Espressione dell'intesa regionale ai sensi dell'art. 1, comma 4 del Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 222 sulla Deliberazione del Consiglio comunale di Venezia n. 2025/13 dell'8 maggio 2025 concernente misure di regolamentazione dell'esercizio di attività economiche ai fini della loro compatibilità con le esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale.
| Note per la trasparenza |
Con il presente provvedimento si esprime l’intesa regionale sulla Deliberazione del Consiglio comunale di Venezia n. 2025/13 dell’8 maggio 2025 “Misure di regolamentazione dell'esercizio di attività ai fini della loro compatibilità con le esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale di alcune aree del centro storico di Venezia, da sottoporre ad Intesa con la Regione e sentito il Ministero della Cultura – S.A.B.A.P. VE LAG. ai sensi dell’art. 1, comma 4 del D. Lgs. 25/11/2016 n. 222”.
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L'Assessore Roberto Marcato riferisce quanto segue.
Con Deliberazione n. 509 del 3 maggio 2022 la Giunta regionale, ai sensi dell’art. 1, comma 4 del Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 222, ha espresso l’intesa sulla Deliberazione del Consiglio comunale di Venezia n. 26 del 24 aprile 2022 con la quale sono state adottate specifiche misure di regolamentazione e limitazione delle attività commerciali operanti in alcune aree del centro storico ai fini di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale. Le misure hanno interessato gli esercizi che si affacciano sulle aree interessate da flussi pedonali intensi, gli esercizi ubicati in edifici sottoposti a tutela culturale ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137.” e successive modificazioni, nonché tutti gli esercizi ubicati nel sestiere di San Marco in cui è presente un’elevata concentrazione di immobili sottoposti a tutela culturale e di aree interessate da flussi pedonali intensi.
Il provvedimento è inserito in un più ampio quadro di misure adottate dal Comune di Venezia al fine di assicurare un livello maggiormente adeguato di tutela del patrimonio culturale del territorio della Città Antica.
Con Deliberazione della Giunta regionale n. 766 del 28 maggio 2018 era stata infatti espressa una prima intesa regionale sulla Deliberazione della Giunta comunale n. 138 dell’11 maggio 2018 recante misure di limitazione delle attività di vendita e/o di produzione di generi alimentari per il consumo su pubblica via (cd. “take away”) non ritenute compatibili con le suddette esigenze di valorizzazione del patrimonio storico e artistico del centro storico veneziano.
Con successiva Deliberazione della Giunta regionale n. 108 del 3 febbraio 2020 è stata espressa una nuova intesa sulla Deliberazione del Consiglio comunale n. 54 del 26 settembre 2019, recante ulteriori misure di regolamentazione e limitazione delle attività commerciali operanti nell’area di Piazza San Marco e nell’area Realtina ai fini delle suddette ragioni di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale.
Ciò premesso, la citata DGR n. 509/2022 ha previsto una fase di sperimentazione, avente validità triennale, decorrente dalla data di adozione del medesimo provvedimento regionale, nel corso della quale il Comune ha avviato un’attività di monitoraggio in ordine agli effetti prodotti dalle misure introdotte.
Dall’analisi di monitoraggio pervenuta dal Comune è emerso, in particolare, quanto segue:
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nelle aree soggette a tutela le aperture di nuovi esercizi nel triennio di riferimento decorrente da maggio 2022 a maggio 2025 non hanno evidenziato significativi scostamenti, a conferma del positivo impatto delle misure introdotte;
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in relazione alle nuove aperture di esercizi commerciali consentiti nel centro storico, il 71 per cento ha interessato le aree soggette a tutela e solo il 29 per cento la parte restante del centro storico stesso;
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le attività che hanno registrato il maggior numero di aperture nel periodo di riferimento hanno riguardato il settore moda di alta gamma, seguito dai prodotti dell’artigianato.
Sulla base delle predette risultanze il Comune di Venezia, al termine della fase sperimentale triennale, con Deliberazione consiliare n. 2025/13 dell’8 maggio 2025, cui si riferisce l’odierno provvedimento regionale, ha ritenuto di confermare in via definitiva, con alcune integrazioni introdotte d’intesa con le Organizzazioni di categoria, le misure già previste nella sopracitata Deliberazione consiliare n. 26 del 2022, ossia:
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il divieto di insediamento, anche per trasferimento, di attività di commercio al dettaglio del settore alimentare, di attività artigianali/industriali di produzione, preparazione e/o vendita di prodotti alimentari, nonché del loro ampliamento di superficie di vendita o di categoria merceologica, escludendo da tale divieto le attività di vendita di prodotti ortofrutticoli, le macellerie, le pescherie, le attività di vendita da parte di produttori agricoli dei propri prodotti (alimentari, trasformati e del florovivaismo), le attività artigianali di panificazione, pasticceria e di gelateria;
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il divieto di insediamento, anche per trasferimento, di attività che non prevedono obbligatoriamente la presenza di un addetto quali, a titolo di esemplificazione, tintolavanderie a gettone, locali attrezzati in modo esclusivo con apparecchi automatici per la vendita o la somministrazione e gli sportelli ATM;
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il divieto, per le attività esistenti e diverse da quelle ammesse, di insediarsi per trasferimento da altre zone nelle aree sopracitate, nonché di aumentare la superficie oltre il 10 per cento della superficie autorizzata e di introdurre merceologie diverse da quelle ammesse;
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consentire, nelle suindicate aree, solo l’apertura, anche per trasferimento, delle seguenti attività:
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commercio al dettaglio e/o produzione del settore di moda di alta gamma;
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librerie;
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gallerie d’arte e antiquari;
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arredamento e design;
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commercio e restauro di oggetti d’arte, cose antiche o articoli d’antiquariato, articoli di numismatica e filatelia, quadri e stampe;
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artigianato artistico, tipico, tradizionale e storico come definito dagli artt. 22 e 23 della Legge regionale 8 ottobre 2018, n. 34 “Norme per la tutela, lo sviluppo e la promozione dell’artigianato veneto” purché sia stato avviato l’iter presso la Camera di Commercio (CCIAA) di Venezia Rovigo per ottenere il riconoscimento di mestiere artistico e tradizionale, fatto salvo il buon esito del medesimo riconoscimento, nonché l’apertura di imprese di maestro artigiano e di botteghe scuola riconosciute dalla Regione Veneto;
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attività artigianali non alimentari con laboratorio in loco di prodotti aventi il riconoscimento di Indicazione Geografica Protetta (I.G.P.) per prodotti artigianali (Regolamento (UE) n. 2411 del 18 ottobre 2023);
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commercio al dettaglio di oggetti di vetro prodotti esclusivamente da artigiani che producono con propri laboratori siti nel territorio del Comune di Venezia: iscritti o in fase di iscrizione, salvo buon esito, presso la CCIAA come esercitanti mestiere artistico e tradizionale o riconosciuti dalla Regione Veneto come imprese di maestro artigiano o botteghe scuola o di oggetti di vetro aventi il marchio di tracciabilità Vetro Artistico®Murano o aventi il riconoscimento di Indicazione Geografica Protetta (I.G.P.) per prodotti artigianali (Reg. (UE) n. 2023/2411);
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consentire, altresì, nelle predette aree l’apertura di attività artigianali e negozi specializzati che effettuano vendita esclusiva dei prodotti di cui alla seguente classificazione Ateco:
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Codice Ateco: 47.26 - Commercio al dettaglio di prodotti del tabacco;
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Codice Ateco: 47.51.1 - Commercio al dettaglio di tessuti per abbigliamento e arredamento;
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Codice Ateco: 47.53.12 - Commercio al dettaglio di tende;
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Codice Ateco 47.55.40 - Commercio al dettaglio di articoli per la tavola e la cucina;
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Codice Ateco 47.55.90 - Commercio al dettaglio di attrezzature per bambini e altri articoli per la casa;
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Codice Ateco 47.62.10 - Commercio al dettaglio di giornali e altre pubblicazioni periodiche. Solo nel caso in cui si tratti di trasferimento di attività svolte su suolo pubblico in Città Antica e venga rimossa l’occupazione di suolo in essere, l’attività potrà essere esercitata ponendo in vendita anche prodotti Ateco non indicati nella Deliberazione consiliare. Sono esclusi i trasferimenti verso Piazza San Marco o l'area Realtina già tutelate dalla citata Deliberazione consiliare n. 54 del 2019;
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Codice Ateco: 47.62.2 Commercio al dettaglio di articoli di cancelleria;
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Codice Ateco: 47.63.2 Commercio al dettaglio di biciclette e altre attrezzature sportive;
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Codice Ateco: 47.64 Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli;
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Codice Ateco: 47.69 Commercio al dettaglio di articoli culturali e ricreativi non classificati altrove;
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Codice Ateco: 47.69.1 Commercio al dettaglio di supporti registrati e strumenti musicali;
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Codice Ateco: 47.71.2 Commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento per neonati e bambini;
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Codice Ateco: 47.71.3 Commercio al dettaglio di articoli di biancheria intima;
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Codice Ateco: 47.73.1 Commercio al dettaglio di medicinali soggetti a prescrizione medica;
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Codice Ateco: 47.73.2 Commercio al dettaglio di rimedi erboristici;
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Codice Ateco: 47.73.9 Commercio al dettaglio di altri prodotti farmaceutici;
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Codice Ateco: 47.74 Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici;
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Codice Ateco: 47.74.01 Commercio al dettaglio di occhiali e lenti, relativamente all’apertura di negozi di ottica, a condizione che si tratti di attività in cui eserciti un ottico diplomato, in modo da garantire un reale servizio di consulenza/assistenza, alla cittadinanza oltre che al turista, e non solo la vendita di prodotti;
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Codice Ateco: 47.75 Commercio al dettaglio di cosmetici e di articoli di profumeria;
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Codice Ateco: 47.76.1 Commercio al dettaglio di fiori, piante e fertilizzanti;
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Codice Ateco: 47.76.2 Commercio al dettaglio di animali da compagnia e alimenti per animali da compagnia;
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Codice Ateco: 47.77 Commercio al dettaglio di orologi e articoli di gioielleria;
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Codice Ateco 47.78.10 Commercio al dettaglio di articoli per fotografia e ottica, relativamente all’apertura di negozi di ottica, a condizione che si tratti di attività in cui eserciti un ottico diplomato, in modo da garantire un reale servizio di consulenza/assistenza, alla cittadinanza oltre che al turista, e non solo la vendita di prodotti;
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consentire il trasferimento di attività di acconciatore, estetista, tatuaggio e piercing, già operanti in area di tutela, all’interno delle zone soggette a tutela ai sensi della medesima Deliberazione consiliare n. 13 del 2025;
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consentire la nuova apertura di attività di acconciatore, estetista, tatuaggio e piercing purché sia presente una delle seguenti caratteristiche:
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ditta riconosciuta dalla Regione Veneto come impresa di maestro artigiano o bottega scuola;
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non vi sia affaccio (vetrina) visibile da pubblica via;
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l’attività sia complementare rispetto ad altra attività commerciale principale;
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per gli imprenditori fino a 35 anni, se l'impresa è costituita da un titolare o, nel caso di società, da una maggioranza di soci che possiedono direttamente i requisiti tecnico-professionali previsti dalle normative vigenti per acconciatore, estetista o tatuatore/piercer, a condizione che la caratteristica di impresa giovanile venga mantenuta per almeno 5 anni;
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consentire la somministrazione non assistita così come definita dalla vigente normativa regionale, da parte del titolare di panificio con laboratorio di produzione in loco aperto prima dell’entrata in vigore della Deliberazione del Consiglio comunale n. 34 del 2018, previa comunicazione al Comune da effettuarsi entro il 31 dicembre 2025;
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applicare, alle attività già esistenti nelle aree, le misure di adeguamento dell’impatto estetico/visivo dell’esposizione merceologica rispetto al contesto urbano già previste per l’Area Marciana e l’Area Realtina con Deliberazione di Consiglio comunale n. 54 del 2019, su cui è stata espressa l’intesa regionale con DGR n. 108/2020, le quali potranno essere dettagliate ed esemplificate con specifica Deliberazione di Giunta comunale, al fine di salvaguardare le caratteristiche, il decoro e l’immagine del bene culturale rappresentato dai luoghi di particolare pregio ove sono insediate;
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confermare i divieti ed i limiti stabiliti dalla citata Deliberazione del Consiglio comunale n. 54 del 26 settembre 2019, per la quale è stata espressa l’intesa regionale con la citata DGR n. 108/2020;
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consentire l'insediamento di attività economiche in deroga alla Deliberazione consiliare n. 13 del 2025 ove il Consiglio comunale ne ravvisi il pubblico interesse, avendo riguardo, in particolare, alla qualità delle strutture e all'alta gamma dei servizi offerti, alla loro specifica localizzazione nell'ambito del centro storico, alla loro capacità di innescare processi di riqualificazione degli spazi pubblici circostanti, all'uso razionale ed unitario degli immobili ed all'impatto occupazionale e indotto economico derivante.
In relazione alle predette misure sono stati forniti dal Comune di Venezia, su richiesta della Struttura regionale competente, ulteriori chiarimenti in ordine alla disciplina sanzionatoria prevista dalla citata Deliberazione consiliare n. 13 del 2025 in caso di inosservanza dei divieti ivi prescritti. Al riguardo il Comune di Venezia ha evidenziato che nel corso della fase triennale di sperimentazione non sono pervenute contestazioni in merito all’applicazione delle sanzioni.
Sono stati, altresì, forniti dal Comune di Venezia ulteriori chiarimenti in merito all’esigenza di evitare misure discriminatorie in favore delle attività esistenti, ubicate nelle aree interessate dal provvedimento comunale e che pongono in vendita le merceologie non compatibili con il provvedimento medesimo. Al riguardo, come sopra evidenziato, il provvedimento comunale ha richiamato le misure di adeguamento dell’impatto visivo già previste dalla precedente Deliberazione consiliare n. 54 del 2019 per l’Area Marciana e Realtina.
In particolare il Comune di Venezia ha evidenziato l’esigenza di assicurare l’equo contemperamento dei diversi interessi coinvolti, ossia, da un lato, il diritto all’esercizio dell’attività economica, legittimamente acquisito in forza di atti autorizzativi rilasciati dal Comune, e, al contempo, la finalità di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale del centro storico che si persegue anche con l’incremento del livello qualitativo dell’offerta commerciale in relazione al decoro delle aree interessate.
Al riguardo il Comune di Venezia ha altresì precisato che è attualmente in corso una ricognizione delle attività preesistenti lungo le aree interessate da flussi pedonali intensi; detta ricognizione è finalizzata ad una complessiva valutazione, che sarà effettuata in collaborazione con l’Università IUAV di Venezia, in ordine agli impatti sulla tutela monumentale e paesaggistica della Città antica e alla previsione di ulteriori interventi di mitigazione sul piano del decoro e della tutela paesaggistica.
Ciò premesso, si prende atto della volontà espressa dall' Amministrazione Comunale, ai sensi del richiamato D.Lgs. n. 222/2016, di introdurre le predette misure di limitazione di carattere merceologico e insediativo, allo scopo di assicurare il perseguimento delle finalità di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale concernente le menzionate aree del centro storico della Città Antica.
Tali aree, come sopra osservato dal Comune di Venezia, stante la presenza di complessi architettonici di rilevante interesse culturale e in relazione alla cospicua entità dei flussi turistici che le caratterizzano, necessitano infatti di un particolare livello di tutela anche sotto il profilo degli standard qualitativi dell’offerta commerciale, tesa alla valorizzazione del contesto territoriale di riferimento e delle sue tradizioni, in conformità con le linee di indirizzo formulate nel piano di gestione del sito Unesco “Venezia e la sua laguna”, richiamato nel provvedimento comunale oggetto della presente intesa.
L’iniziativa comunale risulta peraltro esser già stata intrapresa in altri Comuni italiani in cui sono presenti aree aventi valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico di particolare rilevanza e, a quanto consta, tali iniziative presso gli altri Comuni hanno avuto il positivo vaglio della giurisprudenza amministrativa per quanto attiene alla conformità con i principi europei e statali che governano l’esercizio delle attività economiche.
La predetta finalità di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale giustifica, pertanto, la proporzionalità e l’adeguatezza delle misure introdotte.
Si prende atto dell’acquisizione, da parte del Comune di Venezia, dei pareri favorevoli formulati dal Ministero per i beni e le attività culturali - Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per il Comune di Venezia e Laguna, nonché dalle Organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative, come prescritto dalla citata normativa statale.
Si prende, infine, atto dell’esigenza, rappresentata nel provvedimento comunale, di avviare una puntuale fase di controllo al fine di verificare il rispetto delle misure limitative introdotte.
Si propone pertanto di esprimere, in relazione alla citata Deliberazione consiliare n. 2025/13 dell’8 maggio 2025, l'intesa regionale prevista dall’art. 1, comma 4 del medesimo D.Lgs. n. 222/2016, con le prescrizioni sopra richiamate, precisando sin d'ora che l'intesa ha carattere meramente programmatorio, demandando al Comune di Venezia l’adozione degli atti conseguenti che rientrano nella diretta ed esclusiva competenza comunale.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO il D.Lgs. n. 42/2004;
VISTO il D.Lgs. n. 222/2016;
VISTA la L.R. n. 50/2012;
VISTO l’art. 2, comma 2 della L.R. n. 54 del 31 dicembre 2012;
RICHIAMATE le DGR n. 766/2018, n. 108/2020 e n. 509/2022;
VISTA la Deliberazione del Consiglio comunale di Venezia n. 2025/13 dell’8 maggio 2025;
delibera
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di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
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di prendere atto delle disposizioni approvate dal Consiglio comunale di Venezia con Deliberazione n. 2025/13 dell'8 maggio 2025 al fine di tutelare e valorizzare il patrimonio storico e culturale del centro storico di Venezia mediante l’introduzione di misure volte a delimitare l'esercizio di determinate attività economiche individuate con riferimento al tipo o alla categoria merceologica, ai sensi dell'art. 1, comma 4 del Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 222;
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di esprimere l’intesa di cui all’art. 1, comma 4 del D.Lgs. n. 222/2016 sulla Deliberazione del Consiglio comunale di Venezia n. 2025/13 dell’8 maggio 2025 “Misure di regolamentazione dell'esercizio di attività ai fini della loro compatibilità con le esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale di alcune aree del centro storico di Venezia, da sottoporre ad Intesa con la Regione e sentito il Ministero della Cultura – S.A.B.A.P. VE LAG. ai sensi dell’art. 1, comma 4 del D. Lgs. 25/11/2016 n. 222”;
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di incaricare la Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi e Internazionalizzazione delle Imprese dell'esecuzione del presente atto;
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di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
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di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.