Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 125 del 20 settembre 2024


Materia: Edilizia abitativa

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1048 del 10 settembre 2024

Autorizzazione all'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale (ATER) di Verona al reinvestimento di quota parte dei proventi derivanti dalla vendita ordinaria e straordinaria di alloggi di edilizia residenziale pubblica ai sensi della Legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, della Legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 e della Legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 introitati nell'anno 2023.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si autorizza l'ATER di Verona al reinvestimento di quota parte dei proventi derivanti dalla vendita ordinaria e straordinaria di alloggi di edilizia residenziale pubblica introitati nel 2023 per destinarli alla manutenzione straordinaria di n. 52 alloggi sfitti di proprietà aziendale ubicati in vari Comuni della Provincia di Verona. 

L'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.

Il Piano strategico delle politiche della casa nel Veneto 2013-2020 approvato con Deliberazione del Consiglio regionale n. 55 del 10 luglio 2013 prevede, al paragrafo 6.2.3 lettere A) e B), che i reinvestimenti degli introiti derivanti dalle vendite ordinarie (Legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, art. 65) e straordinarie (Legge regionale 18 marzo 2011, n. 7, art. 6) degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP) delle Aziende Territoriali per l’Edilizia Residenziale (ATER) siano soggetti ad autorizzazione della Giunta regionale, la quale provvede a valutarne la congruenza ed il rispetto degli obiettivi indicati dal Piano medesimo.

Il suddetto Piano stabilisce altresì che le proposte di reinvestimento siano presentate congiuntamente alla relazione sullo stato di attuazione delle vendite degli alloggi per consentire stime e valutazioni in ordine al rapporto tra vendite e successivi reinvestimenti, al fine di ricostituire la patrimonialità delle ATER.

Per uniformare l'attività di monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi del Piano strategico e contestualmente agevolare l'attività di rendicontazione e proposta da parte delle Aziende, con Deliberazione della Giunta regionale n. 2567 del 23 dicembre 2014 sono stati definiti i criteri e le modalità per il rilascio delle autorizzazioni al reinvestimento, la check list per il rilascio dell'autorizzazione, il facsimile di richiesta ai sensi dell'art. 35 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e gli schemi nei quali rendere omogeneamente i dati relativi a vendite, investimenti e stato di attuazione dei medesimi.

Si evidenziano di seguito le caratteristiche dei reinvestimenti stabiliti dal Piano strategico, esplicitamente richiamate dalla citata DGR n. 2567/2014, il rispetto delle quali costituisce il presupposto per il rilascio dei provvedimenti autorizzatori di cui trattasi:

  • le proposte di reinvestimento devono riguardare interventi per i quali l'individuazione delle fonti di finanziamento è completa ed approvata definitivamente dall'organo aziendale preposto, poiché non saranno ammesse successive variazioni dei piani finanziari;
  • gli interventi devono essere suddivisi in programmi minimi funzionali allo scopo di consentirne, in ogni caso, la realizzazione anche se parziale;
  • gli interventi possono prevedere l'utilizzo, anche congiunto, dei proventi dalle alienazioni ordinarie/straordinarie e dei finanziamenti previsti nell'ambito del Piano strategico;
  • qualora l'entità dei proventi non sia tale da consentire la predisposizione di una proposta appropriata, anche a causa del consistente numero di vendite dilazionate, le ATER possono accantonare temporaneamente le risorse resesi disponibili al fine di raggiungere importi che consentano di elaborare una proposta significativa in termini di programma minimo funzionale;
  • non sono rilasciate autorizzazioni per la realizzazione di interventi già avviati, cioè approvati dall'Azienda e completi di piano finanziario.

Secondo quanto stabilito con Deliberazione del Consiglio regionale n. 50 del 5 aprile 2017, di modifica del Piano strategico, i proventi reinvestibili sono prioritariamente destinati ad interventi di cui all’art. 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, non classificabili quale manutenzione ordinaria, sul patrimonio edilizio esistente sfitto e destinato alla locazione che non può essere assegnato a breve a causa dei rilevanti costi di ripristino non compatibili con i bilanci delle ATER.

Sulla base di quanto disposto con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 3/17456 del 28 giugno 2024, con istanza prot. n. 0014868 del 17 luglio 2024, acquisita al prot. regionale in data 18 luglio 2024 al n. 360222, l'ATER di Verona ha chiesto all'Amministrazione regionale il rilascio della prescritta autorizzazione al reinvestimento, dichiarando che:

  • nell'anno 2023 sono stati venduti complessivamente n. 22 alloggi ai sensi dell'art. 48 della Legge regionale 3 novembre 2017, n. 39;
  • l'importo complessivo dei proventi dalle vendite introitati nel 2023 (decurtati delle spese vive, tasse, ecc.) è stato pari ad euro 1.801.128,80, di cui euro 17.630,99 derivanti da vendite ordinarie effettuate ai sensi dell'art. 65 della L.R. n. 11/2001, euro 315.312,24 derivanti da vendite straordinarie effettuate ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 7/2011, euro 1.468.185,57 derivanti da vendite ordinarie effettuate ai sensi dell'art. 48 della L.R. n. 39/2017.

Risultano inoltre disponibili al reinvestimento ulteriori euro 3.784,50 introitati nel 2023 e derivanti dalla vendita degli immobili di pregio di cui alla Deliberazione della Giunta regionale n. 1495 del 20 settembre 2011.

Sulla base di quanto dichiarato, l'ATER di Verona propone il reinvestimento di quota parte delle somme introitate nel 2023 per un importo di euro 1.540.517,70, di cui euro 1.207.574,47 derivanti dalle vendite ai sensi della L.R. n. 39/2017, euro 17.630,99 dalle vendite ai sensi della L.R. n. 11/2001 ed euro 315.312,24 dalle vendite ai sensi della L.R. n. 7/2011, da destinare alla manutenzione straordinaria di n. 52 alloggi sfitti di proprietà ubicati nei Comuni di Bardolino, Cerea, Dolcè, Isola Rizza, Legnago, Minerbe, Nogara, Povegliano Veronese, San Bonifacio, San Giovanni Lupatoto, Sanguinetto, Sant’Ambrogio di Valpolicella, Terrazzo e Veronella, come indicato nel piano finanziario Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, in deroga ai criteri e alle percentuali previste al paragrafo 6.2.3 del Piano strategico, come modificato con DCR n. 50/2017, al fine di garantire il recupero del patrimonio edilizio sfitto da riallocare.

L’Azienda propone altresì di accantonare la somma residua introitata nel 2023, pari ad euro 264.395,60, secondo le seguenti modalità:

  • euro 260.611,10, derivanti da vendite ordinarie effettuate ai sensi dell'art. 48 della L.R. n. 39/2017, in un apposito fondo vincolato nel bilancio dell'ATER a titolo di Fondo di garanzia, al fine di dare copertura ad eventuali revoche di finanziamenti a valere sui fondi resi disponibili dal Fondo Complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), da utilizzare per interventi nelle future annualità solo a seguito dell'erogazione del saldo dei contributi ricevuti e previa approvazione del relativo provvedimento aziendale da assoggettare ad autorizzazione della Giunta regionale;
  • euro 3.784,50, derivanti dalle vendite degli immobili di pregio di cui alla DGR n. 1495/2011 introitati nell’anno 2023, da destinare alla realizzazione di interventi nelle future annualità previa approvazione del relativo provvedimento aziendale da assoggettare ad autorizzazione della Giunta regionale.

La Direzione Programmazione Lavori Pubblici ed Edilizia - Unità Organizzativa Edilizia ha effettuato le necessarie verifiche istruttorie sulla documentazione prodotta dall'ATER di Verona.

Le condizioni richieste per l’autorizzazione al reinvestimento sono stabilite dal punto 6.2.3, lettere A) e B) del Piano strategico delle politiche della casa nel Veneto, approvato con DCR n. 55/2013, così come modificato con DCR n. 50/2017. Le proposte dell'ATER di Verona, di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, possono essere accolte in quanto i reinvestimenti proposti dall'Azienda risultano coerenti con i citati atti di programmazione regionale in materia.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la Legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112", art. 65;

VISTA la Legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2011", art. 6;

VISTA la Deliberazione del Consiglio regionale n. 55 del 10 luglio 2013 “Piano strategico delle politiche della casa nel Veneto”;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 2567 del 23 dicembre 2014 “Piani ordinari e straordinari di vendita di alloggi di edilizia residenziale pubblica di cui all’art. 65 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 e all’art. 6 della legge regionale 18 marzo 2011, n. 7. Criteri per il monitoraggio dello stato di attuazione delle vendite ordinarie e straordinarie degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP) delle ATER e per l’autorizzazione al reinvestimento dei relativi proventi. PCR n. 55 del 10 luglio 2013”;

VISTA la Deliberazione del Consiglio regionale n. 50 del 5 aprile 2017 “Modifiche al Piano strategico delle politiche della casa nel Veneto”;

VISTA la Legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 “Norme in materia di edilizia residenziale pubblica”;

VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'ATER di Verona n. 3/17456 del 28 giugno 2024;

VISTA l'istanza prot. n. 0014868 del 17 luglio 2024, acquisita al prot. regionale in data 18 luglio 2024 al n. 360222;

VISTO l’art. 2, comma 2, della L.R. n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di autorizzare l'ATER di Verona al reinvestimento della somma di euro 1.540.517,70, derivante da quota parte dei proventi introitati nel 2023 dalle vendite ordinarie e straordinarie effettuate ai sensi della Legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, della Legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 e della Legge regionale 3 novembre 2017, n. 39, per destinarla alla manutenzione straordinaria di n. 52 alloggi sfitti di proprietà ubicati in vari Comuni della Provincia di Verona, come indicato nel piano finanziario Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, in deroga ai criteri e alle percentuali previste al paragrafo 6.2.3 del Piano strategico delle politiche della casa nel Veneto approvato con Deliberazione del Consiglio regionale n. 55 del 10 luglio 2013, come modificato con successiva Deliberazione consiliare n. 50 del 5 aprile 2017;

3. di prendere atto dell'accantonamento da parte dell’ATER di Verona della somma di euro 260.611,10, derivante dalle vendite ordinarie effettuate ai sensi della L.R. n. 39/2017 introitate nel 2023, da destinare alla realizzazione di interventi nelle future annualità solo a seguito dell'erogazione del saldo dei contributi ricevuti con il Fondo Complementare al PNRR, previa approvazione del relativo provvedimento aziendale da assoggettare ad autorizzazione della Giunta regionale;

4. di prendere atto dell’accantonamento da parte dell’ATER di Verona della somma di euro 3.784,50 introitata nell’anno 2023, derivante dalle vendite di immobili di pregio ai sensi della Deliberazione della Giunta regionale n. 1495 del 20 settembre 2011, da destinare alla realizzazione di interventi nelle future annualità previa approvazione del relativo provvedimento aziendale da assoggettare ad autorizzazione della Giunta regionale;

5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

6. di incaricare la Direzione Programmazione Lavori Pubblici ed Edilizia – Unità Organizzativa Edilizia dell’esecuzione del presente atto;

7. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

Dgr_1048_24_AllegatoA_538362.pdf

Torna indietro