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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 91 del 05 luglio 2024


Materia: Istruzione scolastica

Deliberazione della Giunta Regionale n. 749 del 02 luglio 2024

Approvazione del Piano Regionale Annuale degli interventi di attuazione del Diritto allo Studio Universitario e dello schema di Convenzione tra Regione ed Università del Veneto. Anno Accademico 2024-2025. L.R. 7 aprile 1998, n. 8, art. 37, c. 1.

Note per la trasparenza

Si approvano il Piano regionale annuale degli interventi di attuazione del Diritto allo Studio Universitario per l’Anno Accademico 2024-2025 e l’affidamento alle Università del Veneto della gestione delle borse di studio universitarie, della riscossione della tassa per il Diritto allo Studio Universitario per l’A.A. 2024-2025 e relativo schema di Convenzione di affidamento.

L'Assessore Elena Donazzan riferisce quanto segue.

Ai sensi dall’art. 37, c. 1, della L.R. 7 aprile 1998, n. 8, la Giunta regionale approva annualmente il Piano degli interventi di attuazione del Diritto allo Studio Universitario (DSU) sulla base degli indirizzi del Programma Triennale regionale per il DSU (Deliberazione del Consiglio regionale n. 29 dell’11.7.2001) ed in conformità al D.P.C.M. 9 aprile 2001 recante disposizioni per l’uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari e al D.Lgs. 29 marzo 2012, n. 68 in tema di Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio.

Nelle more della determinazione, da parte dello Stato, dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di diritto allo studio universitario (DSU) in relazione all’art. 117, c. 2, lett. m) della Costituzione, il Ministero dell’Università e della Ricerca ha adottato il Decreto 17 dicembre 2021, n. 1320 “Incremento del valore delle borse di studio e requisiti di eleggibilità ai benefici per il diritto allo studio di cui al D.Lgs. n. 68/2012” in attuazione degli obiettivi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Al fine di conseguire gli obiettivi indicati dal PNRR, il suddetto Decreto ministeriale ha introdotto significative novità, che troveranno applicazione per tutto il periodo della sua vigenza fino al 2026, fatta salva l’eventuale adozione, nel frattempo, del decreto di definizione dei livelli essenziali delle prestazioni di cui all’art. 7, comma 7, del D.Lgs. n. 68/2012 che determinerebbe il venire meno dell’efficacia della nuova fonte ministeriale.

Il Piano regionale annuale per l’Anno Accademico (A.A.) 2024-2025 ha recepito le modifiche introdotte dal citato D.M. n. 1320/2021 che ha innovato il quadro normativo di riferimento per l’attuazione del diritto allo studio universitario.

Il contenuto del Piano.

Secondo quanto previsto dalla normativa summenzionata, il Piano deve disciplinare, tra l’altro, i seguenti oggetti:

  1. criteri e modalità inerenti alla formazione delle graduatorie per la fruizione delle borse di studio e dei servizi abitativi;
  2. importi (massimi e minimi) delle borse di studio regionali;
  3. entità minima delle tariffe per l’accesso ai servizi di ristorazione ed abitativo;
  4. criteri per il riparto del fondo regionale tra le Aziende Regionali per il Diritto allo Studio Universitario (ESU) per le loro spese di funzionamento;
  5. entità dei contributi sostitutivi dell’alloggio; istituzione e gestione di strutture abitative;
  6. limite dei posti letto disponibili per gli studenti stranieri;
  7. agevolazioni in favore degli studenti diversamente abili;
  8. criteri di riparto tra le Università e gli ESU delle risorse regionali da destinare al sostegno della mobilità internazionale degli studenti per l’A.A. 2024-2025;
  9. criteri di riparto tra le Università e gli ESU del Fondo integrativo statale di cui all’art. 18, c. 1, lett. a), del D.Lgs. n. 68/2012, per borse di studio A.A. 2024-2025, nonché delle risorse regionali aggiuntive di cui all’art. 18, c. 1, lett. c), del D.Lgs. n. 68/2012, da destinare a borse di studio per l’A.A. 2024-2025.

In relazione a ciascuno degli oggetti sopra elencati, si propone quanto segue, come esposto nell’Allegato A, parte integrante del presente provvedimento, precisando per ciascuno di essi le modificazioni e le novità che sono introdotte per il nuovo anno accademico, descritte più specificatamente negli articoli attraverso i quali si articola il Piano.

  1. Criteri e modalità inerenti alla formazione delle graduatorie per la fruizione delle borse di studio e dei servizi abitativi.

Si confermano i criteri e le modalità previsti dal D.P.C.M. 9 aprile 2001 e dal D.M. n. 1320/2021 stabilendo, in particolare, che:

  • l’assegnazione della borsa di studio regionale agli studenti iscritti per la prima volta al primo anno dei corsi (matricole): si conferma la riserva del 30% delle risorse derivanti dal gettito della tassa regionale per il DSU, dal Fondo Integrativo Statale e dalle risorse regionali aggiuntive destinate a borse di studio per gli iscritti al primo anno di tutti i corsi; il restante 70% delle risorse è destinato a borse di studio per gli studenti iscritti agli anni successivi al primo;
  • si conferma in favore delle matricole extra-Ue iscritte ai corsi di laurea ed ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico, la riserva - che si eleva dal 5% al 7% (limite massimo) - delle risorse complessivamente destinate alle matricole (riserva già introdotta a partire dall’A.A. 2005-2006, con DGR n. 1500/2005); detta riserva, a decorrere dall’anno accademico 2024/2025, viene estesa anche alle matricole extra-UE (in possesso di un titolo di studio extra-UE) che si iscrivono ai corsi di laurea magistrale;
  • gli studenti, per accedere ai benefici del DSU, debbono dichiarare la propria condizione economica individuata sulla base dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE); l’ISEE, sommato con l’Indicatore della Situazione Economica all’Estero, come stabilito dal D.M. n. 1320/2021 e dal Decreto direttoriale 14.3.2024, n. 318 (Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio del MIUR), non può superare il limite di euro 26.306,25, di importo analogo a quello stabilito per lo scorso anno; l’Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente (ISPE), è elevato ad euro 42.192,96 (limite massimo stabilito dal Ministero ridotto del 30%);in base alla normativa vigente gli studenti potranno ottenere gratuitamente il calcolo dell’ISEE per le prestazioni erogate nell’ambito del DSU (ISEEU – Indicatore Situazione Economica Equivalente Università) e la consegna della relativa certificazione; nelle more dell’adozione del decreto di cui all’art. 7, comma 7, del D.Lgs. n. 68/2012, la condizione economica degli studenti stranieri o degli studenti italiani residenti all’estero viene definita attraverso l’ISEEU/ISPEU (Indicatore Situazione Patrimoniale Equivalente Università) parificato come previsto dal Protocollo d’Intesa concluso il 03/06/2015 tra l’Associazione Nazionale degli Organismi per il DSU (ANDISU) e i Centri di Assistenza Fiscale (CAF) iscritti all'Albo dei Centri di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti aderenti alla Consulta Nazionale;
  • gli studenti idonei alla borsa di studio, i quali risultino iscritti a più corsi, hanno la possibilità di ottenere i benefici per il diritto allo studio per il corso di seconda iscrizione qualora non abbiano mai usufruito dei benefici nella carriera di prima iscrizione; inoltre, è introdotta l’ulteriore novità per cui la borsa di studio è riconosciuta allo studente che si iscrive a tempo parziale per ragioni di studio, ciò allo scopo di agevolare la contemporanea iscrizione a più corsi di studio;
  • gli studenti internazionali accedono a parità di trattamento con gli studenti italiani ai benefici DSU e presenteranno l’ISEE/ISEE parificato entro il medesimo termine che sarà stabilito dalle Università e dagli ESU, essendo venuta meno la situazione di emergenza sanitaria che negli anni passati giustificava loro, in via straordinaria, di presentare detto documento successivamente alla scadenza ordinaria dei bandi per accedere ai benefici DSU;
  • viene precisato che lo studente indipendente deve risultare residente fuori dell’unità abitativa della famiglia di origine da almeno due anni, in un alloggio che utilizzi in forza di un titolo oneroso documentabile;
  • ai fini dell’accesso ai benefici, si riconosce allo studente fuori sede la possibilità di prendere alloggio a titolo oneroso nei pressi della sede del corso di studi per un periodo che, cumulato con quello della frequenza di un tirocinio curriculare in altra città italiana, risulti complessivamente non inferiore a dieci mesi;
  • gli studenti titolari di protezione temporanea sono equiparati agli studenti con protezione sussidiaria e a coloro i quali sono riconosciuti rifugiati politici e apolidi per la valutazione della rispettiva condizione economica;
  • ai fini della concessione dei benefici per il diritto allo studio, lo studente che, a seguito di passaggio di corso, si iscriva ad un altro, cumula gli anni di precedente iscrizione, decorrenti dalla data della prima immatricolazione, e gli eventuali crediti formativi acquisiti potranno essere computati per l’assegnazione della borsa di studio;
  • i bandi per l’attribuzione dei benefici devono essere pubblicati dagli Enti erogatori almeno 45 giorni prima della rispettiva scadenza.
  1. Gli importi delle borse di studio regionali.

Gli importi delle borse di studio sono aggiornati, come previsto dal Decreto direttoriale 14.3.2024, n. 317 (Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio del MIUR), con riferimento alla variazione dell’indice generale Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati corrispondente al 5,4%, tenuto conto dello status riconosciuto agli studenti, e pertanto sono definiti in euro 7.015,97 per lo studente fuori sede,  euro 4.100,05 per lo studente pendolare e euro 2.827,64 per lo studente in sede; anche quest’anno è rivolta  particolare attenzione agli studenti economicamente più svantaggiati prevedendo a loro favore un ulteriore incremento del 15% della borsa di studio. Inoltre, al fine di promuovere l’accesso del genere femminile alla formazione superiore nelle materie scientifiche, per le studentesse iscritte ai corsi di studio in materie S.T.E.M. (scienze, tecnologia, ingegneria e matematica) l’importo della borsa di studio è incrementato del 20%. Analogo incremento del 20% dell’importo della borsa di studio è riconosciuto agli studenti iscritti contemporaneamente a più corsi di studio.

  1. L’entità minima delle tariffe di accesso al servizio di ristorazione e al servizio abitativo.

Si confermano le tariffe stabilite negli scorsi anni accademici senza procedere ad aggiornarne l’importo; a decorrere dall’A.A. 2024/2025 troveranno applicazione i programmi di mobilità tra le Università italiane, di cui all’art. 1, commi 312-315, della L. n. 213/2023 e, di conseguenza, si prevede che gli studenti partecipanti a queste iniziative accedano al servizio ristorazione alla tariffa c) dell’art. 13 del Piano (euro 5,70), analogamente a quanto già previsto per gli studenti in mobilità internazionale; infine si prevede che la tariffa ridotta del servizio abitativo vada applicata all’ulteriore semestre per il quale si estende il servizio agli iscritti ai corsi di laurea, laurea magistrale a ciclo unico e laurea magistrale ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. a), b) e c) del D.M. n. 1320/2021.

  1. I criteri per il riparto del fondo regionale 2025 per le spese di funzionamento degli ESU del Veneto.

Si confermano i criteri di riparto già individuati negli anni precedenti; le risorse che si prevede di assegnare agli ESU per garantire il loro funzionamento nel corso del 2025 ammontano complessivamente ad euro 10.000.000,00.

  1. L’entità dei contributi sostitutivi del servizio abitativo.

Si conferma l’importo della trattenuta per il servizio abitativo pari ad euro 1.600,00; l’attuazione del diritto allo studio universitario (DSU) si realizza anche tramite l’istituzione e la gestione di strutture abitative in conformità agli obiettivi del programma triennale per il DSU (approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 29/2001) come previsto dall’art. 3, comma 1, lett. c) della L.R. n. 8/1998; si manifesta l’importanza di valorizzare gli interventi volti ad allargare l’offerta del servizio abitativo agli studenti, in particolare quelli mediante i quali si realizzino il risanamento, l’ampliamento, la riqualificazione, l’adeguamento di immobili già esistenti ai parametri della L. n. 338/2000, di restauro per la valorizzazione, il recupero e la riqualificazione di edifici già esistenti, nonché l’acquisto di immobili, tenuto conto che nel territorio del Veneto molte costruzioni presentano interesse storico e architettonico da essere pertanto sottoposti a vincolo.

  1. Il limite dei posti letto disponibili per gli studenti stranieri.

Si conferma unicamente per gli studenti extra-Ue matricole iscritte ai corsi di laurea, ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico e ai corsi di laurea magistrale, la riserva sui posti-alloggio destinati agli studenti matricole in generale pari al 20%.

  1. Le agevolazioni a favore degli studenti diversamente abili.

Si confermano i requisiti di merito agevolati previsti per gli studenti con invalidità pari o superiore al 66% e per gli studenti diversamente abili con riconoscimento ai sensi della L. 104/1992; inoltre si conferma l’esonero dal pagamento della tassa regionale per il DSU a favore degli studenti con disabilità, sia con riconoscimento ai sensi della L. n. 104/1992, sia con invalidità pari o superiore al 66%.

  1. I criteri di riparto tra le Università e gli ESU del Veneto delle risorse regionali per la mobilità internazionale degli studenti A.A. 2024-2025.

Si mantiene inalterato il criterio per provvedere al riparto dei fondi destinati ai progetti di mobilità internazionale degli studenti. Il riparto prende in considerazione il criterio costituito dal numero degli studenti idonei alla borsa di studio (vincitori e non) nell’A.A. 2024-2025, in applicazione delle indicazioni del Programma Triennale per il DSU già citato e dell’art. 10 del D.P.C.M. 9.4.2001. La novità che viene introdotta consiste nella previsione di una riserva del 10%, a favore degli ESU, da applicare sull’ammontare complessivo del contributo regionale da destinare alla mobilità internazionale degli studenti; le risorse regionali per la mobilità internazionale non utilizzate per l’A.A. 2024/2025 saranno destinate alla mobilità per l’A.A. 2025/2026.

  1. I criteri di riparto, tra le Università e gli ESU del Veneto, del Fondo Integrativo Statale 2024 e delle risorse regionali aggiuntive per borse di studio.

I criteri di riparto delle risorse destinate a sostenere le borse di studio sono confermati in continuità con i precedenti anni accademici in quanto tengono conto, come in passato, degli studenti idonei ma non beneficiari di borse di studio e del fabbisogno di risorse necessario per soddisfare i predetti studenti; si dispone di applicare gli stessi criteri di riparto anche alle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) per la concessione delle borse di studio. È previsto il monitoraggio sull’utilizzo delle risorse del PNRR e sull’attuazione degli interventi previsti dal D.M. n. 1320/2021 che avverrà secondo le modalità definite dal Ministero dell’Università e della Ricerca in qualità di Amministrazione centrale titolare di misure del PNRR.

La gestione degli interventi in capo alle Università.

Per quanto concerne la gestione degli interventi, ai sensi dell’art. 3, c. 5, periodo secondo, della L.R. n. 8/1998, si ritiene di affidare, tramite apposita convenzione (Allegato B), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, alle Università del Veneto, anche per l’A.A. 2024-2025, la gestione delle borse di studio regionali per gli studenti iscritti alle Università stesse, incaricandole, nel contempo, della riscossione della tassa regionale per il DSU A.A. 2024-2025, versata dai predetti studenti, così come consentito dall’art. 6 della L.R. n. 15/1996.

Pertanto, le Università provvederanno a stabilire le graduatorie per le borse di studio e ad effettuare i rimborsi della tassa regionale per il DSU (ex articolo 18, c. 6, della L.R. n. 8/1998) agli studenti vincitori o risultati idonei nelle graduatorie delle borse di studio regionali, nonché agli studenti vincitori di borse di studio attribuite da altri Enti Pubblici, sulla base di criteri equiparabili a quelli stabiliti per le borse di studio regionali.

La concessione delle borse di studio avverrà sulla base di una collaborazione tra le Università e gli ESU del Veneto che prevede l’invio tempestivo a questi ultimi degli elenchi dei vincitori di borse di studio.

Valutata l’esperienza maturata nei precedenti anni accademici, appare opportuno confermare anche per l’A.A. 2024-2025 l’autorizzazione alle Università del Veneto di procedere alla stipula delle convenzioni con i Centri di Assistenza Fiscale (C.A.F.) che prevedano l’effettuazione del calcolo dell’ISEE per le prestazioni erogate nell’ambito del DSU, la consegna della documentazione agli studenti delle Università del Veneto, nonché le modalità di rendicontazione alle predette Università delle pratiche effettuate; le predette convenzioni dovranno garantire agli studenti la gratuità del servizio. La compartecipazione della Regione ai costi attestati dalle Università del Veneto per il suddetto servizio prestato dai C.A.F., in base alle convenzioni stipulate, avverrà, in via eventuale, attraverso gli ESU e coprirà fino al 50% del costo che verrà attestato da ciascuna Università per l’acquisizione dell’ISEEU/ISPEU parificato relativo agli studenti stranieri o agli studenti italiani residenti all’estero come previsto dal Protocollo d’Intesa concluso il 03/06/2015 tra l'ANDISU e i CAF iscritti all'Albo dei Centri di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti aderenti alla Consulta Nazionale.

Ai sensi dell’art. 9, c. 5 del D.P.C.M. 9 aprile 2001 ed in virtù dell’accordo stipulato tra la Regione e le rappresentanze elettive degli studenti in data 5 ottobre 2001, qualora la Regione, tramite gli ESU, sia in grado di assicurare il servizio abitativo e/o di ristorazione con un’adeguata fruibilità rispetto alla sede del corso di studi, la borsa di studio verrà erogata agli studenti in parte in denaro ed in parte in servizi.

Pertanto, le Università verseranno entro il 31.1.2025 agli ESU il seguente valore monetario del servizio abitativo e/o di ristorazione garantito agli studenti fuori-sede borsisti e del servizio di ristorazione garantito agli studenti pendolari borsisti:

Studente fuori sede:

euro 1.600,00

in caso di solo alloggio;

 

euro  2.360,00

in caso di alloggio + 1 pasto giornaliero;

 

euro    760,00

in caso di 1 pasto giornaliero;

Studente pendolare:

euro   540,00

o l’eventuale importo ridotto (riduzione comunque non superiore ai 100,00 Euro) in caso di 1 pasto giornaliero.

 

Sempre ai sensi dell’art. 9, comma 5, del D.P.C.M. 9 aprile 2001, si conferma la necessità di demandare agli ESU l’eventuale accordo con le rappresentanze elettive degli studenti in merito all’erogazione di 2 pasti giornalieri (anziché 1 solo pasto giornaliero) agli studenti fuori sede borsisti, considerate le specifiche esigenze delle realtà locali.

Nell’ipotesi di accordo, le Università verseranno agli ESU entro il 31.1.2025 il seguente valore monetario del servizio di ristorazione (2 pasti giornalieri) garantito agli studenti fuori sede borsisti:

Studente fuori sede:

euro 1.520,00

in caso di 2 pasti giornalieri.

 

La gestione degli interventi in capo agli ESU.

Le borse di studio regionali da assegnare agli studenti iscritti ai corsi delle Istituzioni per l’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica ed ai corsi di Laurea delle Scuole Superiori per Mediatori Linguistici abilitate verranno gestite dagli ESU del Veneto, cui i predetti studenti verseranno la tassa regionale per il DSU, come consentito dall’articolo 18, comma 4, della L.R. n. 8/1998.

Qualora gli studenti iscritti ai corsi delle Istituzioni di cui sopra siano contemporaneamente iscritti anche ad un corso di laurea presso una delle Università del Veneto, l’importo corrispondente al pagamento della tassa per il DSU, che lo studente dovrà pagare una sola volta, se versato a favore dell’Università, potrà essere richiesto a quest’ultima dal competente ESU in tutti i casi in cui sia allo stesso dovuto.

Gli ESU comunicheranno alla Giunta regionale:

  • entro l'11.11.2024, le entrate derivanti dal gettito della tassa regionale per il DSU A.A. 2024-2025 al 31/10/2024, al netto delle esenzioni e dei rimborsi;
  • entro l'1.09.2025, la rendicontazione dettagliata delle entrate effettive derivanti dal gettito della tassa regionale per il DSU A.A. 2024-2025 con indicazione dei soggetti che hanno provveduto al pagamento del tributo regionale e dell’utilizzo analitico delle somme destinate a borse di studio (incluse le risorse aggiuntive) alla data del 30.6.2025.

Il riparto della competenza territoriale tra gli ESU del Veneto in ordine alla riscossione della tassa regionale per il DSU e alla gestione degli interventi per il DSU concernenti gli studenti delle Istituzioni succitate resta definito dalle DDGR n. 2668/1999, n. 2694/2000 e n. 3550/2003.

Anche gli ESU, al pari delle Università:

  1. provvederanno a stabilire le graduatorie per le borse di studio da assegnare agli studenti delle Istituzioni di propria competenza e ad effettuare i rimborsi della tassa regionale per il DSU (ex articolo 18, comma 6, della L.R. 8/1998) ai predetti studenti risultati vincitori o idonei nelle graduatorie delle borse di studio regionali, nonché ai predetti studenti vincitori di borse di studio attribuite da altri Enti Pubblici, sulla base di criteri equiparabili a quelli stabiliti per le borse di studio regionali;
  2. potranno stipulare convenzioni con i CAF, per l’A.A. 2024-2025, che prevedano l’effettuazione del calcolo dell’ISEE per le prestazioni erogate nell’ambito del DSU e la consegna della documentazione agli studenti delle Istituzioni di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica e delle Scuole Superiori per Mediatori Linguistici del Veneto, nonché le modalità di rendicontazione ai predetti ESU delle pratiche effettuate: le predette convenzioni dovranno garantire agli studenti la gratuità del servizio.

Gli altri interventi di attuazione del DSU (servizio abitativo, servizio di ristorazione, ecc.) verranno gestiti dagli ESU del Veneto, così come previsto dall’articolo 3, comma 5, periodo primo, della L.R. n. 8/1998, secondo quanto disposto nell’Allegato A.

Gli ESU si impegnano ad effettuare specifici accertamenti delle condizioni economiche dello studente con ogni mezzo a disposizione avvalendosi anche della polizia tributaria, su un campione minimo del 20% degli studenti assegnatari della borsa di studio.

Gli ESU, in materia di controlli e sanzioni applicabili, si atterranno alla normativa vigente (art. 10 del D.Lgs. n. 68/2012).

La Regione si riserva la facoltà, in qualsiasi momento, di chiedere anche agli ESU, al pari delle Università, nei limiti delle rispettive competenze, ai fini del controllo dei rendiconti degli agenti contabili esterni di cui al D.Lgs. 26/08/2016, n. 174, esercitato anche tramite soggetto terzo affidatario del relativo servizio di controllo:

  1. la comunicazione di report, anche periodici, in merito:
  • ai controlli svolti sulle dichiarazioni sostitutive presentate al fine di usufruire delle prestazioni a tutela del DSU e ai relativi esiti;
  • agli importi ripetuti dall’Università ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. n. 445/2000;
  • alle sanzioni amministrative pecuniarie applicate nelle singole fattispecie;
  • agli importi versati dagli interessati a titolo sanzionatorio;
  • agli importi versati dagli interessati a titolo di tassa regionale per il DSU di cui alla L.R. n. 15/1996;
  • ai controlli svolti sugli importi pagati dagli studenti a titolo di tassa regionale per il DSU iscritti alle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, alle scuole superiori per mediatori linguistici abilitate;
  1. la trasmissione, ove necessario, di copia dei verbali di accertamento, degli atti di contestazione, dei rapporti e dei provvedimenti di ingiunzione.

L’aggiornamento della tassa regionale per il Diritto allo Studio Universitario.

La Giunta regionale aggiorna l’importo della tassa regionale per il DSU, ai sensi dell’art. 4, comma 1, della L.R. 18/06/1996, n. 15, il cui gettito è destinato all’erogazione di borse di studio regionali, sulla base del tasso d’inflazione programmato relativo all’anno solare d’inizio dell’anno accademico. Detto tasso era stato indicato al 2,3% con la presentazione della Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza (NADEF) 2023 (settembre 2023) ma è stato rivisto all’1,1% con la presentazione del Documento di Economia e Finanza 2024 (aprile 2024). Di conseguenza è stato applicato il tasso percentuale inferiore ai fini dell’aggiornamento del tributo regionale. Pertanto, rilevato che il tasso d’inflazione programmato per il 2024 è sceso dal 2,3% all’1,1%, gli importi della tassa regionale per il DSU per l’A.A. 2024-2025 sono stati così rideterminati per le tre fasce nelle quali il tributo si articola:

Importo della Tassa regionale per il Diritto allo Studio Universitario
A.A. 2024-2025

Fasce
della Tassa

Limite minimo
della Fascia

Limiti massimo
della Fascia

I

euro 141,00

euro 161,99

II

euro 162,00

euro 185,99

III

euro 186,00

 

Qualora uno studente si iscriva contemporaneamente a più corsi di studio presso le Università del Veneto, l’importo corrispondente alla tassa per il Diritto allo Studio Universitario andrà versato una sola volta, a favore dell’Università indicata quale sede principale di studio.

Le poste finanziarie destinate ammontano a euro 44.850.000,00, che non costituiscono partite commerciali, alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sui capitoli di spesa n. 071202 “Erogazioni di borse di studio e prestiti d’onore finanziati con gettito della tassa regionale per il diritto allo studio universitario”, n. 071204 “Spese per il funzionamento degli ESU-ARDSU” e n. 071208 “Interventi regionali per il diritto allo studio universitario e per la mobilità degli studenti”, a valere sul bilancio regionale di previsione 2024-2026, approvato con la L.R. 22/12/2023, n. 32 e sul bilancio regionale di previsione 2025-2027, previa approvazione, nei seguenti termini:

  • per l’assegnazione agli ESU del contributo massimo di funzionamento per l’anno 2025 di euro 10.000.000,00 [funzionamento (Fondo 90%) – Riserva (10%)], a valere sul capitolo 071204 del bilancio regionale 2025-2027, previa approvazione;
  • per il trasferimento alle Università e agli ESU della tassa regionale per il DSU destinata a borse di studio A.A. 2024-2025 di euro 21.700.000,00, che si prevede sarà in linea con quella presumibilmente riscossa definitivamente nell’A.A. 2023-2024, a valere sul capitolo 071202 dei bilanci regionali sopra citati;
  • per il trasferimento alle Università e agli ESU delle risorse regionali destinate al sostegno della mobilità internazionale A.A. 2024-2025 di euro 150.000,00, a valere sul capitolo 071208 del bilancio regionale 2025-2027, previa approvazione;
  • per il trasferimento alle Università ed agli ESU delle risorse regionali integrative per borse di studio A.A. 2024-2025 di euro 13.000.000,00, a valere sul capitolo 071208 del bilancio regionale 2025-2027, previa approvazione.

La spesa prevista a carico del bilancio regionale 2025-2027 potrà essere eseguita in conformità agli stanziamenti di bilancio definiti dalla legge regionale di approvazione del documento di Bilancio.

Si propone all’approvazione della Giunta regionale il Piano Annuale degli interventi di attuazione del Diritto allo Studio Universitario per l’A.A. 2024-2025, Allegato A e lo schema di Convenzione tra la Regione del Veneto e le Università del Veneto, Allegato B, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento, che per conto della Regione sarà firmato dal Presidente o da un suo delegato, per l’affidamento alle Università della gestione delle borse di studio universitarie e della riscossione della tassa per il DSU per l’A.A. 2024-2025.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTI:

  • l’art. 34 della Costituzione;
  • il D.P.R. 31/08/1999, n. 394 “Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del D. Lgs 25 luglio 1998, n. 286”;
  • il D.P.R. 28/12/2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;
  • il D.P.C.M. 09/04/2001 “Disposizioni per l’uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari, a norma dell’art. 4 della L. 02/12/1991, n. 390”;
  • il D.M. 22/10/2004, n. 270 “Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con D.M. 03/11/1999, n. 509 del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica”;
  • il D.Lgs. 23/06/2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e s.mi.;
  • il D.Lgs. 29/03/2012, n. 68 “Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio”;
  • il D.P.C.M. 05/12/2013, n. 159 “Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)”;
  • il D.Lgs. 26/08/2016, n. 174 “Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124”;
  • il D.M. 13/02/2024, n. 440 “Definizione dell’elenco dei Paesi particolarmente poveri per l’anno accademico 2024/2025”; 
  • il D.M. 17/12/2021, n. 1320 “Incremento del valore delle borse di studio e requisiti di eleggibilità ai benefici per il diritto allo studio di cui al D.Lgs. n. 68/2012 in applicazione dell’art. 12 del D.L. 06/11/2021, n. 152”;
  • i Decreti del Ministero dell’Università e della Ricerca nn. 317 e 318 del 14/03/2024 con cui, rispettivamente, sono stati aggiornati gli importi delle borse di studio e i valori ISEE/ISPE per l’anno accademico 2024/2025;
  • la Circolare del Ministero dell’Università e della Ricerca prot. n. 13676 dell’11/05/2022;
  • il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato dal Governo in data 29 aprile 2021;
  • la L.R. 18/06/1996, n. 15 “Istituzione della tassa regionale per il diritto allo studio universitario, adeguamento degli importi delle borse di studio regionali e determinazione dei limiti di reddito”;
  • la L.R. 07/04/1998, n. 8 “Norme per l’attuazione del diritto allo studio universitario”;
  • la L.R. 29/11/2001, n. 39 “Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione” e s.m.i.;
  • la L.R. 22/12/2023, n. 32 “Bilancio di previsione 2024-2026”;
  • il Decreto del Segretario Generale della Programmazione n. 25 del 29/12/2023 di approvazione del Bilancio Finanziario Gestionale 2024-2026;
  • la DGR n. 1615 del 22/12/2023 “Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2024-2026”;
  • la DGR n. 36 del 23/01/2024 di approvazione delle Direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2024-2026;
  • le DDGR n. 2668/1999, n. 2694/2000, n. 3550/2003 e n. 1500/2005;
  • il Programma Triennale per il DSU 2001-2003, approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 29 dell’11/07/2001;
  • le note dell’Università Cà Foscari Venezia prot. n. 84241 del 03/04/2024, dell’Università degli Studi di Padova prot. n. 166113 del 03/04/2024, dell’ESU di Padova prot. n. 2322 del 05/04/2024, dell’ESU di Venezia prot. n. 874 del 05/04/2024, dell’Università IUAV di Venezia prot. n. 177914 del 10/04/2024;
  • l’incontro tenutosi il 10 giugno 2024 tra le Università, gli ESU-Aziende Regionali per il Diritto allo Studio Universitario e i competenti uffici della Direzione Formazione e Istruzione a Venezia;
  • l’art. 2, comma 2, lett. a), della L.R. 31/12/2012, n. 54.

delibera

  1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di approvare il Piano Annuale degli interventi di attuazione del DSU per l’A.A. 2024-2025, di cui all’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  3. di affidare, anche per A.A. 2024-2025, mediante Convenzione, alle Università del Veneto:
  • la gestione delle borse di studio,
  • la riscossione e l’eventuale rimborso della tassa per il DSU per l’A.A. 2024-2025,

per gli studenti iscritti alle Università stesse;

  1. di affidare, anche per l’A.A. 2024-2025, agli ESU - Aziende Regionali per il Diritto allo Studio Universitario del Veneto:
  • la gestione delle borse di studio;
  • la riscossione e l’eventuale rimborso della relativa tassa per il DSU per l’A.A. 2024-2025, per gli studenti iscritti ai corsi delle Istituzioni di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica, ai corsi di Laurea delle Scuole Superiori per Mediatori Linguistici del Veneto che rilasciano titoli con valore legale;
  • la gestione degli altri interventi di attuazione del Diritto allo Studio Universitario, secondo quanto disposto nell’Allegato A al presente provvedimento;
  1. di approvare lo schema di Convenzione tra la Regione e le Università del Veneto di cui al punto 3. che, per conto della Regione, sarà firmato dal Presidente o da un suo delegato, di cui all’Allegato B, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di dare atto che, in base alla normativa vigente citata in premessa, gli studenti delle Università, delle Istituzioni di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica e delle Scuole Superiori per Mediatori Linguistici abilitate del Veneto, potranno ottenere gratuitamente il calcolo dell’ISEE per le prestazioni erogate nell’ambito del DSU e la consegna della relativa certificazione, di cui all’art. 4 dell’Allegato A, per l’accesso ai benefici del DSU;
  3. di autorizzare le Università del Veneto, anche per l’A.A. 2024-2025, a stipulare convenzioni con i CAF che prevedano l’effettuazione del calcolo dell’ISEE per le prestazioni erogate nell’ambito del DSU e la consegna della documentazione agli studenti delle Università, nonché le modalità di rendicontazione alle predette Università delle pratiche effettuate;
  4. di stabilire, per l’A.A. 2024-2025, nelle more dell’adozione del decreto di cui all’art. 7, comma 7, del D.Lgs. n. 68/2012, che la compartecipazione della Regione del Veneto ai costi attestati dalle Università del Veneto per il servizio di cui al punto 6 prestato dai CAF, in base alle convenzioni stipulate, avverrà, in via eventuale, attraverso gli ESU e coprirà fino al 50% del costo che verrà attestato da ciascuna Università per l’acquisizione dell’ISEEU/ISPEU parificato relativo agli studenti stranieri o agli studenti italiani residenti all’estero come previsto dal Protocollo d’Intesa concluso il 3.6.2015 tra l’Associazione Nazionale degli Organismi per il DSU (ANDISU) e i CAF iscritti all'Albo dei Centri di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti aderenti alla Consulta Nazionale;
  5. di autorizzare gli ESU del Veneto, anche per l’A.A. 2024-2025, a stipulare convenzioni con i CAF che prevedano l’effettuazione del calcolo dell’ISEE per le prestazioni erogate nell’ambito del DSU e la consegna della documentazione agli studenti delle Istituzioni di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica e delle Scuole Superiori per Mediatori Linguistici abilitate del Veneto, nonché le modalità di rendicontazione ai predetti ESU delle pratiche effettuate;
  6. di rideterminare gli importi della tassa regionale per il DSU per l’A.A. 2024-2025 come segue per le tre fasce nelle quali il tributo si articola:

Importo della Tassa Regionale per il Diritto allo Studio Universitario
A.A. 2023-2024

Fasce
della Tassa

Limite minimo
della Fascia

Limiti massimo
della Fascia

I

euro 141,00

euro 161,99

II

euro 162,00

euro 185,99

III

euro 186,00

 

  1. di determinare in euro 44.850.000,00, l’importo massimo delle obbligazioni di spesa, che non costituiscono partite commerciali, alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sui capitoli di spesa n. 071202 “Erogazioni di borse di studio e prestiti d’onore finanziati col gettito della tassa regionale per il diritto allo studio universitario”, n. 071204 “Spese per il funzionamento degli ESU-ARDSU” e n. 071208 “Interventi regionali per il diritto allo studio universitario e per la mobilità degli studenti”, a valere sul bilancio regionale di previsione 2024-2026, approvato con L.R. 22/12/2023, n. 32 e sul bilancio regionale di previsione 2025-2027, previa approvazione, nei seguenti termini:
  • per l’assegnazione agli ESU del contributo massimo di funzionamento per l’anno 2025 di euro 10.000.000,00 [funzionamento (Fondo 90%) – Riserva (10%)], a valere sul capitolo 071204 del bilancio regionale 2025-2027, previa approvazione;
  • per il trasferimento alle Università e agli ESU della tassa regionale per il DSU destinata a borse di studio A.A. 2024-2025 di euro 21.700.000,00 (in base a stanziamento di capitolo), che si prevede sarà in linea con quella presumibilmente riscossa definitivamente nell’A.A. 2023-2024, a valere sul capitolo 071202 dei bilanci regionali sopra citati;
  • per il trasferimento alle Università e agli ESU delle risorse regionali destinate al sostegno della mobilità internazionale A.A. 2024-2025 di euro 150.000,00, a valere sul capitolo 071208 del bilancio regionale 2025-2027, previa approvazione;
  • per il trasferimento alle Università ed agli ESU delle risorse regionali integrative per borse di studio A.A. 2024-2025 di euro 13.000.000,00, a valere sul capitolo 071208 del bilancio regionale 2025-2027, previa approvazione;
  1. di dare atto che la spesa a carico dei capitoli 071204 e 071208, prevista a valere sul periodo di bilancio 2025-2027, potrà essere eseguita previa approvazione dello stesso documento di bilancio e conformemente agli stanziamenti che saranno approvati con la legge regionale;
  2. di incaricare il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione dell’esecuzione del presente atto e dell’adozione di ogni ulteriore e conseguente provvedimento che si rendesse necessario in relazione alle attività oggetto della presente deliberazione, anche determinato dal sopravvenire di eventuali aggiornamenti normativi, nonché ai fini delle modifiche del cronoprogramma della spesa e delle fonti di finanziamento, con particolare riferimento al pieno e coerente utilizzo delle risorse regionali e dei fondi di competenza disponibili;
  3. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli artt. 23, comma 1, lett. d) e 26, comma 1, del D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013;
  4. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

Dgr_749_24_AllegatoA_533534.pdf
Dgr_749_24_AllegatoB_533534.pdf

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