Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 94 del 16 luglio 2024


Materia: Agricoltura

Deliberazione della Giunta Regionale n. 817 del 12 luglio 2024

Modifica delle disposizioni normative regionali per l'anno 2024 in materia di Condizionalità Rafforzata, in recepimento del Decreto MASAF n. 289235 del 28.6.2024, che attua le disposizioni approvate dal Regolamento (UE) n. 1468 del 14.5.2024 di semplificazione di determinate norme della PAC.

Note per la trasparenza

Il provvedimento individua le modifiche normative da applicare alle disposizioni regionali in materia di Condizionalità Rafforzata già individuate dalla DGR n. 395 del 9.4.2024, a seguito degli adeguamenti normativi recati dal Regolamento (UE) 2024/1468, che ha introdotto una serie di modifiche ai Regolamenti (UE) 2021/2115 e (UE) 2021/2116 relative alle norme BCAA, nonché al regime dei controlli e delle sanzioni della Condizionalità Rafforzata, modificando taluni obblighi degli agricoltori che attivano impegni a superficie o a capo riferiti alla programmazione PAC 2023-2027, già a partire dal 1° gennaio 2024.

L'Assessore Federico Caner riferisce quanto segue.

Con Decisione di esecuzione C(2022) 8645 final del 2 dicembre 2022 la Commissione ha approvato il Piano strategico della PAC 2023-2027 dell'Italia ai fini del sostegno dell'Unione europea finanziato dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), approvando con esso anche i contenuti delle Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (di seguito BCAA) di Condizionalità Rafforzata.

Le medesime BCAA sono state successivamente riprese e formulate insieme ai Criteri di Gestione Obbligatori (di seguito CGO) all’interno dello specifico Decreto del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (di seguito MASAF) n. 147385 del 9.3.2023, approvato in sede di Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 2.3.2023.

Il DM MASAF n. 147385/2023 è stato modificato da successivo DM MASAF n. 101344 del 29.2.2024 per rispondere alla necessità di apportare alcuni correttivi, per lo più finalizzati ad allinearlo alle modifiche intercorse sia nel Piano Strategico Nazionale della PAC (PSP), sia nei pertinenti decreti attuativi.

Inoltre, con successivo DM n. 96279 del 27.2.2024, il MASAF si è avvalso della deroga prevista dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 587 del 12.2.2024, relativamente all’impegno A) della BCAA8 per l’anno di domanda 2024. In particolare, un’azienda soggetta alla norma BCAA8 doveva destinare una percentuale minima di almeno il 4% dei seminativi a livello di azienda agricola a superfici ed elementi non produttivi, compresi i terreni lasciati a riposo, e/o seminarli con colture azotofissatrici e/o colture intercalari senza fare uso di prodotti fitosanitari.

Sui contenuti del DM MASAF n. 147385/2023 e s.m.i. si incardina il provvedimento di attuazione della Condizionalità Rafforzata in Veneto per l’anno 2024, adottato con DGR n. 395 del 9.4.2024, che costituisce baseline del quadro normativo in ambito regionale per gli aiuti a superficie e/o a capo riferiti alla programmazione della Politica Agricola Comune (PAC) 2023-2027.

Nel corso del 2023, primo anno di attuazione della programmazione PAC 2023-2027, sono state riscontrate forti criticità che hanno avuto un forte impatto sulla redditività delle impese agricole, acuite dalla sfavorevole congiuntura dovuta al conflitto russo-ucraino e alla conseguente elevata instabilità dei mercati e dall’impatto dei cambiamenti climatici sulla redditività delle imprese agricole, con eventi meteorologici sempre più frequenti e rovinosi.

Per ovviare a questo difficile contesto, sfociato poi nelle proteste degli agricoltori all’inizio del 2024, la Commissione europea ha deciso di operare degli adeguamenti mirati ai Regolamenti sui piani Strategici della PAC per garantirne un’attuazione più efficace e per ridurre l’onere amministrativo che grava sugli agricoltori e sulle Amministrazioni coinvolte, già a partire dall’anno di domanda 2024.

Tali adeguamenti sono stati emanati con l’approvazione del Regolamento (UE) n. 1468 del 14.5.2024 (pubblicato in Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 24.5.2024), entrato in vigore il 25.5.2024, che introduce una serie di modifiche ai Regolamenti (UE) 2021/2115 e (UE) 2021/2116 della PAC 2023-2027 relative alle norme BCAA, nonché al regime dei controlli e delle sanzioni della Condizionalità rafforzata, ai regimi per il clima, l’ambiente e il benessere degli animali, nonché alla possibilità di modifica e revisione dei Piani Strategici della PAC.

Poiché il Regolamento richiama l’opportunità di consentire agli Stati membri di applicare alcune delle modifiche in esso previste con effetto retroattivo, già dal 1° gennaio 2024, il MASAF ha approvato il DM n. 289235 del 28.6.2024, che dà modo ai beneficiari di fruire sin da subito delle semplificazioni introdotte dal sopra citato Regolamento, attraverso puntuali modifiche delle disposizioni contenute nel DM 9.3.2023, n. 147385 e s.m.i. di Condizionalità Rafforzata e che rientrano nella nuova formulazione degli impegni regionali.

A decorrere dal 1° gennaio 2024, la disposizione di modifica regionale alla norma BCAA6 «Copertura minima del suolo per evitare di lasciare nudo il suolo nei periodi più sensibili» oggetto del presente provvedimento, attualmente disciplinata dall’Allegato A della DGR n. 395 del 9.4.2024 e modificata a livello nazionale dall’art. 4, comma 1 del DM MASAF n. 289235 del 28.6.2024, riguarda la sostituzione del titolo con il seguente: «Copertura minima del suolo per evitare di lasciare nudo il suolo nei periodi più sensibili, quale determinata dagli Stati membri». La formulazione degli impegni previsti dalla norma BCAA 6, sia a livello nazionale sia a livello regionale, rimane invariata.

Inoltre, sempre a decorrere dal 1° gennaio 2024, alle norme BCAA7 e BCAA8 attualmente disciplinate dall’Allegato A della DGR n. 395 del 9.4.2024 e modificate a livello nazionale dall’art. 4, comma 2 e Allegato 1 al DM MASAF n. 289235 del 28.6.2024, si apportano le seguenti modifiche, come meglio definite nell’Allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale al presente provvedimento:

  • norma BCAA7 «Rotazione delle colture sui seminativi, ad eccezione delle colture sommerse»: si consente agli agricoltori e agli altri beneficiari di soddisfare tale norma mediante la diversificazione delle colture, nel periodo compreso tra il 9 aprile e il 30 giugno, in alternativa alla rotazione colturale;
  • norma BCAA8 «A) Percentuale minima della superficie agricola destinata a superfici o elementi non produttivi; B) Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio; C) Divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli»: si elimina l’obbligo A) in quanto è stato previsto a livello nazionale uno specifico pagamento all’interno di un nuovo Livello (Livello 1) dell’Ecoschema 5 “Pagamento per misure specifiche per gli impollinatori” già esistente, volontario e pertanto premiabile, comprendente le pratiche sinora contemplate dall’obbligo A) della BCAA8, ossia la destinazione di una percentuale minima del 4% dei seminativi aziendali a superfici o elementi non produttivi, compresi i terreni a riposo. Sono stati eliminati, altresì, i riferimenti a “fascia inerbita (ai sensi della BCAA4)”, “fascia inerbita (ai sensi della BCAA5)”, a “fascia di rispetto” e ai “margini dei campi” all’interno dell’obbligo di conservazione degli elementi caratteristici del paesaggio.

Inoltre, il DM MASAF n. 289235/2024 traspone nell’ordinamento nazionale, così come indicato dal Regolamento (UE) 2024/1468, alcune semplificazioni inerenti il sistema di controllo e sanzione della Condizionalità Rafforzata.

In particolare, con la modifica oggetto del presente provvedimento, effettuata dall’art. 5 del DM MASAF n. 289235/2024, si dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2024: 

a)  sui beneficiari dei pagamenti della programmazione 2014-2022 e/o delle programmazioni precedenti la programmazione 2014-2022, finanziati con i fondi relativi a tali programmazioni e che ricevano contemporaneamente pagamenti a superficie nell’ambito del PSP ai sensi del Regolamento (UE) 2021/2115 si eseguono i controlli sulle regole di Condizionalità Rafforzata (sia BCAA sia CGO) della programmazione 2023-2027 e si applicano le relative sanzioni previste dal Regolamento (UE) 2021/2116;

b)  gli agricoltori la cui azienda ha una dimensione massima non superiore a 10 ettari di superficie agricola dichiarata, sono esentati dai controlli della Condizionalità Rafforzata e dalle relative sanzioni. 

Pertanto, si rende ora necessario procedere all’approvazione delle modifiche in materia di Condizionalità Rafforzata, valevoli per il corrente anno solare, così come definite nell’Allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, al fine di dare attuazione a livello regionale alle nuove disposizioni regolamentari della PAC e subordinare il pagamento integrale degli aiuti diretti e dei pagamenti dello sviluppo rurale tenendo conto delle novità introdotte.

Infine, al fine di armonizzare le disposizioni regionali di Condizionalità Rafforzata con quelle del richiamato DM MASAF n. 289235 del 28.6.2024, in data 28.6.2024 (con nota protocollo n. 312820) è stato trasmesso al MASAF il testo in bozza del presente provvedimento. Successivamente, con nota n. 297593 del 4.7.2024 il MASAF ha comunicato parere favorevole al testo trasmesso.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il Regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento e del Consiglio, del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell’ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;

VISTO il Regolamento (UE) n. 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il Regolamento (UE) n. 1306/2013;

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 2022/1172 della Commissione del 4.5.2022 che integra il Regolamento (UE) n. 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l’applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità;

VISTO il Decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 9.3.2023, n. 147385, recante la disciplina del regime di Condizionalità Rafforzata e dei Requisiti Minimi relativi all’uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale per l’anno di domanda 2024;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2024/587 della Commissione del 12.2.2024 che deroga al Regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’applicazione della norma relativa alle buone condizioni agronomiche e ambientali dei terreni (BCAA 8) per l’anno di domanda 2024;

VISTO il Decreto del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste n. 96279 del 27.2.2024 recante deroga al primo requisito della norma BCAA8 della Condizionalità Rafforzata, per l’anno di domanda 2024, in attuazione del Regolamento di esecuzione (UE) n. 2024/587 della Commissione;

VISTO il Decreto del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste n. 101344 del 29.2.2024 di ulteriore modifica del Decreto del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste n. 147385 del 9.3.2023;

Vista la DGR n. 395 del 9.4.2024 di applicazione delle disposizioni regionali per l’anno 2024 in materia di Condizionalità Rafforzata;

VISTO il Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 14.5.2024 n. 1468 (pubblicato in Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 24.5.2024), entrato in vigore il 25.5.2024, recante la semplificazione di determinate norme della PAC 2023-2027;

VISTO il Decreto del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste n. 289235 del 28.6.2024 di attuazione del Regolamento (UE) 2024/1468 recante semplificazione di determinate norme della PAC 2023-2027 e termini di presentazione delle domande di aiuto della PAC 2023-2027 per l’anno 2024;

VISTO il parere favorevole del MASAF del 4.7.2024, n. 297593;

VISTO l’art. 2, comma 2, della L.R. n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di dare atto che, a decorrere dal 1° gennaio 2024, ai sensi di quanto disposto dall’art. 4, comma 1 del DM MASAF n. 289235 del 28.6.2024, il titolo della norma BCAA6 «Copertura minima del suolo per evitare di lasciare nudo il suolo nei periodi più sensibili» riportato nell’Allegato A della DGR n. 395 del 9.4.2024, è sostituito dal seguente titolo «Copertura minima del suolo per evitare di lasciare nudo il suolo nei periodi più sensibili, quale determinata dagli Stati membri». La formulazione degli impegni previsti dalla norma BCAA 6, sia a livello nazionale sia a livello regionale, rimane invariata;

3. di dare atto che, a decorrere dal 1° gennaio 2024, ai sensi di quanto disposto dall’art. 4, comma 2 e Allegato 1 al DM MASAF n. 289235 del 28.6.2024, le disposizioni normative regionali relative alla norma BCAA 7 e BCAA8 riportate nell’Allegato A della DGR n. 395 del 9.4.2024 sono modificate come da Allegato A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

4. di dare atto che, a decorrere dal 1° gennaio 2024, ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 del DM MASAF n. 289235 del 28.6.2024: 

a)    sui beneficiari dei pagamenti della programmazione 2014-2022 e/o delle programmazioni precedenti la programmazione 2014-2022, finanziati con i fondi relativi a tali programmazioni e che ricevano contemporaneamente pagamenti a superficie nell’ambito del PSP ai sensi del Regolamento (UE) 2021/2115, si eseguono i controlli sulle regole di Condizionalità Rafforzata (sia BCAA sia CGO) della programmazione 2023-2027 e si applicano le relative sanzioni previste dal Regolamento (UE) 2021/2116;

b)    gli agricoltori la cui azienda ha una dimensione massima non superiore a 10 ettari di superficie agricola dichiarata, sono esentati dai controlli della Condizionalità Rafforzata e dalle relative sanzioni; 

5. di dare atto che per quanto non espressamente disposto dal presente provvedimento, rimangono valide per l’anno 2024 le disposizioni regionali in materia di Condizionalità Rafforzata contenute nella DGR n. 395 del 9.4.2024;

6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

7. di incaricare la Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria, dell’esecuzione del presente atto;

8. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

Dgr_817_24_AllegatoA_534580.pdf

Torna indietro