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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 128 del 27 settembre 2024


Materia: Edilizia abitativa

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1089 del 17 settembre 2024

Piano di vendita di alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP) del Comune di Vicenza ai sensi dell'art. 48 della L.R. n. 39/2017. Deliberazione/CR n. 83 del 30 luglio 2024.

Note per la trasparenza

Con il presente atto, acquisito il parere della competente Commissione consiliare, a seguito della Deliberazione della Giunta regionale n. 83/CR del 30 luglio 2024, si approva il Piano di Vendita di alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP) del Comune di Vicenza ai sensi dell’art. 48 della L.R. n. 39/2017.

L'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.

L’art. 48 della Legge regionale 3 novembre 2017 n. 39, recante “Norme in materia di edilizia residenziale pubblica” disciplina l’alienazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica (ERP) dei comuni e delle Aziende territoriali per l’edilizia residenziale (ATER). Ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera j), della predetta norma, la Giunta regionale autorizza l’alienazione degli alloggi e delle relative pertinenze e definisce i criteri per il reinvestimento dei proventi nell’acquisizione e costruzione di nuovi alloggi di ERP, ovvero nel recupero e nella manutenzione straordinaria di quelli esistenti.

Gli alloggi alienabili sono quelli di cui all’art. 21, comma 1, della L.R. n. 39/2017:

  1. alloggi realizzati, recuperati o acquistati da enti pubblici, comprese le aziende speciali dipendenti da enti locali, con contributo pubblico;
  2. alloggi realizzati, recuperati o acquistati a qualunque titolo dalle ATER e da Enti pubblici non economici e utilizzati per le finalità sociali proprie dell’edilizia residenziale pubblica;
  3. alloggi realizzati o acquistati dai Comuni con fondi già previsti dalla Legge 15 febbraio 1980, n. 25 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, concernente dilazione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per gli immobili adibiti ad uso abitazione e provvedimenti urgenti per l'edilizia”, dalla Legge 25 marzo 1982, n. 94 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, concernente norme per l'edilizia residenziale e provvidenze in materia di sfratti”, dalla Legge 5 aprile 1985, n. 118 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, recante misure finanziarie in favore delle aree ad alta tensione abitativa. Regolamentazione degli atti e dei rapporti giuridici pregressi”, e dalla Legge 23 dicembre 1986, n. 899 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 ottobre 1986, n. 708, recante misure urgenti per fronteggiare l'eccezionale carenza di disponibilità abitative”;
  4. case parcheggio e ricoveri provvisori dal momento in cui siano cessate le cause dell’uso contingente per le quali sono stati realizzati o destinati e sempreché abbiano caratteristiche tipologiche assimilabili a quelle degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

In particolare, il richiamato art. 48 della L.R. n. 39/2017, ai commi 2, 3, 4, 5 e 6, prevede che:

  • il prezzo di vendita degli alloggi è pari al prezzo di mercato delle stesse unità abitative libere, determinato, dal Comune o dall’ATER, sulla base di perizia asseverata, diminuito del 20%. Il prezzo di vendita degli alloggi di ERP acquisiti gratuitamente dai Comuni o dalle ATER, ai sensi dell’articolo 2 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, è determinato ai sensi della Legge 24 dicembre 1993, n. 560, ove, da apposita verifica tecnica dell’ente proprietario risulti la non conformità dell’alloggio alla vigente normativa in materia di sicurezza e l’assegnatario acquirente abbia espressamente dichiarato nell’atto di acquisto di rinunciare alla garanzia del venditore;
  • hanno titolo all’acquisto soltanto l’assegnatario o altro componente del nucleo familiare, che conducano l’alloggio a titolo di locazione da oltre un quinquennio e risultino in regola con il pagamento del canone di locazione e delle quote di gestione dei servizi. In caso di acquisto da parte dei familiari conviventi è fatto salvo il diritto di abitazione in favore dell’assegnatario. In tal caso sussiste l’obbligo di non alienare l’alloggio prima che siano trascorsi cinque anni dalla data dell’acquisto, salvo i casi di incremento del nucleo familiare di almeno due unità, ovvero di trasferimento dell’acquirente in un comune distante più di cinquanta chilometri da quello di ubicazione dell’immobile; 
  • l’alienazione degli alloggi liberi è effettuata con la procedura dell’asta pubblica, con offerte in aumento, assumendo, a base d’asta il prezzo di mercato determinato sulla base di perizia asseverata.

In attuazione del comma 7 dell’art. 48 della L.R. n. 39/2017, con il Regolamento regionale n. 4 del 10 agosto 2018, al capo V, art. 25, sono state definite le procedure per l’alienazione degli alloggi di ERP. In particolare, il comma 3 dell’art. 25 del Regolamento sopra citato prevede che, nell’individuazione del patrimonio alienabile, gli Enti proprietari tengano conto dei seguenti criteri:

  1. alloggi in immobili già parzialmente alienati;
  2. alloggi vetusti per i quali siano necessari urgenti interventi di manutenzione straordinaria o recupero o comunque con priorità per gli alloggi la cui costruzione sia stata ultimata da 25 anni;
  3. alloggi in immobili siti in quartieri dove si ritiene che l’alienazione possa arrecare giovamento al tessuto socio-economico del territorio;
  4. alloggi in immobili situati in località ove la gestione dell’Ente risulta particolarmente complessa e/o onerosa.

Come previsto al comma 4 dell’art. 25 del richiamato Regolamento regionale, non possono essere inclusi nel Piano di vendita alloggi che siano stati oggetto di finanziamenti regionali, statali o comunitari nell’ultimo quinquennio. Inoltre gli alloggi situati in zone di particolare pregio urbanistico possono essere venduti in presenza di particolari situazioni adeguatamente motivate.

Sulla base di tali previsioni, il Comune di Vicenza con la deliberazione del Consiglio comunale n. 39 del 11/06/2024, trasmessa con nota del n. 103562 del 21/06/2024, acquisita al protocollo regionale al n. 301835 del 24/06/2024, successivamente integrata con la nota n. 110288 del 03/07/2024 acquisita al prot. reg. al n. 324640 del 04/07/2024, tenuto conto dei sopra richiamati criteri di cui al comma 3 dell’art. 25 del R.R. n. 4/2018, ha approvato una proposta di Piano di vendita ai sensi dell’art. 48 della L.R. n. 39/2017 per porre in vendita, su un totale di 1482 alloggi, n. 59 alloggi, dei quali 10 occupati e 49 sfitti.

Come da specifica da parte del Comune, con il ricavato della vendita si provvederà in via prioritaria ad interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli alloggi ERP non inclusi nel programma di vendita.

Le risorse provenienti dalle alienazioni possono essere altresì destinate alla realizzazione od all’acquisto di nuovi alloggi ERP, con il conseguente vantaggio di aumentare sia il numero degli alloggi da mettere a disposizione per nuove assegnazioni, sia il livello qualitativo e di sicurezza degli alloggi già di proprietà.

Per quanto riguarda il valore di stima degli immobili, l'ente procederà, secondo il proprio regolamento, a una perizia asseverata.

È necessario sottolineare che le risorse derivanti dalle alienazioni devono essere destinate esclusivamente a un programma straordinario di realizzazione o di acquisto di nuovi alloggi di edilizia residenziale pubblica e di manutenzione straordinaria del patrimonio esistente cosi come definito dall’art. 3 della Legge 23 maggio 2014, n. 80 e dal Piano Strategico delle Politiche della Casa nel Veneto.

Il Piano di vendita comprende gli alloggi individuati nell’elenco Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Dato che tra gli immobili rilevati nell’Allegato A, gli alloggi siti nel complesso tra via Bonollo e Contrà Porta Nova, ricadono in zona che, ai sensi del comma 4 dell’art. 25 del richiamato R.R. n. 4/2018, è classificata come area di particolare pregio, il Comune precisa che si tratta di n. 25 abitazioni di cui n. 17 sfitte, site in un complesso immobiliare che versa in condizioni conservative precarie con cedimenti anche strutturali che hanno interessato di recente anche l’area stradale antistante.

La proposta di piano di vendita presentata dal Comune di Vicenza risulta coerente con la normativa e la programmazione regionale in materia, pertanto può essere accolta previa acquisizione del parere favorevole della competente Commissione consiliare da rendersi entro 30 giorni, decorsi i quali se ne prescinde, ai sensi di quanto previsto dall’art. 2, comma 2, della L.R. n. 39/2017 e dall’art. 25, comma 1, del R.R. n. 4/2018.

La Giunta regionale, con Deliberazione/CR n. 83 del 30 luglio 2024, ha approvato la proposta di alienazione di alloggi presentata dal Comune di Vicenza, incaricando la Segreteria della Giunta regionale della trasmissione del provvedimento al Consiglio regionale per l'acquisizione del parere della competente Commissione consiliare.

Il Consiglio regionale, con nota prot. n. 12209 del 09/09/2024, trasmessa alla Giunta regionale e acquisita al prot. n. 462367 di pari data, avente ad oggetto “Parere alla Giunta regionale n. 409”, ha comunicato che la Seconda Commissione consiliare, nella seduta del 05/09/2024, ha espresso parere favorevole al piano di vendita del Comune di Vicenza.

Come stabilito dall’art. 25, comma 2, del R.R. n. 4/2018 la durata del Piano di vendita è di cinque anni. Ai sensi dell’art. 25, comma 5, del Regolamento n. 4/2018, il Piano di vendita in corso di validità potrà essere modificato, in presenza di comprovate modifiche degli obiettivi di programmazione, senza modificarne la scadenza.

Ai sensi dell’art. 25, comma 9, del R.R. n. 4/2018, il Comune è tenuto ad inviare alla Struttura regionale competente, entro il 30 giugno di ciascun anno di attuazione del Piano di vendita, il monitoraggio dello stato di attuazione delle vendite.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO l’art. 3 della Legge 23 maggio 2014, n. 80;

VISTA la Legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 “Norme in materia di edilizia residenziale pubblica”;

VISTO il Regolamento regionale 10 agosto 2018, n. 4 “Regolamento Regionale in materia di edilizia residenziale pubblica. Articolo 49, comma 2, legge regionale 3 novembre 2017, n. 39.”

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 39 del 11/06/2024, trasmessa con nota del n. 103562 del 21/06/2024, acquisita al protocollo regionale al n. 301835 del 24/06/2024, successivamente integrata con la nota n. 110288 del 03/07/2024 acquisita al prot. regionale al n. 324640 del 04/07/2024;

VISTA la propria Deliberazione/CR n. 83 del 30/07/2024;

VISTO il parere il parere n. 409 rilasciato il 05/09/2024 dalla Seconda Commissione consiliare e trasmesso alla Giunta regionale con nota prot. n. 12209 del 09/09/2024, acquisita al prot. n. 462367 di pari data;

VISTO l’art. 2, comma 2, lett. o), della Legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTO l'art. 2, comma 2, della Legge regionale n. 39/2017;

delibera

  1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di approvare la proposta di Piano Vendita di alloggi di edilizia residenziale pubblica nel Comune di Vicenza ai sensi dell’art. 48 della L.R. n. 39/2017 e il relativo elenco degli alloggi in vendita Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  3. di dare atto che la durata del piano ordinario di vendita è di 5 anni;
  4. di dare atto che il Comune di Vicenza è obbligato, ai sensi dell’art. 3 della Legge 23 maggio 2014, n. 80 al reinvestimento degli eventuali ricavi di vendita in manutenzione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica rimanenti o in costruzione o in acquisto di nuovi alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica;
  5. di dare atto che, ai sensi dell’art. 25, comma 9 del Regolamento regionale n. 4/2018, il Comune di Vicenza è tenuto ad inviare alla Direzione Programmazione Lavori Pubblici ed Edilizia-Unità Organizzativa Edilizia, entro il 30 giugno di ciascun anno di attuazione del Piano di vendita, il monitoraggio dello stato di attuazione delle vendite;
  6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  7. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione. 

(seguono allegati)

Dgr_1089_24_AllegatoA_538884.pdf

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