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Materia: Sanità e igiene pubblica
Deliberazione della Giunta Regionale n. 238 del 12 marzo 2025
Legge regionale n. 26 del 16 luglio 2019. Autorizzazione all'accettazione di un lascito testamentario a favore del Sistema Sanitario Regionale.
Con il presente provvedimento si autorizza l'accettazione del lascito testamentario disposto dalla sig.ra Lea Penon a favore della "Sanità Veneta" disponendo che lo stesso sia destinato ad investimenti a beneficio delle aziende sanitarie.
L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.
La Regione del Veneto con Legge regionale n. 26 del 16 luglio 2019 "Interventi regionali in materia di donazioni in Sanità" detta disposizioni in materia di donazioni in sanità a favore di Aziende sanitarie ed enti pubblici che afferiscono al settore sanitario, socio-sanitario e sociale operanti nel territorio regionale.
Più specificamente l'art. 6 contiene disposizioni in materia di lasciti e legati testamentari, stabilendo che a tali ipotesi si applichino le disposizioni di cui alla medesima Legge regionale laddove è previsto che le donazioni in denaro di modica entità e quelle non vincolate siano destinate dal rappresentante legale dell’ente alle finalità istituzionali ritenute più opportune.
Con nota acquisita al prot. n. 293118/2024 proveniente da Azienda Zero è stata trasmessa la comunicazione di posta certificata con cui l'Avv. Francesca Cecchini, del Foro di Padova, quale curatela della defunta sig.ra Lea Penon, ha dato notizia che tra le ultime volontà della medesima vi è anche un lascito testamentario testualmente destinato a favore della "Sanità Veneta".
Successivamente e a seguito di contatti con l'Avv. Cecchini è stato acquisito al prot. n. 72792/2025 il testamento olografo della signora Lea Penon deceduta il 19 novembre 2022, atto reso pubblico in data 14 maggio 2024 avanti il Notaio Riccardo Speranza di Padova e reportariato al n. 46090.
Nel testamento olografo datato 17 maggio 2016 la defunta sig.ra Lea Penon disponeva di dividere la consistenza dei propri investimenti presenti presso un conto corrente bancario, pari in quel momento a 50.000,00 euro, tra la Polizia di Stato e la "Sanità Veneta" in parti uguali, incaricando nel contempo il Sindaco di Padova di dare seguito a tali disposizioni.
Con riferimento alla formulazione utilizzata dalla defunta sig.ra Penon nel disporre il lascito a favore della "Sanità Veneta", al fine di evitare la nullità del testamento per indeterminatezza del soggetto beneficiato, risulta necessario interpretare la volontà del testatore contestualizzando nel concreto la generica dicitura utilizzata. A tal fine il Curatore ha rappresentato come gli eredi abbiano riportato l'intenzione della Signora Penon di beneficiare il Corpo della Polizia di Stato e la sanità regionale veneta quale forma di riconoscenza a seguito dell'assistenza ricevuta da entrambe le Amministrazioni quand'era in vita, in occasione di alcune vicende personali occorse alla medesima.
Considerati dunque tali elementi estrinseci al testamento, la formulazione sembra essere concretamente rivolta al Servizio Sanitario Regionale, da intendere quale complesso delle funzioni e delle attività assistenziali, svolto dalla Regione e dalle Aziende sanitarie per garantire la tutela della salute, quale diritto costituzionalmente garantito, interepretazione rafforzata dal fatto che il lascito non è riferito ad una singola Azienda sanitaria o Ente del SSR.
Come previsto anche dal D.Lgs. n. 502/1992, il finanziamento del Servizio Sanitario Regionale è assicurato dal Fondo Sanitario Regionale, costituito dai fondi assegnati alla Regione o da questa acquisiti ai sensi della normativa vigente, nonchè, ove presenti, dalla quota regionale di partecipazione alla spesa sanitaria e dai fondi regionali destinati a finanziare eventuali livelli integrativi di assistenza definiti a livello regionale, nonchè dall'autofinanziamento.
Si dà atto che, come da nota prot. n. 104769/2025 del Curatore testamentario, la de cuius potesse liberamente disporre del cespite sopra menzionato, ossia del proprio conto corrente bancario, e che pertanto il legato di cui trattasi, pari attualmente a circa 25.000,00 euro, non lede i diritti dei legittimari della si.gra Penon.
Si dà atto inoltre che l'importo sarà meglio quantificato al momento della registrazione contabile dell'entrata da parte dell'Amministrazione regionale.
Inoltre è stato verificato dalla curatela che sul lascito non gravano pesi o condizioni e che non devono essere sostenute spese da parte dell'Amministrazione regionale essendo state assolte le relative imposte.
Premesso quanto sopra, in considerazione di quanto previsto dall'art. 6 della Legge regionale n. 26/2019 in materia di lasciti e legati testamentari, con il presente provvedimento si stabilisce di accettare il citato lascito testamentario incaricando nel contempo la Direzione Programmazione e Controllo SSR dell'Area Sanità e Sociale alle registrazioni contabili nel Bilancio finanziario regionale, affinchè sia destinato alle finalità istituzionali ritenute più opportune, tenuto conto della programmazione regionale socio-sanitaria nonchè del fabbisogno sanitario.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO il D. Lgs. n. 502/1992;
VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;
VISTA la Legge regionale n. 26 del 16 luglio 2019;
VISTA la nota prot. reg. n. 293118/2024 di Azienda Zero;
VISTE le note prot. reg. n. 72792/2025 e prot. n. 104769/2025 del Curatore testamentario.
delibera
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