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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 26 del 21 febbraio 2025


Materia: Agricoltura

Deliberazione della Giunta Regionale n. 156 del 18 febbraio 2025

Apertura dei termini di presentazione delle domande di conferma per l'anno 2025 per il tipo d'intervento 8.2.1 Realizzazione di sistemi silvopastorali e impianto di seminativi arborati del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2022. DGR n. 736/2018. Regolamento (UE) n. 1305/2013.

Note per la trasparenza

Il provvedimento dispone l'apertura dei termini di presentazione delle domande di conferma per l'anno 2025 per il tipo d'intervento 8.2.1 “Realizzazione di sistemi silvopastorali e impianto di seminativi arborati” relative al bando approvato con DGR n. 736/2018 del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2022.

L'Assessore Federico Caner riferisce quanto segue.

In attuazione della strategia "Europa 2020", che prevede una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, la Regione del Veneto ha predisposto la proposta di Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2014-2020 (PSR 2014-2020), adottata con DGR n. 71/CR del 10/06/2014 e approvata dal Consiglio regionale con Deliberazione amministrativa n. 41 del 9 luglio 2014. La proposta di PSR 2014-2020 è stata quindi trasmessa alla Commissione europea tramite il sistema di scambio elettronico SFC2014 il 22 luglio 2014. A seguito della conclusione del negoziato, con decisione di esecuzione C(2015) 3482 del 26.05.2015 la Commissione europea ha approvato il programma di sviluppo rurale della Regione del Veneto e ha concesso il sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale FEASR.

Con DGR n. 947 del 28/07/2015 la Giunta regionale ha infine approvato in via definitiva il testo del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020 ai sensi del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio.

Il testo del Programma è stato successivamente oggetto di ulteriori modifiche, tra le quali quella conseguente al Regolamento (UE) n. 2020/2220 che ne ha esteso la durata di ulteriori due anni e che, tenendo conto del principio del disimpegno automatico "n+3", determina la durata del Programma sino al 31 dicembre 2025. L'ultima modifica è stata ratificata con DGR n. 529 del 14/05/2024 a seguito della Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2024) 3092 del 30 aprile 2024.

Con DGR n. 736 del 28 maggio 2018, tra gli altri, sono stati aperti i termini di presentazione delle domande di aiuto per il tipo di intervento 16.1.1 "Costituzione e gestione dei gruppi operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità in agricoltura" e tipi di intervento collegati per la graduatoria del Settore Forestale - Focus Area 5E che ha attivato due progetti afferenti al tipo di intervento 8.2.1 “Realizzazione di sistemi silvopastorali e impianto di seminativi arborati”.

Il tipo di intervento 8.2.1 “Realizzazione di sistemi silvopastorali e impianto di seminativi arborati” prevede che le superfici a seminativo siano in consociazione con una o più specie arboree di interesse forestale e/o agrario, coltivate in ordine sparso o a sesti di impianto regolari, gestite con turni medio - lunghi per una produzione accessoria di assortimenti legnosi (legno da opera e/o biomassa a uso energetico), e/o prodotti forestali non legnosi, finalizzate alla creazione di fasce ecotonali e/o corridoi ecologici di transizione tra superfici agricole e neo formazioni forestali.

Il tipo di intervento 8.2.1 sopra illustrato prevede un pagamento annuale per ettaro di superficie agricola a favore dei beneficiari che si impegnano volontariamente ad adottare le tecniche agronomiche di gestione agricola definite nello specifico bando approvato con DGR n. 736/2018.

Con il presente provvedimento, si intende quindi aprire i termini di presentazione delle domande annuali di conferma per il 2025 da parte dei beneficiari per gli impegni conseguenti alla domanda iniziale di aiuto presentata ai sensi della DGR n. 736/2018.

Per le domande di conferma 2025, l'organismo pagatore regionale AVEPA provvederà ad effettuare i controlli relativi alle domande di pagamento in modo da assicurare l'efficace verifica del rispetto delle condizioni di concessione degli aiuti, ricorrendo al sistema integrato di gestione controllo di cui al Regolamento (UE) n. 1306/2013, al Regolamento (UE) n. 640/2014 e al Regolamento (UE) n. 809/2014, secondo quanto stabilito dall'art. 104, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), punto iv) del Regolamento (UE) n. 2021/2116.

In analogia della specifica previsione di cui all'art. 12 del Regolamento (UE) n. 640/2014, il termine ultimo per la presentazione delle domande di pagamento è fissato al 15 maggio 2025.

La presentazione di una domanda oltre il termine prescritto comporta, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) n. 640/2014, una riduzione, pari all'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo, dell'importo al quale l'agricoltore avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile.

Ai soggetti che non presentano la domanda di conferma annuale verrà applicata la decadenza dai benefici per l'anno in corso e previsto il controllo in loco obbligatorio. Qualora venga verificato in sede di controllo in loco obbligatorio il mancato rispetto degli impegni assunti, verranno applicate le riduzioni ed esclusioni previste in caso di inadempienze rispetto agli impegni ed altri obblighi previsti dalle misure dalla DGR n. 992/2016 e s.m.i. Se dopo la presentazione della domanda di pagamento, viene presentata la rinuncia al proseguimento degli impegni, verrà disposta la decadenza totale e il recupero totale dei contributi già versati nelle precedenti annualità.

Va fatto riferimento al Regolamento (UE) n. 640/2014, che integra il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla Condizionalità.

Per quanto riguarda la Condizionalità applicabile per l'anno 2025, ai sensi dell'art. 12 del Regolamento delegato (UE) n. 2022/1172, in base all'art. 155 del Regolamento (UE) n. 2021/2115 e ai chiarimenti forniti dalla Commissione Europea con le note Ares(2021) 5472758 del 6 settembre 2021 e Ares(2022) 5649658 del 9 agosto 2022, agli impegni finanziati con le risorse del PSR 2014-2022 continua ad applicarsi il quadro giuridico di Condizionalità definito dal DM Mipaaf del 10 marzo 2020 n. 2588 e dalla DGR 490/2022 e s.m.i. solo nei casi in cui il beneficiario non riceva contemporaneamente pagamenti a superficie anche dal Piano Strategico della PAC 2023-2027.

Laddove il beneficiario riceva contemporaneamente pagamenti a superficie del Piano Strategico della PAC, si applica il quadro giuridico della nuova Condizionalità Rafforzata relativa alla programmazione 2023-2027, i cui contenuti faranno riferimento al DM del MASAF - Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste di prossima emanazione. Nel caso di azienda beneficiaria detentrice di allevamento, vanno in ogni caso rispettati i Criteri di Gestione Obbligatori (CGO) 6, 7, 8 e 9 di Condizionalità (Identificazione, Registrazione e Malattie degli animali) come definiti dal Regolamento (UE) n. 1306/2013, nonostante non siano compresi dalla Condizionalità Rafforzata.

L'art. 12 del Regolamento delegato (UE) n. 2022/1172 ha inteso, infatti, disporre un periodo di transizione fino al 31.12.2025 per evitare la duplicazione dei controlli in azienda e l'aumento degli oneri amministrativi.

Il Regolamento ha pertanto stabilito che i controlli relativi al rispetto della Condizionalità Rafforzata includono anche i controlli della Condizionalità di cui al Regolamento (UE) n. 1306/2013, a meno che non evidenzino inosservanze.

Se le regole di Condizionalità Rafforzata non sono rispettate, AVEPA effettua i controlli a norma dell'articolo 96 del Regolamento (UE) n. 1306/2013. Ciò comporta l'adozione delle sanzioni amministrative già previste ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013.

Si rinvia al pertinente provvedimento nazionale in corso di predisposizione per eventuali riduzioni dell'aiuto nel caso di sovrapposizione dell'intervento con gli impegni degli Ecoschemi ai sensi dell'art. 31 del Regolamento (UE) n. 2021/2115.

I richiedenti devono quindi impegnarsi ad accettare le eventuali modifiche al bando che dovessero insorgere in seguito ai provvedimenti nazionali relativi alla Condizionalità Rafforzata o alla sovrapposizione dell'intervento con impegni degli Ecoschemi ex art. 31 del Regolamento (UE) n. 2021/2115, senza nulla a pretendere nei confronti della Regione del Veneto, di AVEPA, dello Stato e della Commissione Europea.

In relazione all'applicazione delle riduzioni ed esclusioni previste in caso di inadempienze rispetto agli impegni ed altri obblighi previsti dalle misure, va fatto riferimento alla DGR n. 992/2016 e s.m.i. che detta le disposizioni regionali attinenti alle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei programmi di sviluppo rurale.

Il finanziamento delle domande di conferma presentate ai sensi del presente bando avviene a valere sulle risorse del PSR 2014-2022 rese disponibili con gli impegni già assunti a fronte della DGR n. 736/2018.

Per quanto attiene alle procedure generali, AVEPA farà riferimento al Documento Indirizzi procedurali generali di cui all'Allegato B alla DGR n. 1937/2015 e ss.mm.ii..

Per quanto riguarda gli impegni specifici, si rinvia alle disposizioni contenute nel bando di cui all'Allegato B alla DGR n. 736/2018.

Per quanto riguarda i premi erogati ai beneficiari che hanno presentato domanda nell'ambito della DGR n. 736/2018, si confermano gli importi già definiti nel relativo bando di cui all’Allegato B alla deliberazione medesima, ad eccezione della sottrazione per sovrapposizione greening in quanto non più applicabile.

Infine si propone di autorizzare il Direttore della Direzione AdG FEASR Bonifica e Irrigazione a disporre, con proprio atto, la proroga di apertura dei termini di presentazione delle domande, qualora si renda necessaria a seguito di provvedimenti nazionali o comunitari.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO l'art. 2, comma 2 della L.R. n. 54 del 31 dicembre 2012 e ss.mm.ii.;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del 17 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del 17 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del 17 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1307/2013 del 17 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;

VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 184/2014 della Commissione del 25 febbraio 2014 che stabilisce, conformemente al regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, i termini e le condizioni applicabili al sistema elettronico di scambio di dati fra gli Stati membri e la Commissione (SFC2014);

VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014, che integra il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti, nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla Condizionalità;

VISTO il Regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;

VISTO il Regolamento (UE) n. 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;

VISTO il Regolamento Delegato (UE) 2022/1172 della Commissione del 4 maggio 2022 che integra il regolamento (UE) n. 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità;

VISTE le note Ares(2021) 5472758 del 6 settembre 2021 e Ares(2022) 5649658 del 9 agosto 2022 con cui la Commissione Europea ha fornito una serie di chiarimenti in merito alla condizionalità applicabile, in base all'articolo 155 del Regolamento (UE) n. 2021/2115;

VISTA la Deliberazione n. 71/CR del 10 giugno 2014, con cui la Giunta regionale ha approvato la proposta di Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2014-2020 (PSR 2014-2020);

VISTA la Deliberazione amministrativa del Consiglio regionale n. 41 del 9 luglio 2014, di adozione del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020;

VISTA la Decisione di esecuzione C(2015) 3482 del 26.05.2015 con cui la Commissione Europea ha approvato il programma di sviluppo rurale della Regione Veneto e ha concesso il sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale FEASR;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 529 del 14/05/2024 con cui è stata approvata l'ultima versione del testo del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2022 ai sensi del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 736 del 28 maggio 2018 con cui è stata disposta l'apertura dei termini di presentazione delle domande di aiuto per alcuni tipi d'intervento del PSR 2014-2020;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 992 del 29/06/2016 e s.m.i. che approva le disposizioni regionali in materia di sanzioni e riduzioni degli aiuti per lo sviluppo rurale, relative alle misure connesse alla superficie o agli animali del PSR 2014-2020 e del PSR 2007-2013;

VISTO il DM MiPAAF del 10 marzo 2020 n. 2588 “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 490 del 29/04/2022 e s.m.i. “Applicazione delle disposizioni regionali per l'anno 2022 in materia di Condizionalità. Regolamento (UE) n. 1306/2013, articoli 91-101. Recepimento del Decreto MiPAAF n. 2588 del 10.3.2020”;

VISTE le modifiche degli assetti organizzativi che la Giunta regionale ha apportato con Deliberazione n. 639 del 10/03/2003 per l'attribuzione all'Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura AVEPA, della gestione tecnica-amministrativa delle misure previste dal Regolamento (CE) n. 1257/1999;

delibera

  1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di disporre l'apertura dei termini di presentazione delle domande di conferma per l'anno 2025 per il tipo d'intervento 8.2.1 “Realizzazione di sistemi silvopastorali e impianto di seminativi arborati” attivato nell'ambito del bando 16.1.1 Costituzione e gestione dei gruppi operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità in agricoltura e tipi di intervento collegati per la graduatoria del Settore Forestale - Focus Area 5E, del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2022, di cui al bando della DGR n. 736/2018, fissando al 15 maggio 2025 il termine ultimo per la presentazione delle domande di conferma;
  3. di confermare che gli impegni specifici relativi al tipo d'intervento indicato al precedente punto 2, sono definiti nell'Allegato B alla DGR n. 736/2018;
  4. di confermare i premi unitari già definiti nel relativo bando di cui all'Allegato B alla DGR n. 736/2018, ad eccezione della sottrazione per sovrapposizione greening in quanto non più applicabile;
  5. di confermare, per quanto riguarda le disposizioni generali, l'applicazione del documento Indirizzi procedurali generali di cui all'Allegato B alla DGR n. 1937/2015 e ss.mm.ii.;
  6. di stabilire che, alla presentazione della domanda di conferma, i richiedenti devono impegnarsi ad accettare le eventuali modifiche al bando o riduzioni di premio che dovessero insorgere in seguito ai provvedimenti nazionali relativi alla Condizionalità Rafforzata o alla sovrapposizione dell'intervento con impegni degli Ecoschemi ex art. 31 del Regolamento (UE) n. 2021/2115, senza nulla a pretendere nei confronti della Regione del Veneto, di AVEPA, dello Stato e della Commissione Europea;
  7. di precisare che le disposizioni del bando di cui all'Allegato B alla DGR n. 736/2018 sono compiutamente dettagliate, a livello operativo, da parte dell'Organismo Pagatore Regionale AVEPA, con propri specifici provvedimenti;
  8. di riconoscere ad AVEPA, in conformità a quanto previsto ai precedenti punti e nello specifico bando per il tipo d'intervento 8.2.1 “Realizzazione di sistemi silvopastorali e impianto di seminativi arborati”, la definizione degli adempimenti a carico dei soggetti richiedenti e della relativa modulistica e documentazione necessaria, nonché la gestione tecnico-amministrativa dei procedimenti che discendono dal presente provvedimento;
  9. di dare atto che AVEPA provvederà ad effettuare i controlli relativi alle domande di pagamento in modo da assicurare l'efficace verifica del rispetto delle condizioni di concessione degli aiuti, ricorrendo al "sistema integrato di gestione controllo" di cui al Regolamento (UE) n.1306/2013, al Regolamento (UE) n. 640/2014 e al Regolamento (UE) n. 809/2014;
  10. di stabilire che a carico dei soggetti che non presentano la domanda di conferma annuale verrà applicata la decadenza dai benefici per l'anno in corso e previsto il controllo in loco obbligatorio. Qualora venga verificato in sede di controllo in loco obbligatorio il mancato rispetto degli impegni assunti, verranno applicate le riduzioni ed esclusioni previste in caso di inadempienze rispetto agli impegni ed altri obblighi previsti dalle misure dalla DGR n. 992/2016 e s.m.i.. Se dopo la presentazione della domanda di pagamento, viene presentata la rinuncia al proseguimento degli impegni, verrà disposta la decadenza totale e il recupero totale dei contributi già versati nelle precedenti annualità;
  11. di confermare che in caso di inadempienze dei beneficiari rispetto agli impegni ed altri obblighi previsti dalle misure, vanno applicate le riduzioni ed esclusioni previste dalla DGR n. 992/2016 e s.m.i.;
  12. di dare atto che il finanziamento delle domande di conferma presentate ai sensi del presente bando avviene a valere sulle risorse del PSR 2014-2022 rese disponibili con gli impegni assunti con la DGR n. 736/2018;
  13. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  14. di incaricare la Direzione AdG FEASR Bonifica e Irrigazione dell'esecuzione del presente atto;
  15. di autorizzare il Direttore della Direzione AdG FEASR Bonifica e Irrigazione a disporre, con proprio atto, la proroga di apertura dei termini di presentazione delle domande, come indicato al precedente punto 2, qualora si renda necessaria a seguito di provvedimenti nazionali o comunitari;
  16. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 1 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
  17. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

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