Istituzione dell'Albo regionale dei medici abilitati all'accertamento medico della idoneità alla guida degli autoveicoli, ai sensi dell'art. 103, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112. Determinazioni.
| Note per la trasparenza |
Con il presente provvedimento si istituisce l’Albo regionale dei medici abilitati all’accertamento medico della idoneità alla guida degli autoveicoli, ai sensi dell'art. 103, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, delegando Azienda Zero alla tenuta, alla gestione dell’Albo e all’espletamento di apposita procedura selettiva per titoli professionali per la relativa iscrizione.
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L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.
Il Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 recante “Nuovo codice della strada”, all’art. 119, comma 2, in materia di requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida di veicoli a motore individua quali soggetti accertatori i medici normativamente previsti appartenenti alle Pubbliche Amministrazioni ivi indicate.
In particolare, la disposizione sopra citata prevede che “2. L'accertamento dei requisiti fisici e psichici, tranne per i casi stabiliti nel comma 4, è effettuato dall'ufficio della unità sanitaria locale territorialmente competente, cui sono attribuite funzioni in materia medico-legale. L'accertamento suindicato può essere effettuato altresì da un medico responsabile dei servizi di base del distretto sanitario ovvero da un medico appartenente al ruolo dei medici del Ministero della salute, o da un ispettore medico delle Ferrovie dello Stato o da un medico militare in servizio permanente effettivo o in quiescenza o da un medico del ruolo professionale dei sanitari della Polizia di Stato o da un medico del ruolo sanitario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco o da un ispettore medico del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
L'accertamento può essere effettuato dai medici di cui al periodo precedente, anche dopo aver cessato di appartenere alle amministrazioni e ai corpi ivi indicati, purché abbiano svolto l'attività di accertamento negli ultimi dieci anni o abbiano fatto parte delle commissioni di cui al comma 4 per almeno cinque anni. In tutti i casi tale accertamento deve essere effettuato nei gabinetti medici.”.
Inoltre, il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 recante “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”, all'art. 103 nel disciplinare le funzioni affidate a soggetti privati, al comma 1, lett. a) prevede che “1. Sono svolte da soggetti privati le attività relative:
a) all'accertamento medico della idoneità alla guida degli autoveicoli, da parte di medici abilitati a seguito di esame per titoli professionali e iscritti in apposito albo tenuto a livello provinciale; la certificazione della conferma di validità viene effettuata con le modalità di cui all'articolo 126, comma 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285”.
A seguito di formale istanza di un soggetto privato di professione medico del 13 marzo 2019, prot. n. 102383, avente ad oggetto la richiesta di iscrizione all’Albo di cui all'art. 103, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 112/1998, si è instaurato un giudizio avanti il T.A.R. del Veneto per l’istituzione dell’Albo medesimo.
La Regione del Veneto si è costituita con DGR n. 1820 del 6 dicembre 2019 evidenziando nelle proprie memorie che la fattispecie era stata oggetto di disamina nel corso di un Tavolo Tecnico istituito, con Decreto Dirigenziale del 31 gennaio 2011 pubblicato sulla G.U. n. 38 del 16 febbraio 2011, presso la Conferenza Unificata, in cui era emersa la necessità di un coordinamento nazionale fra tutte le Amministrazioni coinvolte, al fine di definire una disciplina uniforme per individuare le corrette procedure di esame dei titoli professionali dei medici e per la loro iscrizione nell’Albo di cui all'art. 103, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 112/1998, per poter divenire soggetti certificatori per il conseguimento e il rinnovo della patente di guida.
Il giudizio è esitato nella sentenza del T.A.R. Veneto n. 1229/2022 con cui il Giudice Amministrativo ha stabilito che l'Amministrazione regionale doveva attivarsi nelle forme e nei modi ritenuti più opportuni nell'ambito della propria competenza al fine di istituire l'Albo in parola entro sei mesi, non ritenendo necessaria alcuna disposizione attuativa ulteriore rispetto a quanto previsto dall'art. 103, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 112/1998.
Successivamente nella sentenza sul giudizio di ottemperanza il T.A.R. Veneto n. 1174/2023 ha accertato che “spetta alla Regione provvedere all’istituzione dell’Albo previsto dall’art. 103, con le modalità delle procedure dalla stessa definite, in eventuale coordinamento con gli atti e gli organi (anche sovra-regionali) a tal fine interessati. Nell’ambito e in sede di istituzione, potrà, poi, essere definita, sotto il profilo organizzativo, la tenuta a livello provinciale dell’albo medesimo”.
Con la menzionata pronuncia il T.A.R. Veneto, non ritenendo accoglibili le contestazioni dell'Amministrazione regionale costituitasi in giudizio circa l'insussistenza dei presupposti per dare attuazione alla disposizione di cui all'art. 103, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 112/1998 e considerando che nessuna censura di inadempimento potesse essere mossa nei confronti dell'Amministrazione regionale, ha definitivamente statuito che doveva essere istituito l'Albo in parola, al contempo nominando, quale Commissario ad acta, il Prefetto pro-tempore di Venezia ai fini dell’adempimento della pronuncia medesima.
Con Decreto prot. n. 11923 dell’8 febbraio 2024, pubblicato nel BUR Veneto n. 22 del 16 febbraio 2024, il Commissario ad acta, Vice Prefetto di Venezia, delegato del Prefetto con proprio atto del 16 agosto 2023 prot. n. 0067227, ha disposto “[…] di istituire l'Albo Regionale, ripartito per provincia, dei medici abilitati all'accertamento della idoneità psicofisica alla guida degli autoveicoli, così come previsto dall'art. 103, comma 1, lett. a) del D.L.vo n. 112/1998, rubricato "Funzioni affidate a soggetti privati.". Al predetto Albo Regionale possono essere iscritti, ai fini del rilascio delle certificazioni di idoneità psicofisica alla guida di veicoli a motore, i medici normativamente previsti all'art. 119, 2° comma del Codice della Strada”.
Successivamente, avverso l’atto del Commissario ad acta, è stato proposto, in data 7 marzo 2024, dal medesimo ricorrente del primo giudizio, un reclamo al T.A.R. Veneto adducendo che il provvedimento adottato dal Commissario riconoscendo soltanto ai medici accertatori di cui all'art. 119 del Codice della Strada la possibilità di iscriversi nell'Albo di nuova istituzione non avesse dato attuazione a quanto stabilito dalla sentenza n. 1229/2022, chiedendo di conseguenza che venisse ordinato di istituire l'Albo in cui fosse consentita l'iscrizione dei medici privati abilitati a seguito di esame per titoli professionali.
Il T.A.R. Veneto si è espresso sul reclamo citato con sentenza n. 997/2024 ed ha statuito come non sia sufficiente il provvedimento che “ha riconosciuto soltanto ai medici accertatori di cui all'art. 119 del Codice della Strada (ossia i medici militari, quelli del ruolo del Ministero della Salute, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, quelli della Polizia di Stato, dei Vigili del Fuoco e delle Ferrovie dello Stato) la possibilità di iscriversi nell'albo di nuova istituzione” ed ha disposto che nell'Albo istituito ai sensi dell'art. 103, comma1, lett. a) "deve essere consentita l'iscrizione dei medici privati abilitati a seguito di esame per titoli professionali" .
A seguito della richiesta di chiarimenti in merito al dispositivo della sentenza come sopra riportato, formulata in data 20 maggio 2024 dal Commissario ad acta, in ordine alle modalità con cui deve essere data esecuzione integrale al giudicato della sentenza n. 1229/2022, con l’ordinanza n. 1544/2024 il T.A.R. Veneto ha chiarito quanto segue: il Commissario ad acta dovrà provvedere ad istituire l’Albo di cui al già menzionato art. 103, comma 1, lett. a), nonché individuare l’ente competente alla tenuta dello stesso in ambito regionale e curare lo svolgimento di una apposita procedura selettiva per titoli professionali per l’iscrizione all’Albo stesso prevedendo taluni requisiti minimi indicati in ordinanza.
Nello specifico, la succitata ordinanza ha previsto i seguenti requisiti minimi (da attestare con dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445):
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laurea in medicina;
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diploma in una delle specializzazioni rilevanti ai fini dell'accertamento dei requisiti di idoneità alla guida (ad esempio, con riferimento a patologie visive o acustiche o psichiche);
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non essere destinatario di misure o sanzioni di carattere disciplinare o amministrative riguardanti l'esercizio della professione;
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essere iscritto all'albo tenuto dall’Ordine dei Medici chirurghi e degli Odontoiatri da almeno tre anni;
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aver svolto attività professionale o scientifica in ambiti rilevanti ai fini dell’accertamento dei requisiti di idoneità alla guida (ad esempio, con riferimento a patologie visive o acustiche o psichiche) da almeno due anni.
Conseguentemente, il Commissario ad acta con nota del 3 febbraio 2025, prot. n. 0009307, acquisita al protocollo regionale con il n. 57374 del 3 febbraio 2025, ha invitato l’Area Sanità e Sociale:
“1) a fornire, entro e non oltre il 3 marzo 2025, riscontro scritto e debitamente sottoscritto, con comunicazione di avvio del procedimento volto all'istituzione dell’Albo in oggetto, di cui all'art. 103 del D.Lgs. n. 112/1998, in cui sia altresì puntualmente indicato l’iter istruttorio definito da codesta Regione per addivenire all'adozione del conclusivo atto istitutivo dell’Albo stesso, indicando tipologia e natura giuridica (deliberazione di Giunta, atto dirigenziale etc.);
2) a concludere, entro e non oltre il 3 aprile 2025, l'intero iter istruttorio, mediante adozione dell'atto conclusivo di istituzione dell'Albo in oggetto, di cui all'art. 103 del D.L.vo n. 112/1998, nel quale sia disposto il contestuale avvio della procedura selettiva per titoli professionali per l'iscrizione all’Albo stesso”.
La Regione del Veneto con nota a firma del Direttore Generale dell’Area Sanità e Sociale del 17 febbraio 2025, prot. n. 0081830, previa condivisione con Azienda Zero, ha fornito un riscontro al Commissario ad acta, comunicando che l’Amministrazione regionale avrebbe proceduto, nel rispetto dei termini indicati, all’istituzione dell’Albo regionale dei medici abilitati all'accertamento medico della idoneità alla guida degli autoveicoli, ai sensi dell’art. 103, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 112/1998 recependo i criteri individuati nell’ordinanza T.A.R. come indicati. Inoltre, nella medesima nota si è precisato che Azienda Zero, ente di governance istituita ai sensi della L.R. 25 ottobre 2016, n. 19, sarebbe stata delegata alla tenuta e alla gestione dell’Albo sopra citato nonché all’espletamento di un’apposita procedura selettiva per titoli professionali per l’iscrizione all’Albo stesso.
Tutto ciò premesso, si ritiene di procedere all’istituzione dell’Albo regionale, ripartito per Province, dei medici privati abilitati a seguito di esame per titoli professionali a svolgere l'accertamento medico della idoneità alla guida degli autoveicoli secondo quanto disposto dall’art. 103, comma1, lett. a) del D.Lgs. n. 112/1998.
Si ritiene, inoltre, di incaricare Azienda Zero della tenuta e della gestione di tale Albo regionale, nonché dell’espletamento periodico di apposita procedura, compresa quella iniziale, per titoli professionali, volta alla valutazione dei requisiti di idoneità dei medici interessati alla relativa iscrizione secondo lo schema di avviso di cui all’Allegato A, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Vengono, altresì, stabiliti quali requisiti necessari per l’iscrizione all’Albo:
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possesso della laurea in medicina e chirurgia;
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possesso del diploma in una delle specializzazioni rilevanti ai fini dell'accertamento dei requisiti di idoneità alla guida: igiene e medicina preventiva, medicina legale, medicina del lavoro;
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non essere destinatario di misure o sanzioni di carattere disciplinare o amministrative riguardanti l'esercizio della professione;
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essere iscritto all'Albo tenuto dall’Ordine dei Medici chirurghi e degli Odontoiatri da almeno tre anni;
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aver svolto attività professionale o scientifica in ambiti rilevanti ai fini dell’accertamento dei requisiti di idoneità da almeno due anni;
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aver domicilio professionale nella Regione del Veneto.
Relativamente al requisito del possesso di "diploma in una delle specializzazioni rilevanti ai fini dell'accertamento dei requisiti di idoneità alla guida" come definito dall'ordinanza n. 265/2023 del T.A.R. Veneto, si ritiene di individuare ai fini della partecipazione alla suddetta procedura i medici in possesso del diploma di specializzazione in igiene e medicina preventiva, medicina legale e medicina del lavoro, specializzazioni che garantiscono le competenze necessarie per l’accertamento medico dell'idoneità alla guida degli autoveicoli e per il conseguente rilascio della certificazione della conferma di validità, secondo le modalità di cui all’art. 126 del D.Lgs. n. 285/1992, anche in ragione degli obiettivi formativi relativi alle suddette scuole delineati nel Decreto Interministeriale n. 68 del 4 febbraio 2015 recante "Riordino delle scuole di specializzazione di area sanitaria".
Relativamente al requisito di cui al punto 6, in ossequio al principio costituzionale di sussidiarietà verticale, nonché al principio di territorialità, si ritiene di richiedere il domicilio professionale nella Regione del Veneto assicurando in tal guisa la loro certa e pronta reperibilità, anche in ragione dell’affidamento di funzioni pubbliche a soggetti privati, e garantendo contemporaneamente uno stretto collegamento tra professionisti e territorio richiesta dallo stesso art. 103, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 112/1998, che prevede, per l’appunto, la tenuta dell’Albo regionale a livello provinciale.
Con il presente provvedimento, inoltre, si dà mandato ad Azienda Zero di procedere all'avvio della procedura in parola entro il termine perentorio del 3 aprile 2025, così come disposto dal Commissario ad acta con nota del 3 febbraio 2025, prot. n. 0009307, dando idonea pubblicità nella Sezione Concorsi e Avvisi del sito istituzionale di Azienda Zero di cui al link https://aziendazero.concorsieavvisi.it/.
L’Albo regionale dei medici abilitati all'accertamento della idoneità alla guida degli autoveicoli, articolato per Provincia, dovrà essere pubblicato a cura della Regione del Veneto e di Azienda Zero in una pagina dedicata dei rispettivi siti istituzionali.
A seguito dell’istituzione dell’Albo regionale e, con cadenza biennale, del suo aggiornamento, Azienda Zero dovrà altresì provvedere a darne comunicazione agli Uffici Provinciali della Motorizzazione Civile del Veneto-Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Con cadenza biennale, inoltre, Azienda Zero provvederà ad aggiornare gli elenchi formulati precedentemente mediante avvio di una nuova procedura, secondo lo schema di avviso di cui all’Allegato A, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, volta all’acquisizione di ulteriori professionisti interessati all’iscrizione nell’Albo regionale in parola.
I medici abilitati all'accertamento della idoneità alla guida degli autoveicoli iscritti nell’Albo regionale, articolato per Provincia, dovranno comunicare tempestivamente ad Azienda Zero l'eventuale cessazione dell’attività libero professionale.
Azienda Zero procederà, almeno ogni cinque anni, alla verifica dei requisiti di iscrizione all’Albo regionale in oggetto, anche avvalendosi dell’Ordine dei Medici chirurghi, potendo in qualsiasi momento adottare gli opportuni provvedimenti relativamente alla cancellazione o sospensione dei professionisti già iscritti, con il conseguente aggiornamento dell’Albo regionale in parola.
Ulteriori disposizioni che dovessero rendersi necessarie con riferimento alla gestione e tenuta dell’Albo regionale in parola, nonché alla relativa procedura di verifica dei titoli professionali di cui all’art. 103, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 112/1998, verranno adottate con provvedimento del Direttore Generale dell’Area Sanità e Sociale della Regione del Veneto.
Atteso quanto sopra con il presente provvedimento si prevede l'istituzione dell'Albo regionale di cui all'art. 103, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 112/1998, in cui saranno iscritti i medici privati abilitati all'accertamento della idoneità alla guida degli autoveicoli, dando mandato ad Azienda Zero dell'espletamento delle procedure per l'istituzione dell'Albo regionale, nonchè per la sua tenuta e aggiornamento.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO l’art. 119, comma 2 del Decreto Legislativo n. 285/1992;
VISTO l’art. 103, comma 1, lett. a) del Decreto Legislativo n. 112/1998;
VISTA la sentenza del T.A.R. Veneto n. 1229/2022;
VISTA la sentenza del T.A.R. Veneto n. 1174/2023;
VISTA la sentenza del TAR Veneto n. 997/2024;
VISTA l'ordinanza n. 1544/2024 del T.A.R. Veneto;
VISTO il Decreto del Commissario ad acta, prot. n. 11923 del 08/02/2024, pubblicato sul BUR Veneto n. 22 del 16/02/2024;
VISTA la nota del Commissario ad acta acquisita al prot. regionale n. 57374 del 03/02/2025;
VISTO l'art. 2, comma 2 della Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54.
delibera
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di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
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di dare atto che l’accertamento dei requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida è effettuato ai sensi dell’art. 119 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e smi e dell’art. 103, comma 1, lett. a) del D.Lgs 31 marzo 1998, n. 112 (nel caso di soggetti privati);
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di dare atto che l’accertamento medico dell’idoneità alla guida degli autoveicoli da parte di medici abilitati ai sensi dell’art. 103, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 112/1998 è subordinato all’iscrizione ad apposito Albo regionale;
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di istituire l’Albo regionale, ripartito per Province, dei medici abilitati all'accertamento medico della idoneità alla guida degli autoveicoli secondo quanto disposto dall’art. 103, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 112/1998;
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di dare atto che lo svolgimento delle funzioni di accertamento dei requisiti psichici e fisici per il conseguimento della patente di guida svolto dai medici di cui all'art. 119, comma 2 non è subordinato all'iscrizione all'Albo regionale di cui al punto 4;
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di incaricare Azienda Zero della tenuta e della gestione dell’Albo regionale di cui al punto 4, nonché dell’espletamento biennale di apposita procedura, per titoli professionali, ai fini dell’aggiornamento dell’Albo medesimo, la quale dovrà trovare pubblicazione nel B.U.R. della Regione del Veneto;
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di stabilire quali requisiti necessari per l’iscrizione all’Albo regionale di cui al punto 4:
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possesso della laurea in medicina e chirurgia;
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possesso del diploma in una delle specializzazioni rilevanti ai fini dell'accertamento dei requisiti di idoneità alla guida: igiene e medicina preventiva, medicina legale, medicina del lavoro;
-
non essere destinatario di misure o sanzioni di carattere disciplinare o amministrative riguardanti l'esercizio della professione;
-
essere iscritto all'albo tenuto dall’Ordine dei Medici chirurghi e degli Odontoiatri da almeno tre anni;
-
aver svolto attività professionale o scientifica in ambiti rilevanti ai fini dell’accertamento dei requisiti di idoneità da almeno due anni;
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aver domicilio professionale nella Regione del Veneto;
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di incaricare Azienda Zero affinché dia avvio alla prima selezione, per titoli professionali, per l’iscrizione all’Albo di cui al punto 4, entro il termine del 3 aprile 2025, dandone idonea pubblicità nel sito istituzionale di Azienda Zero;
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di approvare, quindi, lo schema di avviso di cui all’Allegato A, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, il quale potrà essere implementato o modificato da Azienda Zero con riguardo alle specifiche relative alla procedura di iscrizione e alla relativa gestione, nonché per disposizioni di legge sopravvenute;
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di incaricare Azienda Zero della pubblicazione dell’Albo regionale di cui al punto 4 in una pagina istituzionale dedicata, nonché alla trasmissione dello stesso, con cadenza biennale, agli Uffici Provinciali della Motorizzazione Civile del Veneto, dando atto inoltre che l’Albo regionale sarà altresì pubblicato in una pagina dedicata del sito istituzionale della Regione del Veneto;
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di stabilire che i medici abilitati all'accertamento medico della idoneità alla guida degli autoveicoli iscritti nell’Albo regionale, articolato per Provincia, di cui al punto 4 dovranno comunicare tempestivamente ad Azienda Zero l'eventuale cessazione dell’attività libero professionale;
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di prevedere che ulteriori disposizioni dovessero rendersi necessarie al fine della gestione e tenuta dell’Albo regionale di cui al punto 4, nonché alla relativa procedura di verifica dei titoli professionali di cui all’art. 103, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 112/1998, verranno adottate con Decreto del Direttore Generale dell’Area Sanità e Sociale;
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di incaricare la Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria dell’esecuzione del presente provvedimento;
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di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico del Bilancio regionale;
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di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.
(seguono allegati)
Dgr_234_25_AllegatoA_552351.pdf