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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 112 del 16 agosto 2024


Materia: Sanità e igiene pubblica

Deliberazione della Giunta Regionale n. 911 del 06 agosto 2024

Revisione dei criteri di riparto dei fondi derivanti dalla riscossione delle sanzioni pecuniarie in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. L.R. n. 23/2007, come modificata dalla L.R. n. 1/2020.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si intendono aggiornare i criteri regionali alla luce dei quali vengono ripartiti i fondi derivanti dalla riscossione delle sanzioni pecuniarie in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

Ai sensi del Decreto Legislativo 9 Aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii., la vigilanza sull’applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è svolta prevalentemente dalle Aziende Sanitarie Locali (così denominate all'interno del Servizio Sanitario Regionale del Veneto: Aziende ULSS - Unità Locali Socio Sanitarie), dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro e, per quanto di specifica competenza, dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

In ottemperanza all’art. 13, co. 6 del citato D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., l’importo delle somme che le Aziende ULSS, in qualità di organo vigilanza, ammettono a pagare, sia ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758, sia ai sensi dell’art. 301bis del D.Lgs. n. 81/2008, integrano un apposito capitolo regionale destinato a finanziare le attività di prevenzione nei luoghi di lavoro svolte dai rispettivi Dipartimenti di Prevenzione.

In applicazione della normativa statale, con Legge regionale 23 novembre 2012, n. 43 è stato modificato l'art. 8 della Legge regionale 16 agosto 2007, n. 23 “Disposizioni di riordino e semplificazione normativa. Collegato alla legge finanziaria 2006 in materia di sociale, sanità e prevenzione”, inerente allo sviluppo e miglioramento, tra l’altro, delle attività dei Servizi di prevenzione, igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro (SPISAL) dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende ULSS, attraverso l’introduzione dei nuovi commi 1 e 1bis. In particolare, l’art. 8, co. 1bis ha sancito il criterio di riparto delle risorse presenti nel menzionato capitolo regionale, alla luce del quale queste ultime vengono erogate con periodicità annuale a favore delle Aziende ULSS, in proporzione all’ammontare delle sanzioni applicate dai rispettivi SPISAL, con le seguenti modalità:

  • un terzo da destinarsi alla realizzazione di progetti formativi in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;
  • un terzo per garantire il raggiungimento dei livelli essenziali e assistenziali previsti dalla normativa vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;
  • un terzo da destinarsi alla realizzazione di progetti di sostegno alle imprese e ai lavoratori in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, in conformità alle linee di indirizzo del Comitato regionale di coordinamento di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 81/2008.

Partendo da tale criterio di riparto, la Giunta regionale del Veneto, con DGR 14 maggio 2015, n. 750 e successivamente con DGR 27 gennaio 2016, n. 56 ha inteso specificare ulteriormente i criteri per l’attribuzione alle Aziende ULSS degli importi introitati e confluiti nel capitolo regionale. Con particolare riferimento alla citata DGR n. 56/2016, veniva incaricata la Fondazione Scuola di Sanità Pubblica - SSP della realizzazione di progetti formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

La rigida ripartizione degli introiti definita dai criteri di cui alla L.R. n. 23/2007 (modificata dalla L.R. n. 43/2012), come specificati dai provvedimenti regionali sopra citati, tuttavia, non ha portato sempre ad un ottimale ed efficiente impiego delle risorse disponibili, tanto da indurre il Legislatore regionale, con L.R. 24 gennaio 2020, n.1, a modificare tali modalità di riparto.

Tali modifiche hanno risposto alle esigenze di seguito sintetizzate:

  1. agevolare la realizzazione di iniziative a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, sia di livello regionale che locale;
  2. centralizzare la gestione amministrativa - contabile delle somme introitate per il tramite di Azienda Zero - Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto, secondo le indicazioni programmatorie e i criteri annualmente definiti dalla Giunta regionale;
  3. valorizzare il ruolo del Comitato Regionale di Coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro, istituito ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. n. 81/2008, rappresentativo di Enti e Parti Sociali;
  4. ripartire le somme introitate sulla base della distribuzione dei rischi lavorativi e delle specifiche esigenze di ciascun territorio e non più in proporzione all’ammontare delle sanzioni applicate dai rispettivi SPISAL.

In particolare, il nuovo comma 1bis dell’art. 8 della L.R. n. 23/2007, stabilisce che «L’importo introitato ai sensi del comma 1 è destinato prioritariamente ad attività di sorveglianza epidemiologica di rischi e danni associati all’esposizione professionale; al supporto delle attività dei Servizi Prevenzione Igiene e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (SPISAL) anche mediante acquisizione di personale aggiuntivo e investimenti; ad attività di promozione della salute e della sicurezza negli ambienti di lavoro; ad attività di formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza negli ambienti di lavoro».

La stessa L.R. n. 1/2020 ha aggiunto altresì il comma 1ter dell’art. 8 della L.R. n. 23/2007, secondo il quale «la gestione amministrativa-contabile delle somme introitate viene assegnata in via prioritaria all’Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero, […] secondo le indicazioni programmatorie e i criteri annualmente definiti dalla Giunta Regionale, sentito il Comitato regionale di coordinamento di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 […], e rispettando, nella destinazione delle somme, il criterio della distribuzione territoriale delle attività produttive e della tipologia e dei fattori di rischio delle singole attività».

Tra le novità più significative di tale riforma, si evidenzia la facoltà per la Giunta regionale di definire annualmente nuove indicazioni programmatorie e criteri per l’attribuzione degli importi derivanti dalle sanzioni comminate dalle Aziende ULSS, sempre nel rispetto dell’obiettivo di finanziare le attività di prevenzione nei luoghi di lavoro realizzate dai Dipartimenti di Prevenzione, coerentemente con la norma statale vigente.

Alla luce della modifica normativa anzidetta, a decorrere dal mese di giugno 2023 è stato interpellato il più volte citato Comitato regionale di Coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro, istituito ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. n. 81/2008, in merito alla nuova proposta di riparto dei fondi derivanti dalla riscossione delle sanzioni pecuniarie in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Tale confronto, finalizzato anche a far emergere le diverse sensibilità e posizioni a riguardo, è avvenuto nelle seguenti riunioni del Comitato: 21 giugno 2023, 20 settembre 2023 e, da ultimo, 20 marzo 2024.

I nuovi criteri di riparto proposti presentano principalmente i seguenti elementi di novità:

  1. incremento dei finanziamenti a sostegno dei Livelli Essenziali di Assistenza (sorveglianza, prevenzione e tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro) e dei progetti di formazione, nonché a supporto di progetti di sostegno ad imprese, enti e lavoratori, definiti dai rispettivi Comitati Provinciali di Coordinamento;
  2. individuazione di strumenti volti a riconoscere, anche a livello economico, il ruolo degli operatori SPISAL, stante la complessità delle funzioni attribuite e le responsabilità connesse all’assunzione di decisioni complesse nel campo della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, in particolare nell’ambito di indagini giudiziarie finalizzate alla ricerca di profili di responsabilità nel caso di malattie professionali e infortuni sul lavoro. Tale misura si rende utile in un contesto di progressiva perdita delle risorse professionali e di depauperamento delle dotazioni organiche che rende necessaria l’individuazione di misure di aumento dell’attrattività dei servizi in questione, con particolare riferimento ai Medici del Lavoro e ai Tecnici della Prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, nonchè alle altre professionalità coinvolte nelle molteplici attività previste dal mandato istituzionale;
  3. individuazione di un finanziamento destinato al coordinamento e al sostegno di iniziative centralizzate di livello regionale, per supportare la realizzazione di iniziative in materia di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro di livello regionale, quali: progetti/interventi definiti dal Comitato Regionale di Coordinamento, attività di epidemiologia occupazionale, sostegno dell'attività di programmazione regionale, iniziative di  comunicazione e informazione di livello regionale, progetti formativi (in collaborazione con la Fondazione Scuola di Sanità Pubblica), finanziamento di borse di studio aggiuntive regionali nell'ambito dei percorsi di studio, finanziamento di iniziative in collaborazione con Università e centri di ricerca, altre necessità contingenti;
  4. individuazione di un finanziamento destinato al supporto di attività di formazione, prevenzione e promozione in materia di salute e sicurezza sul lavoro da realizzare nel sistema educativo (scuole di ogni ordine e grado): tali finanziamenti andranno a supporto delle attività gestite annualmente dal SiRVeSS - Sistema di Riferimento Veneto per la Salute e sicurezza nelle Scuole, di cui all’Accordo rinnovato con DGR 29 novembre 2022, n. 1503.

Alla luce di quanto sopra, pertanto, si ritiene opportuno sottoporre all’approvazione della Giunta regionale i nuovi criteri di riparto dei fondi derivanti dalla riscossione delle sanzioni pecuniarie in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, come descritti nell’Allegato A al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, che aggiornano e sostituiscono i precedenti di cui alle DGR n. 750/2015 e n. 56/2016.

Gli esposti criteri di ripartizione del finanziamento derivante dagli importi delle sanzioni conseguenti all'accertamento di violazioni della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro verranno applicati sulle somme acquisite al citato capitolo regionale a partire dal 2020, anno di entrata in vigore della nuova disciplina regionale in materia. Tali finanziamenti, infatti, dal 2020 devono ancora essere assegnati alle Aziende ULSS sia nelle more del completamento del percorso di approvazione dei nuovi criteri di riparto (percorso che ha subito un oggettivo rallentamento a causa dell'impegno di tutto il sistema nella gestione dell'emergenza pandemica), sia, in particolar modo, per consentire alle Aziende ULSS di utilizzare compiutamente i significativi finanziamenti assegnati negli anni precedenti, sempre derivanti dall'introito delle sanzioni.

Come previsto dalla citata Legge regionale, tali criteri potranno essere rimodulati anche annualmente, sentito il Comitato Regionale di Coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 81/2008.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la L. 7 agosto 1990, n. 241, e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758;

VISTA la L. 16 gennaio 2003, n. 3;

VISTO il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii.;

VISTE la L.R. 6 agosto 2007, n. 23, la L.R. 23 novembre 2012, n. 43 e la L.R. 24 gennaio 2020, n.1;

VISTE la DGR 14 maggio 2015, n. 750 e la DGR 27 gennaio 2016, n. 56;

VISTA la DGR 29 novembre 2022, n. 1503;

VISTO l'art. 2, comma 2, della L. R. n. 54/2012;

delibera

  1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di prendere atto delle modifiche intervenute con la L.R. 24 gennaio 2020, n.1, art. 21, in materia di riparto dei fondi derivanti dalla riscossione delle sanzioni pecuniarie in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, di cui alla L.R. 6 agosto 2007, n. 23;
  3. di approvare i nuovi criteri di riparto dei fondi derivanti dalla riscossione delle sanzioni pecuniarie in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, come descritti nell’Allegato A al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, che aggiornano e sostituiscono i precedenti di cui alle DGR n. 750/2015 e n. 56/2016;
  4. di confermare l’incarico alla Fondazione Scuola di Sanità Pubblica del supporto alla progettazione e della realizzazione di progetti formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
  5. di disporre che i criteri di ripartizione dei fondi derivanti dalla riscossione delle sanzioni pecuniarie in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, di cui all’Allegato A al presente provvedimento, vengano applicati sulle somme acquisite allo specifico capitolo regionale a partire dall’anno 2020, per le motivazioni esplicitate in premessa;  
  6. di dare atto che, ai sensi dell’art. 8, co. 1ter, della L.R. n. 23/2007, tali criteri potranno essere rimodulati anche annualmente, sentito il Comitato Regionale di Coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 81/2008;
  7. di incaricare la Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria e, per quanto di competenza, la Direzione Risorse Umane del SSR, dell’esecuzione del presente atto nonché degli adempimenti ad esso conseguenti;
  8. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’art 26, co.1 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
  10. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

Dgr_911_24_AllegatoA_536557.pdf

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