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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 26 del 21 febbraio 2025


Materia: Agricoltura

Deliberazione della Giunta Regionale n. 155 del 18 febbraio 2025

Apertura dei termini di presentazione delle domande di aiuto per il tipo di intervento 13.1.1 del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2022. Regolamenti (UE) n. 1303/2013 e n. 1305/2013. Deliberazione n. 6/CR del 14/01/2025.

Note per la trasparenza

Il provvedimento dispone l'apertura dei termini di presentazione delle domande di aiuto per il tipo di intervento 13.1.1 Indennità compensativa in zona montana del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2022.

L'Assessore Federico Caner riferisce quanto segue.

In attuazione della strategia "Europa 2020", che prevede una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, la Regione del Veneto ha predisposto la proposta di Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020 (PSR 2014-2020), adottata con Deliberazione n. 71/CR del 10 giugno 2014 e approvata dal Consiglio regionale con Deliberazione amministrativa n. 41 del 9 luglio 2014.

La proposta di PSR 2014-2020 è stata quindi trasmessa alla Commissione europea tramite il sistema di scambio elettronico SFC2014 il 22 luglio 2014. A seguito della conclusione del negoziato, con Decisione di esecuzione C(2015) 3482 del 26.05.2015 la Commissione europea ha approvato il programma di sviluppo rurale della Regione del Veneto e ha concesso il sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale FEASR.

Con Deliberazione n. 947 del 28 luglio 2015 la Giunta regionale ha infine approvato in via definitiva il testo del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020 ai sensi del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio.

Il testo del Programma è stato successivamente oggetto di ulteriori modifiche, tra le quali quella conseguente al Regolamento (UE) n. 2020/2220 che ne ha esteso la durata di ulteriori due anni e che, tenendo conto del principio del disimpegno automatico "n+3", determina la durata del Programma sino al 31 dicembre 2025. L'ultima modifica è stata ratificata con Deliberazione n. 529 del 14 maggio 2024 seguito della Decisione di esecuzione della Commissione europea C(2024) 3092 del 30 aprile 2024.

Al fine di perseguire gli obiettivi e utilizzare le risorse finanziarie allocate nelle pertinenti focus area/priorità del PSR 2014-2022, con il presente provvedimento si intende approvare il bando e aprire i termini di presentazione delle domande di aiuto per il tipo d’intervento 13.1.1 Indennità compensativa in zona montana.

Il tipo d’intervento 13.1.1 Indennità compensativa in zona montana viene attivato nelle zone montane in quanto esse ospitano aziende agricole con una redditività generalmente inferiore rispetto a quelle che operano nelle zone di pianura. La montagna è inoltre caratterizzata dalla presenza di ecosistemi complessi e delicati che finora hanno subito solo delle parziali modifiche da parte dell’attività antropica e che quindi vanno tutelati attraverso la gestione ed il governo dell’uomo al fine di preservare la stabilità dei versanti e la regimazione delle acque.

Il tipo d’intervento prevede l’erogazione di un’indennità intesa a compensare gli agricoltori dei costi aggiuntivi e della perdita di reddito derivanti dagli svantaggi che ostacolano la produzione agricola nelle zone montane. Obiettivo generale è quello di favorire il mantenimento dell'attività agricola e di preservare l'ambiente, promuovendo pratiche agricole estensive ed ecocompatibili nelle zone montane.

Secondo quanto disposto dall’art. 49 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, per questo tipo d'intervento non è prevista l’applicazione di alcun criterio di selezione delle domande di aiuto.

L’importo complessivo a bando disposto dal presente provvedimento risulta pari a 20.000.000,00 euro:

  • per 19.000.000,00 euro a valere sulle disponibilità recate dal piano finanziario del PSR 2014-2022, a seguito di economie e decadenze accertate;
  • per 1.000.000,00 euro a valere sulle risorse stanziate dall’articolo 18 “Aiuto integrativo regionale allo sviluppo rurale montano” della Legge regionale 27 dicembre 2024, n. 33.

Il Direttore della Direzione AdG FEASR Bonifica e Irrigazione, provvederà con propri atti alla assunzione degli impegni a favore di AVEPA, a valere sul capitolo n. 105429 “Investimenti regionali per il sostegno complementare allo sviluppo rurale montano – contributi agli investimenti (art. 18 l. r. 27 dicembre 2024 n. 33)” del Bilancio di previsione 2025-2027 che presenta sufficiente capienza, e alle relative liquidazioni.

Come stabilito dall’art. 7 del Decreto del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste n. 0147385 del 09/03/2023, il termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per il tipo di intervento 13.1.1 Indennità compensativa in zona montana è fissato al 15 maggio 2025.

Qualora il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste dovesse stabilire eventuali proroghe del termine del 15 maggio 2025, si propone che al loro recepimento nel presente bando provveda il Direttore della Direzione AdG FEASR Bonifica e Irrigazione con propri atti.

Per quanto attiene le procedure generali, i richiedenti e AVEPA faranno riferimento al contenuto degli Indirizzi Procedurali Generali di cui all’Allegato B alla DGR n. 1937/2015 e s.m.i..

Le procedure di valutazione delle domande sono definite nel bando, come anche i principali indirizzi procedurali specifici che, a livello operativo, saranno compiutamente dettagliati da parte dell’Organismo pagatore regionale AVEPA.

Per quanto riguarda gli aspetti procedurali e gestionali delle domande di pagamento, si fa riferimento al Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione che integra il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità nonché alla ripartizione di competenze tra Autorità di gestione e Autorità di pagamento stabilite dal Programma.

Per quanto riguarda la Condizionalità applicabile per l'anno 2025, ai sensi dell'art. 12 del Regolamento delegato (UE) n. 2022/1172, in base all'art. 155 del Regolamento (UE) n. 2021/2115 e ai chiarimenti forniti dalla Commissione europea con le note Ares(2021) 5472758 del 6 settembre 2021 e Ares(2022) 5649658 del 9 agosto 2022, agli impegni finanziati con le risorse del PSR 2014-2022 continua ad applicarsi il quadro giuridico di Condizionalità definito dal DM MIPAAF del 10 marzo 2020 n. 2588 e dalla DGR n. 336/2023 e s.m.i. solo nei casi in cui il beneficiario non riceva contemporaneamente pagamenti a superficie anche dal Piano Strategico della PAC 2023-2027.

Laddove il beneficiario riceva contemporaneamente pagamenti a superficie del Piano Strategico della PAC, si applica il quadro giuridico della nuova Condizionalità Rafforzata relativa alla programmazione 2023-2027, in base a quanto definito con la DGR n. 335 del 29 marzo 2023 “Applicazione delle disposizioni regionali per l'anno 2023 in materia di Condizionalità Rafforzata. Regolamento (UE) n. 2021/2115, articoli 12-13 e Allegato III. Recepimento del Decreto MASAF n. 147385 del 9.3.2023” e s.m.i..

Nel caso di azienda beneficiaria detentrice di allevamento, vanno in ogni caso rispettati i Criteri di Gestione Obbligatori (CGO) 6, 7, 8 e 9 di Condizionalità (Identificazione, Registrazione e Malattie degli animali) come definiti dal Regolamento (UE) n. 1306/2013, nonostante non siano compresi dalla Condizionalità Rafforzata.

L'art. 12 del Regolamento delegato (UE) n. 2022/1172 ha inteso, infatti, disporre un periodo di transizione fino al 31.12.2025 per evitare la duplicazione dei controlli in azienda e l'aumento degli oneri amministrativi. Il Regolamento ha pertanto stabilito che i controlli relativi al rispetto della Condizionalità Rafforzata includono anche i controlli della Condizionalità di cui al Regolamento (UE) n. 1306/2013, a meno che non evidenzino inosservanze.

Se le regole di Condizionalità Rafforzata non sono rispettate, AVEPA effettua i controlli a norma dell'art. 96 del Regolamento (UE) n. 1306/2013. Ciò comporta l'adozione delle sanzioni amministrative già previste ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013.

Per quanto riguarda le riduzioni dell'aiuto nel caso di sovrapposizione dell'intervento con gli impegni degli Ecoschemi ai sensi dell'art. 31 del Regolamento (UE) n. 2021/2115, si rinvia, al D.M. n. 550630 del 6 ottobre 2023 del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, che approva le linee guida per l’individuazione e la gestione dei doppi finanziamenti connessi alle misure ed agli interventi FEAGA e FEASR pagati a superficie e/o a capo sulla base di impegni di gestione di cui all’art. 12, comma 6 del D.M. n. 410739 del 4 agosto 2023 del MASAF nonché al documento “Verifica della sovrapposizione tra ecoschemi e interventi in materia di ambiente e clima (SRA) del CSR 2023 – 2027 o tipi di intervento agro ambientale del PSR 2014-2022”, di cui all’allegato B al Decreto del Direttore della Direzione AdG FEASR, Bonifica e Irrigazione n. 55 del 28/04/2023 e s.m.i.

Con DGR n. 992/2016 e s.m.i. sono state fissate le disposizioni regionali di applicazione in materia di sanzioni e riduzioni degli aiuti, dovute a inadempienze del beneficiario, per il tipo di intervento oggetto del presente bando.

L’Organismo pagatore regionale AVEPA è quindi incaricato della definizione degli adempimenti a carico dei soggetti richiedenti e della predisposizione della relativa modulistica e documentazione necessaria, nonché della gestione tecnico-amministrativa dei procedimenti che discendono dal presente provvedimento.

La Giunta regionale, con Deliberazione/CR n. 6 del 14/01/2025, ha approvato la proposta di apertura dei termini di presentazione delle domande di aiuto per il tipo di intervento 13.1.1 Indennità compensativa in zona montana del Programma di Svilpuppo Rurale 2014-2022, per un importo a bando pari a 20.000.000,00 euro,  incaricando la Segreteria della Giunta regionale della trasmissione dell’atto al Consiglio regionale per l’acquisizione del parere della competente Commissione consiliare ai sensi dell’art. 37 della L.R. n. 1/1991, modificato da ultimo dall’art. 34 della L.R. 9 febbraio 2001, n. 5.


Con parere n. 473 del 05/02/2025 la Terza Commissione consiliare permanente si è espressa favorevolmente con modifiche da apportare al testo dell'Allegato A alla Deliberazione/CR n. 6/2025 in quanto il Direttore della Direzione AdG FEASR Bonifica e Irrigazione, nel corso dei lavori della Commissione, ha esposto la necessità di dare nel frattempo applicazione alla sentenza della Corte di Giustizia (Seconda Sezione) C/2024/7143 del 17 ottobre 2024 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (Serie C) del 9/12/2024 a seguito della quale, anche sulla scorta di chiarimenti informali forniti dai servizi della Commissione Europea, non risulta possibile finanziare le superfici aziendali localizzate in zone fuori dal territorio del Veneto come previsto originariamente dal bando.

Si propone pertanto di modificare il testo del bando eliminando la possibilità di finanziare le superfici coltivate a foraggere (prati e pascoli) localizzate in zone montane di Comuni contermini alla Regione del Veneto ubicati nelle Province autonome di Trento e Bolzano e nella Regione autonoma Friuli Venezia Giulia individuati nell'Allegato tecnico 11.4 al bando in oggetto.

La competente Direzione AdG FEASR Bonifica e Irrigazione ha ritenuto le modifiche alla Deliberazione/CR n. 6/2025 congrue e migliorative del testo iniziale.

Pertanto si propongono all'approvazione della Giunta regionale le procedure, le condizioni e i termini di accesso specifici ai benefici per il tipo di intervento 13.1.1 Indennità compensativa in zona montana del PSR 2014-2022 che sono contenuti nell'Allegato A al presente provvedimento e che tengono conto delle modifiche riportate nel parere n. 473 del 05/02/2025 della competente Commissione consiliare.

Infine si propone di incaricare il Direttore della Direzione AdG FEASR Bonifica e Irrigazione al recepimento, con propri atti, di eventuali proroghe ai termini indicati nell’Allegato A per il tipo di intervento 13.1.1 Indennità compensativa in zona montana conseguenti a provvedimenti nazionali o comunitari.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO l’art. 2, comma 2 della L.R. n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del 17 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del 17 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del 17 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1307/2013 del 17 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il Regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;

VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei Fondi Strutturali e d'investimento europei;

VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 184/2014 della Commissione del 25 febbraio 2014 che stabilisce, conformemente al regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, i termini e le condizioni applicabili al sistema elettronico di scambio di dati fra gli Stati membri e la Commissione (SFC2014);

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014, che integra il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti, nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla Condizionalità;

VISTO il Regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i Regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;

VISTO il Regolamento (UE) n. 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il Regolamento (UE) n. 1306/2013;

VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 2022/1172 della Commissione del 4 maggio 2022 che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità;

VISTO il Regolamento (UE) n. 2024/3118 della Commissione del 10 dicembre 2024 che modifica il Regolamento (UE) n. 1408/2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo;

VISTA la Legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante “Norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea” e, in particolare, l’articolo 52 (Registro nazionale degli aiuti di Stato);

VISTO il decreto 31 maggio 2017, n. 115 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste che ha adottato il regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell’art. 52, comma 6, della Legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, l’art. 6 “Aiuti nei settori agricoltura e pesca”;

VISTE le note Ares(2021) 5472758 del 6 settembre 2021 e Ares(2022) 5649658 del 9 agosto 2022 con cui la Commissione europea ha fornito una serie di chiarimenti in merito alla condizionalità applicabile per l'anno 2023, in base all'articolo 155 del Regolamento (UE) n. 2021/2115;

VISTA la Deliberazione n. 71/CR del 10 giugno 2014, con cui la Giunta regionale ha approvato la proposta di Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2014-2020 (PSR 2014-2020);

VISTA la Deliberazione amministrativa del Consiglio regionale n. 41 del 9 luglio 2014, di adozione del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020;

VISTA la Decisione di esecuzione C(2015) 3482 del 26.05.2015 con cui la Commissione europea ha approvato il programma di sviluppo rurale della Regione Veneto e ha concesso il sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale FEASR;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 529 del 14 maggio 2024 con cui è stata approvata l'ultima versione del testo del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2022 ai sensi del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 992 del 29 giugno 2016 e s.m.i. che approva la normativa regionale in materia di sanzioni e riduzioni degli aiuti per lo sviluppo rurale, relative alle misure connesse alla superficie o agli animali del PSR 2014-2020 e del PSR 2007-2013;

VISTA la Legge regionale 27 dicembre 2024, n. 33 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2025“;

VISTO il D.M. del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 10 marzo 2020 n. 2588 “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”;

VISTO il Decreto del Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste n. 0147385 del 09/03/2023 “Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all’uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del Regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale” e s.m.i.;

VISTO il D.M. n. 550630 del 6 ottobre 2023 del Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, che approva le linee guida per l’individuazione e la gestione dei doppi finanziamenti connessi alle misure ed agli interventi FEAGA e FEASR pagati a superficie e/o a capo sulla base di impegni di gestione di cui all’art. 12, comma 6 del D.M. n. 410739 del 4 agosto 2023 del MASAF;

VISTO il Decreto del Direttore della Direzione AdG FEASR Bonifica e Irrigazione n. 55 del 28/04/2023 e s.m.i. che approva il documento “Verifica della sovrapposizione tra ecoschemi e interventi in materia di ambiente e clima (SRA) del CSR 2023 – 2027 o tipi di intervento agro ambientale del PSR 2014-2022”;

VISTE le modifiche degli assetti organizzativi che la Giunta regionale ha apportato con Deliberazione n. 639 del 10 marzo 2003 per l'attribuzione all'Agenzia Veneta per i Pagamenti AVEPA, della gestione tecnica-amministrativa delle misure previste dal Regolamento (CE) n. 1257/1999;

VISTA la Deliberazione/CR n. 6 del 14/01/2025 con cui la Giunta regionale ha approvato la proposta di apertura dei termini di presentazione delle domande di aiuto per per il tipo di intervento 13.1.1 Indennità compensativa in zona montana del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2022;

VISTO il parere n. 473 del 05/02/2025 con cui la Terza Commissione consiliare permanente ha espresso parere favorevole con modifiche al testo della Deliberazione/CR n. 6 del 14/01/2025;

delibera

  1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di disporre l’apertura dei termini di presentazione delle domande di aiuto per il tipo di intervento 13.1.1 Indennità compensativa in zona montana del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2022 per un importo a bando pari a 20.000.000,00 euro, fissando al 15 maggio 2025 il termine ultimo per la presentazione delle domande;
  3. di approvare il documento Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, relativo alle disposizioni e condizioni specifiche per l’accesso ai benefici previsti per il tipo di intervento 13.1.1 Indennità compensativa in zona montana del PSR 2014-2022 di cui si dispone l’apertura dei termini di presentazione delle domande, comprensivo delle modifiche riportate nel parere n. 473 del 05/02/2025 espresso dalla Commissione consiliare competente;
  4. di dare atto che la disponibilità finanziaria del bando, pari a 20.000.000,00 euro, risulta così determinata:
    • 19.000.000,00 euro a valere sulle risorse rese disponibili a seguito di economie e decadenze accertate sul piano finanziario del PSR 2014-2022;
    • 1.000.000,00 euro a valere sulle risorse stanziate dall’art. 18 “Aiuto integrativo regionale allo sviluppo rurale montano” della Legge regionale 27 dicembre 2024, n. 33;
  5. di determinare in 1.000.000,00 euro l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Direzione AdG FEASR Bonifica e Irrigazione, a favore di AVEPA, entro il corrente esercizio, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 105429 “Investimenti regionali per il sostegno complementare allo sviluppo rurale montano – contributi agli investimenti (art. 18 l. r. 27 dicembre 2024 n. 33)”  del Bilancio di previsione 2025-2027;
  6. di dare atto che la Direzione AdG FEASR Bonifica e Irrigazione, a cui è stato assegnato il capitolo di cui al precedente punto, ha attestato che il medesimo presenta sufficiente capienza;
  7. di stabilire che, per quanto riguarda gli indirizzi procedurali generali di applicazione per la presentazione, l’istruttoria e la selezione delle domande, la realizzazione degli interventi, l’ammissibilità delle spese, la sorveglianza e la pubblicità degli interventi, vengono applicate le disposizioni di cui all’Allegato B alla DGR n. 1937/2015 e successive modificazioni ed integrazioni;
  8. di stabilire che gli indirizzi procedurali generali e specifici del bando di cui all’Allegato A saranno compiutamente dettagliati, a livello operativo, da parte dell’Organismo pagatore regionale AVEPA;
  9. di confermare che in caso di inadempienze dei beneficiari rispetto agli impegni ed altri obblighi previsti dalle misure, vanno applicate le riduzioni ed esclusioni previste dalla DGR n. 992 del 29 giugno 2016 e s.m.i.;
  10. di incaricare il Direttore della Direzione AdG FEASR Bonifica e Irrigazione al recepimento, con propri atti, di eventuali proroghe ai termini indicati nell’Allegato A per il tipo di intervento 13.1.1 Indennità compensativa in zona montana conseguenti a provvedimenti nazionali o comunitari;
  11. di incaricare la Direzione AdG FEASR Bonifica e Irrigazione dell’esecuzione del presente atto;
  12. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 1 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
  13. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

Dgr_155_25_AllegatoA_550099.pdf

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