Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 165 del 20 dicembre 2024


Materia: Sanità e igiene pubblica

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1473 del 12 dicembre 2024

Erogatori ospedalieri privati accreditati: criteri e determinazione dei tetti di spesa per il triennio 2024-2026 per l'assistenza ospedaliera e specialistica ambulatoriale erogata nei confronti dei cittadini residenti nel Veneto.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento vengono determinati i tetti di spesa per ciascuno degli anni del triennio 2024-2026 per l’attività ospedaliera e specialistica ambulatoriale erogata dalle strutture ospedaliere private accreditate a favore dei cittadini residenti nel Veneto.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

Ai sensi del Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 e successive modifiche e integrazioni, la Giunta regionale determina i principi e i criteri di finanziamento al fine di programmare l'erogazione da parte dei soggetti pubblici e privati accreditati delle prestazioni sanitarie, comprese nei livelli essenziali di assistenza, sia in regime di ricovero ospedaliero che ambulatoriale, con oneri a carico del Servizio Sanitario Regionale.

Pertanto, la Giunta regionale è tenuta, tra l’altro, a definire l’insieme delle regole e dei criteri per la remunerazione tariffaria e la determinazione dei tetti di spesa dell’attività sanitaria erogate dai soggetti privati accreditati, sia ospedalieri che esclusivamente ambulatoriali, nei confronti dei cittadini residenti nel Veneto, al fine di governare l’offerta delle prestazioni stesse.

Nel definire tali regole e criteri le Regioni non possono prescindere dal contemperare le proprie scelte in materia di definizione dei servizi sanitari, garantendo la tutela del diritto alla salute e l'appropriatezza nell'erogazione delle prestazioni sanitarie, con la necessità del mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario del Bilancio regionale e dell'efficientamento nell'uso delle risorse pubbliche.

In particolare, con riferimento agli erogatori privati accreditati le Regioni sono tenute a rispettare il vincolo previsto dall’art. 15, comma 14 del Decreto Legge 6 luglio 2012 n. 95 (c.d. spending review), convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, il quale dispone il contenimento del costo di acquisto delle prestazioni da privato accreditato entro i valori contabilizzati nell’esercizio 2011 con una riduzione del 2%, con le deroghe introdotte dai commi dal 574 al 578 della Legge n. 208/2015, modificato, a decorrere dall'anno 2020, nel valore della spesa consuntivata nell'anno 2011, dall'art. 45, comma 1-ter del Decreto Legge 26 ottobre 2019, n. 124, e rideterminato, da ultimo, dalla Legge 30 dicembre 2023, n. 213 art. 1 comma 233 nel valore della spesa consuntivata nell'anno 2011 incrementata di 1 punto percentuale per l'anno 2024, di 3 punti percentuali per l'anno 2025 e di 4 punti percentuali a decorrere dall'anno 2026, fermo restando il rispetto dell'equilibrio economico e finanziario del Servizio Sanitario Regionale.

Oltre ai suddetti vincoli nazionali, il quadro normativo regionale, i criteri e principi fondamentali entro cui il presente provvedimento si colloca sono i seguenti:

  • la Legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 e s.m.i. in materia di accreditamento delle strutture sanitarie;
  • il Piano Regionale Socio Sanitario 2019-2023, approvato con Legge regionale n. 48/2018;
  • la Deliberazione della Giunta regionale n. 614 del 14 maggio 2019, di approvazione delle schede di dotazione delle strutture ospedaliere e delle strutture sanitarie di cure intermedie degli Enti del Servizio Sanitario Regionale, compresi gli erogatori ospedalieri privati accreditati;
  • la Deliberazione della Giunta regionale n. 626 del 4 giugno 2024 “Aggiornamento del Piano Regionale di Governo delle Liste di Attesa (PRGLA). Deliberazione/CR n. 35 del 9 aprile 2024”;
  • i Piani Operativi Regionale e Aziendali per il recupero delle liste di attesa;
  • la determinazione degli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi assegnati annualmente alle Aziende sanitarie pubbliche con appositi atti giuntali (da ultimo la Deliberazione della Giunta regionale n. 1682 del 29 dicembre 2023);
  • il sistema di tariffazione e di remunerazione delle prestazioni di ricovero ospedaliero (DGR n. 1805 del 8 novembre 2011 e s.m.i., per ultima la DGR n. 426 del 6 aprile 2021 e successiva DGR n. 1026 del 28 luglio 2021);
  • il sistema di tariffazione e di remunerazione delle prestazioni di specialistica ambulatoriale, con l’entrata in vigore del nuovo Nomenclatore Tariffario Regionale;
  • il quadro finanziario del servizio socio sanitario regionale, ancorché provvisorio in carenza dell’Intesa Stato-Regioni, inerente la disponibilità di risorse per l’anno 2024, come definito dalla Deliberazione della Giunta regionale n. 554 del 20 maggio 2024.

Si rileva che:

  • tutti gli erogatori privati accreditati devono concorrere all'ottimizzazione dell'offerta complessiva dell'Azienda Ulss nella quale insistono, e delle altre Aziende Ulss limitrofe, orientando la propria attività in relazione agli indirizzi della programmazione regionale e locale e agli effettivi bisogni dei cittadini;
  • tutti gli erogatori privati accreditati devono concorrere alla razionalizzazione e all’efficientamento della rete ospedaliera, al raggiungimento degli obiettivi di contenimento del tasso di ospedalizzazione e alla erogazione di adeguati volumi di prestazioni specialistiche;
  • tutti gli erogatori privati accreditati devono contribuire a garantire l'appropriatezza clinica delle prestazioni erogate dal sistema sanitario, intesa sia qualitativamente che quantitativamente e in relazione all'uso efficiente delle risorse, in particolare in riferimento al ruolo della struttura nelle reti di patologia, definite dal Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale con proprio atto, prevedendo, tra l'altro, criteri di penalizzazione economica per le prestazioni erogate al di fuori del percorso definito;
  • la determinazione dei tetti di spesa deve avvenire entro un ammontare predefinito, che consente di non superare il limite massimo di spesa programmato e sostenibile per l'assistenza sanitaria, dando così certezza preventiva di tutte le risorse massime assegnate.

Con riferimento in particolare all’assistenza ospedaliera e specialistica ambulatoriale erogata dalle strutture ospedaliere private accreditate (di seguito denominate erogatori privati), oggetto del presente atto, l’ultimo provvedimento di determinazione dei tetti di spesa è la Deliberazione della Giunta regionale n. 925 del 5 luglio 2021 che ha assegnato i tetti di spesa per il triennio 2021-2023.

La stessa Deliberazione risulta attualmente ancora in vigore in quanto dispone che “…nell'ipotesi di non approvazione, entro il 31 dicembre 2023, della delibera della Giunta Regionale per la determinazione dei tetti di spesa per il periodo successivo, si intende provvisoriamente prorogato il presente provvedimento fino all'adozione della nuova deliberazione. …”.

Al riguardo si segnalano altresì i seguenti punti:

  • le Regioni sono tenute ad adottare quanto previsto dalla Legge 5 agosto 2022, n. 118 “Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021” e in particolare dall’art. 15 “Revisione e trasparenza dell’accreditamento e del convenzionamento delle strutture private nonché monitoraggio e valutazione degli erogatori privati convenzionati”, così come attuato dal Decreto del Ministro della Salute 19 dicembre 2022;
  • le Aziende Ulss hanno da poco predisposto i propri Piani Attuativi Aziendali in seguito all’adozione del nuovo Piano Regionale di Governo delle Liste d’Attesa (PRGLA) di cui alla DGR n. 626/2024, che dovrà rivedere, tra l’altro, l’organizzazione dell’offerta complessiva di prestazioni nel territorio e definire la programmazione dell’attività da erogare con le strutture private accreditate per l’abbattimento delle liste di attesa;
  • il nuovo Nomenclatore Tariffario Nazionale per l’erogazione delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, di cui al Decreto del Ministero della Salute, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, del 23 giugno 2023, entrerà in vigore al più tardi il 1 gennaio 2025;
  • con riferimento all’esercizio 2023 il Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti, di cui all’art. 12 dell’Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005, ha verificato la sussistenza dell'equilibrio economico-finanziario, e che pertanto, anche sulla base delle elaborazioni trasmesse da Azienda Zero e agli atti della Direzione Programmazione e Controllo SSR, l’Amministrazione regionale ritiene rispettata l’applicazione del Decreto Legge n. 95/2012 e s.m.i. per l’anno 2023 relativamente all’acquisto di prestazioni sanitarie (sia assistenza ospedaliera che specialistica ambulatoriale) dagli erogatori privati accreditati;
  • la Legge 30 dicembre 2023, n. 213 ha rideterminato, come già summenzionato, il limite del costo di acquisto delle prestazioni da privato accreditato con una maggiorazione dell’1% rispetto al valore contabilizzato della spesa nell’anno 2011 per l'anno 2024, del 3% per l'anno 2025 e del 4% per l'anno 2026;
  • attesa la volontà dell’Amministrazione regionale di garantire la stabilità della programmazione sanitaria ed economica per un arco temporale adeguato sia in ordine al mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario, sia al fine di consentire maggiore certezza relativamente ai costi massimi previsti per il settore sanitario privato accreditato.

Alla luce di quanto suesposto, con riferimento all’attività di assistenza ospedaliera e specialistica ambulatoriale, erogata dagli erogatori privati nei confronti dei cittadini residenti nel Veneto, con il presente provvedimento si propone di individuare quali tetti di spesa invalicabili, per ciascuno degli anni del triennio 2024-2026, i tetti previsti per l’anno 2023 dalla DGR n. 925/2021 e successive modifiche e integrazioni, incrementati per il 2024 fino all'1% del valore a consuntivo del 2011, fino al 3% per il 2025 e fino al 4% per il 2026 (Legge 30 dicembre 2023, n. 213), inclusivi anche delle modifiche a seguito di eventuali trasferimenti riconosciuti dalle Aziende Ulss, così come riportato nell’Allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto.

I tetti di spesa di cui al presente provvedimento rappresentano i tetti finanziari massimi attribuiti e non superabili. Pertanto, le prestazioni erogate in supero agli stessi – fatte salve le deroghe di seguito elencate – non saranno remunerate, assicurando in tal modo la certezza della spesa massima da parte delle Aziende Ulss e dell’Amministrazione regionale.

I tetti di spesa per l’attività specialistica di cui all’Allegato A, distinti per le macroaree di “Laboratorio”, “Medicina fisica e riabilitazione” (FKT), “Diagnostica per Immagini” e “Altro” (Branche a visita), sono comprensivi delle prestazioni erogate in regime di Day Service ambulatoriale e della quota di compartecipazione alla spesa (c.d. ticket) incassata nell’anno in corso; le quote di compartecipazione alla spesa introitate devono pertanto intendersi come mero acconto di pagamento che va recuperato alla prima fatturazione utile.

Con riferimento alle maggiorazioni percentuali rispetto al valore a consuntivo del 2011 previste per gli anni 2024, 2025 e 2026 dalla Legge 30 dicembre 2023, n. 213 art. 1 comma 233, si ritiene di rinviare a successivi provvedimenti regionali la determinazione dei criteri per l’eventuale assegnazione e ripartizione degli stessi tra le strutture private accreditate.

Tali provvedimenti definiranno altresì i budget dei singoli erogatori ospedalieri privati accreditati per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, e, contestualmente, potranno aggiornare e/o modificare i criteri di determinazione e assegnazione degli stessi tetti di spesa, anche in caso di mutamenti del quadro normativo nazionale e regionale o di cambiamenti nel fabbisogno assistenziale e nelle criticità rilevate nei territori delle Aziende Ulss.

Con riferimento alla determinazione del budget economico assegnato all’Ospedale Codivilla Putti di Cortina d’Ampezzo, struttura afferente all’Azienda Ulss 1 Dolomiti, si rinvia al contratto di concessione e al Piano Economico Finanziario (PEF), nonché agli eventuali atti aggiuntivi che prevedano la parziale rimodulazione del PEF, nelle more della conclusione dei lavori di ristrutturazione.

I tetti di spesa di cui all’Allegato A sono inoltre comprensivi degli incrementi che si intendono riconoscere per alcune casistiche particolari rientranti nel fondo ad hoc istituito con la DGR n. 925/2021. Le strutture individuate e i relativi importi saranno definiti con i summenzionati provvedimenti regionali che assegneranno i tetti di spesa ai singoli erogatori ospedalieri privati accreditati.

Inoltre, analogamente agli anni precedenti:

  • sono inclusi nei tetti di spesa di cui all’Allegato A del presente provvedimento le attività di alta complessità, l’attività di Chirurgia Oncologica (neoplasia maligna primaria, secondaria, in situ) e l’attività sia di Medicina nucleare che di altra specialistica ambulatoriale purché correlate alla citata Chirurgia Oncologica;
  • le prestazioni di specialistica ambulatoriale erogate in regime di urgenza ed emergenza (Pronto Soccorso) per la definizione del quesito diagnostico, esclusivamente per i casi che non esitano in ricovero, non concorrono alla determinazione del tetto di spesa dell’assistenza specialistica di cui alla presente Deliberazione;
  • le prestazioni di Radioterapia, per la loro peculiarità e per la particolarità dei pazienti cui sono rivolte, tenuto altresì conto del ruolo e delle funzioni posti in capo al Coordinamento Regionale per le Attività Oncologiche (CRAO) (istituito con Deliberazione della Giunta regionale n. 1711 del 30 dicembre 2022), non concorrono, se appropriate e previa valutazione del CRAO, alla determinazione del tetto di spesa per l’assistenza ambulatoriale di cui Allegato A. Parimenti le prestazioni di Dialisi, anche in riferimento alle deroghe ministeriali concesse sulla verifica del rispetto del DL 95 del 2012, non concorrono alla determinazione del medesimo tetto di spesa. Per entrambe le succitate fattispecie, distintamente per ognuna di esse, si propone che il fatturato realizzato in ciascun anno del triennio incrementale rispetto al 2023, sia riconosciuto con un abbattimento del 13% rispetto alla vigente tariffa del Nomenclatore Tariffario Regionale, in quanto i costi fissi devono ritenersi già ristorati dal budget di cui all’Allegato A;
  • ciascun erogatore privato, una volta definiti con i summenzionati provvedimenti regionali i tetti di spesa delle singole strutture, (anche su richiesta diretta dell’Azienda Ulss territorialmente competente) può beneficiare in ognuno degli anni di contrattualizzazione del triennio 2024-2026 del trasferimento di quota parte del tetto di spesa non utilizzato per l’assistenza ospedaliera in aggiunta al tetto di spesa per l’assistenza ambulatoriale, e non viceversa nella logica di un progressivo cambiamento dei setting erogativi in favore del territorio, nonché, all’interno del tetto di spesa assegnato per l’assistenza ambulatoriale, dello spostamento tra diverse macroaree. Tali trasferimenti, che costituiranno i nuovi tetti di spesa di riferimento dell’erogatore privato, devono essere autorizzati dall’Azienda Ulss di ubicazione territoriale entro l’anno di riferimento in cui avviene lo spostamento e comunicati alla Direzione Programmazione Sanitaria e ad Azienda Zero;
  • il tempo di pagamento delle prestazioni erogate previsto è di 60 giorni dal ricevimento della fattura. La remunerazione delle prestazioni avviene utilizzando la tariffa in vigore al momento dell’esecuzione della prestazione stessa;
  • gli erogatori privati concorrono obbligatoriamente alla distribuzione diretta di farmaci - ai sensi della Legge n. 405/2001 - secondo le modalità operative da concordare con le Aziende Ulss di ubicazione territoriale, tenuto conto dei limiti di costo assegnati agli Enti del SSR in materia di beni sanitari annualmente determinati con specifici decreti del Direttore Generale dell’Area Sanità e Sociale.

I Direttori Generali delle Aziende Ulss sono incaricati, una volta definiti i tetti di spesa dei singoli erogatori privati del proprio territorio, alla sottoscrizione degli accordi contrattuali di cui all'art. 17, comma 3 della Legge regionale 16 agosto 2002, n. 22.

In particolare, nelle more dell’adozione dei nuovi schemi tipo di accordo contrattuale, i Direttori Generali delle Aziende Ulss sono tenuti a contrattare, con gli erogatori privati del proprio territorio e per ognuno degli anni di contrattualizzazione del triennio, una quota del tetto di spesa pari al 40% dello stesso per l’assistenza ospedaliera e all’80% per l’assistenza ambulatoriale; entrambe le quote contrattate devono essere finalizzate, attraverso l’individuazione della tipologia e dei volumi di specifiche prestazioni, alla riduzione dei tempi di attesa sulla base delle indicazioni dei Piani Attuativi Aziendali per il governo delle liste di attesa di cui alla DGR n. 626/2024.

Il rifiuto da parte dell’erogatore privato all’effettuazione delle specifiche prestazioni contrattate comporterà l'impossibilità dello stesso di poter utilizzare tale quota di budget. Conseguentemente il tetto di spesa risultante da tale detrazione costituirà il nuovo tetto di spesa di riferimento per l’erogatore nell’anno in cui si è verificato il rifiuto.

Si conferma che l'interoperabilità con l’Azienda Ulss di ubicazione territoriale delle agende delle prestazioni ambulatoriali, tramite il Centro Unico di Prenotazione (CUP), e delle agende delle prestazioni di ricovero - con esclusione degli erogatori che effettuano prestazioni di terapia psichiatrica - è vincolante ai fini dell’utilizzo dei tetti di spesa assegnati a ciascun erogatore privato, ai sensi della Legge 29 luglio 2024, n. 107 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, recante misure urgenti per la riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie”.

Inoltre, si conferma per gli erogatori privati l’obbligo di integrazione con il sistema regionale “fascicolo sanitario” per quanto concerne i processi di alimentazione dello stesso con la documentazione prodotta in tutti i regimi erogativi.

Azienda Zero è tenuta a rendicontare trimestralmente alla Direzione Programmazione Sanitaria e alla Direzione Programmazione e Controllo SSR i risultati delle attività di verifica e monitoraggio in attuazione del presente provvedimento, in particolare con riferimento al trend di spesa nel rispetto della spending review (art. 15, comma 14 del Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95 e s.m.i.).

Al fine di assicurare il regolare svolgimento delle attività di erogazione delle prestazioni senza soluzione di continuità, quanto previsto dal presente provvedimento resterà in vigore, in dodicesimi per ogni mese di vacatio, fino all’adozione del nuovo atto regionale.

Si dà atto che gli oneri di cui al presente provvedimento trovano copertura finanziaria nell’ambito delle quote provenienti dalla ripartizione delle risorse del Fondo Sanitario Regionale assegnate alle corrispondenti Aziende Ulss a titolo di finanziamento indistinto per l’erogazione dei LEA in ciascuno degli anni del triennio 2024-2026, con appositi provvedimenti della Giunta regionale. Tali finanziamenti sono erogati attraverso l’Azienda Zero di cui alla Legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19.

Si rappresenta la previa informazione in ordine al presente provvedimento delle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative degli erogatori privati accreditati, alle quali sono stati illustrati i criteri fondamentali di assegnazione dei tetti di spesa, secondo quanto fin qui esplicitato.

Si incarica infine il Direttore Generale dell’Area Sanità e Sociale a provvedere, con proprio atto, alla correzione di eventuali errori materiali.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 2002, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95 “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario”, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 7 agosto 2012, n. 135, ed in particolare l’art 15, comma 14, così come modificato, per la rideterminazione del limite di spesa di cui al primo periodo del citato comma, a decorrere dall’anno 2020, dall’art. 45, comma 1-ter, del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157;

VISTA la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (legge di stabilità 2016);

VISTA la Legge 5 agosto 2022, n. 118;

VISTA la Legge 30 dicembre 2023, n. 213;

VISTO il Decreto del Ministero della Salute, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, del 23 giugno 2023;

VISTA la Legge 29 luglio 2024, n. 107 di conversione in legge, con modificazioni, del Decreto legge 7 giugno 2024, n. 73;

VISTA la Legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 e s.m.i.;

VISTA la Legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19;

VISTO il Piano Socio Sanitario 2019-2023 approvato con Legge regionale 28 dicembre 2018, n. 48;

VISTA la Legge regionale 22 dicembre 2023, n. 32 “Bilancio di previsione 2024-2026;

VISTO il Decreto del Segretario Generale della Programmazione n. 25 del 29 dicembre 2023 “Bilancio Finanziario Gestionale 2024 – 2026”;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 614 del 14 maggio 2019;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 925 del 5 luglio 2021;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 101 del 7 febbraio 2022;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 1711 del 30 dicembre 2022;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 1682 del 29 dicembre 2023;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 26 del 16 gennaio 2024;

VISTA Deliberazione della Giunta regionale n. 554 del 20 maggio 2024;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 626 del 4 giugno 2024;

VISTO il Decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale n. 27 del 28 marzo 2023;

VISTO l'art. 2, comma 2 della Legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012.

delibera

  1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di approvare i criteri per la determinazione dei tetti di spesa per il triennio 2024-2026 degli erogatori ospedalieri privati accreditati per l’assistenza ospedaliera e specialistica ambulatoriale a favore dei cittadini residenti nel Veneto;
  3. di approvare i tetti di spesa sia per l’assistenza ospedaliera sia per l’assistenza specialistica ambulatoriale degli erogatori ospedalieri privati accreditati, per ciascuno degli anni del triennio 2024-2026, che rappresentano i tetti finanziari massimi attribuiti e non superabili per l’erogazione di prestazioni nei confronti di cittadini residenti nel Veneto, di cui all’Allegato A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  4. di rinviare a successivi provvedimenti della Giunta regionale la determinazione dei criteri per l’eventuale assegnazione e ripartizione tra le strutture private accreditate delle maggiorazioni percentuali, rispetto al valore a consuntivo del 2011, previste per gli anni 2024, 2025 e 2026 dalla Legge 30 dicembre 2023, n. 213, art. 1, comma 233 e riportate nell'Allegato A;
  5. di rinviare altresì, ai medesimi provvedimenti di cui al punto 4., la definizione dei budget dei singoli erogatori ospedalieri privati accreditati, per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, nonché gli eventuali aggiornamenti e/o modifiche ai criteri di determinazione e assegnazione dei tetti di spesa per gli anni 2024, 2025 e 2026 di cui al presente atto, anche in caso di mutamenti del quadro normativo nazionale e regionale o di cambiamenti nel fabbisogno assistenziale e nelle criticità rilevate nei territori delle Aziende Ulss;
  6. di incaricare i Direttori Generali delle Aziende Ulss di applicare i contenuti del presente atto, nella sottoscrizione degli accordi contrattuali con ciascun erogatore privato del proprio territorio;
  7. di prevedere che quanto disposto dal presente provvedimento resti in vigore anche dopo il triennio 2024-2026, in dodicesimi per ogni mese di vacatio, fino all’adozione del nuovo atto regionale;
  8. di dare atto che gli oneri di cui al presente provvedimento trovano copertura finanziaria nell’ambito delle quote provenienti dalla ripartizione delle risorse del Fondo Sanitario Regionale assegnate alle corrispondenti Aziende sanitarie a titolo di finanziamento indistinto per l’erogazione dei LEA in ciascuno degli anni del triennio 2024-2026;
  9. di incaricare la Direzione Programmazione Sanitaria dell’esecuzione del presente atto;
  10. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

Dgr_1473_24_AllegatoA_545374.pdf

Torna indietro