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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 138 del 22 ottobre 2024


Materia: Caccia e pesca

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1157 del 15 ottobre 2024

Approvazione delle mappe e delle coordinate geografiche che definiscono le zone di produzione, di stabulazione e di raccolta dei Molluschi Bivalvi Vivi (MBV) destinati all'immissione in commercio e della relativa riclassificazione igienico sanitaria, ai sensi del Regolamento di esecuzione (UE) n. 627 del 15 marzo 2019 e della Deliberazione della Giunta regionale n. 870 del 21 giugno 2011.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si ridefiniscono i confini delle zone di produzione, di stabulazione e di raccolta dei Molluschi bivalvi vivi (MBV) destinati all’immissione in commercio in ambito marino e lagunare. Si approva nel contempo la riclassificazione delle citate zone sulla base del monitoraggio triennale svolto dalle Aziende U.L.S.S. ai sensi del Regolamento di esecuzione (UE) n. 627 del 15 marzo 2019 e della Deliberazione della Giunta regionale n. 870 del 21 giugno 2011.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

La molluschicoltura rappresenta la principale produzione italiana nel settore ittico. Il Veneto è una delle Regioni italiane dove la raccolta e la commercializzazione di Molluschi bivalvi vivi (MBV) sono maggiormente rilevanti. Tale attività nel Veneto vanta una lunga tradizione e conta su volumi di produzione elevati, che rappresentano circa un terzo della produzione a livello nazionale.

Al fine di tutelare la salute dei consumatori, il Regolamento di esecuzione (UE) n. 627 del 15 marzo 2019, concernente modalità pratiche uniformi per l'esecuzione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano, ha previsto che i MBV destinati all’immissione sul mercato devono essere raccolti in zone classificate sotto il profilo igienico sanitario dall’Autorità Competente, che fissa l’ubicazione e delimita i confini delle zone di produzione, di stabulazione e di raccolta.

La classificazione tiene conto della preliminare indagine sanitaria relativa alle potenziali fonti inquinanti e del livello contaminazione fecale riscontrato attraverso la ricerca dell’indicatore E. coli sui campioni di molluschi prelevati nel punto più sfavorevole (punto fisso di campionamento). Ai sensi degli articoli 53, 54 e 55 del citato Reg. (UE) n. 2019/627, sono classificabili come:

  • di classe A, le zone da cui possono essere raccolti MBV direttamente destinati al consumo umano;
  • di classe B, le zone da cui i MBV possono essere raccolti e immessi in commercio ai fini del consumo umano solo dopo aver subito un trattamento in un centro di depurazione o previa stabulazione;
  • di classe C, le zone da cui i MBV possono essere raccolti e immessi in commercio solo previa stabulazione di lunga durata.

L’art. 52 paragrafo 3 del citato Reg. (UE) n. 2019/627 ha stabilito, inoltre, che le Autorità Competenti fissino un periodo di riesame dei dati relativi a ciascuna zona già classificata. Il riesame si basa sull’esecuzione di un piano di monitoraggio il cui numero di campioni, la distribuzione geografica e la frequenza del campionamento sono tali da garantire che i risultati delle analisi siano rappresentativi della zona in questione.

Nel dettaglio, le Linee guida nazionali nel settore dei MBV, recepite ed integrate a livello regionale con la Deliberazione della Giunta regionale n. 870 del 21 giugno 2011, prevedono che il citato riesame, denominato “riclassificazione”, avvenga con una frequenza minima triennale.  A livello europeo, poi, le recenti Linee guida “Community Guide to the Principles of Good Practice for the Microbiological Classification and Monitoring of Bivalve Mollusc Production and Relaying Areas with regard to Implementing Regulation 2019/627” hanno previsto che, al fine del riesame, occorre valutare almeno 24 risultati analitici nella riclassificazione triennale per ciascuna zona (almeno 12 risultati analitici per le aree remote riconosciute come “stabili”).

Per quanto attiene alla ubicazione delle zone di produzione, di stabulazione e di raccolta dei MBV, con la Deliberazione della Giunta regionale n. 796 del 5 luglio 2022, aggiornata dalla successiva Deliberazione della Giunta regionale n. 1192 del 5 ottobre 2023, si è provveduto a ridefinire i confini delle zone marine e lagunari del territorio regionale.

A seguito delle citate deliberazioni, alcune Aziende U.L.S.S. (Autorità Competenti Locali) hanno rappresentato all’U.O. Sicurezza alimentare della Direzione Prevenzione, sicurezza alimentare, veterinaria, (Autorità Competente Regionale in materia di sicurezza alimentare) l’esigenza di avviare una maggiore razionalizzazione dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali attraverso l’unione di alcune zone di produzione, stabulazione e raccolta dei MBV.  In tal senso si sono espressi, con nota acquisita al prot. reg. n. 112771 del 5 marzo 2024, i Servizi competenti dell'Azienda U.L.S.S. n. 3 Serenissima e, con nota acquisita al prot. reg. 137368 del 18 marzo 2024, i Servizi competenti dell'Azienda U.L.S.S. n. 5 Polesana.

L’U.O. Sicurezza alimentare, con il supporto tecnico dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (IZSVe), ponderati anche gli interessi degli operatori del settore alimentare tramite apposite riunioni con alcuni stakeholder e rappresentanti di categoria, ha ritenuto opportuno modificare i confini solo di alcune zone. Nel dettaglio, si evidenzia che le zone tecnicamente individuate con i codici 14L001 (Fondo Settemorti), 14L002 (Valleselle Sopravento) e 14L003 (Sacca l’Anghiero) sono state unite in un’unica nuova zona di produzione identificata con il codice 14L012 (Valleselle Sottovento) per le specie vongole veraci (R. decussatus/R. philippinarum), considerata l’omogeneità delle tre zone dal punto di vista microbiologico e la presenza di un unico allevamento registrato.

Le zone identificate con i codici 19L043 (Sacca del Canarin/1), 19L044 (Sacca del Canarin/2), 19L036 (Laguna di Barbamarco/1) e 19L039 (Laguna di Barbamarco/2) sono invece rimaste distinte in ragione, tra le altre, della disponibilità manifestata dagli operatori del settore alimentare a supportare l’Autorità Competente Locale nelle attività di controllo e di monitoraggio.

Le mappe e le coordinate geografiche che identificano la nuova definizione delle zone di produzione, di stabulazione e di raccolta dei MBV sono riportate nell’Allegato A al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, su supporto digitale.

Con riguardo all’attività di riesame di cui alla normativa e alle Linee guida citate, l'Azienda U.L.S.S. n. 3 Serenissima, l'Azienda U.L.S.S. n. 4 Veneto Orientale e l'Azienda U.L.S.S. n. 5 Polesana hanno trasmesso all’U.O. Sicurezza alimentare le relative relazioni sull’attività di monitoraggio svolta nel triennio 2021-2023 con le rispettive proposte di riclassificazione.

L’U.O. Sicurezza alimentare, con il supporto tecnico dell’IZSVe, ha verificato la documentazione inviata dalle Aziende U.L.S.S. sopracitate con riferimento alle conformità dei risultati analitici nonché all’identificazione di eventuali situazioni che possano modificare la precedente classificazione procedendo poi alla riclassificazione igienico sanitaria delle zone marine e lagunari del territorio regionale, contenuta nell’Allegato B al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

Al riguardo, si prende atto della proposta pervenuta dall’Azienda U.L.S.S. n. 3 Serenissima, acquisita al prot. reg. n. 112771 del 5 marzo 2024, di dare avvio ad una classificazione di tipo stagionale, basata sui diversi livelli di contaminazione fecale riscontrati in alcune zone nei diversi periodi dell’anno, ad integrazione delle procedure di classificazione igienico sanitarie delle zone marine e lagunari previste dalle “Linee guida per l’applicazione del Regolamento (CE) 854/2004 e del Regolamento (CE) 853/2004 nel settore dei molluschi bivalvi” di cui all’Allegato A della DGR n. 870/2011. Si rappresenta che il criterio della stagionalità, già introdotto dalla Regione Marche sulla base di quanto previsto dalle sopra citate Linee guida europee, è attualmente oggetto di valutazione da parte dell’U.O. Sicurezza Alimentare coadiuvata dall’IZSVe in quanto ente scientifico referente per i molluschi bivalvi vivi. L’integrazione in parola richiede, infatti, uno studio di fattibilità che tenga conto degli agenti che influenzano i diversi livelli di contaminazione fecale (andamento pluviometrico, temperature, presenza di fonti inquinanti, caratteristiche morfologiche e ambientali, etc…) che potrà concludersi con l’eventuale adozione di un provvedimento della Giunta regionale di integrazione o di modifica di quanto previsto dalla più volte citata DGR n. 870/2011.

L’U.O. Sicurezza alimentare, nelle more delle valutazioni e degli approfondimenti opportuni, ha proceduto dunque alla riclassificazione della zona di produzione 12L046 (S. Cristina), indicata dall’Azienda U.L.S.S. n. 3 Serenissima per la stagionalità, secondo le procedure attualmente vigenti nel territorio regionale, assegnando conseguentemente la classe C con riferimento alle specie vongole cuore (Cerastoderma spp. e Acanthocardia spp.) e alle specie vongole veraci (Ruditapes decussatus e Ruditapes philippinarum).

Alla luce di quanto sopra, sulla base dell’istruttoria eseguita dall’U.O. Sicurezza alimentare con il supporto tecnico dell’IZSVe, si propone di approvare la nuova definizione delle zone di produzione, di stabulazione e di raccolta dei MBV destinati all’immissione in commercio contenuta nell’Allegato A al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, su supporto digitale. Si propone altresì di approvare, sulla base dell’attività di monitoraggio eseguita dall' Azienda U.L.S.S. n. 3 Serenissima, dall'Azienda U.L.S.S. n. 4 Veneto Orientale e dall'Azienda U.L.S.S. n. 5 Polesana nel triennio 2021-2023, la riclassificazione delle zone di produzione, di stabulazione e di raccolta dei MBV in ambito lagunare e marino riportata nell’Allegato B al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

Si propone, infine, di incaricare l’U.O. Sicurezza alimentare della Direzione Prevenzione, sicurezza alimentare, veterinaria dell’esecuzione del presente provvedimento.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il Regolamento (CE) n. 178 del 28 gennaio 2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;

VISTO il Regolamento (CE) n. 853 del 29 aprile 2004 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale;

VISTO il Regolamento (CE) n. 2073 del 15 novembre 2005 della Commissione concernente i criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari;

VISTO il Regolamento (UE) n. 625 del 15 marzo 2017 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio;

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 624 dell'8 febbraio 2019 della Commissione recante norme specifiche per l'esecuzione dei controlli ufficiali sulla produzione di carni e per le zone di produzione e di stabulazione dei molluschi bivalvi vivi in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 627 del 15 marzo 2019 della Commissione che stabilisce modalità pratiche uniformi per l'esecuzione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione per quanto riguarda i controlli ufficiali;

VISTO il Regolamento (UE) n. 915 del 25 aprile 2023 della Commissione relativo ai tenori massimi di alcuni contaminanti negli alimenti e che abroga il regolamento (CE) n. 1881/2006;

VISTA la Linea guida europea “Monitoring of Toxin-producing Phytoplankton in Bivalve Mollusc Harvesting Areas Guide to Good Practice: Technical Application” prodotta dal EU Working Group on Toxin-producing Phytoplankton Monitoring in Bivalve Mollusc Harvesting Areas, edizione novembre 2019;

VISTA la Linea guida europea “Community Guide to the Principles of Good Practice for the Microbiological Classification and Monitoring of Bivalve Mollusc Production and Relaying Areas with regard to Implementing Regulation 2019/627” della Comunità Europea - edizione settembre 2021;

VISTO il Decreto Legislativo n. 27 del 2 febbraio 2021, disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, lettera a), b), c), d) ed e) della legge 4 ottobre 2019, n. 117;

VISTA la Legge Regionale n. 19 del 25 ottobre 2016, modificata dalla L.R. n. 30 del 30 dicembre 2016, di istituzione di “Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto – Azienda Zero” e di individuazione dei nuovi ambiti territoriali delle Aziende U.L.S.S.;

VISTA la DGR n. 2432 dell’1 agosto 2006 “Molluschi bivalvi vivi: DGRV n. 3366/2004 e sue integrazioni e modifiche. Approvazione progetto molluschicoltura anni 2006-2008; approvazione Linee guida regionali di riordino del sistema di sorveglianza igienico sanitaria e avvio del sistema informativo territoriale Geomolluschi. Impegno di spesa”;

VISTA la DGR n. 870 del 21 giugno 2011 “Linee guida per l’applicazione del Regolamento (CE) 854/2004 e del Regolamento (CE) 853/2004 nel settore dei molluschi bivalvi”;

VISTA la nota del Ministero della Salute prot. 0038080-P-06/10/2016 “Applicazione del Regolamento (UE) 2015/2285 e utilizzo del sistema informatico nazionale SINVSA per i molluschi bivalvi”;

VISTA la DGR n. 200 del 24 febbraio 2021 “Molluschi bivalvi vivi destinati all'immissione in commercio (MBV): definizione dei nuovi ambiti di produzione e riclassificazione triennale 2018-2020 delle zone di produzione, raccolta e stabulazione. Classificazione a stato "iniziale" ambito 13L002 - specie: Ruditapes decussatus e Ruditapes philippinarum (vongola verace). Modifica DGR n. 475 del 23 aprile 2019”;

VISTA la DGR n. 607 dell’11 maggio 2021 “Modifica della classificazione per i molluschi bivalvi vivi destinati all'immissione in commercio (MBV) prevista dalla DGR 200/2021”;

VISTA la DGR n. 1096 del 9 agosto 2021 “Modifica della classificazione degli ambiti di produzione per i molluschi bivalvi vivi (MBV) destinati all'immissione in commercio, prevista dalla DGR 200/2021. Classificazione della specie vongola verace (Ruditapes philippinarum e Ruditapes decussatus) - tratto terminale del fiume Po di Levante - Comune di Rosolina e Comune di Porto Viro”;

VISTA la DGR n. 571 del 4 maggio 2021 “Adempimenti connessi all’avvio della XI legislatura e preordinati alla definizione dell’articolazione amministrativa della Giunta regionale: individuazione delle Direzioni e delle Unità Organizzative in attuazione dell’art. 9 della legge regionale n. 54 del 31/12/2012 e s.m.i.”;

VISTA la DGR n. 715 dell’8 giugno 2021 “Adempimenti connessi all’avvio della XI legislatura e preordinati alla definizione dell’articolazione amministrativa della Giunta regionale: assestamento delle misure conseguenti all’adozione della D.G.R. n. 571 del 4/5/2021”;

VISTA la DGR n. 839 del 22 giugno 2021 “Adempimenti connessi all'avvio della XI legislatura e preordinati alla definizione dell'articolazione amministrativa della Giunta regionale: Conferimento dell'incarico di Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria incardinata nell'ambito dell'Area Sanità e Sociale ai sensi dell'art. 12 della Legge Regionale n. 54/2012 e s.m.i.”;

VISTA la DGR n. 796 del 5 luglio 2022 avente ad oggetto “Molluschi Bivalvi Vivi (MBV) destinati all'immissione in commercio: modifica e ridefinizione delle zone (ambiti) di produzione e di stabulazione e relativa classificazione prevista dalla D.G.R. n. 200 del 24 febbraio 2021”;

VISTA la DGR n. 1145 del 19 settembre 2023 avente ad oggetto “Molluschi Bivalvi Vivi destinati all'immissione sul mercato: approvazione delle procedure per il campionamento e del modello di protocollo concordato con gli operatori del settore alimentare (OSA) o organizzazioni che li rappresentano, ai sensi del Titolo V del Regolamento di esecuzione (UE) 2019/627. Integrazione della D.G.R. n. 870 del 21 giugno 2011 e della DGR n. 1722 del 19 novembre 2018. Assegnazione del finanziamento per eseguire il "Monitoraggio di contaminanti sul territorio regionale" alle Aziende U.L.S.S. e all'Istituto Zooprofilattico delle Venezie (IZSVe)”;

VISTA la DGR n. 1192 del 5 ottobre 2023 avente ad oggetto “Molluschi Bivalvi Vivi (MBV) destinati all'immissione in commercio: classificazione di nuove zone di produzione relativamente alla specie ostrica concava (Crassostrea gigas) ad aggiornamento della D.G.R. n. 796 del 5 luglio 2022”;

VISTA la DGR n. 1550 del 12 dicembre 2023 avente ad oggetto “Molluschi Bivalvi Vivi (MBV) destinati all'immissione in commercio: classificazione della zona di produzione 14L004 relativamente alla specie ostrica concava (Crassostrea gigas) e alla specie ostrica piatta (Ostrea edulis) ad integrazione della D.G.R. n. 1192 del 5 ottobre 2023”;

VISTO l’art. 2, comma 2 della L.R. n. 54 del 31 dicembre 2012 “Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto" e s.m.i.;

delibera

  1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di approvare, sulla base dell’istruttoria eseguita dall’U.O. Sicurezza alimentare della Direzione Prevenzione, sicurezza alimentare, veterinaria con il supporto tecnico dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (IZSVe), la nuova definizione delle zone di produzione, di stabulazione e di raccolta dei Molluschi Bivalvi Vivi destinati all’immissione in commercio, contenuta nell’Allegato A al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, su supporto digitale;
  3. di approvare, sulla base dell’attività di monitoraggio eseguita dall' Azienda U.L.S.S. n. 3 Serenissima, dall'Azienda U.L.S.S. n. 4 Veneto Orientale e dall'Azienda U.L.S.S. n. 5 Polesana nel triennio 2021-2023, la riclassificazione delle zone di produzione, di stabulazione e di raccolta dei Molluschi Bivalvi Vivi in ambito lagunare e marino riportata nell’Allegato B al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
  4. di rinviare ad un eventuale successivo provvedimento della Giunta regionale l'integrazione delle “Linee guida per l’applicazione del Regolamento (CE) 854/2004 e del Regolamento (CE) 853/2004 nel settore dei molluschi bivalvi” di cui all’Allegato A della Deliberazione della Giunta Regionale n. 870 del 21 giugno 2011, a conclusione dello studio di fattibilità sull’adozione della procedura di classificazione di tipo stagionale attualmente oggetto di valutazione da parte dell’U.O. Sicurezza alimentare coadiuvata dall’IZSVe;
  5. di incaricare l’U.O. Sicurezza alimentare della Direzione Prevenzione, sicurezza alimentare, veterinaria dell’esecuzione della presente deliberazione;
  6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  7. di stabilire che il documento contenuto nell'Allegato A, di cui al precedente numero 2, sia consultabile nella pagina web della Direzione Prevenzione, sicurezza alimentare, veterinaria dedicata ai Molluschi Bivalvi Vivi;
  8. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione, omettendo l’Allegato A.

Allegato A (omissis)

(L'Allegato B è stato sostituito con deliberazione della Giunta regionale n. 1444 del 3 dicembre 2024, pubblicata in parte seconda - sezione seconda del Bollettino n. 156 del 3 dicembre 2024, ndr)

(seguono allegati)

Dgr_1444_24_AllegatoA_540929.pdf

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