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Materia: Edilizia abitativa
Deliberazione della Giunta Regionale n. 990 del 27 agosto 2024
Piano di vendita di alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP) dell'Ater di Verona ai sensi dell'art. 48 della L.R. n. 39/2017. Deliberazione/CR n. 68 del 2 luglio 2024.
Con il presente atto, acquisito il parere della competente Commissione consiliare, a seguito della Deliberazione della Giunta regionale n. 68/CR del 2 luglio 2024, si approva il Piano di Vendita di alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP) dell’Ater di Verona ai sensi dell’art. 48 della L.R. n. 39/2017.
L'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.
L’art. 48 della Legge regionale n. 39 del 3 novembre 2017 recante “Norme in materia di edilizia residenziale pubblica” disciplina l’alienazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica (ERP) dei Comuni e delle Aziende territoriali per l’edilizia residenziale (ATER). Ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera j), della predetta norma, la Giunta regionale autorizza l’alienazione degli alloggi e delle relative pertinenze e definisce i criteri per il reinvestimento dei proventi nell’acquisizione e costruzione di nuovi alloggi di ERP, ovvero nel recupero e nella manutenzione straordinaria di quelli esistenti.
Gli alloggi alienabili sono quelli di cui all’art. 21, comma 1 della L.R. n. 39/2017:
In particolare, il richiamato art. 48 della L.R. n. 39/2017, ai commi 2, 3, 4, 5 e 6, prevede che:
In attuazione del comma 7 dell’art. 48 della L.R. n. 39/2017, con il Regolamento regionale n. 4 del 10 agosto 2018, al capo V, articolo 25, sono state definite le procedure per l’alienazione degli alloggi di ERP. In particolare, il comma 3 dell’art. 25 del Regolamento sopra citato prevede che, nell’individuazione del patrimonio alienabile, gli Enti proprietari tengano conto dei seguenti criteri:
Come previsto al comma 4 dell’art. 25 del richiamato Regolamento regionale, non possono essere inclusi nel Piano di vendita alloggi che siano stati oggetto di finanziamenti regionali, statali o comunitari nell’ultimo quinquennio. Inoltre gli alloggi situati in zone di particolare pregio urbanistico possono essere venduti in presenza di particolari situazioni adeguatamente motivate.
Sulla base di tali previsioni e in considerazione che il Piano per il prossimo quinquennio va riapprovato, in quanto quello attualmente in vigore è stato approvato con Deliberazione della Giunta regionale n. 429 del 9 aprile 2019 successivamente modificato con Deliberazione di Giunta regionale n. 964 del 13 luglio 2021, l’ATER di Verona ha adottato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 17442 del 5/04/2024, trasmessa con nota prot. n. 9717 del 29/04/2024, acquisita al protocollo regionale al n. 208276 di pari data, il Piano di vendita per il prossimo quinquennio 2024/2029.
Mentre nel Piano precedente la proposta riguardava la vendita di n. 317 alloggi, quello attuale, su un totale di 5.190 alloggi, prevede la vendita di n. 260 alloggi e relative pertinenze, di cui n. 58 attualmente sfitti, pari al 5% del patrimonio aziendale di ERP complessivo, ubicati in fabbricati distribuiti tra il capoluogo e la provincia.
Per quanto riguarda il valore di stima degli immobili, l'ente procederà, secondo il proprio regolamento, a una perizia asseverata.
È necessario sottolineare che le risorse derivanti dalle alienazioni devono essere destinate esclusivamente a un programma straordinario di realizzazione o di acquisto di nuovi alloggi di edilizia residenziale pubblica e di manutenzione straordinaria del patrimonio esistente cosi come definito dall’art. 3 della Legge n. 80 del 23 maggio 2014 e dal Piano Strategico delle Politiche della Casa nel Veneto.
L’Azienda ha dichiarato che gli immobili non sono stati oggetto di finanziamenti regionali, statali o comunitari nell’ultimo quinquennio e che tra gli alloggi oggetto di vendita non vi sono alloggi situati in zone di particolare pregio urbanistico.
Il Piano di vendita comprende gli alloggi individuati nell’elenco Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
La competente struttura regionale ha effettuato le necessarie verifiche istruttorie sulla documentazione prodotta dall’ATER di Verona.
Le condizioni richieste per l’autorizzazione alla vendita sono stabilite dall’art. 25 del Regolamento regionale n. 4/2018. La proposta di piano di vendita presentata dall’ATER di Verona risulta coerente con la normativa e la programmazione regionale in materia, pertanto può essere accolta previa acquisizione del parere favorevole della competente Commissione consiliare da rendersi entro 30 giorni, decorsi i quali se ne prescinde, ai sensi di quanto previsto dall’art. 2, comma 2 della L.R. n. 39/2017 e dall’art. 25, comma 1 del Regolamento regionale n. 4/2018.
La Giunta regionale con Deliberazione/CR n. 68 del 2 luglio 2024 ha approvato la proposta di alienazione di alloggi presentata dall’Ater di Verona, incaricando la Segreteria della Giunta regionale della trasmissione del provvedimento al Consiglio regionale per l'acquisizione del parere della competente Commissione consiliare.
Il Consiglio regionale, con nota prot. n. 10660 del 25/07/2024, trasmessa alla Giunta regionale e acquisita al prot. n. 374406 del 26/07/2024, avente ad oggetto “Parere alla Giunta regionale n. 399”, ha comunicato che la Seconda Commissione consiliare, nella seduta del 25/07/2024, ha espresso parere favorevole a maggioranza al Piano di vendita dell’Ater di Verona.
Per procedere all’alienazione degli alloggi liberi, da effettuarsi ai sensi dell’art. 48, comma 6 della L.R. n. 39/2017, nel bando di gara dell’asta pubblica dovrà essere specificato che, nel primo esperimento d’asta, la partecipazione è riservata alle persone fisiche che intendono acquistare la prima casa.
Come stabilito dall’art. 25, comma 2 del Regolamento regionale n. 4/2018 la durata del Piano di vendita è di cinque anni.
Ai sensi dell’art. 25, comma 5 del Regolamento n. 4/2018, il Piano di vendita in corso di validità potrà essere modificato, in presenza di comprovate modifiche degli obiettivi di programmazione, senza modificarne la scadenza.
Al fine di dare copertura ad eventuali revoche di finanziamenti a valere sui nuovi fondi resi disponibili dal PNRR e dal Fondo Complementare, si ritiene opportuno in via cautelativa che il 50% delle vendite sia progressivamente accantonato in un apposito fondo vincolato nel bilancio dell’ATER di garanzia fino al raggiungimento del 30% dell'importo dei contributi ottenuti. Il fondo sarà svincolato a seguito dell'erogazione del saldo dei contributi ricevuti.
Ai sensi dell’art. 25, comma 9 del Regolamento regionale n. 4/2018, l’ATER è tenuta ad inviare alla Struttura regionale competente, entro il 30 giugno di ciascun anno di attuazione del Piano di vendita, il monitoraggio dello stato di attuazione delle vendite unitamente alla proposta di reinvestimento dei relativi proventi.
In base al paragrafo 6.2.3, lettere A) e B) del Piano strategico delle politiche della casa nel Veneto 2013- 2020 approvato con Deliberazione del Consiglio regionale n. 55 del 10 luglio 2013 e modificato con Deliberazione del Consiglio regionale n. 50 del 5 aprile 2017, le proposte di reinvestimento dei proventi delle vendite ordinarie (art. 65 della Legge regionale 13 aprile 2001, n. 11), al fine di ricostruire la patrimonialità delle ATER, sono soggette ad autorizzazione della Giunta regionale.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la Legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 “Norme in materia di edilizia residenziale pubblica”;
VISTO il Regolamento regionale 10 agosto 2018, n. 4 “Regolamento Regionale in materia di edilizia residenziale pubblica. Articolo 49, comma 2, legge regionale 3 novembre 2017, n. 39”;
VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'ATER di Verona n. 17442 del 5/04/2024, trasmessa con nota prot. n. 9717 del 29/04/2024, acquisita al protocollo regionale al n. 208276 di pari data;
VISTA la Deliberazione/CR n. 68 del 2/07/2024;
VISTO il parere n. 399 rilasciato il 25/07/2024 dalla Seconda Commissione consiliare e trasmesso alla Giunta regionale con nota prot. n. 10660 del 25/07/2024, acquisita al prot. n. 374406 del 26/07/2024;
VISTO l’art. 2, comma 2, lett. o) della Legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
VISTO l’art. 2, comma 2 della Legge regionale n. 39/2017;
delibera
(seguono allegati)
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