Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 12 del 24 gennaio 2025


Materia: Sanità e igiene pubblica

Deliberazione della Giunta Regionale n. 23 del 14 gennaio 2025

Modifica dei criteri di ripartizione agli enti del SSR delle risorse per l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza definiti con DGR n. 1617 del 13 dicembre 2022. L.R. n. 5/2001, art. 41. Deliberazione/CR n. 150 del 16/12/2024.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento la Giunta regionale, preso atto del parere espresso dalla Quinta Commissione consiliare, approva la modifica dei criteri di ripartizione agli enti del SSR delle risorse per l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza definiti con DGR n. 1617 del 13 dicembre 2022 ai sensi dell'art. 41, comma 1 della Legge regionale n. 5/2001.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

Con DGR n. 1617 del 13 dicembre 2022 sono stati definiti i criteri e la destinazione per la ripartizione del Fondo Sanitario Regionale - indipendentemente dal suo ammontare - per l’esercizio economico- finanziario 2022 e seguenti.

In continuità con criteri di ripartizione già definiti con la DGR n. 1617/2022, con il presente provvedimento si propone un aggiornamento dei criteri tecnici di valorizzazione di specifici fattori produttivi secondo gli standard di riferimento di alcuni finanziamenti a funzione e l’aumento della percentuale di risorse ripartibili agli Enti del SSR, ai fini di migliorare ed anticipare i fabbisogni economici legati al raggiungimento degli obiettivi di carattere sanitario.

Nelle more della predisposizione del nuovo riparto del FSN 2024, avvenuta solo in data 28 novembre 2024 con Intese della Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano rep. atti n. 228/CSR/2024, n. 229/CSR/2024 e n. 230/CSR/2024,  il budget di risorse disponibili per la gestione sanitaria 2024-2026, specificamente per quanto riguarda quelle iscritte nel perimetro sanitario, è stato inizialmente parametrato al livello del finanziamento disposto dai provvedimenti statali di riparto delle risorse per l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza per l'anno 2023, ripartito con DGR n. 1592 del 19 dicembre 2023.

Sulla base di tali parametri, la Giunta regionale, al fine di consentire l’avvio della gestione finanziaria per l’esercizio 2024, con DGR n. 1551 del 12 dicembre 2023 ha autorizzato, in via provvisoria, l'erogazione agli enti del SSR delle risorse necessarie per finanziare su base mensile l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza - da effettuarsi attraverso l'Azienda Zero, ai sensi della Legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19, art. 2, comma 1, lett. b) - fino all’approvazione del provvedimento di riparto per l’esercizio 2024,  entro il limite massimo dell’importo stabilito nell'ultimo riparto disponibile a titolo di finanziamento indistinto per l’erogazione dei LEA a ciascun Ente del SSR, approvato con deliberazione della Giunta regionale, che risulta essere la DGR n. 1592 del 19 dicembre 2023, a titolo di finanziamento totale indistinto per l’erogazione dei LEA dell’esercizio 2023.

Le Intese della Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano rep. atti n. 228/CSR/2024, n. 229/CSR/2024 e n. 230/CSR/2024 del 28 novembre 2024, hanno definito la ripartizione tra le Regioni delle disponibilità finanziarie per il SSN 2024 e su tale base, pertanto, sarà possibile procedere alla loro assegnazione agli Enti del SSR del Veneto.

Gli aggiornamenti tecnici proposti con il presente provvedimento tengono conto sia dell'aumento dei prezzi dei fattori produttivi avvenuto negli ultimi anni, sia dei cambiamenti che sono intervenuti in termini di incidenza demografica e dunque di programmazione sanitaria territoriale dei singoli enti del SSR, sia della necessaria modifica di alcuni criteri che garantiscono l’equità tra gli enti del SSR tenendo in debita considerazione alcuni aspetti importanti e caratteristici di ciascuna Azienda sanitaria legati alla morfologia del territorio e/o derivanti dalla programmazione sanitaria.

A tal fine, il Direttore della Direzione Programmazione e Controllo SSR dell’Area Sanità e Sociale con nota prot. n. 479057 del 17 settembre 2024 ha incaricato Azienda Zero di predisporre una proposta tecnica di riparto delle risorse finanziarie messe a disposizione dal Servizio Sanitario Nazionale alla Regione del Veneto per l’esercizio 2024 e seguenti, anche attraverso il coinvolgimento/confronto in sede di analisi delle competenti strutture afferenti l’Area Sanità e Sociale e/o altri soggetti terzi, indipendentemente dall’ammontare di tali risorse e che tenga in considerazione alcuni importanti principi ed aspetti significativi già precedentemente elencati nella DGR n. 1617/2022.

Fondo sanitario regionale ripartibile

In base ai criteri indicati dalla DGR n. 1617/2022, alla determinazione dell’ammontare del Fondo sanitario regionale ripartibile, concorrono innanzitutto le risorse relative al finanziamento del fabbisogno indistinto, al netto delle entrate proprie e del saldo della mobilità sanitaria interregionale ed internazionale oltre alle risorse spettanti a titolo di quota premiale e a titolo di risorse per gli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale. In base alla nuova proposta di ripartizione delle risorse, questa metodologia di determinazione dell’ammontare delle risorse ripartibili non subisce alcuna variazione e verrà confermata a seguito dell’adozione del presente provvedimento.

Con nota prot. n. 25284 del 21/10/2024, Azienda Zero ha trasmesso la proposta tecnica richiesta, predisponendo criteri aggiornati di ripartizione agli enti del SSR delle risorse per l’erogazione dei LEA come da allegato al presente atto (Allegato A).

Il modello di riparto proposto mantiene le caratteristiche del precedente, dunque estende a tutti i Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) la logica del finanziamento senza vincoli di destinazione, rafforza il principio delle dotazioni e dei costi standard, così come previsto dal D. Lgs. n. 68/2011 e dal Piano Socio Sanitario regionale, garantisce l’equità orizzontale anche con riferimento agli investimenti in sanità effettuati dalle Aziende Sanitarie e tiene separate le scelte di competenza degli organi di governo da quelle che rappresentano decisioni tecniche.

Poiché l’importo del FSR per la Regione del Veneto varia di anno in anno e data la proposta di validità pluriennale del modello, i finanziamenti alle Aziende Sanitarie sono definiti sulla base di quote percentuali di accesso al FSR e non in termini assoluti.

La proposta tecnica prevede una prima suddivisione in due macro categorie delle risorse del FSR ripartibile, una prima quota destinata alla ripartizione tra gli enti del SSR attraverso la quota d’accesso prestabilita per ogni singolo Ente ed una seconda quota non immediatamente ripartita agli enti del SSR da mantenere in gestione a livello centrale.

Quest’ultima quota di risorse non ripartite viene destinata:

  1. al finanziamento delle attività relative alla Gestione Sanitaria Accentrata che tra l’altro ricomprende:
  • il finanziamento delle funzioni che la Regione ha delegato ad Azienda Zero e delle risorse necessarie alla propria gestione e funzionamento;
  • un accantonamento di una quota di risorse da destinare con successivo provvedimento della Giunta regionale, su proposta dell’Area Sanità e Sociale, agli Enti del SSR ai fini della promozione da parte di quest’ultimi di azioni di miglioramento ed efficientamento della gestione, compreso altresì l’incremento della qualità dei servizi offerti;
  • risorse specificatamente utilizzate a garanzia del generale equilibrio economico-finanziario del SSR dell’esercizio in corso, analogamente a quanto già effettuato con i precedenti atti di riparto;
  1. a garanzia del generale equilibrio economico-finanziario del SSR per l’anno in corso e/o a copertura della programmazione degli investimenti in salute dell’anno successivo, a scorrimento.

Con riferimento alle risorse non ripartite e destinate a garanzia del generale equilibrio economico-finanziario del SSR e/o al finanziamento della programmazione degli investimenti degli enti del SSR per l’esercizio successivo, le medesime di articolano in due finalizzazioni:

- la prima per finanziare nuovi investimenti, lasciata nella disponibilità della Commissione Regionale Investimenti in Tecnologia e Edilizia (CRITE);

- la seconda per finanziare investimenti per il mantenimento del patrimonio aziendale esistente da ripartire in via programmatoria sulla base di un criterio di natura tecnica come meglio precisato nell'Allegato A al presente atto.

Per quanto riguarda la quota di risorse destinata alla ripartizione agli Enti del SSR, sono inclusi al suo interno i cosiddetti “finanziamenti a funzione”, i quali presentano determinate caratteristiche previste dall’art. 8-sexies del D.Lgs. 502/1992 e s.m.i. e sono finanziati attraverso l’assegnazione di una quota di finanziamento del FSR prestabilita ed espressa in valore assoluto.

Resta inteso che le Aziende sanitarie territoriali di riferimento hanno il compito di controllare che, a fronte dei finanziamenti a funzione destinati a erogatori privati accreditati, siano garantiti da parte di quest’ultimi gli standard minimi previsti al fine dell’effettivo riconoscimento del finanziamento.

Al netto dei finanziamenti a funzione ripartiti in valore assoluto, i restanti fondi a titolo indistinto sono ripartiti agli Enti del SSR considerando i fabbisogni finanziari relativi e non quelli assoluti in quanto i bisogni sanitari della popolazione sono potenzialmente illimitati rispetto alle risorse disponibili, limitate.

In particolare, Azienda Zero, con la nota prot. n. 25284/2024 sopra citata, ha proposto i seguenti aggiornamenti recepiti o proposti nel documento metodologico allegato alla presente:

  1. aggiornamento della percentuale delle risorse per LEA non ripartite direttamente agli Enti SSR da destinare a garanzia del generale equilibrio economico-finanziario del SSR per l’anno in corso e/o a copertura della programmazione degli investimenti in salute delle annualità successive, per allinearla ad un importo annuale di circa 130 milioni di euro (1,29%);
  2. aggiornamento della  percentuale delle risorse per LEA non ripartite direttamente agli Enti SSR da destinare alla programmazione dell’Accentrata regionale, per allinearla ad un importo annuale di circa 600 milioni di euro (5,93%);
  3. aggiornamento del finanziamento dei costi non evitabili per il livello dell’assistenza ospedaliera per allinearlo alla nuova proposta già trasmessa con nota di Azienda Zero n. 18651 del 31.7.2024, esplicitando le fonti dati utilizzate;
  4. modifica del finanziamento integrativo per l’assistenza distrettuale per le aree disagiate (paragrafo 4.2.2.11) considerando come criterio il numero di residenti per km quadrato inferiore alla media regionale (nel precedente documento invece si considerava il numero di residenti per km quadrato inferiore di oltre il 50% della media regionale);
  5. aggiornamento di alcuni finanziamenti a funzione. Nello specifico:
    1. Pronto Soccorso: mantenuta inalterata la classificazione dei PS/PPI e la dotazione prevista ma aggiornato il costo orario lordo aziendale per le figure professionali considerate nella metodologia, ovvero il medico (80 €/h) e l’infermiere (28,76 €/h);
    2. SUEM:
      1. aggiornato il costo orario lordo aziendale per le figure professionali considerate nella metodologia, ovvero il medico (80 €/h), l’infermiere (28,76 €/h) e l’OSS (24,04 €/h);
      2. aumentati i costi d’acquisto degli automezzi del 15% in seguito alla revisione prezzi, come da informazioni ricevute dal CREU con conseguente aumento dei costi di manutenzione e dei consumi (stimati in proporzione ai costi di acquisto);
      3. integrata la dotazione di mezzi con le ambulanze per trasporto neonatale (una per AOUPD e una per AOUIVR);
      4. come da indicazione del CREU, valorizzato l’elisoccorso dell’Ulss 1 pari a 1,3 volte quello dell’AOUPD/AOUIVR e quello dell’Ulss 2 pari a 1,5 volte quello dell’AOUPD /AOUIVR;
    3. CRAO (Coordinamento Regionale Attività Oncologiche): finanziamento di 600 mila euro allo IOV, come da importo previsto nella DGR n. 792 del 12 luglio 2024;
    4. aggiornamento del finanziamento a funzione per il personale in servizio presso le strutture afferenti ai centri e coordinamenti regionali come da importi comunicati dalla Direzione Risorse Umane SSR;
    5. integrazione del finanziamento per la messa a disposizione di ulteriori posti letto di terapia intensiva per il Servizio di Urgenza ed Emergenza Medica SUEM da parte dell’Azienda ULSS 9 Scaligera (in continuità con quanto già previsto con DGR n. 348 del 04.04.2024);
    6. aggiornamento, a totale invariato, della ripartizione tra Aziende sanitarie del finanziamento sistema regionale trapianti, come da proposte elaborata al Coordinamento Regionale Trapianti;
    7. aggiornamento del finanziamento per le attività trasfusionali, a parità di saldo, in base alla differenza dei volumi di produzione registrati nel 2023 rispetto al 2018;
    8. esclusione del finanziamento per la fibrosi cistica dalla lista dei finanziamenti a funzione.
  6. prevenzione: aggiornamento dei dati delle U.B.A. (unità bovino equivalenti) per la sanità pubblica veterinaria e delle P.A.T. (posizioni assicurative territoriali) per prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro (entrambi i dati sono utilizzati per la determinazione del fabbisogno standard);
  7. assistenza distrettuale:
    1. enucleato a parte, all’interno del raggruppamento “assistenza per non autosufficienti”, il livello di assistenza “impegnative di cura domiciliari”. Per questo nuovo livello il fabbisogno standard relativo tra aziende è stato calcolato utilizzando il dato degli utenti equivalenti contenuto del flusso regionale ICD;
    2. assegnato alla salute mentale un fabbisogno standard regionale complessivo pari al 5% delle risorse del FSR distribuito, ovvero al netto della quota per risorse accentrate e investimenti.

Con riferimento alla quota destinata ad essere ripartita agli Enti del SSR per i LEA si propone di confermare la competenza alla Giunta regionale di determinare la distribuzione percentuale delle risorse tra i macro LEA e tra i loro sotto livelli di assistenza e di calcolare sulla base di driver opportuni, principalmente sulla base del criterio della quota capitaria pesata, le quote relative alla distribuzione delle risorse fra le Aziende sanitarie come dettagliatamente descritto nella proposta tecnica di riparto redatta da Azienda Zero, Allegato A al presente atto.

Nell’ambito della definizione delle quote di riparto dei macro LEA, la proposta tecnica prevede inoltre l’assegnazione di una integrazione del finanziamento in relazione alla configurazione geografica e alla dispersione territoriale, ai sensi dell’art. 15 della Legge regionale  statutaria n. 1 del 17 aprile 2012 a tutela delle zone regionali con specificità territoriali, appunto.

La proposta di riparto prevede infine, ottenute le risultanze finali del calcolo, una rimodulazione a saldo zero del finanziamento agli Enti del SSR, per ridurre gli impatti delle annuali variazioni della numerosità della popolazione residente sulla ripartizione del FSR, tenuto conto della rigidità della funzione di produzione e dei relativi costi fissi aziendali.

Con il presente atto si rinvia ai successivi provvedimenti della Giunta regionale, di destinazione e ripartizione delle risorse per l’erogazione dei livelli essenziali di assistenza, in relazione alla quota del Fondo Sanitario Nazionale annualmente attribuito alla Regione del Veneto, la determinazione sia dei finanziamenti a funzione da garantire sia il corrispondente importo da assegnare agli enti del SSR sulla base di criteri tecnici di valorizzazione di specifici fattori produttivi secondo gli standard di riferimento.

Considerato che le condizioni demografiche nazionali e regionali e /o altre variabili utilizzate nei calcoli tecnici di determinazione del fabbisogno relativo degli Enti del SSR con riferimento ai sotto livelli di assistenza sanitaria si modificano annualmente,  si ritiene di incaricare Azienda Zero di aggiornare, con la medesima periodicità, tali parametri che incidono sui criteri tecnici di ripartizione delle risorse e di applicarli in sede di predisposizione degli atti di riparto.

Risorse integrative del FSR

Per quanto  concerne l’ammontare di risorse aggiuntive derivanti da altri atti e provvedimenti statali, si provvederà di volta in volta a disporre la ripartizione agli Enti del SSR sulla base degli atti predisposti dalle competenti Direzioni regionali afferenti all’Area Sanità e Sociale.

Infine si stabilisce che  tutte le somme relative ai finanziamenti perimetrati nel conto consolidato della sanità regionale, qualora oggetto di rimodulazione e/o non attribuite dalle competenti Direzioni dell’Area Sanità e Sociale, ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011, debbano considerarsi disponibilità da impegnare a favore di Azienda Zero a garanzia dell’equilibrio economico del SSR. 

L'aggiornamento dei criteri di ripartizione agli enti del SSR delle risorse per l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza definiti con DGR n. 1617 del 13 dicembre 2022, ai sensi dell'art. 41, comma 1 della Legge regionale n. 5/2001, così come su descritti, sono stati approvati dalla Giunta regionale con DGR n.150/CR/2024 del 16 dicembre 2024.

Con nota prot. n. 644661 del 18 dicembre 2024 la Segreteria della Giunta regionale ha trasmesso l'atto al Consiglio regionale per il rilascio del competente parere della Quinta Commissione consiliare ai sensi dell'art. 41, comma 1 della Legge regionale n. 5/2001.

La Quinta Commissione consiliare ha espresso parere favorevole a maggioranza, sulla predetta deliberazione, rilasciato nella seduta n. del 9 gennaio 2025 con prot. n. 451 del 13 gennaio 2025.

Con il presente provvedimento si propone dunque l’approvazione definitiva dell’aggiornamento dei criteri di ripartizione agli Enti del SSR delle risorse per l’erogazione dei livelli essenziali di assistenza, indipendentemente dal Fondo Sanitario Regionale annualmente riconosciuto alla Regione del Veneto a livello nazionale, rinviando a successivi provvedimenti della Giunta regionale la destinazione e la ripartizione agli Enti del SSR, come da proposta tecnica in Allegato A al presente atto.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO l'art. 2, comma 2, lett. o) della Legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTO il D.Lgs. n. 502 del 30 dicembre 1992;

VISTO il D.Lgs n. 118 del 23 giugno 2011 e ss.mm.ii.;

VISTO l’art. 41, comma 1 della Legge regionale del 9 febbraio 2001, n. 5;

VISTA la Legge regionale statutaria n. 1 del  17 aprile 2012;

VISTA la Legge regionale del 28 dicembre 2018, n. 48;

VISTA la Legge regionale del 25 ottobre 2016, n. 19;

VISTA la DGR n. 1810 del 07 novembre 2017,

VISTA la DGR n. 333 del 26 marzo 2019 e ss.mm.ii.;

VISTA la DGR n. 160 del 9 febbraio 2021;

VISTA la DGR n. 1237 del 14 settembre 2021;

VISTA la DGR n. 1829 del 23 dicembre 2021;

VISTA la DGR n. 709 del 14 giugno 2022;

VISTA la DGR n. 1617 del 13 dicembre 2022;

VISTA la DGR n. 1551 del 12 dicembre 2023;

VISTA la DGR n. 1592 del 19 dicembre 2023;

VISTA la DGR n. 150/CR del 16/12/2024;

VISTA la nota prot. n. 25284 del 21/10/2024 di Azienda Zero

VISTA la nota prot. n. 644661 del 18 dicembre 2024 della Segreteria della Giunta regionale;

VISTO il parere della Quinta Commissione consiliare rilasciato nella seduta n. 138 del 9 gennaio 2025 prot. n. 451 del 13 gennaio 2025.

delibera

  1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di approvare l’aggiornamento dei criteri di ripartizione agli Enti del SSR delle risorse per l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza definiti con DGR n. 1617 del 13 dicembre 2022 come da proposta tecnica trasmessa da Azienda Zero ed allegata al presente provvedimento (Allegato A);
  3. di stabilire che  tutte le somme relative ai finanziamenti perimetrati nel conto consolidato della sanità regionale, qualora oggetto di rimodulazione e/o non attribuite dalle competenti Direzioni dell’Area Sanità e Sociale, ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011, debbano considerarsi disponibilità da impegnare a favore di Azienda Zero a garanzia dell’equilibrio economico del SSR;  
  4. di incaricare Azienda Zero di aggiornare, annualmente, i parametri demografici e non che incidono sui calcoli dei criteri tecnici di ripartizione delle risorse e di applicarli in sede di predisposizione degli atti di riparto;
  5. di incaricare la Direzione Programmazione e Controllo SSR dell’esecuzione del presente atto;
  6. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del Bilancio regionale;
  7. di trasmettere il presente provvedimento ad Azienda Zero;
  8. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

Dgr_23_25_AllegatoA_547482.pdf

Torna indietro