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Materia: Agricoltura
Deliberazione della Giunta Regionale n. 943 del 13 agosto 2024
Approvazione del Programma regionale per la vigilanza sulle produzioni venete di qualità disciplinata dai Regolamenti (UE) n. 1151/2012 e n. 1308/2013 e dell'avviso pubblico per l'accesso ai contributi a sostegno delle attività di tutela e controllo, annualità 2024, realizzate dai Consorzi di tutela riconosciuti. Legge regionale 5 aprile 2013, n. 3, art. 28.
Con il presente provvedimento, in attuazione dell’art. 28 della Legge regionale 5 aprile 2013, n. 3, si approvano il Programma regionale per la vigilanza sulle produzioni venete a denominazione di origine o indicazione geografica, nonché l’avviso pubblico per la presentazione delle richieste di contributo a sostegno delle attività di vigilanza di mercato, annualità 2024, realizzate dai Consorzi di tutela riconosciuti per le suddette produzioni.
L'Assessore Federico Caner riferisce quanto segue.
I prodotti agricoli, agroalimentari e vitivinicoli di qualità regolamentata, in particolare quelle a “Denominazione di Origine Protetta” (DOP) e “Indicazione Geografica Protetta” (IGP) dei prodotti agroalimentari e delle “Denominazione di Origine” e “Indicazione Geografica” dei vini, definiti rispettivamente dai Regolamenti (UE) n. 1151/2012 e n. 1308/2013, rappresentano uno dei punti di forza del sistema agroalimentare veneto, incidendo significativamente in alcune filiere produttive sia in quantità che in valore e possono essere considerati gli ambasciatori del "made in Veneto" nei principali mercati a livello mondiale.
Per l'Unione Europea il concetto di prodotti di qualità si fonda, tra l'altro, sulle specifiche caratteristiche attribuibili all'origine geografica ed i consumatori individuano tali prodotti grazie alle denominazioni di origine protette e alle indicazioni geografiche protette; la qualità rappresenta, infatti, un punto di forza e un vantaggio competitivo importante per i produttori e, ancor più, un modello sociale e uno stile di vita che sono parte integrante del patrimonio culturale e gastronomico.
L'evoluzione degli standard di vita e i conseguenti mutamenti dei comportamenti dei cittadini e dei consumatori dell'Unione Europea hanno determinato, inoltre, una domanda di prodotti agricoli e alimentari con caratteristiche specifiche e riconoscibili, in particolar modo quelle connesse all'origine geografica.
Taluni prodotti dell'agroalimentare e vinicoli si sono affermati proprio grazie alla rinomanza della rispettiva denominazione o indicazione geografica e il messaggio che tale riferimento evoca nei riguardi dei consumatori rappresenta il valore aggiunto del prodotto attraverso il quale i produttori comunicano le caratteristiche dei propri prodotti in condizioni di leale concorrenza.
Tale identificazione e qualificazione ha consentito a molti operatori di far conoscere i loro prodotti anche ai consumatori dei Paesi extra-UE.
Inevitabilmente si sono innescate prevedibili azioni di sleale concorrenza mediante l’uso improprio dell’origine e della rinomanza sulla qualità dei prodotti tutelati; a tal fine l’UE ha promosso la creazione di meccanismi per proteggere le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche nei paesi terzi nel quadro dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC), mediante anche accordi multilaterali e bilaterali, contribuendo così al riconoscimento della qualità dei prodotti e del loro modello di produzione anche in questi Paesi, presupposto per una più efficace difesa di questi importanti marchi comunitari.
La protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche costituisce, quindi, l'elemento imprescindibile per garantire condizioni di concorrenza leale per gli operatori dei prodotti recanti tali indicazioni.
Anche la vigente normativa, sia sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari sia sull’origine dei prodotti vitivinicoli, promuove la valorizzazione e la tutela delle singole denominazioni mediante la loro protezione.
Peraltro, in Italia, l’azione di tutela e di salvaguardia dei prodotti a denominazione di origine o a indicazione geografica da abusi, concorrenza sleale, contraffazioni ed uso improprio delle denominazioni è compito precipuo dei Consorzi di tutela riconosciuti in base alla Legge 12 dicembre 2016, n. 238 e alla Legge 21 dicembre 1999, n. 526 anche mediante la collaborazione con le competenti strutture pubbliche.
Infatti, i Consorzi di tutela collaborano con l'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) nell'attività di vigilanza, tutela e salvaguardia della propria denominazione mediante la realizzazione di attività di vigilanza e controllo; a tale scopo, essi presentano annualmente al Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF) i loro Programmi di vigilanza.
Deve essere considerato, comunque, che la denominazione non è solo patrimonio dei diversi soggetti coinvolti nel processo produttivo, che esercitano i loro legittimi interessi attraverso la loro struttura interprofessionale, cioè i Consorzi di tutela, ma, in senso più esteso, è anche patrimonio dell'intera collettività di un determinato territorio; ne consegue che la promozione e la difesa della DO/IG è un interesse primario dello Stato e delle Regioni.
A tal fine, l'art. 28 della Legge regionale 5 aprile 2013, n. 3 ha stabilito che la Giunta regionale promuova un programma per la vigilanza sulle produzioni regolamentate, anche in collaborazione ed a supporto dei competenti Consorzi di tutela riconosciuti ai sensi della specifica normativa nazionale.
Considerato quanto sopra esposto e tenuto conto dell’importanza economica che hanno le produzioni a DO e a IG nel contesto dell’agroalimentare veneto, in particolare in relazione al valore dell’export, si ritiene opportuno proporre il Programma regionale di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette venete di cui all’Allegato A, promuovendo, come già sostenuta nel corso dell’annualità 2023, un’iniziativa anche per l’annualità 2024, mirata a sostenere questo importante patrimonio, ai sensi dell'art. 28, comma 1, della Legge regionale 5 aprile 2013, n. 3, utilizzando la somma di euro 50.000,00, disponibile nel bilancio di previsione 2024-2026 sul capitolo n. 101833 “Programma regionale di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette venete (art. 28, L.R. n. 3/2013)”, per la concessione di contributi a sostegno delle azioni previste dai Programmi di vigilanza di mercato, realizzate dai Consorzi in parola.
Con riferimento alle modalità di accesso ai contributi a sostegno delle attività previste dai Programmi di controllo/vigilanza di mercato, annualità 2024, realizzate dai Consorzi di tutela delle “Denominazione di Origine Protetta” (DOP) e “Indicazione Geografica Protetta” (IGP) dei prodotti agroalimentari e delle “Denominazione di origine” e “Indicazione geografica” dei vini, si propone, inoltre, l’approvazione dell’Allegato B, contenente l’avviso per la presentazione delle domande, nonché il Modello di domanda di cui all’Allegato C.
Con riferimento sempre all'art. 28, comma 1 della Legge regionale 5 aprile 2013, n. 3, si precisa che l’erogazione dei contributi ai Consorzi di tutela riconosciuti non potrà superare l’importo massimo del 70% delle spese sostenute per l'attività di vigilanza finalizzata alla protezione delle produzioni regolamentate e avverrà nel rispetto di quanto previsto dalla normativa comunitaria sull’applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato CE relativamente agli aiuti de minimis (Reg. (UE) n. 2023/2831).
Si propone infine di incaricare il Direttore della Direzione Agroalimentare della gestione amministrativa, tecnica e finanziaria dei procedimenti derivanti dall’adozione del presente provvedimento, ivi compresa l’approvazione della eventuale modulistica necessaria funzionale all’istruttoria delle domande di contributo e alla rendicontazione.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari ed i conseguenti atti di applicazione;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i Regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 ed i conseguenti atti di applicazione;
VISTO l'art. 53 della Legge 24 aprile 1998, n. 128 “Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 1995-1997”;
VISTO l'art. 41 della Legge 12 dicembre 2016, n. 238 “Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino”;
VISTO il Decreto del Ministro delle Politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo 18 luglio 2018 "Disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dei vini”;
VISTO il Decreto del Ministro delle Politiche agricole, alimentari, forestali 14 ottobre 2013 "Disposizioni nazionali per l'attuazione del Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari in materia di DOP, IGP e STG”;
VISTO il Regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis»;
VISTO l’art. 2, comma 2 della Legge regionale 31 dicembre 2012 n. 54 e ss.mm.ii.;
delibera
(seguono allegati)
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