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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 132 del 04 ottobre 2024


Materia: Sanità e igiene pubblica

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1131 del 01 ottobre 2024

Somministrazione vaccini antinfluenzali e anti Covid-19 nell'ambito della campagna vaccinale 2024-2025 presso le farmacie pubbliche e private convenzionate. Determinazioni.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento, in applicazione della DGR n. 1020/2022 di recepimento del Protocollo d’Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome, Federfarma e Assofarm 28.7.2022 per la somministrazione di vaccini anti Covid-19, vaccini antinfluenzali e test diagnostici che prevedono il prelevamento del campione biologico a livello nasale, salivare o orofaringeo presso le farmacie pubbliche e private convenzionate e con riferimento alla DGR n. 1166 del 28.9.2023, si disciplinano, relativamente alla campagna vaccinale 2024-2025, le modalità di erogazione di detto servizio da parte delle farmacie di comunità. 

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

L’art. 2, comma 8-bis del Decreto-Legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito con modificazioni dalla Legge 19 maggio 2022, n. 52, ha novellato il Decreto Legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, introducendo all’art. 1, comma 2 la lettera e-quater che disciplina in via ordinaria le attività riconducibili alla cd. “Farmacia dei servizi” di somministrazione di vaccini anti SARS-CoV-2 e antinfluenzali nonché la somministrazione di test diagnostici che prevedono il prelevamento del campione biologico a livello nasale, salivare o orofaringeo.

Con riferimento a tali attività, in data 28 luglio 2022 è stato siglato apposito Protocollo d’Intesa tra il Governo, le Regioni/Province Autonome e le Associazioni di Categoria rappresentative delle farmacie pubbliche e private convenzionate - Federazione Nazionale Unitaria dei Titolari di Farmacia Italiani (Federfarma), Associazione delle Aziende e Servizi Socio-Farmaceutici (Assofarm), Farmacieunite.

Detto Protocollo d’Intesa nazionale, recepito dalla Regione del Veneto con DGR n. 1020 del 16.8.2022, in particolare, determina in euro 6,16 il compenso spettante alle farmacie per l’atto professionale riferito al singolo inoculo di vaccino (anti Covid-19 e antinfluenzale), demandando ad appositi accordi con le Regioni/Province Autonome il riconoscimento alle farmacie di eventuali ulteriori oneri relativi al rimborso di dispositivi di protezione individuale e materiale di consumo e di eventuali incentivi per il raggiungimento dei target vaccinali.

La Regione del Veneto già in occasione delle precedenti campagne vaccinali riguardanti sia le vaccinazioni antinfluenzali che anti Covid-19 ha inteso avvalersi del prezioso apporto delle farmacie di comunità, a beneficio della cittadinanza in termini di accesso alla vaccinazione, stante la presenza capillare delle stesse nel territorio regionale nonché in termini di counselling, il quale, tenendo doverosamente conto delle evidenze scientifiche e della buona pratica vaccinale, costituisce un importante strumento per una efficace e corretta informazione agli utenti e quindi per una maggiore risposta partecipativa di quest’ultimi.

Alla luce proprio delle reciproche e proficue esperienze già maturate, l’Area Sanità e Sociale, attraverso la competente Direzione Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici, ha provveduto ad interloquire con le Associazioni di Categoria rappresentative delle farmacie di comunità - Federfarma Veneto, Farmacieunite, Assofarm - al fine di condividere e definire termini e modalità di erogazione del servizio di somministrazione di vaccini antinfluenzali e anti Covid-19 a carico del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) a favore dei Soggetti eleggibili in relazione anche alla campagna vaccinale 2024-2025.

In particolare, la campagna stagionale anti-COVID e antinfluenzale 2024-2025 presso tutte le sedi erogative della Regione del Veneto, secondo le raccomandazioni già diramate dalla competente Direzione Prevenzione, Sicurezza alimentare, Veterinaria, avrà inizio il 7 ottobre 2024.

Dette raccomandazioni regionali prevedono che tutti gli attori coinvolti nell’attività di vaccinazione, partecipino alla prevista campagna di informazione avente l’obiettivo di favorire nella popolazione la scelta consapevole alla vaccinazione e all’uso di misure di prevenzione delle patologie a trasmissione respiratoria e ai due “Open Day” regionali dedicati alle sedute vaccinali che si terranno verosimilmente il 26 ottobre e il 9 novembre 2024, fatte salve eventuali diverse determinazioni.

Tutto ciò premesso e tenuto conto di quanto condiviso con le succitate Associazioni di Categoria, in ultima analisi nella riunione del 9.8.2024, come da verbale agli atti della Direzione Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici rispetto al quale non sono sopraggiunte osservazioni da parte delle Associazioni stesse, circa il mantenimento delle previsioni declinate nei Protocolli d’Intesa regionali relativi alla vaccinazione antinfluenzale e anti Covid-19, come da ultimo richiamati nella DGR n. 1166 del 28 settembre 2023, si propone di confermare, sentita la Direzione Prevenzione, Sicurezza alimentare, Veterinaria per gli aspetti di propria competenza, quanto già stabilito in occasione della precedente campagna vaccinale 2023-2024, sia sotto il profilo operativo-procedurale che retributivo.

Con riferimento a tale ultimo profilo, si riporta di seguito la remunerazione spettante alle farmacie per l’attività di somministrazione effettuata per tipologia di vaccino, ovvero:

vaccini antinfluenzali

- per singolo inoculo, euro 6,66 comprensivi di euro 6,16 per l’atto professionale e di euro 0,50 a ristoro delle spese sostenute, tenuto conto anche degli oneri inerenti la distribuzione intermedia; 

- al raggiungimento dei seguenti target vaccinali riferiti alla campagna antinfluenzale 2024-2025:

  • farmacie rurali sussidiate con fatturato SSN ≤ euro 450.000,00 e farmacie urbane/rurali non sussidiate con fatturato SSN ≤ euro 300.000,00: n. 40 vaccini somministrati;
     
  • per tutte le altre farmacie: n. 100 vaccini somministrati;

riconoscimento di euro 200,00 a favore delle farmacie che aderiscono per la prima volta alla campagna vaccinale ed euro 100,00 a favore delle farmacie che hanno aderito alla precedente campagna 2023-2024, quale compenso forfettario una tantum.

vaccini anti Covid-19

  • per singolo inoculo, euro 10,66, comprensivi di euro 6,16 per l’atto professionale e di euro 4,50 a ristoro delle spese sostenute, tenuto conto anche degli oneri inerenti la distribuzione intermedia oltre che della complessità che la gestione del vaccino richiede nel suo complesso, incluso l’allestimento in dose unitaria; 
     
  • all’effettuazione di almeno n. 200 vaccinazioni, riconoscimento di euro 200,00 quale compenso forfettario una tantum a favore delle farmacie che non abbiamo già raggiunto detto target in precedenza.

Per quanto riguarda la popolazione eleggibile, ovvero la popolazione alla quale somministrare la vaccinazione senza oneri per il cittadino, si precisa quanto segue con riferimento alla tipologia di vaccino:

vaccini antinfluenzali

  • in farmacia, possono essere vaccinati a carico del SSN i soggetti aventi almeno una delle seguenti caratteristiche: età pari o superiore a 60 anni, essere all’inizio della stagione epidemica in qualsiasi trimestre della gravidanza e nel periodo “postpartum”, avere un’età compresa tra i 18 e 59 anni compiuti ed essere affetti da patologie che aumentano il rischio di complicanze, avere un’età compresa tra i 18 e 59 anni compiuti e correre il rischio di trasmettere l’infezione (es. conviventi, familiari, caregiver, ecc.) a soggetti ad alto rischio di complicanze, avere un’età compresa tra i 18 e 59 anni compiuti ed essere addetti a servizi pubblici di primario interesse collettivo e appartenere a categorie di lavoratori individuati nella Tabella 3 di cui alla Circolare del Ministero della salute del 20.5.2024, prot. n. 148145, essere per motivi di lavoro a contatto con animali che potrebbero costituire fonte di infezione da virus influenzali non umani individuati nella medesima Tabella 3, essere donatore di sangue.

vaccini anti Covid-19

  • le farmacie, in continuità con l’attuale sistema di comunicazione, vengono informate da Regione, per il tramite delle Associazioni di Categoria, circa la popolazione target a cui raccomandare l’offerta di vaccinazione, tenuto conto delle disposizioni statali e/o della pianificazione regionale della campagna vaccinale qualora lo richieda.

Fermo restando quanto sopra riportato e fatte salve eventuali nuove disposizioni statali e/o regionali in materia di prevenzione, allo stato, in nessun caso, né a carico del SSN né a carico del cittadino, possono essere vaccinati in farmacia, i soggetti aventi almeno una delle seguenti caratteristiche: età inferiore ad anni 18, non aver ricevuto in passato analoghe tipologie di vaccino, avere avuto una pregressa reazione allergica/anafilattica ad una vaccinazione o ad altre sostanze (es. farmaci o alimenti), presentare una controindicazione o una precauzione alla vaccinazione rilevata al triage pre-vaccinale, essere, limitatamente al vaccino anti Covid-19, soggetti estremamente vulnerabili, puntualmente declinati nella Tabella 1 del documento “Raccomandazioni ad interim sui gruppi target della vaccinazione anti SARS-CoV-2/Covid-19” del 10.3.2021, allegato al Decreto del Ministro della salute 12 marzo 2021.

Per quanto riguarda l’organizzazione della gestione dei vaccini, distribuzione compresa, si evidenzia che la stessa, secondo le determinazioni regionali a riguardo già assunte, è affidata ad Azienda Zero-UOC Logistica. Inoltre compete ad Azienda Zero-Sistemi Informativi la gestione delle funzionalità informatiche che consentono la registrazione delle somministrazioni effettuate nel Sistema Informativo Anagrafe Vaccinale Regionale -WebApp di SIAVr.

Sotto il profilo economico-finanziario, si precisa che le attività previste dal presente provvedimento di somministrazione di vaccini antinfluenzali e di vaccini anti-Covid 19 a carico del SSN da parte delle farmacie di comunità trovano copertura nell’ambito del riparto del fondo sanitario indistinto annuale assegnato alle Aziende ULSS.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO l’art. 11 della Legge 18 giugno 2009, n.69 “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile”;

VISTO il Decreto Legislativo 3 ottobre 2009, n. 153 “Individuazione di nuovi servizi erogati dalle farmacie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, nonché disposizioni in materia di indennità di residenza per i titolari di farmacie rurali, a norma dell'articolo 11 della legge 18 giugno 2009, n. 69” e s.m.i.;

VISTA la Legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19 “Istituzione dell’ente di governance della sanità regionale veneta denominato “Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto – Azienda Zero”. Disposizioni per la individuazione dei nuovi ambiti territoriali delle Aziende ULSS” e s.m.i.;

VISTO l’art. 2, comma 8-bis del Decreto-Legge 24 marzo 2022, n. 24 “Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza.”, convertito, con modificazioni, dalla Legge 19 maggio 2022, n. 52;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1998, n. 371 “Regolamento recante norme concernenti l’Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con le Farmacie pubbliche e private”;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 1020 del 16 agosto 2022 “Recepimento Protocollo d’Intesa nazionale per la somministrazione di vaccini anti-Covid 19, vaccini antinfluenzali e test diagnostici che prevedono il prelevamento del campione biologico a livello nasale, salivare o orofaringeo, presso le farmacie pubbliche e private convenzionate”;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 1166 del 28 settembre 2023 “Approvazione dello schema del Protocollo d’Intesa regionale, integrativo del Protocollo d’Intesa nazionale 28.7.2022 per la somministrazione di vaccini antinfluenzali nell’ambito della campagna antinfluenzale 2023/2024 presso le farmacie pubbliche e private convenzionate e proroga annuale del Protocollo d’Intesa regionale per la somministrazione dei vaccini anti-Covid 19. DGR n. 1020/2022.”;

VISTO l’art. 2, comma 2 della L.R. n. 54 del 31 dicembre 2012.

delibera

  1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
     
  2. di dare atto che le farmacie di comunità che aderiscono alla campagna vaccinale 2024-2025 stagionale anti Covid-19 e antinfluenzale, costituiscono parte integrante della Rete regionale di offerta vaccinale;
     
  3. di confermare, per la campagna vaccinale di cui al punto 2., le determinazioni di cui alla DGR n. 1166 del 28 settembre 2023 circa i termini e le modalità operative inerenti l’attività di somministrazione di vaccini  anti Covid-19 e antinfluenzali da parte delle farmacie di comunità;
     
  4. di dare atto che Azienda Zero è incaricata dell’organizzazione logistica dei vaccini antinfluenzali e anti Covid-19 da destinare alle farmacie di comunità e della gestione tecnico informatica correlata allo svolgimento dell’attività di vaccinazione;
     
  5. di dare atto che il presente provvedimento trova copertura nell’ambito del riparto del Fondo Sanitario indistinto annuale, assegnato alle Aziende ULSS;
     
  6. di incaricare le Aziende ULSS dell’attuazione del presente atto per quanto di competenza;
     
  7. di incaricare la Direzione Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici dell’esecuzione del presente atto;
     
  8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, D.Lgs n. 33/2013;
     
  9. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

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