Incarichi di lavoro autonomo conferiti dalle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale, per le attività svolte in servizi/unità operative di dermatologia, oculistica, gastroenterologia, ortopedia, medicina fisica e riabilitazione, radiodiagnostica, allergologia, cardiologia, pneumologia e reumatologia, legate al piano di recupero delle liste di attesa. Determinazioni.
| Note per la trasparenza |
Con il presente provvedimento, a seguito della determinazione del limite complessivo di spesa regionale, viene confermata la remunerazione oraria massima omnicomprensiva riconoscibile al personale medico destinatario degli incarichi di lavoro autonomo conferiti dalle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale, per le attività svolte in servizi/unità operative di dermatologia, oculistica, gastroenterologia, ortopedia, medicina fisica e riabilitazione, radiodiagnostica, allergologia, cardiologia, pneumologia e reumatologia, legate al piano di recupero delle liste di attesa per l’anno 2025.
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L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.
La Regione del Veneto, con la Deliberazione della Giunta regionale 4 luglio 2023 n. 822 e i successivi Decreti del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale n. 118 del 19 settembre 2023 e n. 145 del 26 ottobre 2023, ha provveduto ad assegnare alle Aziende ULSS l'importo totale di 29.182.854,00 euro, in linea con la normativa nazionale in materia, per la riduzione delle criticità delle liste di attesa delle prestazioni di attività specialistica ambulatoriale, sulla base dei Piani Operativi Aziendali per l’anno 2023, finalizzati, principalmente, al progressivo abbattimento delle liste di galleggiamento delle prestazioni traccianti.
In continuità con quanto disposto per l’anno 2023 e al fine di garantire il proseguimento della riduzione dei tempi di attesa per l’accesso alle prestazioni di specialistica ambulatoriale e il rifinanziamento anche per l’anno 2024 dei Piani Operativi per l’abbattimento delle liste di attesa, la Legge 30 dicembre 2023, n. 213, “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026”, in vigore dal 1° gennaio 2024, ha consentito alle Regioni, all’art. 1, comma 232, di utilizzare una quota non superiore allo 0,4% del livello di finanziamento indistinto del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per l’anno 2024.
Al fine di dare concreta attuazione al dettato nazionale, la Regione del Veneto ha approvato la Deliberazione della Giunta regionale 16 gennaio 2024 n. 26 avente ad oggetto “Prestazioni sanitarie erogate a favore dei cittadini residenti nella Regione del Veneto. Riduzione criticità delle liste di attesa e delle liste di galleggiamento - Finanziamento anno 2024”. Il provvedimento mirava a recepire quanto previsto dall’art. 1, comma 232 della Legge 30 dicembre 2023, n. 213 destinando, a far data dal 1° gennaio 2024, l’intero importo corrispondente allo 0,4% del livello di finanziamento indistinto del fabbisogno sanitario nazionale standard, cui concorre lo Stato per l’anno 2024, all’abbattimento delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie erogate a favore dei residenti nella Regione del Veneto.
La ripartizione delle risorse tra le Aziende del SSR è stata oggetto di valutazione in relazione alle criticità manifestate dalle Aziende e alle Aree maggiormente interessate al recupero delle prestazioni oggetto di analisi.
Allo scopo di raggiungere gli obiettivi dei Piani Operativi Aziendali, con Deliberazione della Giunta regionale 13 marzo 2024 n. 226 è stato disposto l’avvio di una procedura comparativa per la selezione di medici idonei a cui conferire incarichi di lavoro autonomo per prestare attività nei servizi/unità operative di dermatologia e oculistica e per costituire elenchi di professionisti da arruolare per le attività ambulatoriali in sofferenza.
Analogamente, con le Deliberazioni della Giunta regionale n. 608 del 4 giugno 2024, n. 1061 e n. 1062 entrambe del 17 settembre 2024 è stato disposto l’avvio di una procedura comparativa per la selezione di medici idonei a cui conferire incarichi di lavoro autonomo per prestare attività nei servizi/unità operative di gastroenterologia, ortopedia, medicina fisica e riabilitativa, radiodiagnostica, allergologia, cardiologia, pneumologia e reumatologia legate al piano di recupero delle liste di attesa.
Ciò premesso, visto il risultato conseguito nell’anno 2024 in termini di riduzione delle liste di attesa con l’adozione dei succitati provvedimenti e considerata la persistente carenza di personale che impone il ricorso a strumenti temporanei e maggiormente flessibili di reclutamento, si propone di autorizzare la proroga anche per l’anno 2025 degli incarichi di lavoro autonomo conferiti dalle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale legati al piano di recupero delle liste di attesa nei servizi/unità operative di gastroenterologia, ortopedia e medicina fisica e riabilitativa, radiodiagnostica, allergologia, cardiologia, pneumologia e reumatologia.
Qualora detti incarichi di lavoro autonomo risultino conclusi, si propone di avviare una procedura comparativa per la selezione di medici idonei per le specialità di dermatologia, oculistica, gastroenterologia, ortopedia, medicina fisica e riabilitazione, radiodiagnostica, allergologia, cardiologia, pneumologia e reumatologia, al fine di raggiungere una piena sincronia tra la domanda e l’offerta sanitaria con il superamento definitivo delle liste d’attesa.
Pertanto, in assenza di valide graduatorie di concorso e di avviso pubblico, le Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale possono fare ricorso agli strumenti non ordinari di acquisizione delle risorse necessarie per garantire il pubblico servizio.
Comunque, nel riconoscere l’eccezionalità del contesto, va ricordato che le Aziende sanitarie mantengono l'onere di prevedere un'organizzazione dei servizi tale da consentire il ricorso solo in via straordinaria agli strumenti derogatori, nonché l'onere di scegliere tra gli strumenti possibili il meno oneroso e il più funzionale.
Tali indicazioni sono state recentemente ribadite nella DGR 27 gennaio 2025 n. 65, Allegato A, lettera M) che, nel disciplinare l’esternalizzazione dei servizi, ha fornito l’ordine di priorità nell’utilizzo dei diversi istituti possibili.
Tra gli istituti ai quali l'ordinamento nazionale e regionale consente di fare ricorso, in via derogatoria rispetto alle procedure ordinarie, vi è il ricorso agli incarichi di lavoro autonomo. Si ricorda che la norma subordina il conferimento dei predetti incarichi al verificarsi di alcune condizioni, in particolare è prescritto che l'Azienda abbia:
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accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno anche in relazione al ricorso a tutti gli istituti previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente;
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accertato l'assenza di valide graduatorie di concorso pubblico o avviso pubblico, cui attingere per eventuali assunzioni a tempo indeterminato o a tempo determinato;
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accertato, pur in presenza di graduatorie di cui alla precedente lettera b), il rifiuto del personale utilmente collocato nelle stesse graduatorie all'assunzione;
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indetto, nell'ipotesi di assenza di graduatorie, procedure per assunzioni di personale a tempo indeterminato o determinato, in rapporto alla natura permanente o temporanea delle funzioni che deve garantire.
Il punto d) succitato va coordinato con le funzioni attribuite ad Azienda Zero con l'art. 2, comma 1 lettera g) della Legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19, in materia di procedure di selezione del personale per le Aziende ed Enti del SSR.
Gli incarichi di lavoro autonomo, conferiti ai sensi dell'art. 7, comma 6 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 rientrano nei contratti di lavoro flessibile per i quali le disposizioni nazionali di cui all'art. 9, comma 28 del Decreto-Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122, prevedono dei limiti di spesa.
Tuttavia, l’art. 44-ter del Decreto-Legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla Legge 29 aprile 2024, n. 56, ha modificato l'art. 9, comma 28 del D.L. n. 78/2010 stabilendo che la spesa complessiva per il personale degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale operi operi a livello regionale, per cui spetta alle Regioni indirizzare e coordinare tale spesa.
Pertanto, con DGR n. 877 del 30 luglio 2024 è stato determinato il limite complessivo di spesa regionale a valere per ciascun anno del triennio 2024-2026 e pari a 124.321.635,00 euro, di cui 116.361.456,00 euro per il personale della dirigenza medica e non dirigenziale appartenente ai profili sanitario e socio-sanitario e 7.960.179,00 euro per il personale appartenente ai profili professionale, tecnico e amministrativo e per il personale della dirigenza sanitaria non medica.
Successivamente con DGR n. 65 del 27 gennaio 2025 sono state fornite specifiche disposizioni in materia di personale del SSR e specialistica ambulatoriale interna per l'anno 2025, prevedendo che i limiti di spesa siano definiti per ciascuna Azienda con Decreto del Direttore Generale dell’Area Sanità e Sociale.
Sulla base delle considerazioni sopra esposte, allo scopo di soddisfare la domanda di visite e prestazioni di dermatologia, oculistica, gastroenterologia, ortopedia, medicina fisica e riabilitazione, radiodiagnostica, allergologia, cardiologia, pneumologia e reumatologia, oggetto delle maggiori criticità in termini di rispetto dei tempi di attesa sul territorio regionale, si ritiene di determinare le remunerazioni orarie omnicomprensive con importo di 100,00 euro/h per i medici in possesso dei requisiti previsti per l'accesso alla dirigenza, per attività svolte per il soddisfacimento dei fabbisogni di recupero liste di attesa delle prestazioni ambulatoriali di tali specialità nelle diverse sedi erogative delle Aziende.
Per quanto riguarda il compenso riconoscibile ai medici in formazione specialistica, si rinvia a quanto stabilito dall'art. 12, comma 3 del D.L. n. 34/2023 che fissa la tariffa oraria nella misura di 40,00 euro lordi comprensivi di tutti gli oneri fiscali, previdenziali e di ogni altro onere eventualmente previsto a carico dell'Azienda o dell'Ente che ha conferito l'incarico.
Al fine di supportare le Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario Regionale nella gestione dei servizi/ unità operative di dermatologia, oculistica, gastroenterologia, ortopedia, medicina fisica e riabilitazione, radiodiagnostica, allergologia, cardiologia, pneumologia e reumatologia, si propone di incaricare Azienda Zero di emanare avvisi di procedura comparativa per la predisposizione di elenchi di medici idonei cui conferire incarichi di lavoro autonomo per prestare attività nei servizi/ unità operative in parola.
Si dà atto che la presente Deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTI gli artt. 10 e 12 del Decreto-Legge 30 marzo 2023, n. 34 convertito con modificazioni dalla Legge 26 maggio 2023, n. 56;
VISTO l'art. 29, comma 2 della L.R. 30 dicembre 2016, n. 30;
VISTO il punto 13 del Piano Socio Sanitario Regionale 2019-2023 approvato con L.R. 28 dicembre 2018, n. 48;
VISTI gli artt. 89 e 91 del CCNL dell'Area Sanità 23 gennaio 2024;
VISTA la DGR n. 866 del 13 luglio 2015;
VISTA la DGR n. 1047 del 23 agosto 2022;
VISTA la DGR n. 65 del 27 gennaio 2025;
VISTA la DGR n. 26 del 16 gennaio 2024;
VISTA la DGR n. 226 del 13 marzo 2024;
VISTA la DGR n. 608 del 4 giugno 2024;
VISTA la DGR n. 877 del 30 luglio 2024;
VISTA la DGR n. 1061 del 17 settembre 2024;
VISTA la DGR n. 1062 del 17 settembre 2024;
VISTO l'art. 2, comma 2, lett. o) della L.R. 31 dicembre 2012, n. 54;
delibera
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di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
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di prendere atto che il limite complessivo di spesa regionale, relativo al recupero delle liste di attesa, riferito all'anno 2025, per l'attribuzione di incarichi di lavoro autonomo ammonta a 124.321.635,00 euro, di cui 116.361.456,00 euro per il personale della dirigenza medica e non dirigenziale appartenente ai profili sanitario e socio-sanitario e 7.960.179,00 euro per il personale appartenente ai profili professionale, tecnico e amministrativo e per il personale della dirigenza sanitaria non medica;
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di confermare quanto già disposto dalle DGR n. 226 del 13 marzo 2024, n. 608 del 4 giugno 2024, n. 1061 e n. 1062 entrambe del 17 settembre 2024, in ordine alla remunerazione oraria massima omnicomprensiva riconoscibile per l'anno 2025 al personale medico destinatario degli incarichi di lavoro autonomo, anche ai medici specialisti in possesso dei requisiti previsti per l'accesso alla dirigenza, per attività svolte in servizi/unità operative di dermatologia, oculistica, gastroenterologia, ortopedia, medicina fisica e riabilitazione, radiodiagnostica, allergologia, cardiologia, pneumologia e reumatologia, legate al piano di recupero delle liste di attesa;
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di autorizzare la proroga anche per l’anno 2025 degli incarichi di lavoro autonomo conferiti dalle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale legati al piano di recupero delle liste di attesa nei servizi/unità operative di gastroenterologia, ortopedia e medicina fisica e riabilitativa, radiodiagnostica, allergologia, cardiologia, pneumologia e reumatologia;
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di incaricare Azienda Zero per l’anno 2025 di emanare avvisi di procedura comparativa per la predisposizione di elenchi di medici idonei cui conferire incarichi di lavoro autonomo per prestare attività nei servizi/unità operative di dermatologia, oculistica, gastroenterologia, ortopedia, medicina fisica e riabilitazione, radiodiagnostica, allergologia, cardiologia, pneumologia e reumatologia, legate al piano di recupero delle liste di attesa;
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di prendere atto che i limiti di spesa di ciascuna Azienda sanitaria per il conferimento degli incarichi di lavoro autonomo cui al presente provvedimento sono definiti con Decreto del Direttore Generale dell’Area Sanità e Sociale, entro i limiti e secondo i criteri previsti dalla DGR n. 877/2024 e dalla DGR n. 65/2025;
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di incaricare la Direzione Risorse Umane del SSR dell'esecuzione del presente atto;
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di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
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di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.