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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 143 del 31 ottobre 2024


Materia: Sanità e igiene pubblica

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1210 del 22 ottobre 2024

Approvazione delle linee generali di indirizzo attuative dell'art. 7, comma 1, lett. d) del CCNL del Comparto Sanità stipulato il 2 novembre 2022.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento, a seguito della sottoscrizione di un verbale di confronto con le Organizzazioni sindacali regionali rappresentative del Comparto Sanità, si approvano le linee generali di indirizzo nei confronti delle Aziende ed Enti del Servizio sanitario regionale in materia di prestazioni aggiuntive, previste dall’art. 7, comma 1, lett. d) del CCNL del Comparto Sanità del 2 novembre 2022.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

Il 2 novembre 2022 è stato stipulato il CCNL del Comparto Sanità che si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato dipendente dalle Aziende ed Enti del SSN.

Il predetto contratto prevede, all’art. 7, che il dialogo tra le Regioni e le Organizzazioni sindacali firmatarie assuma la modalità del confronto e riguardi una serie di materie sulle quali le stesse Regioni, ferma rimanendo l’autonomia contrattuale delle Aziende ed Enti del Servizio sanitario regionale, nel rispetto dell’art. 40 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono emanare linee generali di indirizzo anche per lo svolgimento della contrattazione integrativa. In particolare il comma 1, dell’art. 7, lett. d) del CCNL succitato prevede che le Regioni possano emanare linee generali di indirizzo in materia di prestazioni aggiuntive del personale.

La Legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Legge di bilancio 2024 e pluriennale per il triennio 2024-2026) all’art. 1, comma 219, per far fronte alla carenza di personale sanitario, nonché ridurre le liste di attesa e il ricorso alle esternalizzazioni, ha esteso l’applicazione della disciplina prevista dall’art. 11 del D.L. n. 34/2023, convertito nella L. n. 56/2023 relativa alle prestazioni aggiuntive, a tutte le prestazioni svolte, ai sensi della predetta disposizione contrattuale, nonché a tutto il personale sanitario operante nelle Aziende ed Enti del Comparto sanità.

Al fine di far fronte alla carenza di personale sanitario nelle Aziende e negli Enti del Servizio sanitario nazionale (SSN) nonché di ridurre le liste d'attesa e il ricorso alle esternalizzazioni, il successivo comma 220 del citato art. 1 della Legge n. 213/2023 ha stanziato a livello nazionale la somma di euro 80.000.000,00 e, nello specifico, per la Regione del Veneto la somma di euro 6.584.000,00 per far fronte a tutte le prestazioni aggiuntive svolte dal personale sanitario del Comparto sanità operante presso le medesime strutture.

Con Deliberazione della Giunta regionale n. 441 del 30 aprile 2024 sono state approvate le linee generali di indirizzo nei confronti delle Aziende ed Enti del Servizio sanitario regionale in materia di prestazioni aggiuntive del comparto attuative della predetta normativa, contestualmente alla ripartizione delle relative risorse suindicate.

Sul punto si rileva che le risorse ripartite con la citata DGR n. 441/2024 sono risultate di fatto insufficienti per far fronte alle esigenze rappresentate dalle Aziende e dagli Enti del SSR per affrontare la carenza di personale sanitario, ridurre le liste di attesa e ricorrere alle esternalizzazioni.

Nel frattempo, la Regione del Veneto è intervenuta in tema di abbattimento delle liste d’attesa con la Legge regionale 9 agosto 2024, n. 20 relativa alle disposizioni di adeguamento ordinamentale 2024 in materia di politiche sanitarie e politiche sociali, che disciplina, all’art. 7, l’istituto delle prestazioni aggiuntive del personale del Comparto sanità, prevedendo che le Aziende ed Enti del SSR possano richiedere al personale del ruolo sanitario con orario di lavoro a tempo pieno tali prestazioni, ad integrazione dell’attività istituzionale, qualora non sia possibile procedere al reclutamento di personale per la mancanza di graduatorie concorsuali, sulla base delle linee di indirizzo emanate dalla Regione del Veneto.

Per quanto riguarda l’istituto in parola, la legislazione nazionale, al di fuori di quanto stabilito dal citato art. 1, comma 220 della Legge n. 213/2023, non prevede ulteriori limiti di costo per l’acquisto di prestazioni aggiuntive nei confronti del personale del Comparto sanità.

Pertanto, la Regione del Veneto, intendendo avvalersi della facoltà di cui al citato art. 7 del CCNL 2 novembre 2022, ha avviato il confronto con le Organizzazioni sindacali regionali del Comparto Sanità, che si è concluso in data 20 settembre 2024 con la sottoscrizione di un verbale  tra l’Assessore alle Politiche Sanitarie, Socio sanitarie e Sociali, il Direttore Generale dell’Area Sanità e Sociale, il Direttore della Direzione Risorse Strumentali SSR e le Organizzazioni sindacali regionali del Comparto Sanità, con il quale si sono convenuti i contenuti delle linee generali di indirizzo nella materia in argomento, come riportate in Allegato A al presente provvedimento.

In merito alla quantificazione delle risorse, atteso che allo stato attuale risulta in fase di rinnovo il CCNL Area Sanità per il triennio 2022-2024, l’Atto di indirizzo del Comitato di settore Comparto Regioni-Sanità per il rinnovo contrattuale del triennio 2022-2024 per il personale del Comparto Sanità, formulato in data 15 aprile 2024, in merito alle prestazioni aggiuntive ha stabilito che, in coerenza con quanto previsto dal CCNL dell’Area Sanità, sia previsto di prendere a riferimento quale limite di spesa il valore medio del costo complessivo sostenuto per tale istituto nel quinquennio 2015-2019.

Pertanto, ferme restando eventuali diverse determinazioni che dovessero essere contenute nel CCNL del Comparto Sanità 2022-2024, si propone di applicare a livello regionale il limite di costo indicato nel predetto Atto di indirizzo, già dall’anno 2024, che viene quantificato in complessivi 2.546.828,00 euro a valere sulla quota indistinta del Fondo Sanitario Regionale 2024, ripartiti tra le Aziende ed Enti del SSR come riportato in Allegato A al presente provvedimento. Tale ripartizione tiene conto delle richieste espresse dalle Aziende ed Enti del SSR in relazione al Piano di recupero delle liste di attesa e dell’incidenza del personale in servizio.

Va altresì precisato che tali risorse sono aggiuntive rispetto a quelle ripartite con DGR n. 441/2024 e derivanti dalla  L. n. 213/2023, art. 1, comma 220.

Per gli anni seguenti l’ammontare delle risorse a disposizione per l’applicazione dell’istituto delle prestazioni aggiuntive sarà rivisto in relazione alle indicazioni che saranno emanate con il CCNL del Comparto Sanità 2022-2024, in fase di rinnovo. 

In riferimento a quanto sopra, si ritiene pertanto di recepire i contenuti del citato verbale di confronto e di impartire alle Aziende ed Enti del SSR le linee generali di indirizzo concernenti la predetta materia, riportate in Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Le Aziende ed Enti del SSR potranno avvalersi dell’istituto disciplinato dall’art 7 della L.R. n. 20/2024, nel rispetto dei limiti di cui all’Allegato A con risorse a valere sulla quota indistinta del Fondo Sanitario Regionale 2024.

Si propone, infine, di incaricare il Direttore della Direzione Risorse Umane del SSR dell’attuazione delle indicazioni contenute nelle predette linee generali di indirizzo.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO l’art. 7 della L.R. 9 agosto 2024, n. 20;

VISTO il CCNL del Comparto Sanità stipulato il 2 novembre 2022;

VISTO l’Atto di indirizzo del Comitato di settore del Comparto Regioni-Sanità del 15 aprile 2024;

VISTA la DGR 12 febbraio 2024, n. 99;

VISTO l’art. 2, comma 2, lett. o) della L.R. 31 dicembre 2012, n. 54

delibera

  1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di prendere atto del verbale di confronto tra l’Assessore alle Politiche Sanitarie, Socio sanitarie e Sociali, il Direttore Generale dell’Area Sanità e Sociale, il Direttore della Direzione Risorse Strumentali SSR e le Organizzazioni sindacali regionali del Comparto Sanità sottoscritto in data 20 settembre 2024 con il quale si sono convenuti i contenuti delle linee generali di indirizzo in materia di prestazioni aggiuntive del personale del Comparto Sanità;
  3. di approvare le linee generali di indirizzo nei confronti delle Aziende ed Enti del Servizio sanitario regionale di cui all’art. 7, comma 1, lett. d) del CCNL del Comparto Sanità, stipulato il 2 novembre 2022, riportate in Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  4. di determinare in complessivi 2.546.828,00 euro il limite di costo per l’acquisto di ulteriori prestazioni aggiuntive nei confronti del personale del Comparto Sanità da parte delle Aziende ed Enti del SSR per l’anno 2024, in aggiunta al limite già stabilito con DGR n. 441/2024 e ferme restando eventuali diverse determinazioni che dovessero essere contenute nel CCNL del Comparto Sanità 2022-2024;
  5. di stabilire che le Aziende ed Enti del SSR potranno avvalersi dell’istituto in argomento, nei rispettivi Bilanci di esercizio, nel rispetto dei limiti di cui all’Allegato A con risorse a valere sulla quota indistinta del Fondo Sanitario Regionale 2024;
  6. di incaricare il Direttore della Direzione Risorse Umane del SSR dell’esecuzione del presente atto;
  7. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  8. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

Dgr_1210_24_AllegatoA_541457.pdf

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