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Materia: Caccia e pesca
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1213 del 22 ottobre 2024
Modifica e conseguente sostituzione dell'Allegato H "Piano di gestione acque in zona C" della Carta Ittica regionale, approvata con DGR n. 1747 del 30 dicembre 2022 e s.m.i., al fine di regolamentare l'attività di Ostreicoltura nelle aree lagunari della Regione del Veneto.
Al fine di fornire strumenti atti a diversificare le attività di acquacoltura e di regolamentare l’allevamento di Ostriche (Ostrea edulis e Crassostrea gigas) nelle acque interne della Regione del Veneto, con il presente provvedimento viene modificato e sostituito l’allegato H “Piano di gestione acque in zona C” alla DGR n. 1747/2022 e s.m.i. di approvazione della Carta Ittica regionale.
L'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.
La Legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 e la Legge regionale 7 agosto 2018, n. 30 hanno riallocato in capo alla Regione, tra le funzioni non fondamentali precedentemente in capo alle Province, anche quelle relative alla pesca. La Regione ha pertanto avviato un percorso per dotarsi di tutti gli strumenti idonei per programmare gli interventi in materia di protezione del patrimonio ittico e di sviluppo sostenibile della pesca nelle acque interne e marittime interne. Tra questi strumenti acquisisce particolare importanza la Carta Ittica regionale che ha il compito di individuare le modalità di gestione, sfruttamento ed utilizzo delle risorse ittiche regionali, sia a fini sportivi che professionali nel rispetto delle esigenze di conservazione.
L'oggetto e i contenuti della Carta Ittica regionale sono definiti dall'art. 5 della Legge regionale 28 aprile 1998, n. 19, così come modificato dall'art. 1, comma 4 della L.R. n. 30/2018, il quale prevede che al fine di accertare la consistenza del patrimonio ittico e la potenzialità produttiva delle acque, nonché stabilire i criteri ai quali deve attenersi la conseguente razionale coltivazione delle stesse, la Giunta regionale predispone nel rispetto della normativa statale in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema la Carta ittica articolata per bacini idrografici all'interno dei quali sono delimitate le zone omogenee, anche con finalità coerenti con la conservazione dei patrimoni ittici e di tutto l'ecosistema.
La Giunta regionale con propria Deliberazione n. 1747 del 30 dicembre 2022 ha approvato la Carta Ittica regionale ed i suoi allegati, tra i quali anche l’Allegato H – Piano di Gestione Acque salmastre – Zona C nel quale vengono delineate le modalità di gestione delle aree lagunari per il periodo di validità della Carta Ittica stessa. In particolare al paragrafo 3, del sopra citato Allegato, vengono definite le “Linee di gestione delle attività di molluschicoltura” attività di acquacoltura svolta in mare o nelle acque lagunari salmastre della Zona C volta all’allevamento di una o più specie di molluschi. Vengono inoltre identificate le aree idonee a tale attività con riferimento alla venericoltura intesa come lo specifico allevamento delle diverse specie di Vongola, tipicamente lagunari, appartenenti al genere Ruditapes (spp.).
Successivamente, la Giunta regionale con DGR n. 819 del 12 luglio 2024 ha approvato la Prima Variante della Carta Ittica regionale, dopo aver acquisito il parere per la verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica ai sensi del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e della DGR n. 545 del 9 maggio 2022.
Con riferimento alle specie di ostriche, in considerazione dei recenti risultati ottenuti nel Delta del Po con l’allevamento di alcune tipologie di ostriche, tra cui l’ostrica rosa, molti venericoltori stanno valutando con molto interesse la possibilità di affiancare al tradizionale allevamento di vongole veraci anche l’allevamento di ostriche, specie che risulta essere più resistente alle nuove sollecitazioni ambientali sopra descritte. In particolare nell’ultimo anno gli uffici delle sedi territoriali regionali, afferenti all’U.O. Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria, hanno registrato un incremento nelle domande di autorizzazione all’ostricoltura.
Risulta quindi indispensabile fornire agli operatori del settore gli strumenti atti a consentire in modo agevole di diversificare le attività di acquacoltura e definire alcuni indirizzi generali per l’allevamento di Ostriche (Ostrea edulis e Crassostrea gigas) nelle acque interne della Regione del Veneto.
In questo contesto, a seguito delle interlocuzioni intercorse tra la Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria e le organizzazioni datoriali di categoria della pesca professionale e dell’acquacoltura, appare opportuno modificare pag. 31 del paragrafo 3.6 “Previsioni di piano per altre attività di molluschicoltura” dell’Allegato H – “Piano di Gestione Acque salmastre – Zona C” alla Carta Ittica regionale approvata con DGR n. 1747/2022 e s.m.i. inserendo i seguenti capoversi:
“Per quanto riguarda l’allevamento di Molluschi non appartenenti alla Famiglia dei Veneridi, occorre distinguere tra allevamenti di tipo orizzontale specificamente dedicati alle Ostriche messi in atto in aree lagunari a bassa profondità (es. buste ostreicole o poches, cestini o paniers), che occupano in generale superfici significative di fondale lagunare, e allevamenti di tipo verticale (dedicati principalmente a Mitili e Ostriche) su fondali profondi (almeno 2 metri) che utilizzano pali di ancoraggio e cavi ai quali sono sospese linee di lanterne, reste o retine in verticale ovvero che utilizzano attrezzature galleggianti inserite in strutture tradizionali (peocere), che occupano in generale superfici di fondale lagunare più limitate.
Nel primo caso, relativo ad allevamenti di tipo orizzontale messi in atto in aree lagunari a bassa profondità (es. buste ostreicole o poches, cestini o paniers), si ritiene che l’attività possa interessare le medesime aree individuate dalla presente Carta Ittica regionale quali aree idonee all’attività di venericoltura e eventuali ulteriori aree individuate dalla Giunta regionale, previa acquisizione del parere ai fini della Valutazione di Incidenza Ambientale, nel limite di una superficie massima pari ad un ettaro e mezzo per ciascun addetto dell’impresa interessata. Inoltre, qualora nel Comprensorio sia stato individuato dalla Giunta regionale il Soggetto gestore unico per le attività di venericoltura, si prevede che l’attività di molluschicoltura di tipo orizzontale dovrà essere svolta esclusivamente nelle aree di competenza del Soggetto gestore, previo ottenimento di autorizzazione da parte dello stesso Soggetto gestore.
Sarà cura inoltre del Soggetto gestore unico, dare priorità, nell’assegnazione di nuove aree, all’attività di venericoltura, e solo nel caso tali aree non fossero utilizzabili per l’attività di venericoltura potranno essere destinate alle attività di Ostreicoltura.
Qualora, invece, nel Comprensorio la Giunta regionale non abbia provveduto ad individuare il Soggetto gestore unico per le attività di venericoltura, le attività di molluschicoltura di tipo orizzontale possono essere svolte previo ottenimento da parte dell’impresa interessata della concessione per l’occupazione dello spazio acqueo demaniale, dell’autorizzazione regionale ai sensi dell’art. 22 della L.R. n. 19/1998 e l’idoneità delle acque ai fini igienico sanitari”.
Risulta necessario inoltre riformulare nel modo seguente l’ultimo capoverso a pag. 31, del paragrafo 3.6 dell’Allegato H – “Piano di Gestione Acque salmastre – Zona C” alla DGR n. 1747/2022:
"Per quanto riguarda invece la localizzazione di aree idonee all’allevamento di molluschi con tecniche in sospensione verticale (mitili, ostriche) ovvero che utilizzano attrezzature galleggianti inserite in strutture tradizionali (peocere), che non richiedono occupazione di fondali lagunari su superfici limitate, non si ritiene necessario individuare cartograficamente aree specifiche, fatte salve le necessità di ottenimento delle concessioni per l’occupazione dello spazio acqueo demaniale da parte delle imprese interessate, dell’autorizzazione regionale ai sensi dell’art. 22 della L.R. n. 19/1998 e l’idoneità delle acque ai fini igienico sanitari".
Le modifiche sopra descritte sono state presentate formalmente alla Commissione Consultiva regionale per la pesca professionale e l’acquacoltura, di cui all’art. 27 bis della L.R. n. 19/1998, nella seduta del 7 ottobre 2024 ed hanno ottenuto all’unanimità parere favorevole.
Si tratta di modifiche puramente gestionali con le quali si prevede che l’attività di ostricoltura sia di fatto equiparata all’attività di venericoltura ed effettuata esclusivamente nelle aree già individuate a tale scopo dalla Carta Ittica regionale approvata con DGR n. 1747/2022 e modificata con DGR n. 819/2024.
Si propone, pertanto, di provvedere all’approvazione dell’Allegato A – “Piano di Gestione Acque salmastre – Zona C” alla presente deliberazione, per farne parte integrante, contenente le modifiche sopra descritte che sostituisce integralmente l'Allegato H – “Piano di Gestione Acque salmastre – Zona C” alla Carta Ittica Regionale approvata con DGR n. 1747/2022 e s.m.i. in modo da definire un quadro organico ed univoco di riferimento aggiornato.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241;
VISTA la Legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 e s.m.i.;
VISTA la Legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del Veneto”;
VISTA la Legge regionale 29 ottobre 2015, n. 19 “Disposizioni per il riordino delle funzioni provinciali”;
VISTA la Legge regionale 7 agosto 2018, n. 30 “Riordino delle funzioni provinciali in materia di caccia e pesca in attuazione della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30, nonché conferimento di funzioni alla Provincia di Belluno ai sensi della legge regionale 8 agosto 2014, n. 25”;
VISTA la DGR n. 1747 del 30 dicembre 2022 “Approvazione della Carta Ittica regionale ai sensi dell’articolo 5 della Legge regionale 28 aprile 198, n.19”;
VISTA la DGR n. 819 del 12 luglio 2024 “Approvazione della Prima Variante della Carta Ittica regionale, approvata con DGR n. 1747 del 30 dicembre 2022, a seguito dell’acquisizione del parere per la verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica ai sensi del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e della DGR n. 545 del 9 maggio 2022”;
VISTO l’art. 2, comma 2 della Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54;
delibera
Qualora, invece, nel Comprensorio la Giunta regionale non abbia provveduto ad individuare il Soggetto gestore unico per le attività di venericoltura, le attività di molluschicoltura di tipo orizzontale possono essere svolte previo ottenimento da parte dell’impresa interessata della concessione per l’occupazione dello spazio acqueo demaniale, dell’autorizzazione regionale ai sensi dell’art. 22 della L.R. n. 19/1998 e l’idoneità delle acque ai fini igienico sanitari”;
"Per quanto riguarda invece la localizzazione di aree idonee all’allevamento di molluschi con tecniche in sospensione verticale (mitili, ostriche) ovvero che utilizzano attrezzature galleggianti inserite in strutture tradizionali (peocere), che non richiedono occupazione di fondali lagunari su superfici limitate, non si ritiene necessario individuare cartograficamente aree specifiche, fatte salve le necessità di ottenimento delle concessioni per l’occupazione dello spazio acqueo demaniale da parte delle imprese interessate, dell’autorizzazione regionale ai sensi dell’art. 22 della L.R. n. 19/1998 e l’idoneità delle acque ai fini igienico sanitari";
(seguono allegati)
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