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Materia: Caccia e pesca
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1120 del 26 settembre 2024
Rideterminazione del calendario venatorio regionale relativo alla stagione venatoria 2024/2025, approvato con DGR n. 668 del 10.06.2024 e ss.mm.ii., in esecuzione dell'Ordinanza cautelare del TAR Veneto n. 391 del 23 settembre 2024.
Il provvedimento ridetermina il vigente calendario venatorio regionale approvato con DGR n. 668 del 10.06.2024 e ss.mm.ii, con riferimento ai carnieri giornalieri e stagionale delle seguenti specie: Mestolone, Marzaiola e Tordo sassello, come riportati al punto 6, lettera b) dell' Allegato C "Calendario per l'esercizio venatorio - stagione 2024/2025" alla DGR n. 668/2024.
L'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.
La Giunta regionale, ai sensi dell’art. 16 della Legge regionale 9 dicembre 1993 n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”, sentito l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale - ISPRA, ha approvato il calendario venatorio per la stagione 2024-2025 con DGR n. 668 del 10.06.2024 e ss.mm.ii.
Con Ordinanza n. 391 del 23 settembre 2024 il TAR Veneto, nel trattare specificatamente l’argomento dei carnieri degli uccelli acquatici e Turdidi, ha disposto quanto segue:
“b) […] che la Regione Veneto si ridetermini in ordine alla previsione di limiti giornalieri e stagionali, per ciascun cacciatore, in relazione alle specie mestolone, marzaiola e tordo sassello”.
Peraltro la citata ordinanza del TAR Veneto, nelle premesse, a tal riguardo ha precisato che:
“RITENUTO, […], che il provvedimento impugnato non sembra motivato sotto il profilo della mancata condivisione dell’indicazione di I.S.P.R.A. di indicare un limite di carniere stagionale per cacciatore “nel caso di taxa in uno status sfavorevole come il mestolone, la marzaiola e il tordo sassello;
RITENUTO quindi di accogliere parzialmente l’istanza cautelare nel senso di disporre che la Regione si ridetermini circa la previsione di limiti giornalieri e stagionali di carniere, per ciascun cacciatore, in relazione alle nominate specie mestolone, marzaiola e tordo sassello”.
La previsione della rideterminazione dei carnieri, oltre che dall’analisi dei tesserini venatori, già oggetto di trasmissione ad ISPRA con la proposta di calendario venatorio per la stagione 2024-2025, deriva anche dalle seguenti ed ulteriori considerazioni di ordine tecnico – scientifico.
Per quanto concerne la specie Tordo sassello la scheda specie specifica, sintetizzata da Birdlife International (https://datazone.birdlife.org/species/factsheet/redwing-turdus-iliacus), che determina lo status della medesima, secondo i criteri IUCN per le liste rosse, classifica la specie come NT (quasi minacciata). In particolare, viene indicato il possibile decremento della popolazione del 30% in 15,6 anni (tre generazioni) e ciò è supportato dai dati del Pan-European Common Bird Monitoring Scheme (EBCC/RSPB/BirdLife/Statistics Netherlands, P. Vorisek in litt. 2008).
A tal fine, si prevede la riduzione del carniere del Tordo sassello da 25 a 15 capi giornalieri per cacciatore, la quale si dimostra maggiormente tutelante per lo stato di conservazione della specie, in quanto la rideterminazione del carniere è pari al 40% e pertanto superiore alla percentuale del 30% individuata dal BirdLife International 2015 per l’intera popolazione mondiale.
Parimenti per le specie Marzaiola (Spatula querquedula) e Mestolone (Spatula clypeata), premesso che per la Marzaiola viene indicato un possibile decremento della popolazione comunque inferiore al 25% in tre generazioni (19,5 anni), mentre il Mestolone (a livello di popolazione europea) è da considerarsi stabile, si ritiene comunque, in via del tutto cautelativa, prevedere la riduzione dei carnieri per entrambe le specie da 25 a 18 capi giornalieri per cacciatore (BirdLife International - https://datazone.birdlife.org/species/factsheet/redwing-turdus-iliacus).
Tutto ciò considerato, in esecuzione di quanto disposto dall'Ordinanza cautelare del TAR Veneto n. 391/2024, per quanto concerne le specie in parola, si propone quindi la rideterminazione dei carnieri giornalieri e stagionali con la seguente nuova formulazione del paragrafo 6 “Carnieri”, lettera b) dell' Allegato C "Calendario per l'esercizio venatorio - stagione 2024/2025" della DGR n. 668/2024:
b) selvaggina migratoria: 25 capi giornalieri (di cui non più di 10 allodole, 5 quaglie, 10 canapiglie, 5 codoni, 2 morette, 2 moriglioni, 15 tordi sasselli, 18 marzaiole e 18 mestoloni) con un massimo di 425 capi stagionali (di cui non più di 50 allodole, 25 quaglie, 50 canapiglie, 25 codoni, 5 morette, 10 moriglioni, 100 tordi sasselli, 50 marzaiole e 50 mestoloni), con la seguente eccezione: per la beccaccia 3 capi giornalieri con un massimo di 20 capi stagionali.
Per la specie moretta è previsto un carniere massimo regionale pari a 103 capi, per la specie moriglione è previsto un carniere massimo regionale pari a 2472 capi, per la specie tortora un carniere massimo regionale pari a 405 capi.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
RICHIAMATA la “Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della Legge n. 157/1992, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42”, allegata al richiamato parere ISPRA;
RICHIAMATA la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”;
VISTO l’articolo 16 della L.R. n. 50/1993;
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 668 del 10 giugno 2024 e ss.mm.ii. di approvazione del calendario venatorio regionale per la stagione 2024/2025;
VISTA l'Ordinanza del TAR Veneto n. 391/2024;
VISTO l’art. 2, comma 2 della Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 Statuto del Veneto”;
delibera
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