 della Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54;

VISTO il Decreto Legge 30 settembre 2005, n. 203 convertito, con modificazioni, dalla Legge 2 dicembre 2005, n. 248, fatto particolare riferimento alle norme di cui all’articolo 11-quaterdecies, comma 5;

VISTA la DGR n. 1079 del 30.07.2019;

VISTA la Legge regionale 29 ottobre 2015, n. 19 “Disposizioni per il riordino delle funzioni provinciali.”;

VISTA la Legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2017.”;

delibera

  1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di prendere atto del parere consultivo reso dal CTFVN - Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Nazionale acquisito con prot. MASAF n. 0214931 del 15.05.2025, facente parte del presente provvedimento quale Allegato A in relazione alla proposta di calendario venatorio regionale 2025/2026;
  3. di prendere atto del parere consultivo reso dall’ISPRA - Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale acquisito con prot. n. n. 242437 del 15.05.2025, facente parte del presente provvedimento quale Allegato B in relazione alla proposta di calendario venatorio regionale 2025/2026;
  4. di dare atto che il calendario venatorio per la stagione 2025-2026 rientra negli scenari già oggetto di Valutazione di Incidenza di cui agli artt. 5 e 6 del DPR n. 357/1997 e s.m.i., i cui esiti sono stati riportati nella Relazione Istruttoria Tecnica per la Valutazione di Incidenza n. 184/2022;
  5. di approvare il calendario per l’esercizio dell’attività venatoria nella Regione Veneto per la stagione 2025/2026 così come riportato nell’Allegato C, facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 50/1993;
  6. di prendere atto della “Guida alla disciplina della caccia nell’ambito della Direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici” (di seguito “Guida interpretativa”) messa a disposizione dalla Commissione europea, limitatamente alla pagina 39, paragrafo 2.7.2, facente parte del presente provvedimento quale Allegato D;
  7. di disporre l’estensione anche alla stagione venatoria 2025/2026 degli indirizzi gestionali per la caccia al Cinghiale (Sus scrofa) emanati con DGR n. 2088 del 03.08.2010 e ss.mm.ii.;
  8. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  9. di incaricare la Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria dell’esecuzione del presente atto;
  10.  di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(L’Allegato C al presente provvedimento è stato rettificato con Deliberazione della Giunta regionale n. 684 del 17 giugno 2025, pubblicata nel Bollettino ufficiale n. 78 del 17 giugno 2025, ndr)

(seguono allegati)

Dgr_649_25_AllegatoA_558130.pdf
Dgr_649_25_AllegatoB_558130.pdf
Dgr_649_25_AllegatoC_558130.pdf
Dgr_649_25_AllegatoD_558130.pdf

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