Disposizioni per l'anno 2025 in materia di personale del SSR e specialistica ambulatoriale interna. Articolo 29, comma 6, della L.R. 30 dicembre 2016, n. 30. Deliberazione/CR n. 146 del 3 dicembre 2024.
| Note per la trasparenza |
Con il presente provvedimento si approvano, per l'anno 2025, misure dirette a definire l'ammontare della spesa a disposizione per il personale del SSR con rapporto di dipendenza, con rapporto di lavoro autonomo e di specialistica ambulatoriale interna e per promuovere l'ottimizzazione della gestione dello stesso personale.
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L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.
Con Deliberazioni della Giunta regionale, previo parere della competente Commissione consiliare, come previsto da ultimo dall’art. 5 della Legge regionale 9 agosto 2024, n. 20, vengono impartite annualmente disposizioni nei confronti delle Aziende ed Enti del SSR (di seguito denominate Aziende), compresa Azienda Zero, riguardanti il personale dipendente, il personale a rapporto di lavoro autonomo e il personale specialista ambulatoriale interno. Si tratta di indicazioni dirette a definire gli obiettivi di costo delle Aziende, a disciplinare il reclutamento del personale nelle sue varie forme, ad orientare, alla luce della legislazione di riferimento, i processi di internalizzazione ed esternalizzazione dei servizi e, più in generale, ad assicurare omogeneità di comportamenti in relazione a taluni istituti.
Si ritiene opportuno impartire anche per l’anno 2025 disposizioni nei confronti delle Aziende, contenute nel documento allegato (Allegato A), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto. Tali disposizioni corrispondono in parte a quelle contenute nella DGR n. 22 del 16 gennaio 2024, prevedendo alcune modifiche e/o integrazioni connesse principalmente alle novità introdotte dalla legislazione statale e regionale o da disposizioni del CCNL Area Sanità nel corso del 2024 in materia di personale.
Si rappresenta, preliminarmente, che l’obiettivo di costo per il personale, è, per il 2025, pari a 3.316.305.954 euro, rispetto ai 3.197.896.437 euro del 2024. Tale obiettivo rispetta i vincoli di spesa per le Aziende ed Enti del SSN posti dalla legislazione statale e, in particolare, dall’articolo 11 del Decreto-Legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito dalla Legge 25 giugno 2019, n. 60 e s.m. e i. e richiamata, in quanto compatibile, dall’art. 5, comma 3, del D.L. 7 giugno 2024, n. 73, convertito dalla L. 29 luglio 2024, n. 107.
L’obiettivo di costo per la specialistica ambulatoriale interna, veterinaria e altre professionalità sanitarie ambulatoriali (biologi, chimici e fisici) relativo all’anno 2025 è confermato in 90.397.876 euro.
Si propone, comunque, di autorizzare il Direttore Generale dell’Area Sanità e Sociale a modificare i predetti limiti, nel rispetto della legislazione nel tempo vigente, per assicurare l’erogazione dei LEA e/o il funzionamento delle strutture aziendali.
Si propone, altresì, di incaricare lo stesso Direttore Generale dell’Area Sanità e Sociale di determinare, con proprio decreto, gli obiettivi di costo per ciascuna Azienda e, se necessario, di variarli in corso d’anno.
Per quanto riguarda le fattispecie di lavoro flessibile, si richiamano le modifiche apportate dall'art. 44-ter del D.L. 2 marzo 2024, n. 19, convertito dalla L. 29 aprile 2024, n. 56 all’art. 9, comma 28, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, relative alle disposizioni sui limiti di spesa. Per l’anno 2025 tali limiti saranno definiti per ciascuna Azienda con Decreto del Direttore Generale dell’Area Sanità e Sociale.
In particolare, per i rapporti di lavoro autonomo, si fa presente, che con DGR n. 106 del 12 febbraio 2024 e, successivamente con DGR n. 580 del 27 maggio 2024 è stata approvata la definizione uniforme degli importi orari riconoscibili ai professionisti sanitari destinatari degli incarichi di lavoro autonomo conferiti dalle Aziende ed Enti del SSR, stabilendo in 80,00 euro la remunerazione oraria massima omnicomprensiva per tutti i medici in possesso dei requisiti previsti per l’accesso alla dirigenza e per i medici in possesso dell’attestato di superamento del corso in emergenza sanitaria territoriale (MEST), in relazione alle attività svolte in tutte le unità operative.
Si evidenzia, inoltre, che rimane inalterato il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di personale e di acquisizione di personale convenzionato relativo alla specialistica ambulatoriale interna, veterinaria e alle altre professionalità sanitarie. Viene invece eliminato l’obbligo della preventiva comunicazione all’Area Sanità e Sociale della stipula delle convenzioni di consulenza ex art. 91 del CCNL 2019-2021; le stesse saranno oggetto di rilevazione annuale, secondo le indicazioni che saranno fornite dalla medesima Area.
Si ribadiscono le indicazioni relative alle esternalizzazioni di servizi, che confermano quelle contenute nella DGR n. 22/2024 e si invitano le Aziende a seguire i contenuti stabiliti nel Decreto del Ministero della Salute del 17 giugno 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 25 ottobre 2024, concernente le linee guida adottate ai sensi dell’art.10, comma 3, del D.L. n. 34/23, convertito, con modifiche, dalla L. n. 56/2023, recanti le specifiche tecniche, i prezzi di riferimento e gli standard di qualità dei servizi medici ed infermieristici da affidare a terzi in caso di necessità e urgenza da parte delle Aziende ed Enti del SSN, per fronteggiare lo stato di grave carenza di organico del personale sanitario. In merito potranno essere fornite indicazioni da parte dell’Area Sanità e Sociale.
Per quanto riguarda il rapporto di lavoro a tempo determinato, si consente alle Aziende di avvalersi anche per il 2025 della deroga prevista (sulla base di linee di indirizzo regionali), da ultimo, dall’articolo 70, comma 2 del CCNL del Comparto del 2 novembre 2022, nel limite di 12 mesi, alla durata massima di 36 mesi del contratto di lavoro a tempo determinato per il personale sanitario. Tale deroga, in conformità alla predetta disposizione contrattuale, dovrà essere funzionale alla garanzia della costante erogazione dei servizi sanitari e del rispetto dei livelli essenziali di assistenza.
Per quanto riguarda l’istituto delle prestazioni aggiuntive, si evidenzia che in applicazione dell’art. 89, comma 4, del CCNL Area Sanità 23 gennaio 2024, la DGR n. 280 del 21 marzo 2024 per il personale dirigenziale dell’Area Sanità e, parimenti, le DDGGRR n. 441 del 30 aprile 2024 e n. 1210 del 22 ottobre 2024 per il personale del Comparto Sanità, stabiliscono le risorse a disposizione delle medesime Aziende per il finanziamento dell’istituto in parola.
In riferimento, infine, al Piano regionale di contrasto alla carenza di personale del SSR, approvato con DGR n. 960 del 13 agosto 2024, si segnala che con Legge regionale del 29 ottobre 2024 n. 26, è stato autorizzato l’incremento dei fondi contrattuali denominati “premialità e condizioni di lavoro” per il personale del Comparto Sanità e “per la retribuzione delle condizioni di lavoro” e “per la retribuzione di risultato” per i dirigenti dell’Area Sanità, delle Aziende ed Enti del SSR, al fine della valorizzazione del personale dirigente appena citato, nonché, dei profili dei ruoli sanitario e socio-sanitario del Comparto Sanità, secondo criteri e modalità che saranno definiti dalla Giunta regionale.
Con Deliberazione/CR n. 146 del 3 dicembre 2024 la Giunta regionale ha approvato le disposizioni sopra illustrate e ha contestualmente disposto la trasmissione della stessa deliberazione al Consiglio regionale per l'acquisizione del parere della competente Commissione consiliare previsto dall'art. 29, comma 6, della Legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30.
Con nota prot. n. 341 del 10 gennaio 2025 la Quinta Commissione consiliare ha comunicato il parere favorevole, a maggioranza, della medesima Commissione rilasciato nella seduta n. 138 del 9 gennaio 2025.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
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VISTO l’articolo 11 del Decreto-Legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito dalla Legge 25 giugno 2019, n. 60. e s.m. e i.;
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VISTO l'art. 44-ter del D.L. 2 marzo 2024, n. 19, convertito dalla L. 29 aprile 2024, n. 56
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VISTO l’art. 5, comma 3, del D.L. 7 giugno 2024, n. 73, convertito dalla L. 29 luglio 2024, n. 107;
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VISTO l’art. 89, comma 4, del CCNL Area Sanità 23 gennaio 2024;
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VISTO l’art. 91 del CCNL dell’Area Sanità del 23 gennaio 2024;
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VISTA la DGR n. 22 del 16 gennaio 2024;
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VISTE la DGR n. 106 del 12 febbraio 2024 e la DGR n. 580 del 27 maggio 2024;
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VISTE la DGR n. 280 del 21 marzo 2024, la DGR n. 441 del 30 aprile 2024 e la DGR n. 1210 del 22 ottobre 2024;
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VISTA la DGR n. 960 del 13 agosto 2024;
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VISTO l’articolo 2, comma 2, lett. o), della L.R. 31 dicembre 2012, n. 54;
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VISTO l’articolo 29, comma 6, della L.R. 30 dicembre 2016, n. 30;
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VISTA la propria Deliberazione/CR n. 146 del 3 dicembre 2024;
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VISTO il parere della Quinta Commissione consiliare rilasciato in data 9 gennaio 2025;
delibera
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di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
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di approvare le disposizioni a valere per l’anno 2025 in materia di personale del SSR e di specialistica ambulatoriale interna contenute nel documento allegato (Allegato A), che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
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di determinare l’obiettivo di costo per il personale relativo all’anno 2025 per tutte le Aziende ULSS, l’Azienda Ospedale-Università di Padova, l’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona, l’IRCCS IOV e l’Azienda Zero nella misura complessiva di 3.316.305.954 euro, autorizzando nel contempo il Direttore Generale dell’Area Sanità e Sociale, per assicurare l’erogazione dei LEA e/o il funzionamento delle strutture aziendali, a modificare il predetto importo nel rispetto delle disposizioni in materia di personale per le Aziende ed Enti del SSN contenute nell’articolo 11 del Decreto-Legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito dalla Legge 25 giugno 2019, n. 60;
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di determinare l’obiettivo di costo per la specialistica ambulatoriale interna, veterinaria, altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali relativo all’anno 2025 nella misura complessiva di 90.397.876 euro, autorizzando il Direttore Generale dell’Area Sanità e Sociale, per assicurare l’erogazione dei LEA e/o il funzionamento delle strutture aziendali, a modificare il predetto importo;
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di incaricare il Direttore Generale dell’Area Sanità e Sociale di determinare, con proprio decreto, gli obiettivi di costo, complessivamente indicati ai precedenti punti 3 e 4, per ciascuna delle Aziende ed Enti del SSR e, sussistendone la necessità, a modificarli in corso d’anno, effettuando eventuali manovre compensative;
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di consentire alle Aziende ed Enti del SSR di avvalersi, per il personale sanitario del Comparto Sanità, della deroga alla durata massima di trentasei mesi del contratto a tempo determinato, nel limite di dodici mesi, qualora sussistano i presupposti di cui all’articolo 70, comma 2 del CCNL del Comparto Sanità del 2 novembre 2022;
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di autorizzare il Direttore Generale dell’Area Sanità e Sociale a impartire indicazioni attuative, ed eventualmente integrative, delle disposizioni contenute nella presente deliberazione;
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di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
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di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
(seguono allegati)
Dgr_65_25_AllegatoA_548505.pdf