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Materia: Sanità e igiene pubblica
Deliberazione della Giunta Regionale n. 92 del 04 febbraio 2025
Approvazione del "Protocollo per la sorveglianza sanitaria dei soggetti ex esposti a radon" e disposizione in merito alla copertura economico-finanziaria delle attività di sorveglianza degli ex esposti a cloruro di vinile monomero (CVM) e a radon.
Con il presente provvedimento si intende approvare il "Protocollo per la sorveglianza sanitaria dei soggetti ex esposti a radon" e si dispone in merito alla copertura economico-finanziaria delle attività di sorveglianza degli ex esposti a cloruro di vinile monomero (CVM) e a radon.
L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.
La Regione del Veneto negli anni ha adottato politiche di tutela della salute dei lavoratori che, a causa di pregresse attività professionali, sono stati esposti a cancerogeni. Già con la DGR del 28 dicembre 1998, n. 5094 la Regione ha avviato in compartecipazione con il Ministero della Sanità un programma speciale di ricerca riguardante la “Sperimentazione di un modello di sorveglianza e di assistenza sanitaria ai lavoratori con pregresse esposizioni professionali a cancerogeni (Amianto e CVM)”, dedicato ad un campione di soggetti che hanno svolto attività lavorativa sul territorio della Regione, individuati tra gli ex esposti ad amianto e cloruro di vinile monomero (CVM).
Con riferimento all’amianto, noto agente cancerogeno il cui utilizzo è stato vietato con la Legge 27 marzo 1992, n. 257, l’attività di sorveglianza dei lavoratori ex-esposti si è resa opportuna in considerazione della progressiva emersione di patologie amianto-correlate ed è stata sostenuta negli anni da finanziamenti stanziati ad hoc. Su questa specifica sorveglianza la Regione ha adottato fin dal 2000 diversi documenti di indirizzo, da ultimo il “Protocollo di sorveglianza sanitaria dei lavoratori ex esposti all’amianto” di cui all’Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 22 febbraio 2018 (Rep. Atti n. 39/CSR) recepita con la DGR 21 maggio 2018, n. 693.
Con la citata DGR n. 5094/1998 la Regione del Veneto ha implementato un programma di sorveglianza sanitaria rivolta ai lavoratori ex-esposti a cloruro di vinile monomero (CVM), sostenuto da appositi finanziamenti. Tale agente veniva impiegato per la produzione del polivinilcloruro (PVC) e a partire dal 1987 è stato classificato come cancerogeno di classe 1 (cancerogeno certo) dalla Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (International Agency for Research on Cancer - IARC), essendo in grado di causare una rara neoplasia maligna, l’angiosarcoma epatico. In relazione a questo agente, sono stati adottati numerosi provvedimenti di indirizzo, confluiti nel “Protocollo di sorveglianza sanitaria per gli ex esposti a CVM”, adottato con DGR 19 dicembre 2003, n. 4033, tuttora vigente.
In tema di esposizione a sostanze cancerogene, tuttavia, la IARC ha classificato fin dal 1988 anche il radon nella classe 1 (cancerogeni certi), affermando che la presenza di tale agente negli ambienti di vita e di lavoro aumenta il rischio di contrarre il tumore polmonare in modo proporzionale alla sua concentrazione e al tempo di esposizione. Secondo l’OMS, infatti, il radon è la seconda causa di tumore al polmone, dopo il fumo di sigaretta e, per i non fumatori, è la prima causa. All’interno della Regione Veneto sono state individuate specifiche aree che presentano concentrazioni elevate di tale gas nel suolo e all’interno di alcuni edifici lavorativi. In particolare, i campionamenti effettuati a cura di ARPAV negli anni 2000 presso la base militare denominata 1° ROC sita sul Monte Venda hanno permesso di accertare l’effettiva presenza di elevate concentrazioni di radon nell’area campionata.
Considerato che, per quanto concerne l’esposizione ad amianto e a CVM, come sopra accennato, sono stati già approvati appositi protocolli di sorveglianza sanitaria per i lavoratori ex-esposti (rispettivamente con DGR n. 693/2018 e DGR n. 4033/2003), si rende necessario adottare un analogo protocollo anche con riferimento alle attività di sorveglianza rivolte agli ex-esposti a radon, data la sua pericolosità per la salute.
Pertanto, si intende sottoporre all'approvazione della Giunta regionale il “Protocollo per la sorveglianza dei lavoratori ex esposti a radon”, quale Allegato A al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, il cui contenuto è stato elaborato e condiviso con i Servizi Prevenzione Sicurezza Ambienti di Lavoro (SPISAL) delle Aziende ULSS del Veneto che si occuperanno dell’erogazione delle prestazioni.
Si precisa, inoltre, che il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017 (recepito con DGR 6 aprile 2017, n. 428), definendo e aggiornando i Livelli Essenziali di Assistenza, tra i quali rientra anche l’attività di sorveglianza dei soggetti ex-esposti a cancerogeni e a sostanze chimiche/fisiche con effetti a lungo termine, ha previsto per quest'ultima un regime di esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria a favore dell’interessato.
Con riguardo all’amianto, l’art. 21, comma 4 della L.R. 25 febbraio 2005, n. 7 ha stabilito che le prestazioni previste per la sorveglianza sanitaria degli ex esposti sono erogate dalle Aziende ULSS del Veneto a titolo gratuito. Successivamente, con Decreto del Direttore della ex Direzione regionale Piani e Programmi socio-sanitari 1 aprile 2009, n. 49 è stato individuato un codice di esenzione specifico per gli ex-esposti ad amianto, quale categoria più rappresentativa.
Se, dunque, i costi delle prestazioni finalizzate alla sorveglianza degli ex esposti ad amianto sono collegati ad uno specifico codice di esenzione, i costi delle prestazioni finalizzate all’attività di sorveglianza degli ex esposti a CVM sono ancor oggi coperti da finanziamenti appositamente stanziati al fine di garantire la gratuità della prestazione a favore dell’interessato, nonostante figurino tra i Livelli Essenziali di Assistenza definiti a livello nazionale. Pertanto, in considerazione anche dell’attività di sorveglianza degli ex esposti a radon, le cui linee di indirizzo si intendono approvare con il presente provvedimento, si propone di garantire la copertura delle spese sostenute per le attività di sorveglianza degli ex esposti a CVM e a radon, stimate nell’importo massimo di € 100.000,00 a valere sulle risorse per finanziamenti della GSA 2025 afferenti al capitolo U103285 nell’ambito del bilancio regionale di previsione 2025-2027.
Si propone di demandare ad un provvedimento del Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria l’assegnazione e la liquidazione, per il tramite di Azienda Zero, del suddetto finanziamento a favore delle Aziende ULSS, quali soggetti competenti all’erogazione delle prestazioni, sulla base delle rendicontazioni economiche che le stesse saranno tenute a trasmettere alla suddetta Direzione entro il termine che sarà indicato con apposita comunicazione della stessa.
Al fine di garantire il monitoraggio delle malattie professionali nelle coorti dei soggetti ex esposti a cancerogeni, le Aziende ULSS dovranno inviare annualmente al Servizio Epidemiologico Regionale presso Azienda Zero gli esiti dell’attività di sorveglianza condotta per gli ex esposti a radon e a CVM.
Si fa presente che, al pari di quanto già in atto per la sorveglianza degli ex esposti amianto, l’accesso al servizio avverrà su richiesta dell’interessato.
La Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria viene incaricata dell’esecuzione del presente atto.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO il DPCM 12/01/2017;
VISTE la L.R n. 1 del 10/01/1997, la L.R. n. 39 del 29/11/2001;
VISTA la L.R. n. 19 del 25/10/2016;
VISTA la DGR 28/12/1998, n. 5094;
VISTA la DGR 19/12/2003, n. 4033;
Vista la DGR 6/04/2017, n. 428;
VISTO l’art. 2, comma 2, lettera o) della L.R. n. 54 del 31/12/2012;
delibera
(seguono allegati)
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