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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 6 del 12 gennaio 2024


Materia: Sanità e igiene pubblica

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1672 del 29 dicembre 2023

Disposizioni in materia di Assistenza Primaria a ciclo di scelta e ad attività oraria e Pediatria di Libera scelta per l'anno 2024.

Note per la trasparenza

La presente deliberazione stabilisce misure ed azioni per l’anno 2024 in materia di Assistenza Primaria a ciclo di scelta e ad attività oraria e Pediatria di Libera scelta.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

Con DGR 1715 del 30/12/2022, in continuità con le azioni già intraprese con la DGR n. 8 del 04/01/2022, stante la difficoltà ad assicurare la copertura assistenziale primaria territoriale per la carenza attuale di medici, per l’anno 2023 sono state disposte alcune misure temporanee ed eccezionali tra cui si segnala in particolare:

  1. l’aumento del massimale individuale dei medici del ruolo unico di assistenza primaria a ciclo di scelta (1.800 scelte su base volontaria);
  2. l’integrazione regionale all’indennità di collaboratore di studio per i medici di cui al punto precedente;
  3. specifiche azioni per i medici del ruolo unico di assistenza primaria ad attività oraria (riconoscimento di incentivo per la disponibilità a svolgere ulteriori ore settimanali oltre il limite delle 24 ore settimanali previste dall’Accordo Collettivo Nazionale della medicina generale del 28/04/2022 - ACN - o per attività svolta in zone disagiate);
  4. specifiche azioni per i medici del ruolo unico di assistenza primaria ad attività oraria diurna, nei casi in cui non si riesca ad assegnare l'ambito territoriale carente di assistenza primaria una volta esperite tutte le procedure previste ex ACN vigente, al fine di garantire il diritto all'assistenza a tutti gli assistiti ed evitare interruzione di servizio pubblico.

Rispetto al 2023, la situazione attuale vede:

  • il permanere della difficoltà ad assicurare la copertura assistenziale primaria territoriale, a causa dei molteplici pensionamenti in corso dei professionisti operanti;
  • la carenza di medici, dovuta anche al permanere dell’accesso a numero chiuso a livello universitario;
  • l’insufficiente disponibilità a ricoprire incarichi da parte dei medici del ruolo unico di assistenza primaria presenti nella graduatorie regionali ex art. 19 dell’ACN vigente;
  • il permanere di un’erogazione dei servizi, sia per l’attività dei medici del ruolo unico a ciclo di scelta che ad attività oraria, con un rapporto superiore a quello ottimale;
  • la persistente mancata copertura delle zone carenti sia con riferimento all'assistenza primaria a ciclo di scelta che ad attività oraria.

Nel contempo, per far fronte alle suddette criticità, da parte regionale si è provveduto, anche grazie ai fondi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - PNRR, ad incrementare il più possibile il numero degli studenti ammessi al corso di formazione specifica in Medicina Generale, che ad oggi annovera circa 600 medici in formazione nel triennio.

Tenuto conto che in data 12/7/2023 è stato dato avvio alla trattativa regionale e in attesa della definizione del nuovo Accordo Integrativo Regionale (AIR) per la medicina generale, sentite le OO.SS per la Medicina generale, con il presente atto si ritiene di proporre le seguenti disposizioni a valere dal 01/01/2024 al 31/12/2024, al fine di assicurare l'adeguata copertura assistenziale sanitaria di base nel territorio regionale:

A. ASSISTENZA PRIMARIA A CICLO DI SCELTA: AUMENTO MASSIMALE INDIVIDUALE A 1.800 SCELTE.

Le Aziende, nei casi in cui non sia possibile assegnare l'ambito territoriale carente secondo le disposizioni dell'ACN vigente, una volta esperite tutte le procedure previste, sono autorizzate ad aumentare il massimale di scelte individuali a 1.800 scelte ai medici del ruolo unico di assistenza primaria a ciclo di scelta che volontariamente si rendano disponibili all'aumento in questione, in coerenza con quanto previsto dall'art. 38 comma 1 ACN vigente e in ogni caso sino all'individuazione dell'avente diritto alla copertura dell'ambito territoriale carente.

Per quanto attiene l’aumento del massimale a 1800 scelte, l’azione non comporta oneri di spesa aggiuntivi.

B. INDENNITÀ DI COLLABORATORE DI STUDIO: INTEGRAZIONE REGIONALE

Nel caso sopra citato di incremento di massimale individuale a 1.800 assistiti, a fronte dell'aumentato carico di lavoro anche sotto il profilo amministrativo, è riconosciuta ai medici del ruolo unico di assistenza primaria a ciclo di scelta che si rendono disponibili l'indennità annua di collaboratore di studio pari a 3,50 euro per assistito in carico (ex art. 59 quota B comma 6 dell’ACN 2005 e smi ora art. 47 quota D dell’ACN vigente) e l'integrazione di ulteriori 2,00 euro/assistito/anno.

Il riconoscimento, a coloro che non sono beneficiari di tale indennità, o l'integrazione, se già beneficiari della stessa, sono corrisposti ai medici (ad esclusione dei professionisti che aderiscono alle Medicine di Gruppo Integrate) che aumentano il massimale come sopra indicato.

Gli oneri che si prevedono di sostenere nel periodo considerato per l’indennità di collaboratore di studio, e la relativa integrazione regionale, si stimano, su base annua, in complessivi euro 11.848.431,00. Detto importo è stato calcolato stimando l’incremento dell’indennità di euro 2,00 all’anno per ciascun assistito per n. 1.075 medici del ruolo unico di assistenza primaria a ciclo di scelta già con Collaboratore di Studio, che aderiscono all’aumento del massimale a 1.800 assistiti, e aggiungendo l’indennità di euro 5,50 all’anno per ciascun assistito per n. 1.032 medici del ruolo unico di assistenza primaria a ciclo di scelta - attualmente senza Collaboratore di Studio - che aderiscono all’aumento del massimale a 1.800 assistiti (sono esclusi i professionisti che aderiscono alle Medicine di Gruppo Integrate). In tali oneri sono compresi anche quelli derivanti dall’attuale adesione da parte dei Medici di Medicina Generale all’aumento del massimale a 1.800 assistiti ai sensi della DGR n. 8 del 04/01/2022 e DGR n. 1715 del 0/12/2022.

C. ASSISTENZA PRIMARIA A CICLO DI SCELTA: SVILUPPO FORME ORGANIZZATIVE

Nelle more della definizione del nuovo assetto organizzativo che sarà definito nell’AIR, attualmente in fase di discussione, le Aziende sono autorizzate ad attivare ulteriori medicine di gruppo di cui alla DGR n. 476 del 23/04/2019 di approvazione dei Piani aziendali di sviluppo delle cure primarie, considerato che la forma associativa in questione rappresenta il modello organizzativo cui tendere alla luce dell’avvianda riforma assistenziale territoriale e delle previsioni stabilite dalla DGR n. 721 del 22/06/2022, in attuazione al Piano Nazionale di Resistenza e Resilienza - PNRR e al D.M. n. 77 del 23/05/2022.

Per la copertura dei costi derivanti dalla realizzazione delle misure di cui sopra, si prevede di individuare un finanziamento pari a euro 1.000.000,00 per l’anno 2024, che sarà ripartito alle Aziende ULSS - a seguito di specifica richiesta delle stesse - sulla base della quota di accesso di ciascuna al fondo sanitario regionale.

D. ASSISTENZA PRIMARIA AD ATTIVITÀ ORARIA: MISURE TEMPORANEE

D1. Si conferma l’incremento del compenso previsto dall'AIR di cui alla DGR n. 4395 del 30/12/2005 e smi per l'aumento delle ore settimanali oltre il limite previste da ACN (24 ore settimanali), da euro 32,00 lordi cadauna ad euro 40,00 lordi cadauna, considerato che per continuare ad erogare i Livelli Essenziali di Assistenza - LEA, si è resa necessaria una copertura aggiuntiva di turni e ore a causa di più pubblicazioni andate vacanti.

Relativamente all'incremento della quota oraria su tutte le ore eccedenti, si stima un importo, su base annua, pari a complessivi euro 916.575,55 (stima basata su 95.476,62 ore eccedenti erogate da gennaio a ottobre 2023 e sull’incremento della quota pari ad euro 8,00/ora con proiezione su dodici mesi).

D2. Si confermano le disposizioni già previste con DGR n. 1715 del 30/12/2022 per le zone dichiarate disagiate dall’Azienda ULSS, sentito il Comitato Aziendale, per situazioni con complessità orografica, oppure in caso di condizioni di assoluta criticità nella copertura del servizio (anche in funzione di criticità assistenziali presso i Centri Servizi Anziani), oppure presso istituti penitenziari, con natura temporanea, al massimo annuale.

Per le Aziende ULSS - ad eccezione delle sedi di Continuità Assistenziale in provincia di Belluno e Rovigo considerate le caratteristiche oro-geografiche proprie del territorio - le sedi in zona disagiata non possono superare un terzo delle sedi attive al 31/12/2022. La dichiarazione di zona disagiata è trasmessa alla Regione.

Per l’attività svolta in zona disagiata si prevede un compenso aggiuntivo pari a euro 16,61/ora oltre alla quota oraria ex art. 47, comma 3, lettera A dell’ACN 28/04/2022.

Si stima un importo massimo corrispondente alla valorizzazione teorica dell’incremento massimo su tutte le ore di attività di assistenza primaria ad attività oraria, pari a complessivi euro 14.778.633,02 (stima basata su 741.452,59 ore erogate da gennaio a ottobre 2023, considerando il compenso aggiuntivo di euro 16,61/ora con successiva proiezione su dodici mesi).

Gli incrementi di cui ai punti D1. e D2. potranno essere riconosciuti a fronte di specifiche progettualità e/o attività ulteriori aggiuntive rispetto a quelle stabilite ex ACN vigente e specifici obiettivi misurabili da determinarsi in sede aziendale, finalizzati alla garanzia dell’assistenza territoriale.

E. ASSISTENZA PRIMARIA AD ATTIVITÀ ORARIA DIURNA: MISURE TEMPORANEE

Le Aziende ULSS sono autorizzate ad assegnare incarichi del ruolo unico di assistenza primaria ad attività oraria diurna, nei casi in cui non si riesca ad assegnare l'ambito territoriale carente di assistenza primaria secondo le disposizioni dell'ACN vigente, una volta esperite tutte le procedure previste, al fine di garantire il diritto all'assistenza a tutti gli assistiti ed evitare interruzione di servizio pubblico.

Per l’attività di cui sopra, si prevede un compenso aggiuntivo pari a euro 16,61/ora, oltre alla quota oraria ex art. 47, comma 3, lettera A dell’ACN 28/04/2022, nei limiti del finanziamento previsto, a fronte di specifiche progettualità e/o attività ulteriori aggiuntive rispetto a quelle stabilite ex ACN vigente e specifici obiettivi misurabili da determinarsi in sede di Accordi Attuativi Aziendali.

Per tale azione si stima, su base annua, un importo massimo di circa 5.000.000,00 di euro, considerato l’incremento della quota parti ad euro 16,61/ora.

Le azioni di cui sopra saranno sottoposte a monitoraggio semestrale.

Alla luce di quanto sopra, per la realizzazione delle misure rappresentate si stima, pertanto, un fabbisogno finanziario complessivo massimo su base annua, pari ad euro 33.500.000,00, che trova copertura nelle risorse annualmente erogate alle Aziende sanitarie tramite il provvedimento di riparto dei finanziamenti per l'erogazione dei LEA, con l'eccezione di quanto previsto al punto C, pari a euro 1.000.000,00, che sarà assegnato alle Aziende Ulss a valere sulle risorse per i finanziamenti della Gestione Sanitaria Accentrata (GSA) afferenti al capitolo di spesa 103285 del bilancio di previsione 2024-2026, da erogare per il tramite di Azienda Zero in base a quanto disposto dalla L.R. n. 19/2016 art. 2, comma 1.

F. ULTERIORI DISPOSIZIONI

F1. SOSTITUZIONE DI COMPONENTI DEI RAPPRESENTANTI SINDACALI DELLO SNAMI IN SENO AL COMITATO REGIONALE DELLA MEDICINA GENERALE, MG (EX ART. 11 DELL’ACN PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON I MEDICI DI MEDICINA GENERALE DEL 28/04/2022) ISTITUITO CON DGR N. 1095 DEL 12/09/2023

Con note del 27/11/2023 e del 7/12/2023 (agli atti della struttura regionale competente), il Presidente Nazionale dello SNAMI ha comunicato la decadenza del dott. Salvatore Cauchi da qualsiasi carica all’interno del Sindacato, in quanto non più iscritto allo SNAMI e la nomina del dott. Stefano Cinquemani quale nuovo Presidente Regionale dello SNAMI Veneto.

Con successiva nota del 13/12/2023, sempre agli atti degli uffici regionali preposti, il nuovo Presidente Regionale dello SNAMI Veneto ha comunicato il proprio nominativo come componente titolare e il dott.  in seno al Comitato regionale della Medicina Generale.

Con il presente provvedimento si prende, pertanto, atto delle comunicazioni di cui sopra e della designazione del dott. Stefano Cinquemani quale componente titolare, in rappresentanza dello SNAMI, in seno al Comitato regionale MG, in sostituzione del dott. Salvatore Cauchi, a parziale modifica della DGR n. 1095/2023.

F2. DD.G.R. N. 579 E N. 907 DEL 2021 DI RECEPIMENTO DEGLI ACCORDI INTEGRATIVI REGIONALI SOTTOSCRITTI RISPETTIVAMENTE IN DATA 16/04/2021 E IN DATA 16/06/2021 RELATIVI ALLA “PARTECIPAZIONE DEI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA ALLA CAMPAGNA VACCINALE SARS-COV-2

Con il presente atto si dispone che le disposizioni di cui agli AAIIRR relativi alla partecipazione dei pediatri di libera scelta alla campagna vaccinale SARS-COV-2, recepiti con le DD.G.R. n. 579 del 04/05/2021 e n. 907 del 30/06/2021, si ritengono concluse e quindi cessano di efficacia dalla data di avvio della campagna vaccinale 2023/2024; pertanto, dalla suddetta data si rinvia alle disposizioni in materia di cui all’ACN del 28/04/2022.

F3. PROROGA DELLA DGR N. 201 del 24/02/2023 DI RECEPIMENTO DELL'AIR IN ATTUAZIONE DELL'ART. 4, COMMA 4 DEGLI ACCORDI COLLETTIVI NAZIONALI (AACCNN) DELL'8/07/2010 DELLA MEDICINA GENERALE E DELLA PEDIATRIA DI LIBERA SCELTA E RICONOSCIMENTO DELL'INDENNITÀ PER GLI ADEMPIMENTI RELATIVI AGLI OBIETTIVI INFORMATIVO/INFORMATICI.

Con il presente atto, nelle more della definizione del nuovo AIR relativo agli adempimenti informativo/informatici per i MMG e PLS, ed in conformità a quanto stabilito dalla Missione 6 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) concernente la Telemedicina e il Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE), nonché con l'obiettivo di concludere la sperimentazione del Patient Summary per contribuire all'alimentazione del FSE da parte dei medici convenzionati, si dispone la proroga della DGR n. 201 del 24/02/2023, ad oggetto “Recepimento dell'Accordo Integrativo Regionale in attuazione dell'art. 4, comma 4 degli Accordi Collettivi Nazionali (AACCNN) dell'8/07/2010 della medicina generale e della pediatria di libera scelta e riconoscimento dell'indennità per gli adempimenti relativi agli obiettivi informativo/informatici', vigente dal 01 gennaio 2022 al 31 dicembre 2023”. Tale proroga sarà efficace fino all'entrata in vigore del nuovo AIR in materia e comunque non oltre il 31 dicembre 2024.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTI gli Accordi Collettivi Nazionali della Medicina Generale e della Pediatria di libera scelta del 28/04/2022;

VISTO l’Accordo integrativo regionale della medicina generale, recepito con DGR n. 4395 del 30/12/2005 e smi;

VISTA la DGR n. 476 del 23/04/2019;

VISTE le DD.G.R. n. 579 del 04/05/2021, n. 907 del 30/06/2021, n. 8 del 04/01/2022, n. 1715 del 30/12/2022, n. 201 del 24/02/2023 e n. 1095 del 12/09/2023;

VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);

VISTA la L.R. n. 19 del 25/10/2016;

VISTA la L.R. n. 54 del 31/12/2012, art. 2, c. 2;

VISTO il D. Lgs. n. 118 del 23/06/2011;

VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013;

VISTA la L.R. n. 32 del 22/12/2023, “Bilancio di previsione 2024-2026”;

delibera

  1. di approvare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  1. di approvare le seguenti disposizioni a valere dal 01/01/2024 al 31/12/2024, al fine di assicurare l'adeguata copertura assistenziale sanitaria di base nel territorio regionale:

A.ASSISTENZA PRIMARIA A CICLO DI SCELTA: AUMENTO MASSIMALE INDIVIDUALE A 1.800 SCELTE.

Autorizzazione alle Aziende ULSS, nei casi in cui non sia possibile assegnare l'ambito territoriale carente secondo le disposizioni dell'ACN vigente, una volta esperite tutte le procedure previste, ad aumentare il massimale di scelte individuali a 1.800 scelte ai medici del ruolo unico di assistenza primaria a ciclo di scelta che volontariamente si rendano disponibili all'aumento in questione, in coerenza con quanto previsto dall'art. 38 comma 1 ACN vigente e in ogni caso sino all'individuazione dell'avente diritto alla copertura dell'ambito territoriale carente;

B.INDENNITÀ DI COLLABORATORE DI STUDIO: INTEGRAZIONE REGIONALE

Riconoscimento, nel caso di cui al precedente punto A, a fronte dell'aumentato carico di lavoro anche sotto il profilo amministrativo, ai medici del ruolo unico di assistenza primaria a ciclo di scelta che si rendono disponibili, dell'indennità annua di collaboratore di studio pari a 3,50 euro per assistito in carico (ex art. 59 quota B comma 6 dell’ACN 2005 e smi ora art. 47 quota D dell’ACN vigente) e dell'integrazione di ulteriori 2,00 euro/assistito/anno.  Il riconoscimento, a coloro che non sono beneficiari di tale indennità, o integrazione, se già beneficiari della stessa, sono corrisposti ai medici (ad esclusione dei professionisti che aderiscono alle Medicine di Gruppo Integrate) che aumentano il massimale come sopra indicato;

D.ASSISTENZA PRIMARIA AD ATTIVITÀ ORARIA: MISURE TEMPORANEE

D1. Conferma dell’incremento del compenso previsto dall'AIR di cui alla DGR n. 4395 del 30/12/2005 e smi per l'aumento delle ore settimanali oltre il limite previste da ACN (24 ore settimanali), da euro 32,00 lordi cadauna ad euro 40,00 lordi cadauna, considerato che per continuare ad erogare i Livelli Essenziali di Assistenza - LEA, si è resa necessaria una copertura aggiuntiva di turni e ore a causa di più pubblicazioni andate vacanti.

D2. Conferma delle disposizioni già previste con DGR n. 1715 del 30/12/2022 per le zone dichiarate disagiate dall’Azienda ULSS, sentito il Comitato Aziendale, per situazioni con complessità orografica, oppure in caso di condizioni di assoluta criticità nella copertura del servizio (anche in funzione di criticità assistenziali presso i Centri Servizi Anziani), oppure presso istituti penitenziari, con natura temporanea, al massimo annuale. Per le Aziende ULSS - ad eccezione delle sedi di Continuità Assistenziale in provincia di Belluno e Rovigo considerate le caratteristiche oro-geografiche proprie del territorio - le sedi in zona disagiata non possono superare un terzo delle sedi attive al 31/12/2022. La dichiarazione di zona disagiata è trasmessa alla Regione. Per l’attività svolta in zona disagiata si prevede un compenso aggiuntivo pari a euro 16,61/ora oltre alla quota oraria ex art. 47, comma 3, lettera A dell’ACN 28/04/2022.

Si riconoscono gli incrementi di cui ai punti D1. e D2. a fronte di specifiche progettualità e/o attività ulteriori aggiuntive rispetto a quelle stabilite ex ACN vigente e specifici obiettivi misurabili da determinarsi in sede aziendale, finalizzati alla garanzia dell’assistenza territoriale;

E.ASSISTENZA PRIMARIA AD ATTIVITÀ ORARIA DIURNA: MISURE TEMPORANEE

Si autorizzano le Aziende ULSS ad assegnare incarichi del ruolo unico di assistenza primaria ad attività oraria diurna, nei casi in cui non si riesca ad assegnare l'ambito territoriale carente di assistenza primaria secondo le disposizioni dell'ACN vigente, una volta esperite tutte le procedure previste, al fine di garantire il diritto all'assistenza a tutti gli assistiti ed evitare interruzione di servizio pubblico.  Per l’attività di cui sopra, si prevede un compenso aggiuntivo pari a euro 16,61/ora, oltre alla quota oraria ex art. 47, comma 3, lettera A dell’ACN 28/04/2022, nei limiti del finanziamento previsto, a fronte di specifiche progettualità e/o attività ulteriori aggiuntive rispetto a quelle stabilite ex ACN vigente e specifici obiettivi misurabili da determinarsi in sede di Accordi Attuativi Aziendali;

  1. di autorizzare le Aziende Ulss ad attivare ulteriori medicine di gruppo di cui alla DGR n. 476 del 23/04/2019 di approvazione dei Piani aziendali di sviluppo delle cure primarie, nelle more della definizione del nuovo assetto organizzativo che sarà definito nell’AIR della Medicina Generale, attualmente in fase di discussione (punto C); per tale finalità, alle stesse si assegna un finanziamento complessivo fino ad un massimo di euro 1.000.000,00 per l’anno 2024, a valere sulle risorse per i finanziamenti della GSA del medesimo anno, afferenti al capitolo di spesa 103285 del Bilancio di previsione 2024-2026, da erogare per il tramite di Azienda Zero in base a quanto disposto dalla L.R. n. 19/2016 art. 2, comma 1;
  1. di prendere atto, dalla data di approvazione del presente provvedimento, della designazione del dott. Stefano Cinquemani quale componente titolare in rappresentanza dello SNAMI in seno al Comitato regionale della Medicina Generale in sostituzione del dott. Salvatore Cauchi, a parziale modifica della DGR n. 1095 del 12/09/2023 (punto F1);
  1. di disporre che dalla data di avvio della campagna vaccinale 2023/2024, le disposizioni di cui agli AAIIRR relativi alla partecipazione dei pediatri di libera scelta alla campagna vaccinale SARS-COV-2, recepiti con le DD.G.R. n. 579 del 04/05/2021 e n. 907 del 30/06/2021 cessano di efficacia; pertanto dalla suddetta data si rinvia alle disposizioni in materia di cui all’ACN della Pediatria di Libera scelta del 28/04/2022 (punto F2);
  1. di disporre della proroga della DGR n. 201/2023, ad oggetto “Recepimento dell'Accordo Integrativo Regionale in attuazione dell'art. 4, comma 4 degli Accordi Collettivi Nazionali (AACCNN) dell'8/07/2010 della medicina generale e della pediatria di libera scelta e riconoscimento dell'indennità per gli adempimenti relativi agli obiettivi informativo/informatici', vigente dal 01 gennaio 2022 al 31 dicembre 2023” fino all'entrata in vigore del nuovo AIR in materia e comunque non oltre il 31 dicembre 2024 (punto F3);
  1. di incaricare l’U.O. Cure primarie, afferente la Direzione Programmazione Sanitaria, dell'esecuzione del presente provvedimento;
  1. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

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