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Materia: Sanità e igiene pubblica
Deliberazione della Giunta Regionale n. 911 del 06 agosto 2024
Revisione dei criteri di riparto dei fondi derivanti dalla riscossione delle sanzioni pecuniarie in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. L.R. n. 23/2007, come modificata dalla L.R. n. 1/2020.
Con il presente provvedimento si intendono aggiornare i criteri regionali alla luce dei quali vengono ripartiti i fondi derivanti dalla riscossione delle sanzioni pecuniarie in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.
Ai sensi del Decreto Legislativo 9 Aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii., la vigilanza sull’applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è svolta prevalentemente dalle Aziende Sanitarie Locali (così denominate all'interno del Servizio Sanitario Regionale del Veneto: Aziende ULSS - Unità Locali Socio Sanitarie), dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro e, per quanto di specifica competenza, dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.
In ottemperanza all’art. 13, co. 6 del citato D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., l’importo delle somme che le Aziende ULSS, in qualità di organo vigilanza, ammettono a pagare, sia ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758, sia ai sensi dell’art. 301bis del D.Lgs. n. 81/2008, integrano un apposito capitolo regionale destinato a finanziare le attività di prevenzione nei luoghi di lavoro svolte dai rispettivi Dipartimenti di Prevenzione.
In applicazione della normativa statale, con Legge regionale 23 novembre 2012, n. 43 è stato modificato l'art. 8 della Legge regionale 16 agosto 2007, n. 23 “Disposizioni di riordino e semplificazione normativa. Collegato alla legge finanziaria 2006 in materia di sociale, sanità e prevenzione”, inerente allo sviluppo e miglioramento, tra l’altro, delle attività dei Servizi di prevenzione, igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro (SPISAL) dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende ULSS, attraverso l’introduzione dei nuovi commi 1 e 1bis. In particolare, l’art. 8, co. 1bis ha sancito il criterio di riparto delle risorse presenti nel menzionato capitolo regionale, alla luce del quale queste ultime vengono erogate con periodicità annuale a favore delle Aziende ULSS, in proporzione all’ammontare delle sanzioni applicate dai rispettivi SPISAL, con le seguenti modalità:
Partendo da tale criterio di riparto, la Giunta regionale del Veneto, con DGR 14 maggio 2015, n. 750 e successivamente con DGR 27 gennaio 2016, n. 56 ha inteso specificare ulteriormente i criteri per l’attribuzione alle Aziende ULSS degli importi introitati e confluiti nel capitolo regionale. Con particolare riferimento alla citata DGR n. 56/2016, veniva incaricata la Fondazione Scuola di Sanità Pubblica - SSP della realizzazione di progetti formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
La rigida ripartizione degli introiti definita dai criteri di cui alla L.R. n. 23/2007 (modificata dalla L.R. n. 43/2012), come specificati dai provvedimenti regionali sopra citati, tuttavia, non ha portato sempre ad un ottimale ed efficiente impiego delle risorse disponibili, tanto da indurre il Legislatore regionale, con L.R. 24 gennaio 2020, n.1, a modificare tali modalità di riparto.
Tali modifiche hanno risposto alle esigenze di seguito sintetizzate:
In particolare, il nuovo comma 1bis dell’art. 8 della L.R. n. 23/2007, stabilisce che «L’importo introitato ai sensi del comma 1 è destinato prioritariamente ad attività di sorveglianza epidemiologica di rischi e danni associati all’esposizione professionale; al supporto delle attività dei Servizi Prevenzione Igiene e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (SPISAL) anche mediante acquisizione di personale aggiuntivo e investimenti; ad attività di promozione della salute e della sicurezza negli ambienti di lavoro; ad attività di formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza negli ambienti di lavoro».
La stessa L.R. n. 1/2020 ha aggiunto altresì il comma 1ter dell’art. 8 della L.R. n. 23/2007, secondo il quale «la gestione amministrativa-contabile delle somme introitate viene assegnata in via prioritaria all’Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero, […] secondo le indicazioni programmatorie e i criteri annualmente definiti dalla Giunta Regionale, sentito il Comitato regionale di coordinamento di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 […], e rispettando, nella destinazione delle somme, il criterio della distribuzione territoriale delle attività produttive e della tipologia e dei fattori di rischio delle singole attività».
Tra le novità più significative di tale riforma, si evidenzia la facoltà per la Giunta regionale di definire annualmente nuove indicazioni programmatorie e criteri per l’attribuzione degli importi derivanti dalle sanzioni comminate dalle Aziende ULSS, sempre nel rispetto dell’obiettivo di finanziare le attività di prevenzione nei luoghi di lavoro realizzate dai Dipartimenti di Prevenzione, coerentemente con la norma statale vigente.
Alla luce della modifica normativa anzidetta, a decorrere dal mese di giugno 2023 è stato interpellato il più volte citato Comitato regionale di Coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro, istituito ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. n. 81/2008, in merito alla nuova proposta di riparto dei fondi derivanti dalla riscossione delle sanzioni pecuniarie in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Tale confronto, finalizzato anche a far emergere le diverse sensibilità e posizioni a riguardo, è avvenuto nelle seguenti riunioni del Comitato: 21 giugno 2023, 20 settembre 2023 e, da ultimo, 20 marzo 2024.
I nuovi criteri di riparto proposti presentano principalmente i seguenti elementi di novità:
Alla luce di quanto sopra, pertanto, si ritiene opportuno sottoporre all’approvazione della Giunta regionale i nuovi criteri di riparto dei fondi derivanti dalla riscossione delle sanzioni pecuniarie in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, come descritti nell’Allegato A al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, che aggiornano e sostituiscono i precedenti di cui alle DGR n. 750/2015 e n. 56/2016.
Gli esposti criteri di ripartizione del finanziamento derivante dagli importi delle sanzioni conseguenti all'accertamento di violazioni della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro verranno applicati sulle somme acquisite al citato capitolo regionale a partire dal 2020, anno di entrata in vigore della nuova disciplina regionale in materia. Tali finanziamenti, infatti, dal 2020 devono ancora essere assegnati alle Aziende ULSS sia nelle more del completamento del percorso di approvazione dei nuovi criteri di riparto (percorso che ha subito un oggettivo rallentamento a causa dell'impegno di tutto il sistema nella gestione dell'emergenza pandemica), sia, in particolar modo, per consentire alle Aziende ULSS di utilizzare compiutamente i significativi finanziamenti assegnati negli anni precedenti, sempre derivanti dall'introito delle sanzioni.
Come previsto dalla citata Legge regionale, tali criteri potranno essere rimodulati anche annualmente, sentito il Comitato Regionale di Coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 81/2008.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la L. 7 agosto 1990, n. 241, e s.m.i.;
VISTO il D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758;
VISTA la L. 16 gennaio 2003, n. 3;
VISTO il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii.;
VISTE la L.R. 6 agosto 2007, n. 23, la L.R. 23 novembre 2012, n. 43 e la L.R. 24 gennaio 2020, n.1;
VISTE la DGR 14 maggio 2015, n. 750 e la DGR 27 gennaio 2016, n. 56;
VISTA la DGR 29 novembre 2022, n. 1503;
VISTO l'art. 2, comma 2, della L. R. n. 54/2012;
delibera
(seguono allegati)
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