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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 68 del 30 maggio 2025


Materia: Enti locali

Deliberazione della Giunta Regionale n. 537 del 21 maggio 2025

Criteri e modalità per l'attuazione degli interventi regionali a favore dei Comuni ricadenti nelle aree svantaggiate di montagna - Anno 2025. L.R. n. 30/2007, art. 3, comma 3. Deliberazione/CR n. 53 del 15/04/2025.

Note per la trasparenza

Il presente provvedimento, a seguito del parere favorevole della competente Commissione consiliare, individua i criteri e le modalità di attuazione, per l’annualità 2025, degli interventi regionali a favore dei Comuni ricadenti nelle aree svantaggiate di montagna, ammettendo a finanziamento spese di gestione e funzionamento, in specifici settori, per il miglioramento dei servizi e della qualità della vita dei cittadini residenti in 24 Comuni in situazione di elevato svantaggio individuati quali assegnatari dei contributi tra i 156 Comuni destinatari.

L'Assessore Francesco Calzavara riferisce quanto segue.

Con la Legge regionale 26 ottobre 2007, n. 30 “Interventi regionali a favore dei Comuni ricadenti nelle aree svantaggiate di montagna e nell’area del Veneto Orientale” e sue s.m.i., la Regione del Veneto ha promosso, tra l’altro, interventi a favore dei Comuni ricadenti nelle aree svantaggiate di montagna, dando mandato alla Giunta regionale di determinare, con propri provvedimenti e previo parere della competente Commissione consiliare, procedure, termini e modalità per l’attuazione dei medesimi.

Con riferimento quindi ai Comuni montani, a partire dall’esercizio 2007 e fino al 2010, la Giunta regionale ha ammesso a finanziamento spese di investimento finalizzate al miglioramento dei servizi e della qualità della vita dei cittadini residenti nei Comuni montani destinatari dei contributi, elencati secondo l’ordine decrescente di una graduatoria di “svantaggio socio-economico” determinata in base alle priorità ed ai criteri individuati dalla legge medesima e con la preferenza, a parità di punteggio, per i Comuni con minor numero di abitanti.

Allo stesso scopo, a partire dal 2008, gli interventi regionali in oggetto sono stati finalizzati anche al sostegno delle spese di gestione e di funzionamento (art. 7, c. 3, L.R. 30/2007) in specifici settori, e cioè: servizi sociali; trasporto scolastico; gestione, manutenzione e sgombero neve dalle strade comunali; riscaldamento stabili comunali e scuole.

In tale arco temporale, la Giunta regionale, con appositi provvedimenti che per ciascun esercizio finanziario ne hanno stabilito criteri e modalità attuative, ha determinato, tra i Comuni individuati quali destinatari, il numero degli assegnatari di contributo, specificando anche gli importi a ciascuno spettanti, fino all’esaurimento delle somme stanziate per ciascun esercizio e con un limite massimo contributivo assegnabile rimasto invariato negli anni e pari ad euro 20.000,00.

In continuità e analogia con il passato, la Regione del Veneto intende promuovere, anche per il corrente anno 2025 e con riguardo alle sole spese di gestione e funzionamento, il sostegno ai Comuni delle aree svantaggiate di montagna.

Infatti, la Legge regionale 27 dicembre 2024, n. 34 “Bilancio di Previsione 2025-2027” ha provveduto a stanziare, per il corrente esercizio, euro 150.000,00 sul capitolo di spesa n. 101064 avente natura economica di spesa corrente e denominato “Azioni regionali a favore dei Comuni ricadenti nelle aree svantaggiate di montagna”, art. 2, c. 1, lett. a, L.R. 26.10.2007, n. 30.

Con riguardo alle suddette risorse finanziarie a disposizione a normativa invariata, nonché sulla scorta di quanto deliberato nel periodo 2008/2024, con il presente atto si ripropongono anche per il 2025, ai fini dell’assegnazione contributiva in argomento, i criteri approvati già nell’esercizio 2016 (D.G.R. n. 1233/2016) come confermati nei successivi esercizi 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024 rispettivamente con le D.G.R. nn. 715/2017, 400/2018, 509/2019, 233/2020, 483/2021, 688/2022, 978/2023 e 869/2024.

La Giunta regionale con Deliberazione/CR n. 53 del 15 aprile 2025 ha approvato i criteri e le modalità per l’attuazione degli interventi regionali a favore dei Comuni ricadenti nelle aree svantaggiate di montagna – Anno 2025, in merito ai quali, ai sensi dell’art. 3, comma 3 della L.R. n. 30/2007 è stato chiesto il parere della competente Commissione consiliare.

Si propongono, quindi, all’approvazione della Giunta regionale, per l’attuazione degli interventi in oggetto per il corrente esercizio finanziario 2025, i criteri e le modalità operative specificati nell’Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, considerato che destinatari degli interventi regionali in oggetto risultano essere i 156 Comuni montani elencati nell’ordine decrescente della graduatoria di svantaggio di cui all’Allegato B, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, così determinata con riferimento ai punteggi attribuiti sia agli indici di svantaggio che alle priorità ed alla preferenza (punti 1., 2. e 3. del predetto Allegato A).

Analogamente, sulla base dei medesimi criteri di attuazione della legge regionale in oggetto, specificati nell’Allegato A suddetto, nel confermare la destinazione dei contributi al sostegno delle spese di gestione e funzionamento in specifici settori (rispettivamente, punti 4., 5., e 6. dello stesso Allegato A) si propongono altresì, quali assegnatari dell’intervento regionale, i 24 Comuni in situazione di “elevato svantaggio” socioeconomico secondo i criteri e gli indici stabiliti dall'art. 3, comma 2 della L.R. n. 30/2007 che prendono a riferimento l'indice di spopolamento, l'indice di abbandono del territorio agricolo nonchè l'indice di anzianità della popolazione.

Tali comuni sono elencati nell’ordine di graduatoria di cui all’Allegato C, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, per le quote per ciascuno determinate e specificate nell’ultima colonna dell’Allegato C medesimo.

Da ultimo, ai fini della liquidazione e revoca dei contributi come sopra determinati, nonché della gestione delle eventuali economie, con il presente provvedimento si propongono all’approvazione della Giunta regionale i criteri e le modalità di cui ai punti 7., 8., 9., 10. e 11. dell’Allegato A, relativi all’erogazione dei contributi medesimi e alle eventuali revoche o economie.

In data 7 maggio 2025, nella seduta n. 175, la Prima Commissione consiliare ha espresso, all’unanimità, parere favorevole in merito alla Deliberazione/CR n. 53 del 15 aprile 2025, trasmesso con nota prot. 6360 del 8 maggio 2025, precisando che "I commissari hanno altresì espresso l'auspicio che le risorse finalizzate agli interventi in questione possano essere incrementate nei prossimi anni e che vengano altresì rivalutati i criteri per l'attuazione degli interventi fissati dall'articolo 3, comma 2, della richiamata l.r. 30/2007, alla luce delle mutate condizioni del contesto socio-economico e territoriale".  

Si propone quindi alla Giunta regionale l’approvazione dei criteri e le modalità di attuazione, per l’annualità 2025, degli interventi regionali a favore dei Comuni ricadenti nelle aree svantaggiate di montagna.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la L.R. 29.11.2001, n. 39 “Ordinamento del Bilancio e della Contabilità della Regione”;

VISTA la L.R. 26.10.2007, n. 30 “Interventi regionali a favore dei Comuni ricadenti nelle aree svantaggiate di montagna e nell’area del Veneto Orientale”, con particolare riferimento all’art. 3, comma 3 che prevede l’acquisizione del parere della competente Commissione consiliare;

VISTO il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42”;

VISTO l’articolo 2, co. 2 della L.R. 31.12.2012, n. 54 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del Veneto”;

VISTE le Deliberazioni della Giunta regionale 01.08.2016 n. 1233, 29.05.2017 n. 715, 10.04.2018 n. 400, 30.04.2019 n. 509, 02.03.2020 n. 233, 20.04.2021 n. 483, 14.06.2022 n. 688, 11.08.2023 n. 978 e 30.07.2024 n. 869;

VISTA la Legge regionale 27 dicembre 2024, n. 34 “Bilancio di Previsione 2025-2027”;

VISTA la D.G.R. del 30 dicembre 2024, n. 1535 di “Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2025-2027”;

VISTO il Decreto del Segretario Generale della Programmazione del 30 dicembre 2024, n. 12 “Bilancio finanziario gestionale 2025–2027”;

VISTA la D.G.R. 27 gennaio 2025, n. 58 “Direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2025– 2027”;

VISTA la propria Deliberazione/CR n. 53 del 15 aprile 2025;

VISTO il parere della competente Commissione consiliare n. 511- rilasciato in data 07 maggio 2025, trasmesso in data 8 maggio 2025, con prot. n. 6360, agli atti della Direzione Enti Locali, Procedimenti Elettorali e Grandi Eventi;

delibera

  1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di approvare, a favore dei Comuni ricadenti nelle aree svantaggiate di montagna per il corrente esercizio 2025, i criteri e le modalità specificati nell’Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, di attuazione degli interventi a sostegno delle spese di gestione e funzionamento in specifici settori (art. 7, c. 3, L.R. 26.10.2007 n. 30), già stabiliti dalla Giunta regionale nell’esercizio 2016 con Deliberazione n. 1233/2016, e confermati anche nelle successive annualità 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024;
  3. di individuare per la medesima annualità 2025, ai fini dell’assegnazione nonché erogazione dei contributi regionali di cui al precedente punto 2:
  • quali destinatari degli interventi in oggetto (art. 2 comma 1 lettera a, L.R. 26.10.2007 n. 30), i 156 Comuni montani elencati secondo la graduatoria di “svantaggio socio-economico” di cui all’Allegato B, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
  • quali assegnatari degli interventi in argomento, i 24 Comuni in situazione di elevato “svantaggio socio-economico”, elencati nella graduatoria di cui all’Allegato C, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
  1. di determinare per la medesima annualità 2025 l’entità dei contributi regionali negli importi indicati a fianco di ciascun Comune assegnatario elencato nella graduatoria dell’Allegato C (ultima colonna);
  2. di determinare in € 150.000,00 l’importo massimo dell’obbligazione di spesa, alla cui assunzione provvederà, entro il corrente esercizio e con proprio atto, il Direttore responsabile della Direzione Enti Locali, Procedimenti Elettorali e Grandi Eventi, disponendone la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo di spesa n. 101064 “Azioni regionali a favore dei Comuni ricadenti nelle aree svantaggiate di montagna” (art. 2, c. 1, lett. a, L.R. 26.10.2007, n. 30) del Bilancio di Previsione 2025/2027;
  3. di dare atto che la Direzione Enti Locali Procedimenti Elettorali e Grandi Eventi, a cui è stato assegnato il capitolo di cui al precedente punto, ha attestato che il medesimo presenta sufficiente capienza;
  4. di incaricare il Direttore della Direzione Enti Locali, Procedimenti Elettorali e Grandi Eventi dell’esecuzione della presente deliberazione ed in particolare di provvedere all’erogazione dei contributi economici ai Comuni collocati nella graduatoria di assegnazione di cui al precedente punto 4, e all’eventuale revoca dei contributi assegnati, nonché alla gestione di eventuali economie secondo le modalità di cui i punti 7, 8, 9, 10 e 11 dell’Allegato A;
  5. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza, ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro i primi 120 giorni;
  6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’art. 26, comma 1 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
  7. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

Dgr_537_25_AllegatoA_556727.pdf
Dgr_537_25_AllegatoB_556727.pdf
Dgr_537_25_AllegatoC_556727.pdf

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