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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 2 del 02 gennaio 2024


Materia: Turismo

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1638 del 22 dicembre 2023

Approvazione delle nuove disposizioni operative e procedurali per lo svolgimento delle attività di agriturismo. Legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 e ss.mm.ii. e Legge regionale 20 settembre 2022, n. 23.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si approvano le nuove disposizioni operative e procedurali in materia di agriturismo di cui alla Legge regionale 10 agosto 2012, n. 28, a seguito delle modifiche introdotte dalla Legge regionale 20 settembre 2022, n. 23, adottando il testo coordinato e aggiornato di tutti gli allegati previsti dalle Deliberazioni precedenti.

L'Assessore Federico Caner riferisce quanto segue.

La Legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 "Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario” così come modificata dalla Legge regionale 24 dicembre 2013, n. 35 e dalla Legge regionale 23 febbraio 2016, n. 7, ha regolamentato in modo organico le attività di diversificazione e di ospitalità che le imprese agricole o ittiche possono svolgere, andando ad innovare in taluni casi anche in modo sostanziale, le procedure e la disciplina precedentemente prevista per tale materia.

Con la Legge regionale 20 settembre 2022, n. 23 «Modifiche ed integrazioni alla Legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 “Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario”», il legislatore regionale ha ritenuto necessario apportare ulteriori modifiche e integrazioni alla Legge regionale 10 agosto 2012, n. 28, modificandone il titolo in “Nuove disposizioni in materia di agriturismo, ittiturismo, pescaturismo, turismo rurale, fattoria didattica, enoturismo, oleoturismo”, aggiornando le tipologie e le modalità di svolgimento delle diverse attività.

In particolare, l'art. 1 della L.R. n. 28/2012 e ss.mm.ii. stabilisce che la Regione del Veneto disciplina le attività di agriturismo, ittiturismo, pescaturismo, turismo rurale, fattoria didattica, enoturismo e oleoturismo, quali espressioni della multifunzionalità e dell'offerta turistica del settore primario, nell'ambito degli indirizzi della politica comunitaria e in armonia con la normativa statale e regionale in materia di sviluppo del settore agricolo, ittico e del turismo.

Tali attività hanno come obiettivo quello di diversificare e incrementare i redditi delle imprese del settore primario, per assicurare la permanenza degli imprenditori agricoli nelle zone rurali, salvaguardare e tutelare l’ambiente e accrescere la conoscenza del territorio, creare le condizioni per una migliore fruizione da parte dei turisti delle aree rurali, valorizzare i prodotti tipici, le produzioni locali e le tradizioni enogastronomiche venete, favorire il recupero del patrimonio edilizio rurale abbandonato o dismesso, ampliare e diversificare l'offerta turistica, migliorando gli standard dell’accoglienza sul territorio.

Ai sensi dell’art. 5, comma 1, della L.R. n. 28/2012 e ss.mm.ii., rientrano nella definizione di attività agrituristica:

a) la somministrazione di pasti e bevande;

b) la somministrazione di spuntini e bevande;

c) l’ospitalità in alloggi posti in appositi locali aziendali;

d) l’ospitalità negli agricampeggi.

In relazione alle attività di ospitalità, le nuove norme così come modificate dalla L.R. n. 23/2022, prevedono che tale attività sia svolta in camere o in unità abitative nel limite massimo di quarantacinque posti letto mentre, negli agricampeggi, il limite massimo previsto é pari a quarantacinque persone e trenta piazzole. 

Nel caso di contemporaneo svolgimento delle attività di ospitalità in camere, in unità abitative e in agricampeggi, rimane confermato il numero massimo complessivo di sessanta persone ospitate.

Al fine di determinare le modalità con cui l’attività agrituristica possa esser svolta, l’art. 7, comma 4, della L.R. n. 28/2012 e ss.mm.ii., prevede inoltre che la Giunta regionale definisca le dotazioni minime delle superfici destinate ad agricampeggio, le caratteristiche delle piazzole di sosta, dei percorsi, delle sistemazioni delle aree di parcheggio e dei servizi connessi, nonché dei servizi igienico-sanitari, tenuto conto in particolare della disciplina edilizia vigente prevista per le analoghe strutture ricettive turistiche all’aperto.

In relazione alla necessità di procedere a una maggior semplificazione amministrativa, viene stabilito, inoltre, che le aziende con attività di alloggio mantengano la validità della classificazione ottenuta in sede di inizio attività fintanto non intervengano variazioni dei requisiti che impongano una nuova classificazione. 

Relativamente alle attività di somministrazione, l’art. 8, ai commi 6 bis e 6 ter, della L.R. n. 28/2012 e ss.mm.ii, introduce la possibilità per le aziende di somministrare pasti e bevande all’esterno del complesso aziendale, in occasione di manifestazioni fieristiche ed eventi di particolare pregio per le eccellenze regionali, nonché di preparare pasti pronti per l’asporto e la consegna a domicilio, ferma restando l’esclusione delle attività di catering.

Al fine di disciplinare lo svolgimento di tali attività, l’art. 9, comma 9, della L.R. n. 23/2022, prevede che la Giunta regionale definisca le modalità, le procedure e i criteri per l'esercizio delle attività di cui ai commi 6 bis e 6 ter dell'art. 8 della L.R. n. 28/2012 e ss.mm.ii., nonché l'elenco delle manifestazioni fieristiche ed eventi di particolare pregio per le eccellenze regionali a cui le aziende agrituristiche possano partecipare.

Tali attività dovranno comunque essere condotte in forma non prevalente rispetto alle altre modalità di somministrazione effettuate dall’azienda agrituristica e nel rispetto delle percentuali di provenienza delle materie prime aziendali nonché del numero massimo annuo di pasti individuato dal Piano agrituristico aziendale e previsti dalla SCIA.

Riguardo le quote minime di provenienza delle materie prime aziendali per la somministrazione di pasti, spuntini e bevande, tali percentuali rimangono sostanzialmente invariate rispetto a quanto previsto dalle precedenti disposizioni, sia per le zone di pianura che di montagna.

Conseguentemente all’approvazione delle nuove norme, si rende necessario emanare una serie di provvedimenti attuativi, in grado di definire le modalità e le procedure a cui le aziende agrituristiche devono attenersi, rivedendo pertanto il testo delle disposizioni applicative di cui alle Deliberazioni della Giunta regionale n. 502/2016,  n. 610/2016, n. 1423/2018 e n. 1372/2019.

Tutto ciò premesso, si propone pertanto di approvare le nuove disposizioni operative e procedurali per lo svolgimento dell'attività di agriturismo, ai sensi della L.R. n. 28/2012 e ss.mm.ii., nei testi coordinati e aggiornati individuati negli allegati al presente provvedimento, di cui costituiscono parti integranti e sostanziali:

  • Allegato A “Nuove disposizioni e modalità operative e procedurali per lo svolgimento dell’attività di agriturismo”;
  • Allegato B "Manuale operativo per l'agriturismo" composto di n. 4 schede tecniche;
  • Allegato C "Elenco manifestazioni fieristiche ed eventi di particolare pregio per le eccellenze regionali";
  • Allegato D "Criteri generali e procedura per la classificazione delle aziende agrituristiche che offrono servizio di ospitalità";
  • Allegato E “Tabella per il calcolo della categoria di classificazione”;
  • Allegato F "Schema di modello di segnalazione certificata di inizio attività - SCIA UNICA";
  • Allegato G "Schema di modello cartellino prezzi".

Si propone conseguentemente di sostituire con il presente provvedimento e i relativi Allegati A, B, C, D, E, F e G, parti integranti e sostanziali della presente deliberazione, le seguenti Deliberazioni della Giunta regionale: n. 502/2016, n. 610/2016, n. 1423/2018 e n. 1372/2019.

Si propone, infine, di incaricare la Direzione Promozione Economica e Marketing Territoriale dell’esecuzione del presente provvedimento, ivi compresa la gestione tecnica ed amministrativa degli atti conseguenti, nonché la possibilità di apportare marginali modificazioni ed integrazioni agli Allegati A, B, C, D, E, F e G che si rendessero necessarie al fine di semplificare e coordinare le disposizioni e la modulistica a sopravvenute esigenze e disposizioni in materia di sviluppo rurale.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la Legge regionale del 10 agosto 2012, n. 28 e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge regionale 24 dicembre 2013, n. 35;

VISTA la Legge regionale 23 febbraio 2016, n. 7, ed in particolare l’art. 7;

VISTA la Legge regionale del 20 settembre 2022, n. 23;

VISTE le Deliberazioni della Giunta regionale n. 502 del 19 aprile 2016, n. 610 del 5 maggio 2016, n. 1423 del 2 ottobre 2018 e n. 1372 del 23 settembre 2019;

VISTO l’art. 2 comma 2 della Legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 e ss.mm.ii.

delibera

  1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di approvare le nuove disposizioni operative e procedurali per lo svolgimento dell'attività di agriturismo, ai sensi della L.R. n. 28/2012 e ss.mm.ii., nei testi coordinati e aggiornati individuati negli allegati al presente provvedimento, di cui costituiscono parti integranti e sostanziali:
  • Allegato A “Nuove disposizioni e modalità operative e procedurali per lo svolgimento dell’attività di agriturismo”;
  • Allegato B "Manuale operativo per l'agriturismo" composto di n. 4 schede tecniche;
  • Allegato C "Elenco manifestazioni fieristiche ed eventi di particolare pregio per le eccellenze regionali";
  • Allegato D "Criteri generali e procedura per la classificazione delle aziende agrituristiche che offrono servizio di ospitalità";
  • Allegato E "Tabella per il calcolo della categoria di classificazione";
  • Allegato F "Schema di modello di segnalazione certificata di inizio attività – SCIA UNICA";
  • Allegato G "Schema di modello di cartellino prezzi";
  1. di sostituire, con il presente provvedimento e i relativi Allegati A, B, C, D, E, F e G, parti integranti e sostanziali della presente deliberazione, le seguenti Deliberazioni della Giunta regionale: n. 502/2016, n. 610/2016, n. 1423/2018 e n. 1372/2019;
  2. di incaricare la Direzione Promozione Economica e Marketing Territoriale dell’esecuzione del presente provvedimento, ivi compresa la gestione tecnica ed amministrativa degli atti conseguenti, nonché la possibilità di apportare marginali modificazioni ed integrazioni agli Allegati A, B, C, D, E, F e G che si rendessero necessarie al fine di semplificare e coordinare le disposizioni e la modulistica a sopravvenute esigenze e disposizioni in materia di sviluppo rurale;
  3. di dare atto che la presente Deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  4. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

Dgr_1638_23_AllegatoA_519733.pdf
Dgr_1638_23_AllegatoB_519733.pdf
Dgr_1638_23_AllegatoC_519733.pdf
Dgr_1638_23_AllegatoD_519733.pdf
Dgr_1638_23_AllegatoE_519733.pdf
Dgr_1638_23_AllegatoF_519733.pdf
Dgr_1638_23_AllegatoG_519733.pdf

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