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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 64 del 17 maggio 2024


Materia: Caccia e pesca

Deliberazione della Giunta Regionale n. 500 del 06 maggio 2024

Prosecuzione della funzionalità e operatività della gestione dei Centri di recupero della fauna selvatica e concorso nella spesa sostenuta dalle Province del Veneto e dalla Città metropolitana di Venezia. Art. 5 della L.R. n. 50/1993.

Note per la trasparenza

Si prevede la prosecuzione delle attività da parte delle Province e della Città metropolitana di Venezia nella gestione dei Centri di recupero della fauna selvatica (CRAS) sino al 31 dicembre 2026, con imputazione sul Capitolo di spesa n. 103848 della somma complessiva di € 1.100.000,00 a titolo di concorso nella spesa sostenuta dai medesimi Enti nel triennio 2024-2026.

L'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.

Così come previsto dall’art. 1 della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.”, la complessiva attività di tutela della fauna selvatica trova la sua realizzazione, a diversi livelli di competenza, attraverso tre principali linee direttrici di interventi:

  • l’attuazione di direttive internazionali, norme e convenzioni e l’attività di pianificazione faunistico-venatoria, nonché l’istituzione di zone di protezione della fauna;
  • le disposizioni e le prescrizioni di limitazione e di divieto rispetto all’attività venatoria;
  • le attività di tutela diretta dei singoli esemplari appartenenti alla fauna selvatica.

La Regione del Veneto, in merito a quest’ultima tipologia di intervento e in attuazione delle previsioni di cui al comma 6 dell’art. 4 della L. n. 157/1992, con l’art. 5 della Legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio” ha previsto quanto segue:

1. Sono istituiti i Centri regionali di recupero della fauna selvatica in difficoltà con i seguenti compiti: a) prima accoglienza, ricezione e riabilitazione e pronto soccorso veterinario della fauna selvatica in difficoltà; b) liberazione della stessa, ove non necessiti di riabilitazione; c) detenzione e riproduzione in cattività o allo stato naturale di soggetti appartenenti a particolari specie di cui non è stata possibile la riabilitazione al volo; d) raccolta di tutti i dati e documentazione, anche con sussidi audiovisivi, relativa a tutti gli esemplari pervenuti presso ciascun Centro regionale. 2. Ulteriori criteri e modalità per il funzionamento dei centri di cui al comma 1, nonché la dotazione organica degli stessi sono stabiliti dalla Giunta regionale con proprio provvedimento. 3. La Giunta regionale è autorizzata ad affidare la gestione dei Centri regionali di cui al comma 1 ad organismi pubblici e privati terzi. 4. Chiunque rinvenga capi di fauna selvatica morti, feriti o in difficoltà è tenuto a darne comunicazione al Centro regionale di recupero o alle autorità competenti per territorio entro ventiquattro ore, il quale decide gli interventi necessari.”.

A oggi sono le Province e la Città metropolitana di Venezia che hanno concretamente operato la realizzazione delle attività e degli interventi di cui al predetto art. 5 della L.R. n. 50/1993, con modalità e regimi gestionali diversificati tra i diversi enti, da ultimo in applicazione di quanto previsto dalle DGR n. 233 del 7 marzo 2023, con la quale si è garantita la prosecuzione della funzionalità dell'assetto organizzativo dei centri di recupero della fauna selvatica in difficoltà, concorrendo alle relative spese sostenute dai medesimi Enti.

La DGR n. 1079 del 30 luglio 2019 "Funzioni non fondamentali - in materia di programmazione e gestione faunistico-venatoria ed ittica ed in materia di agricoltura - delle Province e della Città metropolitana di Venezia riallocate in capo alla Regione. Attuazione della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 30 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2017" e della legge regionale 7 agosto 2018, n. 30 "Riordino delle funzioni provinciali in materia di caccia e pesca in attuazione della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30, nonché conferimento di funzioni alla Provincia di Belluno ai sensi della legge regionale 8 agosto 2014, n. 25.". Definizione del modello organizzativo." ha delineato indirizzi e modalità organizzative per l'esercizio delle funzioni non fondamentali in materia di programmazione e gestione faunistico-venatoria, riallocate in capo alla Regione del Veneto in attuazione di quanto previsto dalla L.R. n. 30/2016 e dalla L.R. n. 19/2015. Il conseguente modello gestionale, facendo specifico riferimento alla gestione dei Centri regionali di recupero della fauna selvatica, prevede un'articolazione la cui attuazione risulta non immediata per le intrinseche difficoltà organizzative conseguenti alla riallocazione in capo all'Amministrazione regionale di quanto previsto dal predetto art. 5 della L.R. n. 50/1993. Pertanto, in considerazione della positiva esperienza della gestione dei CRAS da parte degli enti provinciali, si rende ancora opportuno e necessario il prosieguo dell’attività di gestione da parte delle Province e della Città metropolitana di Venezia.

Al fine di garantire lo svolgimento delle attività accoglimento e riabilitazione della fauna selvatica, stante l'indisponibilità dell'attivazione del modello gestionale previsto dalla normativa, la competente Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittico e Faunistico-Venatoria, con nota protocollo n. 0658496 del 12 dicembre 2023, ha provveduto a richiedere alle Province e alla Città metropolitana di Venezia la disponibilità a mantenere la funzionalità dell’operatività del servizio dei CRAS nonché a formulare una previsione di spesa per il corrente anno.

Considerato lo stanziamento pluriennale da parte del Bilancio regionale dell’attività in parola, alla luce dell'attuale complessità di attivazione della concreta gestione da parte dell'Amminitrazione regionale dei CRAS, si ritiene che la gestione operativa del servizio da parte degli Enti provinciali possa estendersi sino al 31 dicembre 2026, con concorso nella spesa sostenuta, per le annate 2024, 2025 e 2026, a carico dello stanziamento pluriennale complessivo di € 1.100.000,00 del Capitolo di spesa n. 103848 “Azioni regionali per la gestione dei centri regionali di recupero della fauna selvatica in difficoltà / trasferimenti correnti (articolo 5, L. R. 9/12/1993, n. 50)”. Pertanto, sulla base della disponibilità delle risorse economiche stanziate nell’ambito del Bilancio regionale per la copertura degli oneri necessari a tale servizio, la quantificazione di spesa presunta per l’attività in parola è indicata nella tabella che si riporta quale Allegato A alla presente deliberazione, del quale costituisce parte integrante e sostanziale.

Tutto ciò premesso, a prosieguo delle attività già realizzate da parte delle Province e della Città metropolitana di Venezia nella gestione dei Centri di recupero della fauna selvatica in difficoltà, con il presente provvedimento si dispone il riparto di complessivi € 1.100.000,00 per il finanziamento del servizio in parola sino al 31 dicembre 2026, a valere sul Capitolo n. 103848 del Bilancio regionale di previsione per gli esercizi 2024-2026. Il presente riparto consegue alle quantificazioni rappresentate dalle Provincie, vista anche la spesa storica per il funzionamento del servizio in parola e in funzione della disponibilità sul predetto Capitolo.

Con riferimento alla Provincia di Belluno, si rappresenta che la complessiva attività di recupero e riabilitazione della fauna selvatica sarà regolata sulla base di uno specifico accordo di collaborazione fra l'Amministrazione regionale, la Provincia di Belluno e l'Agenzia Veneta per l'Innovazione nel Settore Primario (Veneto Agricoltura - AVISP), da approvarsi con separato provvedimento della Giunta regionale.

A fronte del contributo di cui al presente provvedimento, le Province saranno tenute a presentare all’Amministrazione regionale, entro il mese di febbraio di ciascun anno, per gli anni successivi al primo, una dettagliata relazione che dia evidenza in ordine a:

  • numero e specie di animali soccorsi dai CRAS;
  • le cause della difficoltà degli animali oggetto di recupero e soccorso;
  • numero e specie di animali recuperati e, in seguito a riabilitazione, liberati in natura;
  • numero di interventi effettuati per le operazioni di recupero di fauna selvatica (ferita, defedata, sequestrata, ecc.);
  • spese sostenute (fatture, note di spesa) e bilancio economico.

Il Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria provvederà con propri atti all’assunzione degli impegni di spesa a favore dei soggetti indicati nell’Allegato A e alle relative liquidazioni annuali, nonché al trasferimento delle eventuali ulteriori risorse che dovessero rendersi disponibili sul Capitolo n. 103848 per il triennio 2024-2026 in seguito a incrementi di stanziamento conseguenti ad assestamento o variazioni di Bilancio.

Si demanda al Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittico e faunistico-venatoria il riparto di queste eventuali ulteriori risorse sulla base di una attività istruttoria che tenga presente del fabbisogno di spesa integrativo e delle richieste formulate dagli Enti interessati nel corso del triennio, nonché la liquidazione delle stesse.

Infine, si dà atto che, sul presente provvedimento sia l'Osservatorio regionale per l'attuazione della L. n. 56/2014 che il Consiglio delle Autonomie Locali (CAL), hanno espresso parere favorevole nelle sedute rispettivamente del 04/04/2024 e del 23/04/2024.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.”;

VISTA la Legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio.”;

VISTA la Legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del Veneto”;

VISTO l'art. 2 comma 2 della Legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012, e ss. mm. ii.;

VISTA la Legge regionale 29 ottobre 2015, n. 19 “Disposizioni per il riordino delle funzioni provinciali.”;

VISTA la Legge regionale 7 agosto 2018, n. 30 “Riordino delle funzioni provinciali in materia di caccia e pesca in attuazione della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30, nonché conferimento di funzioni alla Provincia di Belluno ai sensi della legge regionale 8 agosto 2014, n. 25”;

VISTA la DGR n. 1079 del 30 luglio 2019 “Funzioni non fondamentali - in materia di programmazione e gestione faunistico-venatoria ed ittica ed in materia di agricoltura - delle Province e della Città metropolitana di Venezia riallocate in capo alla Regione. Attuazione della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 30 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2017" e della legge regionale 7 agosto 2018, n. 30 "Riordino delle funzioni provinciali in materia di caccia e pesca in attuazione della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30, nonché conferimento di funzioni alla Provincia di Belluno ai sensi della legge regionale 8 agosto 2014, n. 25.". Definizione del modello organizzativo.”;

VISTA la DGR n. 233 del 7 marzo 2023 “Prosecuzione della funzionalità e operatività nella gestione dei Centri di recupero della fauna selvatica e concorso nella relativa spesa sostenuta dalle Province del Veneto e dalla Città metropolitana di Venezia; articolo 5 della Legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50.”;

VISTA la Deliberazione Amministrativa del Consiglio regionale n. 85 del 1° agosto 2023 “Piano faunistico-venatorio regionale 2022-2027. Esecuzione della Sentenza della Corte costituzionale n. 148 del 18.07.2023.”;

VISTA la Legge regionale 22 dicembre 2023, n. 30 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2024.”;

VISTA la Legge regionale 22 dicembre 2023, n. 31 “Legge di stabilità regionale 2024.”;

VISTA la Legge regionale 22 dicembre 2023, n. 32 “Bilancio di previsione 2024-2026”;

VISTO il Decreto del Segretario Generale della Programmazione n. 25 del 29 dicembre 2023 avente ad oggetto l'approvazione del Bilancio Finanziario Gestionale 2024 - 2026;

VISTO il parere favorevole espresso dall'Osservatorio regionale per l'attuazione della L. n. 56/2014 (parere n. 2/2024) nella seduta del 04/04/2024, trasmesso con nota regionale prot. n. 173126/2024 a firma del Direttore della Direzione Enti Locali, Procedimenti Elettorali e Grandi Eventi;

VISTO il parere favorevole espresso dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio delle Autonomie Locali - CAL riunitosi in data 23/04/2024, ai sensi dell’art. 13, comma 4, della L.R. n. 31/2017 e ss.mm.ii., acquisito al protocollo regionale n. 203482/2024;

delibera

1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di dare atto che l'attuazione del modello gestionale di cui alla DGR n. 1079/2019, facendo specifico riferimento alla gestione dei Centri regionali di recupero della fauna selvatica di cui all'art. 5 della L.R. n. 50/1993, prevede un'articolazione la cui complessiva attuazione non risulta ancora operativa per le ragioni di cui in premessa, e pertanto si rende necessario il prosieguo dell’attività di gestione da parte delle Province e della Città metropolitana di Venezia.

3. di approvare lo stanziamento delle risorse, in favore delle Province del Veneto e della Città metropolitana di Venezia, in riferimento alle spese che saranno sostenute per tre annualità a partire dal 2024 per le attività e interventi finalizzati al recupero e alla temporanea detenzione di singoli capi appartenenti alla fauna selvatica, la cura degli stessi e, ove possibile, la loro successiva liberazione e re-immissione in natura, a seguito di azioni di riabilitazione e recupero funzionale, determinando, come indicato nel prospetto che si riporta quale Allegato A, costituente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e che si ritiene di approvare, una spesa complessiva di € 1.100.000,00;

4. di determinare in € 1.100.000,00 l’importo massimo delle obbligazioni di spesa oggetto del presente provvedimento, alla cui assunzione provvederà, con propri atti, il Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria per ciascun esercizio nel triennio 2024-2026, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi pluriennali stanziati sul Capitolo di spesa n. 103848 “Azioni regionali per la gestione dei centri regionali di recupero della fauna selvatica in difficoltà / trasferimenti correnti (articolo 5, L. R. 9/12/1993, n. 50)” del Bilancio di previsione 2024-2026;

5. di rinviare a successivo provvedimento l'approvazione dell'accordo di collaborazione fra l'Amministrazione regionale, la Provincia di Belluno e l'Agenzia Veneta per l'Innovazione nel Settore Primario (Veneto Agricoltura - AVISP) per la gestione del CRAS afferente al territorio provinciale di Belluno;

6. di dare atto che la Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria, a cui è stato assegnato il capitolo di cui al precedente punto 4, ha attestato che il medesimo presenta sufficiente capienza;

7. di stabilire che le Province e la Città metropolitana di Venezia dovranno presentare, entro e non oltre il mese di febbraio di ciascun anno, per gli anni successivi al primo, una dettagliata ed esauriente relazione che dia evidenza in ordine a:

- numero e specie di animali soccorsi dai CRAS;

- le cause della difficoltà degli animali oggetto di recupero e soccorso;

- numero e specie di animali recuperati e, in seguito a riabilitazione, liberati in natura;

- numero di interventi effettuati per le operazioni di recupero di fauna selvatica (ferita, defedata, sequestrata, ecc.);

- spese sostenute e bilancio economico;

8. di incaricare il Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria dell’esecuzione del presente provvedimento e di tutti i successivi adempimenti connessi al medesimo, ivi incluso il trasferimento agli Enti di cui all’Allegato A al presente atto e delle eventuali ulteriori pertinenti risorse che dovessero rendersi disponibili sul Capitolo n. 103848 per le annualità 2024, 2025 e 2026, a seguito di incrementi di stanziamento conseguenti ad assestamento o variazioni di Bilancio, anche sulla base di una attività istruttoria che tenga presente del fabbisogno di spesa integrativo e delle richieste formulate dagli Enti interessati nel corso del triennio, nonché alla liquidazione delle stesse;

9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

10. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

Dgr_500_24_AllegatoA_529677.pdf

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