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Materia: Caccia e pesca
Deliberazione della Giunta Regionale n. 668 del 10 giugno 2024
Stagione venatoria 2024/2025. Approvazione del calendario venatorio regionale (art. 16 L.R. n. 50/1993).
Viene approvato il calendario venatorio per la stagione 2024/2025 a conclusione del correlato iter istruttorio, acquisiti i pareri consultivi del Comitato Tecnico Faunistico-Venatorio Nazionale (CTFVN) e dell’Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale (ISPRA).
L'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.
La Giunta regionale, ai sensi dell’art. 16 della Legge regionale 9 dicembre 1993 n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”, sentito l’Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica - INFS (organo tecnico-scientifico di ricerca e consultazione per lo Stato, le Regioni e le Province, oggi Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale - ISPRA), approva e pubblica il calendario venatorio, entro il 15 giugno di ogni anno.
Il calendario venatorio deve indicare:
Le recenti modifiche all’art. 18 della L. n. 157/1992 di cui alla Legge 9 ottobre 2023, n. 136 hanno introdotto l’obbligatorietà per le amministrazioni regionali di acquisite il parere sulla proposta di calendario venatorio regionale, oltre che dell’ISPRA, anche del Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale (di seguito CTFVN), così come recentemente ricostituito in base al D.M. n. 263986 del 22/05/2023.
In ottemperanza a quanto sopra, la Regione del Veneto con nota prot. n. 0201417 del 23/04/2024 ha trasmesso al CTFVN le schede sintetiche per ciascuna specie inserita nella proposta di calendario venatorio regionale 2024-2025, in cui sono state indicate dalla Regione le date di prelievo e le indicazioni degli elementi a supporto del periodo di prelievo proposto. Con nota prot. n. 0193489 del 30/04/2024 il CTFVN ha richiesto all’Amministrazione regionale documentazione integrativa a supporto dell’espressione del parere previsto e, contestualmente, la disponibilità a partecipare a una riunione in video collegamento per avviare l’esame del calendario venatorio del Veneto. Alla richiesta di integrazione documentale la Regione ha dato puntuale riscontro con nota prot. n. 0210991 del 30/04/2024.
A seguito della riunione in video collegamento tra CTFVN e l’Amministrazione regionale del 09/05/2024 (Prot. MASAF n. 0193489 del 30.04.2024), con email del 09/05/2024 delle ore 16:33 da parte CTFVN è stata richiesto alla Regione l’invio di ulteriore documentazione integrativa alla proposta di calendario del Veneto. Con nota prot. n. 0231847 del 14/05/2024 la Regione del Veneto ha inviato le proprie controdeduzioni al CTFVN. Con ulteriore nota prot. MASAF n. 0208548 del 10/05/2024 il CTFVN ha convocato l’Amministrazione regionale a un secondo incontro in video collegamento per il giorno 17/05/2024 per l’approvazione della proposta di calendario venatorio del Veneto. Da ultimo, con nota prot. MASAF n. 0226936 del 21/05/2024, acquisita al prot. regionale n. 246308 del 22/05/2024, il CTFVN ha inviato il proprio parere consultivo, facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento quale Allegato A.
Ai sensi del soprarichiamato art. 16 della L.R. n. 50/1993, il competente Assessorato regionale ha altresì provveduto a trasmettere all’ISPRA, con nota prot. n. 210826 del 30/04/2024 il progetto di calendario venatorio 2024/2025 per l’acquisizione del previsto parere consultivo. Unitamente alla nota richiamata, il progetto di calendario è stato supportato da un’elaborazione denominata “Documentazione a supporto del progetto di calendario per le giornate di caccia nei mesi di ottobre e novembre - Stagione venatoria 2024-2025”. Tale elaborazione è il risultato dell’analisi dei dati provenienti dalla lettura dei tesserini venatori per il periodo 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023. Il predetto approccio rappresenta la prosecuzione delle modalità adottate per la gestione dei contenziosi che sono emersi durante la stagione venatoria 2023-2024 sul relativo calendario venatorio. In tale ottica si sono iniziate a sviluppare ed elaborare metodiche e approcci di carattere quantitativo in grado di fornire delle informazioni di ritorno per valutare l’effettivo sforzo di caccia e/o l’incidenza dei prelievi conseguenti alle scelte gestionali operate a livello di calendario venatorio.
Con nota di riscontro, acquisita a protocollo regionale con il n. 259614 del 29/05/2024, facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento quale Allegato B, l’ISPRA ha trasmesso il proprio parere consultivo sul progetto di calendario sottoposto a valutazione.
In funzione delle succitate modifiche dell’art. 18 della L. n. 157/1992 introdotte con Legge 9 ottobre 2023, n. 136 che dispongono che, una volta acquisiti i pareri entro 30 giorni dell’ISPRA e del CTFVN, le Regioni dai medesimi “possono discostarsi fornendo adeguata motivazione”, per la definizione del presente atto si precisa quanto segue:
Nell’ambito del citato parere, l’Istituto nazionale di riferimento ha articolato una serie di valutazioni su alcuni temi inerenti al calendario venatorio della Regione del Veneto che, a parere dell’ISPRA, non appaiono condivisibili sotto il profilo tecnico-scientifico. Al contrario le questioni non trattate o commentate vanno considerate condivisibili nell’impostazione prospettata dall’Amministrazione regionale.
Per quanto riguarda, ad esempio, le osservazioni riguardanti la fauna stanziale (es.: lepre, coniglio, fagiano, starna, ecc.) non risultano riferite (proprio perché ISPRA si limita a richiamare la Guida messa a disposizione delle Amministrazioni regionali) alle realtà territoriali e ambientali del Veneto. Se può essere, infatti, solo in parte condivisa, (pagina 2 della Guida, paragrafo intitolato: “L’Applicazione dei Key concepts a livello regionale”) l’affermazione dell’ISPRA in ordine alla mancanza di presupposti biologici a sostegno di calendari regionali differenziati avuto riguardo alle specie migratrici (“Nel nostro Paese la possibilità di stabilire stagioni di caccia differenziate a livello regionale per gli uccelli migratori non risponde a criteri biologici e tecnici accettabili, stante la rapidità con la quale i fronti di migrazione attraversano l’intero territorio italiano…”), pari valutazione non può essere proposta (ed in effetti ISPRA non la propone) avuto riguardo alle specie stanziali, per le quali, tra l’altro, assumono particolare importanza le strategie di pianificazione faunistico-venatoria assunte dall’Amministrazione regionale con il rispettivo Piano faunistico-venatorio (art. 8 della L.R. n. 50/1993) e le strategie gestionali assunte dagli Ambiti Territoriali di Caccia e dai Comprensori Alpini (art. 21, comma 8, e art. 24, comma 5 della L.R. n. 50/1993).
Premesso che è la stessa legge quadro nazionale (art. 18, comma 2, della L. n. 157/1992) a prevedere, in particolare, la valutazione dell’adeguatezza dei Piani faunistico-venatori nell’ambito delle istruttorie sottese all’approvazione dei calendari venatori, con particolare riferimento proprio alle ipotesi di “scostamento” dagli archi temporali fissati dalla legge quadro nazionale, si evidenzia come i Piani faunistico-venatori (art. 10 della L. n. 157/1992) rappresentino strumenti preziosi di conoscenza del territorio e degli ambienti a scala idonea (provinciale e regionale), utili e indispensabili in sede di formulazione del parere consultivo avuto riguardo, lo si ribadisce, alle specie stanziali, e cioè a quelle specie per le quali ISPRA medesimo non nega la sussistenza di presupposti biologici a sostegno di calendari regionali differenziati.
In altre parole, per le specie stanziali ISPRA, nel suggerire archi temporali diversi da quelli stabiliti dall’art. 18, comma 1, della L. n. 157/1992, dovrebbe produrre indicazioni motivatamente rapportate alle singole realtà provinciali e/o regionali, a tal fine ricorrendo ad analisi/monitoraggi di supporto, e ciò in quanto per le specie stanziali la valutazione dei fondamentali parametri biologici e ambientali (aree di rifugio; produttività delle zone di ripopolamento; tipologia di agricoltura; disponibilità di fonti alimentari; velocità di accrescimento e maturazione dei soggetti giovanili; gestione delle zoonosi; esistenza o meno di popolazioni che si riproducono in natura; attività di ripopolamento; ecc.) consente di formulare indirizzi gestionali basati su più solide istruttorie tecnico-scientifiche, e quindi di pervenire a una ottimizzazione, sotto i profili biologici, delle date di apertura e chiusura della stagione venatoria, e ciò soprattutto nel momento in cui si ritenga di suggerire uno scostamento dagli archi temporali fissati dal più volte richiamato art. 18, comma 1, della L. n. 157/1992.
Ciò premesso, la soluzione migliore sarebbe che ISPRA producesse studi e monitoraggi con la massima articolazione a livello regionale, in modo tale che le proprie indicazioni gestionali (che nel caso delle specie migratrici dovrebbero evidentemente derivare da lavori condotti in collaborazione con centri di ricerca esteri, ma che nel caso delle specie stanziali devono derivare da una verifica “in loco” del dispiegarsi temporale dei cicli biologici) risultino maggiormente “fruibili” in sede di istruttoria condotta a livello regionale ai fini dell’approvazione del calendario venatorio.
Obiettivo che pur dovrà essere conseguito a beneficio di una corretta gestione della materia a partire appunto dalle specie stanziali, le quali, è bene ricordarlo, per più di vent’anni sono state oggetto di caccia senza problema alcuno sulla base degli archi temporali tuttora vigenti ai sensi dell’art. 18, comma 1, della L. n. 157/1992.
Il calendario venatorio per la stagione 2024-2025 rientra negli scenari già oggetto di Valutazione di Incidenza di cui agli artt. 5 e 6 del D.P.R. n. 357/1997 e ss.mm.ii., i cui esiti sono stati riportati nella Relazione Istruttoria Tecnica per la Valutazione di Incidenza n. 184/2022 inviata alla Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria dalla Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso, con nota prot. n. 338194 del 01/08/2022.
Ciò detto, a supporto delle scelte gestionali operate dalla Regione del Veneto a livello di calendario venatorio per la stagione 2024-2025, si ritiene altresì utile evidenziare quanto segue:
Uccelli cacciabili ai sensi della Direttiva Uccelli: panoramica dei periodi di inizio della migrazione prenuziale e di termine della fase riproduttiva in base alla revisione sessennale dei Key concepts 2021
Famiglia
Specie
INIZIO MIGRAZIONE PRENUZIALE
FINE FASE RIPRODUTTIVA
Mese
Decade
Anatidi
Fischione
Feb
III
-
Canapiglia
Gen
Lug
Alzavola
II
Set
I
Germano reale
Ago
Codone
Marzaiola
Mestolone
Moriglione
Moretta
Fasianidi
Coturnice
Pernice rossa
Starna
Quaglia
Apr
Fagiano
Rallidi
Porciglione
Gallinella d’acqua
Folaga
Scolopacidi
Combattente
Frullino
Beccaccino
Beccaccia
Columbidi
Colombaccio
Ott
Tortora selvatica
Turdidi
Merlo
Cesena
Tordo bottaccio
Tordo sassello
Corvidi
Ghiandaia
Gazza
Cornacchia grigia
Alaudidi
Allodola
“parere favorevole formulando le seguenti raccomandazioni:
in applicazione dei paragrafi 2.7.2 e 2.7.9 della Guida alla Disciplina della Caccia UE che stabiliscono l’utilizzo della decade di sovrapposizione.
in applicazione dei paragrafi 2.7.3 e 2.7.10 della Guida alla Disciplina della Caccia UE che stabiliscono l’uti1izzo di dati scientifici in discostamento dal dato KC nazionale come ad esempio pubblicazioni scientifiche, dati di monitoraggio ulteriori rispetto all’inanellamento quali ad esempio la telemetria satellitare e la bioacustica o dati di citizen science. Il calendario prevede inoltre previsione limitazioni del carniere per cacciatore giornaliero e stagionale”;
Oltre ai contenuti di cui sopra si evidenziano, altresì, le considerazioni seguenti:
1. Considerazioni sulla data di apertura della stagione venatoria delle specie Tordo Bottaccio, Cesena, Tordo Sassello, Canapiglia, Codone, Fischione, Mestolone, Beccaccino, Frullino, Combattente, Folaga Gallinella d’acqua.
La proposta ISPRA di posticipare l’apertura della caccia a queste specie non è motivata da alcuna ragione tecnico-scientifica specifica. Mancano nel parere ISPRA anche riferimenti alla realtà territoriale del Veneto. Inoltre:
Sulla base di quanto sopra esposto, la Regione del Veneto mantiene la data di apertura della caccia al 15 settembre, poiché tale scelta è altresì coerente con tutti i documenti interpretativi della Direttiva 147/2009/CE e con la legislazione nazionale.
2. Considerazioni sulla data di chiusura della stagione venatoria per le specie Tordo Bottaccio, Cesena e Tordo Sassello.
Le argomentazioni dell’ISPRA sono contenute in parte nel parere e in parte nell’Allegato tecnico, tuttavia, si trattano assieme nel seguente paragrafo.
La Guida alla Disciplina della Caccia UE stabilisce in modo chiaro ai paragrafi 2.7.3 e 2.7.10 che le Regioni degli Stati membri possono discostarsi dal dato KC nazionale se in possesso di dati scientifici che dimostrano una differenza nelle date d’inizio migrazione e di fine riproduzione rispetto al dato KC nazionale. Per questo motivo, non è condizione indispensabile l’intervento preventivo del MASE per differenziare le aree del paese. Non si ritiene inoltre corretta l’interpretazione di ISPRA relativamente alle discrepanze tecnico-scientifiche emerse tra i rappresentanti di Francia e Italia nell’interpretazione della Direttiva 147/2009/CE. Le posizioni francesi infatti tengono conto della distinzione fra movimenti invernali, non dovuti a migrazione (erratismi per ragioni climatiche/alimentari, dispersione, ecc.), e i movimenti di effettiva migrazione prenuziale (come è scientificamente necessario comprovare). Si sottolinea che tale importante distinzione tra le tipologie di movimento è citata esplicitamente anche dalla Commissione Europea nei testi di commento al documento Key Concepts. Questa possibilità di confusione da parte italiana è esplicitamente descritta dalla Commissione nel documento KC, che chiede un definitivo chiarimento su tale tematica, al fine di giungere una univoca interpretazione degli spostamenti dei migratori, da parte di tutti i Paesi mediterranei. Se dal punto di vista giuridico tutti gli uccelli in migrazione prenuziale hanno diritto alla tutela prevista dalla Direttiva Uccelli e dalla L. n. 157/1992, dal punto di vista scientifico la procedura da seguire per tradurre in dati e regole affidabili, segnatamente nella definizione dei KC, i movimenti degli animali presi a riferimento, deve basarsi su dati attendibili, in numero statisticamente sufficiente ed elaborati con criteri corretti e accreditati dalla comunità scientifica.
3. Considerazioni sulla data di definizione delle date di apertura e chiusura della stagione venatoria.
Nell’Allegato tecnico al parere, ISPRA espone varie considerazioni, in merito al documento KC, alle possibilità di aggiornamento di questo, nonché su alcuni paragrafi della Guida alla Disciplina della Caccia UE. Di seguito si espongono le relative osservazioni della Regione del Veneto:
Tutto ciò premesso, di seguito, vengono riportate le scelte gestionali, debitamente argomentate sotto il profilo normativo e tecnico scientifico, dell’Amministrazione regionale relativamente alle specie oggetto di caccia, ai periodi di prelievo, ai carnieri giornalieri e stagionali ammissibili e alle forme di caccia all’interno del calendario venatorio 2024/2025.
INDICAZIONI DI CARATTERE GENERALE
In relazione alla raccomandazione di ISPRA secondo il quale "Inoltre, la caccia in forma vagante, soprattutto se praticata con l’ausilio del cane da ferma o da cerca, non dovrebbe essere consentita per nessuna specie nei mesi di settembre e di gennaio. Tale restrizione è finalizzata a limitare il disturbo alla fauna in periodi sensibili (non solo nei confronti delle specie cacciabili) e un prelievo eccessivo.”, si ritiene di non aderire a tale raccomandazione atteso che la stessa non è supportata da indicazioni tecniche e studi che consentano di comprendere la ratio dell'indicazione medesima e la sua corretta applicazione nel contesto veneto.
Per quanto attiene al suggerimento secondo il quale: “Dal 22 gennaio 2025 la caccia a corvidi e colombaccio andrebbe esercitata esclusivamente da appostamenti collocati a non meno di 500 metri dalle zone umide frequentate dagli uccelli acquatici, che risultano particolarmente sensibili al disturbo causato dalla caccia. Considerando che tale periodo coincide anche con l’inizio delle attività riproduttive di diverse specie di uccelli da preda, è necessario che gli appostamenti siano situati ad una distanza superiore a 500 metri dalle pareti rocciose o da altri ambienti potenzialmente idonei alla nidificazione di rapaci rupicoli.”, si precisa che il calendario venatorio oggetto di approvazione, sia per i corvidi che per il colombaccio, prevede il termine della stagione venatoria il 20 gennaio 2025.
A. SPECIE CACCIABILI
TORTORA
Per quanto concerne la specie Tortora selvatica si premette quanto segue:
a) “... Se le Regioni ritenessero che pari risultato possa essere ugualmente raggiunto attraverso altre opere di ripristino degli habitat, esse agirebbero, comunque, nell’esercizio delle loro prerogative e dei poteri conferiti ai sensi dell’articolo 18 della legge 157/92 disciplinante l’attività venatoria”; b) “... la scrivente Direzione Generale non può sostituirsi alle più ampie facoltà di competenza regionale, compresa quella di disporre meccanismi misti che, a mo’ di esempio, da una parte riducano ulteriormente il prelievo e dall’altra garantiscano misure atte al ripopolamento”.
Alla luce di quanto sopra evidenziato, il progetto di calendario venatorio della Regione del Veneto, in ordine alla possibilità della caccia alla tortora per la stagione venatoria 2024/2025 ha ottenuto i seguenti pareri:
Per quanto concerne la gestione dell’habitat, l’Amministrazione regionale sta perseguendo il mantenimento e l’incremento di infrastrutture ecologiche, in aree collinare e di pianura, quali elementi naturali e seminaturali con funzioni di rifugio e collegamento ecologico, per un’estensione complessiva pari a circa 3.749 ha. Tali elementi sono rappresentati, in particolare, da siepi e fasce tampone, per un’estensione pari a circa 3.403 ha (corrispondenti a uno sviluppo di quasi 6000 km) e boschetti di pianura per un’estensione pari a 346 ha. A ciò si aggiunge che tra le superfici agricole, oggetto di sostegno, particolare rilievo assumono i prati permanenti e pascoli a bassa intensità di gestione, soprattutto in aree di montagna e collina, che supportano specie e habitat agricoli di pregio o minacciati rappresentando una componente essenziale del paesaggio agrario tradizionale del Veneto. Il Piano di Sviluppo Rurale (ora Complemento regionale per lo sviluppo rurale del Veneto 2023-2027) ha contribuito (e contribuisce) a una gestione favorevole alla salvaguardia di questi sistemi agricoli e della biodiversità associata intervenendo su circa 57.146 ha, pari al 42% dei prati permanenti e pascoli regionali. Nell’ambito del periodo di transizione della PAC, è prevista l’attivazione di bandi volti alla gestione sostenibile di prati umidi e zone umide e alla conversione di seminativi in prati. Tali interventi prevedono un impegno complessivo pari a 3 milioni di euro per impegni triennali per le aziende agricole. L’azione di Gestione sostenibile di prati umidi e zone umide prevede il mantenimento di un livello idrico variabile durante il corso dell’anno, incrementando l’ecotono e la diversità ambientale: le piante acquatiche e gli insetti acquatici possono compiere vari cicli, viene favorita la riproduzione degli anfibi, e una notevole quantità di uccelli migratori, passeriformi compresi, può trovare nutrimento. L’azione denominata “Conversione a prato delle superfici seminative” risulta sostanziale, in un contesto agroecosistemico dove vengono a mancare dei prati e dei prati avvicendati, collegati al settore lattiero-caseario, soprattutto nelle zone della bassa pianura veneta. In questi ambienti è infatti scomparso un habitat determinante nel migliorare la biodiversità degli ambienti coltivati. La creazione di prati poliennali misti a falciatura tardiva, costituiti da leguminose e graminacee tende, tra l’altro, a fornire una nicchia di nidificazione anche per le specie che nidificano a terra quali quaglia, fagiano, starna, allodola, cutrettola, saltimpalo.
Da ultimo, si richiama l’applicazione dell’Ecoschema 4 (Rotazione obbligatoria) per un totale di circa 91.577 ha, di cui “aiuto base” per 38.071 ha, Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN) per 50.615 ha e Natura 2000 per 2.891 ha; e l’applicazione dell’Ecoschema 5 (Misure specifiche per gli impollinatori) per un per un totale di circa 947 ha, di cui “Arboree base” per 30 ha, “Arboree ZVN” per 11 ha, “Arboree Natura 2000” per 4 ha, “Seminativo base” per 383 ha, “Seminativo ZVN” per 420 ha e “Seminativo Natura 2000” per 100 ha.
In linea con il Piano di gestione europeo, viene utilizzata come soglia regionale il limite di prelievo corrispondente al 50 % della media risultante dall’analisi dei carnieri delle ultime cinque stagioni (2019-2020, 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023 e 2023-2024) per un limite massimo prelevabile corrispondente a 540 tortore. A maggior tutela della specie si prevede una riduzione ulteriore del 25% del limite massimo prelevabile, con la conseguenza di un carniere massimo regionale pari a 405 tortore. La rilevazione degli esemplari di Tortora oggetto di prelievo verrà attuata, anche per la stagione venatoria 2024-2025, attraverso l’utilizzo della rilevazione in modalità online, per singola giornata di caccia, che consente l’indicazione da parte del singolo cacciatore dei prelievi stessi. Il monitoraggio giornaliero è quindi garantito dalla piattaforma software già ampiamente collaudata nel corso delle stagioni venatorie 2022/2023 e 2023/2024 di cui ai Decreti del Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione Ittica e Faunistico-Venatoria n. 788/2022 e n. 369/2023.
Tutto ciò detto, per quanto riguarda la specie Tortora selvatica (Streoptopelia turtur) in Veneto si prevede la caccia solamente nelle giornate di preapertura del 1° e 2 settembre (con un carniere massimo pari a 5 tortore per cacciatore), con carniere pari a 5 capi/cacciatore al giorno per un totale di 10 capi/cacciatore a stagione. Infatti, si ritiene che la combinazione dei meccanismi rappresentati dalla riduzione del prelievo e dagli interventi di miglioramento delle condizioni ambientali-ecologiche possa rappresentare una soluzione tangibile al degrado della specie, tale da consentire, in Veneto, la prosecuzione del prelievo venatorio della Tortora selvatica anche per la stagione 2024/2025.
CORVIDI E COLOMBACCIO
Premesso il parere favorevole espresso dal CTFVN in riferimento al prelievo le specie Ghiandaia (Garrulus glandarius), Gazza (Pica pica), Cornacchia nera (Corvus corone) e Cornacchia grigia (Corvus cornix), in ossequio al parere ISPRA l’Amministrazione regionale dispone che il prelievo dei corvidi, nei mesi di settembre e gennaio, venga effettuato solo nella forma da appostamento.
Anche per quanto riguarda la specie Colombaccio (Columba palumbus), in ossequio al parere ISPRA, l’Amministrazione regionale dispone che nei mesi di settembre e gennaio il prelievo venga effettuato solo nella forma da appostamento.
Ciò premesso si ritiene di poter consentire il prelievo venatorio delle specie Ghiandaia, Gazza, Cornacchia nera, Cornacchia grigia e Colombaccio nel periodo compreso tra il 15 settembre 2024 e il 20 gennaio 2025, evidenziando che per le specie in parola è ammessa anche la caccia in preapertura nelle sole giornate del 7 e 8 settembre 2024 e, limitatamente alla specie Colombaccio, il carniere massimo realizzabile in preapertura è pari a 10 capi giornaliero per cacciatore.
STARNA, FAGIANO E QUAGLIA
Il calendario venatorio prevede, come per la passata stagione, l’intenzione di consentire il prelievo della Starna (Perdix perdix) e del Fagiano (Phasianus colchicus) dal 15 settembre al 30 dicembre 2024, mentre per la Quaglia (Coturnix coturnix) si prevede l’apertura del prelievo al 15 settembre e una chiusura anticipata al 31 ottobre 2024.
A supporto di queste scelte gestionali, si evidenzia quanto segue.
L’ISPRA, a pag. 11 della Guida, indica che “Un periodo di caccia compreso tra il 1° ottobre ed il 30 novembre risulta accettabile sotto il profilo biologico e tecnico e compatibile con il periodo di fine della riproduzione e dipendenza definito dal documento “Key Concepts” (terza decade di settembre).”.
Al riguardo si ritiene si possa autorizzare l’arco temporale di cui all’art. 18, comma 1 della L. n. 157/1992 (dalla terza domenica di settembre a fine dicembre) in quanto si ritiene che tra la terza domenica di settembre ed il secondo giorno di ottobre non sia dato riscontrare, almeno in territorio veneto, differenze particolarmente significative in termini di completamento dei cicli riproduttivi e/o sviluppo fisico e comportamentale dei giovani appartenenti alla specie Starna.
Per contro, la posticipazione del prelievo comporterebbe una sorta di “doppia apertura generale” della stagione venatoria con concentrazione dei prelievi (nell’arco temporale compreso tra la terza domenica di settembre ed il 2 ottobre) a carico delle specie per le quali l’Istituto non suggerisce l’apertura posticipata, fatto questo che può comportare effetti anche assai negativi a carico della fauna selvatica.
Da ultimo si evidenzia che, l’affermazione di ISPRA secondo il quale: “dal momento che sul territorio regionale non sono presenti popolazioni naturali in grado di mantenersi nel tempo in assenza di ripopolamenti, mancano i presupposti affinché questa specie possa essere caccia nel corso della stagione 2024/2025”, non è supportata da evidenze scientifiche e studi riferiti al territorio regionale, per questo motivo l’Amministrazione prevede la possibilità di cacciare la specie Starna dal 15 settembre al 30 dicembre 2024 nel territorio regionale.
L’ISPRA, a pag. 12 della Guida, così si esprime: “Un periodo di caccia compreso tra il 20 settembre ed il 30 novembre risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine della riproduzione e dipendenza definito dal documento “Key Concepts” (2^ decade di settembre). Tuttavia l’ISPRA considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie il posticipo dell’apertura della caccia al 1° di ottobre in quanto coincidente con un più completo sviluppo dei giovani, in particolare quelli appartenenti alle covate tardive”.
A tal proposito, nel ribadire le preliminari considerazioni avuto riguardo alla fauna stanziale, si ritiene si possa autorizzare l’arco temporale di cui all’art. 18, comma 1 della L. n. 157/1992 (dalla terza domenica di settembre a fine dicembre) in quanto tra la terza domenica di settembre e il secondo giorno di ottobre non sia dato riscontrare, almeno in territorio veneto, differenze particolarmente significative in termini di completamento dei cicli riproduttivi e/o sviluppo fisico e comportamentale dei giovani appartenenti alla specie Fagiano. Per contro, la posticipazione suggerita comporterebbe una sorta di “doppia apertura generale” della stagione venatoria con concentrazione dei prelievi (nell’arco temporale compreso tra la terza domenica di settembre e il 1° ottobre) a carico delle altre specie oggetto di caccia, fatto questo che può comportare effetti anche assai negativi a carico della fauna selvatica.
L’ISPRA, a pag. 26 della Guida, così si esprime: “Un periodo di caccia compreso tra il 20 settembre ed il 31 dicembre risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine riproduzione e dipendenza definito dal documento “Key Concepts”. Tuttavia l’ISPRA considera opportuno il posticipo dell’apertura della caccia al 1° ottobre, poiché questa specie dovrebbe essere cacciata in forma vagante con il cane, pratica da evitarsi per ragioni connesse al disturbo arrecabile alla restante fauna non oggetto di prelievo nello stesso periodo per la presenza di giovani ancora alle dipendenze dai genitori”.
Al riguardo si ritiene che possa essere mantenuta la data di apertura della stagione di caccia prevista dall’art. 18, comma 1 della L. n. 157/1992, e ciò in quanto il trascorrere del limitato arco temporale compreso tra la terza domenica di settembre e il 1° ottobre non è in grado, ad avviso dell’Amministrazione regionale, di incidere significativamente sull’entità dell’impatto paventato dall’ISPRA, tenuto altresì conto che la caccia vagantiva con il cane viene autorizzata anche per altre specie nel limitato arco temporale di cui trattasi.
Si evidenzia inoltre che la Guida nulla riferisce in ordine ad una diversa data di chiusura della caccia che possa essere suggerita per la specie Quaglia in termini restrittivi rispetto a quanto stabilito dall’art. 18 della L. n. 157/1992. Anche per tale motivo si ritiene di confermare la data di chiusura al 31 ottobre. Si fa inoltre presente che la specie è classificata “Near threatened” in Europa e “Least concern” a livello globale, e quindi si tratta di definizioni entrambe al di fuori di quelle a rischio.
Da ultimo si aggiunge che:
Tutto ciò detto e nonostante un potenziale interesse venatorio per la specie in parola anche nei mesi di novembre e dicembre, in ossequio al parere espresso da ISPRA, l’Amministrazione regionale ritiene condivisibile stabilire la data di chiusura della caccia alla specie Quaglia al 31 ottobre 2024 con limitazione dei carnieri pari a 5 capi giornalieri e 25 stagionali.
ALLODOLA
Premesso il parere favorevole espresso dal CTFVN in riferimento al prelievo specie Allodola (Alauda arvensis), si rappresenta che già da diversi anni in Veneto vengono adottate le azioni previste dal Piano di gestione nazionale per tale specie, ed in particolare la previsione di un carniere giornaliero e stagionale rispettivamente di 10 e 50 capi.
Gli obiettivi posti in essere dalla Regione del Veneto attraverso il principale strumento programmatorio in ambito agricolo, il Piano di Sviluppo Rurale (oggi Complemento regionale di sviluppo rurale 2023-2028), si sono concretizzati anche in azioni volte a contrastare il degrado degli ecosistemi e la perdita della biodiversità e ripristinare condizioni di naturalità diffusa.
Il “rapporto di valutazione intermedio per il periodo 2014-2018”, consultabile presso il sito https://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/valutazione-2014-2020, ha descritto, tra l’altro, gli interventi pluriennali del PSR che stanno favorendo la diffusione di pratiche e sistemi agricoli e forestali a sostegno della biodiversità e del paesaggio. Il giudizio espresso dal valutatore indipendente (Agriconsulting) è positivo perché è stata migliorata la gestione dei sistemi agricoli estensivi di pregio e contrastata la banalizzazione del paesaggio agrario e le pratiche dannose alla biodiversità.
In particolare si annoverano come significativi un sensibile aumento del mantenimento in campo dei residui colturali grazie alla pratica della non lavorazione e in parte della minima lavorazione che sta prendendo sempre più piede grazie alle direttive comunitarie rivolte alla conservazione della fertilità dei suoli.
In merito alle pratiche collegate all’agricoltura estensiva, va evidenziato che l’attuale PSR Veneto prevede aiuti per il mantenimento dei prati, pratica assai favorevole all’allodola e in talune situazioni ambientali montane anche alla coturnice, in cui vengono eseguiti interventi di sfalcio con frequenza compatibile allo sviluppo della componente floristica che li caratterizza, a tutela della fauna tipica di questi ambienti. Dunque vengono eseguiti interventi di taglio frazionato o, nella nuova programmazione, un massimo di due sfalci, che fungono da sito di nidificazione, rifugio ed alimento.
Di notevole rilievo per l’allodola e parzialmente anche per la coturnice, sono circa 54.000 ha dedicati al mantenimento dei prati, prati seminaturali e pascoli e prati-pascoli. Inoltre, notevole influenza positiva sulla riproduzione dell’allodola e sul suo svernamento possono avere anche circa 5.500 km di siepi e fasce tampone. Una buona percentuale delle stesse infatti sono costituite da fasce inerbite senza l’inserimento di piante arboree e arbustive che rappresentano un ambiente adatto alla nidificazione dell’allodola e all’alimentazione delle sue covate per la buona disponibilità di insetti. In tal senso è bene sottolineare che anche l’inserimento di fasce tampone arboree e arbustive e di siepi che prevedono l’inserimento di una fascia erbacea, rappresentano nei primi anni successivi all’impianto (quando cioè le piante arboree e arbustive sono di piccole dimensioni ed inferiori al metro) un habitat utilizzabile dal passeriforme.
Un effetto rilevante sulla nidificazione dell’allodola e sul suo successo riproduttivo sarà inoltre data da future azioni previste per il nuovo PSR regionale a cui stanno lavorando, di comune accordo, il settore Agricoltura e il settore Faunistico-venatorio della Regione. In particolare, si sta attivamente collaborando per il finanziamento dei medicai misti a falciatura tardiva per circa 500.000,00 euro all’anno grazie ai quale si prevede la realizzazione nei prossimi anni di almeno 500-600 ha di questo intervento di miglioramento dell’habitat che com’è noto è inserito come azione di riqualificazione ambientale nel piano di conservazione dell’allodola redatto dall’ISPRA. Per questo tipo di intervento si prevede di dare priorità alla sua realizzazione all’interno di zone di ripopolamento e cattura dove la sua efficacia nel ricreare un habitat adatto, grazie alla mancanza di pressioni da parte dell’attività venatoria, dovrebbe estendersi anche alla fase di passo e svernamento oltre che ovviamente a quella riproduttiva.
L’Amministrazione regionale intende quindi riproporre, in ambito nazionale, queste linee di intervento poiché la strategia per la futura Politica Agricola Comunitaria (PAC) dovrà essere concertata con le altre regioni italiane e convergere in un unico strumento programmatorio, il Piano Strategico Nazionale. Tale percorso comprende, tra l’altro, l’introduzione di una condizionalità “rafforzata” che obbliga gli agricoltori, tra i nuovi vincoli, al mantenimento di elementi tipici del paesaggio e al mantenimento dei prati, soprattutto nelle aree della Rete Natura 2000, dunque anche con una prospettiva di salvaguardia nei confronti delle specie di avifauna nidificanti.
A tutto ciò si aggiunge che il vigente CSR 2023-2027, per l’anno 2023, ha determinato una superficie oggetto di impegno pari a circa 5.150.806 metri lineari di formazioni Arboreo-Arbustive, a 230,2 ha di Boschetti, a 53.407,70 ha di Prati-Pascoli e una superficie oggetto di impegno concessa a Biologico di circa 25.909,46 ha; da ultimo un totale di circa 8.911,48 ha di terreno a riposo per il 2024.
Pertanto, alla luce di quanto sopra rappresentato, si ritiene di poter confermare, anche per il calendario venatorio oggetto di approvazione, quale data di apertura della caccia il 2 ottobre 2024 e quale data di chiusura il 30 dicembre 2024.
MERLO
Premesso il parere favorevole espresso dal CTFVN in riferimento al prelievo specie Merlo (Turdus merula), e in ossequio a quanto previsto da ISPRA nel proprio parere, si ritiene di condividere l’indicazione che prevede il prelievo venatorio del Merlo, nel mese di settembre, esclusivamente nella forma da appostamento.
Ciò rilevato, si ritiene che il calendario venatorio sottoposto ad approvazione non si discosti sostanzialmente dalle indicazioni fornite dall’ISPRA medesimo all’interno del suo parere consultivo, anche in considerazione del fatto che il calendario venatorio prevede la caccia nel periodo compreso dal 15 settembre al 30 dicembre 2024, in quanto:
BECCACCIA
L’ISPRA, a pag. 27 della Guida, così si esprime: “Un periodo di caccia compreso tra il 1° ottobre ed il 10 gennaio risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine riproduzione e dipendenza definito dal documento “Key Concepts”. Stante lo stato di conservazione della specie e la forte pressione venatoria alla quale viene sottoposta, l’ISPRA considera idonea per la conservazione e la razionale gestione della specie la chiusura della caccia al 31 dicembre.”.
Nel rammentare che l’arco temporale indicato per la specie Beccaccia dall’art. 18, comma 1 della L. n. 157/1992 è compreso tra la terza domenica di settembre e la fine del mese di gennaio, si ritiene possa essere mantenuta la data di apertura prevista dall’art. 18 della L. n. 157/1992 (terza domenica di settembre) tenuto conto:
Per quanto concerne la data di chiusura, a supporto della decisione di mantenere la data del 20 gennaio 2025, si evidenzia che:
Tutto ciò detto, si ritiene di poter consentire il prelievo della Beccaccia nel periodo compreso tra il 15 settembre e il 20 gennaio 2025, limitando i carnieri a 3 capi giornalieri e 20 stagionali.
Qualora si dovessero verificare condizioni climatiche particolarmente avverse che possano compromettere la conservazione della specie Beccaccia (c.d. “ondate di gelo”), l'Amministrazione regionale, con specifico provvedimento, potrà prevedere la sospensione immediata del prelievo a carico della specie e garantire, anche attraverso le sue sedi territoriali, la divulgazione in tempo reale del provvedimento di sospensione medesimo attraverso pubblicazione sul sito web regionale nonché di invio di specifico comunicato con invito a darne massima diffusione da parte delle Associazioni venatorie e da parte dei Corpi/Servizi di Polizia provinciale. Tale sistema di monitoraggio ha già trovato condivisione da parte dell’Istituto nazionale di riferimento il quale ha espresso apprezzamento per la possibilità prevista dal calendario venatorio predisposto dalla scrivente Amministrazione, di esercitare un efficiente e rapido sistema di sospensione del prelievo della Beccaccia in presenza di eventi climatici sfavorevoli nel periodo di svernamento.
AVIFAUNA ACQUATICA
Per la stagione venatoria 2024-2025 è intenzione dell’Amministrazione regionale consentire, per le seguenti specie: Germano reale (Anas platyrhynchos), Folaga (Fulica atra), Gallinella d’acqua (Gallinula chloropus), Alzavola (Anas crecca), Mestolone (Anas clypeata), Canapiglia (Anas strepera), Porciglione (Rallus acquaticus), Fischione (Anas penelope), Codone (Anas acuta), Marzaiola (Anas querquedula), Beccaccino (Gallinago gallinago), Frullino (Lymnocryptes minimus) e Moriglione (Aythya ferina) il prelievo nel periodo compreso tra il 15 settembre 2024 e il 30 gennaio 2025, avvalendosi quindi della decade di sovrapposizione.
Per le specie Mestolone, Fischione, Marzaiola, Beccaccino, Frullino e Moriglione il CTFV ha espresso parere favorevole alla proposta di prelievo; per le restanti specie lo stesso Comitato ha espresso parere favorevole con la raccomandazione che nell’atto di approvazione del calendario venatorio debbano essere presenti motivazioni idonee a giustificare i periodi di prelievo previsti qualora discostanti dal dato KC nazionale.
A supporto delle scelte gestionali dell’Amministrazione regionale, si evidenzia quanto segue.
In ordine alla data di chiusura all’avifauna acquatica si evidenzia come i dati sperimentali raccolti ed elaborati in Veneto dall’Associazione Faunisti Veneti e dall’Associazione Culturale Sagittaria dimostrano un generale aumento della comunità di uccelli acquatici cacciabili e protetti censiti in gennaio in regione nell’arco di 29 anni. Ciò a dimostrazione del fatto che la gestione faunistico-venatoria in Veneto permette a più di 700.000 soggetti di varie specie di uccelli acquatici di trascorrere l’inverno in Veneto nel corso di un arco temporale superiore ai 20 anni, periodo in cui la caccia all’avifauna acquatica è sempre stata chiusa la fine del mese di gennaio.
A ciò si aggiunge che, i dati più recenti dei censimenti invernali degli uccelli acquatici in Italia dimostrano un aumento delle presenze per la maggior parte delle specie cacciabili e protette che svernano in Italia, tra cui anche molte specie a priorità di conservazione. Il germano reale, l’alzavola, il fischione, il codone, il mestolone, il moriglione, la moretta, la gallinella d’acqua sono tutti in aumento dal 2009 al 2018 e così molte specie protette, tra cui il fistione turco, il piovanello pancianera, il marangone minore, la pivieressa, l’avocetta, l’oca selvatica, l’oca lombardella, solo per citarne alcuni che hanno importanti presenze in Veneto, grazie in particolare agli habitat umidi naturali mantenuti dal mondo venatorio (Zenatello et al., 2021, Basso, 2020, Associazione Naturalistica Sagittaria, 2020).
Da ultimo, si evidenzia che sulla scorta della “Guida alla disciplina della caccia nell’ambito della Direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici”, la chiusura della caccia per le specie di uccelli acquatici è stata uniformata al 30 gennaio, non è quindi previsto alcuno scaglionamento delle chiusure in funzione delle diverse specie di questo gruppo.
Inoltre, per quanto concerne la fissazione della data di chiusura della stagione venatoria per gli Anatidi e per l’intera avifauna acquatica, sussistono ulteriori valutazioni di ordine tecnico che supportano la decisione dell’Amministrazione regionale di prevedere la chiusura al 30 gennaio 2025.
Di seguito si riportano, per singole specie, considerazioni di ordine tecnico, a supporto delle scelte gestionali da parte dell’Amministrazione regionale all’interno del calendario venatorio sottoposto ad approvazione, rappresentando che per le seguenti specie il CTFVN ha espresso parere favorevole: Beccaccino, Frullino, Fischione, Marzaiola, Mestolone, Moretta e Moriglione.
L’ISPRA, a pag. 16 della Guida, così si esprime: “Secondo il documento “Key Concepts” la fine del periodo di riproduzione e dipendenza è fissata al 31 agosto…e l’inizio della migrazione pre-nuziale al 1° gennaio…Il buono stato di conservazione del Germano in Europa, l’elevata consistenza della popolazione svernante in Italia, il fatto che una parte assai rilevante degli effettivi presenti nel nostro Paese sono da considerarsi stanziali e tendenzialmente in incremento potrebbero permettere la prosecuzione dell’attività di prelievo fino alla seconda decade di gennaio, senza che questo possa verosimilmente incidere in maniera significativa sullo status della popolazione….Tuttavia deve essere tenuto in conto il rischio di confusione con altre specie di anatre (relativamente elevato) ed il problema del disturbo derivante dall’attività venatoria nelle zone umide; pertanto l’ISPRA considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie un periodo di caccia compreso tra il 1° ottobre ed il 20 gennaio.”
Al riguardo si ritiene possa essere mantenuta la data di apertura prevista dall’art. 18 della L. n. 157/1992 (terza domenica di settembre) tenuto conto del buono stato di conservazione della specie a livello europeo (pag. 16 della Guida) e della data (31 agosto) alla quale si attesta la fine del periodo di riproduzione e dipendenza (pag. 16 della Guida). Si evidenzia altresì che il Decreto ministeriale 17 ottobre 2007, relativo alle misure limitative da adottarsi nelle ZPS, non prevede per il Germano reale l’apertura posticipata al 1° ottobre imposta invece per le altre specie di anatidi.
La specie è giudicata in aumento in Europa nord-occidentale cioè nell’areale che comprende l’Italia per questa specie nel lungo termine (Wetlands International, 2021) e in aumento moderato in Italia dal 2009 al 2018 (Zenatello et al., 2018). La caccia aperta alla terza domenica di settembre non ha quindi indotto effetti negativi sulle popolazioni di questa specie.
Per quanto riguarda la data di chiusura della stagione venatoria, il calendario prevede di mantenere la data del 30 gennaio 2025 e ciò anche in considerazione di:
Da ultimo, la relativa uniformità nella distribuzione dei prelievi nel corso delle ultime stagioni venatorie conferma sostanzialmente che tale specie in Italia assume natura sedentaria, e i capi che sono interessati dalla migrazione sono effettivamente rari come hanno dimostrato recenti tentativi di tracciamento mediante telemetria, ciò a voler significare che le date di inizio migrazione indicate dal parere ISPRA (ultima decade di dicembre ) (che a sua volta richiama quelle dei Key Concepts 2021) non sono conciliabili con quelle individuate dall’Atlante Europeo delle Migrazioni (III settimana di gennaio) in quanto riguardano i piccoli contingenti della popolazione che, appunto, affronta la migrazione e non invece l’intera popolazione.
Tutto ciò permesso, in considerazione di quanto sopra rappresentato e degli elementi di novità emersi anche in relazione al confronto con il contesto internazionale di riferimento, si ritiene legittimo prevedere la chiusura della caccia al Germano reale al 30 gennaio 2025.
L’ISPRA, a pag. 22 della Guida, così si esprime: “Secondo il documento “Key Concepts” la fine del periodo di riproduzione e dipendenza è fissata al 31 luglio (3^ decade di luglio) e l’inizio della migrazione prenuziale al 20 gennaio (3^ decade di gennaio). Un periodo di caccia compreso tra la terza domenica di settembre e il 20 gennaio risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine della riproduzione e dipendenza definito dal documento “Key Concepts”. Tuttavia, deve essere tenuto in conto il problema del disturbo derivante dall’attività venatoria nelle zone umide; pertanto l’ISPRA considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie il posticipo dell’apertura della caccia al 1° ottobre”.
Al riguardo si ritiene possa essere mantenuta la data di apertura prevista dalla L. n. 157/1992 (terza domenica di settembre) tenuto conto:
Per quanto concerne la data di chiusura, a supporto della decisione dell’intenzione di mantenere la data del 30 gennaio 2025, si evidenzia che:
Per le considerazioni sopra riportate, si ritiene ammissibile un periodo di caccia compreso tra il 15 settembre 2024 e il 30 gennaio 2025.
L’ISPRA, a pag. 22 e 23 della Guida, così si esprime: “Secondo il documento “Key Concepts” la fine del periodo di riproduzione e dipendenza è fissata al 31 agosto (3^ decade di agosto) e l’inizio della migrazione prenuziale al 1° marzo (1^ decade di marzo). Un periodo di caccia compreso tra la terza domenica di settembre e il 20 gennaio risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine della riproduzione e dipendenza definito dal documento “Key Concepts”. Tuttavia deve essere tenuto in conto il problema del disturbo derivante dall’attività venatoria nelle zone umide; pertanto l’ISPRA considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie il posticipo dell’apertura della caccia al 1° ottobre”.
L’ISPRA, a pag. 20 e 21 della Guida, così si esprime: “Secondo il documento “Key Concepts” la fine del periodo di riproduzione e dipendenza è fissata al 10 settembre (1^ decade di settembre) e l’inizio della migrazione prenuziale al 20 gennaio (3^ decade di gennaio)….Un periodo di caccia compreso tra la terza domenica di settembre e il 20 gennaio risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine della riproduzione e dipendenza definito dal documento “Key Concepts”. Tuttavia deve essere tenuto in conto il rischio di confusione con altre specie di anatre (relativamente elevato) ed il problema del disturbo derivante dall’attività venatoria nelle zone umide; pertanto l’ISPRA considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie il posticipo dell’apertura della caccia al 1° ottobre”.
Lo studio sopracitato ha permesso quindi di riconsiderare la data d’inizio migrazione dell’Alzavola, con riferimenti successivi a quelli utilizzati nel documento KC e con un’approfondita analisi della redazione di quest’ultimo. In base a questi riferimenti si conclude che la telemetria satellitare offra informazioni più complete rispetto ai dati d’inanellamento risalenti a mezzo secolo fa, e permetta quindi di distinguere i movimenti invernali non migratori dalla vera e propri migrazione, in armonia con quanto auspicato dalla Commissione nel documento KC 2021 su questa specie.
Vi sono quindi gli elementi conoscitivi per stabilire che in Veneto la migrazione prenuziale dell’Alzavola abbia inizio nella prima decade di febbraio e ciò è confermato dalla congruenza con i dati degli Stati UE vicini, quali Francia, Croazia, Spagna areale Nord. Per tutto quanto sopra esposto, l’Amministrazione regionale è legittimata all’applicazione del paragrafo 2.7.10 della Guida alla Disciplina della Caccia UE e, quindi, a rideterminare la chiusura della stagione venatoria sino al 31 gennaio.
L’ISPRA, a pag. 18 e 19 della Guida, così si esprime: “Secondo il documento “Key Concepts” la fine del periodo di riproduzione e dipendenza è fissata al 31 agosto (3^ decade di agosto) e l’inizio della migrazione prenuziale al 1° febbraio (1^ decade di febbraio)….Un periodo di caccia compreso tra la terza domenica di settembre e il 31 gennaio risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine della riproduzione e dipendenza definito dal documento “Key Concepts”. Tuttavia deve essere tenuto in conto il rischio di confusione con altre specie di anatre (relativamente elevato) ed il problema del disturbo derivante dall’attività venatoria nelle zone umide; pertanto l’ISPRA considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie un periodo di caccia compreso tra il 1° ottobre ed il 20 gennaio.”
L’ISPRA, a pag. 17 della Guida, così si esprime: “Secondo il documento “Key Concepts” la fine del periodo di riproduzione e dipendenza è fissata al 31 luglio (3^ decade di luglio) e l’inizio della migrazione prenuziale al 20 gennaio (3^ decade di gennaio)….Un periodo di caccia compreso tra la terza domenica di settembre e il 20 gennaio risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine della riproduzione e dipendenza definito dal documento “Key Concepts”. Tuttavia deve essere tenuto in conto il rischio di confusione con altre specie di anatre (relativamente elevato) ed il problema del disturbo derivante dall’attività venatoria nelle zone umide; pertanto l’ISPRA considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie il posticipo dell’apertura della caccia al 1° ottobre”.
Per quanto riguarda la data di chiusura della stagione venatoria, il calendario mantiene la data del 30 gennaio 2025 e ciò anche in considerazione di:
L’ISPRA, a pag. 23 della Guida, così si esprime: “Secondo il documento “Key Concepts” la fine del periodo di riproduzione e dipendenza è fissata al 20 settembre (2^ decade di settembre) e l’inizio della migrazione prenuziale al 20 febbraio (3^ decade di febbraio). Ulteriori dati raccolti e trasmessi ufficialmente alla Commissione Europea da parte dell’INFS (oggi ISPRA) testimoniano l’inizio della migrazione pre-nuziale già nel mese di gennaio…. e ciò è confermato dalle informazioni analizzate nell’Atlante della migrazione degli uccelli in Italia recentemente pubblicato dall’ISPRA. Un periodo di caccia compreso tra la terza domenica di settembre e il 20 gennaio risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine della riproduzione e dipendenza definito dal documento “Key Concepts”. Tuttavia deve essere tenuto in conto il problema del disturbo derivante dall’attività venatoria nelle zone umide; pertanto l’ISPRA considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie il posticipo dell’apertura della caccia al 1° ottobre”.
Al riguardo si ritiene possa essere mantenuta la data di apertura prevista dalla L. n. 157/1992 (terza domenica di settembre) tenuto conto che la questione del disturbo nelle zone umide è affrontata e risolta nei termini di cui al Decreto 17 ottobre 2007 del Ministero dell’Ambiente, Decreto che impone nei territori che fanno parte di Rete Natura 2000 (e nel Veneto quasi tutte le zone umide rientrano in Rete Natura 2000 in quanto dichiarate Zone di Protezione Speciale - ZPS) il divieto di caccia alla specie Porciglione in data antecedente al 1° ottobre (art.8) nonché, nel mese di gennaio, la limitazione dell’esercizio venatorio a sole due giornate fisse settimanali (art.5), imposizioni recepite rispettivamente ai punti 11 lettera f) e 11 lettera g) del calendario venatorio oggetto di approvazione.
Per quanto concerne la data di chiusura, a supporto della decisione dell’intenzione di mantenere la date del 30 gennaio 2025, si evidenzia che:
L’ISPRA, a pag. 17 della Guida, così si esprime: “Un periodo di caccia compreso tra la terza domenica di settembre e il 10 febbraio risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine della riproduzione e dipendenza definito dal documento “Key Concepts”. Tuttavia deve essere tenuto in conto il rischio di confusione con altre specie di anatre (relativamente elevato) ed il problema del disturbo derivante dall’attività venatoria nelle zone umide; pertanto l’ISPRA considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie un periodo di caccia compreso tra il 1° ottobre ed il 20 gennaio.”.
L’ISPRA, a pag. 18 della Guida, così si esprime: “Un periodo di caccia compreso tra la terza domenica di settembre e il 20 gennaio risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine della riproduzione e dipendenza definito dal documento “Key Concepts”. Tuttavia deve essere tenuto in conto il rischio di confusione con altre specie di anatre (relativamente elevato) ed il problema del disturbo derivante dall’attività venatoria nelle zone umide; pertanto l’ISPRA considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie il posticipo dell’apertura della caccia al 1° ottobre.”.
Il calendario venatorio risulta in linea con gli orientamenti espressi dall’ISPRA alle pag. 21 e 22 della Guida. A ciò si aggiunge che:
L’ISPRA, a pag. 23 e 24 della Guida, così si esprime: “Un periodo di caccia compreso tra la terza domenica di settembre e il 31 gennaio risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine della riproduzione e dipendenza definito dal documento “Key Concepts”. Tuttavia, deve essere tenuto in conto il problema del disturbo derivante dall’attività venatoria nelle zone umide e quello del rischio di confusione con altre specie cacciabili (Frullino); pertanto l’ISPRA considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie un periodo di caccia compreso tra il 1° di ottobre ed il 20 gennaio”.
L’ISPRA, a pag. 24 della Guida, così si esprime: “Un periodo di caccia compreso tra la terza domenica di settembre e il 31 gennaio risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine della riproduzione e dipendenza definito dal documento “Key Concepts”. Tuttavia, deve essere tenuto in conto il problema del disturbo derivante dall’attività venatoria nelle zone umide e quello del rischio di confusione con altre specie cacciabili (Beccaccino); pertanto l’ISPRA considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie un periodo di caccia compreso tra il 1° di ottobre ed il 20 gennaio”.
Al riguardo si ritiene possa essere mantenuta la data di apertura prevista dall’art. 18 della L. n. 157/1992 (terza domenica di settembre) tenuto conto:
L’ISPRA, a pag. 19 della Guida, così si esprime: “Secondo il documento “Key Concepts” la fine del periodo di riproduzione e dipendenza è fissata al 10 agosto (1^ decade di agosto) e l’inizio della migrazione pre-nuziale al 1° febbraio (1^ decade di febbraio). Va tuttavia osservato che ulteriori dati raccolti e trasmessi ufficialmente alla Commissione europea da parte dell’INFS (oggi ISPRA) testimoniano l’inizio della migrazione prenuziale già in gennaio… è ciò è ulteriormente confermato dalle informazioni analizzate nell’Atlante della migrazione degli uccelli in Italia…. Un periodo di caccia compreso tra la terza domenica di settembre e il 31 gennaio risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine della riproduzione e dipendenza definito dal documento “Key Concepts”. Tuttavia deve essere tenuto in conto il rischio di confusione con altre specie di anatre (relativamente elevato) ed il problema del disturbo derivante dall’attività venatoria nelle zone umide; pertanto l’ISPRA considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie un periodo di caccia compreso tra il 1° ottobre ed il 20 gennaio.”.
Dalla scheda specifica della Lista Rossa IUNC si evince infatti che la pressione venatoria non risulta essere un fattore di maggiore criticità per tale specie.
Il prelievo venatorio del Moriglione in Veneto è fortemente limitato, in quanto la normativa vigente (L. n. 157/1992, art. 18), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre - 31 gennaio, la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento Key concepts (prima decade di agosto) è precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie; la data di inizio della migrazione prenuziale indicata nel documento Key concepts coincide con la data di chiusura della caccia a tale specie, gran parte delle zone umide della regione Veneto di interesse fondamentale per lo svernamento ed il transito di specie di avifauna acquatica cacciabili, insiste all'interno di aree protette di interesse nazionale, regionale o provinciale interdette all'attività venatoria, circostanza quest'ultima che rende praticamente ininfluente il "disturbo" arrecato nelle aree residue dalla stessa attività venatoria alle specie di cui trattasi, in applicazione del criterio di omogeneità si intende unificare la data di chiusura della caccia delle specie appartenenti alla famiglia degli Anatidi. Inoltre se è vero che la classificazione AEWA nella colonna A1b ne prevede il divieto di caccia, è altrettanto vero che la Commissione ha chiesto l'eccezione, poiché la Direttiva Uccelli ne consente il prelievo. Peraltro, è già dato pacificamente accertato che il prelievo venatorio non è considerato un fattore che ha influenzato il declino di tale specie, che è invece attribuito alle trasformazioni degli habitat riproduttivi.
Un recente studio effettuato da ACMA in 34 zone italiane, ha valutato che la popolazione in transito postnuziale e in parte svernante non dimostra più il declino accertato fino al 2012, e appare in ripresa.
Ne consegue che, in tal modo, viene altresì rispettato il contenuto precettivo che emerge dalla corretta lettura della nota della Commissione Europea ARES (2019)3896523 del 19 giugno 2019, la quale, pur dando atto che Moriglione e Pavoncella sono specie incluse tra quelle cacciabili in base agli allegati della Direttiva 2009/147/CE, afferma che, anche a normativa invariata, è comunque doveroso per gli Stati membri perseguire l’obiettivo di assicurare la tutela delle specie in declino a cui tende l’emendamento all’Accordo AEWA approvato anche dall’Unione Europea, secondo le seguenti modalità. In altri termini, se la base giuridica per la tutela viene individuata nell’art. 7, paragrafo 4 della Direttiva Uccelli, il quale stabilisce che gli Stati membri devono accertare che l’attività venatoria delle specie cacciabili di cui all’allegato II “…rispetti i principi di una saggia utilizzazione e di una regolazione ecologicamente equilibrata delle specie di uccelli interessate e sia compatibile, per quanto riguarda la popolazione delle medesime, in particolare delle specie migratrici, con le disposizioni derivanti dall’articolo 2”, e nella norma da ultimo richiamata la quale, a sua volta, stabilisce che gli Stati membri devono adottare “…le misure necessarie per mantenere o adeguare la popolazione di tutte le specie di uccelli di cui all’articolo 1 a un livello che corrisponde in particolare alle esigenze ecologiche, scientifiche e culturali, pur tenendo conto delle esigenze economiche e ricreative”, quanto esposto dimostra che le misure già presenti e quelle in corso di adozione adottate dalla Regione e alle quali comunque si adeguerà automaticamente, sono più che sufficienti a dimostrare la sostenibilità del prelievo per le suddette specie, e il rispetto anche delle prescrizioni della nota della Commissione Europea per attuare gli emendamenti all’Accordo che si richiama pertanto al documento “Guida sulla Caccia ai sensi della Direttiva Uccelli”, redatto dalla stessa Commissione, il quale prevede che la caccia delle specie in declino “non può per definizione essere sostenibile a meno che non faccia parte di un piano di gestione correttamente funzionante che coinvolga anche la conservazione dell'habitat e altre misure che rallenteranno e alla fine invertiranno il declino”, e dunque ben può essere superata la sospensione della caccia “fino a che non vengano sviluppati degli appositi piani di gestione”.
Ciò detto, in riferimento al Piano di gestione nazionale del Moriglione (Aythya ferina), approvato con l’Accordo n. 108/CSR in data 10 maggio 2023 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano della Presidenza del Consiglio dei Ministri, l’Amministrazione regionale conferma il reinserimento della specie in parola tra quelle oggetto di prelievo, nel periodo compreso tra il 15 settembre 2024 e il 30 gennaio 2025, con i seguenti limiti di carniere: 2 capi giornalieri e 10 capi stagionali. Sempre in linea con il Piano di gestione, viene utilizzata come soglia regionale il limite di prelievo corrispondente al 75% della media risultante dall’analisi dei carnieri delle ultime stagioni venatorie in cui la specie è stata oggetto di prelievo, risultando quindi tra loro comparabili per un limite massimo prelevabile corrispondente a 2472 capi su scala regionale. Ciò peraltro è confermato da ISPRA che nel proprio parere così riporta: “Il prelievo della specie in ogni caso non dovrà superare la soglia del 75% della media degli abbattimenti delle ultime tre stagioni venatorie in cui la specie è stata cacciata; pertanto, il carniere massimo non dovrà superare i 2472 individui, come peraltro indicato nella proposta di calendario venatorio”. La rilevazione degli esemplari di Moriglione oggetto di prelievo verrà attuata attraverso una specifica modalità informatizzata che consente il monitoraggio giornaliero dei prelievi stessi.
Da ultimo si evidenzia che, anche per questa specie, sono fatti salvi i divieti e le limitazioni di cui al Decreto 17 ottobre 2007 del Ministero dell’Ambiente e puntualmente recepiti rispettivamente ai punti 11, lettera f) e 11, lettera g) del calendario venatorio oggetto di approvazione.
TURDIDI
Il calendario prevede il prelievo di Cesena (Turdus pilaris), di Tordo sassello (Turdus iliacus) e di Tordo bottaccio (Turdus philomelos) dal 15 settembre 2024 al 20 gennaio 2025, avvalendosi quindi della decade di sovrapposizione. A supporto delle scelte gestionali dell’Amministrazione regionale, si evidenzia quanto segue.
L’ISPRA, a pag. 30 della Guida, così si esprime: “Un periodo di caccia compreso tra la terza domenica di settembre ed il 10 di gennaio risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine della riproduzione e dipendenza definito dal documento “Key Concepts”. Tuttavia, stante la fenologia della migrazione post-riproduttiva e lo status della popolazione nidificante in Italia, l’ISPRA considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie il posticipo dell’apertura della caccia al 1° di ottobre”.
Al riguardo si ritiene di mantenere la data di apertura indicata dall’art. 18 della L. n. 157/1992 (terza domenica di settembre) tenuto conto:
Per quanto riguarda la previsione di prevedere la chiusura della caccia alla Cesena il 20 gennaio si evidenzia quanto segue.
L’ISPRA, a pag. 31 della Guida, così si esprime: “…Le modalità con cui la caccia ai tordi viene spesso praticata può determinare il rischio di abbattimenti involontari di specie simili (in particolare il Tordo bottaccio) e quindi l’ISPRA ritiene inopportuna una chiusura differenziata della caccia nell’ambito di questo gruppo. Pertanto, anche per il Tordo sassello risulta indicato un periodo di caccia compreso tra il 1° ottobre ed il 10 gennaio”.
Al riguardo si ritiene di mantenere la data di apertura indicata dalla L. n. 157/1992 (terza domenica di settembre) tenuto conto:
Per quanto riguarda la previsione di prevedere la chiusura della caccia al Tordo sassello il 20 gennaio si evidenzia quanto segue.
L’ISPRA, a pag. 31 della Guida, così si esprime: “Un periodo di caccia compreso tra la terza domenica di settembre ed il 20 di gennaio risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine della riproduzione e dipendenza definito dal documento “Key Concepts”. Tuttavia, stante la fenologia della migrazione post-riproduttiva e lo status della popolazione nidificante in Italia, l’ISPRA considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie il posticipo dell’apertura della caccia al 1° di ottobre”.
Al riguardo si ritiene di mantenere la data di apertura prevista dall’art. 18 della L. n. 157/1992 tenuto conto:
Per quanto riguarda la previsione di chiusura della caccia al Tordo bottaccio al 20 gennaio si evidenzia quanto segue:
Per tutto quanto sopra riportato è evidente che l’inizio del periodo di migrazione prenuziale prevalentemente indicato per l’Italia ricada nell’ultima decade di gennaio. Considerando che la sovrapposizione di una decade è consentita dal paragrafo 2.7.2 della guida interpretativa, ciò permette la fine del prelievo venatorio al 20 gennaio, non pregiudicando lo stato di conservazione della specie. Quindi, in applicazione del principio di omogeneità, si intende unificare la data di chiusura della caccia al 20 gennaio delle specie appartenenti alla famiglia dei Turdidi.
MORETTA
In riferimento alla specie Moretta (Aythya fuligula), l’Amministrazione regionale intende assumere un indirizzo gestionale che prevede la possibilità di cacciare la specie in parola nel periodo compreso tra il 2 novembre 2024 e il 20 gennaio 2025, con carnieri pari a 2 capi giornalieri e 5 stagionali. A tale riguardo si evidenzia come l’ISPRA, a pag. 19 e 20 della Guida medesima, così si esprime: “Secondo il documento “Key Concepts” la fine del periodo di riproduzione e dipendenza è fissata al 31 agosto (3^ decade di agosto) e l’inizio della migrazione prenuziale al 1° febbraio (1^ decade di febbraio)... Un periodo di caccia compreso tra la terza domenica di settembre e il 31 gennaio risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine della riproduzione e dipendenza definito dal documento “Key Concepts”. Tuttavia deve essere tenuto in conto il rischio di confusione con altre specie di anatre, relativamente elevato in generale e particolarmente elevato nel caso della Moretta tabaccata… ed il problema del disturbo derivante dall’attività venatoria nelle zone umide; pertanto l’ISPRA considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie un periodo di caccia compreso tra il 1° ottobre ed il 20 gennaio”. Da quanto sopra esposto, appare del tutto evidente che, limitando il prelievo al solo periodo compreso tra il 2 novembre 2024 e il 20 gennaio 2025 oltre a rispettare quanto contenuto nel documento Key Concepts, viene ridotto al minimo il rischio di confusione con altre specie di anatre ed in particolare con la Moretta tabaccata.
Si ricorda inoltre che l’art. 18, comma 1 della L. n. 157/1992, consente il prelievo venatorio dalla terza domenica di settembre fino alla fine di gennaio.
A quanto sopra esposto si aggiunge:
La Moretta tabaccata (Aythya Nyroca) è quindi in una situazione favorevole e non critica in tutto il suo areale, europeo, africano e nazionale. Per quanto concerne specificatamente la Moretta, si evidenzia che le valutazioni IUCN, aggiornate al 2019, classificano la specie “Least concern” sia in Europa, sia a livello globale, cioè quella riservata alle specie comuni e non a rischio, inoltre lo stesso accordo AEWA, assegna alla Moretta la categoria C1, ossia quella delle specie cacciabili senza particolari limiti in tutti gli stati firmatari, senza alcun piano di gestione.
Inoltre, per la specie Moretta, sono fatti salvi i divieti e le limitazioni di cui al Decreto 17 ottobre 2007 del Ministero dell’Ambiente e puntualmente recepiti rispettivamente ai punti 11, lettera d) e 11, lettera g) del calendario venatorio di cui alla DGR n. 1009/2023.
Ciò rappresentato, si evidenzia quanto segue.
ISPRA, a pagina 10 del proprio parere, ha ritenuto, in via sperimentale, ammissibile la caccia alla specie Moretta subordinandola al rispetto delle condizioni di cui al protocollo “Possibilità di inserimento della Moretta (Aythya filigula) nei calendari venatori delle regioni del Nord Italia”.
In realtà ISPRA si limita a raccomandare di subordinare la possibilità di prelievo della Moretta al recepimento delle indicazioni contenute nel report allegato al parere. Prima di tutto è necessario evidenziare che, trattandosi di una raccomandazione relativa al recepimento di indicazioni, non si possa (e non si debba) intendere, a priori, come una condizione vincolante per l’ammissibilità del prelievo venatorio della specie Moretta. Sono dieci le indicazioni (e, lo ripetiamo, indicazioni e non prescrizioni) che ISPRA riporta nell’allegato al richiamato parere. Pur ribadendo che trattasi di “raccomandazioni” e “indicazioni” di per sé non vincolanti, l’Amministrazione regionale, nel prevedere la possibilità di prelievo venatorio alla specie Moretta per la stagione venatoria 2024-2025, terrà conto delle condizioni di cui al richiamato protocollo al pari di quanto già avvenuto nella stagione venatoria 2023-2024.
Nello specifico si evidenzia che:
La rilevazione degli esemplari di Moretta oggetto di prelievo (che l’Istituto nazionale di riferimento fissa in un tetto massimo di 103 individui) verrà attuata attraverso una specifica modalità informatizzata che consente il monitoraggio giornaliero dei prelievi stessi garantito dalla piattaforma software già ampiamente collaudata nel corso della precedente stagione venatoria 2023/2024 di cui al Decreto n. 369/2023.
COTURNICE
Premesso il parere favorevole espresso dal CTFVN in riferimento al prelievo specie Coturnice (Alectoris graeca), si rappresenta che il calendario venatorio regionale stabilisce che la specie, in Veneto, è oggetto di caccia limitatamente ai mesi di ottobre e novembre (in particolare dal 2 ottobre al 30 novembre 2024), esclusivamente sulla base di piani di prelievo numerici formulati in base ai risultati di specifici censimenti annuali ed in particolare vengono annualmente eseguiti monitoraggi primaverili al canto e monitoraggi estivi sulle covate, al fine di verificare il successo riproduttivo della specie.
Ciò premesso, la specie in parola è attualmente oggetto di un limitato prelievo nei soli territori provinciali di Belluno e Treviso; tali prelievi, data l’esiguità degli stessi, non possono che definirsi “residuali”.
L’Amministrazione provinciale di Belluno, attraverso il personale del Corpo di Polizia provinciale e il supporto volontaristico delle associazioni venatorie, come sopra già evidenziato, effettua monitoraggi annuali propedeutici alla definizione degli specifici piani di prelievo i quali, si sottolinea, vengono redatti adottando le misure di conservazione previste per le Zone speciali di conservazione e approvate dalla Regione del Veneto con Delibera di Giunta regionale oltreché sulla base di preliminare parere dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA).
È utile ricordare che tale approccio tecnico è utilizzato in tutti i settori oggetto di monitoraggio, e quindi anche al di fuori della Rete Natura 2000. Da ultimo, si evidenzia che per ciascun capo oggetto di prelievo viene compilata una scheda di rilievo dei dati biometrici utili per una prima valutazione dello status della popolazione. Anche nel caso del territorio ricadente in provincia di Treviso vengono effettuati puntuali censimenti primaverili ed estivi alla coturnice.
All’uopo si ricorda che le sedi territoriali organizzano corsi formativi per l’effettuazione dei censimenti primaverili per valutare la consistenza dei galliformi alpini (Coturnice e Gallo forcello) nei territori di rispettiva competenza. La sede di Treviso, nel corso del 2019, ha autorizzato un corso formativo sul censimento primaverile di Coturnice e Gallo forcello in ossequio alle direttive nazionali previste dal piano di gestione elaborato dall'Istituto Superiore per la Ricerca e la Protezione dell’Ambiente (ISPRA). Tale corso è tenuto dal Dott. Angelo Lasagna, tecnico faunistico specializzato nella gestione dei galliformi alpini. Il corso si è tenuto a Vittorio Veneto dal 12 al 14 aprile 2019 e ha previsto una prova pratica di monitoraggio dei galliformi attraverso l'uso del playback.
In tali contesti provinciali, il prelievo venatorio della Coturnice è possibile solo se compatibile con la tutela della specie medesima e con la possibilità di adattare la gestione venatoria alle reali esigenze di conservazione, ciò che effettivamente avviene.
Nel restante territorio alpino, ricadente nelle province di Vicenza e Verona, la Coturnice non è più oggetto di prelievo venatorio ormai da una decina di anni. Nell’ambito di tali province la specie è presente, ancorché in modo sporadico sul Monte Baldo e nella Lessinia veronese. In provincia di Vicenza è ancora segnalata, con esigue popolazioni naturali, solo nel Comprensorio alpino n. 7 “Sinistra Brenta” e segnatamente nei comuni di Romano d'Ezzelino, Pove del Grappa, Solagna, San Nazario e nell'AFV Cismon del Grappa (Valbrenta e Monte Grappa); le popolazioni presenti sono tutte all'interno del SIC/ZPS IT3230022 “Massiccio del Grappa”.
Per ciò che riguarda eventuali interventi a salvaguardia dell’habitat tipico della specie, sino ad un recente passato, tali interventi erano circoscritti ad operazioni di sfalcio e contenimento della vegetazione arbustiva effettuati dai singoli Comprensori alpini limitatamente alle zone in cui la Coturnice era segnalata e, soprattutto, orientati a ricreare un ambiente idoneo alla nidificazione e al successivo allevamento delle covate e, di conseguenza favorire la conservazione e l’incremento delle popolazioni del galliforme alpino.
Per quanto riguarda la formazione delle figure previste per la gestione dei tetraonidi attraverso specifici percorsi abilitativi, si rappresenta che i monitoraggi vengono effettuati da personale volontario opportunamente formato attraverso corsi abilitativi organizzati a livello provinciale e coordinati da personale appartenente ai Corpi di Polizia provinciale.
Per quanto concerne la suddivisione del territorio interessato dalla specie in parola, ad oggi l’Amministrazione regionale non ha ancora preso in considerazione la suddivisione del territorio in distretti alpini ciò anche in considerazione della tradizionale ripartizione del territorio medesimo in Comprensori e Riserve alpine che, da sempre, dimostrano un approccio gestionale rispettoso dell’ambiente e dei contingenti faunistici che lo caratterizzano.
Da ultimo, per quanto riguarda eventuali fenomeni di ibridazione con esemplari Alectoris rufa, si evidenzia che in Veneto non si conoscono dati certi di popolazione, anche di piccole dimensioni, autoriproducentesi da parte della specie in parola e non esistono nuclei di popolazione allo stato libero. Si ricorda, da ultimo, che gli esemplari di pernice rossa immessi esclusivamente all’interno di Aziende agri-turistico-venatorie, sono soggetti di allevamento e quindi con una “fitness” estremamente bassa. Il destino di detta forma di allevamento, per niente ambientata in termini naturali e quindi incapace di sottrarsi alla cerca “inesorabile” degli ausiliari e di conseguenza all’abbattimento.
2. MAMMIFERI
Lepre comune e Coniglio selvatico
Premesso il parere favorevole espresso dal CTFVN in riferimento al prelievo specie Lepre comune (Lepus europaus) e Coniglio selvatico (Oryctolagus cuniculus), l’ISPRA espone quanto segue: “la stagione venatoria non dovrebbe essere consentita prima dell’inizio di ottobre, per non interferire con il termine della stagione riproduttiva. Molte femmine sono ancora gravide e/o in allattamento alla terza domenica di settembre e le ultime nascite si verificano nella prima decade di ottobre; oltre a ciò, va considerato che i giovani restano dipendenti dalla madre per non meno di 20 giorni dopo la nascita. Come per il coniglio, inoltre, il prelievo dovrebbe essere pianificato sulla base dei risultati di stime d’abbondanza e/o analisi dei carnieri stabilite in dettaglio forme di caccia sostenibile; a tal fine dovrebbero essere predisposti piani di abbattimento da attuare in singoli istituti di gestione o loro porzioni.”.
Si ritiene di mantenere la data di apertura prevista dall’art. 18 della L. n. 157/1992 (terza domenica di settembre) tenuto conto:
Si rimanda inoltre alle considerazioni proposte in sede preliminare avuto riguardo alle specie stanziali.
Volpe
Premesso il parere favorevole espresso dal CTFVN in riferimento al prelievo specie Volpe (Vulpes vulpes), l’ISPRA si limita a prevedere che la caccia in forma vagante nei confronti di questa specie dovrebbe essere autorizzata a partire dal 2 ottobre 2024.
Si ritiene di mantenere l’arco temporale previsto dall’art. 18, comma 1 della L. n. 157/1992 (dal 15 settembre 2024 al 30 gennaio 2025), senza distinzioni correlate alla modalità di esercizio venatorio, in quanto:
GIORNATE DI CACCIA AGGIUNTIVE NEL PERIODO 1° OTTOBRE - 30 NOVEMBRE
Il calendario prevede la possibilità di due giornate integrative da appostamento fisso o temporaneo (in applicazione dell’art. 18, comma 6 della L. n. 157/1992 e dell’art. 16, comma 2, lettera b della L.R. n. 50/1993) tenuto conto di quanto segue:
Inoltre, in relazione ai fattori di carattere quantitativo, che supportano la decisione di concedere le due giornate integrative, si richiamano le risultanze di cui all’elaborazione denominata “Documentazione a supporto del progetto di calendario per le giornate di caccia nei mesi di ottobre e novembre - Stagione venatoria 2024-2025” inviata a ISPRA con nota prot. n. 210826 del 30/04/2024, relativa all’incidenza specie per specie del prelievo ascrivibile alle due giornate aggiuntive. Tale documento è finalizzato a dimostrare che a livello regionale, per le stagioni venatorie 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, i due indicatori relativi alla pressione venatoria e all’incidenza del prelievo venatorio complessivo, incidono limitatamente sulle due giornate integrative (fatta eccezione per il prelievo dei Turdidi nel territorio provinciale di Vicenza), e ciò a ulteriore supporto della scelta di prevederle per l’avifauna migratoria nei soli mesi di ottobre e novembre.
PERIODO DI ADDESTRAMENTO ED ALLENAMENTO DEI CANI
Premesso che la data di inizio per l’addestramento e l’allenamento dei cani da caccia è fissata con norma di legge (art. 18, comma 2 della L.R. n. 50/1993), si evidenzia come il calendario venatorio non si discosti, sul punto, da quello relativo alla stagione venatoria 2008-2009 in occasione della quale l’allora INFS non aveva evidenziato alcuna osservazione al riguardo. Si sottolinea, inoltre, che nessun riscontro confermativo, nel merito dei paventati impatti potenziali, è stato prodotto dalle competenti Amministrazioni provinciali (oggi Unità Organizzativa Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria). Al riguardo, si evidenzia che dette Strutture hanno in materia di allenamento ed addestramento cani una particolare competenza: esse infatti debbono individuare, in sede di pianificazione faunistico-venatoria (art. 9, comma 2, lettera e) della L.R. n. 50/1993), le zone ed i periodi per l’addestramento, l’allenamento e le gare di cani da caccia, attività tendenzialmente affini all’allenamento/addestramento per così dire “libero” ai sensi dell’art. 18, comma 2 della L.R. n. 50/1993. Esse hanno, pertanto, tutta la competenza per valutare localmente (con riferimento al proprio territorio ed ai relativi ambienti) l’opportunità o meno di proporre alla Regione (cosa che non hanno fatto) di introdurre specifiche limitazioni temporali aggiuntive a quelle stabilite dal più volte richiamato art.18. Ad ogni buon conto, si evidenzia che la stessa Amministrazione regionale, nell’ambito delle misure di attenuazione del PFVR a carico dei siti Natura 2000, ha provveduto ad introdurre ove opportuno, a seguito di specifica valutazione sito per sito, il posticipo dell’inizio dell’attività di addestramento cani in territorio libero al 1° settembre. Aggiungasi che il D.M. 17.10.2007 ha disposto il divieto dell’addestramento prima del 1° settembre in tutte le ZPS, divieto recepito al punto 11, lettera e) dal calendario venatorio oggetto di approvazione.
Da ultimo si ritiene opportuno evidenziare che l’attività in parola è limitata alle aree aperte all'esercizio venatorio, ma con espressa esclusione dei terreni con colture in attualità di coltivazione e in presenza di colture specializzate. Tali aree agricole sono particolarmente estese nel comparto planiziale e offrono quindi ampie zone di rifugio alla fauna selvatica, mentre, nel restante territorio collinare e montano sono le condizioni di rifugio naturale ad essere ampiamente diffuse.
VALICHI MONTANI
La Regione del Veneto, subito dopo la promulgazione della L. n. 157/1992, e sulla base delle indicazioni tecniche fornite dall’ex Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS, oggi ISPRA) tramite la nota n. 1598/T-A50 del 16/3/1993, ha già ottemperato formalmente a quanto disposto dall’art. 21, comma 3 della medesima L. n. 157/1992, inerente i valichi montani interessati dalle rotte di migrazione dell'avifauna.
Ciò detto, per quanto disposto dall’art. 21, comma 3 della L. n. 157/1992 e per quanto previsto dal Piano faunistico venatorio regionale 2022-2027 che ricomprende i valichi montani nelle zone di protezione, la caccia sui valichi montani rappresentati dal “Monte Pizzoc” e dal “Passo Monte Croce Comelico” è vietata.
PRELIEVO NELLE AZIENDE AGRI-TURISTICO-VENATORIE
Inserimento della specie cacciabile Pernice rossa Alectoris rufa, taxon alloctono per il Veneto.
L’ISPRA afferma che, in riferimento alla Pernice rossa, “manchino i presupposti per consentirne l’immissione in natura, sia pure esclusivamente all’interno delle Aziende agri-turistico-venatorie”.
Per quanto concerne la Pernice rossa si ritiene che le riserve formulate da parte dell’ISPRA non siano condivisibili.
Trattasi appunto di specie oggetto di rilascio esclusivo nelle Aziende agro-turistico-venatorie, ove in poco tempo, al massimo qualche settimana, i capi liberati scompaiono senza lasciare traccia di sé in quanto abbattuti o predati, essendo dotati di una fitness bassissima. Non si conoscono episodi di nidificazione. Non esistono nuclei di popolazione allo stato libero.
Ne consegue che, nel caso specifico, non si realizza alcuna introduzione in natura di specie alloctona, vietata tra l’altro dal D.P.R. n. 357/1997, e ciò proprio in relazione al fatto che i capi provenienti da allevamento e liberati in Azienda agro-turistico-venatoria vengono prontamente abbattuti o predati.
Si ritiene inoltre opportuno ricordare che le Aziende agro-turistico-venatorie vengono autorizzate in presenza di agricoltura svantaggiata e/o contesti ambientali di scarsa valenza faunistica, tipici della pianura con indirizzo colturale prevalentemente cerealicolo. In detti ambienti ben difficilmente è dato rinvenire esemplari di Coturnice (Alectoris graeca), con la conseguenza che è di fatto insussistente la possibilità di ibridazione naturale tra Pernice rossa e Coturnice (specie sedentaria a maggior diffusione nelle aree pre-alpine il cui areale si colloca al di sopra degli 800-1000 metri di altitudine).
Da ultimo, si considera che gli esemplari immessi sono soggetti obbligatoriamente di allevamento e, lo ripetiamo, con una “fitness” molto bassa già al momento dell’immissione (non è prevista alcuna forma di ambientamento), che non possono quindi dare origine a popolazioni stabili in tale contesto ambiente e gestionale. Si ricorda che anche il TAR Veneto ha già vagliato e ritenuto legittime in passato tali immissioni nella sentenza Sez. I, 16.12.2020 n. 1263.
Quaglie d’allevamento
L’Amministrazione regionale ritiene, anche sulla base di una pluriennale esperienza condotta in collaborazione con le allora Province e Città Metropolitana di Venezia (oggi Sedi territoriali dell’Unità Organizzativa Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria) che sul territorio garantiscono l’assolvimento delle funzioni di presidio costante delle attività degli istituti privatistici, di non uniformarsi all’indirizzo formulato dall’ISPRA tenuto conto soprattutto della ridotta capacità di adattamento dei soggetti provenienti da allevamento immessi alla quale consegue una possibilità di sopravvivenza degli eventuali “superstiti” praticamente nulla.
Aggiungasi anche in questo caso, così come evidenziato per la pernice rossa, che le AATV vengono istituite per legge in territori a scarso pregio ambientale. Per contro le quaglie selvatiche prediligono, ovviamente, ambienti ad elevata valenza ecologica con la conseguenza che l’incontro e l’eventuale ibridizzazione tra Quaglie giapponesi (Coturnix coturnix japonica) e Quaglie comuni (Coturnix coturnix coturnix) si prospetta quale evento certamente assoggettabile a verifica ma, di fatto, non riscontrabile nella realtà veneta alla luce delle considerazioni di cui sopra.
I soggetti di quaglia immessi, destinati essenzialmente all’addestramento venatorio dei cani da caccia (anche a fini di riporto), già al momento dell’immissione presentano una “fitness” molto bassa (non è prevista alcuna forma di ambientamento), tanto che hanno perso anche il comportamento migratorio. Si ritiene quindi che in tali contesti gestionali (Aziende agri-turistico venatorie istituite in presenza di agricoltura svantaggiata e/o contesti ambientali di scarsa valenza faunistica) le quaglie immesse non riescano a sopravvivere all’attività venatoria, a superare l’inverno e a dare origine a popolazioni stabili in grado di ibridarsi con le popolazioni naturali della specie.
Parimenti, come già evidenziato per la Pernice rossa, anche per la sottospecie japonica del genere Coturnix, non si realizza alcuna “introduzione in natura di specie alloctona” (che è vietata dal D.P.R. n. 357/1997), e ciò proprio in relazione al fatto che i capi provenienti da allevamento liberati in Azienda agro-turistico-venatoria vengono prontamente abbattuti.
CONTAMINAZIONE DA PIOMBO
Le disposizioni di cui al Regolamento (UE) 2021/57, che vietano l’uso di munizioni spezzate contenenti piombo all’interno o in prossimità di zone umide nel territorio dell’Unione Europea, sono recepite al punto 12 lettera g) del calendario venatorio oggetto di approvazione.
In particolare si evidenzia che al fine di consentire l’individuazione delle zone umide stesse, sul Geoportale regionale, al link di seguito riportato, è stata implementata la cartografia relativa alle zone umide in cui vige il divieto in parola (https://idt2.regione.veneto.it/idt/webgis/viewer?webgisId=99).
Tutto ciò premesso, con il presente atto, si dispone l’approvazione del calendario venatorio regionale per la stagione venatoria 2024/2025, facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento quale Allegato C.
L’eventuale gestione a fini venatori della specie Cinghiale (Sus scrofa) venga realizzata e regolamentata dalla Sede territoriale di Verona dell’Unità Organizzativa Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria, secondo gli indirizzi sperimentali approvati con DGR n. 2088 del 03/08/2010 e ss.mm.ii., la cui applicabilità viene quindi estesa anche per la stagione venatoria 2024-2025. In riferimento alla problematica rappresentata dalla Peste Suina Africana (PSA) si ricorda che con DGR n. 251 del 13/03/2024 l’Amministrazione regionale ha provveduto, così come disposto dal Commissario straordinario alla PSA, all'adeguamento del Piano Regionale di Interventi Urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della Peste Suina Africana con i contenuti del Piano straordinario di catture, abbattimento e smaltimento dei cinghiali (Sus scrofa).
Da ultimo pare opportuno soffermarsi su due questioni sulle quali la Giunta regionale è intervenuta incidentalmente a supporto dell’approvazione del calendario venatorio già a partire dalla stagione 2012-2013, questioni il cui rilievo suggerisce di integrare come segue le argomentazioni di merito sin qui esposte:
a) inclusione tra le specie cacciabili di numerose specie di uccelli classificati dall’ISPRA in attuazione della c.d. direttiva uccelli di categoria SPEC (Special of European Conservation Concern), che si vorrebbero non cacciabili in assenza di un “Piano di Gestione”; b) previsione della cacciabilità di avifauna migratrice prima del termine del periodo di riproduzione e dopo l’avvio della fase di migrazione c.d. prenuziale.
Quanto all’inclusione tra le specie cacciabili di numerose specie di uccelli classificati dall’ISPRA in attuazione della c.d. Direttiva “Uccelli” di categoria SPEC (Special of European Conservation Concern) occorre considerare che tali specie non sono quelle ritenute sensibili dalla Commissione Europea, ma quelle indicate in difficoltà da una agenzia privata internazionale che studia l’avifauna. Tra queste specie cacciabili, ritenute in stato di conservazione non favorevole, al momento sono solo alcune quelle per le quali in ambito comunitario è già stato predisposto un piano di gestione di livello europeo.
Come ricavabile dalla Guida interpretativa della Direttiva “Uccelli” (paragrafo 2, punto 4, punto 24/29) anche l’approntamento dei Piani di gestione non comporta comunque di per sé la sospensione dell’attività venatoria. Tanto è vero che l’ISPRA, nella sua Guida alla stesura dei calendari (pag. 5), pone la questione relativa alla sospensione della caccia alle specie in declino come raccomandabile, fatta salva la sua inclusione nei piani di gestione.
Quanto infine ai periodi di durata del calendario venatorio con riferimento alle fasi di migrazione prenuziale e di completamento dell’accrescimento dei giovani esemplari, va osservato, ad integrazione di quanto argomentato nei paragrafi precedenti, che i margini di difformità rispetto al parere consultivo dell’ISPRA vanno ricondotti anche a una valutazione delle contingenti situazioni atmosferiche e climatiche, laddove si possano manifestare nei migratori evidenze concernenti attività di preparazione della migrazione prima della scadenza della durata dell’attività venatoria, secondo i poteri concessi dai richiamati artt. 18 e 19 della L. n. 157/1992.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
Preso atto del parere consultivo reso dal CTFVN - Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Nazionale acquisito con prot. n. 246308 del 22/05/2024 (Allegato A);
Preso atto del parere consultivo reso dall’ISPRA - Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale acquisito con prot. n. 259614 del 29/05/2024 (Allegato B);
RICHIAMATA la “Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della Legge n. 157/1992, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42”, allegata al richiamato parere ISPRA;
VISTA la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”, così come modificata dall’art. 42 della legge comunitaria 2009;
VISTO l’art. 16 della L.R. n. 50/1993;
VISTA la Deliberazione del Consiglio regionale n. 85 del 1° agosto 2023 recante “Piano Faunistico-Venatorio regionale 2022-2027. Esecuzione della sentenza della Corte Costituzionale n. 148 del 18.07.2023. Art. 8, comma 2, L.R. n. 50/1993". (Proposta di deliberazione amministrativa n. 66).”;
VISTA la DGR n. 401 del 09/04/2024 “Aggiornamento del Piano faunistico venatorio regionale 2022-2027 a seguito del parere della Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica, comprensivo di Valutazione di Incidenza, n. 42 del 20/03/2024. Art. 8, comma 6, L.R. n. 50/1993, art. 3, L.R. n. 2/2022. Deliberazione/CR n. 114 del 30/10/2023.”;
VISTO il decreto del Ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare 17 ottobre 2007 e successive modificazioni;
RICHIAMATA altresì la “Guida alla disciplina della caccia nell’ambito della Direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici” prodotta dalla Commissione Europea;
VISTO l’art. 2, comma 2 della Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54;
VISTO il Decreto legge 30 settembre 2005, n. 203 convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, fatto particolare riferimento alle norme di cui all’articolo 11-quaterdecies, comma 5;
VISTA la DGR n. 1079 del 30/07/2019;
VISTA la Legge regionale 29 ottobre 2015, n. 19 “Disposizioni per il riordino delle funzioni provinciali.”;
VISTA la Legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2017.”;
delibera
1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di prendere atto del parere consultivo reso dal CTFVN - Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Nazionale acquisito con prot. n. 246308 del 22/05/2024, facente parte del presente provvedimento quale Allegato A;
3. di prendere atto del parere consultivo reso dall’ISPRA - Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale acquisito con prot. n. 259614 del 29/05/2024, facente parte del presente provvedimento quale Allegato B;
4. di dare atto che il calendario venatorio per la stagione 2024-2025 rientra negli scenari già oggetto di Valutazione di Incidenza di cui agli artt. 5 e 6 del DPR n. 357/1997 e s.m.i., i cui esiti sono stati riportati nella Relazione Istruttoria Tecnica per la Valutazione di Incidenza n. 184/2022;
5. di approvare il calendario per l’esercizio dell’attività venatoria nella Regione Veneto per la stagione 2024/2025 così come riportato nell’Allegato C, facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
6. di prendere atto della “Guida alla disciplina della caccia nell’ambito della Direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici” (di seguito “Guida interpretativa”) messa a disposizione della Commissione europea, limitatamente alla pagina 39, paragrafo 2.7.2, facente parte del presente provvedimento quale Allegato D;
7. di disporre l’estensione anche alla stagione venatoria 2024/2025 degli indirizzi gestionali per la caccia al Cinghiale (Sus scrofa) emanati con DGR n. 2088 del 03/08/2010 e ss.mm.ii.;
8. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
9. di incaricare la Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria dell’esecuzione del presente atto;
10. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
(L’Allegato C al presente provvedimento è stato rettificato dalla Deliberazione della Giunta regionale n. 703 del 18 giugno 2024, ndr)
(L’Allegato C qui di seguito riportato è stato sostituito come indicato nell'Avviso di rettifica pubblicato nel BUR n. 83 del 18 giugno 2024, ndr)
(seguono allegati)
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