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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 12 del 24 gennaio 2025


Materia: Sanità e igiene pubblica

Deliberazione della Giunta Regionale n. 37 del 21 gennaio 2025

Esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria per i soggetti residenti in Veneto vittime di violenza. L.R. n. 33/2024, art. 21.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si istituisce il codice di esenzione di compartecipazione alla spesa per i soggetti residenti in Veneto che risultano vittime di violenza in adempimento di quanto stabilito dall’art. 21 della Legge regionale 27 dicembre 2024 n. 33.

L'Assessore Gianpaolo E. Bottacin per l'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

La Regione del Veneto, in coerenza con i principi costituzionali, le leggi vigenti, le risoluzioni dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, riconosce che ogni forma e grado di violenza basata sul genere e nei confronti di persone a motivo del loro orientamento sessuale e identità di genere, costituisce una violazione dei diritti umani, della dignità personale, della libertà e sicurezza individuale, nonché una lesione dell’integrità e della salute fisica e psichica della persona.

Proprio nell’intento di prevenire e contrastare la violenza in ogni sua forma, con la Legge regionale 23 aprile 2013, n. 5 sono stati approvati una serie di interventi di sostegno per le vittime e i loro figli minorenni.

Nel corso degli anni vi è stata una rilevante evoluzione normativa sia a livello internazionale che nazionale, in particolare con la Convenzione di Istanbul, ratificata dallo Stato italiano con la Legge 27 giugno 2013 n. 77, sono stati delineati i principi e le linee guida alle quali i Paesi membri devono attenersi per la predisposizione della normativa inerente alla prevenzione e al contrasto della violenza. Successivamente, con la Legge 15 ottobre 2013, n. 119 sono state introdotte una serie di misure preventive e repressive in materia di sicurezza e contrasto alla violenza di genere.

Con l'art. 1, commi 790 e 791 della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 è stata prevista l'istituzione nelle Aziende sanitarie e ospedaliere di un percorso di protezione denominato “Percorso di tutela delle vittime di violenza”, finalizzato a tutelare le persone vulnerabili vittime della altrui violenza, con particolare riferimento alle vittime di violenza sessuale, maltrattamenti o atti persecutori (stalking), rinviando la definizione delle linee guida volte a rendere operativo il “Percorso di tutela delle vittime di violenza”, a un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM).

L’importanza di tale tutela nei confronti delle vittime è stata ribadita anche nel DPCM 12 gennaio 2017 che, definendo e aggiornando i livelli essenziali di assistenza (LEA) all'art. 24, comma 1, lettera r), ha previsto che le attività di “prevenzione, individuazione precoce e assistenza nei casi di violenza di genere e sessuale” siano a carico Servizio Sanitario Nazionale.

Conseguentemente, con DPCM 24 novembre 2017 sono state adottate le Linee guida nazionali per le Aziende sanitarie e le Aziende ospedaliere in tema di soccorso e assistenza socio-sanitaria alle donne vittime di violenza, denominate “Percorso per le donne che subiscono violenza” in adempimento a quanto previsto dall’art. 1, commi 790 e 791 della Legge n. 208/2015.

La normativa nazionale è stata ulteriormente integrata con l’approvazione della Legge 19 luglio 2019 n. 69 (c.d. Codice Rosso) e della Legge 8 settembre 2023 n. 122 che ha istituito nuovi doveri di vigilanza della Procura.

In tale contesto e alla luce dei dati raccolti nella Relazione annuale sull’attività svolta in materia di prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne da gennaio a dicembre 2023, è emersa la necessità di adottare ulteriori interventi a favore delle persone vittime di violenza che nella maggioranza dei casi accedono al Pronto Soccorso e vengono sottoposte a una molteplicità di prestazioni sanitarie post dimissioni.

A tale proposito, l’art. 21 della Legge regionale 27 dicembre 2024, n. 33 recante “Collegato alla legge di stabilità regionale 2025” ha previsto l’esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria per le vittime di violenza basata sul genere e/o a causa del loro orientamento sessuale e identità di genere, residenti in Veneto, per tutte le prestazioni fruite nel periodo successivo alle dimissioni dal Pronto Soccorso, incluse le prestazioni psicologiche e le prestazioni di specialistica ambulatoriale connesse alla violenza subita.

Vista la specificità della materia, il comma 3 dell’art. 21 ha rinviato alla competenza della Giunta regionale la definizione dei criteri e delle modalità attuative per garantire l'esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di approvazione della L.R. n. 33/2024.

Il comma 4 dell’art. 21 ha previsto che agli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo, quantificati in euro 200.000,00 per ciascuno degli esercizi 2025, 2026 e 2027 si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 13 “Tutela della salute”, Programma 02 “Finanziamento aggiuntivo corrente per i livelli di assistenza superiori ai LEA”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2025-2027.

Tali risorse saranno assegnate alle Aziende Ulss con successivo Decreto del Direttore della Direzione Programmazione secondo il criterio della quota capitaria.

Ciò premesso, con il presente provvedimento si intende dare piena attuazione alle disposizioni normative individuando il codice di esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria per le persone vittime di violenza, come previsto dall’art. 21 della L.R. n. 33/2024, per tutte le prestazioni fruite nel periodo successivo alle dimissioni dal Pronto Soccorso, incluse le prestazioni psicologiche e le prestazioni di specialistica ambulatoriale connesse alla violenza subita.

Va ricordato, infatti, che la gratuità delle prestazioni è finalizzata a facilitare l’accesso al servizio sanitario da parte di una categoria di utenti particolarmente debole, la quale necessita di un sostegno anche sotto tale profilo, strettamente economico, considerato che le vittime di violenza di genere spesso sono subordinate, oltre che psicologicamente, anche economicamente al proprio maltrattatore.

Si propone, pertanto, di istituire il codice regionale di esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria per le persone vittime di violenza “VG1” con la descrizione “Vittima di violenza che accede alle strutture sanitarie”, che entrerà in vigore a partire dal 1° febbraio 2025.

Il codice VG1 avrà una durata di un anno, rinnovabile su indicazione dello specialista competente con riferimento alle prestazioni sanitarie connesse alla violenza subita.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la Legge 27 giugno 2013 n. 77;

VISTA la Legge 15 ottobre 2013, n. 119;

VISTO l'art. 1, commi 790 e 791 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208;

VISTO il DPCM 12 gennaio 2017;

VISTA la Legge 19 luglio 2019, n. 69 (c.d. Codice Rosso);

VISTA la Legge 8 settembre 2023 n. 122;

VISTA la Legge regionale 27 dicembre 2024, n. 33;

VISTA la Legge regionale 23 aprile 2013, n. 5;

delibera

  1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di individuare, ai sensi dell'art. 21 della Legge regionale n. 33/2024, il codice “VG1” con la descrizione “Vittima di violenza che accede alle strutture sanitarie” quale codice regionale di esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria per le persone vittime di violenza;
  3. di stabilire che il codice di esenzione VG1 entrerà in vigore dal 1° febbraio 2025;
  4. di quantificare gli oneri derivanti dall’applicazione dell’art. 21 della Legge regionale n. 33/2024 in euro 200.000,00 per ciascuno degli esercizi 2025, 2026 e 2027, alla cui copertura finanziaria si provvederà con le risorse allocate nella Missione 13 “Tutela della salute”, Programma 02 “Finanziamento aggiuntivo corrente per i livelli di assistenza superiori ai LEA”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2025-2027;
  5. di stabilire che risorse di cui all’art. 21, comma 4 della Legge regionale n. 33/2024 saranno assegnate alle Aziende Ulss con successivo Decreto del Direttore della Direzione Programmazione secondo il criterio della quota capitaria;
  6. di incaricare la Direzione Programmazione Sanitaria di adottare gli ulteriori provvedimenti necessari all’attuazione dell’esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria per le persone vittime di violenza;
  7. di incaricare la Direzione Programmazione Sanitaria dell’esecuzione del presente atto;
  8. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

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