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Materia: Servizi sociali
Deliberazione della Giunta Regionale n. 688 del 18 giugno 2024
Approvazione dell'articolazione organizzativa delle strutture di accoglienza e sostegno alle donne vittime di violenza, operanti nel territorio della Regione del Veneto per l'anno 2024. L.R. 23 aprile 2013, n. 5 "Interventi regionali per prevenire e contrastare la violenza contro le donne".
Con il presente provvedimento si approva l’articolazione organizzativa delle strutture di accoglienza e sostegno alle donne vittime di violenza per il conseguente aggiornamento e pubblicazione degli elenchi delle stesse che risultano operanti nel territorio della Regione del Veneto per l’anno 2024, in conformità a quanto disposto dall’articolo 7 della L.R. n. 5/2013.
L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.
La Legge regionale 23 aprile 2013, n. 5 promuove interventi di sostegno a favore delle donne vittime di violenza, anche attraverso l’attivazione di strutture volte ad accoglierle ed ospitarle, insieme ad eventuali figlie e figli minori. L’art.7 della citata legge prevede che le suddette strutture comunichino con cadenza annuale la loro articolazione organizzativa alla Giunta regionale, la quale l’approva e rende pubblico l’elenco delle stesse, presenti ed operanti nel territorio veneto. Tali strutture di accoglienza e protezione sono i centri antiviolenza e le case rifugio distinte in due tipologie, tipo A e tipo B.
La procedura di rilevazione delle citate strutture è stata regolamentata con DGR n. 1254 del 16.07.2013 e, nello specifico, con il “Regolamento per la rilevazione della articolazione organizzativa delle strutture di sostegno alle donne vittime di violenza”, Allegato D al medesimo provvedimento. Il predetto Regolamento, al punto 3, prevede che, in caso di nuova attivazione, il responsabile della struttura provveda a comunicare i relativi dati alla Regione per l’approvazione, mentre al punto 5, relativamente all’aggiornamento dei dati della struttura di accoglienza, dispone che lo stesso provveda alla compilazione e alla trasmissione di schede di rilevazione entro il 28 febbraio di ogni anno, e qualora lo ritenga opportuno o necessario, potrà in qualunque momento segnalare alla competente Direzione regionale, le variazioni intervenute nella articolazione organizzativa della propria struttura. Il mancato aggiornamento, comporta la cancellazione della struttura dall’elenco.
Relativamente ai requisiti strutturali ed organizzativi che le suddette strutture devono rispettare, quanto previsto dalla L.R. n. 5/2013 s’integra con la normativa nazionale di cui all’Intesa, tra il Governo e le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le autonomie locali, relativa ai requisiti minimi dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio, Rep. Atti n. 146/CU del 27 novembre 2014 modificata dall'Intesa - Rep. Atti n. 146/CU del 14 settembre 2022, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e gli enti locali, che ha aggiornato e ridefinito le caratteristiche che le citate strutture devono rispettare. Tale Intesa del 14 settembre 2022 è stata successivamente integrata dall’Intesa del 25 gennaio 2024, Rep. atti n.15/CU del 25 gennaio 2024, che è intervenuta esclusivamente sull’art. 15, modificando il periodo transitorio da 18 a 36 mesi per l’adeguamento, da parte dei centri antiviolenza e delle case rifugio, alle caratteristiche organizzative previste.
Con riferimento invece al termine del 28 febbraio stabilito dalla DGR n. 1254/2013 sopra richiamata, con la DGR n. 400 del 07.04.2023 sono state individuate nel 30 giugno e nel 31 dicembre le nuove date entro le quali procedere con l’acquisizione della documentazione necessaria da parte degli enti per il conseguente aggiornamento degli elenchi regionali. Inoltre, è stata prevista una rilevazione straordinaria rispetto alle nuove scadenze fissate, al termine del sopra menzionato periodo transitorio, al fine di verificare l'adeguamento richiesto dall'Intesa del 14 settembre 2022. Con la medesima DGR n. 400/2023 è stata altresì approvata la “Disciplina sportelli di centri antiviolenza”.
Considerando la sopra richiamata proroga del periodo transitorio stabilito dall’Intesa del 14 settembre 2022 e la necessità di dare applicazione a quanto previsto dal citato art. 7 della L.R. n. 5/2013, la Direzione Servizi Sociali - Unità Organizzativa Famiglia, Minori, Giovani e Servizio civile ha proceduto con una rilevazione straordinaria acquisendo quindi, anche per il corrente anno, le schede di rilevazione dalle strutture di accoglienza e sostegno, verificando la sussistenza dei requisiti strutturali ed operativi previsti dalla normativa regionale e nazionale di riferimento. A seguito delle verifiche effettuate, tenendo conto del citato termine di adeguamento, si provvede ad approvare l’articolazione organizzativa delle strutture riportate negli elenchi di cui all’Allegato A “Elenco dei centri antiviolenza operanti nel territorio della Regione del Veneto” e all’Allegato B “Elenco delle case rifugio operanti nel territorio della Regione del Veneto”, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento.
Alla luce dell’istruttoria svolta dalla Struttura regionale competente, si rileva inoltre l’inserimento nell’elenco di cui all’Allegato B, delle seguenti nuove strutture per le quali gli Enti promotori hanno provveduto ad inviare la corrispondente scheda di rilevazione:
Si segnala inoltre la scheda di rilevazione inviata dall’Associazione volontarie del Telefono Rosa odv, con sede in Verona, relativamente al centro antiviolenza Telefono Rosa Verona, per il quale sono stati dichiarati 7 sportelli distribuiti in diversi Comuni della provincia veronese: Bussolengo, Caprino Veronese, Negrar, Pescantina, S. Ambrogio di Valpolicella, San Giovanni Lupatoto, San Pietro in Cariano. Tali sportelli non risultano rispondenti alla citata “Disciplina sportelli di centri antiviolenza” di cui alla DGR n. 400/2023, in particolare al requisito secondo il quale “lo sportello deve garantire almeno 2 ore di apertura settimanale ad accesso libero, ossia senza previo appuntamento, per l’attività di accoglienza delle donne”. Alla luce di quanto riportato, gli sportelli presenti nei Comuni citati non vengono inseriti nell’elenco di cui all’Allegato A.
Per le strutture inserite negli elenchi citati e destinatarie del riparto delle risorse regionali e statali di cui alla DGR n. 230 del 13.03.2024 di approvazione della programmazione regionale, anno 2024, in materia di prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne, si conferma che le stesse saranno soggette ad una seconda rilevazione straordinaria, al fine di verificare l'adeguamento richiesto dall'Intesa del 14 settembre 2022, al termine del sopra menzionato periodo transitorio o, anticipatamente, in caso di nuove determinazioni.
Ciò premesso, sulla base dell’istruttoria svolta dalla Direzione Servizi Sociali - Unità Organizzativa Famiglia, Minori, Giovani e Servizio civile sulle schede di rilevazione presentate dalle strutture di accoglienza e sostegno alle donne vittime di violenza operanti nel territorio della Regione del Veneto e degli esiti della stessa, con il presente provvedimento si propone di approvare l’articolazione organizzativa delle citate strutture e il conseguente aggiornamento degli elenchi di cui all’Allegato A “Elenco dei centri antiviolenza operanti nel territorio della Regione del Veneto” e all’Allegato B “Elenco delle case rifugio operanti nel territorio della Regione del Veneto”. Si propone altresì, di incaricare la predetta Unità Organizzativa della gestione tecnica e amministrativa dei procedimenti derivanti dall’adozione del presente provvedimento, ivi inclusa la pubblicazione nel sito internet istituzionale dei predetti elenchi, così come previsto dal Regolamento approvato con DGR n. 1254/2013. Tale pubblicazione, unitamente alla pubblicità che sarà data agli elenchi sul sito regionale dedicato alla materia della prevenzione e contrasto alla violenza conto le donne, sono da considerare nulla osta per gli enti promotori dei centri antiviolenza e relativi sportelli e delle case rifugio al riconoscimento della loro operatività in Veneto, come stabilito dalla citata DGR n. 400/2023.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
Vista la L.R. 23 aprile 2013, n. 5 e ss.mm. e ii;
Viste la DGR n. 1254 del 16 luglio 2013, la DGR n. 400 del 7 aprile 2023 e la DGR n. 862 del 11 luglio 2023;
Visto l’art. 2, comma 2 della L.R. n. 54 del 31 dicembre 2012 e ss. mm. e ii.;
delibera
1. di approvare le premesse quale parte integrate e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare l’articolazione organizzativa delle strutture di accoglienza e sostegno alle donne vittima di violenza operanti nel territorio della Regione Veneto per l'anno 2024 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n 5/2013.
3. di approvare l’Allegato A denominato “Elenco dei centri antiviolenza operanti nel territorio della Regione del Veneto”;
4. di approvare l’Allegato B denominato “Elenco delle case rifugio operanti nel territorio della Regione del Veneto” con il conseguente inserimento delle nuove strutture di seguito specificate:
5. di non inserire nell’elenco di cui all’Allegato A “Elenco dei centri antiviolenza operanti nel territorio della Regione del Veneto” gli sportelli del centro antiviolenza Telefono Rosa Verona siti nei Comuni di Bussolengo, Caprino Veronese, Negrar, Pescantina, S. Ambrogio di Valpolicella, San Giovanni Lupatoto, San Pietro in Cariano in quanto non rispondenti alla citata “Disciplina sportelli di centri antiviolenza” di cui alla DGR n. 400/2023;
6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
7. di incaricare l’Unità Organizzativa Famiglia, Minori, Giovani e Servizio civile della gestione tecnica e amministrativa dei procedimenti derivanti dall’adozione del presente provvedimento, ivi inclusa la pubblicazione degli elenchi aggiornati delle strutture indicate negli Allegati di cui ai punti 3 e 4, nel sito internet istituzionale;
8. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
9. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
(seguono allegati)
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