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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 152 del 26 novembre 2024


Materia: Agricoltura

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1316 del 14 novembre 2024

Individuazione delle aree colpite da precipitazioni eccessive ai fini delle deroghe temporanee, al Regolamento (UE) n. 1308/2013, in materia di autorizzazioni all'impianto di viti. Art. 1, D.M. MASAF n. 563747 del 24 ottobre 2024.

Note per la trasparenza

Individuazione dell'intero territorio regionale ai fini della proroga di 12 mesi delle autorizzazioni di nuovo impianto e di reimpianto e della non applicazione delle sanzioni, per le autorizzazioni di nuovo impianto, qualora comunicata entro il 31 dicembre 2024 l'intenzione di non utilizzo.

L'Assessore Federico Caner riferisce quanto segue.

Con il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 (nel seguito Regolamento), recante organizzazione comune dei mercati agricoli come da ultimo  modificato dal Regolamento (UE) n. 2021/2117 agli articoli da 62 a 72 è stato definito il regime autorizzativo che sovraintende il settore vitivinicolo.

Con il Decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (nel seguito MASAF) 19 dicembre 2022 n. 649010 e ss.mm e ii. “Disposizioni nazionali di attuazione del Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e ss.mm. e ii. concernente l’organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli. Sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli” sono state definite le modalità di applicazione a livello nazionale del regime autorizzativo per il settore vitivinicolo.

Il regime autorizzativo è strumento della gestione e controllo del potenziale viticolo previsto dal Regolamento per il settore viticolo e che trova riscontro nello schedario viticolo veneto, la cui gestione è stata assegnata all'Agenzia veneta per i pagamenti, compresa l'irrogazione delle sanzioni amministrative relative.

L'articolo 69 della Legge 16 dicembre 2016 n. 238 (nel seguito Legge) definisce  le sanzioni da comminare ai possessori di autorizzazioni di nuovo impianto, rilasciate ai sensi degli articoli 63 e 64 del Regolamento n. 1308/2013, qualora non utilizzino tali autorizzazioni entro il termine di scadenza previsto.

Con il Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2146 della Commissione del 2 agosto 2024 (nel seguito Regolamento di esecuzione), sono state introdotte misure temporanee di emergenza che derogano, per il 2024, a talune disposizioni del Regolamento per risolvere problemi specifici del regime autorizzativo del settore vitivinicolo.

In particolare, il paragrafo 2 e il paragrafo 3 dell'art. 1 del Regolamento di esecuzione prevedono per le autorizzazioni di nuovo impianto e di reimpianto, in scadenza nell'anno 2024 che devono essere utilizzate nelle aree colpite da grave siccità o precipitazioni eccessive durante l'inverno e la primavera 2024,  la proroga di 12 mesi della validità, ovvero la non applicazione delle sanzioni amministrative, di cui all'art. 69 della Legge, qualora, entro il 31 dicembre 2024, venga comunicata l’intenzione di non utilizzo e, quindi l'intenzione di non beneficiare della proroga di 12 mesi, delle autorizzazioni di nuovo impianto.

Con il Decreto del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (nel seguito MASAF) n. 563747 del 24 ottobre 2024  è stata data applicazione al Regolamento di esecuzione, al fine di consentire ai viticoltori, con aziende ubicate nelle zone colpite dagli eventi climatici avversi tra l'inverno e la primavera 2024, di non subire penalizzazioni derivate dal mancato utilizzo delle autorizzazioni per l'impianto dei vigneti. 

Con nota prot. n. 536505 del 17 ottobre 2024 la Direzione Agroalimentare ha richiesto all'Unità Organizzativa Meteorologia e Climatologia dell'Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV), una relazione relativa all'andamento pluviometrico registrato nel periodo dei primi sei mesi dell'anno 2024.

La Direzione Agroalimentare recepita la relazione, con nota prot. regionale n. 555910 del 29 ottobre 2024, valutati gli andamenti pluviometrici relativi ai primi sei mesi del 2024 registrati nelle 7 Province, ha appurato che sussistono le condizioni per individuare, ai sensi del comma 1, dell’art. 1 del D.M. MASAF n. 563747/2024, l’intero territorio regionale quale area colpita da precipitazioni eccessive e frequenti nel periodo inverno primavera dell'anno 2024, in quanto caratterizzato da quantitativi di gran lunga superiori a quelli medi registrati nel periodo storico 1994 - 2023. Tali condizioni meteorologiche hanno di fatto reso difficoltoso o meglio impedito la normale attività di impianto dei vigneti e di conseguenza l'utilizzo delle autorizzazioni in possesso delle aziende sull’intero territorio regionale.

Ai sensi della Legge regionale n. 31 del 9 novembre 2001, all'Agenzia veneta per i pagamenti è attribuita la gestione tecnica ed amministrativa dei procedimenti relativi all’attuazione del presente provvedimento.

A seguito di tale individuazione, si propone che la data di scadenza delle autorizzazioni all’impianto, di cui agli articoli 6, 12, 15 e 17 del D.M. MASAF del 19 dicembre 2022 n. 649010, presenti nello schedario vitivinicolo regionale, in scadenza nell'anno 2024, sia prorogata di 12 mesi a decorrere dalla relativa data di scadenza; sempre a seguito di questa individuazione, i titolari delle autorizzazioni all’impianto di cui all'art. 6 del D.M. MASAF del 19 dicembre 2022 n. 649010, in scadenza nell'anno 2024, possono comunicare, entro il 31 dicembre 2024, l’intenzione di non utilizzare l’autorizzazione e quindi di non beneficiare della proroga di 12 mesi, al fine di non incorrere nelle sanzioni previste al comma 3, dell'art. 69 della Legge.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO  il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati agricoli come modificato dal regolamento (UE) n. 2021/2117;

VISTA la Legge 12 dicembre 2016 n. 238 "Disciplina organica della coltivazione della vita e della produzione e del commercio del vino";

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2146 della Commissione del 2 agosto 2024, recante “misure temporanee di emergenza che derogano, per il 2024, a talune disposizioni del Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e al Regolamento delegato (UE) 2017/891 della Commissione per risolvere problemi specifici dei settori vitivinicolo e ortofrutticolo causati da eventi meteorologici avversi”;

VISTO il D.M. MASAF n. 649010 del 19 dicembre 2022 e ss.mm e ii. “Disposizioni nazionali di attuazione del Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e ss.mm. e ii. concernente l’organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli. Sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli”;

VISTO il D.M. MASAF n. 563747 del 24 ottobre 2024 "Sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli – proroga dei termini di scadenza nelle aree colpite da grave siccità o precipitazioni eccessive durante l'inverno e la primavera 2024. Misure temporanee di emergenza a favore delle Organizzazioni di produttori ortofrutticoli";

VISTO l’art. 2, comma 2 della Legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 e ss.mm.ii.; 

delibera

  1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di individuare l’intero territorio regionale, quale area colpita da precipitazioni eccessive nel periodo inverno primavera dell'anno 2024, ai fini delle previsioni di cui al paragrafo 2 e del paragrafo 3 dell'art. 1 del Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2146 della Commissione del 2 agosto 2024;
  3. di dare atto che, ai sensi della Legge regionale n. 31 del 9 novembre 2001, all'Agenzia veneta per i pagamenti è attribuita la gestione tecnica ed amministrativa dei procedimenti relativi all’attuazione del presente provvedimento;
  4. di incaricare AVEPA del recepimento entro il 31 dicembre 2024, secondo modalità dalla stessa definite, delle comunicazioni dell'intenzione di non utilizzo delle autorizzazioni di nuovo impianto in scadenza nell'anno 2024 e quindi della intenzione di non  beneficiare della proroga, della validità delle autorizzazioni in scadenza nel 2024, di cui al paragrafo 1 e 2 dell'art. 1 del Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2146;
  5. di incaricare AVEPA, della registrazione della proroga di 12 mesi per le autorizzazioni di nuovo impianto e di reimpianto, non utilizzate o non totalmente utilizzate, in scadenza nell'anno 2024, fatta eccezione per le autorizzazioni di nuovo impianto per le quali, entro il 31 dicembre 2024, sia stata comunicata l'intenzione di non utilizzo;
  6. di incaricare la Direzione Agroalimentare della esecuzione del presente provvedimento;
  7. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione ai sensi dell’art. 26, comma 1 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33;
  9. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

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