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Materia: Sanità e igiene pubblica
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1300 del 14 novembre 2024
Modifica della composizione della Commissione regionale dell'Educazione Continua in Medicina e dell'Osservatorio regionale per la Formazione Continua. Approvazione degli obiettivi ECM regionali per il triennio 2025/2027. D.Lgs. n. 502/1992.
Con il presente provvedimento si procede a modificare la composizione della Commissione regionale per l'Educazione Continua in Medicina e dell’Osservatorio regionale per la Formazione Continua e si demanda al Direttore dell’Area Sanità e Sociale la nomina dei rispettivi componenti. Si approvano inoltre gli obiettivi ECM regionali per il triennio 2025/2027 ai quali dovranno uniformarsi i provider accreditati ed i piani formativi annuali delle Aziende ed Enti del Servizio sanitario regionale.
L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.
Il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art.1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421” e ss.mm.ii. ha introdotto l'obbligo per i professionisti sanitari dell'Educazione Continua in Sanità (ECM), con l'obiettivo di assicurare efficacia, appropriatezza, sicurezza ed efficienza all'assistenza prestata dal Servizio Sanitario Nazionale.
La Regione del Veneto ha dato piena realizzazione, fin dalla fase sperimentale, al sistema di formazione continua che costituisce lo strumento finalizzato a migliorare le competenze e le abilità cliniche, tecniche manageriali nonché a supportare i comportamenti degli operatori sanitari, con l'obiettivo di assicurare efficacia, appropriatezza, sicurezza ed efficienza all'assistenza prestata agli utenti dal Servizio Sanitario regionale.
Il sistema di accreditamento regionale dei provider ECM, pubblici e privati, è stato implementato nel corso del tempo con successive Deliberazioni di Giunta regionale che si riportano di seguito: n. 2684/2006, n. 597/2007, n. 1909/2008, n. 3690/2009, n. 3587/2010, n. 2215/2011, n. 1969/2012, n. 1236/2013, n. 1753/2014 e n. 1247/2015. Inoltre con le ulteriori Deliberazioni di Giunta regionale n. 2220/2010, n. 1969/2012 e n. 1344/2017 sono stati recepiti i contenuti degli Accordi Stato-Regioni del 1 agosto 2007 (n. rep. 168/CSR), del 5 novembre 2009 (n. rep. 192/CSR), del 19 aprile 2012 (n. rep. 101/CSR) e del 2 febbraio 2017 (n. rep. n. 14/CSR) intervenuti in materia.
Il sistema regionale di accreditamento ECM si avvale, per l’espletamento delle proprie attività, dei seguenti organismi di governance:
Ai sensi della DGR n. 1344 del 22 agosto 2017, la CRECM, organismo consultivo e deliberativo, unitamente all’OR, funge da organo “[...] di controllo e di verifica della regolarità delle procedure di accreditamento” ed esprime parere vincolante in relazione ai criteri di accreditamento dei provider, degli eventi e della valutazione delle sanzioni, ai fini dell’adozione, da parte di Azienda Zero (Ente di governance della Regione del Veneto, competente ai sensi della L.R. n. 19 del 25 ottobre 2016 e relativi provvedimenti attuativi), degli atti conseguenti al recepimento degli Accordi Stato-Regioni in tema di Formazione Continua in Medicina.
Più specificatamente, rientrano tra le attività principali di competenza della CRECM:
L’OR, previsto dagli Accordi Stato-Regioni del 2007 e del 2009, è stato istituito con DGR n. 749/2011. Gli Accordi Stato-Regioni, le linee guida emanate dall’Osservatorio Nazionale nonché la DGR n. 1753/2014 individuano complessivamente i seguenti compiti in capo all’Osservatorio regionale per la Formazione Continua, in analogia con il livello nazionale:
Con DGR n. 1506/2023 sono stati prorogati fino al 31 dicembre 2024 i componenti della CRECM e dell’OR già in carica, nonché la vigenza degli obiettivi e delle aree tematiche formative di interesse regionale.
La composizione complessiva di ambedue gli organismi era stata definita con DGR n. 1725/2020 la quale già teneva conto delle novità introdotte dalla Legge 11 gennaio 2018, n. 3 “Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute” con riferimento all’istituzione dell’Ordine delle Professioni infermieristiche, dell’Ordine della Professione di Ostetrica, dell’Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione, e dei relativi Albi, prevedendo quindi la presenza dei relativi rappresentanti.
Nel frattempo, con il Decreto del Ministero della Salute 8 settembre 2022, n. 183, è stato istituito l’Ordine della Professione sanitaria di Fisioterapista, pertanto, si rende opportuno integrare le composizioni della CRECM e dell’OR prevedendo all’interno degli stessi anche la rappresentanza dell’Ordine interprovinciale della Professione sanitaria di Fisioterapista di Venezia, Padova e Rovigo e dell’Ordine interprovinciale della Professione sanitaria di Fisioterapista di Belluno, Treviso, Vicenza e Verona, conciliando allo stesso tempo l’esigenza di non accrescere il già elevato numero di membri previsti dalla succitata DGR n. 1725/2020, ed i relativi costi, e garantendo una equilibrata presenza dei rappresentanti delle Professioni Sanitarie.
Per le considerazioni sopra espresse, in un'ottica Lean di snellimento dei processi, si propone di seguito una nuova composizione degli organismi di governance come di seguito riportato:
COMMISSIONE REGIONALE PER L’EDUCAZIONE CONTINUA IN MEDICINA
OSSERVATORIO REGIONALE PER LA FORMAZIONE CONTINUA
Per entrambi gli organismi non sono previsti componenti supplenti.
Ai fini del rinnovo dei membri della CRECM e dell’OR, secondo le composizioni sopra delineate, si propone di dare mandato al Direttore Generale dell’Area Sanità e Sociale di procedere, con propri atti ed entro il 31 dicembre 2024, alla nuova nomina nonché alla definizione di ogni altra determinazione necessaria per garantire la piena operatività dei suddetti organismi
Si propone altresì che i nuovi componenti entrino in carica a far data dal 1° gennaio 2025 e permangano in carica fino al 31 dicembre 2027, con possibilità di proroga per ulteriori due anni.
Con riferimento agli obiettivi e alle aree tematiche ECM regionali, con DGR n. 1918 del 21 dicembre 2018 si è provveduto alla loro approvazione per il quinquennio 2019-2023 e, con la già citata DGR n. 1506/2023, la loro validità è stata prorogata al 31 dicembre 2024.
Considerato l'approssimarsi della scadenza, in continuità con quanto già stabilito dai precedenti provvedimenti e coerentemente con le disposizioni del Piano socio sanitario regionale 2012-2016 e del vigente Piano socio sanitario regionale 2019-2023, si propongono per l’approvazione gli obiettivi ECM regionali per il prossimo triennio 2025-2027, riportati nell’Allegato A del presente provvedimento, i quali dovranno trovare riscontro nei Piani formativi annuali predisposti dalle Aziende ed Enti del Servizio sanitario regionale e negli eventi formativi dei provider accreditati dalla Regione del Veneto.
Si ritiene inoltre di incaricare il Direttore Generale dell’Area Sanità e Sociale di aggiornare o integrare, con propri atti, gli obiettivi ECM regionali riportati nel predetto Allegato A qualora le esigenze organizzative, epidemiologiche o le innovazioni normative lo rendessero necessario, nonché di trasmettere il presente provvedimento ai componenti della CRECM e dell’OR.
Si incarica altresì il Direttore della Direzione Risorse Umane del SSR dell’esecuzione del presente atto ivi compresa la trasmissione dello stesso alle Aziende ed agli Enti del Servizio sanitario regionale.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO il Decreto Legislativo 30 Dicembre 1992, n. 502;
VISTA la Legge 11 gennaio 2018, n. 3;
VISTO il Decreto del Ministro della Salute 3 marzo 2018;
VISTO il Decreto del Ministero della Salute 8 settembre 2022, n. 183;
VISTO l'art. 2, comma 2 della L.R. n. 54 del 31 dicembre 2012;
VISTA la DGR n. 3600 del 13 dicembre 2002;
VISTA la DGR n. 881 del 26 marzo 2004;
VISTA la DGR n. 749 del 7 giugno 2011;
VISTA la DGR n. 1344 del 22 agosto 2017;
VISTA la DGR n. 1725 del 15 dicembre 2020;
delibera
(seguono allegati)
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