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Materia: Enti regionali o a partecipazione regionale
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1351 del 25 novembre 2024
Aggiornamento delle direttive indirizzate alle società partecipate con le precedenti DGR n. 2101/2014, n. 447/2015 e n. 751/2021.
Col presente provvedimento la Giunta regionale provvede ad aggiornare le direttive fornite alle proprie società partecipate con le DGR n. 2101/2014, n. 447/2015 e n. 751/2021.
L'Assessore Francesco Calzavara riferisce quanto segue.
La Giunta regionale, nell’ambito dei poteri di definizione e realizzazione degli obiettivi di governo e amministrazione, previsi dallo Statuto regionale, e di quelli di indirizzo per la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa degli enti, agenzie, aziende o altri organismi regionali, previsti dalla L.R. n. 54/2012, è intervenuta negli ultimi anni con vari provvedimenti volti a indirizzare le società a partecipazione regionale verso una razionalizzazione delle risorse e una riduzione dei costi di gestione, nonché al fine di dare attuazione a leggi statali e regionali intervenute in materia di società a partecipazione pubblica, oltre che a regolare il flusso informativo al fine di mettere in condizione il Consiglio regionale di svolgere al meglio i suoi poteri di indirizzo e alla Giunta medesima quelli di vigilanza e controllo previsto dall’art. 1, comma 3, della L.R. n. 39/2013.
Alcuni provvedimenti hanno riguardato ambiti specifici come ad esempio la DGR n. 2436/2013 relativa ai criteri di utilizzo delle auto di servizio delle società partecipate o, recentemente, la DGR n. 178/2024 che ha fornito le indicazioni per l’esercizio dei poteri di indirizzo, vigilanza e controllo sull’operato delle Società da parte dei rappresentanti regionali nei Comitati sede del controllo analogo congiunto.
Altri provvedimenti rivolti alle società partecipate hanno rivestito un carattere più organico, riguardando molteplici aspetti della vita societaria: dalla governance al personale, dai rapporti con l’Ente socio al contenimento delle spese, etc.
L’ultimo provvedimento a carattere generale, che è andato a sostituire precedenti provvedimenti di analoga natura, è stato la DGR n. 2101/2014, con cui sono state fornite alle società partecipate o a loro determinate categorie una serie di direttive sugli argomenti di seguito indicati:
Tale provvedimento era volto ad aggiornare le direttive di cui alla DGR n. 258/2013 che, a sua volta, aveva approvato un testo coordinato delle direttive introdotte dal medesimo provvedimento e dalle Deliberazioni della Giunta regionale n. 2951/2010, n. 1075/2011 e n. 2790/2012.
Risale infatti a quegli anni l’attenzione della Regione e, in genere, degli enti territoriali, nei confronti delle proprie società partecipate, per almeno due principali aspetti:
In questi provvedimenti venivano pertanto assunte non solo delle direttive inerenti l’applicazione di norme di legge che le partecipate erano tenute, ove rientranti nelle fattispecie della norma, ad applicare, ma anche delle direttive, che traevano spunto da norme non direttamente applicabili alle Regioni e/o alle partecipate regionali con il chiaro messaggio che anche le società regionali erano chiamate, per così dire, “a fare la propria parte” per far fronte alla crisi.
Successivamente con DGR n. 447/2015, tra le altre cose, la Giunta regionale ha stabilito per le società controllate il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011/2013 e inoltre che le assunzioni a tempo indeterminato potessero avvenire nel limite di un contingente di personale corrispondente ad una spesa pari a quella relativa al personale di ruolo cessato nell’anno precedente, estendendo pertanto anche ad esse i limiti posti a carico dell’Amministrazione regionale da leggi nazionali (art. 1, comma 557 – quater della Legge n. 296/2006 e smi, art. 18, comma 2 bis del D.L. n. 112/2008 e smi e art. 3, comma 5 quater del D.L. n. 90/2014, convertito dalla Legge n. 114/2014).
Infine con la DGR n. 751/2021 sono state sostituite le direttive relative al personale dipendente delle società contenute nella DGR n. 2101/2014, a seguito delle modifiche arrecate dagli articoli 14 e 15 della L.R. 20 aprile 2021, n. 5 alla L.R. 24 dicembre 2013, n. 39.
Non essendo venuta meno l’esigenza di fornire un utile contributo alla governance delle società partecipate con una serie di direttive pensate a tutela delle società medesime e dell’Ente socio, considerato il passare del tempo e il mutato panorama normativo nazionale e regionale, nonché il diverso momento storico rispetto a quello che si era caratterizzato per una crisi finanziaria globale con pesanti ripercussioni a livello nazionale e che aveva reso necessarie misure stringenti della spesa pubblica, si ritiene opportuno intervenire per aggiornare le direttive fornite con le DGR n. 2101/2014, n. 447/2015 e n. 751/2021.
Tale aggiornamento pertanto è volto ad armonizzare le direttive con la nuova normativa nazionale intervenuta negli ultimi anni - tra tutti il D.Lgs. n. 175/2016 (testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), il D.Lgs. n. 36/2023 (c.d. codice dei contratti pubblici), il comma 2 dell'art. 57 del D.L. n. 124/2019, come sostituito dalla Legge di conversione n. 157/2019, che ha stabilito la disapplicazione alle Regioni, alle Province autonome di Trento e Bolzano, agli enti locali e ai loro organismi ed enti strumentali, come definiti dall'art. 1, comma 2 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 nonché ai loro enti strumentali in forma societaria delle disposizioni in materia di contenimento e di riduzione della spesa e di obblighi formativi di cui all'art. 6, commi 7, 8, 9, 12 e 13 del Decreto Legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122, e l’art. 1, comma 590 della Legge di bilancio n.160/2019 che tra le altre cose ha stabilito la disapplicazione delle medesime norme agli enti e agli organismi, anche costituiti in forma societaria, di cui all'art. 1, comma 2 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196, ivi comprese le autorità indipendenti, con esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale - nonché ad adeguarle all’attuale contesto economico che, sia pur tra varie complessità, risulta migliorato rispetto a quello di circa tre lustri fa, mantenendo comunque un efficace controllo della spesa, ma evitando rigidità che vadano ad ingessare l’organizzazione e conseguentemente l’attività delle società.
A tal fine la competente Direzione Partecipazioni Societarie ed Enti regionali ha pertanto predisposto delle nuove direttive che andrebbero ad aggiornare e quindi sostituire quelle di cui ai tre provvedimenti sopra citati, come rappresentato nel prospetto sinottico che costituisce l’Allegato A dove sulla prima colonna sono riportate le direttive superate e sulla seconda quelle nuove da approvare.
Di seguito si riportano le motivazioni principali per le modifiche proposte.
Le modifiche sono volte ad aggiornare le direttive con il nuovo panorama normativo in materia e in particolare con il nuovo codice appalti (D.Lgs. n. 36/2023).
Viene inoltre tenuto conto delle previsioni della DGR n. 671/2024 e dei vari protocolli di intesa sottoscritti dalla Regione in materia di appalti e per la prevenzione delle infiltrazioni della criminalità organizzata nel tessuto economico regionale, siglati dalla Regione con altri soggetti pubblici o privati.
La precedente direttiva della DGR n. 2101/2014 riportata sotto la lett. B era relativa alle società strumentali e derivava da una norma nazionale abrogata (art. 13 del D.L. n. 233/2006 - c.d. decreto Bersani). Si è pertanto ritenuto piuttosto più utile regolare alcuni aspetti delle società in house, tra cui anche il caso particolare di in house a cascata.
Le modifiche previste sono volte da una parte ad armonizzare il testo all’avvenuta abrogazione dell’art. 9 della L.R. n. 39/2013 effettuata dalla lett. i) , comma 1, art. 15 della L.R. n. 14/2023 e dall’altra a rendere meno rigidi i limiti previsti alle assunzioni dalla DGR n. 447/2015. In proposito si deve considerare che l’art. 19 del D.Lgs. n. 175/2016 stabilisce che i limiti o divieti alle assunzioni dell’ente controllante siano solo uno dei fattori di cui tener conto nel fissare gli obiettivi di contenimento delle spese di funzionamento, tra cui quelle di personale, delle società controllate, permettendo all’ente socio un approccio flessibile alla problematica assunzionale, posto che la norma non contiene richiami diretti alle norme di finanza pubblica che valgono per le spese, complessive ed individuali, del personale dipendente da enti pubblici. Del resto già nel corso degli anni la rigidità di detti limiti era stata superata per singole società con specifiche deliberazioni di Giunta sulla base di particolari motivazioni, in particolare per rafforzare il livello di efficienza e di sicurezza dell’organizzazione aziendale.
Le modifiche proposte sono volte ad aggiornare il testo all’evoluzione normativa e a semplificare alcuni adempimenti.
Le direttive avevano esteso a tutte le società controllate alcune prescrizioni indirizzate dalla legge nazionale agli enti pubblici e alle società iscritte nell’elenco ISTAT delle PA. Cambiato il panorama normativo (disapplicazione dei limiti previsti dall’art. 6 del D.L. n. 78/2010) e considerata la poca efficacia ed equità dei vincoli basati sulla spesa storica, si è ritenuto di modificarle, fatta eccezione per il divieto delle spese per sponsorizzazione che si intende invece mantenere in quanto ritenute non pertinenti con la predefinizione delle attività svolte dalle società pubbliche. Vengono inoltre specificate le modalità di attuazione del comma 5 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 175/2016 (fissazione degli obiettivi specifici di contenimento delle spese di funzionamento).
Le direttive vengono aggiornate per chiarire le modalità di applicazione dei limiti previsti dalla legge regionale in presenza di quelli stabiliti dalla normativa nazionale, attualmente determinati rispettivamente dall’art. 7 della L.R. n. 39/2013 e per quanto riguarda la normativa nazionale dall’art. 4, comma 4, secondo periodo del D.L. n. 95/2012, convertito con modificazioni, dalla L. n. 135/2012, come richiamato dall’art. 11, comma 7 del D.Lgs. n. 175/2016.
Le modifiche proposte sul punto in questione sono volte ad una semplificazione del testo.
Le modifiche proposte sul punto in questione sono volte ad un’armonizzazione del testo.
Le direttive contenute sul punto nella DGR n. 2101/2014 rimangono invariate.
Il divieto a carico delle società controllate di nominare o designare un proprio amministratore in una propria controllata viene temperato dal recepimento della possibilità prevista dall’art. 11, comma 11 del D.Lgs. n. 175/2016.
Le modifiche proposte sul punto in questione sono volte ad un aggiornamento del testo alla normativa intervenuta, tra cui il D.Lgs. n. 175/2016, e ad una sua armonizzazione.
Le direttive presenti al punto O) Direttive relative all’acquisizione di servizi, prodotti, lavori e opere forniti da società in house nonché all’affidamento alle medesime società di funzioni o servizi rivolti al pubblico della DGR n. 2101/2014 vengono eliminate in quanto in parte già ricomprese nella lett. D delle nuove e in parte in quanto superflue.
Al fine di individuare con chiarezza i destinatari delle singole direttive si riporta di seguito in tabella una ripartizione delle società interessate dalle medesime.
Elenco società regionali (dirette e/o in house)
Quota di partecipazione al capitale sociale
Inquadramento
Veneto Acque S.p.A.
100%
Controllata dalla Regione in house
Veneto Edifici Monumentali S.r.l.
Veneto Sviluppo S.p.A.
Veneto Innovazione S.p.A.
Veneto Strade S.p.A.
76,43%
Controllata dalla Regione in house congiunto
Infrastrutture Venete S.r.l.
Controllata dalla Regione
Sistemi Territoriali S.p.A.
Concessioni Autostradali Venete S.p.A.
50%
In house congiunto
Società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.
10%
Società Autostrade Alto Adriatico S.p.A.
9,48%
Veneto Nanotech S.c.r.l. in liquidazione e concordato
76,66%
Controllata dalla Regione, in procedura concorsuale
Le presenti direttive, ove compatibili, si applicano anche alle società controllate in via indiretta.
Si propone, pertanto, in considerazione di quanto rappresentato, di approvare, come integrante e sostanziale al presente atto, l’Allegato A, contenente le nuove direttive da fornire alle società a partecipazione regionale, che vanno a sostituire quelle approvate con le DGR n. 2101/2014, n. 447/2015 e n. 751/2021.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO il D. Lgs. 19.08.2016, n. 175 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”;
VISTA la L.R. 24.12.2013, n. 39 “Norme in materia di società regionali”;
VISTO l’art. 2, comma 2 della L.R. 31.12.2012, n. 54 “Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17.04.2012, n. 1 "Statuto del Veneto"”;
VISTA la DGR 10.11.2014 n. 2101 “Modifiche ed integrazioni alle direttive indirizzate alle società partecipate con la DGR n. 258/2013”;
VISTA la DGR 7.04.2015 n. 447 “Approvazione del Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente detenute dalla Regione del Veneto, previsto ai sensi dell’art. 1 commi da 611 a 614 della legge 23 dicembre 2014 n. 190 (Legge di stabilità 2015)”;
VISTA la DGR 15.06.2021 n. 751 “Sostituzione delle direttive indirizzate alle società controllate in materia di personale dipendente di cui alla lett. C) dell'allegato A alla DGR n. 2101/2014 avente ad oggetto: "Modifiche ed integrazioni alle direttive indirizzate alle società partecipate con la DGR n. 258/2013"”;
delibera
(seguono allegati)
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