Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 120 del 06 settembre 2024


Materia: Edilizia abitativa

Deliberazione della Giunta Regionale n. 990 del 27 agosto 2024

Piano di vendita di alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP) dell'Ater di Verona ai sensi dell'art. 48 della L.R. n. 39/2017. Deliberazione/CR n. 68 del 2 luglio 2024.

Note per la trasparenza

Con il presente atto, acquisito il parere della competente Commissione consiliare, a seguito della Deliberazione della Giunta regionale n. 68/CR del 2 luglio 2024, si approva il Piano di Vendita di alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP) dell’Ater di Verona ai sensi dell’art. 48 della L.R. n. 39/2017.

L'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.

L’art. 48 della Legge regionale n. 39 del 3 novembre 2017 recante “Norme in materia di edilizia residenziale pubblica” disciplina l’alienazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica (ERP) dei Comuni e delle Aziende territoriali per l’edilizia residenziale (ATER). Ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera j), della predetta norma, la Giunta regionale autorizza l’alienazione degli alloggi e delle relative pertinenze e definisce i criteri per il reinvestimento dei proventi nell’acquisizione e costruzione di nuovi alloggi di ERP, ovvero nel recupero e nella manutenzione straordinaria di quelli esistenti.

Gli alloggi alienabili sono quelli di cui all’art. 21, comma 1 della L.R. n. 39/2017:

  1. alloggi realizzati, recuperati o acquistati da enti pubblici, comprese le aziende speciali dipendenti da enti locali, con contributo pubblico;
  2. alloggi realizzati, recuperati o acquistati a qualunque titolo dalle ATER e da Enti pubblici non economici e utilizzati per le finalità sociali proprie dell’edilizia residenziale pubblica;
  3. alloggi realizzati o acquistati dai Comuni con fondi già previsti dalla Legge 15 febbraio 1980, n. 25 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, concernente dilazione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per gli immobili adibiti ad uso abitazione e provvedimenti urgenti per l'edilizia.”, dalla Legge 25 marzo 1982, n. 94 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, concernente norme per l'edilizia residenziale e provvidenze in materia di sfratti.”, dalla Legge 5 aprile 1985, n. 118 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, recante misure finanziarie in favore delle aree ad alta tensione abitativa. Regolamentazione degli atti e dei rapporti giuridici pregressi.”, e dalla Legge 23 dicembre 1986, n. 899 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 ottobre 1986, n. 708, recante misure urgenti per fronteggiare l'eccezionale carenza di disponibilità abitative”;
  4. case parcheggio e ricoveri provvisori dal momento in cui siano cessate le cause dell’uso contingente per le quali sono stati realizzati o destinati e sempreché abbiano caratteristiche tipologiche assimilabili a quelle degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

In particolare, il richiamato art. 48 della L.R. n. 39/2017, ai commi 2, 3, 4, 5 e 6, prevede che:

  • il prezzo di vendita agli assegnatari degli alloggi è pari al prezzo di mercato delle stesse unità abitative libere, determinato dal Comune o dall’ATER sulla base di perizia asseverata, diminuito del 20%. Il prezzo di vendita degli alloggi di ERP acquisiti gratuitamente dai Comuni o dalle ATER, ai sensi dell’art. 2 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, è determinato ai sensi della Legge 24 dicembre 1993, n. 560 ove, da apposita verifica tecnica dell’Ente proprietario, risulti la non conformità dell’alloggio alla vigente normativa in materia di sicurezza e l’assegnatario acquirente abbia espressamente dichiarato nell’atto di acquisto di rinunciare alla garanzia del venditore;
  • hanno titolo all’acquisto soltanto l’assegnatario o altro componente del nucleo familiare, che conducano l’alloggio a titolo di locazione da oltre un quinquennio e risultino in regola con il pagamento del canone di locazione e delle quote di gestione dei servizi. In caso di acquisto da parte dei familiari conviventi è fatto salvo il diritto di abitazione in favore dell’assegnatario. In tal caso sussiste l’obbligo di non alienare l’alloggio prima che siano trascorsi cinque anni dalla data dell’acquisto, salvo i casi di incremento del nucleo familiare di almeno due unità, ovvero di trasferimento dell’acquirente in un comune distante più di cinquanta chilometri da quello di ubicazione dell’immobile;
  • l’alienazione degli alloggi liberi è effettuata con la procedura dell’asta pubblica, con offerte in aumento, assumendo a base d’asta il prezzo di mercato determinato sulla base di perizia asseverata.

In attuazione del comma 7 dell’art. 48 della L.R. n. 39/2017, con il Regolamento regionale n. 4 del 10 agosto 2018, al capo V, articolo 25, sono state definite le procedure per l’alienazione degli alloggi di ERP. In particolare, il comma 3 dell’art. 25 del Regolamento sopra citato prevede che, nell’individuazione del patrimonio alienabile, gli Enti proprietari tengano conto dei seguenti criteri:

  1. alloggi in immobili già parzialmente alienati;
  2. alloggi vetusti per i quali siano necessari urgenti interventi di manutenzione straordinaria o recupero o comunque con priorità per gli alloggi la cui costruzione sia stata ultimata da 25 anni;
  3. alloggi in immobili siti in quartieri dove si ritiene che l’alienazione possa arrecare giovamento al tessuto socio-economico del territorio;
  4. alloggi in immobili situati in località ove la gestione dell’Ente risulta particolarmente complessa e/o onerosa.

Come previsto al comma 4 dell’art. 25 del richiamato Regolamento regionale, non possono essere inclusi nel Piano di vendita alloggi che siano stati oggetto di finanziamenti regionali, statali o comunitari nell’ultimo quinquennio. Inoltre gli alloggi situati in zone di particolare pregio urbanistico possono essere venduti in presenza di particolari situazioni adeguatamente motivate.

Sulla base di tali previsioni e in considerazione che il Piano per il prossimo quinquennio va riapprovato, in quanto quello attualmente in vigore è stato approvato con Deliberazione della Giunta regionale n. 429 del 9 aprile 2019 successivamente modificato con Deliberazione di Giunta regionale n. 964 del 13 luglio 2021, l’ATER di Verona ha adottato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 17442 del 5/04/2024, trasmessa con nota prot. n. 9717 del 29/04/2024, acquisita al protocollo regionale al n. 208276 di pari data, il Piano di vendita per il prossimo quinquennio 2024/2029.

Mentre nel Piano precedente la proposta riguardava la vendita di n. 317 alloggi, quello attuale, su un totale di 5.190 alloggi, prevede la vendita di n. 260 alloggi e relative pertinenze, di cui n. 58 attualmente sfitti, pari al 5% del patrimonio aziendale di ERP complessivo, ubicati in fabbricati distribuiti tra il capoluogo e la provincia.

Per quanto riguarda il valore di stima degli immobili, l'ente procederà, secondo il proprio regolamento, a una perizia asseverata.

È necessario sottolineare che le risorse derivanti dalle alienazioni devono essere destinate esclusivamente a un programma straordinario di realizzazione o di acquisto di nuovi alloggi di edilizia residenziale pubblica e di manutenzione straordinaria del patrimonio esistente cosi come definito dall’art. 3 della Legge n. 80 del 23 maggio 2014 e dal Piano Strategico delle Politiche della Casa nel Veneto.

L’Azienda ha dichiarato che gli immobili non sono stati oggetto di finanziamenti regionali, statali o comunitari nell’ultimo quinquennio e che tra gli alloggi oggetto di vendita non vi sono alloggi situati in zone di particolare pregio urbanistico.

Il Piano di vendita comprende gli alloggi individuati nell’elenco Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

La competente struttura regionale ha effettuato le necessarie verifiche istruttorie sulla documentazione prodotta dall’ATER di Verona.

Le condizioni richieste per l’autorizzazione alla vendita sono stabilite dall’art. 25 del Regolamento regionale n. 4/2018. La proposta di piano di vendita presentata dall’ATER di Verona risulta coerente con la normativa e la programmazione regionale in materia, pertanto può essere accolta previa acquisizione del parere favorevole della competente Commissione consiliare da rendersi entro 30 giorni, decorsi i quali se ne prescinde, ai sensi di quanto previsto dall’art. 2, comma 2 della L.R. n. 39/2017 e dall’art. 25, comma 1 del Regolamento regionale n. 4/2018.

La Giunta regionale con Deliberazione/CR n. 68 del 2 luglio 2024 ha approvato la proposta di alienazione di alloggi presentata dall’Ater di Verona, incaricando la Segreteria della Giunta regionale della trasmissione del provvedimento al Consiglio regionale per l'acquisizione del parere della competente Commissione consiliare.

Il Consiglio regionale, con nota prot. n. 10660 del 25/07/2024, trasmessa alla Giunta regionale e acquisita al prot. n. 374406 del 26/07/2024, avente ad oggetto “Parere alla Giunta regionale n. 399”, ha comunicato che la Seconda Commissione consiliare, nella seduta del 25/07/2024, ha espresso parere favorevole a maggioranza al Piano di vendita dell’Ater di Verona.

Per procedere all’alienazione degli alloggi liberi, da effettuarsi ai sensi dell’art. 48, comma 6 della L.R. n. 39/2017, nel bando di gara dell’asta pubblica dovrà essere specificato che, nel primo esperimento d’asta, la partecipazione è riservata alle persone fisiche che intendono acquistare la prima casa.

Come stabilito dall’art. 25, comma 2 del Regolamento regionale n. 4/2018 la durata del Piano di vendita è di cinque anni.

Ai sensi dell’art. 25, comma 5 del Regolamento n. 4/2018, il Piano di vendita in corso di validità potrà essere modificato, in presenza di comprovate modifiche degli obiettivi di programmazione, senza modificarne la scadenza.

Al fine di dare copertura ad eventuali revoche di finanziamenti a valere sui nuovi fondi resi disponibili dal PNRR e dal Fondo Complementare, si ritiene opportuno in via cautelativa che il 50% delle vendite sia progressivamente accantonato in un apposito fondo vincolato nel bilancio dell’ATER di garanzia fino al raggiungimento del 30% dell'importo dei contributi ottenuti. Il fondo sarà svincolato a seguito dell'erogazione del saldo dei contributi ricevuti.

Ai sensi dell’art. 25, comma 9 del Regolamento regionale n. 4/2018, l’ATER è tenuta ad inviare alla Struttura regionale competente, entro il 30 giugno di ciascun anno di attuazione del Piano di vendita, il monitoraggio dello stato di attuazione delle vendite unitamente alla proposta di reinvestimento dei relativi proventi.

In base al paragrafo 6.2.3, lettere A) e B) del Piano strategico delle politiche della casa nel Veneto 2013- 2020 approvato con Deliberazione del Consiglio regionale n. 55 del 10 luglio 2013 e modificato con Deliberazione del Consiglio regionale n. 50 del 5 aprile 2017, le proposte di reinvestimento dei proventi delle vendite ordinarie (art. 65 della Legge regionale 13 aprile 2001, n. 11), al fine di ricostruire la patrimonialità delle ATER, sono soggette ad autorizzazione della Giunta regionale.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la Legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 “Norme in materia di edilizia residenziale pubblica”;

VISTO il Regolamento regionale 10 agosto 2018, n. 4 “Regolamento Regionale in materia di edilizia residenziale pubblica. Articolo 49, comma 2, legge regionale 3 novembre 2017, n. 39”;

VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'ATER di Verona n. 17442 del 5/04/2024, trasmessa con nota prot. n. 9717 del 29/04/2024, acquisita al protocollo regionale al n. 208276 di pari data;

VISTA la Deliberazione/CR n. 68 del 2/07/2024;

VISTO il parere n. 399 rilasciato il 25/07/2024 dalla Seconda Commissione consiliare e trasmesso alla Giunta regionale con nota prot. n. 10660 del 25/07/2024, acquisita al prot. n. 374406 del 26/07/2024;

VISTO l’art. 2, comma 2, lett. o) della Legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTO l’art. 2, comma 2 della Legge regionale n. 39/2017;

delibera

  1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
     
  2. di approvare la proposta di alienazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica dell’ATER di Verona ai sensi dell’art. 48 della L.R. n. 39/2017 e il relativo elenco degli alloggi in vendita Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
     
  3. di stabilire che per l’alienazione di alloggi liberi, da effettuarsi ai sensi dell’art. 48, comma 6 della L.R. n. 39/2017, nel bando di gara dell’asta pubblica sia specificato che, nel primo esperimento d’asta, la partecipazione è riservata alle persone fisiche che intendono acquistare la prima casa;
     
  4. di dare atto che la durata del Piano di vendita è di cinque anni;
     
  5. di dare atto che l’ATER di Verona è obbligata, ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 80 del 23 maggio 2014, al reinvestimento degli eventuali ricavi di vendita in manutenzione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica rimanenti o in costruzione o in acquisto di nuovi alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica;
     
  6. di dare atto che, ai sensi dell’art. 25, comma 9 del Regolamento regionale n. 4/2018, l’ATER di Verona è tenuta ad inviare alla Direzione Programmazione Lavori Pubblici ed Edilizia - Unità Organizzativa Edilizia, entro il 30 giugno di ciascun anno di attuazione del Piano di vendita, il monitoraggio dello stato di attuazione delle vendite unitamente alla proposta di reinvestimento dei relativi proventi;
     
  7. di stabilire che il 50% delle vendite sarà progressivamente accantonato in un apposito fondo vincolato nel bilancio dell’ATER di garanzia fino al raggiungimento del 30% dell'importo dei contributi nel Fondo Complementare e nel PNRR e che tale fondo sarà svincolato a seguito dell'erogazione del saldo dei contributi ricevuti;
     
  8. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
     
  9. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

Dgr_990_24_AllegatoA_537614.pdf

Torna indietro