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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 13 del 26 gennaio 2024


Materia: Sanità e igiene pubblica

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1680 del 29 dicembre 2023

Proroga tecnica dell'accreditamento istituzionale sia di ambito sanitario che socio-sanitario. Legge regionale n. 22 del 16 agosto 2002.

Note per la trasparenza

Col presente provvedimento si dispone la proroga tecnica dell’accreditamento istituzionale nelle more dell’adeguamento dell’ordinamento alle disposizioni di cui alla Legge n. 118/2022 e successivi decreti ministeriali attuativi.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

La Regione del Veneto, nel proprio impegno in materia di promozione della qualità, ha disciplinato con la Legge regionale n. 22 del 16 agosto 2002 la materia dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali in attuazione di quanto disposto dagli artt. 8-ter ed 8-quater del Decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992.

La menzionata normativa regola la presenza nel Sistema Sanitario Regionale di erogatori di prestazioni sanitarie e socio sanitarie che risultino, fra l'altro, funzionali agli indirizzi di programmazione sanitaria regionale. In particolare la procedura per il rilascio e il rinnovo dell’accreditamento dei soggetti che erogano prestazioni sanitarie e socio sanitarie è normata dall’articolo 19 della L.R. n. 22/2002.

L'obiettivo è quello di garantire la promozione dello sviluppo della qualità dell'assistenza sanitaria e socio sanitaria attraverso un approccio di sistema orientato al miglioramento continuo di sempre più elevato livello tecnico-professionale e scientifico, da erogarsi in condizioni di efficacia, di efficienza, di equità e pari accessibilità a tutti i cittadini nonché appropriata rispetto ai reali bisogni di salute della persona.

Periodicamente, di norma con cadenza triennale ai sensi dell’art. 19 comma 1 quinquies, la Regione del Veneto procede al rilascio dell’accreditamento istituzionale per l’erogazione di attività sanitarie e socio-sanitarie mediante pubblico avviso cui segue la verifica del possesso dei requisiti di cui all’art. 16 della citata legge regionale, in capo ai soggetti richiedenti.

A tal riguardo, da ultimo, sono state assunte determinazioni in merito al rilascio ed al rinnovo dell'accreditamento istituzionale delle strutture private sanitarie e socio-sanitarie con DGR n. 96 del 7 febbraio 2022, DGR n. 396 del 7 aprile 2023, DGR n. 548 del 9 maggio 2023, DGR n. 595 del 19 maggio 2023, DGR n. 992 del 1° settembre 2023, DGR n. 1193 del 5 ottobre 2023 e DGR n. 1194 del 5 ottobre 2023.

In particolare le DGR n. 96/2022 e n. 992/2023 avevano lo scopo di rilasciare l’accreditamento istituzionale a nuovi soggetti o di estenderlo per nuove funzioni o diversa capacità ricettiva in capo a soggetti già accreditati erogatori di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie allo scopo di soddisfare eventuali esigenze indifferibili di integrazione dell’offerta di prestazioni sanitarie e sociosanitarie attuative di atti programmatori regionali, attraverso l’emanazione, rispettivamente, di un avviso ai sensi dell’art. 19 comma 1 quinquies della L.R. n. 22/2022 e di un avviso ai sensi dell’art. 19 comma 1 sexies della L. R. n. 22/2022.

Nel corso del 2022 è intervenuto il legislatore nazionale che con l’approvazione della L. n. 118 del 5 agosto 2022 “Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021”, ha disposto una parziale modifica degli artt. 8-quater e 8-quinquies del D.Lgs. n. 502/1992 in relazione alle fattispecie di richiesta di accreditamento da parte di nuove strutture o per l’avvio di nuove attività in strutture preesistenti e in relazione alle regole generali per la stipula di eventuali accordi contrattuali.

La L. n. 118/2022 ha demandato la definizione delle modalità attuative delle suddette fattispecie ad uno specifico decreto del Ministero della Salute, da emanarsi previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

La Regione del Veneto, di conseguenza a quanto su esposto, ha ritenuto di avviare ogni utile approfondimento in relazione all’importante modifica dell’ordinamento richiesta dalla L. n. 118/2022, e, con Decreto del Direttore Generale dell’Area Sanità e Sociale n. 135 del 10 ottobre 2022, successivamente integrato con Decreto n. 178 del 27 dicembre 2022 e con Decreto n. 33 del 6 aprile 2023, ha costituito un Gruppo di lavoro con la finalità di valutare l’impatto della emananda normativa attuativa sul sistema di accreditamento regionale e quindi di redigere specifiche linee di indirizzo in merito alla prima applicazione della novella legislativa di cui agli artt. 8-quater e 8-quinquies del D.Lgs. n. 502/1992, così come introdotta dall’art. 15, comma 1, lett. a), della L. n. 118/2022.

Successivamente, sancita l’intesa in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 14 dicembre 2022 (rep. atti n.258/CSR), è stato adottato il Decreto del Ministero della Salute del 19 dicembre 2022, che fissava al 30 settembre 2023 il termine per l’adeguamento dell’ordinamento vigente nelle singole realtà regionali, termine successivamente prorogato al 31 marzo 2024 con D.M. del 26 settembre 2023.

Il provvedimento ministeriale ha introdotto, in attuazione della novella legislativa di cui alla Legge n. 118/2022, una serie di elementi che dovranno essere valutati in caso di richiesta di accreditamento istituzionale da parte di nuove strutture pubbliche e private o per l'avvio di nuove attività in strutture preesistenti. Nello specifico, il D.M. ha fissato altresì ulteriori elementi necessari per la successiva selezione periodica dei soggetti privati accreditati ai fini della stipula degli accordi contrattuali.

All’esito delle varie sessioni operative, il Gruppo di lavoro, da ultimo, nel corso della seduta del 7 novembre 2023, ha convenuto di proporre alla Giunta regionale la proroga tecnica dell’accreditamento istituzionale fino al 31 dicembre 2024, nelle more dell’adeguamento del sistema di accreditamento vigente alle disposizioni attuative di cui all’art. 8 quater del D.Lgs. n. 502/1992, come modificato dalla L. n. 118/2022 e dei successivi decreti ministeriali attuativi.

La disposizione di una proroga tecnica, per la motivazione suesposta, va intesa assumere carattere generale, mirando di fatto ad allineare ad un'unica data di scadenza tutti gli accreditamenti istituzionali pubblici e privati, di ambito sanitario e socio-sanitario, aventi scadenza nel 2023 e nel 2024, ed, altresì, mirando ad estendere la citata scadenza anche ad ogni altro accreditamento istituzionale per cui – tenuto conto delle eventuali proroghe già concesse – sia già decorso oltre un triennio dalla data del rilascio o del rinnovo dell’accreditamento istituzionale. Sono fatti salvi i procedimenti in itinere per i quali sono tuttora in corso le relative istruttorie.

Rientrano in detta disposizione generale di proroga tecnica i soggetti pubblici e privati che erogano prestazioni sanitarie, quali:

  • erogatori di prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale;
  • erogatori di prestazioni in regime di ricovero ospedaliero (es. case di cura);
  • centri e presidi di riabilitazione funzionale ex articolo 26 L. n. 833/1978;
  • strutture intermedie, Unità Riabilitative Territoriali, Ospedali di Comunità, Hospice e Comunità alloggio AIDS;
  • unità di offerta rientranti nell'area della salute mentale comprese unità di offerta dedicate ai disturbi alimentari (DCA) e alla riabilitazione protetta di minori e adolescenti;
  • stabilimenti termali;
  • strutture accreditate al rilascio della diagnosi e della certificazione dei disturbi specifici dell'apprendimento (DSA);
  • Soggetti operanti nell’ambito del trasporto e del trasporto e soccorso con ambulanza.

Rientrano altresì nella summenzionata disposizione i soggetti pubblici e privati che erogano prestazioni socio-sanitarie, nelle seguenti aree:

area anziani:

  • Centro Servizi per persone anziane non autosufficienti;
  • Centro Diurno per persone anziane non autosufficienti;
  • Stati Vegetativi Permanenti;
  • Sezione Alta Protezione Alzheimer;

area persone con disabilità

  • RSA per persone con disabilità;
  • Centro Diurno per persone con disabilità;
  • Comunità Alloggio per persone con disabilità;
  • CRGD Centro di riferimento per le gravi disabilità;

area minori:

  • Comunità educativa riabilitativa per preadolescenti/adolescenti;
  • Comunità educativa diurna che accoglie anche minori con disturbi psicopatologici;

area dipendenti da sostanze d’abuso

  • Servizi territoriali;
  • Servizi di pronta accoglienza;
  • Servizi ambulatoriali;
  • Servizi semiresidenziali;
  • Servizi residenziali.

Tutto ciò premesso, la Giunta regionale, preso atto degli esiti dell’attività del Gruppo di Lavoro costituito con Decreto del Direttore Generale dell’Area Sanità e Sociale n. 135 del 10 ottobre 2022 e ss.mm.ii., approva la proposta della Direzione Programmazione e Controllo SSR dell’Area Sanità e Sociale di disporre la proroga tecnica dell’accreditamento istituzionale fino al 31 dicembre 2024, nelle more dell’adeguamento del sistema di accreditamento vigente alle disposizioni attuative di cui all’art. 8 quater del D.Lgs. n. 502/1992, come modificato dalla L. n. 118/2022 per tutti gli accreditamenti istituzionali pubblici e privati, di ambito sanitario e socio-sanitario, aventi scadenza naturale nel 2023 e nel 2024, ed, altresì, di estendere la citata scadenza anche ad ogni altro accreditamento istituzionale per cui – tenuto conto delle eventuali proroghe già concesse – sia già decorso oltre un triennio dalla data del rilascio o del rinnovo dell’accreditamento istituzionale.

A riguardo della procedura di rinnovo dell’accreditamento istituzionale, la Giunta regionale incarica la Direzione Programmazione e Controllo SSR afferente all’Area Sanità e Sociale di adottare in merito specifici provvedimenti dirigenziali.

Si dà atto che il presente provvedimento di proroga dell’accreditamento istituzionale non costituisce vincolo per le aziende e per gli enti del servizio sanitario nazionale e regionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori degli accordi contrattuali di cui art. 8 quinquies del D.Lgs. n. 502/92, demandati alla fase successiva al rilascio dell’accreditamento.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il Decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”;

VISTA la Legge n. 118 del 5 agosto 2022 “Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021”;

VISTI i Decreti del Ministero della Salute del 19 Dicembre 2022 e del 26 settembre 2023;

VISTA la Legge regionale n. 22 del 16 agosto 2002 “Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali”;

VISTA la DGR n. 105 del 2 febbraio 2021 “Determinazioni relative all'accreditamento istituzionale in materia di "trasporto con ambulanza" e "soccorso e trasporto con ambulanza" in rapporto al rafforzamento del sistema sanitario per superare l'emergenza da COVID-19”;

VISTA la DGR n. 96 del 7 febbraio 2022 “Determinazioni in merito al rilascio ed al rinnovo dell'accreditamento istituzionale di strutture sanitarie private e socio sanitarie a valere dal 1 gennaio 2023. Approvazione dello schema di avviso. Legge regionale n. 22 del 16 agosto 2002”;

VISTA la DGR n. 1312 del 25 ottobre 2022 “Approvazione Linee Guida regionali per la predisposizione dei Piani di Zona dei servizi sociali e sociosanitari per il triennio 2023-2025”;

VISTA la DGR n. 396 del 7 aprile 2023 “Rilascio dell'accreditamento istituzionale per nuove funzioni o diversa capacità ricettiva in capo a soggetti già accreditati erogatori di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie. Legge regionale n. 22 del 16 agosto 2002”;

VISTA la DGR n. 548 del 9 maggio 2023 “Rinnovo dell'accreditamento istituzionale a soggetti già accreditati erogatori di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie e proroga tecnica dell'accreditamento istituzionale in scadenza nel 2023 sia di ambito sanitario che socio-sanitario. Legge regionale n. 22 del 16 agosto 2002”;

VISTA la DGR n. 595 del 19 maggio 2023 “Rilascio dell'accreditamento istituzionale a soggetti erogatori di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie. Legge regionale n. 22 del 16 agosto 2002. DGR/CR n. 40 del 7 aprile 2023 (art. 19 della legge regionale n. 22/2002)”;

VISTA la DGR n. 992 del 1° settembre 2023 “Determinazioni in merito al rilascio e all'estensione dell'accreditamento istituzionale di strutture sanitarie e socio-sanitarie private. Approvazione dello schema di avviso straordinario. Legge regionale n. 22 del 16 agosto 2002. DGR/CR n. 74 dell'11 luglio 2023;

VISTA la DGR n. 1193 del 5 ottobre 2023 “Rilascio dell'accreditamento istituzionale per diversa capacità ricettiva in capo a soggetti già accreditati erogatori di prestazioni socio-sanitarie ad integrazione della DGR n. 396/2023. Legge regionale n. 22 del 16 agosto 2002.”

VISTA la DGR n. 1194 del 5 ottobre 2023 “Rinnovo dell'accreditamento istituzionale a soggetti già accreditati erogatori di prestazioni socio-sanitarie ad integrazione della DGR n. 548/2023 e determinazioni in merito a soggetti accreditati erogatori di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie. Legge regionale n. 22 del 16 agosto 2002.”

VISTA la DGR n. 1247 del 10 ottobre 2023 “Rettifica degli errori materiali di cui alla DGR n. 396 del 7 aprile 2023 "Rilascio dell'accreditamento istituzionale per nuove funzioni o diversa capacità ricettiva in capo a soggetti già accreditati erogatori di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie. Legge regionale n. 22 del 16 agosto 2002".

VISTI i Decreti del Direttore Generale dell’Area Sanità e Sociale n. 135 del 10 ottobre 2022, n. 178 del 27 dicembre 2022 e n. 33 del 6 aprile 2023;

VISTO l’art. 2 comma 2 della Legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012.

delibera

  1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di approvare la proroga tecnica dell’accreditamento istituzionale fino al 31 dicembre 2024 per tutti gli accreditamenti istituzionali pubblici e privati, di ambito sanitario e socio-sanitario, aventi scadenza nel 2023 e nel 2024;
  3.  di prorogare fino al 31 dicembre 2024 ogni altro accreditamento istituzionale per cui – tenuto conto delle eventuali proroghe già concesse – sia già decorso oltre un triennio dalla data del rilascio o del rinnovo dell’accreditamento istituzionale, fatti salvi i procedimenti in itinere per i quali sono tuttora in corso le relative istruttorie;
  4. di precisare che la proroga dell’accreditamento istituzionale non costituisce vincolo per le aziende e per gli enti del servizio sanitario nazionale e regionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori degli accordi contrattuali di cui art. 8 quinquies del D.Lgs. n. 502/1992, demandati alla fase successiva al rilascio dell’accreditamento;
  5. di incaricare la Direzione Programmazione e controllo SSR dell’esecuzione del presente atto compresa l’adozione di ogni provvedimento utile alla gestione dei procedimenti di rinnovo dell’accreditamento istituzionale;
  6. di richiamare gli Enti preposti alla vigilanza circa la sussistenza delle condizioni di accreditamento istituzionale nei soggetti accreditati;
  7. di incaricare la Direzione Programmazione e controllo SSR dell’adozione di eventuali rettifiche, in caso di errori materiali non sostanziali del presente atto;
  8. di trasmettere il presente atto alle Aziende ULSS e ad Azienda Zero incaricandole al contempo di assicurare la massima diffusione tra i soggetti interessati;
  9. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
  10. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  11. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

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