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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 120 del 06 settembre 2024


Materia: Edilizia abitativa

Deliberazione della Giunta Regionale n. 989 del 27 agosto 2024

Piano di vendita di alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP) del Comune di Bovolenta (PD) ai sensi dell'art. 48 della L.R. n. 39/2017. Deliberazione/CR n. 69 del 2 luglio 2024.

Note per la trasparenza

Con il presente atto, acquisito il parere della competente Commissione consiliare, a seguito della Deliberazione della Giunta regionale n. 69/CR del 2 luglio 2024, si approva il Piano di Vendita di alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP) del Comune di Bovolenta (PD) ai sensi dell’art. 48 della L.R. n. 39/2017.

L'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.

L’art. 48 della Legge regionale n. 39 del 3 novembre 2017 recante “Norme in materia di edilizia residenziale pubblica” disciplina l’alienazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica (ERP) dei comuni e delle Aziende territoriali per l’edilizia residenziale (ATER). Ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera j) della predetta norma, la Giunta regionale autorizza l’alienazione degli alloggi e delle relative pertinenze e definisce i criteri per il reinvestimento dei proventi nell’acquisizione e costruzione di nuovi alloggi di ERP, ovvero nel recupero e nella manutenzione straordinaria di quelli esistenti.

Gli alloggi alienabili sono quelli di cui all’art. 21, comma 1 della L.R. n. 39/2017:

  1. alloggi realizzati, recuperati o acquistati da enti pubblici, comprese le aziende speciali dipendenti da enti locali, con contributo pubblico;
  2. alloggi realizzati, recuperati o acquistati a qualunque titolo dalle ATER e da Enti pubblici non economici e utilizzati per le finalità sociali proprie dell’edilizia residenziale pubblica;
  3. alloggi realizzati o acquistati dai Comuni con fondi già previsti dalla Legge 15 febbraio 1980, n. 25 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, concernente dilazione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per gli immobili adibiti ad uso abitazione e provvedimenti urgenti per l'edilizia”, dalla Legge 25 marzo 1982, n. 94 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, concernente norme per l'edilizia residenziale e provvidenze in materia di sfratti”, dalla Legge 5 aprile 1985, n. 118 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, recante misure finanziarie in favore delle aree ad alta tensione abitativa. Regolamentazione degli atti e dei rapporti giuridici pregressi”, e dalla Legge 23 dicembre 1986, n. 899 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 ottobre 1986, n. 708, recante misure urgenti per fronteggiare l'eccezionale carenza di disponibilità abitative”;
  4. case parcheggio e ricoveri provvisori dal momento in cui siano cessate le cause dell’uso contingente per le quali sono stati realizzati o destinati e sempreché abbiano caratteristiche tipologiche assimilabili a quelle degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

In particolare, il richiamato art. 48 della L.R. n. 39/2017, ai commi 2, 3, 4, 5 e 6, prevede che:

  • il prezzo di vendita degli alloggi è pari al prezzo di mercato delle stesse unità abitative libere, determinato, dal Comune o dall’ATER, sulla base di perizia asseverata, diminuito del 20%. Il prezzo di vendita degli alloggi di ERP acquisiti gratuitamente dai Comuni o dalle ATER, ai sensi dell’art. 2 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, è determinato ai sensi della Legge 24 dicembre 1993, n. 560, ove, da apposita verifica tecnica dell’ente proprietario risulti la non conformità dell’alloggio alla vigente normativa in materia di sicurezza e l’assegnatario acquirente abbia espressamente dichiarato nell’atto di acquisto di rinunciare alla garanzia del venditore;
  • hanno titolo all’acquisto soltanto l’assegnatario o altro componente del nucleo familiare, che conducano l’alloggio a titolo di locazione da oltre un quinquennio e risultino in regola con il pagamento del canone di locazione e delle quote di gestione dei servizi. In caso di acquisto da parte dei familiari conviventi è fatto salvo il diritto di abitazione in favore dell’assegnatario. In tal caso sussiste l’obbligo di non alienare l’alloggio prima che siano trascorsi cinque anni dalla data dell’acquisto, salvo i casi di incremento del nucleo familiare di almeno due unità, ovvero di trasferimento dell’acquirente in un comune distante più di cinquanta chilometri da quello di ubicazione dell’immobile; 
  • l’alienazione degli alloggi liberi è effettuata con la procedura dell’asta pubblica, con offerte in aumento, assumendo, a base d’asta il prezzo di mercato determinato sulla base di perizia asseverata.

In attuazione del comma 7 dell’art. 48 della L.R. n. 39/2017, con il Regolamento Regionale n. 4 del 10 agosto 2018, al capo V, articolo 25, sono state definite le procedure per l’alienazione degli alloggi di ERP. In particolare, il comma 3 dell’art. 25 del Regolamento sopra citato prevede che, nell’individuazione del patrimonio alienabile, gli Enti proprietari tengano conto dei seguenti criteri:

  1. alloggi in immobili già parzialmente alienati;
  2. alloggi vetusti per i quali siano necessari urgenti interventi di manutenzione straordinaria o recupero o comunque con priorità per gli alloggi la cui costruzione sia stata ultimata da 25 anni;
  3. alloggi in immobili siti in quartieri dove si ritiene che l’alienazione possa arrecare giovamento al tessuto socio-economico del territorio;
  4. alloggi in immobili situati in località ove la gestione dell’Ente risulta particolarmente complessa e/o onerosa.

Come previsto al comma 4 dell’art. 25 del richiamato Regolamento regionale, non possono essere inclusi nel Piano di vendita alloggi che siano stati oggetto di finanziamenti regionali, statali o comunitari nell’ultimo quinquennio. Inoltre gli alloggi situati in zone di particolare pregio urbanistico possono essere venduti in presenza di particolari situazioni adeguatamente motivate.

Con Deliberazione n. 558 del 9 maggio 2023 la Giunta regionale aveva già autorizzato il Piano Vendita del Comune di Bovolenta (PD) con una previsione di vendita di n. 7 alloggi.

Come da nota n. 4915 dell' 11/06/2024 acquisita al protocollo regionale al n. 281069 di pari data a firma del Sindaco, su un totale di 32 alloggi e non 36 come era stato erroneamente in precedenza dichiarato dal Comune, sono stati venduti n. 4 alloggi i cui proventi sono stati investiti in interventi di migliorie su impianti vetusti e efficientamento energetico di case di edilizia residenziale pubblica di proprietà comunale.

Il Comune di Bovolenta (PD) con la Deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del 21/02/2024, trasmessa con nota acquisita al protocollo regionale al n. 143056 del 20/03/2024, successivamente integrata con nota acquisita al prot. reg. al n. 178584 del 10/04/2024, tenuto conto dei sopra richiamati criteri di cui al comma 3 dell’art. 25 del Regolamento n. 4/2018, ha approvato una proposta di integrazione al precedente Piano di vendita ai sensi dell’art. 48 della L.R. n. 39/2017 per disporre l’alienazione, su un totale di n. 28 alloggi, di n. 13 alloggi, dei quali 12 occupati e 1 sfitto.

Come da specifica da parte del Comune, con il ricavato della vendita si provvederà alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli alloggi ERP non inclusi nel programma di vendita: in particolare, mediante interventi che incrementino non solo la funzionalità, ma soprattutto l’efficienza energetica, si darà corso a politiche virtuose di tutela ambientale.

Per quanto riguarda il valore di stima degli immobili, l'ente procederà, secondo il proprio regolamento, a una perizia asseverata.

È necessario sottolineare che le risorse derivanti dalle alienazioni devono essere destinate esclusivamente a un programma straordinario di realizzazione o di acquisto di nuovi alloggi di edilizia residenziale pubblica e di manutenzione straordinaria del patrimonio esistente cosi come definito dall’art. 3 della Legge n. 80 del 23 maggio 2014 e dal Piano Strategico delle Politiche della Casa nel Veneto.

Il Piano di vendita comprende gli alloggi individuati nell’elenco Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

La proposta di piano di vendita presentata dal Comune di Bovolenta (PD) risulta coerente con la normativa e la programmazione regionale in materia, pertanto può essere accolta previa acquisizione del parere favorevole della competente Commissione consiliare da rendersi entro 30 giorni, decorsi i quali se ne prescinde, ai sensi di quanto previsto dall’art. 2, comma 2, della L.R. n. 39/2017 e dall’art. 25, comma 1, del Regolamento regionale n. 4/2018;

La Giunta regionale, con Deliberazione/CR n. 69 del 2 luglio 2024, ha approvato la proposta di alienazione di alloggi presentata del Comune di Bovolenta (PD), incaricando la Segreteria della Giunta regionale della trasmissione del provvedimento al Consiglio regionale per l'acquisizione del parere della competente Commissione consiliare.

Il Consiglio regionale, con nota prot. n. 10663 del 25/07/2024, trasmessa alla Giunta regionale e acquisita al prot. n. 374404 del 26/07/2024, avente ad oggetto “Parere alla Giunta regionale n. 400”, ha comunicato che la Seconda Commissione consiliare, nella seduta del 25/07/2024, ha espresso parere favorevole al piano di vendita del Comune di Bovolenta (PD).

Come stabilito dall’art. 25, comma 2, del Regolamento n. 4/2018 la durata del Piano di vendita è di cinque anni. Ai sensi dell’art. 25, comma 5, del Regolamento n. 4/2018, il Piano di vendita in corso di validità potrà essere modificato, in presenza di comprovate modifiche degli obiettivi di programmazione, senza modificarne la scadenza.

Ai sensi dell’art. 25, comma 9, del Regolamento n. 4/2018, il Comune è tenuto ad inviare alla Struttura regionale competente, entro il 30 giugno di ciascun anno di attuazione del Piano di vendita, il monitoraggio dello stato di attuazione delle vendite

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la Legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 “Norme in materia di edilizia residenziale pubblica”;

VISTO il Regolamento regionale 10 agosto 2018, n. 4 “Regolamento Regionale in materia di edilizia residenziale pubblica. Articolo 49, comma 2, legge regionale 3 novembre 2017, n. 39.”

VISTO l’art. 3 della Legge n. 80 del 23 maggio 2014;

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del 21/02/2024, trasmessa con nota acquisita al protocollo regionale al n. 143056 del 20/03/2024, successivamente integrata con nota acquisita al prot. reg. al n. 178584 del 10/04/2024;

VISTO l’art. 2, comma 2, lett. o), della Legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTO l'art. 2, comma 2, della Legge regionale n. 39/2017;

VISTA la propria Deliberazione/CR n. 69 del 2/07/2024;

VISTO il parere il parere n. 400 rilasciato il 25/07/2024 dalla Seconda Commissione consiliare e trasmesso alla Giunta regionale con nota prot. n. 10663 del 25/07/2024, acquisita al prot. n. 374404 del 26/07/2024;

delibera

  1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di approvare la proposta di Piano Vendita di alloggi di edilizia residenziale pubblica nel Comune di Bovolenta (PD) ai sensi dell’art. 48 della L.R. n. 39/2017 e il relativo elenco degli alloggi in vendita Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  3. di dare atto che la durata del piano ordinario di vendita è di 5 anni;
  4. di dare atto che il Comune di Bovolenta (PD) è obbligato, ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 80 del 23 maggio 2014, al reinvestimento degli eventuali ricavi di vendita in manutenzione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica rimanenti o in costruzione o in acquisto di nuovi alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica;
  5. di dare atto che, ai sensi dell’art. 25, comma 9 del Regolamento regionale n. 4/2018, il Comune di Bovolenta (PD) è tenuto ad inviare alla Direzione Programmazione Lavori Pubblici ed Edilizia-Unità Organizzativa Edilizia, entro il 30 giugno di ciascun anno di attuazione del Piano di vendita, il monitoraggio dello stato di attuazione delle vendite;
  6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spese a carico del bilancio regionale;
  7. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

Dgr_989_24_AllegatoA_537950.pdf

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