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Materia: Sanità e igiene pubblica
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1473 del 12 dicembre 2024
Erogatori ospedalieri privati accreditati: criteri e determinazione dei tetti di spesa per il triennio 2024-2026 per l'assistenza ospedaliera e specialistica ambulatoriale erogata nei confronti dei cittadini residenti nel Veneto.
Con il presente provvedimento vengono determinati i tetti di spesa per ciascuno degli anni del triennio 2024-2026 per l’attività ospedaliera e specialistica ambulatoriale erogata dalle strutture ospedaliere private accreditate a favore dei cittadini residenti nel Veneto.
L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.
Ai sensi del Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 e successive modifiche e integrazioni, la Giunta regionale determina i principi e i criteri di finanziamento al fine di programmare l'erogazione da parte dei soggetti pubblici e privati accreditati delle prestazioni sanitarie, comprese nei livelli essenziali di assistenza, sia in regime di ricovero ospedaliero che ambulatoriale, con oneri a carico del Servizio Sanitario Regionale.
Pertanto, la Giunta regionale è tenuta, tra l’altro, a definire l’insieme delle regole e dei criteri per la remunerazione tariffaria e la determinazione dei tetti di spesa dell’attività sanitaria erogate dai soggetti privati accreditati, sia ospedalieri che esclusivamente ambulatoriali, nei confronti dei cittadini residenti nel Veneto, al fine di governare l’offerta delle prestazioni stesse.
Nel definire tali regole e criteri le Regioni non possono prescindere dal contemperare le proprie scelte in materia di definizione dei servizi sanitari, garantendo la tutela del diritto alla salute e l'appropriatezza nell'erogazione delle prestazioni sanitarie, con la necessità del mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario del Bilancio regionale e dell'efficientamento nell'uso delle risorse pubbliche.
In particolare, con riferimento agli erogatori privati accreditati le Regioni sono tenute a rispettare il vincolo previsto dall’art. 15, comma 14 del Decreto Legge 6 luglio 2012 n. 95 (c.d. spending review), convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, il quale dispone il contenimento del costo di acquisto delle prestazioni da privato accreditato entro i valori contabilizzati nell’esercizio 2011 con una riduzione del 2%, con le deroghe introdotte dai commi dal 574 al 578 della Legge n. 208/2015, modificato, a decorrere dall'anno 2020, nel valore della spesa consuntivata nell'anno 2011, dall'art. 45, comma 1-ter del Decreto Legge 26 ottobre 2019, n. 124, e rideterminato, da ultimo, dalla Legge 30 dicembre 2023, n. 213 art. 1 comma 233 nel valore della spesa consuntivata nell'anno 2011 incrementata di 1 punto percentuale per l'anno 2024, di 3 punti percentuali per l'anno 2025 e di 4 punti percentuali a decorrere dall'anno 2026, fermo restando il rispetto dell'equilibrio economico e finanziario del Servizio Sanitario Regionale.
Oltre ai suddetti vincoli nazionali, il quadro normativo regionale, i criteri e principi fondamentali entro cui il presente provvedimento si colloca sono i seguenti:
Si rileva che:
Con riferimento in particolare all’assistenza ospedaliera e specialistica ambulatoriale erogata dalle strutture ospedaliere private accreditate (di seguito denominate erogatori privati), oggetto del presente atto, l’ultimo provvedimento di determinazione dei tetti di spesa è la Deliberazione della Giunta regionale n. 925 del 5 luglio 2021 che ha assegnato i tetti di spesa per il triennio 2021-2023.
La stessa Deliberazione risulta attualmente ancora in vigore in quanto dispone che “…nell'ipotesi di non approvazione, entro il 31 dicembre 2023, della delibera della Giunta Regionale per la determinazione dei tetti di spesa per il periodo successivo, si intende provvisoriamente prorogato il presente provvedimento fino all'adozione della nuova deliberazione. …”.
Al riguardo si segnalano altresì i seguenti punti:
Alla luce di quanto suesposto, con riferimento all’attività di assistenza ospedaliera e specialistica ambulatoriale, erogata dagli erogatori privati nei confronti dei cittadini residenti nel Veneto, con il presente provvedimento si propone di individuare quali tetti di spesa invalicabili, per ciascuno degli anni del triennio 2024-2026, i tetti previsti per l’anno 2023 dalla DGR n. 925/2021 e successive modifiche e integrazioni, incrementati per il 2024 fino all'1% del valore a consuntivo del 2011, fino al 3% per il 2025 e fino al 4% per il 2026 (Legge 30 dicembre 2023, n. 213), inclusivi anche delle modifiche a seguito di eventuali trasferimenti riconosciuti dalle Aziende Ulss, così come riportato nell’Allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto.
I tetti di spesa di cui al presente provvedimento rappresentano i tetti finanziari massimi attribuiti e non superabili. Pertanto, le prestazioni erogate in supero agli stessi – fatte salve le deroghe di seguito elencate – non saranno remunerate, assicurando in tal modo la certezza della spesa massima da parte delle Aziende Ulss e dell’Amministrazione regionale.
I tetti di spesa per l’attività specialistica di cui all’Allegato A, distinti per le macroaree di “Laboratorio”, “Medicina fisica e riabilitazione” (FKT), “Diagnostica per Immagini” e “Altro” (Branche a visita), sono comprensivi delle prestazioni erogate in regime di Day Service ambulatoriale e della quota di compartecipazione alla spesa (c.d. ticket) incassata nell’anno in corso; le quote di compartecipazione alla spesa introitate devono pertanto intendersi come mero acconto di pagamento che va recuperato alla prima fatturazione utile.
Con riferimento alle maggiorazioni percentuali rispetto al valore a consuntivo del 2011 previste per gli anni 2024, 2025 e 2026 dalla Legge 30 dicembre 2023, n. 213 art. 1 comma 233, si ritiene di rinviare a successivi provvedimenti regionali la determinazione dei criteri per l’eventuale assegnazione e ripartizione degli stessi tra le strutture private accreditate.
Tali provvedimenti definiranno altresì i budget dei singoli erogatori ospedalieri privati accreditati per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, e, contestualmente, potranno aggiornare e/o modificare i criteri di determinazione e assegnazione degli stessi tetti di spesa, anche in caso di mutamenti del quadro normativo nazionale e regionale o di cambiamenti nel fabbisogno assistenziale e nelle criticità rilevate nei territori delle Aziende Ulss.
Con riferimento alla determinazione del budget economico assegnato all’Ospedale Codivilla Putti di Cortina d’Ampezzo, struttura afferente all’Azienda Ulss 1 Dolomiti, si rinvia al contratto di concessione e al Piano Economico Finanziario (PEF), nonché agli eventuali atti aggiuntivi che prevedano la parziale rimodulazione del PEF, nelle more della conclusione dei lavori di ristrutturazione.
I tetti di spesa di cui all’Allegato A sono inoltre comprensivi degli incrementi che si intendono riconoscere per alcune casistiche particolari rientranti nel fondo ad hoc istituito con la DGR n. 925/2021. Le strutture individuate e i relativi importi saranno definiti con i summenzionati provvedimenti regionali che assegneranno i tetti di spesa ai singoli erogatori ospedalieri privati accreditati.
Inoltre, analogamente agli anni precedenti:
I Direttori Generali delle Aziende Ulss sono incaricati, una volta definiti i tetti di spesa dei singoli erogatori privati del proprio territorio, alla sottoscrizione degli accordi contrattuali di cui all'art. 17, comma 3 della Legge regionale 16 agosto 2002, n. 22.
In particolare, nelle more dell’adozione dei nuovi schemi tipo di accordo contrattuale, i Direttori Generali delle Aziende Ulss sono tenuti a contrattare, con gli erogatori privati del proprio territorio e per ognuno degli anni di contrattualizzazione del triennio, una quota del tetto di spesa pari al 40% dello stesso per l’assistenza ospedaliera e all’80% per l’assistenza ambulatoriale; entrambe le quote contrattate devono essere finalizzate, attraverso l’individuazione della tipologia e dei volumi di specifiche prestazioni, alla riduzione dei tempi di attesa sulla base delle indicazioni dei Piani Attuativi Aziendali per il governo delle liste di attesa di cui alla DGR n. 626/2024.
Il rifiuto da parte dell’erogatore privato all’effettuazione delle specifiche prestazioni contrattate comporterà l'impossibilità dello stesso di poter utilizzare tale quota di budget. Conseguentemente il tetto di spesa risultante da tale detrazione costituirà il nuovo tetto di spesa di riferimento per l’erogatore nell’anno in cui si è verificato il rifiuto.
Si conferma che l'interoperabilità con l’Azienda Ulss di ubicazione territoriale delle agende delle prestazioni ambulatoriali, tramite il Centro Unico di Prenotazione (CUP), e delle agende delle prestazioni di ricovero - con esclusione degli erogatori che effettuano prestazioni di terapia psichiatrica - è vincolante ai fini dell’utilizzo dei tetti di spesa assegnati a ciascun erogatore privato, ai sensi della Legge 29 luglio 2024, n. 107 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, recante misure urgenti per la riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie”.
Inoltre, si conferma per gli erogatori privati l’obbligo di integrazione con il sistema regionale “fascicolo sanitario” per quanto concerne i processi di alimentazione dello stesso con la documentazione prodotta in tutti i regimi erogativi.
Azienda Zero è tenuta a rendicontare trimestralmente alla Direzione Programmazione Sanitaria e alla Direzione Programmazione e Controllo SSR i risultati delle attività di verifica e monitoraggio in attuazione del presente provvedimento, in particolare con riferimento al trend di spesa nel rispetto della spending review (art. 15, comma 14 del Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95 e s.m.i.).
Al fine di assicurare il regolare svolgimento delle attività di erogazione delle prestazioni senza soluzione di continuità, quanto previsto dal presente provvedimento resterà in vigore, in dodicesimi per ogni mese di vacatio, fino all’adozione del nuovo atto regionale.
Si dà atto che gli oneri di cui al presente provvedimento trovano copertura finanziaria nell’ambito delle quote provenienti dalla ripartizione delle risorse del Fondo Sanitario Regionale assegnate alle corrispondenti Aziende Ulss a titolo di finanziamento indistinto per l’erogazione dei LEA in ciascuno degli anni del triennio 2024-2026, con appositi provvedimenti della Giunta regionale. Tali finanziamenti sono erogati attraverso l’Azienda Zero di cui alla Legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19.
Si rappresenta la previa informazione in ordine al presente provvedimento delle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative degli erogatori privati accreditati, alle quali sono stati illustrati i criteri fondamentali di assegnazione dei tetti di spesa, secondo quanto fin qui esplicitato.
Si incarica infine il Direttore Generale dell’Area Sanità e Sociale a provvedere, con proprio atto, alla correzione di eventuali errori materiali.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 2002, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95 “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario”, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 7 agosto 2012, n. 135, ed in particolare l’art 15, comma 14, così come modificato, per la rideterminazione del limite di spesa di cui al primo periodo del citato comma, a decorrere dall’anno 2020, dall’art. 45, comma 1-ter, del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157;
VISTA la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (legge di stabilità 2016);
VISTA la Legge 5 agosto 2022, n. 118;
VISTA la Legge 30 dicembre 2023, n. 213;
VISTO il Decreto del Ministero della Salute, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, del 23 giugno 2023;
VISTA la Legge 29 luglio 2024, n. 107 di conversione in legge, con modificazioni, del Decreto legge 7 giugno 2024, n. 73;
VISTA la Legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 e s.m.i.;
VISTA la Legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19;
VISTO il Piano Socio Sanitario 2019-2023 approvato con Legge regionale 28 dicembre 2018, n. 48;
VISTA la Legge regionale 22 dicembre 2023, n. 32 “Bilancio di previsione 2024-2026;
VISTO il Decreto del Segretario Generale della Programmazione n. 25 del 29 dicembre 2023 “Bilancio Finanziario Gestionale 2024 – 2026”;
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 614 del 14 maggio 2019;
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 925 del 5 luglio 2021;
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 101 del 7 febbraio 2022;
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 1711 del 30 dicembre 2022;
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 1682 del 29 dicembre 2023;
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 26 del 16 gennaio 2024;
VISTA Deliberazione della Giunta regionale n. 554 del 20 maggio 2024;
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 626 del 4 giugno 2024;
VISTO il Decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale n. 27 del 28 marzo 2023;
VISTO l'art. 2, comma 2 della Legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012.
delibera
(seguono allegati)
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