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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 60 del 13 maggio 2025


Materia: Sanità e igiene pubblica

Deliberazione della Giunta Regionale n. 464 del 02 maggio 2025

Approvazione del documento "Radon Indoor - Prima individuazione delle aree prioritarie in Veneto", ai sensi dell'art. 11, comma 3 del D.Lgs. 31 luglio 2020, n. 101 e istituzione di un Gruppo di coordinamento.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si intende approvare il documento “Radon Indoor – Prima individuazione delle aree prioritarie in Veneto” che individua le aree nelle quali la concentrazione media annua di radon in aria è superiore al livello di riferimento in un numero significativo di edifici, ai sensi dell’art. 11, comma 3 del D.Lgs. 31 luglio 2020, n. 101. Si istituisce, inoltre, un Gruppo di coordinamento per le attività previste dal Piano Nazionale d’Azione per il Radon (PNAR) 2023-2032, approvato con DPCM 11 gennaio 2024.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

Fin dagli anni ’90, nel contesto europeo ha cominciato a delinearsi una particolare attenzione tecnico-politica nei confronti delle conseguenze sanitarie dovute all’esposizione della popolazione al radon, quale gas radioattivo di origine naturale dannoso per la salute, in quanto fattore di rischio cancerogeno per il polmone. Inizialmente, l’approccio della Comunità Europea (CE) è stato quello di non vincolare gli Stati membri all’adozione di specifici provvedimenti, ma quello di stimolare una maggiore sensibilizzazione e cautela tra gli Stati, come emerge dalla Raccomandazione CE n. 143/1990.

A livello regionale, la Regione del Veneto ha adottato nel tempo numerosi provvedimenti tesi a dare attuazione sul proprio territorio alla citata Raccomandazione. In particolare, si possono ricordare:

  • la DGR 30 marzo 2001, n. 770 con la quale è stata incaricata l’Agenzia Regionale di Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto (ARPAV) di definire le principali tecniche di misurazione della concentrazione di radon indoor, le linee guida relative alle principali azioni di rimedio e mitigazione, nonché le strategie per una campagna di comunicazione del rischio radon per il tramite anche di una guida pratica;
  • la DGR 18 gennaio 2002, n. 79 che ha individuato, nell’ambito di un’iniziativa nazionale promossa dall’ANPA (Associazione Nazionale Produttori Agricoli) e dall’Istituto Superiore di Sanità, le aree ad elevata concentrazione di radon nell’ambito del territorio regionale nonché, all’interno di tali aree, i Comuni interessati. Queste aree corrispondono a quelle zone nelle quali gli esiti della campagna di misurazioni di radon operata da ARPAV hanno evidenziato una concentrazione media annua di gas radon superiore a 200 Bq/m³;
  • la DGR 18 aprile 2003, n. 1172 con la quale è stato recepito il documento tecnico elaborato da uno specifico Gruppo Interregionale contenente le "Linee Guida per le misure di concentrazione di radon in aria nei luoghi di lavoro sotterranei";
  • le DGR 7 novembre 2006, n. 3480 e DGR 10 novembre 2009, n. 3399 con le quali è stato dato avvio a campagne di monitoraggio, a cura di ARPAV, in specifiche zone regionali in quanto a maggior rischio di alta concentrazione di radon e sono stati approvati progetti di formazione rivolti a Comuni e Province, nonché uno specifico manuale descrittivo degli interventi di prevenzione e mitigazione.

Qualche anno più tardi, in considerazione dell’esito di studi scientifici inerenti il nesso causale tra esposizione a radon e insorgenza di neoplasie polmonari, è stata adottata in sede comunitaria la Direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione della salute pubblica dai rischi derivanti dall'esposizione al radon, inclusi obiettivi di lungo termine per ridurre il rischio di cancro ai polmoni e altre considerazioni su qualità dell'aria in ambienti chiusi. In particolare, impone agli Stati membri di perseguire autonomamente i seguenti obiettivi:

  1. stabilire livelli di riferimento nazionali per le concentrazioni di radon nei luoghi di lavoro e negli ambienti chiusi, con un livello di riferimento medio annuo di concentrazione in aria non superiore a 300 Bq/m³;
  2. adottare un piano d’azione nazionale per affrontare i rischi a lungo termine dovuti ad esposizione a radon nelle abitazioni, negli edifici pubblici e nei luoghi di lavoro, aggiornandolo periodicamente;
  3. effettuare misurazioni nei luoghi di lavoro situati al pianterreno o a livello interrato nelle zone individuate a maggior rischio e in specifiche tipologie di luoghi di lavoro identificate nel piano d’azione nazionale;
  4. adottare misure appropriate per prevenire l’ingresso di radon in nuovi edifici, che possono comportare l'introduzione di prescrizioni specifiche nelle norme edilizie nazionali;
  5. rendere disponibili informazioni locali e nazionali sull'esposizione a radon indoor, sui rischi per la salute, sull'importanza di effettuare misurazioni della concentrazione di radon e sui mezzi tecnici disponibili per ridurre le concentrazioni di radon esistenti.

Sempre a livello regionale, la L.R. 23 luglio 2013, n. 20 ha previsto l'adozione da parte della Giunta regionale di un "Piano regionale di prevenzione e riduzione dei rischi connessi all'esposizione al gas radon" a tutela della salute per la prevenzione degli effetti derivanti dall’esposizione a elevate concentrazioni di radon, da redigersi con il supporto tecnico-scientifico di ARPAV, con lo scopo – tra gli altri – di individuare le zone regionali a rischio e gli edifici ritenuti a rischio per la salute della popolazione.

A tal fine, la DGR 1° luglio 2014, n. 1101 ha incaricato ARPAV di individuare i Comuni del Veneto interessati dal fenomeno radon, nonché le priorità di bonifica. Nel corso degli anni 2015/2016 ARPAV ha fornito una documentazione tecnica aggiornata in ordine ai Comuni del Veneto interessati dal fenomeno del gas radon, unitamente ad una proposta di criteri di priorità e ad un elenco di edifici scolastici interessati da sottoporre a bonifica. Il contenuto di tali documenti è stato riepilogato con nota ARPAV del 9 agosto 2017, prot. n. 77151.

Si ricorda, inoltre, che molti degli accorgimenti stabiliti a livello comunitario sono stati recepiti dal Piano Nazionale Prevenzione (PNP) 2014-2019, adottato con DGR 29 dicembre 2014, n. 2705 e, per quanto riguarda la Regione del Veneto, dal rispettivo Piano Regionale (PRP) 2014-2019, approvato con DGR 14 maggio 2015, n. 749. In particolare, il Programma di sviluppo del macro-obiettivo 2.8 “Ridurre le esposizioni ambientali potenzialmente dannose per la salute” si proponeva di promuovere le buone pratiche in materia di sostenibilità ed eco-compatibilità nella costruzione/ristrutturazione di edifici in relazione al rischio radon.

In linea di continuità con i precedenti Piani di Prevenzione, il PRP 2020-2025, approvato con DGR 29 dicembre 2021, n. 1858 conferma tra i propri macro-obiettivi (MO5-07) l’implementazione delle buone pratiche nella costruzione/ristrutturazione di edifici, anche in relazione al rischio chimico e al radon.

L’attenzione particolare verso gli effetti sulla salute di questo gas naturale si evince oltretutto dall’inserimento, con il DPCM 18 marzo 2017, di un programma specifico (B15) rivolto alla tutela della collettività dal rischio radon tra i Livelli Essenziali di Assistenza (LEA). In particolare, tale programma prevede, tra le prestazioni da garantire, la comunicazione alla popolazione e alle istituzioni relativamente alle ricadute sulla salute, alle indicazioni circa la corretta bonifica degli edifici pubblici e privati per la costruzione dei nuovi edifici e alle attività di controllo.

Con D.Lgs. 31 luglio 2020, n. 101 è stata data attuazione alla citata Direttiva 2013/59/Euratom ed è stato disposto:

  • all’art. 10, l’adozione entro 12 mesi di un Piano nazionale d'azione per il radon concernente:
    • i rischi di lungo termine dovuti all'esposizione a tale gas e contenente le strategie, i criteri e le modalità di intervento per prevenire e ridurre questi rischi nelle abitazioni, negli edifici pubblici e nei luoghi di lavoro, anche di nuova costruzione;
    • i criteri per la classificazione delle zone nelle quali la concentrazione di radon media annua supera il livello di riferimento nazionale;
    • le regole tecniche e i criteri di realizzazione delle misure di prevenzione;
    • gli indicatori di efficacia delle azioni pianificate;
  • all’art. 11, rubricato "Individuazione delle aree prioritarie (direttiva 59/2013/EURATOM, articolo 103, commi 1 e 2 e Allegato XVIII; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 10-sexies)" e in particolare al comma 3, l’individuazione da parte delle Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, entro 24 mesi dall’entrata in vigore del Piano sopra citato, delle aree in cui, sulla base di misurazioni effettuate con metodologie documentate anche differenti dalle indicazioni e dai criteri tecnici indicati nel PNAR, si stima che la concentrazione media annua di radon in aria superi il  livello di 300 Bq m3 in almeno il 15 per cento degli edifici sottoposti a misure.

Il citato Decreto Legislativo, all’art. 12 ha inoltre fissato nuovi livelli di riferimento per le abitazioni e per i luoghi di lavoro, espressi in termini di valore medio annuo della concentrazione di attività di radon in aria. In particolare:

  • 300 Bq/m³ per le abitazioni esistenti;
  • 200 Bq/m³ per le abitazioni costruite dopo il 31 dicembre 2024;
  • 300 Bq/m³ per i luoghi di lavoro.

Con DPCM 11 gennaio 2024 è stato, quindi, adottato il Piano Nazionale d’Azione per il Radon (PNAR) 2023-2032 contenente gli obiettivi per affrontare i rischi a lungo termine dell’esposizione al radon nei luoghi di lavoro e nelle abitazioni. Nello specifico, le azioni del Piano mirano a ridurre il numero dei casi di tumore polmonare causati dall’esposizione a radon e ai suoi prodotti di decadimento attraverso l’individuazione dei luoghi di lavoro e delle abitazioni con elevata concentrazione di questo gas e l’adozione di idonee misure per prevenire e ridurre la concentrazione di radon indoor. A tal fine, il Piano riporta all’appendice all’Azione 1.1 Parte 1 le “Linee guida per la realizzazione di indagini volte all’individuazione delle aree prioritarie” e alla Parte 2 le “Linee guida per l'individuazione, all’interno delle aree prioritarie, delle abitazioni con concentrazioni di radon superiori al livello di riferimento”.

In applicazione del citato comma 3 dell’art. 11 del D.Lgs. n. 101/2020, la Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria ha incaricato ARPAV di procedere all'individuazione delle aree prioritarie in Veneto, utilizzando le misure di radon effettuate con metodologie documentate e riferite al piano terra, raccolte nelle campagne di misure eseguite dal 1989 in poi (alcune delle quali utilizzate per la precedente classificazione delle zone di rischio di cui alla citata DGR n. 79/2002).

ARPAV ha quindi applicato i criteri per l’individuazione delle aree prioritarie definiti all’art 11, comma 3, alle misure di radon già effettuate dal 1989 in poi e ha trasmesso alla Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria il documento “Radon Indoor – Prima individuazione delle aree prioritarie in Veneto” nel quale sono illustrati gli esiti dell’attività svolta.

Si propone, pertanto, all’approvazione della Giunta regionale il documento “Radon Indoor – Prima individuazione delle aree prioritarie in Veneto”, quale Allegato A al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, quale strumento che individua le aree prioritarie in Veneto, ai sensi dell’art 11, comma 3 del D.Lgs. n. 101/2020.

Il sopracitato documento individua un numero complessivo di Comuni in area prioritaria pari a 21, indicati nell’Allegato B al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, collocati in zone geografiche all’interno delle quali era già stata evidenziata la presenza di significativi livelli di radon e erano sostanzialmente collocate le aree individuate con DGR n. 79/2002.

Inoltre, al fine di favorire il raggiungimento degli obiettivi previsti dal PNAR e dal D.Lgs. n. 101/2020, si propone alla Giunta regionale l’istituzione di un Gruppo di coordinamento con il compito di definire, organizzare e sovrintendere le attività previste dal PNAR, con particolare riguardo anche all’avvio e allo sviluppo di una campagna di comunicazione regionale rivolta ai cittadini e ai datori di lavoro per incrementare la sensibilità sul tema in oggetto.

Sulla base delle competenze necessarie per dare attuazione al PNAR e in considerazione dei soggetti coinvolti, si propone alla Giunta regionale che il suddetto Gruppo di coordinamento sia composto dalle seguenti figure:

  • il Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria, o suo delegato, che ne coordina le attività;
  • 1 rappresentante della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica;
  • 1 rappresentante di ARPAV;
  • 1 rappresentante per Dipartimento di Prevenzione ULSS tra quelle interessate dalle aree prioritarie;
  • 1 rappresentante di ANCI. 

Ogni eventuale modifica o integrazione del Gruppo di coordinamento avverrà con apposito provvedimento del Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria. Alle singole sedute potranno partecipare altresì enti e figure specialistiche definiti di volta in volta, con funzione consultiva.

Si precisa che le attività del Gruppo di coordinamento non comporteranno per l’Amministrazione regionale alcun onere aggiuntivo e che tutti i componenti, interni ed esterni, parteciperanno ai lavori a titolo gratuito.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la Direttiva 2013/59/Euratom;

VISTO il D.Lgs. 31 luglio 2020, n. 101 e s.m.i.;

VISTO il DPCM 11 gennaio 2024;

VISTA la DGR 18 gennaio 2002, n. 79;

VISTO l’art. 2, comma 2 della Legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

  1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di prendere atto di quanto previsto all'art. 11 "Individuazione delle aree prioritarie (direttiva 59/2013/EURATOM, articolo 103, commi 1 e 2 e Allegato XVIII; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 10-sexies)" del D.Lgs. n. 101/2020 e, in particolare, al comma 3 relativo all’individuazione delle aree prioritarie e degli adempimenti conseguenti;
  3. di prendere atto delle risultanze delle indagini condotte da ARPAV, trasmesse con nota acquisita a protocollo regionale n. 110301 del 3 marzo 2025, illustrate nel documento “Radon Indoor – Prima individuazione delle aree prioritarie in Veneto”;
  4. di approvare il documento “Radon Indoor – Prima individuazione delle aree prioritarie in Veneto”, quale Allegato A al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, recante una prima individuazione delle aree prioritarie, nonché la descrizione dei dati e dei metodi che hanno portato alla loro determinazione, in forza di quanto previsto dall’art. 11, comma 3 del D.Lgs. n. 101/2020;
  5. di approvare l’elenco dei Comuni ricadenti in area prioritaria, ai sensi dell’art. 11, comma 3 del D.Lgs. n. 101/2020, ossia in quelle zone nelle quali la stima della percentuale di edifici che supera il livello di riferimento di 300 Bq⁄m3 è pari o superiore al 15%, quale Allegato B al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
  6. di istituire un Gruppo di coordinamento con il compito di definire, organizzare e sovrintendere le attività previste dal Piano Nazionale d’Azione per il Radon (PNAR), con particolare riguardo anche all’avvio e allo sviluppo di una campagna di comunicazione regionale rivolta ai cittadini e ai datori di lavoro per incrementare la sensibilità sulle misure di prevenzione e protezione dai rischi derivanti dall'esposizione a radon;
  7. di stabilire che il Gruppo di coordinamento di cui al precedente punto 6 sarà composto dalle seguenti figure:
    • il Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria, o suo delegato, che ne coordina le attività;
    • 1 rappresentante della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica;
    • 1 rappresentante di ARPAV;
    • 1 rappresentante per Dipartimento di Prevenzione ULSS;
    • 1 rappresentante di ANCI. 
  8. di stabilire che ogni eventuale modifica o integrazione del Gruppo di coordinamento avverrà con apposito provvedimento del Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria. Alle singole sedute potranno partecipare altresì enti e figure specialistiche definiti di volta in volta, con funzione consultiva;
  9. di stabilire che le attività del Gruppo di coordinamento non comporteranno per l’Amministrazione regionale alcun onere aggiuntivo e che tutti i componenti, interni ed esterni, parteciperanno ai lavori a titolo gratuito;
  10. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  11. di incaricare la Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria dell’esecuzione del presente provvedimento;
  12. di disporre la pubblicazione dell’elenco dei Comuni ricadenti in area prioritaria di cui al precedente punto 2 sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
  13. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

Dgr_464_25_AllegatoA_555186.pdf
Dgr_464_25_AllegatoB_555186.pdf

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