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Materia: Servizi sociali
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1162 del 15 ottobre 2024
Modalità di costituzione e funzionamento della Rete territoriale per la gestione associata e l'inclusione sociale. Art. 15, comma 2 della Legge regionale n. 9/2024. Deliberazione/CR n. 112 del 17 settembre 2024.
Con il presente atto, a seguito della DGR n. 112/CR del 17 settembre 2024 e acquisito il parere favorevole della Quinta Commissione consiliare previsto dall'art. 15, comma 2 della L.R. n. 9/2024, si approvano le “Modalità di costituzione e funzionamento della Rete territoriale per la gestione associata e l’inclusione sociale a norma degli artt. 15, comma 2 e 18, comma 1, lett. d) della Legge regionale n. 9 del 4 aprile 2024 “Assetto organizzativo e pianificatorio degli interventi e dei servizi sociali””.
L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.
La Legge regionale n. 9 del 4 aprile 2024 che disciplina l’assetto organizzativo e pianificatorio degli interventi e dei servizi sociali, istituisce all'art. 15 la Rete territoriale per la gestione associata e l'inclusione sociale quale luogo privilegiato di informazione e consultazione territoriale per la pianificazione zonale, al fine di rafforzare la governance territoriale del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali all'interno del singolo Ambito Territoriale Sociale (ATS).
A tal proposito, si sottolinea che uno tra i più rilevanti obiettivi della riforma dell’assetto organizzativo e pianificatorio degli interventi e dei servizi sociali, è lo sviluppo di processi partecipati attraverso una più decisa integrazione tra “gli interventi e servizi sanitari, socio-sanitari, educativi, formativi, culturali, delle politiche attive del lavoro, dell’immigrazione, delle politiche abitative e di sicurezza dei cittadini, della mobilità, dell’energia, dell’ambiente, della giustizia e comunque con tutte le materie attinenti alle politiche di welfare per garantire una pianificazione e programmazione più rispondenti al contesto territoriale” (art. 1, comma 3 della L.R. n. 9/2024).
Per garantire benessere e qualità della vita ai cittadini è necessario che le diverse politiche siano orientate verso obiettivi di sviluppo comuni orientati all’empowerment della persona, della famiglia e della comunità. Il successo di simili percorsi richiede di agire su più livelli, integrando gli sforzi e le risorse di una pluralità di attori per il conseguimento di risultati condivisi. Per fare ciò, non si può prescindere dall’ascolto e dall’inclusione di tutti gli attori coinvolti nei diversi processi decisionali il risultato dei quali sarà la base di una pianificazione e programmazione coordinata e condivisa.
L’adozione di un metodo partecipativo, se da un lato permette di incrementare e facilitare l’instaurarsi di relazioni stabili e processi integrati di confronto tra attori eterogenei, dall’altro richiede di ampliare e diffondere tra gli stessi la conoscenza dei servizi esistenti, la disponibilità di risorse, la cultura del dialogo e dello scambio informativo, oltre al rafforzamento di procedure partecipate di programmazione, progettazione, gestione e offerta di interventi e servizi che superino l’attuale frammentazione e disorganicità in vista del supporto agli obiettivi comuni.
In questo contesto la Rete territoriale per la gestione associata e l’inclusione sociale rappresenta uno snodo strategico del territorio per quanto attiene alle politiche sociali (e, in generale, di welfare) anche per la condivisione delle scelte programmatiche e di indirizzo nonché per il monitoraggio e la valutazione a livello territoriale del sistema socio-assistenziale.
La Rete territoriale per la gestione associata e l’inclusione sociale è una struttura organizzativa necessaria per consentire ad una pluralità di soggetti impegnati nel contesto socio-assistenziale regionale, di intervenire nella programmazione sociale all’interno del territorio dell'ATS. Alla costituzione della Rete territoriale vi provvederà il Comitato dei Sindaci di Ambito il quale procederà, altresì, a disciplinarne l'organizzazione e il funzionamento attraverso apposito regolamento. Si evidenzia che, tra i soggetti che andranno a comporre la rete, il Presidente del Comitato dei Sindaci di Ambito e il Direttore dell’ATS avranno un ruolo di raccordo tra il livello di programmazione dell'ATS a quello regionale.
Al fine di incentivare la gestione associata la Giunta regionale, anche in considerazione delle esigenze che emergeranno dagli Ambiti Territoriali Sociali, potrà fornire ulteriori indirizzi e orientamenti per garantire il coordinamento e l’operatività delle Reti territoriali.
Con DGR n. 112/CR del 17 settembre 2024 il provvedimento è stato sottoposto al parere della Quinta Commissione consiliare, come previsto dall'art. 15, comma 2 della L.R. n. 9/2024. La Quinta Commissione consiliare, nella seduta n. 129 del 3 ottobre 2024, ha rilasciato il parere favorevole a maggioranza (prot. n. 13502 del 4/10/2024, agli atti al prot. n. 510438 del 7/10/2024).
Tutto ciò premesso, con il presente provvedimento si propone l’approvazione delle “Modalità di costituzione e funzionamento della Rete territoriale per la gestione associata e l’inclusione sociale a norma degli artt. 15, comma 2 e 18, comma 1, lett. d) della Legge regionale n. 9 del 4 aprile 2024 “Assetto organizzativo e pianificatorio degli interventi e dei servizi sociali”” di cui all’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la Legge 8 novembre 2000, n. 328;
VISTO il Decreto Legislativo. 15 settembre 2017, n. 147;
VISTO l’art. 2, comma 2 della Legge regionale 31 dicembre 2012 , n. 54 s.m.i.;
VISTO l’art. 15, comma 2 della Legge regionale 4 aprile 2024, n. 9;
VISTA la propria deliberazione/CR n. 112 del 17 settembre 2024;
VISTO il parere della Quinta Commissione consiliare Pagr n. 431, rilasciato in data 3 ottobre 2024;
delibera
(seguono allegati)
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