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Materia: Turismo
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1172 del 15 ottobre 2024
Approvazione di denominazioni aggiuntive delle strutture alberghiere e complementari situate in Ville venete o in altri edifici di pregio storico oggetto dei vincoli del D. Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004 e s.m.i. L.R. n.11/2013 art. 29. Modifiche delle DDGR n. 807/2014 e n. 419/2015 e loro s.m.i.. Deliberazione/CR n. 93 del 13/8/2024.
Si approvano alcune denominazioni aggiuntive delle strutture alberghiere e complementari situate in Ville venete o in altri edifici di pregio storico oggetto dei vincoli del D. Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" e s.m.i., modificando le DDGR n. 807/2014 e n. 419/2015, e loro s.m.i . disciplinanti la classificazione delle suddette strutture ricettive.
L'Assessore Federico Caner riferisce quanto segue.
La Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto" prevede all' art. 24 le seguenti tipologie di strutture ricettive alberghiere: alberghi o hotel, villaggi-albergo, residenze turistico-alberghiere, alberghi diffusi; mentre all’art. 27 prevede le seguenti tipologie di strutture ricettive complementari: alloggi turistici, case per vacanze, unità abitative ammobiliate ad uso turistico, bed & breakfast e rifugi alpini.
L’art. 31 della citata Legge regionale dispone che la Giunta regionale con proprio provvedimento, sentita la competente Commissione consiliare, individui i requisiti dimensionali, strutturali, di prestazioni di servizi e di dotazioni necessari per ottenere la classificazione delle strutture ricettive alberghiere e complementari.
L'art. 29 della sopra indicata Legge regionale dispone, inoltre, che le strutture ricettive che hanno i requisiti di classificazione, previsti per la propria tipologia dalla L.R. n. 11/2013, possono, in aggiunta alla denominazione assegnata dagli artt. da 24 a 27, essere definiti anche con altre denominazioni, per tenere conto dei vari sistemi e mezzi di comunicazione commerciale, secondo le modalità individuate con deliberazione della Giunta regionale.
La Giunta regionale con Deliberazione n. 807 del 27 maggio 2014, modificata dalle Deliberazioni n. 588 del 21 aprile 2015, n. 184 del 23 febbraio 2016, n. 69 del 27 gennaio 2017 e n. 343 del 22 marzo 2017, ha approvato i requisiti necessari per la classificazione delle suddette strutture ricettive alberghiere, nonché le relative denominazioni aggiuntive e sostitutive.
La Giunta regionale con Deliberazione n. 419 del 31 marzo 2015, modificata dalle Deliberazioni n. 498 del 19 aprile 2016, n. 780 del 27 maggio 2016 e n. 2080 del 14 dicembre 2017, ha approvato i requisiti necessari per la classificazione delle strutture ricettive complementari, nonché le relative denominazioni aggiuntive e sostitutive.
Si ricorda inoltre che la lettera a) del comma 2 dell’art. 1 della L.R. n. 11/2013 prevede, fra le finalità della Regione, la promozione dello sviluppo economico sostenibile, nell’ambito della valorizzazione delle risorse turistiche a garanzia della fruizione del patrimonio culturale.
A tale proposito, si rileva che il Veneto ha una vasta offerta di strutture ricettive per soddisfare le diverse esigenze turistiche e tra queste rileva anche la domanda di soggiorno in strutture ricettive situate in Ville venete o in altri edifici di pregio storico oggetto dei vincoli del D. Lgs n. 42 del 22 gennaio 2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" e s.m.i..
La Legge regionale 24 agosto 1979, n. 63 “Norme per l’istituzione e il funzionamento dell’Istituto regionale per le Ville venete - IRVV” all’art. 2 definisce le Ville Venete come gli edifici catalogati dall’Istituto regionale per le Ville venete e contenuti in un apposito elenco approvato dalla Giunta regionale, d’intesa con la Regione Friuli Venezia Giulia per quanto di competenza, e loro pertinenze, ivi compresi parchi e giardini.
Le associazioni maggiormente rappresentative dei proprietari di Ville venete e dimore storiche, hanno evidenziato, con nota del 1° giugno 2024 trasmessa, tramite Pec, alla Direzione Turismo, l’esigenza di una specifica denominazione differenziata che individui immediatamente la tipicità dell’offerta, nella propria struttura ricettiva, di soggiorno in Villa veneta o dimora storica, così da valorizzare e promuovere al meglio le risorse turistiche ad esse riferite, oltre che garantire la fruizione del patrimonio culturale, storico ed artistico.
Si ritiene che l’esigenza di una specifica denominazione differenziata per le strutture alberghiere e complementari situate in Ville venete o in altri edifici di pregio storico, oggetto della suddetta richiesta delle associazioni dei relativi proprietari, sia conforme alla citata finalità regionale di valorizzazione delle risorse turistiche a garanzia della fruizione del patrimonio culturale.
Al fine di soddisfare la citata esigenza, la Giunta regionale, può, con apposito provvedimento, ai sensi del citato art. 29 della L.R. n. 11/2013, definire altre denominazioni per le strutture ricettive che hanno i requisiti di classificazione, previsti per la propria tipologia ai sensi della L.R. n. 11/2013 in aggiunta alla denominazione assegnata dagli artt. da 24 a 27 della citata Legge regionale.
La Giunta regionale, con Deliberazione/CR n. 93 del 13 agosto 2024 ha proposto l'approvazione di denominazioni aggiuntive delle strutture alberghiere e complementari situate in Ville venete o in altri edifici di pregio storico oggetto dei vincoli del D. Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004 e s.m.i.
La citata Deliberazione/CR n. 93 del 13 agosto 2024 è stata trasmessa, ai sensi dell'art. 31, comma 1 della L.R. n. 11/2013, alla competente commissione consiliare che, nella seduta del 4 settembre 2024, ha espresso il proprio parere favorevole, senza apportare alcuna modifica al testo proposto.
Con il presente provvedimento si propone, pertanto, di dare attuazione all’art. 31, comma 1 della L.R. n. 11/2013, stabilendo l'approvazione di denominazioni aggiuntive delle strutture alberghiere e complementari situate in Ville venete o in altri edifici di pregio storico oggetto dei vincoli del D. Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004 e s.m.i.
Pertanto si propone di approvare, relativamente alle strutture ricettive alberghiere, nell'Allegato A della DGR n. 807/2014 e s.m.i., l’inserimento dopo l’art. 2 del seguente art. 2 bis:
""art. 2 bis. Denominazione aggiuntiva per Villa veneta o altro edificio di pregio storico oggetto dei vincoli del D. Lgs n. 42 del 22 gennaio 2004
1. Le strutture ricettive alberghiere situate in Ville venete, iscritte nell’elenco di cui all’art. 2 della Legge regionale 24 agosto 1979, n. 63 possono aggiungere alla denominazione della propria tipologia, tra quelle definite nell’art. 25 della L.R. n. 11/2013, le seguenti parole: "in Villa veneta".
2. Le strutture ricettive alberghiere situate in edifici di pregio storico oggetto dei vincoli del D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. diversi dalle Ville venete iscritte nell'elenco di cui all’art. 2 della Legge regionale 24 agosto 1979, n. 63, possono aggiungere alla denominazione della propria tipologia, tra quelle definite nell’art. 25 della L.R. n. 11/2013, le parole: "in dimora storica"."
Esempi eventuali di tali denominazioni aggiuntive possono quindi essere: “hotel in Villa veneta”; “residenza turistico - alberghiera in Villa veneta”; oppure: “albergo in dimora storica”, “residenza turistico - alberghiera in dimora storica”.
Si propone, inoltre, di approvare, relativamente alle strutture ricettive complementari, nell'Allegato A della DGR n. 419/2015, l’inserimento, dopo l’art. 2 del seguente art. 2 bis:
""art. 2 bis. Denominazione aggiuntiva per Villa veneta o altro edificio di pregio storico oggetto dei vincoli del D. Lgs n. 42 del 22 gennaio 2004 e s.m.i.
1. Le strutture ricettive complementari, situate in Ville venete iscritte nell’elenco di cui all’art. 2 della Legge regionale 24 agosto 1979, n. 63, possono aggiungere alla denominazione della propria tipologia, tra quelle definite nell’art. 27 della L.R. n. 11/2013, le seguenti parole "in Villa veneta".
2. Le strutture ricettive complementari, situate in edifici di pregio storico oggetto dei vincoli del D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. diversi dalle Ville venete iscritte nell'elenco di cui all’art. 2 della Legge regionale 24 agosto 1979, n. 63, possono aggiungere alla denominazione della propria tipologia, tra quelle definite nell’art. 27 della L.R. n. 11/2013, le seguenti parole: "in dimora storica"."
Esempi eventuali di tali denominazioni aggiuntive possono quindi essere: “casa per vacanze in Villa veneta”;
“alloggio turistico in Villa veneta”; oppure: “casa per vacanze in dimora storica”; “alloggio turistico in dimora storica”.
Si propone di incaricare la Direzione Turismo dell'esecuzione del presente atto.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO il D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i.;
VISTA la L.R. n. 63/1979;
VISTE le DDGR n. 807/2014 e s.m.i.; n. 419/2015 e s.m.i.;
VISTO l’art. 2, comma 1, della L.R. n. 63/1979 e s.m.i.;
VISTO l’art. 2, comma 2, della L.R. n. 54/2012 e s.m.i;
VISTI gli art. 23, 27, 29 e 31 della L.R. n. 11/2013 e s.m.i.;
VISTA la propria Deliberazione/CR n. 93 del 13 agosto 2024;
VISTO il parere favorevole espresso dalla competente Commissione consiliare rilasciato in data 4 settembre 2024 ai sensi dell'art. 31, comma 1 della Legge regionale n. 11/2013;
delibera
1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare le denominazioni aggiuntive delle strutture alberghiere e complementari situate in Ville venete o in altri edifici di pregio storico oggetto dei vincoli del D. Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004 e s.m.i., nell'ambito delle strutture ricettive di cui alla L.R. n. 11/2013;
3. di approvare, per i motivi citati in premessa, relativamente alle strutture ricettive alberghiere, nell'Allegato A della DGR n. 807/2014 e s.m.i., l’inserimento dopo l’art. 2 del seguente art. 2 bis:
""art. 2 bis. Denominazione aggiuntiva per Villa veneta o altro edificio di pregio storico oggetto dei vincoli del D. Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004.
2. Le strutture ricettive alberghiere situate in edifici di pregio storico oggetto dei vincoli del D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. diversi dalle Ville venete iscritte nell'elenco di cui all’art. 2 della Legge regionale 24 agosto 1979, n. 63, possono aggiungere alla denominazione della propria tipologia, tra quelle definite nell’art. 25 della L.R. n. 11/2013, le parole: "in dimora storica".";
4. di approvare, per i motivi citati in premessa, relativamente alle strutture ricettive complementari, nell'Allegato A della DGR n. 419/2015, l’inserimento, dopo l’art. 2 del seguente art. 2 bis:
""art. 2 bis. Denominazione aggiuntiva per Villa veneta o altro edificio di pregio storico oggetto dei vincoli del D. Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004 e s.m.i.
1. Le strutture ricettive complementari, situate in Ville venete iscritte nell’elenco di cui all’art. 2 della Legge regionale 24 agosto 1979, n. 63, possono aggiungere alla denominazione della propria tipologia, tra quelle definite nell’art. 27 della L.R n. 11/2013, le seguenti parole "in Villa veneta".
2. Le strutture ricettive complementari, situate in edifici di pregio storico oggetto dei vincoli del D. Lgs n. 42/2004 e s.m.i. diversi dalle Ville venete iscritte nell'elenco di cui all’art. 2 della Legge regionale 24 agosto 1979, n. 63, possono aggiungere alla denominazione della propria tipologia, tra quelle definite nell’art. 27 della L.R. n. 11/2013, le seguenti parole: "in dimora storica".";
5. di incaricare la Direzione Turismo dell'esecuzione del presente atto;
6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
7. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino ufficiale della Regione.
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