Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 85 del 25 giugno 2024


Materia: Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)

Deliberazione della Giunta Regionale n. 657 del 10 giugno 2024

Approvazione del "Programma di immissione in natura della specie non autoctona Ganaspis brasiliensis in Regione Veneto, quale agente di controllo biologico di Drosophila suzukii - attività biennio 2024/2025". Accordo con l'Università degli Studi di Verona - Dipartimento di Biotecnologie.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si approvano il “Programma di immissione in natura della specie non autoctona Ganaspis brasiliensis in Regione Veneto, quale agente di controllo biologico di Drosophila suzukii - attività biennio 2024/2025” e lo schema di Accordo tra Regione del Veneto e Università di Verona, atto a disciplinare lo svolgimento in collaborazione delle attività di interesse comune, in base a quanto previsto dall’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

L'Assessore Federico Caner riferisce quanto segue.

Drosophila suzukii è un insetto esotico introdotto in Europa dal Giappone, segnalato in Italia per la prima volta nel 2009 e in Veneto, in provincia di Verona, dal 2010. Gli adulti depongono le uova nei frutti prossimi alla maturazione di molte specie (ciliegio, lampone, mora, mirtillo, albicocco, pesco, etc.) e l’attività di nutrizione delle larve a spese del mesocarpo dei frutti determina danni economici anche molto consistenti.

I danni più ingenti sono stati accertati sulla coltura del ciliegio, in particolar modo nelle annate caratterizzate da primavere ed estati fresche e piovose e negli areali dell’alta collina su cultivar a maturazione tardiva.

Precedenti progetti approvati dalla Giunta regionale hanno dimostrato la necessità di interventi fitoiatrici che utilizzano applicazioni multiple di prodotti insetticidi ad ampio spettro (piretroidi, neonicotinoidi e spinosine), in un numero variabile di applicazioni in funzione della suscettibilità della coltura (varietà ed epoca di maturazione) e della pressione di D. suzukii.

Le perdite economiche dovute alla mancata vendita dei frutti danneggiati e all’incremento dei costi dovuti alla cernita e agli interventi di gestione, hanno portato gli agricoltori ad abbandonare la raccolta delle ciliegie, proprio nelle zone maggiormente vocate di alta collina, le più colpite da D. suzukii.

Per limitare i danni occorre un controllo efficace delle popolazioni di adulti, obiettivo difficile da  ottenere con la sola gestione fitosanitaria negli appezzamenti coltivati, proprio a causa dell’ampia diffusione del fitofago negli ambienti semi-naturali circostanti e la continua re-immigrazione nelle aree coltivate.

In questo contesto il ripristino dell’alterato equilibrio ecologico grazie ad un programma di lotta biologica costituirebbe una alternativa auspicabile.

Per questo motivo, negli anni 2017-2018, è stato studiato il ruolo dei parassitoidi indigeni nel controllo naturale delle popolazioni di D. suzukii, senza purtroppo trovare una risposta adeguata ed efficace.

Conseguentemente è emersa la necessità di studiare i parassitoidi presenti nei luoghi di origine di D. suzukii, per determinare quale specie fosse la più efficace e selettiva verso D. suzukii al fine di poterla rilasciare anche nei territori di nuova colonizzazione.

Grazie a studi americani, svizzeri e giapponesi è stato individuato il microimenottero Ganaspis brasiliensis, endoparassitoide larvale di ditteri drosofilidi, la cui femmina adulta depone le uova all’interno del corpo delle larve dell’ospite Drosophila suzukii, causandone la morte.

L’immissione nell’ambiente di organismi alloctoni, cioè originari di altri Paesi e non presenti nel territorio nazionale, è soggetta all’autorizzazione del Ministero dell’Ambiente, ai sensi dell’art. 12, comma 4, del DPR n. 357/1997 e del DPR 102/2019; tali norme prevedono che le Regioni e le Province Autonome possano presentare istanza di autorizzazione all’immissione in natura di specie non autoctone dimostrando le motivate ragioni di rilevante interesse pubblico connesse a esigenze ambientali, economiche, sociali e culturali, e comunque senza arrecare pregiudizio alcuno agli habitat naturali, alla fauna e alla flora selvatiche.

Per questo motivo è stato istituito un Tavolo tecnico-scientifico di coordinamento in seno al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (MIPAAF); il Tavolo ha prodotto un documento sui criteri di scelta dei siti, sulle modalità di rilascio e di verifica dell’efficacia dell’intervento di controllo biologico a opera del parassitoide larvale G. brasiliensis, coordinando le Regioni aderenti nella fase di presentazione al Ministero dell’Ambiente della richiesta di autorizzazione al rilascio del parassitoide alloctono.

La Regione del Veneto ha quindi aderito, già con l’approvazione della DGR 1614 del 19 novembre 2021, al “Piano Nazionale di Lotta Biologica per il Controllo del Moscerino dei piccoli frutti tramite G. brasiliensis, assieme alle Province Autonome di Trento e Bolzano e alle Regioni Piemonte, Valle d’Aosta, Emilia-Romagna, Campania, Puglia e Sicilia, avviando un accordo con l'Università degli Studi di Verona - Dipartimento di Biotecnologie.

Il Piano, supportato da un approfondito Studio del Rischio redatto dalla Fondazione Edmund Mach di Trento con la collaborazione dei referenti scientifici delle Università e dei Centri di ricerca delle Regioni partecipanti, è stato autorizzato dall’allora Ministero della Transizione Ecologica (MITE), ora Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE):

  • nel 2021 a seguito della delibera del Consiglio SNPA n.139/2021 del 4 agosto 2021 e dei pareri favorevoli del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e del Ministero della Salute;
  • nel 2022 con Decreto MITE n. 116 del 30 giugno 2022, a seguito della delibera del Consiglio SNPA n.171/2022 del 16 giugno 2022;
  • nel 2023 con Decreto MASE n. 178 del 17 maggio 2023, a seguito della delibera del Consiglio SNPA n.204/2023 del 13 aprile 2023.

Nelle estati 2021, 2022 e 2023 pertanto, la Regione Veneto è stata autorizzata, insieme alle altre Regioni e Province autonome italiane partecipanti al Piano, all’immissione in natura dell’imenottero parassitoide alloctono Ganaspis brasiliensis Ihering quale agente di controllo biologico di D. suzukii.

I monitoraggi pre- e post- rilascio eseguiti nel 2022 e nel 2023 hanno evidenziato la capacità di G. brasiliensis di insediarsi e di svernare in numerosi areali sia in Veneto che nelle altre Regioni e Provincie autonome partecipanti al Piano, confermando inoltre la specializzazione del parassitoide nella scelta dell’ospite D. suzukii.

Questi primi risultati incoraggiano il proseguimento del programma di lotta biologica classica intrapreso, nella consapevolezza che un ulteriore rinforzo nei rilasci del parassitoide potrà consentire di giungere all’obbiettivo sperato.

Bisogna infatti tenere in considerazione che:

- G. brasiliensis è un parassitoide relativamente poco aggressivo ma specialista e può richiedere pertanto un tempo maggiore per insediarsi nei territori di rilascio;

- le condizioni climatiche dei due anni di rilascio (il 2021 non viene considerato dato il tardivo arrivo dell’autorizzazione e il limitatissimo numero di rilasci effettuato) non sono state favorevoli all’insediamento: abbondanti piogge primaverili, caldo e siccità estiva hanno di fatto compromesso la disponibilità di frutti spontanei disponibili per l’ospite;

- l’elevata densità di popolazione di D. suzukii del 2023 può aver contribuito a “diluire” la presenza del parassitoide, rendendone più difficile l’intercettazione durante i monitoraggi.

La scelta di proseguire l’attività di rilascio in ambiente del parassitoide è stata ampiamente condivisa da tutte le Regioni e Province autonome nell’ambito dell’ultima riunione del Tavolo nazionale, che ha pertanto deciso di procedere con la richiesta di autorizzazione al Ministero dell’Ambiente per i rilasci del 2024.

Con il presente provvedimento si intende approvare la prosecuzione del Programma di immissione in natura della specie non autoctona Ganaspis brasiliensis in Regione Veneto quale agente di controllo biologico (ACB) di Drosophila suzukii per le stagioni 2024 e 2025, basato sull’esecuzione di lanci inoculativi dell’antagonista naturale alloctono in areali interessati dalle pullulazioni del fitofago.

Le possibilità di successo sono da ricercare in dinamiche di popolazione nel lungo termine, quando le popolazioni dell’agente di controllo biologico si saranno insediate e stabilizzate nell’areale di introduzione permettendo il contenimento del fitofago invasivo al di sotto delle soglie di danno. Questo tipo di programmi necessita di un costante monitoraggio degli effetti delle introduzioni in relazione all’efficacia di parassitizzazione della specie bersaglio e delle specie non bersaglio.

Il Programma biennale di immissione in natura della specie non autoctona Ganaspis brasiliensis in Regione Veneto (Allegato A) sarà realizzato mediante un Accordo di collaborazione tra Regione Veneto e l’Università degli Studi di Verona – Dipartimento di Biotecnologie e prevede le seguenti azioni :

1. Proseguimento dei rilasci nelle principali aree produttive di ciliegio e piccoli frutti maggiormente interessati dalla presenza di D. suzukii;

2. Allestimento degli allevamenti massali dell’ospite e del parassitoide in Veneto;

3. Svolgimento dei rilasci in campo;

4. Valutazione dell’insediamento del parassitoide ed efficacia del controllo biologico;

Il rapporto sarà regolato dall’Accordo tra amministrazioni pubbliche, atto a disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, in base a quanto previsto dall’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. di cui all’Allegato B, per la cui sottoscrizione è incaricato il Direttore della Direzione Agroambiente, programmazione e gestione ittica e faunistico venatoria, mentre per l’attuazione e per espletamento di ogni altro atto e adempimento necessario alla sua esecuzione, è incaricato il Direttore dell’Unità Organizzativa Fitosanitario.

Al fine di rimborsare le spese sostenute dall’Università nella realizzazione del Programma, la Regione contribuisce con un importo massimo di 61.040,00 euro per le attività previste negli anni 2024 e 2025, che trova copertura nel capitolo di spesa n. 101887 “Trasferimenti per l’attività di profilassi fitosanitaria, art. 61”, suddiviso come segue:

  • euro 17.000,00 per l’annualità 2024;
  • euro 44.040,00 per l’annualità 2025;

In ogni caso, la spesa prevista a favore dell’Università degli Studi di Verona – Dipartimento di Biotecnologie, costituisce mero rimborso delle spese sostenute dall’Università e sarà liquidata secondo le modalità previste dall’art. 7 dell’allegato schema di Accordo.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la Legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 “Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione”;

VISTA la Legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 “Ordinamento del bilancio e della contabilità della regione”;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" ed in particolare l'art. 15 "Accordi fra pubbliche amministrazioni";

VISTO l'art. 2, comma 2 della Legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTO il Regolamento regionale 31 maggio 2016, n. 1 per la disciplina delle funzioni dirigenziali;

VISTA Legge regionale 22 dicembre 2023, n. 32 “Bilancio di previsione 2024-2026";

delibera

1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di approvare il “Programma di immissione in natura della specie non autoctona Ganaspis brasiliensis in Regione Veneto, quale agente di controllo biologico di Drosophila suzukii - attività biennio 2024/2025”, come riportato nell’Allegato A, per un importo di € 61.040,00, avvalendosi della collaborazione  dell’Università degli Studi di Verona - Dipartimento Biotecnologie;

3. di approvare lo schema di Accordo di collaborazione tra la Regione del Veneto e l’Università degli Studi di Verona - Dipartimento Biotecnologie, Allegato B che disciplina le modalità di svolgimento dell’attività di collaborazione del programma di cui al punto 2;

4. di determinare in € 61.040,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa a favore dell’Università degli Studi di Verona - Dipartimento di Biotecnologie alla cui assunzione dell’impegno provvederà con proprio atto il Direttore dell’Unità Organizzativa Fitosanitario, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo di spesa n. 101887 “Trasferimenti per attività di profilassi fitosanitaria” del bilancio di previsione 2024-2026:

  • euro 17.000,00 per l’annualità 2024;
  • euro 44.040,00 per l’annualità 2025;

5. di dare atto che l’Unità Organizzativa Fitosanitario, a cui sono stati assegnati i capitoli di cui al precedente punto, ha attestato che i medesimi presentano sufficiente disponibilità;

6. di incaricare il Direttore della Direzione Agroambiente, programmazione e gestione ittica e faunistico-venatoria della sottoscrizione dell’Accordo di collaborazione di cui all’Allegato B;

7. di incaricare il Direttore dell’Unità Organizzativa Fitosanitario della esecuzione del presente atto compresa la gestione tecnica e amministrativa del Programma di cui al punto 2;

8. di autorizzare il Direttore dell’Unità Organizzativa Fitosanitario ad apportare allo schema di accordo di cui all’Allegato B modifiche non sostanziali nell’interesse dell’Amministrazione regionale;

9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

10. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

Dgr_657_24_AllegatoA_532150.pdf
Dgr_657_24_AllegatoB_532150.pdf

Torna indietro