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Materia: Edilizia abitativa
Deliberazione della Giunta Regionale n. 989 del 27 agosto 2024
Piano di vendita di alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP) del Comune di Bovolenta (PD) ai sensi dell'art. 48 della L.R. n. 39/2017. Deliberazione/CR n. 69 del 2 luglio 2024.
Con il presente atto, acquisito il parere della competente Commissione consiliare, a seguito della Deliberazione della Giunta regionale n. 69/CR del 2 luglio 2024, si approva il Piano di Vendita di alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP) del Comune di Bovolenta (PD) ai sensi dell’art. 48 della L.R. n. 39/2017.
L'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.
L’art. 48 della Legge regionale n. 39 del 3 novembre 2017 recante “Norme in materia di edilizia residenziale pubblica” disciplina l’alienazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica (ERP) dei comuni e delle Aziende territoriali per l’edilizia residenziale (ATER). Ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera j) della predetta norma, la Giunta regionale autorizza l’alienazione degli alloggi e delle relative pertinenze e definisce i criteri per il reinvestimento dei proventi nell’acquisizione e costruzione di nuovi alloggi di ERP, ovvero nel recupero e nella manutenzione straordinaria di quelli esistenti.
Gli alloggi alienabili sono quelli di cui all’art. 21, comma 1 della L.R. n. 39/2017:
In particolare, il richiamato art. 48 della L.R. n. 39/2017, ai commi 2, 3, 4, 5 e 6, prevede che:
In attuazione del comma 7 dell’art. 48 della L.R. n. 39/2017, con il Regolamento Regionale n. 4 del 10 agosto 2018, al capo V, articolo 25, sono state definite le procedure per l’alienazione degli alloggi di ERP. In particolare, il comma 3 dell’art. 25 del Regolamento sopra citato prevede che, nell’individuazione del patrimonio alienabile, gli Enti proprietari tengano conto dei seguenti criteri:
Come previsto al comma 4 dell’art. 25 del richiamato Regolamento regionale, non possono essere inclusi nel Piano di vendita alloggi che siano stati oggetto di finanziamenti regionali, statali o comunitari nell’ultimo quinquennio. Inoltre gli alloggi situati in zone di particolare pregio urbanistico possono essere venduti in presenza di particolari situazioni adeguatamente motivate.
Con Deliberazione n. 558 del 9 maggio 2023 la Giunta regionale aveva già autorizzato il Piano Vendita del Comune di Bovolenta (PD) con una previsione di vendita di n. 7 alloggi.
Come da nota n. 4915 dell' 11/06/2024 acquisita al protocollo regionale al n. 281069 di pari data a firma del Sindaco, su un totale di 32 alloggi e non 36 come era stato erroneamente in precedenza dichiarato dal Comune, sono stati venduti n. 4 alloggi i cui proventi sono stati investiti in interventi di migliorie su impianti vetusti e efficientamento energetico di case di edilizia residenziale pubblica di proprietà comunale.
Il Comune di Bovolenta (PD) con la Deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del 21/02/2024, trasmessa con nota acquisita al protocollo regionale al n. 143056 del 20/03/2024, successivamente integrata con nota acquisita al prot. reg. al n. 178584 del 10/04/2024, tenuto conto dei sopra richiamati criteri di cui al comma 3 dell’art. 25 del Regolamento n. 4/2018, ha approvato una proposta di integrazione al precedente Piano di vendita ai sensi dell’art. 48 della L.R. n. 39/2017 per disporre l’alienazione, su un totale di n. 28 alloggi, di n. 13 alloggi, dei quali 12 occupati e 1 sfitto.
Come da specifica da parte del Comune, con il ricavato della vendita si provvederà alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli alloggi ERP non inclusi nel programma di vendita: in particolare, mediante interventi che incrementino non solo la funzionalità, ma soprattutto l’efficienza energetica, si darà corso a politiche virtuose di tutela ambientale.
Per quanto riguarda il valore di stima degli immobili, l'ente procederà, secondo il proprio regolamento, a una perizia asseverata.
È necessario sottolineare che le risorse derivanti dalle alienazioni devono essere destinate esclusivamente a un programma straordinario di realizzazione o di acquisto di nuovi alloggi di edilizia residenziale pubblica e di manutenzione straordinaria del patrimonio esistente cosi come definito dall’art. 3 della Legge n. 80 del 23 maggio 2014 e dal Piano Strategico delle Politiche della Casa nel Veneto.
Il Piano di vendita comprende gli alloggi individuati nell’elenco Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
La proposta di piano di vendita presentata dal Comune di Bovolenta (PD) risulta coerente con la normativa e la programmazione regionale in materia, pertanto può essere accolta previa acquisizione del parere favorevole della competente Commissione consiliare da rendersi entro 30 giorni, decorsi i quali se ne prescinde, ai sensi di quanto previsto dall’art. 2, comma 2, della L.R. n. 39/2017 e dall’art. 25, comma 1, del Regolamento regionale n. 4/2018;
La Giunta regionale, con Deliberazione/CR n. 69 del 2 luglio 2024, ha approvato la proposta di alienazione di alloggi presentata del Comune di Bovolenta (PD), incaricando la Segreteria della Giunta regionale della trasmissione del provvedimento al Consiglio regionale per l'acquisizione del parere della competente Commissione consiliare.
Il Consiglio regionale, con nota prot. n. 10663 del 25/07/2024, trasmessa alla Giunta regionale e acquisita al prot. n. 374404 del 26/07/2024, avente ad oggetto “Parere alla Giunta regionale n. 400”, ha comunicato che la Seconda Commissione consiliare, nella seduta del 25/07/2024, ha espresso parere favorevole al piano di vendita del Comune di Bovolenta (PD).
Come stabilito dall’art. 25, comma 2, del Regolamento n. 4/2018 la durata del Piano di vendita è di cinque anni. Ai sensi dell’art. 25, comma 5, del Regolamento n. 4/2018, il Piano di vendita in corso di validità potrà essere modificato, in presenza di comprovate modifiche degli obiettivi di programmazione, senza modificarne la scadenza.
Ai sensi dell’art. 25, comma 9, del Regolamento n. 4/2018, il Comune è tenuto ad inviare alla Struttura regionale competente, entro il 30 giugno di ciascun anno di attuazione del Piano di vendita, il monitoraggio dello stato di attuazione delle vendite
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la Legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 “Norme in materia di edilizia residenziale pubblica”;
VISTO il Regolamento regionale 10 agosto 2018, n. 4 “Regolamento Regionale in materia di edilizia residenziale pubblica. Articolo 49, comma 2, legge regionale 3 novembre 2017, n. 39.”
VISTO l’art. 3 della Legge n. 80 del 23 maggio 2014;
VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del 21/02/2024, trasmessa con nota acquisita al protocollo regionale al n. 143056 del 20/03/2024, successivamente integrata con nota acquisita al prot. reg. al n. 178584 del 10/04/2024;
VISTO l’art. 2, comma 2, lett. o), della Legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
VISTO l'art. 2, comma 2, della Legge regionale n. 39/2017;
VISTA la propria Deliberazione/CR n. 69 del 2/07/2024;
VISTO il parere il parere n. 400 rilasciato il 25/07/2024 dalla Seconda Commissione consiliare e trasmesso alla Giunta regionale con nota prot. n. 10663 del 25/07/2024, acquisita al prot. n. 374404 del 26/07/2024;
delibera
(seguono allegati)
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