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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 40 del 28 marzo 2025


Materia: Caccia e pesca

Deliberazione della Giunta Regionale n. 310 del 24 marzo 2025

Approvazione del Piano di miglioramento della pesca della Carpa (Cyprinus carpio) nel lago di Garda per il periodo 2025-2027. Attuazione dell'art. 8 della L.R. n. 19/1998 e dell'art. 9 del Regolamento regionale n. 2/2024.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si approva, ai sensi dell’art. 8 della Legge regionale 28 aprile 1998, n. 19, il Piano di miglioramento della pesca della Carpa nel lago di Garda per il periodo 2025-2027 e si dispone altresì, ai sensi dell’art. 9 del Regolamento regionale n. 2/2024, il divieto di pesca sia sportivo-dilettantistica che professionale sul lago di Garda, nonché il divieto di detenzione per questa specie dal 1° aprile al 30 giugno di ogni anno.

L'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.

L’art. 8 della Legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 e successive modifiche e integrazioni “Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell’esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto”, conferisce alla Giunta regionale il compito di approvare i Piani di miglioramento della pesca, sulla base della Carta Ittica Regionale.

Con DGR n. 1747 del 30 dicembre 2022 è stata approvata la Carta Ittica Regionale e con Regolamento regionale 3 gennaio 2023, n. 1 è stata disciplinata l’attività di pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione del Veneto, con l'eccezione delle acque del lago di Garda che sono soggette a specifica regolamentazione.

Con riferimento alla specie della Carpa, il citato Regolamento regionale n. 1/2023, all’art. 29 recante “Periodi di divieto e misure minime di prelievo”

  • individua la misura minima di prelievo della Carpa in 40 cm,
  • stabilisce il periodo di divieto di prelievo della Carpa dal 1° aprile al 30 giugno di ogni anno.

Tali disposizioni, finalizzate a favorire la riproduzione naturale della Carpa, sono applicabili alle acque interne e marittime interno del territorio regionale, ad eccezione delle acque del lago di Garda. In tal senso, anche la DGR n. 819 del 12 luglio 2024 che ha aggiornato la Carta Ittica Regionale ha previsto le medesime limitazioni.

In relazione al lago di Garda e alla specie della Carpa, il Regolamento regionale 09 agosto 2024, n. 2 “Regolamento per la tutela della fauna ittica e per la disciplina della pesca nelle acque del lago di Garda”

  • prevede una misura minima di prelievo di 45 cm,
  • dispone un periodo di chiusura annuale della pesca per questa specie dal 10 giugno al 30 giugno.

In considerazione della differente disciplina per la gestione della Carpa che intercorre nel lago di Garda e nel restante territorio regionale, la Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione faunistico-venatoria ha rilevato che in relazione alla misura minima di prelievo (45 cm per il lago di Garda e 40 cm per il restante territorio regionale) non sussistono elementi critici, in quanto entrambi i valori favoriscono la riproduzione della specie.

Diversamente, la difformità tra il periodo di divieto di prelievo della Carpa individuato dalla Carta Ittica Regionale per il reticolo idrografico regionale (01 aprile – 30 giugno) ed il periodo di divieto di prelievo della Carpa previsto dal Regolamento regionale n. 2/2024 per il lago di Garda (10 giugno - 30 giugno) costituisce un elemento critico, per diverse motivazioni, di seguito riportate, i cui effetti cumulativi impattano negativamente sulle necessità di tutela della specie:

  1. sovrapposizione dell’attività di pesca con i periodi di frega della Carpa nel lago di Garda, con conseguente riduzione delle capacità riproduttive della specie;
  2. incremento della pressione di pesca sul lago di Garda, dovuto a pescatori che potrebbero essere spinti a esercitare la loro attività sul lago di Garda piuttosto che in altre acque regionali;
  3. incremento del rischio di fenomeni di bracconaggio ittico nelle acque del reticolo idrografico regionale;
  4. aumento delle difficoltà delle attività di controllo in merito alla detenzione e al commercio della specie nei periodi di divieto.

Tutto ciò premesso, al fine di salvaguardare le popolazioni di Carpa presenti sia nel lago di Garda sia nel reticolo idrografico regionale, nonché di mantenere gli equilibri all’interno delle comunità ittiche di riferimento e le funzionalità ecosistemiche degli ambienti idrici regionali, si propone di disporre, ai sensi dell’art. 9, comma 2 del Regolamento regionale n. 2/2024, il divieto di pesca sia sportivo-dilettantistica che professionale sul lago di Garda, nonché il divieto di detenzione per questa specie dal 1° aprile al 30 giugno di ogni anno.

In relazione a tale misura di salvaguardia contenuta nel Piano di miglioramento della pesca della Carpa nel lago di Garda e in conformità a quanto previsto dall’art. 9, comma 4 del Regolamento regionale n. 2/2024, sono stati acquisiti i pareri favorevoli della Regione Lombardia (nota del 20 marzo 2025, assunta al prot. regionale n. 147383 del 21 marzo 2025) e della Provincia autonoma di Trento (nota del 21 marzo 2025, assunta al prot. regionale n. 148671 del 24 marzo 2025), in risposta alla nota prot. n. 125089 dell'11 marzo 2025 trasmessa dall'Assessorato regionale del Veneto competente in materia di Pesca.

Il Piano di miglioramento della pesca della Carpa nel lago di Garda, per il periodo 2025-2027, ha ottenuto il parere favorevole della Commissione Regionale per la Pesca Sportiva di cui all’art. 27 ter della Legge regionale 28 aprile 1998, n. 19, riunitasi in data 03 marzo 2025.

Risulta, pertanto, opportuno approvare, ai sensi dell’art. 8 della Legge regionale 28 aprile 1998, n. 19, il Piano di miglioramento della pesca della Carpa (Cyprinus carpio) nel lago di Garda per il periodo 2025-2027 e disporre, ai sensi dell’art. 9 del Regolamento regionale n. 2/2024, il divieto di pesca, sia sportivo-dilettantistica che professionale, nonché di detenzione della specie dal 01 aprile al 30 giugno di ogni anno, quale Allegato A al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO l'art. 8 della Legge regionale 28.04.1998, n. 19;

VISTO il Regolamento regionale 09 agosto 2024, n. 2 “Regolamento per la tutela della fauna ittica e per la disciplina della pesca nelle acque del lago di Garda”;

VISTA la Legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 «Statuto del Veneto»;

VISTO l'art. 2, comma 2 della Legge regionale 31.12.2012, n. 54 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della Legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 Statuto del Veneto”;

VISTA la DGR n. 1747 del 30 dicembre 2022 con cui è stata approvata la “Carta Ittica Regionale ai sensi dell'articolo 5 della Legge regionale 28 aprile 1998, n. 19”;

VISTA la DGR n. 819 del 12 luglio 2024 con cui è stata approvata la “Prima Variante della Carta Ittica regionale, approvata con DGR n. 1747 del 30 dicembre 2022, a seguito dell'acquisizione del parere per la verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica ai sensi del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e della DGR n. 545 del 9 maggio 2022”;

delibera

  1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  1. di dare atto che l’Assessorato regionale del Veneto competente in materia di Pesca, con nota prot. n. 125089 dell’11 marzo 2025, ha attivato la procedura prevista dall’art. 9, comma 4 del Regolamento regionale n. 2/2024 al fine di acquisire il parere della Regione Lombardia e della Provincia autonoma di Trento in relazione al divieto di pesca sia sportivo-dilettantistica che professionale della Carpa sul lago di Garda, nonché il divieto di detenzione per questa specie dal 1° aprile al 30 giugno di ogni anno;
  1. di dare atto che la Regione Lombardia e la Provincia autonoma di Trento hanno espresso parere favorevole in relazione alle disposizioni contenute nel Piano di miglioramento della pesca della Carpa (Cyprinus carpio) nel lago di Garda per il periodo 2025-2027 che dispongono il divieto di pesca sia sportivo-dilettantistica che professionale sul lago di Garda, nonché il divieto di detenzione per questa specie dal 1° aprile al 30 giugno di ogni anno;
  1. di approvare, ai sensi dell’art. 8 della Legge regionale 28 aprile 1998, n. 19, il Piano di miglioramento della pesca della Carpa (Cyprinus carpio) nel lago di Garda per il periodo 2025-2027, di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  1. di disporre, ai sensi dell’art. 9 del Regolamento regionale n. 2/2024 e per le motivazioni espresse in premessa, il divieto di pesca sia sportivo-dilettantistica che professionale della Carpa (Cyprinus carpio) sul lago di Garda, nonché il divieto di detenzione per questa specie dal 1° aprile al 30 giugno di ogni anno;
  1. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  1. di incaricare il Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione faunistico-venatoria dell’esecuzione del presente atto, ivi compresa la notifica dello stesso alla Regione Lombardia e alla Provincia autonoma di Trento;
  1. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

Dgr_310_25_AllegatoA_552486.pdf

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