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Materia: Agricoltura
Deliberazione della Giunta Regionale n. 214 del 05 marzo 2025
Riparto delle risorse del Fondo regionale destinato alla prevenzione e ai risarcimenti dei danni prodotti dalla fauna selvatica per l'anno 2025 e approvazione dei relativi bandi. L.R. n. 50/1993, art. 28. DGR n. 945/2020. DGR n. 1030/2022. DGR n. 77/2024.
In attuazione della Convenzione tra la Regione del Veneto e l'Agenzia Veneta per i Pagamenti (AVEPA) di cui alla DGR n. 945/2020 ai fini del pagamento dei contributi a titolo di prevenzione dei danni causati da fauna selvatica all’agricoltura e a titolo di prevenzione e indennizzo forfettario dei danni da fauna selvatica ittiofaga all’acquacoltura, a valere sul fondo regionale previsto dall’art. 28 della L.R. n. 50/1993, viene approvato il riparto delle risorse recate nell’esercizio 2025 dal medesimo fondo regionale per l'importo complessivo di 160.000,00 € (a cui si aggiungono 20.000,00 € già ripartiti ai sensi della DGR n. 106/2025 e eventuali residui in capo all’AVEPA da pertinenti precedenti stanziamenti); si provvede inoltre all’approvazione dei relativi bandi.
L'Assessore Federico Caner per l'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.
I commi 1 e 2 dell’art. 28 della Legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio” prevedono che sia costituito un fondo regionale destinato alla prevenzione e ai risarcimenti per far fronte ai danni di cui all’art. 26, comma 1 della L. n. 157/1992, nonché che sia la Giunta regionale a ripartire annualmente il predetto fondo sulla base dei criteri e delle modalità previste dalla normativa vigente.
L’art. 3, commi 1 e 2 della Legge regionale 23 aprile 2013, n. 6 “Iniziative per la gestione della fauna selvatica nel territorio regionale precluso all’esercizio dell’attività venatoria” prevede quanto segue:
“1. È istituito presso la Giunta regionale il fondo per concorrere alla prevenzione e risarcimento dei danni causati dalla fauna selvatica nei territori preclusi all’esercizio dell’attività venatoria e della fauna protetta nell’intero territorio regionale.
2. Il fondo di cui al comma 1 partecipa, nei limiti della sua disponibilità, a sostenere interventi e opere per la prevenzione e a indennizzare i danni riconducibili alla presenza della fauna selvatica recati a produzioni agricole e zootecniche e a opere approntate e funzionali alla produzione agricola e zootecnica.”.
Con Deliberazione n. 945 del 14 luglio 2020 la Giunta regionale ha approvato lo schema di Convenzione tra la Regione del Veneto e l'Agenzia Veneta per i Pagamenti (AVEPA), ai sensi dell'art. 2, comma 3 della L.R. n. 31/2001, ai fini del pagamento dei contributi a titolo di prevenzione e indennizzo dei danni da fauna selvatica all'agricoltura e all'acquacoltura a valere sul fondo regionale di cui all'art. 28 della L.R. n. 50/1993; tale Convenzione è entrata in vigore il 1° agosto 2020.
L'art. 2 della Convenzione prevede l'approvazione annuale del riparto delle risorse recate dal pertinente capitolo di Bilancio regionale (Capitolo n. 75044 “Spese per fronteggiare danni da fauna selvatica e da attività venatoria”) fra le seguenti linee contributive:
Ciò premesso, è oggetto del presente atto l’approvazione dei due bandi di seguito descritti in applicazione dell'art. 28 della L.R. n. 50/1993 e dell'art. 3 della L.R. n. 6/2013.
Si propone di approvare il bando di cui all’Allegato A al presente provvedimento, del quale costituisce parte integrante e sostanziale, per l’erogazione di contributi a titolo di prevenzione dei danni causati dalla fauna selvatica all'agricoltura nei territori a gestione programmata della caccia, incluse le Oasi di Protezione e i territori ricadenti nelle aree protette regionali (con l’esclusione nel Parco nazionale delle Dolomiti Bellunesi).
Il bando, finalizzato all’erogazione di contributi in regime “de minimis” alle imprese e ai proprietari e conduttori di fondi attivi nella produzione agricola primaria ricompresi nel territorio regionale, è finalizzato a prevenire i danni alle produzioni agricole arrecati dalla fauna selvatica ivi presente in forma stanziale o temporanea appartenente sia a specie protette che a specie cacciabili.
L'importo per l'anno 2025 destinato al bando è quantificato in € 120.000,00, da stanziarsi come di seguito indicato:
Si propone inoltre di approvare il bando di cui all'Allegato B al presente provvedimento, del quale costituisce parte integrante e sostanziale, per l’erogazione di contributi a titolo di indennizzo forfettario dei danni causati da fauna selvatica ittiofaga all'acquacoltura e per la prevenzione dei danni da fauna selvatica ittiofaga all'acquacoltura.
Il bando è finalizzato all’erogazione di contributi in regime “de minimis” ai seguenti beneficiari prevedendo due misure distinte:
L'importo per l'anno 2025 destinato a tale bando è quantificato in € 80.000,00, da stanziarsi come di seguito indicato:
Gli importi stanziati, come sopra determinati, potranno essere implementati qualora risultassero in disponibilità di AVEPA ulteriori residui derivanti dal fondo di cui all’art. 28 della L.R. n. 50/1993 e dal fondo di cui all’art. 3 della L.R. n. 6/2013 dalle precedenti annualità.
Il loro utilizzo dovrà garantire il mantenimento della destinazione originariamente prevista.
AVEPA è competente per la gestione dei bandi e di tutti i successivi adempimenti finalizzati all'erogazione dei contributi riconoscibili.
Tutte le domande ammissibili in graduatoria dei bandi saranno ammesse a finanziamento, con riduzione del contributo massimo riconoscibile in misura proporzionale fino a concorrenza delle risorse disponibili.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio";
VISTA la Legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio";
VISTA la Legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 "Istituzione dell'Agenzia veneta per i Pagamenti";
VISTA la Legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 “Ordinamento del bilancio e della contabilità della regione”;
VISTA la Legge 24 dicembre 2012, n. 234 “Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione Europea”;
VISTO l’art. 2, comma 2, della Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54;
VISTA la Legge regionale 23 aprile 2013, n. 6 "Iniziative per la gestione della fauna selvatica nel territorio regionale precluso all'esercizio dell'attività venatoria";
VISTO il Regolamento (UE) n. 1408/2013 modificato dal Regolamento (UE) n. 3118/2024;
VISTO il Regolamento (UE) n. 717/2014 modificato dal Regolamento (UE) n. 2023/2931;
VISTI gli orientamenti dell'unione Europea per gli aiuti di stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 pubblicati nella GUCE 2014/C 204/01 del 1° luglio 2014;
VISTI gli orientamenti per l'esame degli aiuti di stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura pubblicati nella GUCE 2015/C 21701 del 2 luglio 2015;
VISTA la Legge regionale 11 maggio 2018, n. 16 “Disposizioni generali relative ai procedimenti amministrativi concernenti interventi di sostegno pubblico di competenza regionale”;
VISTA la DGR n. 945 del 14 luglio 2020 “Convenzione tra la Regione del Veneto e l'Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura (AVEPA), ai sensi dell'articolo 2, comma 3 della L.R. 31/2001, ai fini del pagamento dei contributi a titolo di prevenzione e indennizzo dei danni prodotti dalla fauna selvatica e nell'esercizio dell'attività venatoria alle produzioni agricole e all'acquacoltura (L.R. 50/1993, articolo 28).”;
VISTA la DGR n. 1030 del 16 agosto 2022 “Approvazione dello schema di Convenzione tra la Regione del Veneto e l'Agenzia Veneta per i Pagamenti (AVEPA) ai fini del pagamento dei contributi a titolo di indennizzo dei danni causati da grandi Carnivori selvatici alle produzioni agricole e zootecniche nell'intero territorio regionale e dei danni causati da fauna selvatica alle produzioni agricole nei territori preclusi all'esercizio venatorio; art. 3 della L.R. 6/2013, art. 2, comma 3 della L.R. 31/2001.”;
VISTA la Deliberazione amministrativa del Consiglio regionale n. 85 del 1° agosto 2023 “Piano Faunistico-Venatorio regionale 2022-2027. Esecuzione della sentenza della Corte Costituzionale n. 148 del 18.07.2023. Art. 8, comma 2, L.R. n. 50/1993.”;
VISTA la DGR n. 106 del 04/02/2025 “Riparto delle risorse recate nell'esercizio 2025 dal fondo regionale per il risarcimento dei danni causati dai grandi Carnivori selvatici alle produzioni agricole e zootecniche nell'intero territorio regionale e dei danni causati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole nei territori preclusi all'esercizio venatorio. L.R. n. 6/2013; DGR n. 1030/2022.”,
VISTA la L.R. n. 32 del 27 dicembre 2024 “Legge di stabilità regionale 2025”;
VISTA la L.R. n. 33 del 27 dicembre 2024 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2025”;
VISTA la L.R. n. 34 del 27 dicembre 2024 “Bilancio di previsione 2025-2027”;
VISTA la DGR n. 1535 del 30 dicembre 2024 “Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2025-2027”;
VISTO il Decreto del Segretario Generale della Programmazione n. 12 del 30 dicembre 2024 avente ad oggetto l'approvazione del Bilancio Finanziario Gestionale 2025 – 2027
delibera
(seguono allegati)
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