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Deliberazione della Giunta Regionale n. 879 del 30 luglio 2024
Rimozione del vincolo di destinazione costituito, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 8 della Legge regionale 18 marzo 2011, n. 7, sull'immobile sito a Monselice (PD), Via Umbria n. 14 C, di proprietà di IPAS Società Cooperativa in Liquidazione coatta amministrativa.
Con il presente provvedimento si provvede alla rimozione del vincolo di destinazione costituito, in attuazione di quanto previsto dall’art. 8 della Legge regionale 18 marzo 2011, n. 7, sull’immobile consistente in un capannone industriale sito a Monselice (PD), Via Umbria n. 14 C, di proprietà di IPAS Società Cooperativa in Liquidazione coatta amministrativa.
L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.
L’art. 8 della Legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 ha istituito un “Fondo regionale di rotazione per la costruzione e ristrutturazione del patrimonio immobiliare destinato a servizi sociali e socio sanitari” al fine di finanziare, con obbligo di restituzione senza interessi, l’adeguamento del patrimonio immobiliare o lo sviluppo di nuovi servizi da parte dei soggetti operanti in ambito sociale e sociosanitario
Con Deliberazione 29 dicembre 2011, n. 2517 la Giunta regionale ha stabilito il riparto del suddetto Fondo regionale di rotazione, a seguito della contestuale approvazione delle graduatorie elaborate sulla base dei relativi progetti presentati.
IPAS Società Cooperativa, ora in Liquidazione coatta amministrativa, è risultata beneficiaria del finanziamento di cui all’art. 8 della L.R. n. 7/2011 per un importo pari a euro 4.202.000,00, in relazione a un capannone industriale sito a Monselice (PD), Via Umbria n. 14 C.
Nello specifico, sono stati liquidati a IPAS rispettivamente euro 2.410.558,85 per acquisto di immobile (DDR n. 218 del 7 agosto 2012) ed euro 1.786.047,90 per spese notarili, lavori edili, arredo, impianti, progettazione e consulenza legale (DDR n. 403 del 22 novembre 2012), mentre sono stati liquidati all’ex Agenzia del Territorio euro 5.393,25 per il parere di congruità reso sull’immobile oggetto di finanziamento.
In data 4 settembre 2012 è stata costituita sull’immobile un’ipoteca a favore della Regione del Veneto per euro 4.202.000,00. Successivamente, in osservanza a quanto previsto dall’art. 8 della L.R. n. 7/2011, in data 23 maggio 2013 è stato costituito sul medesimo immobile un “Vincolo alla qualifica di destinazione sociale e socio sanitario a norma dell’art. 8 della Legge Regionale del Veneto 18 marzo 2011 n.ro 7”, registrato a Venezia il 7 giugno 2013 al n. 617 serie atti pubblici e trascritto alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Este (PD) con nota 10 giugno 2013 n. 3084 Reg. Gen. N. 2044 Reg. Part. In conformità a quanto previsto dall’art. 8 della L.R. n. 7/2011, il vincolo di destinazione è stato costituito per la durata di 25 anni (fino al 2038).
Tuttavia, preso atto del grave inadempimento imputabile alla beneficiaria IPAS, con DDR n. 245 del 6 agosto 2015 è stato revocato il finanziamento precedentemente concesso con la DGR n. 2517/2011. Allo stato attuale la somma erogata non è stata ancora recuperata dalla Regione del Veneto, anche in considerazione del contenzioso intercorso.
Infatti, con Decreto n. 156 del 10 giugno 2020 il Ministro dello Sviluppo Economico ha posto in Liquidazione coatta amministrativa IPAS Società Cooperativa, nominando quale Commissario liquidatore il dott. Andrea Mazzai. Al riguardo, si precisa che, come si evince dallo “Stato passivo creditori” depositato presso il Tribunale di Padova il 15 ottobre 2021, la Regione del Veneto si è insinuata al passivo per il credito vantato nei confronti di IPAS in qualità di creditore ipotecario.
Nell’ambito del proprio mandato, nel 2022 il Commissario liquidatore ha interpellato la Direzione Servizi Sociali circa la possibilità di rimuovere dall’immobile il vincolo di destinazione precedentemente apposto. La richiesta di informazioni è stata successivamente formalizzata con nota acquisita al prot. reg. n. 681269 del 22 dicembre 2023, con cui il Commissario ha manifestato la difficoltà a vendere l’immobile gravato dal vincolo di destinazione, evidenziando che la rimozione dello stesso renderebbe più appetibile l’acquisto del cespite.
Il Commissario ha altresì trasmesso la perizia di stima asseverata dell’immobile redatta in data 3 luglio dall’Ing. Ilaria Segala, iscritto all’Ordine degli Ingegneri di Verona e Provincia con il n. A 3135, iscritto quale CTU presso il Tribunale di Verona e nominato quale perito estimatore nel procedimento fallimentare di IPAS Società Cooperativa in Liquidazione coatta amministrativa.
La perizia di stima del capannone industriale sito a Monselice (PD), Via Umbria n. 14 C, commissionata dalla Procedura liquidatoria per valutare l'opportunità di rimuovere il vincolo di destinazione e rendere, in tal modo, più appetibile l’acquisto dell’immobile da parte di terzi, ha stimato due valori di mercato del bene differenti, uno relativo all’immobile sgravato dal vincolo di destinazione (euro 2.030.756,32) e l’altro relativo all’immobile gravato dal vincolo (euro 827.797,97). Entrambi i valori sono aggiornati a maggio 2023.
Inoltre, nell’affermare che la struttura non ha forza contrattuale in funzione del vincolo di destinazione sanitaria che attualmente grava sull’immobile e sull’area di pertinenza, il perito approfondisce alcuni aspetti peculiari del cespite immobiliare in questione, che possono anch’essi costituire ulteriori fattori decrescenti di cui occorre tenere conto:
Analizzata tutta la situazione, nell’intento di conseguire il maggior realizzo possibile a favore della Procedura liquidatoria, il Commissario liquidatore ha quindi proposto alla Regione del Veneto di considerare la rimozione del suddetto vincolo, che, in caso contrario, porrebbe di fatto l’immobile fuori mercato o oggetto di operazioni speculative.
A fronte di quanto rappresentato dal Commissario liquidatore sin dall’anno 2022, con nota prot. reg. n. 72618 del 7 febbraio 2023 la Direzione Servizi Sociali ha chiesto alla Direzione Acquisti e AA.GG. Ufficiale Rogante, Acquisti e Servizi Generali la rimozione del vincolo di destinazione istituito dall’Ufficiale Rogante della Regione del Veneto in data 23 maggio 2013, salvo eventuali motivi ostativi.
Con nota prot. reg. n. 90425 del 16 febbraio 2023 la Direzione Acquisti e AA.GG. Ufficiale Rogante, Acquisti e Servizi Generali ha comunicato che “posto che, come previsto dalla convenzione e dall’atto costitutivo del vincolo, la durata di quest’ultimo è stabilita in anni venticinque, la cessazione anticipata dovrebbe trovare fondamento in una espressa volontà della rimozione dello stesso da parte dell’Amministrazione, formalizzata con apposita deliberazione della Giunta Regionale” e che solo successivamente “si potrà procedere, sulla base dell’apposito atto amministrativo di segno opposto rispetto alla volontà manifestata nell’atto costitutivo, attraverso una dichiarazione del Dirigente regionale autenticata dall’Ufficiale Rogante, all’annotazione del venir meno del vincolo”.
Da ultimo, con nota datata 25 gennaio 2024 il Commissario liquidatore ha dichiarato che la Procedura liquidatoria “si farà interamente carico delle spese necessarie per la trascrizione della delibera di rinuncia del Vincolo alla qualifica di destinazione sociale e socio sanitario a norma dell’art. 8 della legge Regionale del veneto 18 marzo 2011 n. 7, gravante sull’immobile sito in Monselice, via Umbria n. 14/c, di proprietà della Società stessa”.
Alla luce delle valutazioni avanzate dal Commissario liquidatore dott. Andrea Mazzai e dal perito Ing. Ilaria Segala e preso atto di quanto rappresentato dalla Direzione Acquisti e AA.GG. Ufficiale Rogante, Acquisti e Servizi Generali con nota prot. reg. n. 90425 del 16 febbraio 2023, si propone la rimozione del vincolo di destinazione originariamente costituito in data 23 maggio 2013 per la durata di 25 anni. Ciò anche considerato che il finanziamento concesso a IPAS Società Cooperativa ai sensi dell’art. 8 della L.R. n. 7/2011, in virtù del quale è stato costituito il vincolo di destinazione, è stato successivamente revocato con DDR n. 245 del 6 agosto 2015, ancorché non ancora recuperato dalla Regione del Veneto.
Inoltre, come valutato dalla Direzione Servizi Sociali, il recupero delle somme erogate comporta che l'Amministrazione regionale debba cercare di ottenere dalla procedura di liquidazione della società, nella quale si è insinuata per il credito derivante dal provvedimento di decadenza, il massimo realizzo possibile.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO l’art. 8 della L.R. n. 7 del 18 marzo 2011;
VISTA la L.R. n. 54 del 31 dicembre 2012;
VISTA la DGR n. 2517 del 29 dicembre 2011;
VISTO il Decreto del Direttore generale dell'Area Sanità e Sociale n. 245 del 6 agosto 2015
delibera
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