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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 59 del 09 maggio 2025


Materia: Ambiente e beni ambientali

Deliberazione della Giunta Regionale n. 459 del 02 maggio 2025

Approvazione del Bando per la concessione di contributi ai Comuni e alle Province del Veneto a sostegno di bonifiche ambientali di siti inquinati - contributi agli investimenti, art. 20, comma 2, L.R. 12/01/2009, n. 1. Competenza annualità 2025.

Note per la trasparenza

Il provvedimento approva il Bando che individua le modalità di assegnazione ai Comuni e alle Province del Veneto delle risorse di cui all’art. 20, comma 2, L.R. 12/01/2009, n. 1, per l’annualità 2025 a sostegno di bonifiche ambientali e per la messa in sicurezza operativa/permanente di siti inquinati.

L'Assessore Gianpaolo E. Bottacin riferisce quanto segue.

Al fine di garantire il superamento di situazioni di criticità ambientali e, nella fattispecie, di fenomeni di contaminazione a danno di matrici ambientali quali suolo e acque, l’Amministrazione regionale ha previsto la disponibilità di risorse a sostegno di interventi di bonifica di siti contaminati, allocando sul capitolo di spesa n. 105358/U “Contributi per la realizzazione di interventi di bonifica e ripristino ambientale di siti inquinati - contributi agli investimenti - finanziamento mediante ricorso ad indebitamento - anno 2025 (art. 20, c. 2, l.r. 12/01/2009, n.1) del Bilancio Regionale di Previsione 2025-2027, a budget della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica, la somma di € 5.500.000,00 nell’esercizio finanziario 2025. 

In relazione alle suddette risorse si è ritenuto opportuno, al fine di disciplinare la procedura di accesso ai fondi in parola, in una logica di equità e trasparenza, provvedere alla stesura di un apposito Bando, allegato alla presente deliberazione (Allegato A) per l’acquisizione di istanze avanzate dalle Amministrazioni comunali e provinciali in relazione alla necessità di attuare interventi di bonifica a seguito di episodi di inquinamento anche di recente individuazione.

Il Bando definisce le modalità operative ed i criteri per l'erogazione dei contributi di cui si tratta, individuando: 1) potenziali beneficiari (costituiti dalle Amministrazioni comunali e provinciali della Regione del Veneto, ai sensi degli artt. 242, 244, 245 e 250 del D.Lgs. n. 152/2006, nei casi in cui la PA sia tenuta ad intervenire, anche  in sostituzione e in danno del soggetto responsabile non individuabile o che non provvede, ed in assenza di ulteriori soggetti interessati; 2) tipologie di intervento finanziabili e spese ammissibili; 3) modalità e termini per la presentazione delle domande di contributo; 4) documentazione da allegare all’istanza; 5) criteri per la valutazione delle domande pervenute e per la formulazione della graduatoria; 6) percentuale di contribuzione sulla spesa ritenuta ammissibile.

Possono presentare richiesta di contributo anche le Amministrazioni comunali della Regione del Veneto individuate in qualità di Soggetti attuatori esterni degli interventi già finanziati a valere sulle risorse disposte dal PNRR con la Misura M2C4 Investimento 3.4 (Bonifica del suolo dei “siti orfani”), in relazione a stralci di intervento previsti dal Target PNRR ma non coperti dalle risorse disposte dalla medesima Misura in rispondenza ad “extra costi” necessari al completamento degli interventi.

Con il bando si stabilisce che gli interventi candidati a finanziamento debbano prevedere una spesa minima di € 10.000,00, definendo inoltre un limite massimo di spesa ammissibile a contributo pari a € 1.000.000,00 per intervento e per Amministrazione richiedente, garantendo l’integrale copertura delle spese sostenute nel rispetto dei predetti limiti.

Nel caso in cui, in relazione al numero di istanze presentate o all’entità dei contributi riconosciuti per gli interventi finanziati sulla base del predetto limite massimo, dovessero risultare economie delle risorse stanziate, si prevede la possibilità di superare il massimale di € 1.000.000,00 al fine di utilizzare tali economie. Le risorse residue saranno quindi ripartite tra gli interventi finanziati in modo proporzionale alla spesa prevista da ciascun intervento.

Solamente nel caso in cui gli importi complessivamente ammessi a finanziamento non esaurissero comunque la somma messa a disposizione, è data facoltà al Direttore della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica di individuare ulteriori interventi, tra quelli noti agli uffici della medesima Direzione, aventi i requisiti previsti dal bando ai quali destinare l’importo residuale.

Gli interventi candidati al finanziamento in parola potranno riguardare sia aree di proprietà della Pubblica Amministrazione - ove l’Ente medesimo sia chiamato a provvedere agli adempimenti previsti dagli artt. 242 e segg. del D.Lgs. n. 152/2006 (T.U.A.) e ss.mm.ii.- sia aree private ove l’Ente territorialmente competente intervenga ai sensi dell’art. 250 del sopracitato decreto legislativo, in sostituzione e in danno del soggetto obbligato inadempiente e qualora altri soggetti interessati (incluso il proprietario incolpevole) non intendano esercitare la facoltà di provvedere alla bonifica, con costituzione di onere reale sul sito oggetto di inquinamento ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 253, comma 1 del T.U.A.. Si richiama, a proposito quanto previsto con DGR n. 3560 del 19/10/1999 in ordine alla necessità da parte dell’Amministrazione che interviene in danno dei soggetti obbligati, di avviare tutte le procedure per il recupero delle somme anticipate secondo le disposizioni della vigente disciplina statale, oltre che aver correttamente espletato, alla data di pubblicazione del presente bando, le procedure di cui all’art. 244 del medesimo decreto in materia di ricerca del soggetto responsabile e del coinvolgimento di eventuali proprietari delle aree, pena la non ammissibilità a contributo dell’intervento stesso.

Si richiama inoltre quanto previsto all’art. 4, comma 4 dell’Accordo sottoscritto tra le Parti in relazione agli interventi di bonifica dei “siti orfani”. Nel caso invece in cui l’intervento di bonifica venga effettuato in aree di proprietà dell’Ente beneficiario, si ritiene necessario prevedere un vincolo di inalienabilità delle stesse della durata di dieci anni, pena la restituzione delle somme introitate in parola.

Gli Enti interessati potranno presentare richiesta di contributo all’Amministrazione regionale, conformemente alle modalità/tempistiche descritte nel Bando che si approva quale Allegato A del presente provvedimento, entro e non oltre la data del 30 giugno 2025.

Al fine di elaborare una graduatoria degli interventi ritenuti ammissibili, si fa riferimento all’elenco di parametri rilevanti per la valutazione del rischio derivante dalla contaminazione stabilito dal Piano Regionale per la Bonifica delle Aree Inquinate approvato con DGR n. 988 del 09.08.2022. Per la valutazione delle istanze pervenute, sarà utilizzata la pesatura di tali parametri così come definita in esito allo studio realizzato dall’Università di Padova e previsto dal medesimo Piano.

Si ricorda che gli interventi identificati come “siti orfani” dal DM 04/08/2022, sono definiti prioritari, nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto della Direzione Generale Uso Sostenibile del Suolo e delle Risorse Idriche n. 32 del 22/03/2022.

Una volta conclusa l’istruttoria delle domande pervenute, conformemente alle modalità e sulla base dei criteri sopra citati, saranno individuate le corrispondenti Amministrazioni beneficiarie approvando la relativa graduatoria.

Si ritiene inoltre opportuno prevedere che le istanze che risulteranno aver superato la media del punteggio attribuito all’insieme degli interventi, possano essere opportunamente collocate in graduatorie predisposte per singola provincia al fine di garantire, pur senza ricorrere al frazionamento degli interventi, una distribuzione quanto più possibile omogenea delle risorse nel territorio regionale in relazione ai singoli ambiti provinciali. Le istanze che non dovessero conseguire un punteggio almeno pari alla media delle valutazioni complessive, saranno finanziate seguendo la graduatoria generale senza tener conto del criterio dell’equa ripartizione tra le diverse province.

A tal fine si conferisce mandato al Direttore della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica di provvedere con propri atti all’esecuzione del presente atto, alla concessione dei contributi impegnando la relativa spesa sull’esercizio finanziario di competenza.

Appare infine necessario incaricare la Direzione Ambiente e Transizione Ecologica dell’esecuzione del presente provvedimento provvedendo, tra l’altro, nei limiti della effettiva disponibilità di cassa del corrispondente capitolo di spesa, su espressa richiesta delle amministrazioni beneficiarie, alla liquidazione di somme in forma di anticipazione nel limite massimo del 30% della somma assegnata, previa sottoscrizione di apposita convenzione.

Si prevede inoltre che l’erogazione dei contributi in parola, se non effettuata in forma di anticipazione, avverrà su presentazione, da parte delle corrispondenti Amministrazioni beneficiarie, secondo le tempistiche previste dai rispettivi cronoprogrammi di esigibilità della spesa, dei documenti giustificativi dell’effettiva spesa sostenuta e previa consegna di una dettagliata relazione illustrativa delle attività svolte.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 recante “Norme in materia ambientale”, Parte IV ed in particolare l’articolo 242 e ss.gg., come modificato dal D.Lgs. n. 4 del 29/01/2008;

VISTA la Legge regionale 27 dicembre 2024, n. 34 “Bilancio di previsione 2025-2027”;

VISTA la DGR n. 988 del 09/08/2022 recante l’Approvazione dell’Aggiornamento del Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali, che ricomprende anche il Piano Regionale per la Bonifica delle Aree Inquinate (Elaborato E);

VISTA la Legge regionale n. 39 del 29/11/2001 recante “Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione”;

RICHIAMATI i contenuti del Piano d’Azione disposto con Decreto del Ministero della Transizione Ecologica del 04/08/2022 per la realizzazione della “Bonifica del suolo dei siti orfani” secondo la Misura M2C4, Investimento 3.4 del PNRR e del relativo Accordo sottoscritto tra le Parti (MASE, Regione del Veneto e Comuni individuati in qualità di soggetti attuatori esterni degli interventi);

RICHIAMATO il D.Lgs. n. 33 del 14/03/13;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;

VISTO l’art. 2, comma 2, della Legge regionale n. 54 del 31/12/2012.

delibera

  1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di approvare il Bando per la concessione di contributi ai Comuni e alle Province del Veneto a sostegno di bonifiche ambientali di siti inquinati previsti all’art. 20, comma 2 della L.R. 12/01/2009, n. 1,  con riferimento alle annualità 2025, come rappresentato nell’Allegato A al presente provvedimento che  descrive i criteri e le modalità di assegnazione delle risorse e del quale costituisce parte integrante e sostanziale;
  3. di stabilire che le domande di contributo potranno essere presentate all’Amministrazione regionale, con le modalità descritte nel Bando (Allegato A) entro e non oltre la data del 30 giugno 2025;
  4. di determinare nella somma di € 5.500.000,00 per l’annualità 2025 l’importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica, nel corrispondente esercizio finanziario 2025, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo di spesa n. 105358/U “Contributi per la realizzazione di interventi di bonifica e ripristino ambientale di siti inquinati - contributi agli investimenti - finanziamento mediante ricorso ad indebitamento - anno 2025 (art. 20, c. 2, l.r. 12/01/2009, n.1)” del Bilancio Regionale di Previsione 2025-2027;
  5. di stabilire che, nel caso in cui, in relazione al numero di istanze presentate o all’entità dei contributi riconosciuti per gli interventi finanziati sulla base del predetto limite massimo, dovessero risultare economie delle risorse stanziate, si prevede la possibilità di superare il massimale di € 1.000.000,00 al fine di utilizzare tali economie, le risorse residue saranno quindi ripartite tra gli interventi finanziati in modo proporzionale alla spesa prevista da ciascun intervento e, solamente nel caso in cui gli importi complessivamente ammessi a finanziamento non esaurissero comunque la somma messa a disposizione, è data facoltà al Direttore della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica di individuare ulteriori interventi, tra quelli noti agli uffici della medesima Direzione, aventi i requisiti previsti dal bando ai quali destinare l’importo residuale;                                                   
  6. di stabilire che la graduatoria degli ammessi a contributo, redatta secondo i criteri previsti dal Bando e richiamati in premessa, sarà approvata con decreto del Direttore della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica e potrà essere ulteriormente finanziata sulla base delle risorse economiche che si renderanno eventualmente disponibili fino ad esaurimento della stessa;
  7. di incaricare la Direzione Ambiente e Transizione Ecologica dell’esecuzione del presente provvedimento, provvedendo, tra l’altro, nei limiti della effettiva disponibilità di cassa del corrispondente capitolo di spesa, su espressa richiesta delle Amministrazioni beneficiarie, alla liquidazione di somme in forma di anticipazione nel limite massimo del 30% della somma assegnata, previa sottoscrizione di apposita convenzione;
  8. di stabilire che l’erogazione del saldo dei contributi in parola avverrà su presentazione, da parte delle corrispondenti Amministrazioni beneficiarie, secondo le tempistiche previste dai rispettivi cronoprogrammi di esigibilità della spesa, dei documenti giustificativi dell’effettiva spesa sostenuta e previa consegna di una dettagliata relazione illustrativa delle attività svolte;
  9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’art. 26, comma 1, del D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013;
  10. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione e nel sito regionale nella Sezione Bandi-Avvisi-Concorsi.

(seguono allegati)

Dgr_459_25_AllegatoA_555182.pdf

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