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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 88 del 28 giugno 2024


Materia: Servizi sociali

Deliberazione della Giunta Regionale n. 689 del 18 giugno 2024

Avviso per il finanziamento, ai sensi dell'art. 22 della legge regionale 28 maggio 2020, n. 20 "Interventi a sostegno della famiglia e della natalità", di progetti di realizzazione delle "Alleanze Territoriali per la Famiglia" - Annualità 2024, promossi dagli Ambiti Territoriali Sociali.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento, si approvano i criteri e le modalità per il finanziamento - ai sensi dell’art. 22 della legge regionale 28 maggio 2020, n. 20 “Interventi a sostegno della famiglia e della natalità” - di progetti di realizzazione delle “Alleanze Territoriali per la Famiglia” - Annualità 2024, promossi dagli Ambiti Territoriali Sociali.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

La Regione del Veneto - nell'osservanza dei principi sanciti dagli artt. 2, 29, 30 e 31 della Costituzione, dall’art. 6, comma 1, lettera n) dello Statuto della Regione e dalla Convenzione sui diritti del fanciullo, firmata a New York il 20 novembre 1989, ratificata ai sensi della Legge 27 maggio 1991, n. 176 - promuove e persegue una politica organica ed integrata volta a riconoscere e sostenere la famiglia nel libero svolgimento delle sue funzioni sociali ed ha approvato, a tal fine, la Legge regionale n. 20 del 28 maggio 2020, ”Interventi a sostegno della famiglia e della natalità”.

La L.R. n. 20/2020 all’art. 22 prevede il sostegno, da parte della Regione, delle “Alleanze Territoriali per la Famiglia”, specificando la natura delle medesime, quali reti territoriali costituite da enti locali (anche associati) che - in collaborazione e in accordo anche con altri enti pubblici e organismi sociali, economici e culturali - promuovono, nelle comunità locali, iniziative di politiche attente ai bisogni delle famiglie, attivando:

  • sinergie territoriali;
  • iniziative formative;
  • approfondimento dei servizi e delle iniziative presenti nel territorio;
  • introduzione, integrazione e revisione di servizi di cura a supporto delle necessità educativo-assistenziali delle famiglie;
  • erogazione di contributi economici da parte dei Comuni a famiglie, associazioni e operatori economici;
  • introduzione, integrazione, revisione dei sistemi tariffari e delle politiche di prezzo da parte di enti;
  • introduzione, integrazione e revisione degli strumenti di programmazione locale.

Con la Deliberazione n. 111 del 26 luglio 2022 del Consiglio regionale, la Regione ha approvato il “Programma 2022-2024 degli interventi della Regione del Veneto a favore della famiglia”, che prevede anche la “Promozione delle Alleanze territoriali per la famiglia, quali reti territoriali costituite dagli enti locali (anche in collaborazione con altri enti pubblici o organizzazioni private) per promuovere iniziative politiche attente ai bisogni delle famiglie nelle comunità locali”.

A tal fine, si prevede di procedere con un avviso di finanziamento rivolto agli Ambiti Territoriali Sociali, in quanto forma organizzativa idonea per la realizzazione delle progettualità inerenti alle “Alleanze Territoriali per la Famiglia”.

A tal fine, si ritiene di destinare uno stanziamento di euro 800.000,00 per il sostegno delle attività progettuali, che saranno presentate dagli Ambiti Territoriali Sociali.

I criteri e le modalità per il finanziamento sono descritti nell’Allegato A al presente provvedimento, parte integrante e sostanziale del medesimo.

Al riguardo, si specifica che:

  • il contributo massimo concedibile è pari al 100% della spesa prevista per la realizzazione delle attività programmate dall’Ambito Territoriale Sociale, se non coperta da co-finanziamento, nel limite delle risorse summenzionate;
  • sono considerate ammissibili le spese riconducibili alla proposta progettuale da ritenersi indispensabili alla sua realizzazione, come precisate all'art. 4, comma 1 dell'Allegato A;
  • non sono ammissibili le spese non riconducibili direttamente alla realizzazione della progettualità oggetto dell’istanza di contributo, come precisate all'art. 4, comma 2 dell'Allegato A;
  • la proposta progettuale deve essere presentate, a pena di inammissibilità, entro e non oltre il termine fissato dal Direttore dell’Unità Organizzativa Famiglia, Minori, Giovani e Servizio Civile col provvedimento di approvazione del modulo di presentazione dell’istanza di contribuzione;
  • la proposta deve essere contraddistinta da capacità di creare un approccio innovativo ai servizi pubblici attraverso soluzioni e strumenti che sappiano cogliere le opportunità derivanti dall’ICT (Information and Communication Technologies, Tecnologie dell’informazione e della comunicazione) e dall’ibridazione di diverse accezioni di innovazione (tecnologica, sociale e di processo), con risultati duraturi nel tempo, mantenendo i benefici oltre la durata del finanziamento regionale;
  • le attività devono essere realizzate e rendicontate alla Regione entro 30 mesi dalla concessione del contributo.

Con questo finanziamento, si punta a favorire la realizzazione e lo sviluppo di progetti innovativi, multi-attore e sostenibili, con l’obiettivo di connettere e responsabilizzare i molteplici e differenti attori sociali che ruotano attorno al sistema famiglia, armonizzando risorse e opportunità e rendendo gli interventi più efficaci.

La volontà è di porre la famiglia al centro degli interventi, per favorirne e accrescerne il benessere, integrando, in tal direzione, l’offerta di servizi e opportunità.

Nell’ottica di dare centralità alle famiglie, alla cura delle relazioni familiari ed extra-familiari, all’azione di promozione del loro benessere ma anche di prevenzione e sostegno della genitorialità, si punta a sostenere l’ente locale nell’assunzione di una funzione di collante e di volano di una rete di attori impegnati nella fornitura di beni e servizi di welfare (con un focus sulla conciliazione vita-lavoro), mettendo in relazione organizzazioni del settore pubblico, privato e dell’associazionismo.

Ciò premesso, per le azioni sopra descritte e dettagliate nell’Allegato A, si determina in euro 800.000,00 l’importo massimo delle obbligazioni di spesa a favore degli Ambiti Territoriali Sociali, alla cui assunzione provvederà, con proprio atto, il Direttore dell’Unità Organizzativa Famiglia, Minori, Giovani e Servizio Civile, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo di spesa n. 103422 denominato “Fondo nazionale per le politiche sociali - Interventi per le famiglie - Trasferimenti correnti (art. 20, l. 08/11/2000, n.328 - art. 80, c. 17, l. 23/12/2000, n.388)”, del Bilancio regionale di previsione 2024-2026 - Esercizio 2024.

La Direzione Servizi Sociali, a cui è stato assegnato il capitolo di spesa di cui sopra, ha attestato che il medesimo presenta sufficiente capienza.

L’ammontare di euro 800.000,00 è finanziato con trasferimenti statali dal Fondo nazionale per le politiche sociali, con copertura della obbligazione assicurata dall’accertamento in entrata 1935 del 2024, di complessivi euro 28.558.500,17, disposto con DDR numero 4 del 22 aprile 2024, ai sensi dell’articolo 53 del Decreto-legislativo n. 118/2011 e s.m.i. a valere sul capitolo di entrata n. 1623 “Assegnazione del Fondo nazionale per le politiche sociali - risorse indistinte (art. 20, L. 8/11/2000, n. 328 - art. 80, co. 17, L. 23.12.2000, n. 388)”.

Il Direttore dell’Unità Organizzativa Famiglia, Minori, Giovani e Servizio Civile è incaricato di adottare tutti i provvedimenti conseguenti in attuazione del presente provvedimento.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTI:

  • il Decreto-legislativo 23 giugno 2011, numero 118;
  • la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, in particolare l’articolo 12 “Provvedimenti attributivi di vantaggi economici”;
  • il decreto interministeriale del 22 ottobre 2021 (registrato alla Corte dei Conti il 12 novembre 2021 - n. 2803) del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell’economia e delle Finanze;
  • la L.R. n. 39 del 29 novembre 2001 “Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione”;
  • la L.R. n. 54, articolo 2, comma 2, lettera b), del 31 dicembre 2012 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17.04.2012, n. 1 ‘Statuto del Veneto”;
  • la L.R. n. 20 del 28 maggio 2020, “Interventi a sostegno della famiglia e della natalità”, in particolare l’articolo 22;
  • la L.R. n. 32 del 22 dicembre 2023, avente ad oggetto “Bilancio di previsione 2024-2026”;
  • il DDR n. 4 del 22 aprile 2024 con oggetto “Risorse afferenti al Fondo nazionale per le politiche sociali per l’anno 2023. Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 22 ottobre 2021. Accertamento dell’entrata”;

delibera

  1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  1. di approvare l'Avviso per il finanziamento di progetti di realizzazione delle “Alleanze Territoriali per la Famiglia” - Annualità 2024 promossi dagli Ambiti Territoriali Sociali, di cui all’Allegato A del presente provvedimento, parte integrante e sostanziale del medesimo, ai sensi dell’art. 22 della Legge regionale 28 maggio 2020, n. 20 “Interventi a sostegno della famiglia e della natalità” e del correlato “Programma 2022-2024 degli interventi della Regione del Veneto a favore della famiglia”, giusta Deliberazione n. 111 del 26 luglio 2022 del Consiglio regionale;
  1. di determinare in euro 800.000,00 l’importo massimo delle obbligazioni di spesa, a favore degli Ambiti Territoriali Sociali, per i progetti che saranno ammissibili a seguito di istruttoria, alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore dell’Unità Organizzativa Famiglia, Minori, Giovani e Servizio Civile a carico dei fondi stanziati sul capitolo 103422 denominato “Fondo nazionale per le politiche sociali - Interventi per le famiglie - Trasferimenti correnti (art. 20, l. 08/11/2000, n.328 - art. 80, c. 17, l. 23/12/2000, n.388)”, del Bilancio di previsione 2024-2026, esercizio 2024;
  1. di dare atto che la Direzione Servizi Sociali, a cui è stato assegnato il capitolo di spesa di cui al precedente punto, ha attestato che il medesimo presenta sufficiente capienza;
  1. di dare atto che la spesa  di euro 800.000,00 è finanziata con trasferimenti statali dal Fondo nazionale per le politiche sociali, con copertura della obbligazione assicurata dall’accertamento in entrata n. 1935/2024, pari a complessivi euro 28.558.500,17, disposto con DDR n. 4 del 22 aprile 2024, ai sensi dell’articolo 53 del Decreto-legislativo n. 118/2011 e s.m.i. a valere sul capitolo di entrata n. 1623 “Assegnazione del Fondo nazionale per le politiche sociali - risorse indistinte (art. 20, L. 8/11/2000, n. 328 - art. 80, co. 17, L. 23.12.2000, n. 388)”;
  1. di stabilire che le proposte progettuali devono essere presentate, a pena di inammissibilità, entro e non oltre il termine fissato dal Direttore dell’Unità Organizzativa Famiglia, Minori, Giovani e Servizio Civile con l’adozione del provvedimento di approvazione del modulo di presentazione dell’istanza di contribuzione;
  1. di incaricare il Direttore dell’Unità Organizzativa Famiglia, Minori, Giovani e Servizio Civile dell’esecuzione del presente atto;
  1. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli artt. 23 e 26, comma 1  del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
  1. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
  1. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

Dgr_689_24_AllegatoA_532854.pdf

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