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Materia: Edilizia abitativa
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1089 del 17 settembre 2024
Piano di vendita di alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP) del Comune di Vicenza ai sensi dell'art. 48 della L.R. n. 39/2017. Deliberazione/CR n. 83 del 30 luglio 2024.
Con il presente atto, acquisito il parere della competente Commissione consiliare, a seguito della Deliberazione della Giunta regionale n. 83/CR del 30 luglio 2024, si approva il Piano di Vendita di alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP) del Comune di Vicenza ai sensi dell’art. 48 della L.R. n. 39/2017.
L'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.
L’art. 48 della Legge regionale 3 novembre 2017 n. 39, recante “Norme in materia di edilizia residenziale pubblica” disciplina l’alienazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica (ERP) dei comuni e delle Aziende territoriali per l’edilizia residenziale (ATER). Ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera j), della predetta norma, la Giunta regionale autorizza l’alienazione degli alloggi e delle relative pertinenze e definisce i criteri per il reinvestimento dei proventi nell’acquisizione e costruzione di nuovi alloggi di ERP, ovvero nel recupero e nella manutenzione straordinaria di quelli esistenti.
Gli alloggi alienabili sono quelli di cui all’art. 21, comma 1, della L.R. n. 39/2017:
In particolare, il richiamato art. 48 della L.R. n. 39/2017, ai commi 2, 3, 4, 5 e 6, prevede che:
In attuazione del comma 7 dell’art. 48 della L.R. n. 39/2017, con il Regolamento regionale n. 4 del 10 agosto 2018, al capo V, art. 25, sono state definite le procedure per l’alienazione degli alloggi di ERP. In particolare, il comma 3 dell’art. 25 del Regolamento sopra citato prevede che, nell’individuazione del patrimonio alienabile, gli Enti proprietari tengano conto dei seguenti criteri:
Come previsto al comma 4 dell’art. 25 del richiamato Regolamento regionale, non possono essere inclusi nel Piano di vendita alloggi che siano stati oggetto di finanziamenti regionali, statali o comunitari nell’ultimo quinquennio. Inoltre gli alloggi situati in zone di particolare pregio urbanistico possono essere venduti in presenza di particolari situazioni adeguatamente motivate.
Sulla base di tali previsioni, il Comune di Vicenza con la deliberazione del Consiglio comunale n. 39 del 11/06/2024, trasmessa con nota del n. 103562 del 21/06/2024, acquisita al protocollo regionale al n. 301835 del 24/06/2024, successivamente integrata con la nota n. 110288 del 03/07/2024 acquisita al prot. reg. al n. 324640 del 04/07/2024, tenuto conto dei sopra richiamati criteri di cui al comma 3 dell’art. 25 del R.R. n. 4/2018, ha approvato una proposta di Piano di vendita ai sensi dell’art. 48 della L.R. n. 39/2017 per porre in vendita, su un totale di 1482 alloggi, n. 59 alloggi, dei quali 10 occupati e 49 sfitti.
Come da specifica da parte del Comune, con il ricavato della vendita si provvederà in via prioritaria ad interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli alloggi ERP non inclusi nel programma di vendita.
Le risorse provenienti dalle alienazioni possono essere altresì destinate alla realizzazione od all’acquisto di nuovi alloggi ERP, con il conseguente vantaggio di aumentare sia il numero degli alloggi da mettere a disposizione per nuove assegnazioni, sia il livello qualitativo e di sicurezza degli alloggi già di proprietà.
Per quanto riguarda il valore di stima degli immobili, l'ente procederà, secondo il proprio regolamento, a una perizia asseverata.
È necessario sottolineare che le risorse derivanti dalle alienazioni devono essere destinate esclusivamente a un programma straordinario di realizzazione o di acquisto di nuovi alloggi di edilizia residenziale pubblica e di manutenzione straordinaria del patrimonio esistente cosi come definito dall’art. 3 della Legge 23 maggio 2014, n. 80 e dal Piano Strategico delle Politiche della Casa nel Veneto.
Il Piano di vendita comprende gli alloggi individuati nell’elenco Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Dato che tra gli immobili rilevati nell’Allegato A, gli alloggi siti nel complesso tra via Bonollo e Contrà Porta Nova, ricadono in zona che, ai sensi del comma 4 dell’art. 25 del richiamato R.R. n. 4/2018, è classificata come area di particolare pregio, il Comune precisa che si tratta di n. 25 abitazioni di cui n. 17 sfitte, site in un complesso immobiliare che versa in condizioni conservative precarie con cedimenti anche strutturali che hanno interessato di recente anche l’area stradale antistante.
La proposta di piano di vendita presentata dal Comune di Vicenza risulta coerente con la normativa e la programmazione regionale in materia, pertanto può essere accolta previa acquisizione del parere favorevole della competente Commissione consiliare da rendersi entro 30 giorni, decorsi i quali se ne prescinde, ai sensi di quanto previsto dall’art. 2, comma 2, della L.R. n. 39/2017 e dall’art. 25, comma 1, del R.R. n. 4/2018.
La Giunta regionale, con Deliberazione/CR n. 83 del 30 luglio 2024, ha approvato la proposta di alienazione di alloggi presentata dal Comune di Vicenza, incaricando la Segreteria della Giunta regionale della trasmissione del provvedimento al Consiglio regionale per l'acquisizione del parere della competente Commissione consiliare.
Il Consiglio regionale, con nota prot. n. 12209 del 09/09/2024, trasmessa alla Giunta regionale e acquisita al prot. n. 462367 di pari data, avente ad oggetto “Parere alla Giunta regionale n. 409”, ha comunicato che la Seconda Commissione consiliare, nella seduta del 05/09/2024, ha espresso parere favorevole al piano di vendita del Comune di Vicenza.
Come stabilito dall’art. 25, comma 2, del R.R. n. 4/2018 la durata del Piano di vendita è di cinque anni. Ai sensi dell’art. 25, comma 5, del Regolamento n. 4/2018, il Piano di vendita in corso di validità potrà essere modificato, in presenza di comprovate modifiche degli obiettivi di programmazione, senza modificarne la scadenza.
Ai sensi dell’art. 25, comma 9, del R.R. n. 4/2018, il Comune è tenuto ad inviare alla Struttura regionale competente, entro il 30 giugno di ciascun anno di attuazione del Piano di vendita, il monitoraggio dello stato di attuazione delle vendite.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO l’art. 3 della Legge 23 maggio 2014, n. 80;
VISTA la Legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 “Norme in materia di edilizia residenziale pubblica”;
VISTO il Regolamento regionale 10 agosto 2018, n. 4 “Regolamento Regionale in materia di edilizia residenziale pubblica. Articolo 49, comma 2, legge regionale 3 novembre 2017, n. 39.”
VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 39 del 11/06/2024, trasmessa con nota del n. 103562 del 21/06/2024, acquisita al protocollo regionale al n. 301835 del 24/06/2024, successivamente integrata con la nota n. 110288 del 03/07/2024 acquisita al prot. regionale al n. 324640 del 04/07/2024;
VISTA la propria Deliberazione/CR n. 83 del 30/07/2024;
VISTO il parere il parere n. 409 rilasciato il 05/09/2024 dalla Seconda Commissione consiliare e trasmesso alla Giunta regionale con nota prot. n. 12209 del 09/09/2024, acquisita al prot. n. 462367 di pari data;
VISTO l’art. 2, comma 2, lett. o), della Legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
VISTO l'art. 2, comma 2, della Legge regionale n. 39/2017;
delibera
(seguono allegati)
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