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Materia: Sanità e igiene pubblica
Deliberazione della Giunta Regionale n. 877 del 30 luglio 2024
Determinazione per il triennio 2024-2026 del limite di spesa regionale di cui all'art. 9 comma 28 del Decreto-Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122, a seguito della modifica apportata dall'art. 44-ter del Decreto-Legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla Legge 29 aprile 2024, n. 56. Assegnazione del limite di spesa alle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale per l'anno 2024.
Con il presente provvedimento viene determinato il limite di spesa regionale riferito ai contratti di lavoro flessibile di cui alla normativa in oggetto, con conseguente assegnazione del limite di spesa alle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale per l’anno 2024.
L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.
L’art. 9, comma 28 del Decreto-Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122, ha introdotto dall’anno 2011 per la generalità delle pubbliche amministrazioni, ivi inclusi gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, un limite di spesa relativo ai contratti di lavoro flessibile pari al 50% della spesa sostenuta allo stesso titolo nell’anno 2009.
L’art. 44-ter del Decreto-Legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla Legge 29 aprile 2024, n. 56, ha modificato l’art. 9, comma 28 del D.L. n. 78/2010 sopra citato stabilendo quanto segue: “Al fine di garantire il pieno raggiungimento degli obiettivi della Missione 6 del PNRR, all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al settimo periodo, dopo le parole: «Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano» sono inserite le seguenti: «agli enti del Servizio sanitario nazionale, con riferimento al personale della dirigenza medica e al personale non dirigenziale appartenente ai profili sanitario e socio-sanitario,» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e nel rispetto della disciplina in materia di spesa per il personale»;
b) dopo il nono periodo sono inseriti i seguenti: «Per ciascun anno del triennio 2024-2026 la spesa complessiva per il personale degli enti del Servizio sanitario nazionale di cui al settimo periodo non può essere superiore al doppio di quella sostenuta per la stessa finalità nell'anno 2009. Per gli enti del Servizio sanitario nazionale il limite di cui al presente comma opera a livello regionale; conseguentemente le regioni indirizzano e coordinano la spesa degli enti del rispettivo servizio sanitario regionale in conformità a quanto previsto dal presente comma, fermo restando quanto disposto per ciascuno di essi dall'articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60»”.
In particolare, a seguito dell’introduzione della norma contenuta nel sopra riportato art. 44-ter, comma 1, lett. a) del D.L. n. 19/2024 per il personale della dirigenza medica e non dirigenziale appartenente ai profili sanitario e socio-sanitario il limite di spesa relativo ai contratti di lavoro flessibile è pari alla spesa sostenuta allo stesso titolo nel 2009. In deroga alla lettera a) la lettera b) dello stesso comma, invece, consente, sempre per il predetto personale, relativamente a ciascun anno del triennio 2024-2026 una spesa pari al doppio di quella sostenuta nel 2009. Le predette disposizioni dell’art. 44-ter del D.L. n. 19/2024 non riguardano il personale appartenente ai profili professionale, tecnico e amministrativo ed il personale della dirigenza sanitaria non medica, per i quali continua pertanto ad operare il limite del 50% della spesa sostenuta nel 2009. Inoltre, l’articolo di legge citato specifica che il limite di spesa opera a livello regionale, e quindi non a livello di singola azienda, attribuendo alle Regioni la competenza a indirizzare e coordinare tale spesa, nei limiti della spesa complessiva per il personale del Servizio Sanitario Nazionale di cui all’art. 11 del Decreto-Legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito dalla Legge 25 giugno 2019, n. 60.
Alla luce di quanto sopra, si rende necessario determinare il nuovo limite di spesa regionale per ciascun anno del triennio 2024-2026 e assegnare il limite di spesa per l’anno 2024 ad ogni singola Azienda ed Ente del SSR alla luce del novellato art. 9, comma 28 del D.L. n. 78/2010.
A tale riguardo è stata effettuata da parte della Direzione Risorse Umane del SSR una specifica rilevazione presso le Aziende ed Enti del SSR avente ad oggetto la spesa sostenuta nell’anno 2009 per i rapporti di lavoro flessibile ai sensi della disposizione di legge in argomento con richiesta di dettaglio rispetto alle singole fattispecie contrattuali, alla tipologia di personale interessato e all’eventuale finanziamento aggiuntivo derivante da specifiche disposizioni normative o da utilizzo di fondi derivanti dall’Unione Europea o da privati.
La medesima rilevazione è stata condotta anche con riferimento all’effettivo fabbisogno di risorse presso le Aziende ed Enti del SSR per l’anno 2024, al fine di aggiornare i dati già rappresentati in sede di Piano triennale dei fabbisogni di personale 2024-2026, redatto ai sensi delle disposizioni normative previgenti.
Per entrambe le rilevazioni è stata richiesta la distinzione della spesa per i seguenti raggruppamenti:
Dalla rilevazione della spesa sostenuta nell’anno 2009 il nuovo limite regionale risulta essere pari per ciascun anno del triennio 2024-2026 ad € 124.321.635,00, di cui € 116.361.456,00 per il personale della dirigenza medica e non dirigenziale appartenente ai profili sanitario e socio-sanitario ed € 7.960.179,00 per il personale appartenente ai profili professionale, tecnico e amministrativo e per il personale della dirigenza sanitaria non medica.
Si dà atto che, alla luce dei dati comunicati, i limiti di spesa relativi al personale della dirigenza medica e non dirigenziale appartenente ai profili sanitario e socio-sanitario sono pari al doppio della spesa sostenuta nel 2009 dalle Aziende ed Enti del SSR per i contratti di lavoro flessibile di cui all’art. 9, comma 28 del D.L. n. 78/2010. Il limite di spesa di cui al rimanente personale, sempre in base ai dati comunicati, è invece pari al 50% della spesa sostenuta nel 2009 per le medesime tipologie di contratti dalle stesse Aziende ed Enti.
Al fine della corretta determinazione presso ogni singola Azienda ed Ente del nuovo limite aziendale per l’anno 2024 si propone di applicare la ripartizione seguente:
I nuovi limiti aziendali così calcolati sono riportati nella tabella di cui al documento allegato (Allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, e riguardano tutte le fattispecie riconducibili a quelle di cui all’art. 9, comma 28 del D.L. n. 78/2010 e s.m.i.; in particolare, a titolo esemplificativo:
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO l’art. 9, comma 28 del Decreto-Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122;
VISTO l’art. 44-ter del Decreto-Legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla Legge 29 aprile 2024, n. 56;
VISTO l’art. 2, comma 2, lett. o) della Legge Regionale 31 dicembre 2012 n. 54;
delibera
(seguono allegati)
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