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Materia: Servizi sociali
Deliberazione della Giunta Regionale n. 309 del 24 marzo 2025
Determinazioni in ordine alla Deliberazione della Giunta regionale n. 465 del 2 maggio 2024 avente ad oggetto 'Attivazione della sperimentazione per il finanziamento a budget delle presenze degli enti gestori dei centri di servizio per persone di norma anziane non autosufficienti e valorizzazione del case mix. DGR n. 996/2022. Deliberazione nr. 24/CR/2024.'.
Con il presente provvedimento si provvede a fornire l’interpretazione autentica di alcuni passaggi contenuti nella DGR n. 465 del 2 maggio 2024 avente ad oggetto “Attivazione della sperimentazione per il finanziamento a budget delle presenze degli enti gestori dei centri di servizio per persone di norma anziane non autosufficienti e valorizzazione del case mix. DGR n. 996/2022. Deliberazione nr. 24/CR/2024.”.
L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.
Con la Deliberazione della Giunta regionale n. 465 del 2 maggio 2024 si è preso atto del nuovo modello sperimentale di finanziamento a budget degli Enti gestori dei Centri di Servizio residenziali per anziani non autosufficienti con valorizzazione del case mix assistenziale. Il provvedimento ha stanziato in favore delle Aziende ULSS le risorse aggiuntive ed integrative pari ad € 20.000.000,00 per ciascuno degli anni di sperimentazione 2024, 2025 e 2026 destinate a finanziare il case mix, senza modificare i principi sui quali è incardinata la programmazione di cui alla DGR n. 996 del 9 agosto 2022.
A seguito dell’adozione della suddetta DGR n. 465/2024, al fine di agevolare il percorso di budgetizzazione del case mix di cui trattasi e di garantire una corretta ed uniforme attuazione della sperimentazione, nonché la conseguente definizione del budget delle presenze, con nota prot. reg. n. 226745 del 10 maggio 2024 è stata disposta una prima fase di applicazione che ha visto il coinvolgimento di 27 Enti gestori (selezionati sulla base di criteri di rappresentatività per territorio, natura giuridica e dimensioni) operanti sul territorio regionale, i quali, con le rispettive Aziende ULSS di afferenza, hanno testato e validato il percorso nonché gli strumenti a supporto della definizione del budget.
A fronte di quanto emerso, con la Circolare prot. reg. n. 492948 del 26 settembre 2024 sono stati definiti aspetti operativi a supporto della sperimentazione. Con successiva nota prot. reg. n. 27938 del 17 gennaio 2025 sono stati ulteriormente affrontati e chiariti aspetti relativi alla sperimentazione medesima, all’erogazione delle risorse, ai contenuti della sperimentazione e al coordinamento della stessa con le regole di funzionamento del Registro Unico della Residenzialità (R.U.R.).
Su questi contenuti sono stati organizzati momenti di confronto in data 4 febbraio 2025 con i Direttori Generali delle Aziende ULSS e in data 11 febbraio 2025 con i Direttori dei Servizi Sociosanitari e i relativi referenti dei Registri Unici per la Residenzialità.
Rilevato il permanere di interpretazioni disomogenee e difformi rispetto alla volontà sottesa alla DGR n. 465 del 2 maggio 2024, si ritiene di intervenire fornendo l’interpretazione autentica di alcuni passaggi contenuti nell'Allegato A del provvedimento.
Con riferimento al paragrafo 1, pagina 3, nel passaggio in cui si afferma che:
“L’introduzione del case mix assistenziale è strettamente collegata alla necessità di superare il concetto della remunerazione sulla base delle giornate di presenza attraverso l’introduzione di un meccanismo di finanziamento a budget dei Centri di Servizi residenziali per anziani non autosufficienti”, si deve interpretare nel senso che la fatturazione delle presenze non può limitarsi al solo budget negoziato nei casi in cui vengano rese giornate di assistenza a titolari di IdR oltre il budget.
In relazione al paragrafo 3.1, pagina 5, nel passaggio in cui si stabilisce che:
“L’Azienda ULSS e l’ente gestore sono chiamate ad attivare meccanismi di proiezione oggettivi delle giornate di assistenza che scongiurino situazioni di sovra produzione da parte degli enti gestori dei Centri di Servizi. La ridefinizione del budget di presenze in corso d’anno è ammessa limitatamente a eventi sopravvenuti indipendenti dalla volontà delle parti che influiscono sulla capacità produttiva dell’ente gestore. In questa ipotesi sarà necessario intervenire con una nuova appendice all’accordo contrattuale”, si deve interpretare nel senso che il concetto di “sovra produzione” è riferito solamente alla sperimentazione del case mix, per cui l’accesso alle risorse aggiuntive stanziate dalla DGR n. 465/2024 da parte degli Enti gestori è subordinato alla partecipazione alla sperimentazione ed alla sottoscrizione del budget del case mix nei limiti concordati.
Nei casi di nuovi Enti accreditati e contrattualizzati non ancora coinvolti dalla sperimentazione o di Enti con budget negoziato inferiore all’attività erogata, l’Ente gestore della struttura, nel rispetto del principio della libertà di scelta del cittadino, potrà sempre percepire l’IdR prevista dalla programmazione regionale di cui alla DGR n. 996/2022 rispettando lo standard assistenziale come definito dalla DGR n. 1720/2022.
Riguardo al paragrafo 3.2, pagina 7, le indicazioni:
“Per effetto del presente provvedimento le Aziende ULSS emetteranno l’Impegnativa di Residenzialità di cui alla DGR n. 996/2022 per l’accesso al Centro di Servizi residenziale nel momento in cui la disponibilità dell’IdR si correla all’effettiva disponibilità di budget assegnato all’ente gestore del Centro di Servizi dall’Azienda ULSS in relazione al case mix precedentemente concordato con il Centro di Servizi accreditato e non più in relazione al posto resosi disponibile. L'Azienda ULSS, al fine di procedere all’ammissione del cittadino al Centro di Servizi residenziali, verificherà con l’ente gestore la disponibilità di IdR e la capienza del budget assegnato all’ente gestore del Centro in relazione al case mix concordato. Accertata la disponibilità dell’IdR, l’Azienda ULSS informa la prima persona in graduatoria di tale disponibilità in relazione al budget disponibile sulla base dell’andamento del case mix garantito dall’ente gestore del Centro di Servizi. Qualora non vi sia la disponibilità di budget e case mix dell’ente gestore del Centro di Servizi prescelto dal cittadino primo in graduatoria e avente diritto alla emissione dell'IdR, il cittadino verrà ugualmente contattato per esprimere la propria scelta sul Centro di Servizi gestito dall’ente gestore che ha la disponibilità di budget e case mix compatibile. Nel caso non venga accettata la disponibilità del Centro di Servizi diverso da quello scelto, l’interessato rimane in graduatoria in posizione utile alla chiamata, seppur dinamica circa la posizione assegnata, fino alla dichiarata disponibilità da parte del Centro di Servizi richiesto. Vengono salvaguardate le residuali disposizioni di cui alle DGR n. 38/2006 e successiva DGR n. 456/2007 riguardanti i criteri di accesso ai servizi residenziali per persone non autosufficienti e alle DGR n. 1133/2008 e DGR n. 2961/2012 inerenti la Scheda di Valutazione Multidimensionale (SVaMA)”, si deve interpretare nel senso che nel corso della sperimentazione, qualora la scelta del cittadino in posizione utile di graduatoria, nonostante la presenza di strutture con budget disponibili, ricada su una struttura sprovvista di budget e con posti disponibili e contrattualizzati, deve essere riconosciuta la sua libertà di scelta e conseguentemente rilasciata l’IdR senza l’incentivo.
In merito a quanto disposto dal paragrafo 3.4, pagina 8, nel passaggio in cui si stabilisce che:
“I pagamenti da parte dell’Azienda ULSS all’ente gestore del Centro di Servizi accreditato avverranno mensilmente, entro il mese successivo a quello di riferimento, per un importo pari a 1/12 del 90% del budget annuale concordato con effettuazione di un conguaglio trimestrale sulla base di quanto innanzi indicato fatto salvo il recupero di somme trasferite a titolo di acconto e non spettanti sulla base dei parametri economici definiti in sede di accordo contrattuale e determinati per effetto del presente provvedimento. L’Azienda ULSS effettua il pagamento delle competenze spettanti all’ente gestore del Centro di Servizi accreditato previa acquisizione della documentazione relativa all’attività svolta esclusivamente nei limiti del budget annuale concordato con l’ente gestore e del tetto di spesa a carico delle risorse sanitarie determinato dalla programmazione aziendale locale nel quadro delle risorse sanitarie stabilite dalla programmazione regionale, secondo i meccanismi di remunerazione vigenti al momento dell’esecuzione della prestazione stessa, nei termini di legge”, si deve interpretare nel senso che il riferimento alla fatturazione in acconto del 90% con conguaglio trimestrale è da intendersi come una facilitazione amministrativa che non impedisce il pagamento all’Ente gestore dell’integrale monte giornate erogato.
Infine, sempre relativamente al paragrafo 3.4, pagina 8, per quanto riguarda la parte in cui si precisa che:
“Nell’ipotesi in cui in corso d’anno venga superato il numero delle presenze rispetto a quanto inizialmente contrattato tra ente gestore e Azienda ULSS, le stesse non potranno essere remunerate dall’Azienda ULSS e non concorreranno alla definizione del case mix. La remunerazione delle giornate rese in Centri di Servizi extra Azienda ULSS di appartenenza dell’assistito viene assicurata sulla base dei dettami della DGR n. 996/2022”, si deve interpretare nel senso che il vincolo a non eccedere il pagamento “rispetto a quanto inizialmente contrattato tra Ente gestore e azienda ULSS”, ferma restando la responsabilità nella gestione del vincolo sulle risorse assegnate con il riparto del FRNA, è da intendersi circoscritto alle risorse aggiuntive di cui alla DGR n. 465/2024.
Si incarica il Direttore della Direzione Servizi Sociali della notifica del presente provvedimento a tutte le Aziende ULSS del Veneto, agli Enti gestori dei Centri residenziali per anziani non autosufficienti e ad Azienda Zero e della sua esecuzione.
Si demanda altresì al Direttore dell’U.O. Non Autosufficienza delle persone anziane della Direzione Servizi Sociali l’adozione di tutti gli atti necessari all'attuazione della sperimentazione nell’ambito della cornice normativa di cui al presente provvedimento.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO il D.Lgs n. 502/1992;
VISTO il D.P.C.M. del 12 gennaio 2017;
VISTA la L.R. n. 22/2002 e l'art. 5, comma 1 della L.R. n. 30/2009;
VISTA la L.R. n. 48/2018 e la L.R. n. 32/2023;
VISTA la DGR n. 2208/2001 e la DGR n. 38/2006;
VISTA la DGR n. 84/2007, la DGR n. 456/2007, la DGR n. 2646/2007, la DGR n. 1133/2008, la DGR n. 1673/2010, la DGR n. 2961/2012, la DGR n. 1438/2017, la DGR n. 2207/2017, la DGR n. 1231/2018, la DGR n. 996/2022, la DGR n. 1720/2022, la DGR n. 158/2023 e la DGR n. 1558/2023;
VISTA la Deliberazione nr. 24/CR/2024 e la DGR n. 465/2024;
VISTO il Decreto del Direttore dell’Area Sanità e Sociale n. 68/2023;
delibera
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